Tutti i trasporti funebri di salme, cadaveri, parti anatomiche riconoscibili, resti mortali, ossa e ceneri sono sempre sottoposti al regime autorizzatorio da parte dell’autorità amministrativa del comune da cui muoverà il trasporto stesso.
Per il rilascio della relativa autorizzazione si procede su istanza di parte attraverso la presentazione di una richiesta di autorizzazione al trasporto soggetta, ovviamente ad imposta di bollo.
Per il trasporto internazionale o nazionale delle urne cinerarie il cosiddetto decreto di trasporto dovrà recare le generalità del de cuius, la data di morte, di cremazione (o esumazione, estumulazione), e la destinazione ossia il comune o lo Stato estero di arrivo.
Il trasporto dell’urna (o della cassetta di resti) non è, comunque, mai soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche o di profilassi stabilite per il trasporto delle salme e dei cadaveri (veicoli speciali con vani impermeabili e facilmente disinfettabili, contenitori metallici e sigillati in cui racchiudere i corpi…) in quanto le ceneri, a differenza dei cadaveri, sono costituite da sostanza inorganica ed asettica che non rilascia liquami oppure ammorbanti esalazioni. Tale indicazione opera sia con riguardo agli Stati aderenti alla Convenzione di Berlino, sia con riguardo agli altri Stati, fermo restando che, in caso di estradizione, dovrà comunque essere sempre indefettibilmente acquisito il nulla-osta di cui all’art. 29, comma 1, lettera a) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
L’unica ragionevole eccezione potrebbe esser rappresentata dal caso piuttosto remoto di ceneri contenenti nuclidi radioattivi.
Non si fa cenno all’ipotesi dei cadaveri cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi per le numerose variazioni che la materia ha subito (da ultimo, D.Lgs. 9/5/2001, n. 257) in relazione alla rarità del fenomeno, ci limitiamo ad osservare come, anche in tale frangente, l’ASL sia tenuta ad impartire le disposizioni da osservare.
L’urna dovrà essere opportunamente identificabile, riportando gli estremi anagrafici del de cuius, e sigillata, così da esser preservata da profanazione o accidentale sversamento, In effetti secondo l’Art. 411 comma 2 del Codice Penale la dispersione non autorizzata dall’Ufficiale di Stato Civile (laddove sia già possibile consentire detta dispersione) costituisce pur sempre un comportamento antigiuridico soggetto a sanzione penale.
Solo se la dispersione avverrà nello stesso cimitero su cui insiste l’impianto di cremazione la sigillatura del coperchio potrebbe risultare superflua.
La chiusura non deve esser a tenuta stagna, come, invece, accade per le bare usate nei lunghi trasporti da comune a comune, poichè essa dovrà solo reggere allo stress meccanico di eventuali scossoni, urti o scuotimenti durante la movimentazione dell’urna, non c’è, infatti, il rischio di percolazioni cadaveriche.
Titolare del trasporto potrà, così, essere non necessariamente un’impresa funebre, ma anche il comune cittadino che si avvale dei normali mezzi di trasporto.
L’urna cineraria è generalmente costituita da due componenti (si veda a tal proposito anche l’Art. 2 comma 1 lettera (3 e comma 2 Decreto Ministeriale 1 luglio 2002).
- la parte interna di metallo (come in Germania) o materia plastica (secondo la consuetudine inglese) che racchiude le ceneri e viene sigillata dal gestore dell’impianto crematorio alla fine del processo di cremazione, ovvero quando i resti siano stati polverizzati. Essa deve riportare necessariamente gli estremi identificativi del de cuius.
- l’involucro rigido esterno, spesso realizzato con materiali pregiati (cristallo, marmo, argento, ceramica, legno scolpito), in cui è apposta solo una targhetta identificativa.
Il contenitore interno è il cosiddetto sistema di raccolta delle ceneri, previsto in fase di formazione della tariffa ministeriale.
Esso è compreso nel prezzo del servizio.
Non è, invece, contemplato nella tariffa il costo:
- per il trasferimento del feretro verso il crematorio.
- per la spedizione dell’urna.
Secondo la Legge Italiana le ceneri di un cadavere contenute in un’urna costituiscono un’unità inscindibile, non possono, quindi, esser ripartite in più contenitori oppure esser solo parzialmente tumulate o disperse (laddove la dispersione sia lecita).
