Tutti i trasporti funebri di salme, cadaveri, parti anatomiche riconoscibili, resti mortali, ossa e ceneri sono sempre sottoposti al regime autorizzatorio da parte dell’autorità amministrativa del comune da cui muoverà il trasporto stesso.
Per il rilascio della relativa autorizzazione si procede su istanza di parte attraverso la presentazione di una richiesta di autorizzazione al trasporto soggetta, ovviamente ad imposta di bollo.
Per il trasporto internazionale o nazionale delle urne cinerarie il cosiddetto decreto di trasporto dovrà recare le generalità del de cuius, la data di morte, di cremazione (o esumazione, estumulazione), e la destinazione ossia il comune o lo Stato estero di arrivo.
Il trasporto dell’urna (o della cassetta di resti) non è, comunque, mai soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche o di profilassi stabilite per il trasporto delle salme e dei cadaveri (veicoli speciali con vani impermeabili e facilmente disinfettabili, contenitori metallici e sigillati in cui racchiudere i corpi…) in quanto le ceneri, a differenza dei cadaveri, sono costituite da sostanza inorganica ed asettica che non rilascia liquami oppure ammorbanti esalazioni. Tale indicazione opera sia con riguardo agli Stati aderenti alla Convenzione di Berlino, sia con riguardo agli altri Stati, fermo restando che, in caso di estradizione, dovrà comunque essere sempre indefettibilmente acquisito il nulla-osta di cui all’art. 29, comma 1, lettera a) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
L’unica ragionevole eccezione potrebbe esser rappresentata dal caso piuttosto remoto di ceneri contenenti nuclidi radioattivi.
Non si fa cenno all’ipotesi dei cadaveri cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi per le numerose variazioni che la materia ha subito (da ultimo, D.Lgs. 9/5/2001, n. 257) in relazione alla rarità del fenomeno, ci limitiamo ad osservare come, anche in tale frangente, l’ASL sia tenuta ad impartire le disposizioni da osservare.
L’urna dovrà essere opportunamente identificabile, riportando gli estremi anagrafici del de cuius, e sigillata, così da esser preservata da profanazione o accidentale sversamento, In effetti secondo l’Art. 411 comma 2 del Codice Penale la dispersione non autorizzata dall’Ufficiale di Stato Civile (laddove sia già possibile consentire detta dispersione) costituisce pur sempre un comportamento antigiuridico soggetto a sanzione penale.
Solo se la dispersione avverrà nello stesso cimitero su cui insiste l’impianto di cremazione la sigillatura del coperchio potrebbe risultare superflua.
La chiusura non deve esser a tenuta stagna, come, invece, accade per le bare usate nei lunghi trasporti da comune a comune, poichè essa dovrà solo reggere allo stress meccanico di eventuali scossoni, urti o scuotimenti durante la movimentazione dell’urna, non c’è, infatti, il rischio di percolazioni cadaveriche.
Titolare del trasporto potrà, così, essere non necessariamente un’impresa funebre, ma anche il comune cittadino che si avvale dei normali mezzi di trasporto.
L’urna cineraria è generalmente costituita da due componenti (si veda a tal proposito anche l’Art. 2 comma 1 lettera (3 e comma 2 Decreto Ministeriale 1 luglio 2002).
- la parte interna di metallo (come in Germania) o materia plastica (secondo la consuetudine inglese) che racchiude le ceneri e viene sigillata dal gestore dell’impianto crematorio alla fine del processo di cremazione, ovvero quando i resti siano stati polverizzati. Essa deve riportare necessariamente gli estremi identificativi del de cuius.
- l’involucro rigido esterno, spesso realizzato con materiali pregiati (cristallo, marmo, argento, ceramica, legno scolpito), in cui è apposta solo una targhetta identificativa.
Il contenitore interno è il cosiddetto sistema di raccolta delle ceneri, previsto in fase di formazione della tariffa ministeriale.
Esso è compreso nel prezzo del servizio.
Non è, invece, contemplato nella tariffa il costo:
- per il trasferimento del feretro verso il crematorio.
- per la spedizione dell’urna.
Secondo la Legge Italiana le ceneri di un cadavere contenute in un’urna costituiscono un’unità inscindibile, non possono, quindi, esser ripartite in più contenitori oppure esser solo parzialmente tumulate o disperse (laddove la dispersione sia lecita).
