Tutti i trasporti funebri di salme, cadaveri, parti anatomiche riconoscibili, resti mortali, ossa e ceneri sono sempre sottoposti al regime autorizzatorio da parte dell’autorità amministrativa del comune da cui muoverà il trasporto stesso.
Per il rilascio della relativa autorizzazione si procede su istanza di parte attraverso la presentazione di una richiesta di autorizzazione al trasporto soggetta, ovviamente ad imposta di bollo.
Per il trasporto internazionale o nazionale delle urne cinerarie il cosiddetto decreto di trasporto dovrà recare le generalità del de cuius, la data di morte, di cremazione (o esumazione, estumulazione), e la destinazione ossia il comune o lo Stato estero di arrivo.
Il trasporto dell’urna (o della cassetta di resti) non è, comunque, mai soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche o di profilassi stabilite per il trasporto delle salme e dei cadaveri (veicoli speciali con vani impermeabili e facilmente disinfettabili, contenitori metallici e sigillati in cui racchiudere i corpi…) in quanto le ceneri, a differenza dei cadaveri, sono costituite da sostanza inorganica ed asettica che non rilascia liquami oppure ammorbanti esalazioni. Tale indicazione opera sia con riguardo agli Stati aderenti alla Convenzione di Berlino, sia con riguardo agli altri Stati, fermo restando che, in caso di estradizione, dovrà comunque essere sempre indefettibilmente acquisito il nulla-osta di cui all’art. 29, comma 1, lettera a) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
L’unica ragionevole eccezione potrebbe esser rappresentata dal caso piuttosto remoto di ceneri contenenti nuclidi radioattivi.
Non si fa cenno all’ipotesi dei cadaveri cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi per le numerose variazioni che la materia ha subito (da ultimo, D.Lgs. 9/5/2001, n. 257) in relazione alla rarità del fenomeno, ci limitiamo ad osservare come, anche in tale frangente, l’ASL sia tenuta ad impartire le disposizioni da osservare.
L’urna dovrà essere opportunamente identificabile, riportando gli estremi anagrafici del de cuius, e sigillata, così da esser preservata da profanazione o accidentale sversamento, In effetti secondo l’Art. 411 comma 2 del Codice Penale la dispersione non autorizzata dall’Ufficiale di Stato Civile (laddove sia già possibile consentire detta dispersione) costituisce pur sempre un comportamento antigiuridico soggetto a sanzione penale.
Solo se la dispersione avverrà nello stesso cimitero su cui insiste l’impianto di cremazione la sigillatura del coperchio potrebbe risultare superflua.
La chiusura non deve esser a tenuta stagna, come, invece, accade per le bare usate nei lunghi trasporti da comune a comune, poichè essa dovrà solo reggere allo stress meccanico di eventuali scossoni, urti o scuotimenti durante la movimentazione dell’urna, non c’è, infatti, il rischio di percolazioni cadaveriche.
Titolare del trasporto potrà, così, essere non necessariamente un’impresa funebre, ma anche il comune cittadino che si avvale dei normali mezzi di trasporto.
L’urna cineraria è generalmente costituita da due componenti (si veda a tal proposito anche l’Art. 2 comma 1 lettera (3 e comma 2 Decreto Ministeriale 1 luglio 2002).
- la parte interna di metallo (come in Germania) o materia plastica (secondo la consuetudine inglese) che racchiude le ceneri e viene sigillata dal gestore dell’impianto crematorio alla fine del processo di cremazione, ovvero quando i resti siano stati polverizzati. Essa deve riportare necessariamente gli estremi identificativi del de cuius.
- l’involucro rigido esterno, spesso realizzato con materiali pregiati (cristallo, marmo, argento, ceramica, legno scolpito), in cui è apposta solo una targhetta identificativa.
Il contenitore interno è il cosiddetto sistema di raccolta delle ceneri, previsto in fase di formazione della tariffa ministeriale.
Esso è compreso nel prezzo del servizio.
Non è, invece, contemplato nella tariffa il costo:
- per il trasferimento del feretro verso il crematorio.
- per la spedizione dell’urna.
Secondo la Legge Italiana le ceneri di un cadavere contenute in un’urna costituiscono un’unità inscindibile, non possono, quindi, esser ripartite in più contenitori oppure esser solo parzialmente tumulate o disperse (laddove la dispersione sia lecita).
