Trasporto urna

Tutti i trasporti funebri di salme, cadaveri, parti anatomiche riconoscibili, resti mortali, ossa e ceneri sono sempre sottoposti al regime autorizzatorio da parte dell’autorità amministrativa del comune da cui muoverà il trasporto stesso.

 

Per il rilascio della relativa autorizzazione si procede su istanza di parte attraverso la presentazione di una richiesta di autorizzazione al trasporto soggetta, ovviamente ad imposta di bollo.
Per il trasporto internazionale o nazionale delle urne cinerarie il cosiddetto decreto di trasporto dovrà recare le generalità del de cuius, la data di morte, di cremazione (o esumazione, estumulazione), e la destinazione ossia il comune o lo Stato estero di arrivo.
Il trasporto dell’urna (o della cassetta di resti) non è, comunque, mai soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche o di profilassi stabilite per il trasporto delle salme e dei cadaveri (veicoli speciali con vani impermeabili e facilmente disinfettabili, contenitori metallici e sigillati in cui racchiudere i corpi…) in quanto le ceneri, a differenza dei cadaveri, sono costituite da sostanza inorganica ed asettica che non rilascia liquami oppure ammorbanti esalazioni. Tale indicazione opera sia con riguardo agli Stati aderenti alla Convenzione di Berlino, sia con riguardo agli altri Stati, fermo restando che, in caso di estradizione, dovrà comunque essere sempre indefettibilmente acquisito il nulla-osta di cui all’art. 29, comma 1, lettera a) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
L’unica ragionevole eccezione potrebbe esser rappresentata dal caso piuttosto remoto di ceneri contenenti nuclidi radioattivi.
Non si fa cenno all’ipotesi dei cadaveri cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi per le numerose variazioni che la materia ha subito (da ultimo, D.Lgs. 9/5/2001, n. 257) in relazione alla rarità del fenomeno, ci limitiamo ad osservare come, anche in tale frangente, l’ASL sia tenuta ad impartire le disposizioni da osservare.
L’urna dovrà essere opportunamente identificabile, riportando gli estremi anagrafici del de cuius, e sigillata, così da esser preservata da profanazione o accidentale sversamento, In effetti secondo l’Art. 411 comma 2 del Codice Penale la dispersione non autorizzata dall’Ufficiale di Stato Civile (laddove sia già possibile consentire detta dispersione) costituisce pur sempre un comportamento antigiuridico soggetto a sanzione penale.
Solo se la dispersione avverrà nello stesso cimitero su cui insiste l’impianto di cremazione la sigillatura del coperchio potrebbe risultare superflua.
La chiusura non deve esser a tenuta stagna, come, invece, accade per le bare usate nei lunghi trasporti da comune a comune, poichè essa dovrà solo reggere allo stress meccanico di eventuali scossoni, urti o scuotimenti durante la movimentazione dell’urna, non c’è, infatti, il rischio di percolazioni cadaveriche.
Titolare del trasporto potrà, così, essere non necessariamente un’impresa funebre, ma anche il comune cittadino che si avvale dei normali mezzi di trasporto.
L’urna cineraria è generalmente costituita da due componenti (si veda a tal proposito anche l’Art. 2 comma 1 lettera (3 e comma 2 Decreto Ministeriale 1 luglio 2002).

  • la parte interna di metallo (come in Germania) o materia plastica (secondo la consuetudine inglese) che racchiude le ceneri e viene sigillata dal gestore dell’impianto crematorio alla fine del processo di cremazione, ovvero quando i resti siano stati polverizzati. Essa deve riportare necessariamente gli estremi identificativi del de cuius.
  • l’involucro rigido esterno, spesso realizzato con materiali pregiati (cristallo, marmo, argento, ceramica, legno scolpito), in cui è apposta solo una targhetta identificativa.

Il contenitore interno è il cosiddetto sistema di raccolta delle ceneri, previsto in fase di formazione della tariffa ministeriale.
Esso è compreso nel prezzo del servizio.
Non è, invece, contemplato nella tariffa il costo:

  • per il trasferimento del feretro verso il crematorio.
  • per la spedizione dell’urna.

Secondo la Legge Italiana le ceneri di un cadavere contenute in un’urna costituiscono un’unità inscindibile, non possono, quindi, esser ripartite in più contenitori oppure esser solo parzialmente tumulate o disperse (laddove la dispersione sia lecita).
I trasporti funebri o, meglio, i luoghi (il cimitero, l’ara crematoria, un sepolcro privato posto fuori del recinto cimiteriale, una tumulazione privilegiata) in cui sia possibile trasferire un feretro, un’urna, una cassetta ossario presentano la caratteristica della tipicità, perchè preventivamente debbono esser individuati: dalla Legge in modo generale ed astratto oppure, di volta in volta con apposita autorizzazione per casi particolarissimi (si pensi alla collocazione atipica di un’urna presso un domicilio privato oppure un tempietto appositamente edificato fuori del perimetro cimiteriale presso la sede di un morale).
In Italia per consentire l’entrata nel territorio nazionale di un feretro, di un’urna, una cassetta ossario provenienti dall’Estero non viene richiesta la conferma al gestore del cimitero competente circa il loro legittimo accoglimento per la sepoltura, solamente quando il de cuius, in vita, avesse avuto residenza nel Comune di sepoltura (o di sistemazione delle ceneri) oppure avesse vantato il diritto ad essere sepolto in una tomba (sepoltura privata) in un qualunque cimitero italiano.
Detta autorizzazione è, invece, necessaria in ogni altra situazione.