I trasporti funebri o, meglio, i luoghi (il cimitero, l’ara crematoria, un sepolcro privato posto fuori del recinto cimiteriale, una tumulazione privilegiata) in cui sia possibile trasferire un feretro, un’urna, una cassetta ossario presentano la caratteristica della tipicità, perchè preventivamente debbono esser individuati: dalla Legge in modo generale ed astratto oppure, di volta in volta con apposita autorizzazione per casi particolarissimi (si pensi alla collocazione atipica di un’urna presso un domicilio privato oppure un tempietto appositamente edificato fuori del perimetro cimiteriale presso la sede di un morale).
In Italia per consentire l’entrata nel territorio nazionale di un feretro, di un’urna, una cassetta ossario provenienti dall’Estero non viene richiesta la conferma al gestore del cimitero competente circa il loro legittimo accoglimento per la sepoltura, solamente quando il de cuius, in vita, avesse avuto residenza nel Comune di sepoltura (o di sistemazione delle ceneri) oppure avesse vantato il diritto ad essere sepolto in una tomba (sepoltura privata) in un qualunque cimitero italiano.
Detta autorizzazione è, invece, necessaria in ogni altra situazione.
Al fine di trasportare in spagna le ceneri di mia madre deceduta 17 anni fa ad ibiza,
mi sono fatto fare un autorizzazione al trasporto di ceneri.
Ora mi chiedo se è possibile fare una cerimonia privata nella quale si possa dispargere le ceneri in mare.
Se si, chi devo contattare ad ibiza per richiedere un autorizzazione di dispersione delle ceneri… Forse al consolato Italiano di Barcellona?
Nei rapporti di diritto internazionale vige il principio di sovranità tra gli Stati, quindi l’Italia, ed a maggior ragione la semplice Emilia Romagna ai sensi dell’Art. 117 comma 2 Lettera a) Cost, in quanto in politica estera vi è riserva di legge statale, non può autorizzare un trattamento delle ceneri che, se avverrà (come? Quando? Dove?), dovrà sottostare alle disposizioni dell’Ordinamento Giuridico Spagnolo, in materia di polizia mortuaria e dispersione delle ceneri.
Occorre premettere che il trasporto funebre “internazionale” di salme, cadaveri e loro trasformazioni di stato, cioè ceneri, ossa e resti mortali non mineralizzati è disciplinato da due trattati multilaterali. Uno è l?Accordo internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvato e reso esecutivo in Italia con RD 1° luglio 1937, n.1379, l?altro è l?Accordo di Strasburgo del 26 ottobre 1973 adottato in seno al Consiglio di Europa, ratificato dalla Spagna ma non dall’?Italia. Dal momento che, da un riscontro effettuato su indicazione del Ministero degli Esteri italiano nel repertorio delle convenzioni internazionali, edito dal Poligrafico dello Stato (anno 1996), ci risulta che la Spagna non faccia parte degli stati aderenti alla convenzione di Berlino, il trasporto di ceneri o resti mortali verso tale Paese non può seguire la procedura semplificata prevista, appunto per gli stati aderenti, vale a dire la sola autorizzazione del sindaco. Pertanto, il trasferimento di resti mortali in Spagna, richiede le normali autorizzazioni di cui agli art.28 e 29 del DPR 10 settembre 1990, n.285, ad esclusione delle misure precauzionali di carattere igienico stabilite per il trasporto dei cadaveri (ex par.8.1 e 8.2 della circ.Min.Sanità n.24/93), vale a dire che il Consolato Spagnolo dovrà rivolgere domanda al sindaco del comune di partenza ??., allegando: 1) certificato dell?azienda USL attestante che le ceneri, ai sensi del D.M. 1 luglio 2002 e della Circ. Min. 24 giugno 1993 n.24 sono state raccolte in un’urna, anche di semplice fattura, ma rigida ed infrangibile, saldata anche con un collante “a freddo”, per evitarne la profanazione, e recante le generalità del defunto; 2) estratto dell?atto di morte. Istruita la pratica comune, nella persona del dirigente ex Art. 107 comma 3 lettera f) D. LGS 18 agosto 2000 n.267 rilascia l?autorizzazione, dandone notizia al prefetto di frontiera o di transito.
