Tutti i trasporti funebri di salme, cadaveri, parti anatomiche riconoscibili, resti mortali, ossa e ceneri sono sempre sottoposti al regime autorizzatorio da parte dell’autorità amministrativa del comune da cui muoverà il trasporto stesso.
Per il rilascio della relativa autorizzazione si procede su istanza di parte attraverso la presentazione di una richiesta di autorizzazione al trasporto soggetta, ovviamente ad imposta di bollo.
Per il trasporto internazionale o nazionale delle urne cinerarie il cosiddetto decreto di trasporto dovrà recare le generalità del de cuius, la data di morte, di cremazione (o esumazione, estumulazione), e la destinazione ossia il comune o lo Stato estero di arrivo.
Il trasporto dell’urna (o della cassetta di resti) non è, comunque, mai soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche o di profilassi stabilite per il trasporto delle salme e dei cadaveri (veicoli speciali con vani impermeabili e facilmente disinfettabili, contenitori metallici e sigillati in cui racchiudere i corpi…) in quanto le ceneri, a differenza dei cadaveri, sono costituite da sostanza inorganica ed asettica che non rilascia liquami oppure ammorbanti esalazioni. Tale indicazione opera sia con riguardo agli Stati aderenti alla Convenzione di Berlino, sia con riguardo agli altri Stati, fermo restando che, in caso di estradizione, dovrà comunque essere sempre indefettibilmente acquisito il nulla-osta di cui all’art. 29, comma 1, lettera a) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
L’unica ragionevole eccezione potrebbe esser rappresentata dal caso piuttosto remoto di ceneri contenenti nuclidi radioattivi.
Non si fa cenno all’ipotesi dei cadaveri cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi per le numerose variazioni che la materia ha subito (da ultimo, D.Lgs. 9/5/2001, n. 257) in relazione alla rarità del fenomeno, ci limitiamo ad osservare come, anche in tale frangente, l’ASL sia tenuta ad impartire le disposizioni da osservare.
L’urna dovrà essere opportunamente identificabile, riportando gli estremi anagrafici del de cuius, e sigillata, così da esser preservata da profanazione o accidentale sversamento, In effetti secondo l’Art. 411 comma 2 del Codice Penale la dispersione non autorizzata dall’Ufficiale di Stato Civile (laddove sia già possibile consentire detta dispersione) costituisce pur sempre un comportamento antigiuridico soggetto a sanzione penale.
Solo se la dispersione avverrà nello stesso cimitero su cui insiste l’impianto di cremazione la sigillatura del coperchio potrebbe risultare superflua.
La chiusura non deve esser a tenuta stagna, come, invece, accade per le bare usate nei lunghi trasporti da comune a comune, poichè essa dovrà solo reggere allo stress meccanico di eventuali scossoni, urti o scuotimenti durante la movimentazione dell’urna, non c’è, infatti, il rischio di percolazioni cadaveriche.
Titolare del trasporto potrà, così, essere non necessariamente un’impresa funebre, ma anche il comune cittadino che si avvale dei normali mezzi di trasporto.
L’urna cineraria è generalmente costituita da due componenti (si veda a tal proposito anche l’Art. 2 comma 1 lettera (3 e comma 2 Decreto Ministeriale 1 luglio 2002).
- la parte interna di metallo (come in Germania) o materia plastica (secondo la consuetudine inglese) che racchiude le ceneri e viene sigillata dal gestore dell’impianto crematorio alla fine del processo di cremazione, ovvero quando i resti siano stati polverizzati. Essa deve riportare necessariamente gli estremi identificativi del de cuius.
- l’involucro rigido esterno, spesso realizzato con materiali pregiati (cristallo, marmo, argento, ceramica, legno scolpito), in cui è apposta solo una targhetta identificativa.
Il contenitore interno è il cosiddetto sistema di raccolta delle ceneri, previsto in fase di formazione della tariffa ministeriale.
Esso è compreso nel prezzo del servizio.
