Bara

Nell’ordinamento italiano vige il principio, implicito e quindi fondativo, secondo cui tutti i cadaveri sono sempre trasportabili, naturalmente nei modi e tempi stabiliti dalla legge e dall’autorità competente a vigilare sull’azione di polizia mortuaria (l’AUSL secondo il DPR 285/90 il comune, invece,in alcune recenti riforme regionali sui servizi necroscopici, funebri e cimiteriali).

So consigli ala lettura di tre articoli sulla storia del cofano funebre, cliccando STORIA

Estratto dalla circolare Ministero della sanità n. 24 del 24/6/1993.

9. INDICAZIONI SU CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PER LE BARE. CAUTELE PER I TRASPORTI FUNEBRI OLTRE UNA CERTA DISTANZA. VALVOLE O ALTRI DISPOSITIVI PER FISSARE O NEUTRALIZZARE I GAS DI PUTREFAZIONE.

9.1. I materiali da impiegare per la costruzione dei contenitori atti al trasporto dei cadaveri devono assicurare la resistenza meccanica per il necessario supporto del corpo e l’impermeabilità del feretro (legno massiccio e lastra di zinco o piombo quando richiesta).

La cassa di legno può essere indifferentemente interna o esterna a quella metallica anche se per motivi estetici è invalso l’uso di disporla all’esterno.

La cassa metallica, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura (è permessa oltre alla saldatura a fuoco anche quella a freddo) continua ed estesa su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

.. omissis .. L’art. 30 del DPR 285/90 fornisce le specifiche tecniche da seguire per la costruzione della bara di legno. Il criterio base è che ogni parete, sia essa più o meno estesa, con funzioni di supporto o contenimento, deve essere costituita da tavole di un solo solo pezzo nel senso della lunghezza, saldamente congiunte con collante di sicura duratura presa. Nel senso della larghezza possono essere utilizzate più tavole secondo quanto indicato dall’art. 30. .. omissis ..

Per i trasporti da un comune ad un altro comune si usano criteri diversi per la confezione del feretro a seconda della distanza da compiere e ciò, indipendentemente dal tipo di sepoltura prescelta. Con l’art. 30 si è inteso stabilire in 100 km il discrimine fra l’uso di una sola cassa (di legno) o della doppia cassa (legno e metallo).

E’ richiesto che lo spessore minimo del legno, a fondo intaglio, dopo la lavorazione, sia di almeno 20 mm. se il trasporto al crematorio è inferiore a 100 Km. 25 mm. se il trasporto al crematorio supera i 100 Km.

I 100 km sono da intendersi come tragitto prevedibile, essendo alla partenza necessario verificare il tipo di feretro da usarsi.

La norma di cui all’art. 30/13 stabilisce l’impiego della sola cassa di legno se la distanza da coprire nel trasporto funebre è inferiore ai 100 km. Essa è pertanto da intendersi nel senso che non è da prevedere né il controferetro metallico, né la cerchiatura con le liste di lamiera di ferro di cui all’art. 30/11 del DPR 285/90. Oltre i 100 km, è d’obbligo la doppia cassa, anche se il feretro è destinato ad inumazione o cremazione. Quella in legno sarà di spessore minimo di 25 mm; quella di zinco di 0,660 mm e quella di piombo di 1,5 mm. Con successivi decreti ministeriali in attuazione dell’art. 31 del DPR 285/90 è stato consentito sostituire la cassa metallica con un involucro interno al cofano, di plastica biodegradabile, con speficiche autorizzate. .. omissis ..

La stessa procedura per trasporti oltre i 100 Km si applica sempre in caso di cadavere portatore di malattia infettivo diffusiva e per i trasporti internazionali da e verso Paesi non aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino.

Per i trasporti da e verso Paesi aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino le caratteristiche tecniche dei feretri sono dettate dall’articolato stesso della Convenzione.