275 thoughts on “Trasporto urna

  1. Vorrei sapere se è possibile, portare dall’Italia, le ceneri fino in Spagna, (nell’Isole Canarie), e disperderle in mare. grazie mille.

    1. NOn mi risulta che la Spagna faccia parte degli stati aderenti alla convenzione di Berlino, il trasporto di ceneri o resti mortali verso tale Paese non può, pertanto, seguire la procedura semplificata prevista, appunto per gli stati aderenti, vale a dire la sola autorizzazione del comune.

      Così, il trasferimento di urna cineraria in Spagna, richiede le normali autorizzazioni di cui agli art.28 e 29 del DPR 10 settembre 1990, n.285, ad esclusione delle misure precauzionali di carattere igienico stabilite per il trasporto dei cadaveri (ex par.8.1 e 8.2 della circ.Min.Sanità n.24/93), occorre, insomma il nulla osta all’introduzione in territorio spagnolo del trasporto mortuario di ceneri umane.

      I ducumenti minimi da allegare sono i seguenti 1) certificato dell’azienda USL attestante che le ceneri sono state raccolte in un’urna sigillata e saldata, per evitarne la profanazione, e recante le generalità del defunto; 2) estratto dell’atto di morte. Istruita la pratica il Comune ove trovansi le ceneri rilascia l’autorizzazione, dandone notizia al prefetto di frontiera o di transito.

      Le autorità italiane sono competenti solo per il titolo di viaggio, una volta giunti in Spagna, per la dispersione, si procederà in base alle Leggi di polizia mortuaria di quel determinato Stato Sovrano.

      1. signor carlo le porgo una domanda,mi devo trsferire definitivamente in portogallo,precisamente ad algarve,vorrei sapere quando muoio posso essere cremato in portogallo e le mie ceneri disperse in mare in portogallo la ringrazio in anticipo

        1. X Francesco,

          quando sarà il fatidico (o…fatal?) momento si procederà in base alla Legge del Portogallo.
          In Italia, ad esempio, la possibilità di accedere alla pratica funebre della cremazione, con i suoi istituti corollario, come appunto la dispersione in natura delle ceneri, è richiesta una verifica preventiva sulla legittimità di tale scelta, in base all’Ordinamento di Polizia Mortuaria del Paese di cui si ha cittadinanza.

    2. Salve, mia madre è deceduta ad aprile. La sua urna si trova attualmente a Napoli presso l abitazione di mio suocero. Io vivo in Olanda e vorrei portarla qui, potreste spiegarmi qual è la prassi e quali sono gli enti che dovranno autorizzare il trasporto, grazie

      1. X Federica,

        spetta al Comune di Napoli autorizzare il trasporto internazionale di ceneri verso l’Olanda.
        Per i trasporti tranfrontalieri in uscita dal territorio della Repubblica Italiana non è richiesta la preliminare verifica del titolo di accoglimento presso uno Stato Estero. Una volta giunti in Olanda per la destinazione dell’urna si procederà in base alle leggi di quel Paese in tema di cremazione e polizia mortuaria.

        1. Salve io una domanda mi mamà dovrà andare in Colombia a ottobre il problema le a le cenere di mia zia vuole portatla ,noi avevamo fatto tutti i documenti ci siamo fermati quando cera il covid non ha potuto adesso vuole andarci a ottobre la scadenza quanto dura delle cenere? Devi fare da capo i documenti?

          1. X Ana,

            non è fissato un tempo massimo di validità, ma il titolo di viaggio deve produrre appieno tutti i suoi effetti, il prima possibile (ragionevolmente, specie di questi tempi…).

            Stesso dicasi per la durata delle eventuali apostille (Art. 33 D.P.R. n.445/2000) o legalizzzazioni della firma, non avendo queste ultime scadenza. E’comunque, se non altro, opportuno comunicare all’ufficio di polizia mortuaria responsabile del procedimento “documenti di espatrio”, il giorno dell’effettiva partenza del trasporto.

              1. X Mary,

                tutto dipende dalla tipologia del trasporto (via strada?) e dalla conclusione positiva di tutti gli adempimenti amministrativi e medico-legali relativi a quel particolare decesso. Le ceneri, ad esempio, hanno un tempo più dilatato (ma non sempre) per i feretri si procede subito, nel più breve tempo tecnicamente disponibile.

