Trasporto urna

Tutti i trasporti funebri di salme, cadaveri, parti anatomiche riconoscibili, resti mortali, ossa e ceneri sono sempre sottoposti al regime autorizzatorio da parte dell’autorità amministrativa del comune da cui muoverà il trasporto stesso.

 

Per il rilascio della relativa autorizzazione si procede su istanza di parte attraverso la presentazione di una richiesta di autorizzazione al trasporto soggetta, ovviamente ad imposta di bollo.
Per il trasporto internazionale o nazionale delle urne cinerarie il cosiddetto decreto di trasporto dovrà recare le generalità del de cuius, la data di morte, di cremazione (o esumazione, estumulazione), e la destinazione ossia il comune o lo Stato estero di arrivo.
Il trasporto dell’urna (o della cassetta di resti) non è, comunque, mai soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche o di profilassi stabilite per il trasporto delle salme e dei cadaveri (veicoli speciali con vani impermeabili e facilmente disinfettabili, contenitori metallici e sigillati in cui racchiudere i corpi…) in quanto le ceneri, a differenza dei cadaveri, sono costituite da sostanza inorganica ed asettica che non rilascia liquami oppure ammorbanti esalazioni. Tale indicazione opera sia con riguardo agli Stati aderenti alla Convenzione di Berlino, sia con riguardo agli altri Stati, fermo restando che, in caso di estradizione, dovrà comunque essere sempre indefettibilmente acquisito il nulla-osta di cui all’art. 29, comma 1, lettera a) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
L’unica ragionevole eccezione potrebbe esser rappresentata dal caso piuttosto remoto di ceneri contenenti nuclidi radioattivi.
Non si fa cenno all’ipotesi dei cadaveri cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi per le numerose variazioni che la materia ha subito (da ultimo, D.Lgs. 9/5/2001, n. 257) in relazione alla rarità del fenomeno, ci limitiamo ad osservare come, anche in tale frangente, l’ASL sia tenuta ad impartire le disposizioni da osservare.
L’urna dovrà essere opportunamente identificabile, riportando gli estremi anagrafici del de cuius, e sigillata, così da esser preservata da profanazione o accidentale sversamento, In effetti secondo l’Art. 411 comma 2 del Codice Penale la dispersione non autorizzata dall’Ufficiale di Stato Civile (laddove sia già possibile consentire detta dispersione) costituisce pur sempre un comportamento antigiuridico soggetto a sanzione penale.
Solo se la dispersione avverrà nello stesso cimitero su cui insiste l’impianto di cremazione la sigillatura del coperchio potrebbe risultare superflua.
La chiusura non deve esser a tenuta stagna, come, invece, accade per le bare usate nei lunghi trasporti da comune a comune, poichè essa dovrà solo reggere allo stress meccanico di eventuali scossoni, urti o scuotimenti durante la movimentazione dell’urna, non c’è, infatti, il rischio di percolazioni cadaveriche.
Titolare del trasporto potrà, così, essere non necessariamente un’impresa funebre, ma anche il comune cittadino che si avvale dei normali mezzi di trasporto.
L’urna cineraria è generalmente costituita da due componenti (si veda a tal proposito anche l’Art. 2 comma 1 lettera (3 e comma 2 Decreto Ministeriale 1 luglio 2002).

  • la parte interna di metallo (come in Germania) o materia plastica (secondo la consuetudine inglese) che racchiude le ceneri e viene sigillata dal gestore dell’impianto crematorio alla fine del processo di cremazione, ovvero quando i resti siano stati polverizzati. Essa deve riportare necessariamente gli estremi identificativi del de cuius.
  • l’involucro rigido esterno, spesso realizzato con materiali pregiati (cristallo, marmo, argento, ceramica, legno scolpito), in cui è apposta solo una targhetta identificativa.

Il contenitore interno è il cosiddetto sistema di raccolta delle ceneri, previsto in fase di formazione della tariffa ministeriale.
Esso è compreso nel prezzo del servizio.
Non è, invece, contemplato nella tariffa il costo:

  • per il trasferimento del feretro verso il crematorio.
  • per la spedizione dell’urna.