Sotto i 100 km, viene usata una unica cassa solo se destinata ad inumazione o cremazione. Per la inumazione e la cremazione, se il trasporto è fuori del territorio del comune, si userà una cassa di spessore, comunque, non inferiore a 25 mm, La norma è pensata in quest’ottica: un trasporto fuori comune, anche se inferiore ai 100 KM, può risultare abbastanza lungo non tanto per la distanza effettiva, quanto per il tempo necessario (si pensi al traffico caotico delle grandi metropoli rispetto alle quali il cimitero si trova pur sempre all’estrema periferia, con la poco simpatica prospettiva, per il corteo funebre, di dover attraversare sia in uscita dal comune di partenza, sia in entrata di quello d’arrivo, interi quartieri).

Una bara più robusta, allora, offre qualche garanzia in più sulla tenuta del feretro.

E’, tuttavia, opportuno che per i cofani destinati all’inumazione o alla cremazione vengano realizzati gli spessori minimi consentiti ed essenze lignee tenere, facilmente degradabili. I regolamenti comunali di polizia mortuaria potrebbero contenere indicazioni più precise e ficcanti a riguardo, magari rese ancor più incisive dalla concreta minaccia di sanzioni amministrative.

Bisogna, però, considerare alcuni elementi di natura meramente operativa:

1) anche nei trasporti sotto ai 100 Km possono verificarsi fenomeni percolativi, che la sola cassa di legno non può trattenere, poichè i cadaveri possono esser interessati dai processi putrefattivi (produzione di gas e liquidi) già dopo poche ore dalla morte e dall’incassamento.

2) i tempi di attesa per la cremazione sono piuttosto lunghi e spesso i feretri debbono sostare anche diversi giorni in camera mortuaria, dove potrebbero formarsi odori nauseabondi o veri e propri rigagnoli di liquame cadaverico assolutamente antigienici.

Conviene sempre, allora, predisporre la cassa con un rivestimento interno (lenzuolino cosparso di polvere assorbente o dispositivo plastico ad effetto impermeabilizzante) proprio per neutralizzare eventuali miasmi o rilascio di liquidi.

La cassa di zinco esterna sortirebbe lo stesso risultato, ma con molte più criticità: essa infatti:

1) diventa pericolosa durante la movimentazione perchè di solito è priva di maniglie “portanti” e la lamiera è molto tagliente (il vero “imballo” per consistenza del materiale e spessori con cui trasportare una cadavere è pur sempre la bara lignea, mentre la controcassa metallica deve semplicemente garantire, nel tempo, la tenuta stagna.

2)Quando il feretro è pronto per la cremazione bisognerebbe comunque asportare la cassa di zinco, squarciandone il coperchio, con il rischio per i necrofori di ferirsi o di entrare accidentalmente in contatto con i liquami cadaverici che fuoriescono già dalla cassa di legno o si sono raccolti sul fondo di quella in lamiera.

3)Esteticamente la cassa di zinco esterna è piuttosto squallida ed in un funerale l’elemento principe è pur sempre la bara; questo aspetto, da non sottovalutare potrebbe inibire fortemente l’accesso alla pratica cremazionista.

4) E’ un rifiuto cimiteriale difficile da smaltire.

Ai termini di Legge s’intendono sostitutivi della cassa realizzata con nastro metallico, e saldata a fuoco o con equivalenti paste adesive, particolari cassoni di vetroresina o altro materiale facilmente disinfettabile, in cui deporre la bara di solo legno durante la sua movimentazione, essi sono in grado di garantire la perfetta ermeticità durante il trasporto proprio grazie a guarnizioni a tenuta stagna.

Rientra, benchè in senso lato, nel corretto confezionamento del feretro da avviare a cremazione, anche l’eventuale e preventiva rimozione del pace-maker.

Ad oggi non esiste nessun protocollo chiaro ed univoco, ma diversi impianti di cremazione chiedono espressamente l’asportazione dello stimolatore cardiaco, poichè esso, soprattutto se alimentato con batteria a nuclidi radioattivi, a contatto con il forte calore che si sviluppa durante la cremzione, potrebbe provocare improvvisi scoppi particolarmente dannosi per il rivestimento refrattario del forno.

