Tutti i trasporti funebri di salme, cadaveri, parti anatomiche riconoscibili, resti mortali, ossa e ceneri sono sempre sottoposti al regime autorizzatorio da parte dell’autorità amministrativa del comune da cui muoverà il trasporto stesso.
Per il rilascio della relativa autorizzazione si procede su istanza di parte attraverso la presentazione di una richiesta di autorizzazione al trasporto soggetta, ovviamente ad imposta di bollo.
Per il trasporto internazionale o nazionale delle urne cinerarie il cosiddetto decreto di trasporto dovrà recare le generalità del de cuius, la data di morte, di cremazione (o esumazione, estumulazione), e la destinazione ossia il comune o lo Stato estero di arrivo.
Il trasporto dell’urna (o della cassetta di resti) non è, comunque, mai soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche o di profilassi stabilite per il trasporto delle salme e dei cadaveri (veicoli speciali con vani impermeabili e facilmente disinfettabili, contenitori metallici e sigillati in cui racchiudere i corpi…) in quanto le ceneri, a differenza dei cadaveri, sono costituite da sostanza inorganica ed asettica che non rilascia liquami oppure ammorbanti esalazioni. Tale indicazione opera sia con riguardo agli Stati aderenti alla Convenzione di Berlino, sia con riguardo agli altri Stati, fermo restando che, in caso di estradizione, dovrà comunque essere sempre indefettibilmente acquisito il nulla-osta di cui all’art. 29, comma 1, lettera a) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
L’unica ragionevole eccezione potrebbe esser rappresentata dal caso piuttosto remoto di ceneri contenenti nuclidi radioattivi.
Non si fa cenno all’ipotesi dei cadaveri cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi per le numerose variazioni che la materia ha subito (da ultimo, D.Lgs. 9/5/2001, n. 257) in relazione alla rarità del fenomeno, ci limitiamo ad osservare come, anche in tale frangente, l’ASL sia tenuta ad impartire le disposizioni da osservare.
L’urna dovrà essere opportunamente identificabile, riportando gli estremi anagrafici del de cuius, e sigillata, così da esser preservata da profanazione o accidentale sversamento, In effetti secondo l’Art. 411 comma 2 del Codice Penale la dispersione non autorizzata dall’Ufficiale di Stato Civile (laddove sia già possibile consentire detta dispersione) costituisce pur sempre un comportamento antigiuridico soggetto a sanzione penale.
Solo se la dispersione avverrà nello stesso cimitero su cui insiste l’impianto di cremazione la sigillatura del coperchio potrebbe risultare superflua.
La chiusura non deve esser a tenuta stagna, come, invece, accade per le bare usate nei lunghi trasporti da comune a comune, poichè essa dovrà solo reggere allo stress meccanico di eventuali scossoni, urti o scuotimenti durante la movimentazione dell’urna, non c’è, infatti, il rischio di percolazioni cadaveriche.
Titolare del trasporto potrà, così, essere non necessariamente un’impresa funebre, ma anche il comune cittadino che si avvale dei normali mezzi di trasporto.
L’urna cineraria è generalmente costituita da due componenti (si veda a tal proposito anche l’Art. 2 comma 1 lettera (3 e comma 2 Decreto Ministeriale 1 luglio 2002).
- la parte interna di metallo (come in Germania) o materia plastica (secondo la consuetudine inglese) che racchiude le ceneri e viene sigillata dal gestore dell’impianto crematorio alla fine del processo di cremazione, ovvero quando i resti siano stati polverizzati. Essa deve riportare necessariamente gli estremi identificativi del de cuius.
- l’involucro rigido esterno, spesso realizzato con materiali pregiati (cristallo, marmo, argento, ceramica, legno scolpito), in cui è apposta solo una targhetta identificativa.
Il contenitore interno è il cosiddetto sistema di raccolta delle ceneri, previsto in fase di formazione della tariffa ministeriale.
Esso è compreso nel prezzo del servizio.
Non è, invece, contemplato nella tariffa il costo:
- per il trasferimento del feretro verso il crematorio.
- per la spedizione dell’urna.
Secondo la Legge Italiana le ceneri di un cadavere contenute in un’urna costituiscono un’unità inscindibile, non possono, quindi, esser ripartite in più contenitori oppure esser solo parzialmente tumulate o disperse (laddove la dispersione sia lecita).