  2. Salve, mio padre è venuto a mancare recentemente, in passato ha espresso la volontà di essere cremato e le sue ceneri sparse in un terreno di nostra proprietà nel Comune di Seulo (attuale provincia Sud Sardegna). Per completezza di informazioni mio padre è deceduto in ospedale a Cagliari ed è stato cremato in un cimitero sempre di Cagliari e ora le ceneri sono affidate a mia madre che abita ed è residente nel Comune di Dolianova (provincia Sud Sardegna). La domanda è come ci dobbiamo muovere e che documenti dobbiamo produrre per espletare le ultime volontà di mio padre?
    Grazie!

    1. X Marco,

      Con tutti i limiti di applicabilità di una singola sentenza, insiti nel Nostro Ordinamento Giuridico, ad altre simili fattispecie, Lei proporrei di meditare – guarda caso – sull’’orientamento interpretativo del T.A.R. per la Sardegna del 5 febbraio 2014 in merito ad un caso non tanto diverso.

      Il giudice amministrativo territoriale si dimostra favorevole all’ammissibilità della dichiarazione sostitutiva da parte dei congiunti che riferiscono la volontà espressa dal de cuius come, per altro, reso possibile dalla Circolare del Ministero dell’Interno
      n. 37/2004, secondo cui il coniuge o i parenti del de cuius non esprimono, in concreto, un atto di volontà propria ma riferiscono semplicemente un desiderio del defunto in merito alla cremazione della salma. Il giudice amministrativo è stato chiamato in causa per il fatto che un Comune aveva espresso il diniego alla richiesta di autorizzazione alla dispersione delle ceneri — su istanza dei congiunti — del corpo del de cuius già cremato in base a regolare autorizzazione
      espressa. Il motivo del rifiuto si basava sul fatto che «la dispersione delle ceneri è consentita dalla normativa vigente, legge n. 130/2001 e legge regionale n. 4/2012, solo nel rispetto della volontà del defunto e non anche nel rispetto della volontà espressa dai suoi
      familiari». In sostanza, il Comune ha ritenuto insufficienti, ai fini della prova della volontà dell’interessato alla dispersione delle proprie ceneri, le dichiarazioni dei
      suoi prossimi congiunti, ritenendo, invece, indispensabile e necessaria una dichiarazione scritta e firmata dallo stesso defunto. Secondo i giudici amministrativi, al contrario, «non esisterebbe alcuna norma vigente che subordini la dispersione delle ceneri del defunto alla presentazione di una dichiarazione di volontà manifestata per iscritto da parte del defunto».
      Depongono in tal senso sia l’art. 3 della legge statale n. 130/2001, e sia l’art. 4 della l.r. Regione Sardegna del 22 febbraio 2012, n. 4. Infatti l’art. 3, 1, lett. c) della legge n. 130/2001, statuisce che «la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate…».
      Tale disposizione — secondo il T.A.R. Sardegna — nulla precisa in ordine alle modalità formali di espressione e di dimostrazione della scelta del de cuius in ordine alla dispersione delle proprie ceneri.
      Da ciò consegue — se non altro in base ai fondamentali principi civilistici di «libertà di forma negoziale » e di «salvaguardia della volontà del de cuius» — che deve considerarsi valida anche una volontà verbalmente espressa ai propri familiari e da questi «attestata» con propria dichiarazione conforme. Nello stesso senso depone — prosegue la motivazione
      del T.A.R. — la sopra disciplina sulla cremazione, la quale consente espressamente che la relativa scelta sia comunicata al Comune dai familiari dell’interessato, mentre non si vede per quale ragione una disciplina più restrittiva dovrebbe applicarsi alla dispersione delle ceneri.

      L’istanza pertanto, nella forma di un atto sostitutivo di atto di notorietà, deve esser prodotta all’Ufficiale di Stato Civile (per inderogabile competenza funzionale) del distretto amministrativo (Comune) o dove si trovano adesso le ceneri o dove materialmente avverrà la dispersione. Su quest’ultimo punto, alquanto controverso, non sussistono posizioni univoche, nemmeno in dottrina, figuriamoci negli uffici comunali…BUONA FORTUNA!

      1. Per mia mancanza non ho specificato che la cremazione è già avvenuta, pertanto la volontà che manca da espletare è la dispersione delle ceneri, ripeto, in terreno di nostra proprietà nel Comune di Seulo.

        Grazie ancora!