Ai sensi della risoluzione del Ministero della Salute n. DGPREV-IV/6885/P/I.4.c.d.3 del 23.03.2004 per gli esiti da fenomeno cadvaerico di tipo trasformativo conservativo (cadaveri inconsunti provenienti da almeno 10 anni di inumazione o 20 anni di tumulazione) non occorre necessariamente la bara lignea richiesta per la movimentazione del cadaveri. Basterà anche un semplice contenitore rigido per reggere il peso del resto mortale e munito di coperchio così da celare la vista del suo pietoso contenuto ad eventuali passanti, curiosi o semplici frequentatori del cimitero.

Questi contenitori, come le normali bare, dovranno sempre esser identificabili riportando gli estremi anagrafici del de cuius In Emilia Romagna e Lombardia bastano Nome, Cognome e data di morte, mentre non è più obbligatoria quella di nascita.

Tali recipienti più “leggeri”, rispetto alla classica bara, potranno esser realizzati con materiali, diversi dal legno massello, facilmente combustibili ed ecologici come cellulosa, pasta di legno, cartone…

Anche per i cadaveri si stanno studiando soluzioni simili, il Ministero della Salute, infatti, con proprio Decreto del 14 aprile 2007 ha autorizzato la produzione di cofani in cellulosa con solo i bordi di legno per inumazione o cremazione.

62 thoughts on “Bara

  1. X Nunzia

    Non è questa la sede per raffinate disquisizioni scientifiche sulla pericolosità o meno dei vapori cadaverici: diverse, infatti sono le opinioni in materia; tuttavia la fattispecie da Lei rappresentata è del tutto patologica ed insalubre. Feretri e sepolcri destinati alla tumulazione (Capo XV del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285 debbono esser “stagni” cioè confezionati, realizzati e chiusi in modo tale da risultare perfettamente impermeabili a gas e liquami fetidi sprigionati dai processi putrefattivi. I cadaveri durante la loro naturale decomposizione rilasciano putrescina e cadaverina, due sostanze tossiche, ecco il motivo della necessità di sigillare sia la bara sia il tumulo.

    L’ermeticità della tomba, dopo apposita opera di sanificazione, può esser ripristinata attraverso il cosiddetto “avvolgimento” della cassa lesionata, forse per il cedimento di una saldatura sul fondo o tra vasca e coperchio; in altre parole si estumula il feretro e lo si rifascia con un nuovo cassone esterno di zinco, poi si procede ad una nuova tumulazione con tamponatura del loculo.

  2. salve volevo sapere …………mio padre si è fatto tumulare in un cimitero di napoli circa 7 mesi fa.da quando è scoppiato il caldo da quel luogo fuorisce un odore sgradevolissimo.vorrei sapere sono nocivi alla salute di noi familiari ?spesso portiamo anche i bambini a salutare il nonno………..la ringrazio

  3. Nella conversazione con un impresario, attivo in una regione del Centro-Sud, dove ancora vige interamente solo il DPR n.285/1990, è emersa questa problematica: nel Mezzogiorno sono pochissimi gli impianti per la cremazione, siccome ai minimi termini è ridotta la stessa pratica funebre dell’incinerazione, così quando una famiglia chiede l’ignizione di un defunto bisogna organizzare un trasporto da comune a comune piuttosto lungo (ben oltre i 100 KM) verso il più vicino forno crematorio.

    Spesso, dunque, sorgono dissidi sul corretto confezionamento del feretro, siccome il gestore dell’ara crematoria chiede espressamente che la bara sia priva della controcassa metallica (molti crematori non sono in grado di bruciare lo zinco) mentre i vigili sanitari, o, comunque, in funzione delle riaspettive norme regionali, le Autorità di controllo, per apporre i sigilli di cui al paragrafo 9.7 Circ. Min. n.24/1993 impongono l’adozione della duplice cassa.

    Allora, un lenzuolino di plastica biodegradabile da inserire come traversa sul fondo della cassa oppure un materassino assorbente sistemato sotto la schiena del cadavere possono sostituire vasca e coperchio zincati?