Secondo la Legge Italiana le ceneri di un cadavere contenute in un’urna costituiscono un’unità inscindibile, non possono, quindi, esser ripartite in più contenitori oppure esser solo parzialmente tumulate o disperse (laddove la dispersione sia lecita).
I trasporti funebri o, meglio, i luoghi (il cimitero, l’ara crematoria, un sepolcro privato posto fuori del recinto cimiteriale, una tumulazione privilegiata) in cui sia possibile trasferire un feretro, un’urna, una cassetta ossario presentano la caratteristica della tipicità, perchè preventivamente debbono esser individuati: dalla Legge in modo generale ed astratto oppure, di volta in volta con apposita autorizzazione per casi particolarissimi (si pensi alla collocazione atipica di un’urna presso un domicilio privato oppure un tempietto appositamente edificato fuori del perimetro cimiteriale presso la sede di un morale).
In Italia per consentire l’entrata nel territorio nazionale di un feretro, di un’urna, una cassetta ossario provenienti dall’Estero non viene richiesta la conferma al gestore del cimitero competente circa il loro legittimo accoglimento per la sepoltura, solamente quando il de cuius, in vita, avesse avuto residenza nel Comune di sepoltura (o di sistemazione delle ceneri) oppure avesse vantato il diritto ad essere sepolto in una tomba (sepoltura privata) in un qualunque cimitero italiano.
Detta autorizzazione è, invece, necessaria in ogni altra situazione.

275 thoughts on “Trasporto urna

  1. Occorre premettere che il trasporto “internazionale” di cadaveri, resti mortali, ossa o ceneri è disciplinato da due trattati multilaterali. Uno è l’Accordo internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvato e reso esecutivo in Italia con RD 1° luglio 1937, n.1379, l’altro è l’Accordo di Strasburgo del 26 ottobre 1973 adottato in seno al Consiglio di Europa, ratificato dalla Spagna ma non dall’Italia.

    Nel caso rappresentato, l’autorizzazione al trasporto delle ceneri e’ rilasciata dalle autorità competenti del Paese di partenza.

    Il Perù non aderisce alla Convenzione di Berlino del 10 febbraio 1937

    Se per lo Stato del Perù è bastevole il certificato di avvenuta cremazione in funzione di “decreto di trasporto”, quest’ultimo è titolo necessario e sufficiente a fungere da “passaporto mortuario”, per l’estradizione dell’urna cineraria.

    Non trattandosi di cadavere, non troverebbe neppure applicazione l’art. 28 dPR 10/9/1995, n. 285 , ma tuttavia, avendo presente quanto previsto al punto 8, secondo periodo, della circolare del Ministero della sanita’ n. 24 del 24/6/1993, nonche’ il conferimento delle competenze ai sindaci (leggi: dirigenti/responsabili dei servizi execreto Legislativo n.267/2000) in materia di passaporto mortuario (nonche’ la circolare del Ministero dell’interno n. 4/2003), l’autorizzazione all’introduzione dell’urna contenente le ceneri va data dalll’autorita’ comunale del comune verso cui le ceneri saranno trasportate.

    Ovviamente, per l’accoglimento nel cimitero o in altra sepoltura dedicata (si potrebbe anche prevedere l’affido personale) deve sussistere lo JUS SEPULCHRI, ossia le condizioni dell’art. 50 dPR 10/9/1990, n. 285 o quelle eventualmente piu’ ampie previste dal Regolamento comunale di polizia mortuaria.

    Per eventuale affido o dispersione, occorreranno le rispettive autorizzazioni.

    Quindi, ricapitolando:

    Tramite l’Autorità Consolare Italiana si inoltra la richiesta di indroduzione delle ceneri sul Territorio nazionale attraverso il Ministero degli Affari Esteri.

    Il Comune di Catania, informato dal Ministero degli Esteri, verifica lo Jus SEpulchri (per le ceneri non sono previste particolari precauzioni igienico-sanitarie ex Artt.36 ed 80 comma 5 DPR n.285/1990) e gli altri titoli formali (decreto di trasporto), poi accorda l’autorizzazione all’accoglimento sulla base dello JUs SEpulchri precedentemente dimostrato.

    La fermata tecnica a Madrid e Roma (scalo aereoportuale) è considerata “sosta intermedia” di cui informare il Prefetto di Roma sul transito delle ceneri.

    In ogni caso, ad un eventuale controllo (le ceneri possono esser trasportate nel bagaglio a mano) basterà esibire il decreto di trasporto (magari coincidente, per la legislazione peruviana, con il certificato di avvenuta cremazione e consegna delle ceneri all’incaricato del trasporto (= il famigliare).

    Per la Legge Italiana (Art. 358 Codice Penale) l’addetto al trasporto funebre (quindi anche di ceneri) è considerato incaricato di pubblico servizio.

  2. Stimata Redazione di Funerali.org

    Necessito trasportare la urna cineraria di mia madre da Lima in Perù a Catania, facendo sosta a Madrid e Roma, e vorrei sapere quali sono i documenti necessari per effettuare detto trasporto.