        1. X Marco,

          la dispersione delle ceneri può avvenire senza dubbio in terreni privati, purchè quest’attività (per ovvie ragioni morali ed etiche) non dia luogo a fine di lucro o speculazione (così almeno recita la Legge Statale 30 marzo 2001 n. 130), ma se l’apppezzamento è di Vostra proprietà il problema non si pone proprio.
          Qualche noia interpretativa, invece, potrebbe sorgere sulla volontà postuma di dispersione: alcuni la ritengono ammissibile solo dietro rinvenimento di una scritto in tal senso da parte del de cuius, tale da indurre la pubblica amministrazione – in regime di autotutela – ad annullare/revocare l’atorizzazione alla custodia domiciliare appena rilasciata in occasione del funerale. Insomma o si formalizza avanti le autorità competenti una volontà d’affido o si rende alle stesse un volere in ordine allo spargimento in natura delle ceneri. Sono atti in qualche modo solenni e la LEgge (art. 76 D.P.R. n. 445/2000) punisce severamente le dichiaarazioni forzate o, peggio ancora mendaci. Personalmente date le modalità di esternazione della volontà dispersionista a maglie molto larghe (atto sostitutivo in atto di notorietà da parte dei congiunti più prossimi e di comune accordo) sarei abbastanza posssibilista. Bisogna quindi presentare la relativa istanza di dispersione all’ufficiale di stato civile, in quale potrebbe anche rigettarla (per i motivi di cui sopra) spiegando contestualmente all’adozione del provvedimento di diniego le ragioni che lo abbiano spinto a decidere così. E’sempre ammesso il rimedio giurisdizionale avanti i T.A.R. in caso di rifiuto.

  3. Buoansera,
    Mia madre e’ deceduta 2 anni fa e le ceneri si trovano a Napoli. Vorrei finalmente realizzare il suo desiderio di essere dispersa in mare in Portogallo. Cosa devo fare? Grazie in anticipo!

    1. X Riccardo,

      La Legge Italiana rinviene il suo logico limite nella competenza territoriale riguardo all’adozione di provvedimenti autorizzativi, saranno pertanto le Autorità Locali Portoghesi ad autorizzare materialmente la dispersione (se possibile) in base al proprio ordinamento nazionale di polizia mortuaria.

      Il Portogallo rientra tra i Paesi aderenti all’accordo internazionale concernente il trasporto delle salme di Berlino del 10/02/1937(non estesa al trasporto di ceneri). Secondo il paragrafo 8.1 della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993, l’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione al trasporto è il Comune di prima sepoltura delle ceneri, cioè, nella fattispecie concreta: Napoli. L’autorizzazione è in lingua italiana e in lingua francese. L’autorizzazione dovrà recare le generalità del de cuius, la data di morte, di cremazione, la destinazione finale. Per il trasporto occorre che le ceneri siano contenute in urna di materiale e confezionamento rispondenti a quanto previsto dal paragrafo 14.1, comma 2, lett. d) sempre della Circolare Ministeriale 24 giugno 1993 n. 24.

      Il Comune di Napoli, attraverso i propri uffici di polizia mortuaria, autorizzerà solamente l’estumulazione delle ceneri ed il loro trasferimento in Portogallo, colà si applicheranno le norme di quel determinato Paese Sovrano.

    2. Buongiorno mia amica vuole trasportare urna di sua madre da Italia in Germania. Crematorio di Italia vuole spedire le cenere tramite aereo invece cimitero di Germania dice che urna deve essere spedita direttamente al loro indirizzo come un pacco tramite DHL. Chi ha ragione? Come fare per evitare che la urna torna in Italia e Germania non la accetta. Grazie infinite.

      1. X Iryna,

        Italia e Germania aderiscono entrambe all’accordo internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, la prefata convenzione sui trasporti mortuari non si applica al trasporto di ceneri che pertanto è libero (non occorre nulla osta consolare) purchè sia corredato da apposito titolo di viaggio, redatto in italiano ed in una lingua usata più frequentemente nelle relazioni diplomatiche recante gli estremi anagrafici del de cuius, la data di cremazione ed il luogo di partenza nonché di destinazione. Detto documento è rilasciato dal Comune Italiano da cui il trasporto materialmente muoverà, dopo esser stato autorizzato dal competente ufficio comunale.
        NOn sono previste particolari precauzioni igienico-sanitarie (l’urna di materiale resistente ed infrangibile deve solo esser opportunamente sigillata) ragion per cui titolare del decreto di trasporto può esser anche il privato cittadino il quale non deve avvalersi dell’apporto di impresa funebre o veicoli speciali adibiti al trasporto, invece, di feretri.
        La Sua amica potrà, quindi recare personalmente le ceneri in Germania con ogni mezzo disponibile (esempio: bagaglio a mano sull’aereo di linea, treno, automobile…). Si può anche ricorrere ad un corriere per spedizioni, il quale ex art. 34 comma 2 del vigente Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria agirà in funzione di VETTORE. L’importante è che l’urna sia sempre accompagnata dal decreto di trasporto (per eventuali controlli) durante tutto il tragitto, esso andrà consegnato al responsabile del servizio di custodia del cimitero tedesco di arrivo a chiusura di tutte le operazioni di traslazione. Tutte due le soluzioni prospettate sono, dunque, legittime perché contemplate dall’accordo di Berlino. Non si ravvisano ragioni ostative all’accettazione dell’urna da parte delle autorità cimiteriali teutoniche se si segue la procedura di cui sopra. Conviene, comunque, per evitare disguidi contattare preventivamente le autorità territoriali ed amministrative del Comune sito in Germania. A volte ci s’irrigidisce stupidamente su passaggi burocratici del tutto superflui e di pura forma, quando, invece, la Legge – per una volta almeno – è chiarissima!

