Trasporto urna

Tutti i trasporti funebri di salme, cadaveri, parti anatomiche riconoscibili, resti mortali, ossa e ceneri sono sempre sottoposti al regime autorizzatorio da parte dell’autorità amministrativa del comune da cui muoverà il trasporto stesso.

 

Per il rilascio della relativa autorizzazione si procede su istanza di parte attraverso la presentazione di una richiesta di autorizzazione al trasporto soggetta, ovviamente ad imposta di bollo.
Per il trasporto internazionale o nazionale delle urne cinerarie il cosiddetto decreto di trasporto dovrà recare le generalità del de cuius, la data di morte, di cremazione (o esumazione, estumulazione), e la destinazione ossia il comune o lo Stato estero di arrivo.
Il trasporto dell’urna (o della cassetta di resti) non è, comunque, mai soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche o di profilassi stabilite per il trasporto delle salme e dei cadaveri (veicoli speciali con vani impermeabili e facilmente disinfettabili, contenitori metallici e sigillati in cui racchiudere i corpi…) in quanto le ceneri, a differenza dei cadaveri, sono costituite da sostanza inorganica ed asettica che non rilascia liquami oppure ammorbanti esalazioni. Tale indicazione opera sia con riguardo agli Stati aderenti alla Convenzione di Berlino, sia con riguardo agli altri Stati, fermo restando che, in caso di estradizione, dovrà comunque essere sempre indefettibilmente acquisito il nulla-osta di cui all’art. 29, comma 1, lettera a) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
L’unica ragionevole eccezione potrebbe esser rappresentata dal caso piuttosto remoto di ceneri contenenti nuclidi radioattivi.
Non si fa cenno all’ipotesi dei cadaveri cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi per le numerose variazioni che la materia ha subito (da ultimo, D.Lgs. 9/5/2001, n. 257) in relazione alla rarità del fenomeno, ci limitiamo ad osservare come, anche in tale frangente, l’ASL sia tenuta ad impartire le disposizioni da osservare.
L’urna dovrà essere opportunamente identificabile, riportando gli estremi anagrafici del de cuius, e sigillata, così da esser preservata da profanazione o accidentale sversamento, In effetti secondo l’Art. 411 comma 2 del Codice Penale la dispersione non autorizzata dall’Ufficiale di Stato Civile (laddove sia già possibile consentire detta dispersione) costituisce pur sempre un comportamento antigiuridico soggetto a sanzione penale.
Solo se la dispersione avverrà nello stesso cimitero su cui insiste l’impianto di cremazione la sigillatura del coperchio potrebbe risultare superflua.
La chiusura non deve esser a tenuta stagna, come, invece, accade per le bare usate nei lunghi trasporti da comune a comune, poichè essa dovrà solo reggere allo stress meccanico di eventuali scossoni, urti o scuotimenti durante la movimentazione dell’urna, non c’è, infatti, il rischio di percolazioni cadaveriche.
Titolare del trasporto potrà, così, essere non necessariamente un’impresa funebre, ma anche il comune cittadino che si avvale dei normali mezzi di trasporto.
L’urna cineraria è generalmente costituita da due componenti (si veda a tal proposito anche l’Art. 2 comma 1 lettera (3 e comma 2 Decreto Ministeriale 1 luglio 2002).

  • la parte interna di metallo (come in Germania) o materia plastica (secondo la consuetudine inglese) che racchiude le ceneri e viene sigillata dal gestore dell’impianto crematorio alla fine del processo di cremazione, ovvero quando i resti siano stati polverizzati. Essa deve riportare necessariamente gli estremi identificativi del de cuius.
  • l’involucro rigido esterno, spesso realizzato con materiali pregiati (cristallo, marmo, argento, ceramica, legno scolpito), in cui è apposta solo una targhetta identificativa.

Il contenitore interno è il cosiddetto sistema di raccolta delle ceneri, previsto in fase di formazione della tariffa ministeriale.
Esso è compreso nel prezzo del servizio.
Non è, invece, contemplato nella tariffa il costo:

  • per il trasferimento del feretro verso il crematorio.
  • per la spedizione dell’urna.

Secondo la Legge Italiana le ceneri di un cadavere contenute in un’urna costituiscono un’unità inscindibile, non possono, quindi, esser ripartite in più contenitori oppure esser solo parzialmente tumulate o disperse (laddove la dispersione sia lecita).
I trasporti funebri o, meglio, i luoghi (il cimitero, l’ara crematoria, un sepolcro privato posto fuori del recinto cimiteriale, una tumulazione privilegiata) in cui sia possibile trasferire un feretro, un’urna, una cassetta ossario presentano la caratteristica della tipicità, perchè preventivamente debbono esser individuati: dalla Legge in modo generale ed astratto oppure, di volta in volta con apposita autorizzazione per casi particolarissimi (si pensi alla collocazione atipica di un’urna presso un domicilio privato oppure un tempietto appositamente edificato fuori del perimetro cimiteriale presso la sede di un morale).
In Italia per consentire l’entrata nel territorio nazionale di un feretro, di un’urna, una cassetta ossario provenienti dall’Estero non viene richiesta la conferma al gestore del cimitero competente circa il loro legittimo accoglimento per la sepoltura, solamente quando il de cuius, in vita, avesse avuto residenza nel Comune di sepoltura (o di sistemazione delle ceneri) oppure avesse vantato il diritto ad essere sepolto in una tomba (sepoltura privata) in un qualunque cimitero italiano.
Detta autorizzazione è, invece, necessaria in ogni altra situazione.