Prima del DPCM 26 maggio 2000 la competenza per perfezionare le relative autorizzazioni sarebbe stata del Prefetto, ora, per effetto del processo di decentramento amministrativo (D.LGS n.112/1998, questa procedura compete all’Autorità comunale; non tanto al sindaco, però, quanto al dirigente, siccome gli atti gestionali attengono alle funzioni della dirigenza ex Art. 107 comma 3 lettera f) D.LGS n.267/2000.
risiedo in Emilia Romagna, abbiamo ricevuto l’autorizzazione italiana per la dispersioni di ceneri in Spagna, come e dove posso informarmi sulla documentazione necessaria negli stati esteri. ossia destinazione in Spagna, e attraversamento della Francia?
Si consulti la massima di questa sentenza reperibile al link: http://www.euroact.net/login/cerca/Vedicirco.cfm?File=cx01007230.htm): Consiglio di Stato, Sezione V, sent. n. 4081 del 15 giugno 2010, concernente un provvedimento di decadenza da concessione cimiteriale, a seguito di un uso indebito della stessa da parte del concessionario.
Il Giudice ha evidenziato come gli aspetti di procedimento amministrativo possano, anche, venire a prevalere sulle situazioni di ordine sostanziale, cogliendosi l’occasione per segnalare come la verifica delle condizioni di accoglibilità nei sepolcri privati, costituisca un presupposto la cui omissione può determinare effetti che incidono sulla possibilità d’interventi sanzionatorio delle inadempienze, quando non ab-usi, da parte di privati.
Il titolo di accoglimento istituzionale (come di residenza o comune di decesso) ex Art. 50 comma 1 lettere a) e b) si riferisce unicamente all’inumazione in campo di terra, reparto a sistema di sepoltura nella nuda terra di cui ogni comune deve necessariamente disporre ex Art. 337 Regio DEcreto n.1265/1934 ed Art. 49 DPR n.285/1990.
Il comune, cui compete pur sempre ex Art. 824 comma 2 Codice Civile ed Artt. 337 R.D. n.1265/1934 la funzione cimiteriale esercita sul cimitero la potestà regolamentativa di cui all’Art. 117 comma 6 III Periodo Cost, così come novellato dalla L.REv. Cost. n.3/2001 e potrebbe prevedere criteri più selettivi per l’assegnazione dei loculi, come, appunto la residenza o anche la circoscrizione elettorale di appartenenza, come accade, per esempio a MOdena, la mia città.
In linea generale, laddove la residenza non venga provata in via amministrativa con le certificazioni previste (artt. 43, 44 codice civile, art. 31Disp. Attuazione al codice civile, legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e DPR 30 maggio 1989, n. 223), può supplirsi con sentenza del giudice (art. 2907 codice civile).
Le condizioni di concessione delle sepolture private nei cimiteri, tra cui i loculi, sono determinate dal regolamento comunale di polizia mortuaria, di cui ogni comune ex Art. 344 e 345 R.D. n.1265/1934, senza dimenticare il Regio DEcreto n.2322/1865 deve obbligatoriamente dotarsi.
La tumulazione, quindi, si configura SEMPRE come sepoltura privata, di cui all’Art. 90 DPR n.285/1990, e dedicata che il comune ha solo FACOLTA’ e NON obbligo di concedere.
La tumulazione presuppone sempre il rilascio di un regolare atto di concessione ex Art. 98 DPR n.285/1990 ed esso, ai sensi degli Artt. 95 e 103 DPR n.285/1990 è necessariamente a titolo oneroso, con il canone di concessione da calcolarsi secondo i parametri di cui al D.M. 1 luglio 2002 ed all’Art. 117 D.LGS n.267/2000.
Per autorizzare di volta in volta una tumulazione (cappella gentilizia, loculo monoposto edicola funeraria…) bisogna preventivamente verificare ex Art. 50 lettera c) DPR n.285/1990 lo jus sepulchri, ossia il titolo di accoglimento del de cuius in quel determinato sepolcro.
