Funerale

In Italia, un corpo deve essere trasportato, sepolto, cremato obbligatoriamente dentro una bara. Solo in alcune regioni e con autorizzazioni particolari si può inumare dentro un lenzuolo o altro elemento biodegradabile.
C’è subito un falso mito da sfatare: la bara “tipo” per la cremazione realizzata con essenze tenere e con gli spessori minimi consentiti dalla legge proprio per ridurre l’emissione di fumi inquinanti e gli stessi tempi della combustione, non deve necessariamente esser una brutta bara.
Anche nella cremazione, scelta di per sè più sobria e meno attenta agli orpelli, il cofano mantiene pur sempre la sua funzione di status symbol.
La bellezza di un articolo funerario, poi, non si misura solo dai KG di legno impiegati.
Pareti esili, nella loro semplice levità, o decorate con fregi, immagini sacre intagliate o semplici superfici dipinte (possono riprodurre scene floreali, episodi della sacra Scrittura, paesaggi suggestivi) alle volte riescono persino più eleganti, rispetto a feretri più massicci e tradizionali. Nulla vieta, poi, ai dolenti, di acquistare, parallelamente, un’urna impreziosita da dettagli di lusso, nella cremazione, infatti, la cassa ha solo un fine strumentale e transitorio, perché il vero contenitore definitivo è rappresentato dall’urna.
La bara deve essere di materiale combustibile e devono essere tolti da questa, prima della introduzione nel forno, i materiali che non posseggono tali caratteristiche o non siano sublimabili (simboli religiosi, maniglie, targhetta identificativa,…).
Ai sensi del Decreto Ministeriale 14 aprile 2007 il Dicastero della Salute per la cremazione o l’inumazione dei cadaveri ha autorizzato cofani in cellulosa con i soli bordi di legno.
Ai sensi della Risoluzione p.n. DGPREV-IV/6885/P/l.4.c.d.3 del 23/3/2004 i resti mortali possono esser cremati o inumati entro semplici contenitori di legno, cartone, cellulosa, senza dover rispettare parametri tecnici richiesti per le bare.
Pochi forni in Italia hanno le caratteristiche strutturali e tecnologiche (oppure hanno l’autorizzazione regionale) per consentire la cremazione di materiali sublimabili come lo zinco.
Le ceneri devono essere obbligatoriamente raccolte in un’urna sigillata, a fini del trasporto.
Solo nel caso della dispersione delle ceneri si può dissigillare un’urna cineraria.
Se la dispersione avverrà  nello stesso cimitero su cui insiste l’impianto di cremazione i sigilli sono superflui, ma occorrerà  prestare la massima attenzione per evitare accidentali sversamenti da parte di chi prende in consegna l’urna.
Per informazioni sulle caratteristiche delle bare è utile anche visionare la seguente pagina BARE
E nelle prossime righe potrete trovare i links ad alcuni articoli che trattano la materia, in ordine di data dal più recente al più vecchio come inserimento:


23 thoughts on “Funerale

  1. Buon giorno, vorrei sapere se è possibile che dopo la morte la bocca di un cadavere, si serri, si chiusa da sola o per opera del caldo. Vista la tumefazione e deformazione della bocca di mia madre al funerale, che ne ha deformato completamente il viso, ho chiesto il motivo all’impresa funebre che l’ha preparata, e mi è stato risposto questo “purtroppo la legislazione in vigore non consente agli addetti alla tanatocosmesi di effettuare interventi di conservazione sulle salme, le limitazioni sono severe. Ci si deve limitare alla sola pulizia, al solo trucco e alla sola vestizione. In conseguenza di ciò è possibile, soprattutto
    nei periodi più caldi, che avvengano fenomeni di alterazione a volte non piacevoli da osservare.” Personalmente ritengo questa una menzogna, e credo invece che loro siano intervenuti cucendo la bocca di mia madre dall’interno per chiuderla. Quindi vi chiedo, è possibile che sia vero quello che ha risposto l’impresa commerciale?

    1. X Maria,

      la tanatocosmesi è, e resta pur sempre una cura estetica palliativa rispetto al – a volte – tumultuoso incedere dei processi putrefattivi, anche durante la veglia funebre, quando il defunto è esposto a cassa aperta.