    Ho con me il certificato di cremazione (in spagnolo).

    Ringrazio vivamente,

  3. x Danielea: EASYJET ha queste regole, ma non so se abbia un collegamento col tuo Paese
    15 Trasporto di resti umani

    easyJet non accetta di trasportare resti umani su nessuna rotta.

    Il trasporto di ceneri è tuttavia permesso se viene fornita copia del certificato di morte e se esse sono accompagnate dal certificato di cremazione. Il passeggero in possesso di ceneri deve assicurarsi che siano state impacchettate in modo sicuro in un contenitore appropriato ed è tenuto a tenerle all’interno del proprio bagaglio a mano. Consigliamo inoltre che i nostri rappresentanti siano informati di ciò al momento del check-in.

    Regolamento del Vettore Articolo 9.1(vi)

  4. ho bisogno di una mano……
    defunta cremata di nazionalità Moldava, la figlia è qui per prendere con sè l’urna, ma la compagnia aerea con la quale ha il biglietto (Carpatair), volo Bari – Timisoara-Chisinau, non fa salire a bordo l’urna cineraria, ho chiesto se la metteno in stiva e mi hanno detto di no.
    Ho provato a cvontattare spedizioneri internazionali e non fanno quel tipo di spedizioni.
    Mi potete dare una mano una mano?
    Quali sono le compagnie aeree che accettano a bordo l’urna?
    Quali le società di spedizioni?
    E se la signora salisse a bordo, non dichiarando l’urna, mas avcendo con sè i documenti, lo potrebbe fare?
    Anticipatamente ringrazio
    Daniela

  5. In generale non dovrebbero sussistere problemi di logistica (“bagaglio” troppo ingombrante) o igienico sanitario, in quanto le ceneri sono un volume piuttosto compatto prive di rischio per la salute pubblica (Artt. 36 comma 1 e 80 comma 5 DPR n. 285/1990)
    L’inica eccezione (ma è un caso di scuola) sarebbe forse rappresentata dalla contaminazione delle stesse con nuclidi radioattivi (da ultimo, D.Lgs. 9/5/2001, n. 257), ma a questo punto lo stesso trasporto dovrebbe esser inibito, o fortemente limitato, secondo la prudente valutazione dell’ASL.
    Il trasporto dovrà, comunque, esser pur sempre autorizzato secondo le modalità e la documentazione di cui ai paragrafi 8.1 ed 8.2 della Circolare Ministeriale 24 giugno 1993 n. 24.

    Il titolo di viaggio (cioè il decreto di trasporto) dovrà sempre accompagnare le ceneri ed eseer esibito, quando richiesto per eventuali controlli, anche in itinere e non solo alla partenza o all’arrivo a destinazione. Se l’urna cade e si rompe sversando il proprio pietoso contenuto si sconfina direttamente in una fattispecie di natura penale (Art. 411 C.P.) perchè si darebbe, anche se involontariamente (se c’è il dolo la faccenda si complica), luogo ad una dispersione non autorizzata, ed il fatto, per la Legge Italiana, costituisce REATO!.

    Ai sensi dell’Art. 2 comma 1 lettera e) D.M. 1 luglio 2002 e del paragrafo 14.1 lettera d) della Circ. Min. 24 giugno 1993 n.24 molto importanti sono i requisiti tecnici e costruttivi che l’urna dovrà necessariamente rispettare (essa deve esser infrangibile, sigillata e recare gli estremi anagrafici del de cuius),altrimenti questa violazione è sanzionabile ai sensi dell’Art. 358 Regio DEcreto n. 1265/1934 (https://www.funerali.org/?p=873).

    Non si rilevano, quindi, ragioni ostative; si rappresenta secondo la Legge (Capo IV DPR n.285/1990) il titolare del decreto di trasporto quando prende in consegna l’urna diventa incaricato di pubblico servizio (Art. 358 Codice Penale) e di essa deve rispondere in tutte le sedi (anche in quella penale).

    Trasportare un’urna cineraria nel bagaglio a mano, fermo restando quanto detto precedentemente sulla dispersione non autorizzata, non costituisce violazione al Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria o alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937 (essa, infatti, si applica solo al trasporto di cadaveri e non di ceneri).