Il diritto a ricever sepoltura in una determinata tomba sorge in base alla “riserva” definita nell’atto di concessione. Il sepolcro privato è sibi familiaeque suae ossia per il fondatore del sepolcro e per i suoi famigliari
Nella collocazione in loculo, in quanto sepolcro privato, dunque, il diritto sussiste: a) se pre-esiste la concessione, b) se la persona ha titolo sulla base del regolamento comunale di polizia mortuaria vigente quando fu stipulato il contratto, e dell’atto di concessione, c) previo avvenuto integrale pagamento della tariffa stabilita, come rilevato dalla stessa Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 149/E dell’8 luglio 2003.
Per le sanzioni amministrative comunale, fatte salve le disposizioni di un’eventuale Legge REgionale, si veda l’Art. 16 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3.
SE dopo attento controllo la tumulazione risulta illegittima, e, quindi, sine titulo si consulti questo link: https://www.funerali.org/?p=373
è stata autorizzata la tumulazione di una salma di una persona che non aveva diritto ad essere tumulato nel cimitero di XXXXX, perchè non era nè nato nè residente al momento del decesso nè era morto sul territorio del comune di XXXXXX. Quali possono essere le conseguenze
Ci sono alcuni codicilli di ordine procedurale.
Non entro nel merito dell’organizzazione interna ad ogni singolo comune attuata con regolamento della Giunta per il funzionamento degli uffici ex Art. 48 comma 3 D.LGS 18 agosto 2000 n. 267, ma al momento la competenza per il rilascio del “passaporto mortuario” e dell’autorizzazione ad estumulare l’urna cineraria è del dirigente (Art. 107 comma 3 lettera f) D.LGS. n.267/2000) e non dello stato civile essendo esso di esclusiva competenza statale ex Art. 107 lettera i) Cost e regolamentato dal DPR n.396/2000.
Le autorizzazioni di polizia mortuaria, eccetto quelle di cui all’Art. 74 DPR n.396/2000 (permesso di seppellimento nell’immediato post mortem) sono estranee ai procedimenti, in senso stretto, dello Stato Civile, poi per ragioni di razionalizzazione della macchina comunale può esser fisicamente lo stesso dipendente comunale investito del compito di ufficiale di stato civile a firmare le autorizzazioni, ma sarebbe meglio che egli precisasse in quale veste egli sottoscriva l’atto.
E’opportuna questa nota della dottrina: “[omissis] Il dirigente non può delegare, nel senso tecnico del termine, funzioni proprie ed esclusive, ma può attribuire, anche nella sua qualità di datore di lavoro titolare della funzione dispositiva di cui all’art. 2104 C.C., l’incarico a sottoscrivere gli atti di autorizzazione di cui all’art. 24 suddetto, e non solo, a personale dipendente, rimanendo comunque responsabile giuridico dell’atto emanato. Il personale dipendente incaricato è tenuto ad osservare le disposizioni impartitegli dal datore di lavoro e non può rifiutare tale incarico. Rispetto alla qualificazione del personale dipendente verso cui il dirigente possa attribuire, ove lo ritenga, tale incarico, occorre precisare che l’individuazione del personale dipendente rientra nei poteri del dirigente che li esercita nel rispetto del CCNL e del Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi. In tali casi, il personale dipendente firmerà con la nota formula del “d’ordine del dirigente, il ……….” (c.d. “delega interna”). (a cura del Dr. Sereno Scolaro).
Si vedano anche gli Artt. 5 e 6 della Legge n.241/1990 e successive modificazioni o integrazioni sulla responsabilità nella conduzione procedimento autorizzatorio sino all’adozione finale dell’atto.
Si Rammenta che il Sindaco è il vero Ufficiale di Stato Civile (Art. 54 comma 1 lettera a) D.LGS n. 267/2000.
Per autorizzare l’estumulazione dell’urna con conseguente trasporto occorrono:
1) Istanza, soggetta sin dall’origine ad imposta di bollo, degli aventi diritto secondo il principio di poziorità ex Art. 79 comma 2 DPR n.285/1990 (prevale il coniuge superstite, poi nell’ordine i discendenti jure sanguinis di pari grado) volta ad ottenere l’autorizzazione a rimuovere l’urna dal tumulo in cui è stata murata.