I trasporti funebri o, meglio, i luoghi (il cimitero, l’ara crematoria, un sepolcro privato posto fuori del recinto cimiteriale, una tumulazione privilegiata) in cui sia possibile trasferire un feretro, un’urna, una cassetta ossario presentano la caratteristica della tipicità, perchè preventivamente debbono esser individuati: dalla Legge in modo generale ed astratto oppure, di volta in volta con apposita autorizzazione per casi particolarissimi (si pensi alla collocazione atipica di un’urna presso un domicilio privato oppure un tempietto appositamente edificato fuori del perimetro cimiteriale presso la sede di un morale).
In Italia per consentire l’entrata nel territorio nazionale di un feretro, di un’urna, una cassetta ossario provenienti dall’Estero non viene richiesta la conferma al gestore del cimitero competente circa il loro legittimo accoglimento per la sepoltura, solamente quando il de cuius, in vita, avesse avuto residenza nel Comune di sepoltura (o di sistemazione delle ceneri) oppure avesse vantato il diritto ad essere sepolto in una tomba (sepoltura privata) in un qualunque cimitero italiano.
Detta autorizzazione è, invece, necessaria in ogni altra situazione.
Buona sera, il trasporto può essere effettuato anche da comuni corrieri, ovviamente dichiarando il contenuto e con le dovute precauzioni?
X Michele,
Il metodo di confezionamento idoneo per le cassette di resti ossei da destinare alla cremazione è il seguente:
È d’obbligo racchiudere le ossa in cassetta di zinco, così come definita dall’art. 36, comma 2 del D.P.R. 285/90.
Giunti a destinazione la cassetta di zinco viene eliminata e le ossa riposte in un contenitore di legno, cartone o altro materiale facilmente combustibile e cremate.
Per favorire il trasbordo, si consiglia di inserire le ossa prima della partenza all?interno di un sacchetto di plastica, poi nella cassetta di zinco; questo per evitarne la diretta manipolazione nel successivo trasferimento. È anche possibile che il contenitore di ossa sia contenuto nella cassetta di zinco fin dall?origine. Ad esempio si può usare un contenitore di cartone in cui vengono inserite le ossa e poi il tutto inserito nella cassetta di zinco. Non essendovi problemi dal punto di vista igienico-sanitario, le cassette di zinco di resti ossi possono essere consegnate ai privati familiari previa autorizzazione al trasporto rilasciata dall’ufficio comunale della polizia mortuaria, quindi al trasporto alla volta del forno crematorio può provvedere lo stesso famigliare del de cuius, senza bisogno di avvalersi di un’impresa funebre, purchè questi (cioè il famigliare) sia titolare del decreto di trasporto ex Artt. 23 e 24 DPR n. 285/1990, in cui sia specificato:
1) il trasportatore
2) l’oggetto del trasporto (le ossa)
3) Il veicolo impiegato
4) la destinazione (= l’impiano di cremazione prescelto)
5) il tragitto che si andrà a percorrere
All’atto dell’esumazione gli oneri per la fornitura della cassetta di zinco di cui all’Art. 36 DPR n. 285/1990 sono a carico di chi la richieda in funzione del trasporto fuori del perimetro del cimitero di prima sepoltura.
E’,infine, il gestore del cimitero, ossia colui che materialmente attende all’operazione cimiteriale, a procurare per conto dei famigliari del de cuius la suddetta cassetta di zinco, di solito, almeno è così, altrimenti bisognerà rivolgersi ad un’impresa funebre fermo restando che il trasporto dell’ossame potrà esser garantito anche da un soggetto diverso rispetto all’agenzia di pompe funebri.
Salve,
“io dovrò” riesumare mio fratello, la data è già stata fissata dal Comune.
Premesso che la sepoltura legale è assolta (20 anni fa la tumulazione, 10 anni inumato e risepolto per la decomposizione dei resti mortali), e supposto che rimanga finalmente unicamente ossame, posso (previo appuntamento col forno crematorio, e tutte le autorizzazioni del caso richieste alla Polizia mortuaria/Stato Civile) occuparmi personalmente del trasporto (evitando le Pompe funebri) fino al Forno crematorio?
Chiedo inoltre, per cortesia, chi deve occuparsi di procurare un contenitore per l’ossame?