Non è, invece, contemplato nella tariffa il costo:
- per il trasferimento del feretro verso il crematorio.
- per la spedizione dell’urna.
Secondo la Legge Italiana le ceneri di un cadavere contenute in un’urna costituiscono un’unità inscindibile, non possono, quindi, esser ripartite in più contenitori oppure esser solo parzialmente tumulate o disperse (laddove la dispersione sia lecita).
I trasporti funebri o, meglio, i luoghi (il cimitero, l’ara crematoria, un sepolcro privato posto fuori del recinto cimiteriale, una tumulazione privilegiata) in cui sia possibile trasferire un feretro, un’urna, una cassetta ossario presentano la caratteristica della tipicità, perchè preventivamente debbono esser individuati: dalla Legge in modo generale ed astratto oppure, di volta in volta con apposita autorizzazione per casi particolarissimi (si pensi alla collocazione atipica di un’urna presso un domicilio privato oppure un tempietto appositamente edificato fuori del perimetro cimiteriale presso la sede di un morale).
In Italia per consentire l’entrata nel territorio nazionale di un feretro, di un’urna, una cassetta ossario provenienti dall’Estero non viene richiesta la conferma al gestore del cimitero competente circa il loro legittimo accoglimento per la sepoltura, solamente quando il de cuius, in vita, avesse avuto residenza nel Comune di sepoltura (o di sistemazione delle ceneri) oppure avesse vantato il diritto ad essere sepolto in una tomba (sepoltura privata) in un qualunque cimitero italiano.
Detta autorizzazione è, invece, necessaria in ogni altra situazione.
ho bisogno di una risposta o chiarimento.
cosa rischia un dipendente di una agenzia funebre se, all’insaputa del responsabile cimiteriale, apre una bara all’interno della camera mortuaria di un cimitero, per traslare il cadavere da portare a cremazione in cartone, lasciando la cassa nella stessa camera mortuaria? e se poi porta via i resti da cremare prima della data autorizzante al trasporto?
X Maurizio Francesco,
in primis si rileva la fattispecie di reato rubricata come usurpazione di funzioni pubbliche (Art. 347 Cod. Penale), le operazioni cimiteriali, infatti, spettano unicamente al gestore dell’impianto.
L’apertura del feretro deve sottostare ad opportuna verbalizzazione da parte del personale necroforo in servizio presso il cimitero, in secondo luogo sempre a quest’ultimo concerne la verifica sullo stato di conservazione del defunto (è corificato? Saponificato?) e l’adozione di eventuali misure tecniche di ordine igienico-sanitarie per scongiurare possibili fenomeni percolativi cadaverici durante la movimentazione della cassa in cartone da avviare, poi, al crematorio.
Non è quindi materia di impresa funebre lavorare il cimitero.
Successivamente se la presunta violazione è relativa alle norme generali sul trasporto funebre intra-comunale (che deve sempre esser autorizzato in via amministrativa) dettate dal regolamento nazionale di polizia mortuaria di cui al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 la sanzione amministrativa pecuniaria sarà quella di cui all’art. 107 D.P.R. n. 285/1990, con espresso rinvio all’art. 358 Testo Unico Leggi Sanitarie – Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 il cui importo è stato recentemente novellato dall’art. 16 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196 (dai 3 ai 18 milioni delle vecchie Lire, da tradurre, ovviamente in Euro) oblabile entro 60 giorni nella misura più favorevole al trasgressore e da elevarsi secondo modalità e procedure di cui alla Legge n. 689/1981 implementata a sua volta dal D.P.R. D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571 (anche nell’eventualità di opposizione all’irrogazione della sanzione stessa.)
Mancando il decreto di trasporto funebre il resto mortale ed essendo effettuato egualmente il trasferimento dello stesso, ma fuori Comune di prima sepoltura, si incorre nella trasgressione dell’art. 339 del T.U. delle leggi sanitarie, punibile per ogni infrazione con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 100.000.