2) Preventiva dimostrazione dello Jus Sepulcri, ossia del titolo di accoglimento delle ceneri presso la loro nuova sistemazione (qui la faccenda si complica perchè il trasporto interessa due diverse giurisdizioni sovrane e l’Italia, giustamente non può interferire sull’Ordinamento Giuridico della Romania (là le ceneri saranno sparse, sepolte in cimitero o conservate presso un domicilio privato????), pertanto il comune italiano provvederà al semplice rilascio del titolo di viaggio, secondo la Convenzione di Berlino) in direzione dello Stato Convenzionato della Romania, saranno poi le Autorità Rumene ad autorizzare la nuova destinazione dell’urna in base alla propria legge e regolamentazione nazionale in tema di polizia mortuaria.
Valgono eccome le norme di diritto internazionale della Convenzione di Berlino (10 febbraio 1937) recepita nell’ordinamento italiano con Regio DEcreto n.1379/1937.
Per il principio di gerarchia e specialità tra le fonti del diritto la Convenzione di Berlino, essendo un accordo internazionale, prevale sulle norme di diritto interne (Artt. 28 e 29 DPR n.285/1990).
Si applica, pertanto l’Art. 27 DPR 10 settembre 1990 n. 285.
Il paragrafo 8.1 della Circolare Ministeriale 24 giugno 1993 n. 24 è da intendersi in questo senso: per il trasporto di ceneri o resti ossei completamente mineralizzati non servono le prescrizioni igienico- sanitarie necessarie per la traslazione di cadavere (doppia cassa confezionata a tenuta stagna, trattamento antiputrefattivo, veicoli facilmente sanificabili, certificazioni sanitarie sulla causa di morte).
Il trasporto di ceneri tra Stati aderenti all’Accordo di Berlino è autorizzato non tanto dal sindaco, il quale agirebbe pur sempre quale Autorità Sanitaria Locale, quanto dal dirigente ex Art. 107 comma 3 Lettera f) D.LGS n.267/2000, essendo detta autorizzazione un atto gestionale non compreso, ormai, già dopo l’entrata in vigore della Legge n.142/1990, tra le funzioni proprie del Sindaco (Art. 54 D.LGS 18 agosto 2000 n. 267).
NONN è richiesto il NULLA OSTA consolare del paese di destinazione dove estradare l’urna cineraria, in quanto nè la Convenzione nel suo articolato, nè l’Art. 27 DPR n.285/1990 ne fanno menzione.
Chi ha avuto l’esperienza sull’inefficienza di certi Consolati sa quanto significhi in termini di velocizazione per l’iter autorizzativo del trasporto stesso, la possibilità di evitare il gravoso passaggio burocratico del Nulla Osta Consolare.
Per il resto si segue il protocollo operativo delineato proprio dal paragrafo 8.1 Circ. Min. n.24/1993, con tutta la documentazione assorbita ed integrata nel Decreto di Trasporto (si veda anche l’Art. 80 comma 5 DPR n.285/1990).
In merito alle competenze, dopo il DPCM 26 maggio 2000 adottato ai sensi del D.LGS n.112/1998 tutta la procedura amministrativa da seguire è chiaramente spiegata dall’Art. 5 del DECRETO Regione Sicilia, Assessorato alla Sanità 21 giugno 2004.
Domando: mio padre, cittadino italiano, è stato cremato l’anno scorso. Le ceneri ora si trovano nel comune in cui risiedo e in cui lui è nato (provincia di Palermo). Ora, a breve, mia madre, cittadina rumena (ma anche italiana) tornerà a Bucarest (Romania) e vuole portarlo con sè. Ieri siamo andate dall’addetto del cimitero (quello che si occupa di tutte le pratiche burocratiche) che ci ha detto che compilerà un foglio col quale andremo all’ufficio di stato civile e il gioco è fatto (io ho letto sul web che occorre solamente l’autorizzazione al trasporto rilasciata dal Sindaco, in italiano e in francese. Poi, però, ha detto che occorre anche il nullaosta del paese che riceverà le ceneri, facendomi l’esempio di una salma rientrata dalla Spagna (ma la Spagna non è nella convenzione del 37)
Cercando sul web ho trovato voci discordanti.
Alcuni dicono che non occorre perchè la Romania fa parte della convenzione di Berlino del 37.