    Per motivi di opportunità, però, potrebbero esservi disposizioni operative, interne alle compagnie aeree, atte a regolare nel dettaglio la questione; si consiglia, pertanto di consultare lo “specchietto riassuntivo” reperibile al seguente link: http://www.linformatorefeniof.it/09_04/internazionali.htm

  6. Buongiorno a tutti, avrei una domanda che mi è stata posta da un familiare. Dovendo trasportare per via aerea un prorpio parente, è possible portare a bordo dell’aereo, all’interno del bagaglio a mano, un’ urna cineraria?
    Grazie

  7. Ex Art. 76 DPR 445/2000 “sparare balle paurose”, ossia rilasciare dichiarazioni mendaci, configura una fattispecie di natura PENALE è un REATO, ed è, appunto, punito come tale.

    La cremazione, con relativa destinazione delle ceneri, è atto di rilevanza pubblica perchè:

    1) attiene a diritti personalissimi, anche se proiettati nel post mortem, e spesso è frutto di una disposizione testamentaria (o equivalente come iscrizione a SoCrem) ex Art. 79 commi 1 e 3 DPR n.285/1990)
    2) ex Art. 1 comma 7bis Legge n.26/2001 la cremazione è servizio pubblico locale, siccome, anche ai sensi dell’Art. 78 comma 1 DPR 285/1990 il crematorio sorge entro e non oltre il perimetro cimiteriale, è gestito dal comune ex Art. 6 comma 2 Legge n.130/2001 siccome ex Art. 824 Codice Civile il cimitero è demanio comunale e, di conseguenza, pubblica è, per ovvi motivi di igiene, decoro ed ordine, la funzione cimiteriale giusta il Capo IX DPR n.285/1990, con ovvi rimadi agli Artt. 337 e seguenti Regio DEcreto n.1265/1934 senza dimenticare il D.M. 28 maggio 1993, sull’obbligatorietè per il comune di istituire i servizi necroscopici e cimiteriali.

  8. Grazie per la conferma di ciò che in realtà già sospettavamo… Cmq la badante era destinataria delle ceneri per testamento, per motivi che non sto a spiegare perchè ne verrebbe fuori un libro… Noi abbiamo interpellato anche il gestore del crematorio, il quale si discolpa dicendo che il titolare delle pompe funebri gli avrebbe detto: “consegnate l’urna alla signora, e a nessun altro” (affermazione che, vera o FALSA sia, non lo avrebbe dovuto sottrarre dalla verifica del possesso delle relative autorizzazioni di trasporto e detenzione in abitazione privata). Dulcis in fundu, la signora ha firmato il “verbale di cremazione e di consegna ceneri” in qualità di testimone (con il rappresentante della società di gestione dell’impianto), dal quale risulta che l’urna … è stata consegnata a parenti (prima avevano scritto “ai familiari” ma poi l’hanno cancellato). Siamo disgustati. Ringrazio nuovamente. Cordiali saluti

  9. Il trasporto funebre (di salme, cadaveri, ossa, resti mortali, parti anatomiche riconoscibili o neneri) è articolato su base comunale, può infatti esser entro il comune di decesso, o da comune a comune (ai sensi del combinnato disposto tra gli Artt. 19 commi 1 e 3; 24; 26; 30 commi 1 e 13; 31; 32; 34 comma 1, DPR n.285/1990).

    L’unica eccezione è rappresentata dai trasporti funebri tra Stati (Artt. 27, 28 e 29 DPR n.185/1990 e Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937). quando per l’introduzione di feretri, urne, cassette ossario, deve esser avvisata l’Autorità della provincia di frontiera dove avverrà il transito (esempio: Art. 28 comma 2 DPR n.285/1990). Al massimo si potrebbe intravedere una qualche competenza delle regioni, esercitata sempre attraverso il comune, cioè il vero nucleo autorizzativo della polizia mortuaria italiana, in base alle diverse legislazioni locali in tema di cremazione e destinazione delle ceneri, in ogni altro caso le provincie non c’entrano nulla. I trasporti funebri (fatta salva la disciplina locale di cui non si è a conoscenza) sono regolati unicamente dal DPR n.285/1990, anche il trasporto delle ceneri ex Art. 343 Regio DEcreto n.1265/1934 soggiace alla medesima normativa. Per la consegna dell’urna si segue la procedura di cui all’Art. 81 DPR n.285/1990.

    Certo, per le ceneri, se non c’è pericolo di contaminazione con nuclidi radioattivi in stile “bombardamento nucleare” da ultimo, D.Lgs. 9/5/2001, n. 257, non sussistono gli stesso obblighi igienico sanitari in vigore per il trasporto di salme e cadaveri (Art. 20 DPR n.285/1990), non occorrono, quindi, l’autofunebre, la bara metallica saldata a fuoco o i dispositivi di profilassi di cui agli Artt. 18, 25, 30, 31, 32 DPR n.285/1990). Addetto al trasporto delle ceneri può esser chiunque, anche il privato cittadino, NON OCCORRE L’IMPRESA DI POMPE FUNEBRI.