Agli effetti concreti l’accertamento dell’infrazione può avvenire a mezzo del custode del cimitero di arrivo, che constata la contravvenzione e la trasmette per via gerarchica all’A.S.L. competente per territorio.
Ha competenza pure la polizia municipale ove fosse stata chiamata ad accertare l’infrazione alla partenza o durante il tragitto, assolvendo la stessa funzione di polizia giudiziaria oppure il personale dell’A.USL incaricato della vigilanza sulla delicata materia dei trasporti mortuari.
Buonasera e grazie per le cortesi ed utili risposte che vedo pubblicate.
Ho letto varie domande ma vorrei capire con certezza se è possibile affidare il trasferimento di un’urna (su territorio nazionale) ad un corriere espresso.
Grazie.
X CARLO,
si è possibile, se il corriere espresso de quo assume la funzione di “vettore”, sfruttando, così tutte le potenzialità (spesso inespresse) dell’art. 34 comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, atto recante l’approvazione del regolamento statale di polizia mortuaria.
Buonasera,
È possibile trasportare un urna contenenti delle ceneri dal comune di Roma al comune di Cesenatico?? A chi bisogna rivolgersi??? Nel caso in cui il defunto invece sia morto da oltre vent’anni e si trovi in un loculo dentro ad una bara?
X Alessia,
1) sì è legittimo, ci si rivolge al locale ufficio della polizia mortuaria di Roma per ottenere il decreto di trasporto, una volta dimostrato il titolo d’accoglimento nelle nuova destinazione prescelta presso il Comune di Cesenatico.
2) se il defunto è ancora tumulato e sono passati > 20 anni dalla sepoltura le opzioni sono due:
a) si procede con iter amministrativo semplificato, alla cremazione del c.d. resto mortale, così da ridurlo in ceneri, più facilmente trasportabili.
b) si decide di traslare il de cuius ancora sotto forma di feretro, in questo frangente ai sensi dell’art. 88 del regolamento nazionale di polizia mortuaria – D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 -occorrerà rivolgersi ad un’impresa funebre ed una preventiva verifica sulla perfetta tenuta ermetica della bara, di solito di competenza dell’A.USL (vigilanza sanitaria) Una volta completato questo iter sarà possibile farsi rilasciare il decreto di trasporto (questa volta per feretro) di cui al punto 1).
Buongiorno come faccio a traslocare un urna funeraria contenente le ceneri di mio marito (custodite in casa) dall’Italia all’Austria dove andrò a vivere ? Posso tenerle in casa anche in Austria ?
X Marilena,
1) è possibile l’affido delle ceneri in Austria? Obiettivamente non so, non sono un fan indomito della polizia mortuaria austro-ungarica. Le conviene informarsi preventivamente presso le locali autorità estere (consolato o rappresentanza diplomatica).
L’Italia tuttavia per il rilascio dell’autorizzazione al trasporto transfrontaliero non richiede la dimostrazione del titolo di accoglimento, per l’ovvio limite della competenza territoriale, la Repubblica Italiana, infatti, non ha legittimazione a sindacare sulla legislazione al di là delle Alpi.
Austria ed Italia, però, aderiscono entrambe all’accordo internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937 sui trasporti mortuari, detta convenzione, come ribadito dal suo stesso articolato, non si applica al trasferimento delle semplici ceneri, in quanto del tutto prive prive di criticità igienico-sanitarie.
Nel consegue, logicamente, che il Comune Italiano dove si trovano le ceneri in affido rilascerà l’autorizzazione al trasporto redatta in duplice lingua (preferibilmente francese ed italiano) con oneri d’istruttoria e traduzione a carico del richiedente, in allegato saranno inseriti tutti i documenti previsti dalla Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 24 esplicativa del regolamento nazionale di polizia mortuaria di cui al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 (estratto dell’atto di morte, data di cremazione). In ogni caso l’urna dovrà sempre esser debitamente sigillata.
Molte grazie per la rapida e dettagliata risposta.