Girovagando sul web, mi sono imbattutto in quest’interessante quesito:
Si presenta, presso l’ufficio di polizia mortuaria del comune di XYZ una cittadina straniera di origine argentina chiedendo la disponibilità di un manufatto per la tumulazione delle ceneri del coniuge deceduto e cremato all’estero, La sola documentazione in possesso della signora consiste nel certificato di morte e di cremazione del coniuge (in lingua spagnola). Essa, ha provvisoriamente consegnato ex Art. 81 DPR n.285/1990, l’urna in cimitero
Nella situazione rappresentata sembra mancare la necessaria autorizzazione al trasporto, dall’estero in Italia, delle ceneri del defunto. Come provvedere per evitare l’impasse e rilasciare, comunque, l’autorizzazione ex Art. 50 comma 1 lett. c) DPR n.285/1990 valevole come titolo di accoglimento?
In effetti, la procedura non pare affatto corretta, è possibile regolarizzarla ex-post, “in sanatoria”?
Mi sovviene una possibile risposta: in linea generale, al momento dell’accettazione in cimitero, dovrebbero essere stati prodotti i “titoli di viaggio”, cioe’ quanto e’ stato utilizzato al fini dell’introduzione nello Stato dell’urna “in arrivo”.
Trattandosi, però, di documenti formati dalle Autorità del Paese di “partenza”, cioè dell’Argentina (e, poichè alle urne non si applica l’art. 28 dPR 285/1990 per analogia con il paragrafo 8.1 Circ. MIn. n.24/1993) non e’ immediatamente individuabile di quale documentazione avrebbe dovuto trattarsi, ma, comunque, occorre pur sempre un atto tale da legittimare il trasporto.
Non trattandosi di introduzione di feretro, ma di semplice una cineraria, tenderei, “forse” ad escludere, per le possibili sanzioni amministrative l’art. 358 Regio Decreto n.1265/1934, così da considerare il solo art. 339 T.U.LL.SS.
Il “forse” e’ motivato da questa considerazione: il titolo di viaggio alla partenza del trasporto funebre di urna cineraria (chiamiamolo così) evidentemente, era ed è regolato dalla legge del luogo di partenza/provenienza e, probabilmente, nulla esclude che la documentazione possa anche essere stata considerata, in partenza, idoneo titolo di viaggio.
Applicandosi, forse (come visto), l’art. 339 TULLSS, dovrebbe provvedersi nei confronti del soggetto che ha, materialmente, consegnato l’urna cineraria in cimitero (ma potrebbero anche essere prescritti i termini per la contestazione immediata).
Lascerei perdere, ormai, questi aspetti e valuterei solo se l’urna cineraria abbia diritto (a mente dell’art. 93, 1 DPR 10/9/1990, n. 285) ad essere accolta in quel dato sepolcro. E cio’ potrebbe anche essere “sanabile” a posteriori.
X Michi,
Gli atti di disposizione su salme, cadaveri, resti mortali, ossa o ceneri attengono ai cosidetti diritti della personalità (qualche giurista ragiona, invece, in termini di diritti personalissimi) e ai sensi dell’Art. 117 lettere I) L) M. Cost così come riformulato dalla Legge di Revisione Costituzionale n. 3/2001 sono disciplinati solo dalla Legge Statale che con l’Art. 79 comma 2 DPR n.285/1990 per le operazioni di polizia mortuaria prescrive il criterio di poziorità (= potere di scelta + priorità nel decidere). Esso quando vi siano più parenti dello stesso grado, proprio per evitare possibili dissidi e contrasti destabilizzanti per il buon governo del cimitero, richiede, appunto, in via cautelativa, l’unanimità.
Tuttavia, il regolamento comunale (dopo tutto in materia di polizia mortuaria l’ente locale ha una potestà regolamentare di rango costituzionale ex Art. 117 comma 6 III Periodo Cost. ) potrebbe prevedere una procedura di questo tipo (valida, ovviamente, dopo l’omologazione ministeriale giusta l’Art. 345 Testo Unico Leggi Sanitarie), articolata nei seguenti punti specifici
1) Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l’apposizione di croci, lapidi, busti) o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc.), s’intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2) In caso di contestazione l’Amministrazione s’intenderà e resterà estranea all’azione che ne consegue.
3) Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.