I trasporti funebri o, meglio, i luoghi (il cimitero, l’ara crematoria, un sepolcro privato posto fuori del recinto cimiteriale, una tumulazione privilegiata) in cui sia possibile trasferire un feretro, un’urna, una cassetta ossario presentano la caratteristica della tipicità, perchè preventivamente debbono esser individuati: dalla Legge in modo generale ed astratto oppure, di volta in volta con apposita autorizzazione per casi particolarissimi (si pensi alla collocazione atipica di un’urna presso un domicilio privato oppure un tempietto appositamente edificato fuori del perimetro cimiteriale presso la sede di un morale).
In Italia per consentire l’entrata nel territorio nazionale di un feretro, di un’urna, una cassetta ossario provenienti dall’Estero non viene richiesta la conferma al gestore del cimitero competente circa il loro legittimo accoglimento per la sepoltura, solamente quando il de cuius, in vita, avesse avuto residenza nel Comune di sepoltura (o di sistemazione delle ceneri) oppure avesse vantato il diritto ad essere sepolto in una tomba (sepoltura privata) in un qualunque cimitero italiano.
Detta autorizzazione è, invece, necessaria in ogni altra situazione.
Ciao Carlo
vorrei sapere se è possibile cremare le ossa di mia mamma e poi trasferirle in un altra regione dove vivo.
grazie
X Silvana,
L’ordinario trasporto di salme, cadaveri, ossa, CENERI o esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo rientra sempre nella fattispecie del trasporto funebre ed è pertanto sempre soggetto a preventiva autorizzazione amministrativa comunale.
Nei trasporti tra Stati per l’ovvio principio della gerarchia tra le fonti del diritto valgono solo le norme Internazionali (Convenzione di Berlino del 10 febbraio 1937), Convenzione Tra Santa sede e Stato Italiano del 28 aprile 1938 e quelle del DPR 10 settembre 1990 n. 285 (approvazione del regolamento nazionale di polizia mortuaria) L’Italia, infatti, non aderisce all’Accordo di Strasburgo (26 ottobre 1973).
La circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/1993 al paragrafo. 8.1 così recita: “La convenzione internazionale di Berlino…. non si applica al trasporto delle ceneri e dei resti mortali completamente mineralizzati fra gli Stati aderenti”.cream01
Da questa disposizione consegue che per questi trasporti in tali Paesi sarà il Sindaco (oggi Dirigente del settore di polizia mortuaria ex Art. 107 comma 3 lett. f) D.LGS n. 267/2000) a rilasciare l’autorizzazione al trasporto, in lingua italiana e in lingua francese, in quanto, quest’ultima è tradizionalmente molto più usata nelle relazioni diplomatiche, ma va benissimo anche l’inglese…anzi di questi tempi è forse l’idioma più internazionale!
L’autorizzazione, soggetta sin dall’origine ad imposta di bollo, dovrà recare le generalità del de cujus, la data di morte, di cremazione (o esumazione, estumulazione). Tutti gli oneri amministrativi (diritti di segreteria e diritti fissi d’istruttoria, costi per la traduzione dell’atto in lingua straniera sono a completo carico del richiedente!).
Per la legalizzazione delle firme in atti valevoli all’Estero si rimanda all’Art. 33 DPR n. 445/2000.
Il trasporto dell’urna rigorosamente sigillata (o della cassetta di resti) non è soggetto ad alcuna delle precauzioni sanitarie stabilite per il trasporto dei feretri (Art. 36 DPR 285/1990), l’unica eccezione potrebbe esser l’urna contenente ceneri contaminate da nuclidi radioattivi (D.Lgs. 9/5/2001, n. 257).
Il trasporto di ceneri o resti mortali fra Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, richiede sempre le normali autorizzazioni di cui agli artt. 28 e 29 del DPR 285/90, tra le quali spicca sempre il Nulla Osta consolare dello Stato nel quale le ceneri o i resti saranno introdotti (Art. 29 comma 1 lettera a DPR 10 settembre 1990 n. 285), ma non le misure precauzionali di carattere igienico stabilite per il trasporto di cadaveri.
