Si tratta di:
Lombardia (per effetto del comma 2 dell’art. 7 della L.R. 18 novembre 2003, n. 22 e con le modalità di cui all’art. 13 del regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6).
Emilia Romagna (Art. 11 L.R. 29 Luglio 2004 n. 19)
Toscana (L.R.31 maggio 2004 n. 29)
Marche (Art. 6 L.R. 1 febbraio 2005 n. 3)
Lazio (Artt. 162 e 192 L.R. 28 aprile 2006 n. 4)
Val d’Aosta (L.R.23 dicembre 2004 n. 37)
Umbria (L.R. 21 luglio 2004 n. 12)
Campania (L.R. 9 ottobre 2006 n. 20)
Liguria (L.R. 4 luglio 2007 n. 4)
Piemonte (L.R. 31 ottobre 2007, n.20)
Friuli Venezia Giulia (L.R. 30 settembre 2008, n.4)
Puglia (L.R. 15 dicembre 2008, n.34)
Basilicata (L.R. 28 aprile 2008, n.14)
L.R. 28 aprile 2009, n. 14 Regolamentazione per la cremazione dei defunti, affidamento, conservazione e dispersiome
Liguria L.R. 11 marzo 2008, n. 4 – Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2007 n. 24 (Disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri)
Liguria R.R. 11 marzo 2008 n. 1 Regolamento cremazione dispersione affidamento ceneri
Liguria L.R. 06 agosto 2009, n. 34 modifiche LR 2007-24 Disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri
Veneto DGR. n. 1909 del 27.07.2010: Legge Regionale 4 marzo 2010 n.18 – Norme in materia funeraria.
Toscana L.R. 12 novembre 2013, n. 66 – Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti. Modifiche alla l.r. 29/2004.
Trentino Bolzano Decreto del Presidente della Giunta Provinciale Bolzano del 17 dicembre 2012, n.46 Regolamento di esecuzione della legge provinciale in materia cimiteriale e di cremazione del 19/01/2012, n.1
Trentino Bolzano L.P. 19 gennaio 2012, n.1 Disposizioni in materia cimiteriale e di cremazione
X Sandro,
La Legge Regionale Toscana n.18/2007 così come modificata dalla più recente Legge Regionale n.31/2009 ha introdotto la distinzione semantica e funzionale tra salma/cadavere (e relativi trasporti), prevedendo, anche, che il primo (trasporto di salma) possa avvenire con destinazione in strutture per il commiato, ma tale Legislazione Regionale non regola né delinea in modo univoco queste strutture per il commiato, con questa conseguenza perniciosa: dette sale, in Toscana non possono che essere finalizzate allo svolgimento di ?riti? in presenza di solo feretro (cioè quando pervenga la bara chiusa dal luogo di partenza del trasporto funebre), mentre le prestazioni di vestizione e di eventuali trattamenti di tantatocosmesi debbono necessariamente avvenire nei luoghi istituzionalmente preposti in cui si trovi il cadavere per l’osservazione, e dove debba provvedersi alla chiusura della bara, una volta completato il suddetto periodo d’osservazione ex Art. 30 DPR n.285/1990.
L’ ?assenza di una definizione precisa, con legge regionale, delle strutture del commiato rende particolarmente difficile il trasporto di salma, altrimenti già pienamente autorizzabile, in quanto questo istituto è già operativo.
In altre parole, la vestizione e la sigillatura della bara possono aversi in luogo diverso dai servizi mortuari delle strutture sanitarie o dai depositi di osservazione di cui all’?art. 12 (e 13) D.P.R. 285/90 (fatto salvo il decesso presso un’abitazione privata) solo se vi sia stato un previo trasporto di salma.
Quando la salma diventa cadavere, ogni successivo trasporto è soggetto alle comuni quanto note norme del D.P.R. 285/90 e non può che avvenire se non a cassa chiusa e confezionata in rapporto alla tipologia del trasporto e della forma di sepoltura prescelta (ragion per cui, a questo punto, la vestizione deve, per forza, già esser avvenuta), così, a questo punto, l?’ esposizione riguarderebbe unicamente il solo feretro e non già il defunto mostrato a “cassa aperta”. Si rammenta come, in difetto di apposita norma regionale, l’unica disposizione nazionale applicabile per la “casa funeraria” essendo quest’ultima, poi, assimilabile, in tutto e per tutto, al servizio mortuario sanitario (=camera ardente ospedaliera) di nosocomi e case di cura private accreditate, sia quella di cui al DPR 14 gennaio 2007.