  4. Domanda: l’una con le ceneri deve essere portata in Russia, serve un particolare documento per la dogana rilasciato dal Consolato? Il consolato risponde : La legislazione vigente della Federazione Russa non prevede il rilascio da parte del Consolato Generale delle autorizzazioni speciali al trasporto in Russia delle bare o delle urne. Vorrei sentire il vostro parere, Grazie

    1. X Viktoriya,

      Fatto salvo il principio di sovranità tra Stati Nazionali ed Indipendenti (onestamente non conosco la legislazione russa in tema di polizia mortuaria, si applica alla lettera l’Art. 29, comma 1 lett. a) del regolamento nazionale di polizia mortuaria italiano approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
      Per l’estradizione verso Paesi, come appunto la Federazione Russa, non firmatari dell’accordo internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, occorre un nulla osta consolare all’introduzione (nella fattispecie in Russia) del trasporto mortuario.

      Senza questo atto,dell’Autorità Diplomatica Russa le autorità amministrative italiane non saranno in grado di formare e perfezionare il titolo di viaggio, vale a dire il decreto di trasporto transfrontaliero che dovrà sempre accompagnare l’urna cineraria, durante il suo tragitto, sino alla sua destinazione ultima, in territorio russo.

  5. Buongiorno, mio padre è deceduto 6 anni fa e le ceneri risultano a casa di sua moglie, non avendo buoni rapporti con quest’ultima 3 avendo saputo tramite avvocato che la sua casa sarà venduta, io e mia sorella ci stiamo domandando se possiamo fare qualcosa, per avere le ceneri e se possiamo avere comunque un indirizzo per sapere almeno dove finiranno, la moglie è brasiliana. Se decide di andarsene dall’Italia con le ceneri, noi saremo avvisate? Possiamo rifiutarsi?? Grazie mille saluti Francesca

    1. X Francesca,

      data la relativa novità degli istituti giuridici sulle destinazioni extra-cimiteriali delle ceneri (affido e dispersione, sostanzialmente ) anche in dottrina, in attesa che si formi, magari, una giurisprudenza più omogenea e costante in materia, il dibattito è apertissimo.

      Mi preme, quindi, sottolineare solo alcuni aspetti di diritto:

      1) in senso civilistico, l’affidatario esercita sull’urna conferitagli una sorta di detenzione e mai di possesso, (tecnicamente l’urna con il suo pietoso contenuto non è di sua proprietà né è oggetto di un qualsivoglia diritto reale di cui l’affidatario sia titolare) egli infatti, con autorizzazione comunale ottiene le ceneri in custodia, mentre titolare ultimo della funzione sepolcrale rimane pur sempre il Comune, soprattutto quando autorizza.

      2) l’autorizzazione all’affido delle ceneri, è strettamente nominativa, personalissima ed intuitu personae, cioè viene rilasciata ad una determinata persona ben identificata (e a quella soltanto!) che risponde anche penalmente di eventuali comportamenti antigiuridici; di conseguenza le ceneri non sono certo parte dell’arredo o delle mura domestiche, non possono esser oggetto di scambio o compravendita, né possono esser abbandonata, ed ogni cambio di residenza deve, infatti, esser opportunamente segnalato all’ufficio della polizia mortuaria affinché esso possa variare le registrazioni sullo stato di conservazione dell’urna presso un domicilio privato. Le ceneri affidate, quando l’affidatario receda dall’affido o deceda rientrano o nella disponibilità degli altri aventi diritto, i quali potrebbero richiedere ed ottenere un nuovo atto di affido, secondo le procedure del regolamento comunale di polizia mortuaria, o nel circuito cimiteriale per una sepoltura privata e dedicata (tumulazione) o, come extrema ratio, per la loro dispersione in cinerario comune, ultima loro destinazione promiscua, anonima ed indistinta ammessa dalla Legge Italiana.