    La legge, comma 13 Art. 30 DPR 285/90 e paragrafo 9 della circolare n. 24 del 24 giugno 1993, emanata dal Ministero della Sanità, per una volta, almeno, non presenta ambiguità.

    Per il trasporto oltre i 100 KM è d’obbligo la cassa metallica a tenuta stagna che, però, in particolari circostanze (cremazione o inumazione, esclusi gli infetti, in caso di inumazione) può esser sostituita da un dispositivo plastico ad effetto impermeabilizzante, capace di garantire la perfetta ermeticità a liquidi e gas per il tempo strettamente necessario al trasporto del cadavere ed al suo avvio verso la forma di sepoltura prescelta.

    Si vedano, in particolare recenti Decreti Ministeriali che, ai sensi dell’Art. 31 DPR n. 285/90, legittimano l’uso dell’involucro plastico ad effetto “barriera” in sostituzione della cassa di zinco.

    Il semplice materassino assorbente, è obbligatorio solo nelle casse da tumulazione come spessore da collocare nell’intercapedine tra cofano ligneo e vasca metallica, secondo il disposto del comma 2 Art. 30 DPR 285/90.

    Nelle bare confezionate con la sola cassa di legno può esser utile, per trattenere eventuali percolazioni di liquidi post mortali, ma non è per nulla in grado di contenere miasmi ed esalazioni gassose.

    La vera criticità dei feretri da cremare è il periodo d’attesa. Essi possono rimanere in “parcheggio” anche per diversi giorni presso l’ara crematoria, siccome i nostri impianti per l’ignizione dei corpi umani non sono il massimo in fatto di efficienza.

    Il paragrafo 14.1 lett. a) della sullodata circolare n. 24 del 24 giugno 1993 prescrive per i feretri in attesa di cremazione il deposito temporaneo presso la camera mortuaria del cimitero di cui all’Art. 64 DPR n.285/1990.

    Dalle bare in sosta presso la camera mortuaria potrebbero, però, levarsi odori violenti e nauseabondi, anche dopo poche ore dal deposito, soprattutto nella stagione calda, a meno di non dotare il deposito stesso di un costoso impianto di refrigerazione.

    La maggioranza dei forni crematori italiani (con poche eccezioni, oramai) non è predisposta per bruciare anche lo zinco, siccome non è dotata di filtri per abbattere le polveri sottili derivanti dall’abbruciamento del nastro metallico.

    In altre zone si colloca la cassa di lamiera esterna rispetto al cofano di legno, al momento di introdurre il feretro nella cella crematoria bisogna, però, tagliare il coperchio zincato (con perfusione di germi in abbondanza ed un olezzo inenarrabile) al fine di estrarre la cassa di legno da introdurre nel forno.

    Se il cadavere sta già colliquando, con ingente produzione di liquami putridi, c’è il rischio di diffondere i miasmi nell’ambiente esterno, con grave pregiudizio per l’igiene del luogo.

    Tale operazione risulta molto scabrosa, così diversi impianti crematori pretendono che il feretro giunga al forno già correttamente chiuso e pronto per la cremazione, senza doverlo nuovamente manomettere per rimuovere la cassa di zinco.

    Il taglio della lamiera allora, deve esser svolto in precedenza, magari nella camera mortuaria, appena l’autofunebre giunge in cimitero con tutte le necessarie cautele del caso (disinfezione di pavimenti e pareti, lavaggio delle superfici interessate dalla percolazione cadaverica, uso preventivo di sostanze atte ad abbattere l’emissione di odori…).

    La stessa circolare n. 24 del 24 giugno 1993 presenta qualche ambiguità interpretativa: al paragrafo 9.1 prescrive per il trasporto, entro i 100 KM, di cadaveri destinati a cremazione oppure inumazione l’uso della sola cassa lignea, ma con uno spessore maggiorato di 25 millimetri rispetto agli ordinari 20 millimetri indicati dall’Art. 75 comma 4 DPR 285/90, però, poi sempre al paragrafo 9.1 raccomanda per il confezionamento di suddetti feretri da cremare o interrare cofani realizzati con gli spessori minimi consentiti ed essenze lignee tenere, facilmente degradabili.