I trasporti funebri o, meglio, i luoghi (il cimitero, l’ara crematoria, un sepolcro privato posto fuori del recinto cimiteriale, una tumulazione privilegiata) in cui sia possibile trasferire un feretro, un’urna, una cassetta ossario presentano la caratteristica della tipicità, perchè preventivamente debbono esser individuati: dalla Legge in modo generale ed astratto oppure, di volta in volta con apposita autorizzazione per casi particolarissimi (si pensi alla collocazione atipica di un’urna presso un domicilio privato oppure un tempietto appositamente edificato fuori del perimetro cimiteriale presso la sede di un morale).
In Italia per consentire l’entrata nel territorio nazionale di un feretro, di un’urna, una cassetta ossario provenienti dall’Estero non viene richiesta la conferma al gestore del cimitero competente circa il loro legittimo accoglimento per la sepoltura, solamente quando il de cuius, in vita, avesse avuto residenza nel Comune di sepoltura (o di sistemazione delle ceneri) oppure avesse vantato il diritto ad essere sepolto in una tomba (sepoltura privata) in un qualunque cimitero italiano.
Detta autorizzazione è, invece, necessaria in ogni altra situazione.
Buongiorno. Una domanda alla quale mi serve una risposta, genilmente.
Tra giugno e luglio, devo prendere i resti (la cassetta con le ossa) di mia Madre da uno dei Comuni Italiani e trasportarla in Polonia. Vorrei sapere se devo preparare o richiede un qualche certificato, autorizzazione dal Comune di cui sopra. Viaggeremo con la macchina dall´Italia in Polonia.
Grazie e cordialissimi saluti. Aleksandra.
Buon giorno,
vorrei sapere quali procedure bisogna seguire per trasferire le ceneri di mio suocero, morto in Germania lo scorso gennaio, in Svizzera dove, a quanto so, è legale aprire l’urna. Attualmente l’urna stessa è sotto la responsabilità di mio cognato, figlio del defunto e residente nel comune di Offenburg dove è avvenuto il decesso.
Grazie e cordiali saluti.
Simone A.
X Simone,
onestamente non mi occupo di diritto funerario germanico, è già abbastanza labirintica la polizia mortuaria italiana e poi non pratico né domino la lingua tedesca, così potrò esserLe poco d’aiuto, se non con qualche indicazione d’ordine generale (molto astratta!)
A certe condizioni (dispersione delle ceneri in natura su precisa volontà del defunto e dietro rilascio di apposita autorizzazione comunale) il sigillo dell’urna può esser violato anche in Italia al fine di aprirne il coperchio e sversarne all’esterno il pietoso contenuto.
Ad esempio: nel nostro ordinamento la Legge n.218/1995 sul diritto internazionale privato, prevede, anche per i trattamenti e le destinazioni del post mortem, un semplice rinvio alla Legge nazionale immediatamente applicabile cui, in vita, era sottoposta la persona scomparsa. So, di certo, che la Svizzera non è firmataria dell’accordo multilaterale di Berlino del 10 febbraio 1937 cui, invece, aderiscono sia Italia sia Germania.
Bisogna valutare con quale atto di diritto internazionale Germania e Confederazione Elvetica disciplinino i trasporti mortuari. Si attivi presso la competente autorità diplomatica, Le conviene!
Saranno comunque le locali autorità tedesche a rilasciare un lasciapassare mortuario in direzione della Svizzera, al netto di eventuali nulla osta all’introduzione del trasporto entro i propri confini nazionali richiesti dalla legge svizzera.
X Sara,
le procedure di estradizione dell’urna sono regolate dalle norme italiane, sin quando l’urna rimanga in ambito italiano e, per le modalità operative, si rinvia obbligatoriamente al Paragrafo 8.1) della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/1993.