Bisogna, innanzitutto, stabilire se la mancanza del consenso da parte di fratelli e sorelle sia un dissenso scritto e motivato oppure consista in un puro disinteresse.
Se vi è disinteresse, cioè l’animus inequivocabile e protratto oltre un certo tempo di “fregarsene bellamente” nulla osta alla traslazione dei resti e si proceda pure.
Se vi è contrarietà motivata occorre comprenderne la natura, anche perchè, altrimenti, i resti provenienti da esumazione sarebbero avviati a destinazione massiva ed anonima, ossia in ossario comune.
Se, invece, non vi sono motivi più che validi (ad es. volontà del de cuius di permanenza in un sepolcro anziché in un altro) non si vede perché non consentire l’affiancamento delle mortales exuviae dei due coniugi defunti, in una stessa sepoltura privata e dedicata.In effetti è un principio fondativo e, quindi, implicito nel nostro ordinamento nazionale di polizia mortuaria, la tutela dei sentimenti di pietas e compassione verso i propri cari scomparsi.
Si segnala inoltre che la pretura di Genova (decreto 30/12/95) Est. Belfiore ha sancito che: “Non sussiste turbativa del possesso quando un congiunto del concessionario originario tumula nel sepolcro “familiare” la propria madre (moglie di un figlio del fondatore del sepolcro), pur senza il consenso degli altri contitolari e senza dare a questi ultimi preventivo avviso del seppellimento, avendo anzi mendacemente comunicato all’autorità comunale cemeteriale che i compossessori avevano acconsentito all’inumazione”. La massima, con il decreto per esteso ed il commento, è pubblicato sul trimestrale “Il diritto di famiglia e delle persone”, Ed. Giuffré, Anno 1997, Gennaio-Marzo (pag. 223 e segg.).
Salve
Grazie per le informazioni precise, scrivo in merito a questo punto:
1) consenso degli aventi titolo, individuati secondo il criterio della consanguineità con il de cuius, a disporre del cadavere del de cuius stesso dopo il primo periodo di sepoltura legale. Il coniuge superstite ha titolo privilegiato, mentre, in assenza di quest’ultimo, tra più famigliari dello stesso grado occorre l’unanimità.
Mi spiego. Mia mamma e mio padre sono sepolti presso il cimitero di Ottaviano (Na) mia madre è morta da tanto mio padre deve ancora esser riesumato, allo scadere degli anni di spoltura “a terra” volevo traslare le loro salme nel cimitero di San Gennaro Ves (Na) presso il quale ho acquistato un loculo. Sono la primogenita di 4 figli ma i miei fratelli e sorelle non sono ben disposti all’operazione, pur non avendo alternative da proporre al momento della riesumazione del corpo di mio padre.
Posso imporre la mia volontà per lo spostamento o sono vincolata all’unanimità?
Grazie!
X Svetlana,
Il trasporto ceneri tra Stati Sovrani, purchè autorizzato è sempre possibile e, pertanto LEGALE.
Il trasporto di ceneri o resti mortali fra Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, richiede le normali autorizzazioni di cui agli articoli 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, ma non le misure precauzionali di carattere igienico stabilite per il trasporto dei cadaveri.
La Moldavia non aderisce alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, pertanto tutta la procedura è chiaramente spiegata dal paragrafo 8.3 della circolare ministeriale 24 giugno 1993 n. 24 esplicativa del regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con DPR n. 285/1990. Occorre, così, una particolare autorizzazione, quale titolo di viaggio, in cui siano indicati: generalità del de cuius, la data di morte, di cremazione (o esumazione, estumulazione), la destinazione, ovvero il titolo di accoglimento in un sepolcro (potrebbe esser anche il caso, laddove ammesso, dell’istituto dell’affido familiare o personale delle ceneri) posto sotto la giurisdizione italiana (si tratta del cosiddetto Jus Sepulchri).
L’istanza deve esser inoltrata tramite l’Autorità Consolare Italiana che trasmette tutta la documentazione al comune dove l’urna è diretta, il quale, poi, rilascia l’autorizzazione all’ingresso sul proprio territorio del trasporto funebre.