    Una cassa, già in sé di legno massello[1] e, per giunta, con assi piuttosto massicce, magari pensata per la tumulazione (25 millimetri è, infatti, lo spessore indicato all’Art. 30 del DPR 285/90 per le bare da tumulazione) si dimostra, però poco efficace nel trattenere i miasmi cadaverici, mentre per bruciare richiederebbe un notevole dispendio di energia, senza, poi, considerare il rilascio di fumi inquinanti[2] dovuto alle colorazioni sintetiche con cui è stato verniciato.

    Il consiglio è, quindi, di confezionare il feretro con un dispositivo plastico ad effetto impermeabilizzante, seguendo in ogni caso le disposizioni di legge.

    Si tratta, forse, della soluzione più razionale ed economica.

    I cosiddetti “barriera” non costano tantissimo e, se usati correttamente, sono molto efficaci; poi, soprattutto, sono ammessi dalla legge nazionale, rendendo, così, possibile il trasporto in qualunque comune italiano, anche se si varcano i confini regionali.

    Norme approvate solo dalla regione sulle caratteristiche dei feretri (spessori, materiali di costruzione…) perderebbero, infatti, ogni valore per i trasporti fuori[3] regione.

    ————————————————

    [1] A differenza di altri Paesi dove è permesso l’uso di casse “leggere” in Italia il feretro, qualunque sia la sua destinazione deve esser costituito da una bara in legno massello, con la sola eccezione della in cellulosa di cui al D.M. 12 aprile 2007. Solo per cremazione o inumazione di resti mortali (cadaveri inconsunti) è consentito il ricorso a semplici contenitori cartacei o di plastica biodegradabile.

    [2] Diverse legislazioni regionali, come accade in Lombardia e Piemonte, cominciano a richiedere per la cremazione bare costruite con particolari criteri (casse di legno dolce non verniciate), proprio per ridurre le emissioni inquinanti.

    [3] E’, forse, il più grave limite di una riforma della polizia mortuaria avviata “dal basso” attraverso un’iniziativa delle autonomie locali non coordinata dallo Stato attraverso una normativa quadro.

  4. La percolazione di liquami cadaverici in un loculo posto sopra il piano di campagna, e, quindi, non ipogeo, è un evento molto doloroso per una famiglia.

    Si tratta di un inconveniente che costringe drammaticamente a prender atto degli aspetti più sgradevoli intrinseci alla sepoltura in opera muraria.
    Il DPR 285/90 stabilisce:

    · le caratteristiche dei loculi (art. 76 commi 6, 7, 8 e 9)

    · l’onere per la conservazione dei manufatti (art. 63/1)

    · le caratteristiche dei feretri all’atto della tumulazione (art. 77);

    · il tipo di sistemazione del feretro (perfetta tenuta) quando si provvede ad un suo trasferimento in altra sede (art. 88).

    Secondo la legge, dunque, la circostanza della mancata tenuta del loculo non è prevista.