    Per il trasporto delle ceneri bastano:

    1) Urna infrangibile e sigillata (D.M. 1 luglio 2002 e paragrafo 41 punto 1 lettera d) Circ.Min. n.24/1993) recante gli estremi nanagrafici del defunto.
    2) Autorizzazione al trasporto stesso compilata con tutti i dati amministrativi (Artt. 36, 80 comma 5 DPR n.285/1990 e, induttivamente, paragrafo 8 Circ. MIn. n.24/1993).

    Il trasporto funebre si distingue per la caratteristica della tipicità: debbono, infatti, esser preventivamente definiti nel decreto di trasporto:

    1) Oggetto del trasporto (salma, cadavere, ossa, resti mortali, ceneri, parti anatomiche riconoscibili)
    2) Addetto al trasporto ex paragrafo 5.4 Circ. MIn. n.24/1993. (ossia, in questo frangente, chi prende in custodia l’urna? Chi la porta materialmente, Con quale mezzo o veicolo?) Chiunque egli sia è da intendersi come incaricato di pubblico servizio ex Art. 358 Codice Penale.
    3) Luogo (di partenza, di arrivo, di sosta intermedia ex Art. 24 comma 3 DPR n.285/1990).

    Detto ciò (è “ampolloso”, ossia “palloso”;lo so, ma questa, ahimè, è la Legge) mi sia consentita una provocazione gratuita, modello sparata da Bar Sport: perchè le ceneri sono affidate alla badante, ovvero ad un’estranea, se l’istituto dell’affido ex Legge n.130/2001 è di tipo “FAMIGLIARE”??!!. Per avere l’affigo delle ceneri bisogna (o…bisognerebbe?) esser congiunti del de cuius, dunque legati a lui da vincolo di consanguineità, da questioni di DNA (Artt. 74, 75, 76, 77 Codice Civile). Si, tratta, allora di un ABUSO legalizzato da leggi e leggine regionali??? “Fu vera Gloria”, come si chiese il Manzoni? AI POSTERI L’ARDUA SENTENZA!.

    Comunque, se la badante è titolare dell’autorizzazione al trasporto rilasciata dal comune può ritirare le ceneri e provvedere alla loro tumulazione (con oneri a proprio carico ex D.M. 1 luglio 2002), NULLA OSTA… altrimenti, se scavalca l’impresa funebre prescelta e si appropria dell’urna, ancorchè per consegnarla in cimitero commette 24 ore dopo se non commette dei reati, quanto meno si produce in una violazione al regolamento nazionale di polizia mortuaria (DPR n.285/1990) punibile ai sensi del Art. 358 Regio Decreto n.1265/1934 con sanzione amministrativa pecuniaria dai 3 ai 18 milioni delle vecchie Lire, oblabili in 60 giorni nella misura più favorevole al trasgressore, pari a 6 milioni del vecchio conio (Art. 16 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n.196;Legge n.689/1981).

    Le possibile fattispecie di illecito sono:

    1. Trasporto ceneri e detenzione delle stesse in abitazione privata anziché in cimitero (art. 80 comma 2 DPR 285/90);

    2. Trasporto senza documenti necessari (artt.23-24 DPR 285/90);

    3. Sottrazione di urna cineraria (si sconfina nel Penale!)

    Il gestore del crematorio che consegna l’urna senza prima verificare la titolarità del decreto di trasporto (chi prende l’urna??? Ne ha effettivamente diritto???) è passibile della medesima sanzione, oltre ai provvedimenti disciplinari previsti dal contratto di lavoro.

  10. Domando: costituisce comunque violazione il trasporto (fra due province diverse) e la detenzione anche solo per meno di 24 ore di urna cineraria senza le dovute autorizzazioni? Lo chiedo perchè l’anno scorso la badante di ns. padre, destinataria dell’urna, ha presenziato alla cremazione e subito dopo se le è fatte consegnare dall’impianto crematorio, “scavalcando” l’impresa di pompe funebri che era in procinto di partire per andarle a prendere. Il responsabile delle pompe funebri ci aveva assicurato che le avrebbero consegnate esclusivamente a lui. Noi siamo assolutamente certi che la signora non ha richiesto l’autorizzazione al trasporto e all’affidamento in casa, infatti il giorno dopo le ha fatte tumulare.

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