275 thoughts on “Trasporto urna

  1. Lo Stato Francese, per i trasporti funebri internazionali (di cadaveri, resti morali, ossa o ceneri), aderisce alla Convenzione di Berlino del 10 febbraio 1937 approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto 1 luglio 1937, n. 1379.

    Si applica, pertanto, il paragrafo 8.1 della Circolare Ministeriale esplicativa del REgolamento Nazionale di Polizia Mortuaria il quale, per il solo trasporto di ceneri oppure resti mortali completamente scheletrizzati…….DISAPPLICA il dettato dello stesso Accordo di Berlino fra gli Stati aderenti.

    Ne consegue che per questi trasporti di ceneri in tali Paesi sarà l’Autorità Comunale (prima il Sindaco, ora il Dirigente ex Art. 107 comma 3 lettera f) D.LGS n.267/2000) a rilasciare l’autorizzazione al trasporto, in lingua italiana e in lingua francese. L’autorizzazione dovrà recare le generalità del de cuius, la data di morte, di cremazione (o esumazione, estumulazione), la destinazione. Il trasporto dell’urna (o della cassetta dei resti) non è soggetto ad alcuna delle prescrizioni precauzionali igienico-sanitarie stabilite per il trasporto dei cadaveri.

    Invece, il trasporto di ceneri o resti mortali fra Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, richiede le normali autorizzazioni di cui agli articoli 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, ma non le misure precauzionali di carattere igienico stabilite per il trasporto dei cadaveri.

  2. buonasera a tutti. Mio padre è deceduto luglio 2011 nelle provincia di TREVISO IN vENETO.
    Ora le sue ceneri sono custodite in casa; e vorremmo trasferirle in francia visto che lui ci ha vissuto buana parte della sua vita e tutta la famiglia conta trasferisi in francia.come dobbiamo fare? é vera la storia delpassaporto?

  3. Conviene rivolgersi ad un’impresa funebre, o, magari a diverse agenzie, per un preventivo.

    Noi, volutamente non rilasciamo informazioni sui prezzi, siccome essi variano non poco su base locale.

    Ad ogni modo; tutte le operazioni soggette a tariffazione, per condurre a termine una traslazione sono:

    1)Richiesta di esumazione in bollo da produrre all’ufficio comunale della polizia mortuaria
    2)esumazione (a titolo oneroso ex Art. 1 comma 7bis Legge 28 febbraio 2001 n. 26)
    3)smaltimento rifiuti cimiteriali ex DPR n.254/2003
    4) fornitura di un nuovo cofano (di solo legno??? di Legno e zinco???)
    5)confezionamento del nuovo feretro, in rapporto al trasporto ed alla destinazione del resto mortale, somministrato da impresa funebre di fiducia.
    6) trasferimento del feretro debitamente sigillato verso il cimitero di nuova sepoltura ex Art. 88 DPR n.285/1990 ed Art. 3 comma 5 DPR n.254/2003
    7) tumulazione del feretro nella nuova sepoltura.

  4. salve a tutti.tra pochi mesi dovrei riesumare il feretro di mio padre che e’ stato sepolto per 2 anni circa nel cimitero di napoli (campania) per poi portarlo nel loculo di famiglia a villaricca sempre nella stessa citta’ ,sto cercando di capire quanto mi possa costare il trasporto della salma da un cimitero all’altro,sapete dirmelo voi?

  5. buona sera vorrei chiedervi come facio dovvimo portare una salma da milano italia a el salvador centro america pero vogliamo trovare il viaggio piu economico perche ci anno detto che forsè il comune ci puo aiutare è vero grazie aspetto lla vostra risposta

  6. Francia ed Italia aderiscono alla convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937.

    Si applica, dunque, limitatamente alle ceneri oppure ad altri resti mortali ad esse assimilabili (ossa) il Paragrafo 8 della Circolare Ministeriale 24 giugno 1993 n. 24 il quale esclude l’osservanza di determinate precauzioni igienico-sanitarie necessarie, invece, per il trasporto dei cadaveri.

    Titolare del decreto di trasporto potrà, pertanto, esser lo stesso famigliare che richiede il trasferimento dell’urna cineraria.