      3) ricollegandomi semanticamente al punto 1) l’atto di affido ha anche contenuto prescrittivo, può, cioè contenere delle obbligazioni che l’affidatario, sottoscrivendolo, liberamente contrae nel confronti della pubblica amministrazione, ecco il vero motivo per cui non si possa ragionare in termini di un godimento pieno ed esclusivo della presenza, in casa, dell’urna cineraria, tra i doveri che si assumono spicca, verso gli altri parenti (ed i rapporti poco idilliaci, anche se non facilitano il compito, poco rilevano, riuscendo del tutto ininfluenti) l’obbligo di garantire (seppur in modo ragionevole e concordato), oltre ad eventuali controlli da parte dei servizi di vigilanza comunale sull’ottemperanza alle regole “scolpite” nell’atto d’affido, l’accesso al tumulo domestico dove è conservata l’urna da parte, appunto, dei famigliari, perchè essi possano far valere il loro cosiddetto diritto secondario di sepolcro, consistente nel potere/facoltà di render visita alle ceneri del defunto per praticare o porre in essere eventuali atti di suffragio e pietas (esempio: raccogliersi in preghiera, deporre un fiore o in semplice silenzio dinanzi all’urna).

      4) Il coniuge superstite secondo il famigerato principio poziorità (laddove, in questo astruso termine, si coniugano potere di scelta e preminenza nell’assumere la decisione circa le sorti dell’urna) mantiene sulla spoglia mortale del de cuius un potere di disposizione in qualche modo privilegiato: può quindi presentare istanza per i trasferimento delle ceneri all’estero, dove si applicheranno le norme di polizia mortuaria di quella particolare nazione, la legge italiana sconta il limite della territorialità e produce effetti solo entro i nostri confini nazionali.
      Per evitare l’espatrio delle ceneri, magari con provvedimento d’urgenza ex art. 700 Cod. Proc. Civile, bisognerebbe (ma è assai arduo, specie se nel silenzio del de cuius) dimostrare la contrarietà del defunto all’avvio delle proprie ceneri in un Paese non italiano. Nella electio sepulchri, difatti, sovrana è la volontà del de cuius, solo quando questa sia inespressa (non importa più di tanto la forma di manifestazione delle stessa che potrebbe anche esser solo verbale): la sede giudiziale competente sarebbe quella civile, poichè la questione verte su diritti soggettivi della personalità, ed il Giudice potrebbe accedere anche alla prova testimoniale, mentre l’Autorità Amministrativa deputata a rilasciare il decreto di trasporto verso il Brasile non è dotata degli stessi strumenti di prova, molto più puntuali ed intrusivi; l’azione amministrativa, infatti, non può mai sconfinare nell’attività giurisdizionale per il logicissimo postulato democratico della separazione tra i poteri dello Stato. La vostra opposizione al trasferimento dell’urna deve esser sollevata e motivata nel corso di un giudizio, con tutta l’alea che un processo civile pur sempre comporta assieme ai tempi biblici e dilatati all’infinito della nostra giustizia malata.

  6. salve… mio padre è morto nell’anno 1993 … a Napoli . Dopo due anni è stato dissepolto e messo in una cassa più piccola. Dopo 25 anni vorrei portarlo in un altro paese in provincia di foggia , quale sarebbe la prassi . Grazie

    1. X Nicola,

      1) i resti ossei completamente…scheletrizzati (anche se pare tautologico ribadire il concetto su questo status medico-legale di trasformazione in cui naturalmente degrada un corpo umano dopo la morte ed un primo periodo di sepoltura in fossa di terra) saranno raccolti entro cassetta ossario di zinco di cui all’art. 36 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, recante l’approvazione del vigente regolamento nazionale di polizia mortuaria.

      2) La cassetta di cui sopra, non sussistendo problemi igienico-sanitari dovuti ad eventuali percolazioni cadaveriche a carico dei tessuti molli, in quanto già mineralizzati, potranno esser trasportati verso il nuovo cimitero anche dal privato cittadino, con mezzi propri.

      3) occorre presentare anche in un unico atto contestuale ex art. 40 D.P.R. n. 445/2000 all’ufficio distrettuale della polizia mortuaria competente per il cimitero di prima sepoltura istanza, soggetta sin da origine ad imposta di bollo di estumulazione con conseguente rilascio di decreto di trasporto, titolo di viaggio che accompagnerà sempre la cassetta durante il suo tragitto sino al cimitero di nuova e definitiva destinazione. L’autorizzazione spetta al dirigente o al responsabile del procedimento ex art. 5 Legge n. 241/1990 se all’uopo delegato.

      Presso il Paese in provincia di Foggia, se non già pre-esistente (esempio: avete già a disposizione una tomba di famiglia presso quel cimitero) dovrà instaurarsi un rapporto concessorio di loculo, celletta ossario, nicchia…) così da far sorgere lo Jus Sepulchri, ovvero il titolo di accoglimento in una sepoltura privata a sistema di tumulazione (le ossa, infatti, possono solo esser tumulate in avello murario). Senza questo atto preliminare, che deve esser preventivamente perfezionato, il Comune di Napoli non potrà accordare l’autorizzazione al trasporto. Solo una volta ottenuti, con il giusto “timing” procedurale tutti questi incartamenti sarà possibile la traslazione delle ossa presso il nuovo camposanto.