    Il DPR 285/90, infatti, richiede espressamente che l’impermeabilità ai liquidi ed ai gas debba essere mantenuta nel tempo.
    L’onere del mantenimento nel tempo è del concessionario, quando il manufatto è di sua proprietà, in base all’art. 63/1 del DPR 285/90 (è il caso, ad es., di edicola funeraria costruita da privato su un’area avuta in concessione dal Comune).
    Se il proprietario è il Comune, che ha concesso l’uso del loculo, l’onere è del Comune.
    Purtroppo, però, le escursioni termiche stagionali o comunque le alte temperature raggiunte in estate provocano situazioni critiche che possono dar luogo a rotture della cassa metallica con successive perdite di liquami cadaverici all’interno del tumulo.
    Questo malaugurato frangente determina interventi da parte dei servizi cimiteriali e sanitari per ripristinare la tenuta stagna del feretro, generalmente con rifasciatura esterna alla cassa di legno che contiene vasca e coperchio di lamiera.
    nelle vicinanze della tomba interessata da fenomeni percolativi l’aria si fa irrespirabile a causa degli odori nauseabondi.
    I necrofori sono costretti a lavorare in condizioni operative disagiate a causa dei miasmi maleodoranti e spesso corrono anche un grave rischio di contaminazione perchè i fluidi post mortali sono vettori di agenti patogeni, si pensi, ad esempio, a liquami provenienti da cadaveri portatori di morbo infettivo diffusivo.
    Sfilare la bara dal loculo è sempre un momento pericoloso perchè alta è la probabilità di sversamento di tutti i liquidi trattenuti a fatica dal cofano di zinco in cui si sono aperte falle.
    Se la percolazione è abbondante nemmeno il materassino assorbente o lo stato di segatura, torba o polvere sono in grado di neutralizzare la perfusione del materiale putrefattivo.
    L’industria funeraria italiana negli ultimi anni ha elaborato prodotti e strumenti per migliorare drasticamente, anche ai fini dell’applicazione del D.Lgs 626/94 le condizioni di lavoro spesso problematiche degli affossatori in servizio presso i nostri cimiteri.
    Invece di estumulare subito la cassa, dopo aver rimosso la lastra marmorea, se presente, si pratica un foro con un trapano di sezione opportuna nel tamponamento del loculo costituito o da muratura o parete di cemento.
    Con una pompa o ancor meglio con un compressore si spruzza nella cella sepolcrale un composto a base enzimatica capace di metabolizzare il percolato cadaverico, riducendone il fetore e la carica ammorbante, solo in un secondo momento si interviene con la normale smuratura così da avere diretto accesso al feretro.
    I trattamenti necessari per il risanamento del tumulo possono essere individuati in specifici articoli del regolamento comunale. di polizia mortuaria.
    In assenza di specifica norma prevista dal regolamento cittadino di polizia mortuaria comunale compete al Sindaco (ai sensi dell’art. 51 DPR 285/90), su proposta del dirigente del servizio cimiteriale e dell’A.USL, emanare apposita ordinanza che preveda, in via generale, un protocollo operativo.

    Il regolamento (o l’ordinanza sindacale) dovranno fissare:
    a chi competa disporre l’intervento (di norma il responsabile del servizio cimiteriale)
    l’attribuzione del relativo costo (al proprietario del manufatto)
    i criteri di esecuzione
    le modalità di avviso o notifica al concessionario se proprietario del manufatto
    chi dovrà eseguire l’intervento (in genere il gestore del cimitero, ma in caso di cappella privata potrebbe esser anche una ditta esterna).
    In mancanza di tale individuazione preventiva, si opera, di volta in volta, attraverso ordinanza del Sindaco, ai sensi dell’art. 51 del DPR 285/90.
    Ci sono soluzioni empiriche abbastanza efficaci messe a punto nel corso degli anni come:
    impermeabilizzazione della parte inferiore del loculo (base di appoggio del feretro e lateralmente per circa 10 cm. in altezza)
    Spargimento sul fondo del loculo di una generosa quantità di calce o altra sostanza assorbente.
    adeguata pendenza del piano di appoggio verso l’interno, secondo il dettato del comma 6 Art. 76 DPR 285/90.
    collocazione di vaschetta impermeabile sotto il feretro
    adozione di valvole o altri dispositivi atti a neutralizzare i gas di putrefazione ai sensi dell’Art. 77 DPR 285/90
    L’impermeabilità pretesa dal regolamento di polizia mortuaria è in molte occasioni uno wishfull tinking (pensiero desiderativo) ossia una pia illusione, perchè spesso nella parete posteriore della cella, data l’inclinazione del piano d’appoggio compare una macchia, mentre il fenomeno percolativo in molte occasioni riesce ad infiltrarsi nei loculi sottostanti ed adiacenti.
    Nel 1997 sulle pagine de:”La Nuova Antigone”fu pubblicato un bel saggio dal titolo “Cause e soluzioni alla corrosione precoce delle casse di zinco tumulate”, in cui si dimostrava con dovizia di dati tecnici come l’aggiunta di magnesio all’interno del feretro potesse ritardare l’insorgere dei fenomeni corrosivi ed evitare, così, la perdita dei liquami.
    Potrebbe esser la giusta direzione in cui lavorare per sviluppare un prodotto di qualità e risolvere, finalmente, un problema che, da sempre, attanaglia i nostri cimiteri.
    L’autorizzazione all’uso di questo sistema dovrebbe esser di competenza statale, come ribadito anche dalla Circolare del Ministero della Salute del 21.05.2002 n. 400.VIII/9L/1924, perché ricadrebbe, a buon diritto, nella fattispecie inquadrabile nella previsione di cui all’articolo 115, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 112 del 1998 (inerente ai compiti ed alle funzioni amministrative conservati allo Stato): “adozione di norme, linee-guida e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria”.
    Si tratta, tutto sommato, di un dispositivo piuttosto semplice, perchè non testarlo seriamente?

