(schema di volontà ad essere cremato)
.. sottoscritt……………………, nat.. a ……………….. e residente a ……………., via/piazza ……….., cittadin.. italiano, con il presente atto esprime la propria volontà ad essere cremato.
………………lì…………
………………………………………. (firma di proprio pugno)
(non costituisce elemento essenziale, ma è possibile aggiungere quanto segue:)
…. nomina quale proprio esecutore testamentario per questo, ..l.. signor.. ………… nato.. a
…………. il ……………., residente a ………………
Esempio di schema compilato di volontà ad essere cremato
Il sottoscritto Giuseppe Verdi, nato a Verdopoli (Bari), il 7 luglio 1900, residente a Grigiopoli (Lecce), via dei Rossastri, 4, cittadino italiano, con il presente atto esprime la propria volontà ad essere cremato.
Grigiopoli, 8 agosto 2006
firma per esteso
Trattandosi di testamento olografo, l’intero testo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore (art. 602 codice civile);
Non è, quindi, ammessa la redazione a macchina o con mezzi diversi dalla scritturazione manuale.
Salve, mi chiedevo se ci fosse eventualmente una legge che regola il MANTENIMENTO delle ceneri (appurato che non possono essere divise) il parente ereditario può (ad esempio) sotterrarle nel giardino di casa propria?
grazie mille in anticipo per la risposta!
grazie mille per la sollecita e cortese risposta
X Maria,
Ripartire le ceneri entro due o più urne? Pazzesco, non siamo mica gli Americani!
1) ai sensi dell’Art. 80 comma 2 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con DPR n. 285/1990, in Italia, almeno, le ceneri di un cadavere rappresentano un unicum inscindibile e sempre chiaramente identificabile (non possono esser separate o solo parzialmente conservate o disperse ed il loro trattamento, quale che esso sia, purché ammesso dalla Legge, deve essere unico nell’unità di tempo e luogo). Si afferma, così il criterio della individuabilità, aderendo all’impostazione secondo cui indipendentemente dalla scelta della pratica funeraria, il defunto rimanga un “soggetto individuale” e, oltretutto, inserito in un contesto sociale.
La stessa urna deve contenere le intere ceneri del defunto (non essendo consentito il frazionamento delle stesse inpiù parti pe r l’affidamento a più soggetti).
Non è consentita la trasformazione delle ceneri in altre sostanze o il loro trattamento con modalità diverse daquelle stabilite in via generale dalla normativa nazionale e regionale vigente.
2) La Regione Veneto, con la Legge Regionale n.18/2010 è intervenuta in tema di cremazione, istituendo un apposito registro comunale cui affidare la propria volontà in favore di questa pratica funebre. Attenzione, però: questo stratagemma non mi convince per vari motivi: Accennerò alla principale obiezione mossa da insigni giuristi a questa “trovata” di diverse regioni, tra cui appunto il Veneto, che così vorrebbero bypassare il tradizionale circuito legale (disposizione testamentaria, atto sostitutivo di atto di notorietà, iscrizione a So.Crem) attraverso cui manifestare la volontà cremazionista. La cremazione, infatti, è un diritto della personalità e come tale è un diritto civile, il quale va garantito, per ogni cittadino italiano su tutto il territorio della Repubblica [Art. 117 lett. i), l), m) Cost.]. Il Registro Comunale, invece, sconta il pesante limite della competenza geografica, cioè, in altre parole, va benissimo, come surrogato del mio volere testamentario, se io decedo nella stessa circoscrizione amministrativa presso cui ho depositato le mie volontà, va meno bene se io dovessi morire, per ipotesi, in un’altra regione o addirittura all’Estero, ossia laddove il Registro Comunale non avrebbe alcun valore giuridico.
Una volta che si è sottoscritta la volontà di essere cremato, dove va inviata? esiste forse un registro apposito? e poi: io abito in Veneto ma sono originaria di Perugia dove ho una cappella di famiglia nel cimitero comunale. Se io volessi fare due urne, una da sistemare nel posto dove attualmente vivo e l’altra a Perugia, bisogna scriverlo? Lo fanno fare o è contro la legge? Grazie
X Rita,
assumo a riferimento per la risposta al Suo quesito solo la normativa statale attualmente applicabile, senza soffermarmi su quella regionale, siccome non conosco da quale Regione Lei mi scriva.
1) Art. 79 comma 2 DPR n. 285/1990: la volontà di cremazione, nel silenzio testamentario del de cuius, può esser manifestata, nelle forme dell’atto sostitutivo di notorietà (così, almeno si è espresso il competente Ministero degli Interni, con Circolare 1 settembre 2004 n. 37) dai familiari, individuati, secondo ordine di POZIORITA’ (= potere di scelta coniugato con la preminenza decisionale) dagli Artt. 74, 75, 76 e 77 del Cod. Civile; in buona sostanza vale la dichiarazione dei congiunti sino al sesto grado di parentela, con la logica conseguenza che i consanguinei più stretti, nell’ordine prevalgono e così escludono quelli di grado più lontano.
2) La dichiarazione mendace, ex Art. 76 DPR n. 445/2000 integra la fattispecie di illecito penale rubricata come “falso privato in atto pubblico.
La cremazione eseguita abusivamente, senza cioè la necessaria autorizzazione comunale, o, in ogni caso, con un’autorizzazione patologicamente viziata da un difetto di volontà da parte dei soggetti legittimati ad esprimersi, oltre a configurare il reato di distruzione di cadavere, è, comunque, soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’Art. 358 comma 2 del Testo Unico Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto n. 1265/1934 e recentemente novellata nel suo importo dall’Art. 16 D.LGS , n.196/1999. Ovviamente questa sanzione è elevata con modalità e procedure di cui alla Legge n.689/1981 e in opposizione ad essa è, pur sempre, ammesso il ricorso amministrativo, così come configurato dalla stessa Legge n.689/1981.
Attenzione: cremare un defunto, contra voluntatem eius, significa arrecare anche un danno esistenziale, risarcibile in sede civile, ai suoi discendenti, che vedrebbero così ingiustamente violato il loro diritto secondario di sepolcro.
Se non sussiste alcun testamento per la volontà di essere cremato, chi se ne deve assumere la responsabilità, se si è nubili o celibi?
Sussistono sanzioni a cremare qualcuno senza che questo abbia lasciato testamento di volontà?
Grazie.
La volontà con relativi atti di disposizione per il proprio post mortem si estrinseca in tre forme: testamento pubblico, segreto ed olografo; i primi due necessitano del diretto intervento del notaio, mentre il testamento olografo purchè sia interamente redatto a mano e sottoscritto di proprio pugno dal testatore è in sè perfetto, ma produce i propri effetti solo una volta ricevuta la debita pubblicazione presso un notaio (Art. 620 Cod. Civile).
scusate ma x essere uffiale nn deve essere depositata presso quale avvocao / notaio grazie
segno di estrema civilta’…….e di tentativo di speculare anche sui morti
Lancio l’idea di costituire un’Associazione ONLUS per diffondere la pratica crematoria, aiutare nelle pratiche burocratiche ed esecutive, facilitare tutte le attività necessarie ai parenti dei soci deceduti.
L’associazione potrebbe essere costituita sul modello della SO.CREM di Bologna e con i medesimi scopi ed attività.
Sono disponibile per qualsiasi attività in merito.
Posso essere contattato alla e-mail corrado.senior@gmail.com