  7. Buongiorno,
    Mia zia è mancata circa 20 giorni fa, è stata cremata.
    Risiedeva nel Comune di Alpignano. I figli vorrebbero portare l’urna che ora detengono in casa, in Sardegna nel Comune dove è stato sepolto lo zio, suo marito.
    Per questo sono andati nel Comune di Alpignano per capire cosa fare, gli è stato risposto che non potevano, che avrebbero dovuto fare il tutto entro 7 giorni dalla morte.
    È vero che non possono più portare l’urna in Sardegna?
    La ringrazio in anticipo per la risposta.

    1. X Sabina,

      dietro ogni istanza rivolta ad una pubblica amministrazione al fine di ottenere un provvedimento, in questo caso di autorizzazione al trasporto delle ceneri, deve esservi una risposta scritta (non importa de di accoglimento o respingimento) e motivata, con l’obbligo, nell’evenienza di reiezione di indicare l’autorità di garanzia cui ricorrere, con impugnativa per tutelare il proprio interesse legittimo “FORSE” leso o inibito o ingiustamente compresso.
      A mio avviso nel silenzio assoluto della Legge Regionale Piemontese e del suo regolamento attuativo a paralizzare tutto l’iter amministrativo volto al rilascio dell’autorizzazione di cui sopra è una specifica norma del regolamento comunale di polizia mortuaria, il quale non dovrebbe/potrebbe porsi in contrasto con norme di rango superiore, pur godendo di ampi margini di autonomia gestionale nella disciplina di dettaglio di un istituto così complesso come l’affido delle ceneri. Cerco di intuire, per approssimazione, la ratio intima di questa regola: potrebbe, infatti, trattarsi del principio implicito e, quindi, fondativo del nostro Ordinamento di Polizia Mortuaria della stabilità delle sepolture, intendendosi anche la destinazione extra cimiteriale delle ceneri, ovvero la loro domiciliazione presso un’abitazione privata.
      Se, appunto, si è scelto l’affido famigliare dell’urna potrebbe parere paradossale un repentino mutamento di opinione (sino al limite della dichiarazione di falso avanti l’Autorità Comunale).

      MI rendo conto, probabilmente di stare sproloquiando almanaccando con le mie astruserie interpretative, ma mi mancano troppi elementi per giudicare correttamente devo procedere, pertanto, per pure intuizioni anche piuttosto machiavelliche ed oscure: Ad ogni modo è sempre possibile, con atto solenne ed unilaterale d irrevocabile rinunciare (motivi personalissimi anche di ordine psicologico per la difficoltà nell’elaborazione del lutto appena patito?) all’atto di affido, in questo frangente l’urna rientrerà nella disponibilità degli aventi diritto a sceglierne una diversa sistemazione, magari in cimitero. Ad ogni modo il Comune Piemontese, quando si fosse superato questo impasse sul timing, non avendo competenza alcuna ad di fuori della propria giurisdizione, una volta recepito ed accolto l’atto di retrocessione dalla responsabilità dell’affido si limiterà ad accordare un nuovo decreto di trasporto alla volta del cimitero prescelto dagli aventi diritto, previo feed back sulla sussistenza o meno del titolo di accoglimento in una tomba nel camposanto della Sardegna.

  8. Buongiorno,
    oggi ho ricevuto una domanda inconsueta; vorrei sapere se è possibile autorizzare il trasporto di un’urna contenente resti mortali ad un corriere previa richiesta di un parente che indichi autista e mezzo di trasporto. Il nostro regolamento di polizia mortuaria non dice nulla al proposito e dubito che la fattispecie sia stata presa in considerazione dal legislatore nazionale o regionale (piemonte).
    Grazie

    1. X Cristina,

      Ma sono “resti umani” completamente scheletrizzati = semplici ossa? Se sì, nulla osta!

      In effetti…e perché no? L’ipotesi è del tutto legittima e, quindi, percorribile.

      Si tratta solo di applicare, con un po’ di fantasia giuridica e in via estensiva, l’Art. 34 comma 2 del Regolamento nazionale di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, laddove il corriere di spedizione (poco importa se sia pubblico o privato) agisce in qualità di “VETTORE”, ad esso verrà affidato, in consegna, il titolo di viaggio, benchè egli non ne sia necessariamente titolare ultimo.