Altri dicono che serve perchè la circolare 24/1993 al punto 8.1 chiarisce che la convenzione di Berlino non si applica al trasporto di ceneri.
Qual è la verità? Non so a chi o cosa credere… Grazie mille!
Per come è posta la questione Lei sembrerebbe aver perfettamente ragione.
Consiglio, tuttavia, di mantenere un profilo basso e sin anche dimesso, con il Comune di Napoli, perchè compete pur sempre a quest’ultimo il rilascio delle relative autorizzazioni ad estumulazione e trasporto (ai sensi degli Artt. 24, 36 e 88 DPR n.285/1990, senza dimenticare l’Art. 3 comma 5 DPR n.254/2003, il qiale replica un principio generale dell’ordinamento di polizia mortuaria: ogli operazione cimiteriale, trasporto compreso deve esser autorizzata dall’autorità geograficamente competente entro i cui confini amministrativi insiste il cimitero di prima sepoltura.
I passaggi operativi sono i seguenti:
Il comune di Napoli, cioè quello di prima sepoltura autorizza estumulazione e conseguente trasporto funebre sulla base di questi elementi: 1) volontà degli aventi diritto jure sanguinis a disporre dei resti ossei, secondo il criterio di poziorità (potere di decidere la destinazione delle ossa coniugato con priorità nello scegliere) enunciato formalmente dall’Art. 79 comma 2 DPR n.285/1990. 2) preliminare verifica dello jus sepulchri, ossia del titolo di accoglimento nel nuovo cimitero (Comune di Lodi)
Nel dettaglio si vedano anche le disposizioni di cui agli Artt. 5, 6 comma 8, 7, 15 comma 10 del regolamento comunale di polizia mortuaria in vigore presso la municipalità di Napoli, reperibile a questo link: http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/312
Ex Art. 36 comma 1 DPR n.285/1990 (ma si veda, per analogia estensiva anche il paragrafo 8 Circolare Ministeriale esplicativa 24 giugno 1993 n.24) il trasporto di ossa, purchè deposte e racchiuse in cassetta di zinco sigillata non è soggetto alle misure igienico sanitarie prescritte per il trasferimento di salme e cadaveri, non occorrono, pertanto i veicoli speciali di cui all’Art. 20 DPR n.285/1990 (cioè un carro funebre), così anche il semplice cittadino che si avvale dei normali mezzi di trasporto può esser titolare del decreto di trasporto , divenendo così incaricato del trasporto stesso, e come tale investito di pubblico servizio ed esercente servizio di pubblica necessità (paragrafo 5.4 Circ. Min. n.24/1993 ed Art. 358 Codice Penale nella sua nuova formulazione introdotta con legge 26 aprile 1990, n. 86.
Per procedere al trasporto occorre solo la relativa autorizzazione che, una volta giunti all’ingresso del cimitero di Lodi verrà consegnata al responsabile del servizio di custodia per poi esser archiviata agli atti del medesimo cimitero.
Ovviamente ciò vale solo per resti ossei, ossia completamente scheletrizzati o per le ceneri risultanti da cremazione del feretro estumulato.
Se il corpo di Sua madre è ancora integro o parzialmente intatto, trascorsi almeno 20 anni di permanenza in loculo stagno si tratta allora di un “resto mortale” ex Art. 3 comma 1 lettera b) DPR 15 luglio 2003 n. 254, cioè di un esito da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo: in questo caso occorrerebbero tassativamente il carro funebre ed un feretro confezionato in modo da assicurare l’ermeticità ai miasmi cadaverici durante il trasporto.
Salve a tutti,
abito ormai nella provincia di Lodi da quasi 30 anni. Tali sono gli anni trascorsi dalla morte di mia madre, che attualmente è sepolta a Napoli.
Ho chiesto informazioni al comune di Lodi per una traslazione, o estumulazione dei resti della mia genitrice. Mi hanno assicurato che è fattibile, compreso il fatto che posso trasportarla io, chiusa in una cassetta di zinco.
Il comune di Napoli mi nega l’autorizzazione, chiedendomi di affidarmi ad una ditta specializzata, che mi ha chiesto 2200 euri. Chiedo: esiste una legge che posso far valere nei confronti del comune? Grazie a chi voglia rispondermi