      La tanatomorfosi (= insieme trasformazioni post mortali) ha effetti concreti soprattutto sul sembiante della salma (e sulle altre parti scoperte del corpo umano, anche se meno visibili), deturpandone persino i lineamenti ed i tratti essenziali, ed è un fenomeno – purtroppo – ineluttabile ed irreversibile. Può però, sempre con le dovute cautele medico-legali esser, in un certo tempo e modo, governata. I trattamenti più invasivi come, invece, la tanatoprassi, ed in questo punto di diritto ha ragione l’addetto dell’impresa funebre, sono al momento Vietati dalla Legge in Italia.

      Uno strumento di gestione dei fenomeni cadaverici può essere la refrigerazione, anche con apparecchi abbastanza discreti e poco appariscenti.

      Fino al termine del periodo di osservazione, che in genere è di 24 ore, salvo le eccezioni previste dalla legge, non sono consentiti interventi di refrigerazione. Anche altri interventi (come la cucitura interna delle labbra ad es.), conformi a quanto consentito dalla legge, sono rimandati a dopo tale termine temporale.

      La cosiddetta rigidità cadaverica può esser influenzata da diversi fattori, tra i quali una situazione di elevate temperature. Difatti il gran caldo accelera in maniera formidabile i processi disgregativi della materia organica.

      Comunque un certo rilassamento dei tessuti è tollerabile, perchè in sè stesso fisiologico, specie nelle ultime ore della veglia funebre.

      Altro non possiamo dire, perché situazioni di questo genere devono essere valutate direttamente in presenza dell’effettivo andamento dei processi cadaverici, che sono diversi da persona a persona.

  2. BUONGIORNO VORREI SAPERE UN EREDE NON VUOLE PAGARE LE SPESE PER LA BANDA MUSICALE E’ POSSIBILE RIFIUTARSI? LE ALTRE SPESE SI GRAZIE ANTICIPATAMENTE.

    1. x Angelo
      Se non c’è stato un accordo preventivo anche per questa spesa fra tutti quelli che concorrono a pagare le spese del funerale è giusto rifiutarsi di pagare quanto non concordato.

  3. Roma 26/8/2022 buongiorno una domanda alla quale nessuno sa rispondermi. Tomba con 2 eredi concessionari alla tumulazione di un parente di uno dei due è presente una voce di spesa tassa per il posto in più e altre tasse per la somma di 2800 euro.Questa somma fa parte del funerale e deve essere pagata dagli eredi del defunto o deve essere suddivisa a metà tra i due concessionari della tomba Grazie

    1. x Livia
      poiché riguarda l’immissione di un defunto di uno dei 2 concessionari, a nostro avviso, compete la spesa solo agli eredi del defunto.
      Non si tratta infatti di manutenzione della tomba, ma di accesso alla tomba per la sepoltura di un defunto avente diritto.

  4. Gentile redazione recentemente è deceduto mio padre e le spese del funerale sono state pagate dai tre figli eredi in parte uguale per la cifra complessiva di €.2500,00. L’impresa di onoranze funebre ha emessa la relativa fattura intestata solo ad uno dei 3 figli. Atteso che il documento contabile in cui si attesa la spesa sostenuta è intestato ad una sola persona, chiedo se le altre due persone posso possono fruire della detrazione Irpef per l’anno 2021 per la somma cadauna corrisposta di €.833,33, se SI quale procedura va seguita e se è sufficiente che l’intestatario della fattura può annotare sullo stesso documento contabile una propria dichiarazione attestante la ripartizione delle spese sostenute sottoscrivendo la dichiarazione dal soggetto intestatario della fattura

  5. Buongiorno vorrei porre un quesito in merito al pagamento di un funerale in piccoli importi e precisamente ci sono vari clienti che pagano importi piccoli durante l’anno a copertura del servizio funebre . Di solito noi emettiamo fattura quando il pagamento e’ completo . La procedura e’ corretta?