      E’ una possibilità molto comoda già prevista dalla Legge, senza addentrarci in ulteriori astruserie normative, invero, la disciplina sui trasferimenti mortuari, per fortuna, pare ancora abbastanza omogenea e riconducibile all’alveo della normazione statale di polizia mortuaria (la polizia mortuaria – PURTROPPO –, almeno per i puristi del diritto funerario, è divenuta materia oggetto di legislazione regionale, ancorché concorrente, con enormi problemi interpretativi e di ricostruzione del tessuto legislativo di riferimento).
      Tra l’altro, ancorché sempre dietro previo rilascio di autorizzazione amministrativa, il trasporto delle ossa (purchè si tratti sempre di sole “ossa”, ossia resti umani completamente scheletrizzati e raccoglibili in cassetta ossario di zinco) è libero e non soggetto alle misure precauzionali di ordine igienico-sanitario dettate per il trasferimento dei feretri, secondo il dettato dell’art. 36 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

      Per il trasporto, infatti, è necessario solo che la cassetta sia debitamente sigillata, rechi in modo indelebile (d.P.C.M. 3/8/1962?…giusto per esser perfezionisti!) gli estremi anagrafici identificativi del de cuius e sia accompagnata dal cosiddetto decreto di trasporto, ossia dalla documentazione approntata dalle autorità amministrative locali del luogo da cui il trasporto stesso muoverà.

  9. salve, ho bisogno di sapere cosa bisogna fare per trasportare l’urna con le ceneri di mia nonna (cittadina USA) deceduta in Italia, verso il suo Paese (USA). Viaggiamo questa estate in aereo (linea Condor). Oltre ai documenti di nulla Osta americano, certificato di morte e di cremazione serve altro? nel sito della compagnia aerea non trovo niente.. Dobbiamo tenerla nel bagaglio a mano? grazie

    1. X Linda,

      Le urne cinerarie – adeguatamente sigillate – possono esser trasportare liberamente a mezzo auto, treno, aereo (anche come bagaglio a mano).
      L’urna – di qualsiasi materiale si fatta – deve contenere un’urna metallica che verrà sigillata prima della consegna al “trasportatore”. Stante la particolare attenzione verso possibili atti di terrorismo, il trasporto in aereo come bagaglio a mano (definito cabin baggage) deve sottostare ai controlli di sicurezza come tutti gli altri bagagli. Queste misure variano da nazione a nazione (e anche da aeroporto a aeroporto) e possono arrivare anche all’apertura (come può accadere negli Stati Uniti: infatti, in caso di arrivo dall’estero e proseguimento con un volo nazionale, il controllo è conforme alle norme USA – TSA, Transport Security Administration – che prevedono anche l’ispezione all’interno dell’urna. Recentemente (26/07/2013) sono entrate in vigore le nuove normative emanate dalla CATSA (Canadian Air Transport Security Administration) che prevedono l’obbligo che controllo radiografico dell’urna, ma – al contrario di quelle Statunitensi – in caso di scarsa visibilità al monitor, questa non potrà essere aperta se non con l’autorizzazione del viaggiatore che dovrà aprirla personalmente dopo aver dichiarato che è vuota (1). Va evidenziato che sia i canadesi come gli americani suggeriscono l’uso di temporary containers (solitamente in plastica leggera) per i viaggi aerei e di trasferirne il contenuto in un’urna definitiva una volta giunti a destinazione. Evidentemente il controllo radiografico è ormai prassi consolidata anche per le partenze dagli aeroporti italiani. Oltre al trasporto come bagaglio a mano, le urne possono essere spedite per via aerea come merci, nel qual caso esse dovranno essere rivestite esternamente con una copertura resistente e imbottita: legno (ormai non più usato) oppure con tela di juta, un telone o speciali contenitori in cartone.

  10. Salve, mia moglie, giapponese, deceduta di recente, è stata cremata in Italia. Le ceneri sono poi state regolarmente trasportate in Giappone per il funerale. Con la famiglia abbiamo deciso di dividere le ceneri. Vorrei sapere se è possibile trasportare la “mia parte” in Italia, per poterle custodire a casa mia, quali documenti sono necessari etc. La burocrazia necessaria per queste cose sembra disumana.
    vi prego aiutatemi.

    1. X Alessandro,

      per la legge italiana (art. 343 comma 2 Testo Unico Leggi Sanitarie ed art. 80 comma 2 Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria) le ceneri sono un unicum inscindibile e non possono esser frazionate o divise, anche se per nobilissimo scopo devozionale.
      Primo problema: la normativa nipponica evidentemente dispone in modo diverso.
      Fatto salvo il principio di sovranità tra gli Stati (L’Italia non ha certo titolo di contestare la legittimità della legislazione funeraria giapponese) per introdurre l’urna entro territorio italiano occorre il nulla osta consolare, in questa sede, avanti l’Autorità Diplomatica del nostro Paese potrà esporre la questione con maggiori dettagli. Potrebbero, infatti, rendersi necessari passaggi amministrativi intermedi per la formazione ed il conseguente rilascio del titolo di viaggio internazionale
      L’importante è che l’urna con le ceneri (o la componente reliquante e residua di queste ultime, dopo la loro ripartizione in due o più contenitori) giunga in Italia opportunamente chiusa e sigillata. In effetti solo l’autorità sanitaria o la Magistratura possono disporre l’apertura dell’urna e la rimozione dei suggelli di garanzia, non si sottovaluti mai la portata dell’art. 349 Cod. Penale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.