  5. Dipende. Se è da 20 mm. di spessore e di essenze lignee tenere pesa di meno, diciamo sui 40 chili. Piu’ il legno e’ duro e spesso più pesa e si può arrivare anche a 70 e passa chili x bare normali cioè spallate. Se poi sono americane il peso aumenta ancora. Ovvio che indiano pure pochi o molti intagli, ma anche il tipo di coperchio.

  6. Salve,
    volevo chiedervi una curiosità, per caso potete dirmi quanto pesa mediamente una bara di legno nuova e vuota??

  7. Se la chiesa dove si terranno i funerali è di rito cattolico romano il divieto di celebrare la funzione funebre “a cassa aperta” è contemplato da una specifica norma dell’ORDO EXEQUIARUM, ossia il protocollo liturgico con cui la Chiesa Apostolica Romana disciplina il sacro officio delle esequie cristiane. (Per i cristiano ortodossi, invece, vale il principio opposto) Per la legislazione italiana se il trasporto funebre di cadavere (= corpo umano privo delle funzioni vitali dopo il periodo d’osservazione e l’avvenuta visita necroscopica) “a cassa aperta” interessasse più comuni si incoerrerebbe in una violazione dell’Art. 30 DPR 10 settembre 1990 n. 285 punita ai sensi dell’Art. 358 TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE.

    Si potrebbe non escludere che vi possano anche essere stati interventi (o, anche, indebite pressioni) di soggetti interessati a conservare condizioni di “esponibilità” del cadavere in funzione esequiale (ipotesi costantemente esclusa, quanto meno dal 1865 dalla legislazione statale postunitaria ed, alemeno… fino a certe modifiche rivoluzionarie , alle quali si è spinto il legislatore regionale in Toscana).
    Il principio di riferimento è il seguente: per tutti i cadaveri (ma non per le salme) il trasporto si esegue sempre e solamente a cassa chiusa, quale che sia la destinazione ultima del feretro, cioè inumazione, tumulazione o cremazione.

  8. salve vorrei sapere se in Puglia esiste una norma che vieti la celebrazione del funerale (messa) IN CHIESA CON LA BARA APERTA.

  9. Salve il mio nome è Roberto, vorrei sapere se è posso chiedere a voi oppure a chi potermi rivolgere per avere informazioni su come fare per iniziare un attività di costruzione di bare, i vari permessi e a chi rivolgermi per i macchinari per la lavorazione del legno e di quanti dipendenti avrei bisogno partendo dal materiale (legno) grezzo, al pezzo ultimato da mettere in vendita. La regione dove avrei intenzione di iniziare la mia attività e la Toscana in provincia di Lucca. Spero di ricevere vostre notizie, nel frattempo vi auguro buon lavoro.
    Grazie.

  10. Per una risposta esauriente e molto precisa sul versante “tecnico” si veda, sempre in questa pagina il post n. 21 pubblicato il 21 novembre 2009.

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