    1. Un funerale è composto sia di vendita di un bene (la bara, in genere) sia di vendita di servizi (il trasporto funebre, altro ordinato al momento del funerale per l’esecuzione da parte dell’impresa funebre, o ancora altro anticipato per conto del cliente dall’impresa funebre, come ad es. il pagamento di determinati importi comunali, ecc.).
      Una fattura sia cartacea che elettronica si considera emessa una volta consegnata, spedita, trasmessa o messa a disposizione del cessionario e committente (comma 1, art. 21, DPR n. 633/1972).
      Per quanto riguarda la fattura elettronica i tempi massimi di emissione ora sono entro il termine dei dodici giorni successivi. Specifichiamo che per emissione della fattura elettronica si intende il termine in cui avviene la trasmissione del documento al SdI. Emettere fattura diventa quindi trasmettere al Sistema di Interscambio.
      La consegna del documento al committente è in funzione degli accordi contrattuali e alla data di esecuzione del servizio in Italia, o di consegna del bene (bara). Per cui esiste sicuramente una data certa dell’uso della bara che è il giorno del funerale, come pure della maggior parte delle prestazioni di servizio.
      Nel caso di cessione di beni mobili (come una bara) l’operazione si considera effettuata al momento della consegna (riteniamo coincidente col funerale), quando avviene il trasferimento della proprietà del bene secondo le regole previste dal codice civile.
      Si parla di fattura immediata per cessione di un bene quando la stessa viene emessa entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell’operazione (funerale).
      Parliamo invece di fatturazione differita quando il documento fattura viene emesso entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna.
      L’art. 21 comma 4 del D.p.r. 633/1972 prevede infatti la possibilità di differire il momento di emissione della fattura per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da un documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione.
      Nel caso di prestazioni di servizi la regola generale prevede che l’operazione si consideri effettuata all’atto del pagamento del corrispettivo: la fattura dovrà quindi essere emessa entro le ore 24 del giorno in cui è avvenuto il pagamento.
      Anche per le prestazioni di servizi è prevista la possibilità di emettere la fattura differita.
      Ciò premesso nulla impedisce di emettere una unica fattura subito dopo l’esecuzione del servizio, con indicato il pagamento a rate. Diversamente dovrebbe emettere tante fatture quante sono le diverse rate pagate, laddove prevalga l’importo della cessione di servizi sull’intero importo del funerale.

  6. vorrei sapere se posso partecipare al funerale di una mia amica a 40 km di distanza ma nella stessa provincia il 29 dicembre

    1. Nei giorni 28-29-30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le disposizioni valide per le “zone arancioni”. Per cui si, nella stessa regione, con le usuali precauzioni (mascherina, distanziamento interpersonale, evitare assembramenti).

  7. Mia marito ed io possiamo spostarci da Milano a Torino per assistere al funerale del suocero di mio fratello che si celebrerà nei prossimi giorni?

  8. Vi contatto per sapere se mi é consentito partecipare al funerale di mia nonna in Emilia-Romagna (zona arancione) dove io ho la Residenza anche se al momento sono domiciliata in Abruzzo (zona rossa).
    Grazie

    1. x Ottavia
      A nostro avviso la partecipazione ad un funerale può essere considerata spostamento per situazioni di necessità. Quindi occorre autocertificazione in entrata e in uscita dalla zona specificata.
      Sempre a nostro avviso riteniamo però che debba essere limitato il numero di persone partecipanti ad un funerale agli stretti congiunti, proprio per ridurre le occasioni di contagio.
      Sarebbe utile fissare un numero e identificare una lista di invitati stretti da parte della famiglia in lutto, non superiore a 15.
      In ogni caso occorre garantire l’uso della mascherina, del distanziamento e il lavaggio delle mani.
      Il passaggio da una zona di un colore diverso ad una zona rossa è consentito solo per situazioni di necessità.
      Tenga presente che in zona rossa non è consentito far visita o incontrarsi con parenti o amici non conviventi, in qualsiasi luogo, aperto o chiuso.
      Senza una valida ragione per uscire, è obbligatorio restare a casa, per il bene di tutti.
      Si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato.
      Non sono ancora state emanate istruzioni specifiche dal Ministero della salute per i funerali in questa fase, per cui valgono le regole generali, cui abbiamo fatto riferimento.

  9. Non si riesce a trovare un numero telefonico per le onoranze funebri, quando i privati è la prima cosa che mettono. E’ per favorire le agenzie private e andare contro la propria attività di AMA

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