Qualora le norme dello Stato di arrivo prevedano (anche) altri aspetti formali o burocratici, il trasporto dell’urna da un comune (quello risultante dall’autorizzazione alla conservazione in luogo diverso dal cimitero, c.d. affidamento) ad altro e ritorno, devono necessariamente essere oggetto di autorizzazione da parte dell’autorità comunale, in difetto della quale si applicano le sanzioni previste dall’art. 339 e dall’art. 358 comma 2 TULLSS. Occorre il nulla osta preventivo dell’Autorità diplomatica statunitense all’introduzione negli States dell’Urna Cineraria, poichè gli U.S.A. non aderiscono all’Accordo Internazionale di Berlino, senza questo preliminare atto liberatorio non è infatti, possibile formare e rilasciare l’autorizzazione al trasporto internazionale dell’urna cineraria che varrà come titolo di viaggio. Detto tutto molto semplicemente: il Comune Italiano nel cui territorio è stato autorizzato l’affido famigliare delle ceneri (la competenza è difatti sua seguendo per analogia il dettato dell’Art. 88 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285) su istanza di parte e con oneri amministrativi a carico del richiedente, dovrà redigere ed accordare il decreto di trasporto transfrontaliero delle ceneri indicando la sola destinazione finale (= gli U.S.A.). Una volta sbarcato negli U.S.A. il titolare del decreto di trasporto, con urna al seguito, dovrà provvedere in base alla Legge Statunitense per ottenere una nuova autorizzazione all’affido dell’urna presso un domicilio privato, poiché fuori del confini nazionali la normativa italiana esaurisce i propri effetti giuridici; infatti, vige pur sempre il principio di diritto internazionale di sovranità tra gli Stati riconosciuti dalla comunità internazionale e con i quali l’Italia intrattenga riconosciute ed ufficiali relazioni diplomatiche.
Buongiorno,
avrei bisogno di alcune informazioni.
A luglio espatrierò negli USA come residente permanente, e vorrei poter portare con me l’urna cineraria di mia mamma, che conservo presso il mio domicilio.
Come posso fare?
Grazie
X Enza,
Nei trasporti internazionali, in ingresso in Italia, per la precisione, da Stati non aderenti alla Convezione di Berlino, vale solo ed unicamente (purtroppo!) il Regolamento Statale di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285 ecco il motivo di questa complicazione burocratica la quale richiede di espletare più passaggi formali, quindi, nella fattispecie si applica l’Art. 81 secondo cui la destinazione finale delle ceneri deve esser per forza un cimitero in cui, tra l’altro le ceneri vantino titolo d’accoglimento, in un sepolcro privato, perché stante il DPR n.285/1990 le ceneri possono solo esser tumulate o disperse…ma in cinerario comune, pur sempre, comunque, in cimitero, non essendo ammesse altre sistemazioni atipiche (meno classiche?), consentite, invece, da diverse Leggi Regionali ad implementazione della Legge n. 130/2001. Io procederei così, con questo escamotage: nel titolo di viaggio (impropriamente: passaporto mortuario) verrà indicato come arrivo il cimitero (rectius: la camera mortuaria dello stesso) del comune in cui le ceneri saranno poi custodite in un domicilio privato; intanto gli uffici comunali provvederanno alla redazione dell’atto d’affido cui seguirà poi, contestualmente un nuovo decreto di trasporto (-> dal camposanto in direzione dell’abitazione privata). Le ceneri saranno momentaneamente deposte in camera mortuaria (è proprio questa la funzione edittale di questo edificio ex Art. 64 DPR n. 285/1990, ossia accogliere per un breve tempo contenitori mortuari, cioè feretri cassette ossario urne, in transito). La tempistica per la consegna delle ceneri, una volta approntato l’atto di affido, è fissata, nel dettaglio, dal regolamento comunale di polizia mortuaria. Il servizio di custodia del cimitero assicurerà l’apertura dei cancelli cimiteriali per l’arrivo del trasporto funebre, anche, se necessario, garantendo la reperibilità fuori orario di accesso per i visitatori, altrimenti giuocando d’astuzia si posticiperà nel titolo di viaggio la data in cui l’urna varcherà l’ingresso del cimitero, in modo da farla coincidere con un giorno lavorativo, nel frattempo il titolare dell’autorizzazione al trasporto internazionale dell’urna, quale incaricato di pubblico servizio, non dovrà mai separarsi (ragionevolmente!) dall’urna, rimanendone, in ultima analisi, responsabile sino al suo conferimento in cimitero.