Quindi: l’autorizzazione al trasporto dell’urna non rientra nelle previsioni di tale disposizione ed essa e’ regolata unicamente dalle norme dello stato di partenza. In altre parole, e’ sufficiente l’autorizzazione al trasporto dell’urna rilasciata dalle autorita’ locali, in conformita’ alla loro legislazione (meglio se tale autorizzazione sia scritta (o, eventualmente, tradotta) anche in lingua francese (almeno, tenendosi conto, analogicamente e nella ‘direzione’ opposta, delle indicazioni del punto 8.1) della circolare del Ministero della sanita’ n. 24 del 24/6/1993, per quanto applicabile).
Se il trasporto debba avvenire per via aera, andranno osservate anche le disposizioni in materia di trasporto di urne cinerarie dettate dall’ICAO.
Salve, vorrei chiedere, se e’ possibile e legale trasportare delle ceneri di una persona defunta dalla moldavia all italia, e in che modo si devono trasportare, e soprattutto che documenti bisogna avere per portare con se le ceneri ?
Grazie
Gentile Enzo,
Il trasfermento di un feretro da un cimitero ad un altro si chiama, in gergo “necroforese”, TRASLAZIONE.
Perchè si deliberi la traslazione da parte del competente ufficio della polizia mortuaria occorre presentare domanda per: estumulazione, trasporto funebre di feretro e tumulazione nella nuova tomba versando le corrispettive tariffe comprensive di diritti fissi e diritti di segreteria, in quanto tutti questi servizi sono pur sempre a titolo oneroso.
Tutti i trasporti funebri (di salme, cadaveri, ossa, ceneri, esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo) sono soggetti ad autorizzazione comunale (Artt. 24, 27, 28 e 29 DPR 285/90), ma se per ossa e ceneri non si rileva alcuna criticità sotto il profilo sanitario più problematico è il trasporto di cadavere quando per la presenza di parti molli si verifichi la percolazione nell’ambiente esterno di liquami cadaverici con la produzione di miasmi nauseabondi.
Si dovranno, quindi, adottare tutte le misure di cui all’Art. 88 DPR 285/90: ossia il trasporto dal cimitero “a quo” (cioè quello di partenza da cui muoverà il trasporto stesso) sarà possibile solo dopo che il personale in servizio presso il camposanto avrà verificato la perfetta tenuta stagna del feretro ai miasmi cadaverici racchiusi al suo interno, altrimenti sempre ex Art. 88 DPR n.285/1990 si procederà al rifascio della bara eventualmente lesionata con un nuovo cassone esterno di zinco.
Per trasportare i cadaveri occorrono particolari mezzi (le cosiddette autofunebri), con caratteristiche tecniche specificate dall’Art. 20 DPR 285/90, mentre per urne cinerarie e cassette ossario, non sussistendo pericoli d’infezione, possono provvedere gli stessi famigliari oppure una ditta di normali autotrasporti.
Anche per i trasporti internazionali valgono questi principi, come sottolineato anche dalla circolare esplicativa n. 24 al regolamento nazionale di polizia mortuaria emanata dal Ministero della sanità il 24 giugno 1993.
La richiesta di traslazione si sostanzia in questi quattro passaggi fondamentali:
1) consenso degli aventi titolo, individuati secondo il criterio della consanguineità con il de cuius, a disporre del cadavere del de cuius stesso dopo il primo periodo di sepoltura legale. Il coniuge superstite ha titolo privilegiato, mentre, in assenza di quest’ultimo, tra più famigliari dello stesso grado occorre l’unanimità.
2) assenza di disposizioni contrarie del de cuius o del fondatore del sepolcro a che il feretro in questione possa esser rimosso dalle cella in cui fu murato (è il caso delle cosiddette “tombe chiuse”, ossia di quei sepolcri nel cui atto di concessione siano specificati particolari obblighi a mantenere un determinato cadavere nell’avello in cui fu precedentemente tumulato sino alla scadenza della concessione) Questo principio è stato ribadito anche dalla giurisprudenza. Si veda a tal proposito T.A.R. Emilia Romagna, Sez. Bologna, 31 ottobre 1988 n.. 373 La riduzione delle salme nel sepolcro familiare può essere vietata ove ciò risponda ad una precisa volontà in tal senso del fondatore o dei suoi aventi causa..[omissis].
3) titolo di accoglimento del feretro nel cimitero di nuova destinazione: deve, quindi, esser preventivamente dimostrato lo jus sepulchri.