Salve, vorrei sapere da qualcuno se esiste una normativa nella regione Toscana sulle caratteristiche e requisiti di costruzione di una sala addebita alla veglia funebre di salma o cadavere io trovo solo il vecchio regolamento di polizia mortuaria DPR285/90 che fa riferimento all obitori
Cosa ben diversa. Grazie
X Gustavo,
per la scarsa e lacunosa normativa nazionale in materia di impresa funebre, questo soggetto economico per poter operare deve esser congiuntamente in possesso di:
1) autorizzazione al commercio (una volta tabella merceologica XIV ; C.7 prodotti vari, articoli funebri) oggi liberalizzata dopo cosiddetto Decreto Bersani I e decreti Governo Monti (ora basta la SCIA)
2) licenza di Pubblica Sicurezza (art. 115 T.U. leggi di P.S.) il cui rilascio, oggi, è di competenza non più della Questura, bensì del comune, almeno dopo il D.LGS n. 112/1998.
Questi sono i due titoli strettamente necessari, almeno su tutto il territorio italiano.
E se una regione non ha deliberato…come si muove per avviare una nuova attività??
X Maurizio,
Nella fattispecie in esame si applica L’art. 162, 3 L.R. (Lazio) 28/4/2006, n. 4
Essendo infruttuosamente decorsi i termini perchè il Governo impugasse la Legge Regionale di cui sopra quest’ultima è da intendersi valida, perfetta, efficace, e quindi, produttiva di tutti i suoi effetti giuridici.
Non mi risulta che l’attività dello Stato Civile (DPR n. 396/2000) e, a questo punto, incidentalmente, Legge n. 130/2001, laddove implementata da apposita norma regionale, dipenda dal regolamento comunale di polizia mortuaria, utile, semmai, per la disciplina di dettaglio su procedure e modalità di dispersione delle ceneri, fatta salva la potestà regolamentativa comunale, negli ambiti di sua spettanza individuati dalla Legge, ex Art. 117 comma 6 III Periodo Cost. per il principio di cedevolezza è il regolamento comunale a doversi adeguare (o soccombere??) dinnanzi alla normativa regionale, viviamo, infatti, ormai in un ordinamento plurilegislativo, con vari livelli di governo tra loro correlati in modo paratattico, poi, è verissimo, la mancanza di gerarchia alle volte induce a risultati perversi ed aberranti, ma questo ragionamento impossibile da sviluppare in relazione al quesito posto, rischierebbe di indurci a qualche lunga considerazione sul federalismo “sballato” all’italiana introdotto con la Legge di Revisione Costituzionale n. 3/2001.
L’eventuale rifiuto dell’Ufficiale di Stato Civile ad accordare l’autorizzazione alla dispersione deve pur sempre esser corredato da adeguata motivazione, indicando contestualmente l’Autorità cui presentare ricorso, così almeno recita l’Art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, un diniego così vago, generale ed elusivo non sarebbe, pertanto ammissibile.
Solo laddove vi siano domande di dispersione di ceneri basate sulla espressione della volontà del de cuius riportata oralmente a familiari e da tutti questi ultimi manifestata al posto del de cuius, l’Ufficiale di stato civile potrebbe sospendere il rilascio della autorizzazione alla dispersione in attesa che sentenza passata in giudicato determini eventualmente le condizioni per darvi luogo.
In alcune regioni, come anche in Lazio, sono state adottate leggi regionali che tentano (se, poi, vi riescano e’ altro conto) di dare attuazione alla L. 30/3/2001, n. 130), leggi che sono pur sempre tali (anche se se ne ravvisino o possano rilevare palesi vizi di in costituzionalità, aspetto di legittimità che l’autorità amministrativa non puo’ eccepire fino a che non intervenga una pronuncia della Corte Costituzionale.
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Se ne ricava che, lasciando da parte ogni valutazione se una o l’atra norma (di legge, non di regolamento!) regionale abbia o meno raggiunto il risultato di dare effettiva attuazione alla L. 130/2001, le singole leggi regionali vanno osservate, da parte dell’autorità amministrativa.
Ritendo si possa procedere al perfezionamento della richiesta autorizzazione alla dispersione,, nelle more dell’adeguamento del regolamento comunale , adottando apposito atto di indirizzo politico-amministrativo, che appare idoneo a disciplinare l’istituto con i caratteri di generalità ed astrattezza propri della fonte regolamentare.