Salve,
un parente è morto in Argentina, mentre era in vacanza con la moglie. Il corpo è stato cremato ed hanno ottenuto tutta la documentazione per il trasporto in Italia delle ceneri. E’ stata fatta richiesta però di un indirizzo cimiteriale per “la consegna” dell’urna, mentre l’intenzione di moglie e figlie è di tenerlo nella residenza coniugale. Dovendo tornare in Italia con le ceneri, devono consegnare obbligatoriamente l’urna al cimitero competente e richiederne la consegna come se fosse stata cremata in loco? Ed essendo sul certificato di trasporto indicato un cimitero, è possibile che gli venga negato di tenersi l’urna? Il Comune consente per i cremati il mantenimento in casa ed anche la dispersione delle ceneri. La consegna dell’urna entro quanto tempo dev’essere effettuata? Devono andare direttamente al cimitero dall’aeroporto? Se l’arrivo è durante giorni ed ore di chiusura degli uffici preposti, la consegna può essere rinviata al primo giorno lavorativo, tipo arrivo il venerdì sera dopo chiusura uffici e consegna il lunedì o si può ipotizzare il reato di sottrazione? Grazie a chiunque possa rispondere rapidamente.
X Raul,
Sua figlia era, per caso, cittadina italiana?
Per la cremazione di cittadino straniero su suolo italiano si veda l’Art. 24 della Legge n.218/1995 (Legge sul diritto privato internazionale)
I modi per il rilascio dell’autorizzazione alla cremazione di persona avente cittadinanza di Stato Estero sono regolate dalla relativa legge nazionale, da provare nelle forme di cui all’art. 2 e 2.bis dPR 31/8/1999, n. 394.
Le sole norme italiane che si seguono anche nell’evenienza di persona avente cittadinanza di altro Stato sono quelle dell’art. 79 commi 4 e 5 dPR 10/9/1990, n. 285 e/o delle norme corrispondenti della L. 30/3/2001, n. 130 se ed in quanto attuabili nella regione dove la cremazione avrà luogo.
Nella situazione rappresentata, l’autorizzazione al trasporto delle ceneri è perfezionata dalle autorità competenti del Paese di partenza, cioè da quelle italiane.
Non trattandosi di cadavere, non rova neppure applicazione, nella sua completezza l’art. 28 dPR 10/9/1995, n. 285.
Si tenga, però, presente quanto previsto al punto 8, secondo periodo, della circolare del Ministero della Sanita’ n. 24 del 24/6/1993, nonchè’ il conferimento delle competenze ai sindaci (leggi: dirigenti/responsabili dei servizi) in materia di passaporto mortuario (si veda anche la la circolare del Ministero dell’interno n. 4/2003).
L’autorizzazione all’espatrio dell’urna contenente le ceneri va, quindi, accordata dall’autorità comunale.
L’Argentina NON aderisce all’Accordo Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937.
La circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/1993 ha precisato al par. 8: “La convenzione internazionale di Berlino…. non si applica al trasporto delle ceneri e dei resti mortali completamente mineralizzati fra gli Stati aderenti. Ne consegue che per questi trasporti in tali Paesi sarà il Sindaco a rilasciare l’autorizzazione al trasporto, in lingua italiana e in lingua francese. L’autorizzazione dovrà recare le generalità del de cujus, la data di morte, di cremazione (o esumazione, estumulazione), la destinazione. Il trasporto dell’urna (o della cassetta di resti) non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme. Il trasporto di ceneri o resti mortali fra Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, richiede le normali autorizzazioni di cui agli artt. 28 e 29 del DPR 285/90, ma non le misure precauzionali di carattere igienico stabilite per il trasporto di cadaveri.” Pertanto il trasporto di ceneri provenienti dalla cremazione fra stati aderenti alla convenzione di Berlino è libero. Dovrà però essere accompagnato dall’autorizzazione del Sindaco, in lingua ufficiale dello stato ed in lingua francese, recante le generalità, la data di morte e di cremazione devono essere raccolte in apposita urna cineraria, recante all’esterno il nome e il cognome del defunto. Il trasporto dell’urna è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite solo per il trasporto delle salme. Invece il trasporto di ceneri fra Stati non aderenti alla convenzione di Berlino richiede le normali autorizzazioni, ma non le misure precauzionali a carattere igienico richieste per il trasporto dei cadaveri.
Occorre il preventivo nulla osta all’introduzione dell’urna da parte dell’Autorità Consolare Argentina.