4) autorizzazione comunale al trasferimento del cadavere o delle sue trasformazioni di stato (semplice ossame, esito da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo causato dall’insorgere di mummificazione, saponificazione o corificazione verso una nuova destinazione ritumulazione, inumazione in campo inconsunti per almeno 5 anni (bastano 2 anni se il prodotto da mummificazione, saponificazione o corificazione è addizionato con sostanze biodegradanti) oppure cremazione. Per il solo ossame vale quanto detto prima (ossario comune o raccolta delle ossa in cassetta ossario).
Tutte le istanze di parte rivolte alla Pubblica Amministrazione volte ad ottenere il rilascio delle relative autorizzazioni di polizia mortuaria sono soggette, sin dall’origine ad imposta di bollo.
Tutti i trasporti funebri sono sono vincolati alla regola della tipicità, ovvero debbono sempre specificati:
a) L’oggetto del trasporto (bara, urna, cassetta ossario contenitore per resti mortali)
b) L’incaricato del trasporto (colui che prende in consegna l’oggetto del trasporto)
c) Il luogo di partenza (il deposito d’osservazione, l’abitazione del de cuius, il servizio mortuario ospedaliero…)
d) Quello d’arrivo (il cimitero, il crematorio, un sepolcro privato posto fuori del recinto cimiteriale, una tumulazione privilegiata, l’estero…….)
La lettera della legge individua nel sindaco il soggetto istituzionale preposto al rilascio delle autorizzazioni ad trasporto, ma dopo la Legge 142/90 e sopratutto ai sensi del Decreto Legislativo 267/2000 (Nuovo ordinamento enti locali) ci si deve riferire al dirigente dei servizi di polizia mortuaria comunali (di solito sono accorpati con i servizi demografici/Stato Civile) oppure al funzionario incaricato per comuni privi di figure dirigenziali.
Tutte le autorizzazioni ai trasporti funebri, siano all’interno del Comune o in partenza da questo per il territorio nazionale o per l’estero, sono assoggettate all’imposta di bollo, nella misura di €. 14,62, come recentemente aggiornata dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 24 maggio 2005.
Lo ha definitivamente chiarito la Risoluzione 75/E del 3 giugno 2005, dell’Agenzia delle Entrate.
I tempi tecnici non dovrebbero esser lunghissimi.
All’operazione con oneri a carico del richiedente (rimozione della lapide, smuratura del tamponamento di solito costutuito da mattoni o lastra in cemento, estrazione delle cassette ossario, delle urne o della cassa) sovrintende l’incaricato del servizio di custodia, egli redige il verbale ed annota la traslazione sui registri cimiteriali.
L’incaricato del trasporto ( deve esser necessariamente un’impresa funebre, perchè è il solo soggetto a poter disporre di un’autofunebre) durante il tragitto deve sempre esser muinito del decreto di trasporto, ossia dell’autorizzazione al trasporto stesso che sarà consegnato al custode del cimitero d’arrivo.
Il comune di partenza comunica al comune d’arrivo il decreto di trasporto (Art. 24 DPR 285/90) e deve sincerarsi sul titolo di accoglimento del feretro, dell’urna o della cassetta ossario emesso dallo stesso comune d’arrivo ai sensi dell’Art. 50 DPR 285/90.
Esempio: il comune x non autorizza il trasporto funebre di y perchè il comune di z non sa ancora dove e come y verrà sepolto.
Ci sono due modi per implementare queste operazioni:
Gli aventi titolo a disporre del feretro si recano nel comune dove i resti sono sepolti ed in prima persona attendono al disbrigo delle pratiche
Ci sia affida ad un’impresa funebre di fiducia, essa essendo anche agenzia D’AFFARI ai sensi del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza autorizzata, pertanto, ad occuparsi degli adempimenti amministrativi per conto della propria clientela si attiverà, presso il comune competente per tutto il processo autorizzatorio.
Il comune che deve predisporre l’autorizzazione all’estumulazione ed al trasporto è quello dove fisicamente sono sepolti i resti da traslare.
ciao volevo avere delle info…mia moglie e’ morta 5 anni fa ed e’ sepolta in un fornetto a roma (prima porta cimitero flaminio) mi sono trasferito da poco a nettuno (RM) e vorrei trasferire la sua salma al cimitero di nettuno appunto per averla piu’ vicina e’ possibile? e come fare?
grazie enzo-