Quindi, nella fattispecie si procede così:
Ottenuto il preventivo nulla osta delle Autorità del Kenya all’ingresso sul loro territorio dell’urna cineraria, Il Comune italiano nelle cui circoscrizione geografica si trovano le ceneri autorizzerà, con le modalità di cui sopra, il solo trasporto dell’urna presso lo Stato del Kenya, in quanto l’Italia non ha competenza nell’autorizzare un affido delle ceneri che materialmente avverrà fuori dei nostri confini nazionali, una volta giunta l’urna in Kenya si provvederà allo specifico affido (se e quando possibile) secondo la normativa di quel particolare Paese Africano.
la mia mamma desidera che le ceneri vengano affidate al figlio che vive in kenya. qual’e’ la prassi da seguire?
X Giacomino,
Lei mi chiede, in buona sostanza, se sia possibile spedire l’urna cineraria attraverso servizio postale o un semplice corriere, cioè tramite un “vettore”.
E perché no?
Si consideri l’art. 34 comma 2 dPR 10/9/1990, n. 285.
Il trasporto delle ceneri derivate dalla completa cremazione di un feretro è soggetto alle normali autorizzazioni amministrative per il rilascio del titolo di viaggio, ma non alle precauzioni igienico sanitarie dettate dal regolamento nazionale di polizia mortuaria, necessarie, invece, per il trasferimento di salme e cadaveri, a questa conclusione si addiviene attraverso il combinato disposto tra l’Art. 80 comma 5 DPR n. 285/1990 e l’Art. 3 comma 1 lett. f) Legge n. 130/2001.
Si tralascia volutamente il caso, invero piuttosto remoto e rarefatto, di ceneri contaminate con nuclidi radioattivi, per cui troverebbe applicazione il D.LGS 257/2001. Per facilitare eventuali controlli il decreto di trasporto dovrà sempre accompagnare l’urna, durante tutto il tragitto, sino alla sua destinazione finale.
Il decreto di trasporto (almeno se il trasporto muove da territorio italiano) deve comunque esser rilasciato con la conseguente precisa individuazione – a monte – del suo titolare in sede di formazione dell’atto stesso.
Vale a dire: chi prende in consegna l’urna dall’impianto di cremazione risulta inequivocabilmente dal verbale di cui all’Art. 81 DPR n. 285/1990, ma costui, o costei, per muoversi legalmente nello spazio della Repubblica Italiana con l’urna cineraria appresso (siccome l’usuale luogo di sistemazione per defunti e loro trasformazioni di stato è pur sempre il cimitero) deve poter esibire, in occasione di un eventuale verifica di pubblica sicurezza, la relativa “bolla d’accompagnamento”, ossia l’autorizzazione al trasporto stesso, con cui s’individuano almeno questi elementi di base: il trasportatore (il decreto è, infatti, strettamente nominativo) il punto di partenza, quello d’arrivo, l’oggetto del trasporto e le modalità di esecuzione del medesimo.
si possono spedire le ceneri funerarie senza accompagnatore? qual’è la procedura?
X Marinella,
1) la tumulazione di due o più urne, chiuse e sigillate, tali da formare un corpo fisico a sé stante, ben individuato ed individuabile nello spazio e nel tempo, nella stessa sepoltura, sino al naturale raggiungimento della capacità ricettiva del sepolcro, è senz’altro lecita.
2) le ceneri di un cadavere, rappresentando l’ultima trasformazione di stato (almeno per la Legge Italiana) di quell’inscindibile unità psicofisica conosciuta come persona umana, rappresentano un unicum non ulteriormente separabile di frazionabile, non possono quindi esser trasfuse o mescolate in un’unica urna le ceneri di più cadaveri. La sola destinazione promiscua, indistinta e massiva per le ceneri non richieste per una sepoltura privata e dedicata (quale è, ad esempio, la tumulazione in cimitero) è costituita dal cinerario comune, dove, appunto, le ceneri sono conservate in perpetuo, o meglio disperse.
3) IL trasporto dell’urna, eseguibile anche con mezzi propri dal privato cittadino (non occorrono, infatti, veicoli speciali quali i carri funebri, è senz’altro possibile, in qualunque momento, occorre solo il decreto di trasporto comunale, che l’Autorità Municipale rilascerà previa produzione agli atti della relativa istanza soggetta sin da origine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il comune può prevedere ulteriori diritti fissi o di segreteria per accordare l’autorizzazione al trasporto.
mia mamma ha 89 anni e residenza in provincia di cremona ha espresso il desiderio che le sue ceneri siano messe nell’urna di mio papa gia deceduto, il problema e’ che mio padre e’ in un cimitero di milano posso trasportarle e che costi avrei ?