Per la legalizzazione della documentazione da presentare si veda l’Art. 33 comma 3 DPR n.445/2000.
L’eventuale traduzione dell’atto in lingua straniera (di solito il francese) è a carico del richiedente.
Vorrei sapere tutta la documentazione necesaria che mi serve,perche intendo cremare la salma della mia figlia per poi portarla con me ad Argentina in aereo,e non vorrei avere problemi con la urna nei controlli doganali,ne in Italia ne in Argentina,e se debo tradurre qualche certificato.
grazie
X Josefina,
Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili non è soggetto, in base all’art. 36 del DPR 285/90 – Regolamento di polizia mortuaria nazionale alle misure precauzionali ed igieniche previste per il trasporto delle salme. Si ritiene pertanto che non sia necessario l’utilizzo di apposita autofunebre e il trasporto possa essere effettuato anche parte di un privato cittadino. Le ossa ed i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco, con spessore non inferiore a 0,660 mm., saldata e recante le generalità del defunto. In caso di resti mortali non identificabili sarà sufficiente indicare il luogo e la data del rinvenimento degli stessi. Restano in ogni caso ferme le autorizzazioni previste dagli artt. 24 (trasporto entro l’ambito del comune in luogo verso dal cimitero o fuori dal Comune), 27 (trasporto da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino), 28-29 (trasporto da o per uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino) del DPR 10 settembre 1990 n. 285.
Non viene richiesta la conferma dell’amministrazione del cimitero competente circa l’accettazione della salma per la sepoltura, quando il morto aveva residenza nel Comune di sepoltura o diritto ad essere sepolto in una tomba in un qualunque cimitero italiano.
È invece occorrente in ogni altro caso.
La rappresentanza diplomatica dell’Italia deve essere avvisata su ogni trasporto funebre previsto. In tale occasione potrà essere chiarito se l’autorizzazione di trasporto è legata a determinate condizioni e se un incaricato della rappresentanza sarà presente alla deposizione delle ossa nell’apposita cassetta ai sensi dell’Art. 36 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.
Per casi in cui occorra autenticare un atto pubblico si fa riferimento alla Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961 “Convenzione internazionale riguardante l’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri”, salve altre convenzioni contenenti clausole di miglior favore.
Nel caso rappresentato, l’autorizzazione al trasporto delle ossa è rilasciata dalle autorità competenti del Paese di partenza, cioè dall’Argentina. Non trattandosi di cadavere, non troverebbe neppure applicazione l’art. 28 dPR 10/9/1995, n. 285 , ma tuttavia, avendo presente quanto previsto al punto 8 secondo periodo, della circolare del Ministero della sanita’ n. 24 del 24/6/1993, nonché il conferimento delle competenze ai sindaci (leggi: dirigenti/responsabili dei servizi) in materia di passaporto mortuario (si veda anche la circolare del Ministero dell’interno n. 4/2003), l’autorizzazione all’introduzione della cassetta ossario va accordata dall’autorità amministrativa del Comune dove insiste il cimitero italiano di destinazione ultima.
Dovrei portare in Italia i resti ossei di mio padre morto in Argentina, come devo fare??? Grazie mille!
X Federico,
Lei mi chiede, quindi, se sia possibile spedire l’urna cineraria attraverso posta o un semplice corriere, cioè tramite un “vettore”.
E perché no?
Si consideri l’art. 34 comma 2 dPR 10/9/1990, n. 285.
Il trasporto delle ceneri derivate dalla completa cremazione di un feretro è soggetto alle normali autorizzazioni amministrative per il rilascio del titolo di viaggio, ma non alle precauzioni igienico sanitarie dettate dal regolamento nazionale di polizia mortuaria, necessarie, invece, per il trasferimento di salme e cadaveri, a questa conclusione si addiviene attraverso il combinato disposto tra l’Art. 80 comma 5 DPR n. 285/1990 e l’Art. 3 comma 1 lett. f) Legge n. 130/2001. Si tralascia volutamente il caso, invero piuttosto remoto e rarefatto, di ceneri contaminate con nuclidi radioattivi, per cui troverebbe applicazione il D.LGS 257/2001. Per facilitare eventuali controlli il decreto di trasporto dovrà sempre accompagnare l’urna, durante tutto il tragitto, sino alla sua destinazione finale.