Giusto una precisazione, per favore:
Quando dice “Ne consegue che per questi trasporti in tali Paesi sarà il dirigente di settore giusta l’art. 107 comma 3 lett. f) D.Lgs n. 267/2000, a rilasciare l’autorizzazione amministrativa al trasporto, in lingua italiana e in lingua francese”, per dirigente di settore si intende la ASL che deve rilasciare il decreto di uscita della cassetta ossario?
E per l’autorizzazione in lingua francese, saprebbe dirmi se è fornita con quella in lingua italiana o se sono io a dovermi fare carico della traduzione?
X Silvia,
dirò di più: non solo si segue il dettato dell’art. 27 D.P.R. 10 settembre 1990, ma la Francia aderisce pure all’accordo di Berlino del 10 febbraio 1937 sui trasporti mortuari transfrontalieri, che, quale norma pattizia di diritto internazionale prevale sulle fonti di diritto interne aciascuno Stato.
La convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto 1 luglio 1937, n. 1379, non si applica al trasporto delle ceneri e dei resti mortali completamente mineralizzati (semplici ossa racchiuse in apposita cassetta ossario ex art. 36 D.P.R. n. 285/1990) fra gli Stati aderenti.
Ne consegue che per questi trasporti in tali Paesi sarà il dirigente di settore giusta l’art. 107 comma 3 lett. f) D.Lgs n. 267/2000, a rilasciare l’autorizzazione amministrativa al trasporto, in lingua italiana e in lingua francese. L’autorizzazione dovrà recare le generalità del de cuius, la data di morte, di cremazione (o esumazione, estumulazione), la destinazione. Il trasporto dell’urna (o della cassetta dei resti) non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.
Buongiorno,
Vorrei sapere per cortesia se il regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 in vigore per trasferimenti da Regione a Regione è valido anche per trasporti dall’Italia (Roma) alla Francia. Il mio caso: trasferimento dei resti di mio padre (cassetta ossario) dopo estumulazione da Roma a un cimitero di Parigi. Roma mi dice che verrà rilasciato dalla ASL un documento (decreto di uscita) in base al quale io ripartirei con la cassetta ossario “sotto il braccio” (parole loro) e sarei libera di scegliere come trasportarla in Francia, treno, aereo, veicolo, semplicemente allegando fotocopia del biglietto o della carta di circolazione. Questo, se vero, significherebbe che allo stesso modo io potrei arrivare in Francia sempre con la cassetta ossario di mio padre “sotto il braccio” e, sempre in questo modo, portarla al nuovo cimitero di destinazione per le operazioni di sorta. Ora in Francia mi viene detto che non è possibile, che all’arrivo la cassetta ossario deve essere accolta da personale abilitato con adeguato mezzo di trasporto (carro funebre) per effettuare il tragitto fino al cimitero ed eventualmente custodire la cassetta il tempo necessario se la nuova inumazione non fosse immediatamente possibile (per questioni di orario ad esempio). Inoltre in Francia ci sono forti dubbi sulla validità di questo documento e sul fatto dunque che il trasporto dei resti in cassetta ossario sia libero e possa essere effettuato da chiunque, anche in forma privata, con il mezzo che si preferisce. Ho chiamato il Consolato d’Italia in Francia e hanno ribadito che nei paesi europei i resti mortali (ossa o ceneri) possono circolare liberamente e nel modo che si desidera, ma quando ho chiesto dei riferimenti di legge non me li hanno dati. Se tutto questo corrisponde a verità, in quale modo posso tranquillizzare il cimitero francese di destinazione sulla legittimità di questo trasporto e sull’assenza di rischi come multe a seguito (ipotetici) controlli?
La ringrazio anticipatamente per la sua cortese risposta.
X Silvia,
IL trasporto verso l’Estero muoverà da Roma?
Ebbene con la Deliberazione Giunta Regionale 28/09/2007,n.737 la Regione Lazio tende a demedicalizzare la polizia mortuaria, sospendendo il controllo dell’A.USL sull’attività cimiteriale.