X Lada,
Il rito dell’incinerazione si pone nel milieu giuridico dei c.d. diritti della personalità, cioè gli atti di disposizione del proprio corpo ex Art. 5 Cod. Civile,, diritto al nome e sua tutela, diritto all’immagine etc.
In materia di diritti della personalità, il sistema italiano di diritto internazionale privato, normato dalla L. 31/5/1995 n. 218, adotta il criterio, molto salomonico, del rinvio alla legge nazionale della persona.
In particolare, il rimando alla legge nazionale dello straniero di cui all’art. 24 della Legge 31/5/1995, n. 218 conduce a questa conseguenza: gli istituti che disciplinano l’accesso alle diverse pratiche funebri e, nella specie, alla cremazione di cittadini stranieri, siano regolati dalla legge nazionale di appartenenza.
Pertanto, per lo straniero deceduto in Italia, può essere rilasciata l’autorizzazione alla cremazione solo sulla base delle norme e con le modalità previste dalla legge nazionale del defunto.
Si deve considerare che infatti che possono esistere ordinamenti di altri Stati che non ammettono la cremazione o che regolano diversamente le modalità e le procedure per dar luogo alla stessa.
L’art. 79 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 definisce le procedure per il rilascio dell’autorizzazione alla cremazione. Tale disposizione va valutata anche in correlazione con la L. 30 marzo 2001, n. 130, seppure nel suo attuale stato di inattuabilità nonché in alcune regioni con Leggi regionali emanate in proposito.
I presupposti per il rilascio dell’autorizzazione alla cremazione da parte dell’autorità’ comunale sono:
1) la volontà;
2) l’assenza di reato
La cremazione di uno straniero può essere autorizzata se ed in quanto essa sia ammessa dalla legge nazionale del defunto e sulla base delle condizioni e presupposti stabiliti, regolati dalla legge nazionale caso per caso.
Le sole norme “italiane” (cioè del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) che trovano applicazione anche nel caso di richiesta di rilascio di autorizzazione alla cremazione di un defunto cittadino straniero, sono, oltre che quelle sulla competenza al rilascio dell’autorizzazione (e fatto – comunque – salvo il caso che la legge straniera non definisca diversamente), quelle prescritte dall’art. 79, commi 4 e 5 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, avendo un carattere di applicazione territoriale, come in genere si ha per le norme penalistiche (art. 3 C. P).
Per autorizzare la cremazione di un cittadino straniero quindi dovranno essere valutati, sulla base della legge nazionale del defunto, l’ammissibilità del ricorso alla cremazione, le modalità per procedere alla stessa, l’individuazione dei soggetti che possano disporre in tale senso e le modalità con cui tali disposizioni possano essere date.
La verifica di detti presupposti non può che derivare se non da una dichiarazione, attestazione, certificazione dell’autorità competente dello Stato di cui lo straniero è cittadino.
Pertanto, la cremazione può essere autorizzata solo se essa sia ammessa dalla legge nazionale dello straniero deceduto e sulla base delle condizioni e dei presupposti stabiliti dalla rispettiva legge nazionale.
In assenza della presentazione di una dichiarazione delle autorità competenti del Paese di appartenenza (ovvero dell’autorità diplomatica o consolare presente in Italia) da cui risulti, sulla base della legge del proprio Stato, la possibilità, le condizioni e la forma per far luogo all’autorizzazione richiesta, non pare possibile procedere al rilascio della stessa, non esistendo i presupposti giuridici per aderirvi.
Si richiama, infine il DECRETO del PRESIDENTE della REPUBBLICA 31 agosto 1999, n. 394 (Art. 2 e 2-bis) per rapporti giuridici con cittadini extracomunitari.
Gentilmente, mi può dare informazione riguardo vari passaggi per far cremere defunta poco tempo fa donna extracomunitaria a Torino, ma residente a Napoli, che famiglia vorrebbe portare i ceneri in Ucraina? Grazie!