    Tra stati firmatari della Convenzione Internazionale di Berlino non occorre il nulla osta consolare propedeutico al rilascio dell’autorizzazione al trasporto (per questa ragione il Consolato Italiano in Francia dichiara di non avere competenza in merito alla questione sollevata)

    Una volta verificato lo jus sepulchri, ossia il titolo di accoglimento delle ceneri presso un sepolcro privato (tomba di famiglia) (si veda anche il DECRETO 21 giugno 2004 della Regione Sicilia) spetta all’Autorità Territoriale, del luogo in cui trovansi le ceneri da estradare, accordare l’autorizzazione all’introduzione dell’urna cineraria in territorio italiano ai sensi dell’Art. 27 comma 2 DPR 10 settembre 1990 n. 285 (Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria).

  7. buongiorno,
    Vorrei trasportare le ceneri di mio padre (nato provincia di Enna) deceduto di morte naturale in Francia per depositarle nell’urna della cappella di famiglia in Sicilia, secondo la sua volonta’.Ho gia tutti i documenti dalla parte francese (autorizzazione al trasporto di ceneri, certificato di morte, certificato di cremazione) a chi mi devo rivolgere dalla parte italiana ? al comune ? all’impiegato del cimitero ? Il consolato italiano di Nizza mi dice che non e’ di sua competenza,
    grazie per l’aiuto.

  8. Sì, è possibile. Il NEPAL è uno stto sovrano che non aderisce alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 Febbraio 1937. Si applica, pertanto, al trasporto delle ceneri, non soggetto ad alcuna misura precauzionale di ordine igienico sanitario ex Art. 3 comma 1 Lettera f) Legge n.130/2001 ed Art. 80 comma 5 DPR n.285/1990, l’Art. 29 DPR n.285/1990, nonchè paragrafo 8.1 Circ. Min. 24 giugno 1993 n.24.

    Occorre il Nulla Osta all’introduzione delle ceneri da parte dell’Autorità Diplomatica del NEPAL, si veda anche, per produrre tutti i titoli della documentazione necessaria al rilascio dell’autorizzazione al trasporto il paragrafo 8.2 Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 24.

    Il comune “a quo”, cioè quello da cui parte il trasporto funebre dell’urna si limiterà a rilasciare il titolo di viaggio, ovvero il decreto di trasporto di cui agli Artt. 23 e segg. DPR 10 settembre 1990 n. 285.

    Il decreto di trasporto dovrà recare le generalità del de cuius, la data di morte, di cremazione (o esumazione, estumulazione), la destinazione delle ceneri.

    Una volta giunti a destinazione in NEPAL sarà la locale Autorità Territoriale a rilascire, nel rispetto della normativa vigente in NEPAL sulla dispersione delle ceneri, la relativa autorizzazione alla dispersione in natura delle stesse.

    Non compete, infatti, all’Italia il perfezionamento di un autorizzazione allo spargimento delle ceneri che materialmente avverrà in un altro Paese sottoposto ad una diversa giurisdizione.

  9. L’autorizzazione alla dispersione compete all’Autorità Territoriale (quella Spagnola) dove la dispersione materialmente avverrà. Vige, infatti, il principio di sovranità tra gli Stati Nazionali

    L’Italia rilascia solo il decreto di trasporto, anzi il Passaporto Mortuario, ossia il titolo di viaggio.

    E’opportuno contattare l’Autorità diplomatica italiana in Spagna per avere ragguagli sulla procedura amministrativa da seguire in loco.

    Ci risulta che la Spagna non faccia parte degli stati aderenti alla convenzione di Berlino, il trasporto di ceneri o resti mortali verso tale Paese non può, così, seguire la procedura semplificata prevista, appunto per gli stati aderenti, vale a dire la sola autorizzazione del comune di partenza.

    Pertanto, il trasferimento di ceneri in Spagna, richiede le normali autorizzazioni di cui agli art.28 e 29 del DPR 10 settembre 1990, n.285, ad esclusione delle misure precauzionali di carattere igienico stabilite per il trasporto dei cadaveri (ex par.8.1 e 8.2 della circ.Min.Sanità n.24/93).

    Occorre, pertanto un’attestazione dell’ASL, non surrogabile da terzi ex Art. 49 DPR n.445/2000, in cui si certifichi:

    a) la raccolta delle ceneri in un’ urna anche semplice purchè resistente ed infrangibile (Paragrafo 14 Circ. Min. n.24/1993 e D.M. 1 luglio 2002) e sigillata, per evitare gesti sacrileghi o, anche, una dispersione accidentale e non voluta ai sensi dell’Art. 411 Codice Penale

    b) la non contaminazione delle ceneri con nuclidi radioattivi ex Art. 80 comma 5 DPR n.285/1990 (ipotesi, in vero, piuttosto rara)

    c) l’adozione di un sistema di tracciabilità delle stesse (= traghetta identificativa costruita con materiale non deperibile).

    Il trasporto può avvenire con un comune mezzo da parte del titolare del decreto di trasporto (aereo, nave, automobile) senza ricorrere ai veicoli spaciali di cui all’Art. 20 DPR n.285/1990

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