L’eventuale verbalizzazione della locale azienda sanitaria locale riguarderebbe solo una verifica di idoneità al trasferimento della cassetta ossario secondo i requisiti minimi di cui all’art. 36 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
E già qui si pone un problema, sono tuttavia dell’avviso che, prevalendo la Convenzione di Berlino sulle norme di diritto interno una qualche verifica dell’AUSL si renderebbe quanto meno opportuna, se non addirittura necessaria.
L’autorizzazione al trasporto vera e propria, con diritti fissi d’istruttoria ed oneri di traduzione a completo carico del richiedente, compete invece al dirigente comunale del servizio di polizia mortuaria o a dipendente, magari responsabile del procedimento, da egli stesso delegato ex art. 17 comma 1 bis D.Lgs n. 165/2001
BUONASERA, QUALCUNO MI SA DIRE COSA FARE PER SPEDIRE LE CENERI DI UNA CARO DALL’ITALIA AGLI STATI UNITI? E’ POSSIBILE SPEDIRLO TRAMITE CORRIERE? O DEVO RIVOLGERMI A QUALCUNO IN PARTICOLARE?
GRAZIE PER UN GENTILE RISCONTRO
X Maurizio,
sì, è possibile sfruttando tutte le potenzialità (spesso inespresse!) dell’art. 34 comma 2 del regolamento nazionale di polizia mortuaria di cui al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, da applicarsi estensivamente per tutte le tipologie di trasporto funebre (quindi anche di ceneri)
Il corriere/servizio di spedizione assumerà la veste giuridica di vettore, almeno sul territorio della Repubblica Italiana.
Il trasporto di urne (le ceneri, infatti, sono un materiale inerte) non è soggetto alle misure precauzionali igienico-sanitarie previste, invece, per il trasporto di feretri.
Il trasporto, internazionale, in questo caso, poiché alla volta degli USA è normato dall’art. 29 D.P.R. n. 285/1990 ed occorre preliminarmente, prima che sia formato il titolo di viaggio, il nulla osta all’introduzione da parte dell’autorità diplomatica statunitense, la quale potrà – certo – esser più precisa, in sede di rilascio di questo atto fondamentale, riguardo ad eventuali disposizioni di dettaglio.
Salve, mi puo’ dire se per caso ci sono delle procedure da seguire per viaggiate dagli Stati Uniti all’ Italia con le ceneri dei nostri cani” Abbiamo il certificato di cremazione. Grazie mille.
X Adry,
non sono ceneri umane, non si applica pertanto la normativa speciale di polizia mortuaria, per i trasporti transfrontalieri.
IL certificato di cremazione (specie se formato all’estero, sotto l’imperio di una diversa legislazione) è forse titolo idoneo al trasferimento delle urne.
In forza delle norme antiterrorismo sempre più stringenti sui trasporti aerei, sarà d’uopo informare la rispettiva compagnia e le competenti autorità aeroportuali sulla presenza a bordo di una o più urne cinerarie, giustificandone la provenienza.
Buongiorno stiamo per trasferirci negli Stati Uniti esattamente nel Massachusetts e mia moglie vuole portare con noi le ceneri di sua madre. Il nostro comune di residenza non conosce le procedure e ci ha indirizzati al consolato americano ma non riesco a comunicare con loro..potrebbe cortesemente se conosce la procedura darmi un consiglio? La ringrazio
X Andrea,
l’obbligo di rivolgersi all’autorità diplomatica discende dal fatto che il Consolato Statunitense deve rilasciare un NULLA OSTA all’introduzione del trasporto mortuario di ceneri, senza questo atto, infatti, il Comune Italiano di partenza non può formare il titolo di viaggio. Gli USA non sono firmatari dell’accordo internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937 in forza del quale il trasporto delle ceneri, fatte sale le solite autorizzazioni amministrative, sarebbe libero.
L’unico consiglio è di stabilire un contatto con il più vicino consolato USA, anche se necessario, recandovi in sede di persona. Senza il documento di cui sopra per la Legge Italiana sussiste l’improcedibilità per carenza di presupposti.