X Aleksandra,
La Polonia non aderisce all’Accordo Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937 sui trasporti mortuari, di conseguenza per il trasferimento della cassetta ossario dall’Italia, verso i confini dello Stato Polacco si applicano fedelmente le indicazioni esplicative del paragrafo 8.1 della Circolare Ministeriale 24 giugno 1993 n. 24.
Pertanto: Il trasporto di ceneri o resti ossei fra Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, richiede le normali autorizzazioni di cui agli articoli 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, ma non le misure precauzionali di carattere igienico stabilite per il trasporto dei cadaveri, potete quindi provvedere voi stessi con un vostro veicolo, senza ricorrere ai servizi di un’impresa di onoranze funebri.
I Passaggi amministrativi sono i seguenti:
1) si presenta istanza in bollo al comune di prima sepoltura (quello competente per territorio e circoscrizione) al fine di ottenere il rilascio del decreto di trasporto transfrontaliero, la cui sottoscrizione spetta al Dirigente del servizio di Polizia Mortuaria.
2) l’Italia, per accordare questa autorizzazione al trasporto non richiede preventiva verifica dei titoli di sepoltura (in buona sostanza: dove saranno sepolte/tumulate le ossa una volta giunte in Polonia?), tuttavia è necessario il NULLA OSTA Consolare, da parte dell’Autorità Diplomatica Polacca all’introduzione di questo trasporto di ossa umane nel territorio della Polonia.
3) Le ossa (e questa operazione deve esser certificata dalla locale AUSL) saranno raccolte entro apposita cassetta ossario, da sigillarsi mediante saldatura, così da evitare eventuali profanazioni o involontarie dispersioni durante il viaggio) con le caratteristiche tecniche di cui all’Art. 36 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285.
4) L’autorizzazione al trasporto dovrà recare le generalità del de cuius, la data di morte, di cremazione (o esumazione, estumulazione), e la destinazione finale.
Il Titolare del decreto di trasporto, almeno sino a quando le ossa si troveranno su suolo italiano è direttamente responsabile, anche sotto il profilo penale, della loro corretta conservazione, essendo quest’ultimo da considerarsi quale incaricato di pubblico servizio.
Attenzione: per gli atti formati in Italia, ma che debbano valere anche all’Estero è previsto l’istituto della legalizzazione. esso ha riguardo all’attestazione della legale qualità del soggetto che sottoscrive un atto e dell’autenticità della sua firma. Attualmente, è regolato dall’art. 33 D.P.28 dicembre 2000, n. 445, in via generale. Con taluni Stati, sussiste una Convenzione, fatta a L’Aja il 5 ottobre 1961, che abolisce la legalizzazione, rendendo necessaria unicamente l’apposizione della “apostille” da parte delle autorità competenti designate dallo Stato aderente per i propri atti destinati a valere al di fuori del territorio nazionale. Per l’Italia, autorità competente alla legalizzazione degli atti redatti in Italia , ma che devano produrre i propri effetti anche fuori confine, è il Prefetto-Direttore dell’UTG. Sempre per l’Italia, autorità competente per la “apostille” è sempre il Prefetto-Direttore dell’UTG. Per la verifica degli stati aderenti, si può utilizzare il seguente sito http://www.hcch.net, ricercando la Convenzione n. 12. Con altri Stati esistono convenzioni che superano, per taluni atti e documenti, anche l’esigenza della formalità della “apostille”. Sono individuabili al sito http://www.ciec1.org. La legalizzazione o, per i Paesi aderenti, la “apostille” della Convenzione de L’Aja del 5/10/1961, è effettuata previo deposito della firma presso l’Ufficio legalizzazioni della prefettura-UTG, che, di norma, ha luogo all’atto dell’assunzione della funzione o dell’attribuzione di un incarico o delega a svolgere determinate funzioni. Rispetto alla competenza del sindaco, va ricordato che il rilascio del passaporto mortuario rientra tra i compiti e funzioni, attribuite in via esclusiva ai soggetti di cui all’art. 107, comma 3 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., rientrando nella previsione di cui alla lettera f), compiti che non sono derogabili (comma 4 successivo).
Tutti gli oneri amministrativi (ad es. per la traduzione del titolo di viaggio) sono sempre a carico del richiedente.