La dispersione delle ceneri richiede ulteriore manifestazione di volontà espressa formalmente dal defunto e trasmessa dai suoi cari poiché urta pesantemente contro l’interesse dei superstiti alla memoria del defunto ravvivata dal culto della tomba.
Possiamo ora meditare su questa norma di diritto positivo:
Art. 411 C.P. Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere.
“Chiunque distrugge, sopprime o sottrae un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne sottrae o disperde le ceneri, è punito con la reclusione da due a sette anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, di deposito o di custodia.”
L’Antolisei nel Manuale di diritto penale, parte II – Edizioni Dott. Giuffrè, Milano; nell’esaminare la norma incriminatrice della dispersione delle ceneri è di quest’avviso: l’antigiuridicità del delitto non sia esclusa dal fatto che si esegua la volontà del defunto, giacché una volontà privata non può disporre dell’applicazione della legge, e detta volontà escluderebbe il delitto solo se fosse ammessa dalla legge.
La giurisprudenza, però, pare meno rigida e monolitica su questo principio: il Tribunale di Roma, ad esempio, in data 28 novembre 1994 mandò esente da pena l’ex moglie che disperse in mare le ceneri del de cuius suo coniuge in attuazione della volontà dello stesso espressa nel corso di un colloquio telefonico e ribadita in una lettera inviatale poche ore prima della morte.
L’articolo 2 della legge 130 modifica, con l’aggiunta di un secondo comma, l’articolo 411 C.P. prevedendo il reato nel solo caso di dispersione contro la manifestazione di volontà del defunto e configura una nuova doppia fattispecie incriminatrice nella dispersione delle ceneri:
1) dispersione non autorizzata dall’Ufficiale di Stato civile, pur con manifestazione in tal senso del de cuius.
2) dispersione effettuata con modalità diverse da quelle indicate dal defunto (es. sversamento in luogo diverso da quello indicato) purché l’antigiuridicità del fatto sia determinata da una condotta dolosa (occorre, quindi l’elemento psicologico volto a porre consapevolmente in essere un reato), con la conseguenza della non punibilità delle condotte colpose.
X Nicola,
grazie della commovente fiducia, il problema ermeneutico da Lei segnalato sussiste realmente, e non è solo un nominalismo, si tratta di un “BUG” normativo che ha dato adito ad interpretazioni anche contrastanti nelle diverse Leggi Regionali d’implementazione della Legge Statale n. 130/2001.
Si fronteggiano due grandi filosofie cui si sono ispirate, a cascata, molte Leggi Regionali.
Secondo la Lombardia, Regione antesignana, nell’attuare i disposti della Legge n. 130/2001 la dispersione delle ceneri in natura presenta pur sempre profili di rilevanza penale, quindi si procede unicamente dietro presentazione di volontà scritta ed inequivocabile da parte del de cuius, altrimenti lo Stato Civile non è in grado di rilasciare la necessaria autorizzazione ed il procedimento non si perfeziona.
Ad avviso contrario perviene l’Emilia Romagna (la mia regione). Secondo le autorità regionali emiliano-romagnole, infatti, il legislatore statale non si è soffermato sulle modalità di manifestazione della volontà dispersionista, ragion per cui anche un atto sostitutivo di atto di notorietà, in cui i famigliari riportano, su propria responsabilità, un preciso volere della persona scomparsa purché debitamente autenticato, data la solennità del documento e della situazione, potrebbe esser strumento idoneo a veicolare il desiderio intimo del de cuius, presso l’Ufficiale di Stato Civile.
Obiter dictum: tutte le Leggi Regionali in materia di dispersione delle ceneri sono palesemente incostituzionali, almeno per i puristi del diritto pubblico, quando ingeriscono ed interferiscono in tema di Stato Civile, che notoriamente è materia di spettanza esclusiva statale, ma tant’è…e la confusione sotto al cielo è massima, con tanti saluti alla certezza delle norme.
Coverebbe ottenere un chiarimento in sede del competente Assessorato Regionale Campano. Si segnala che presso il Senato della Repubblica, ancora – purtroppo fermo in commissione – è in discussione un disegno di legge (Il famoso.. o famigerato DdL Vaccari ed altri) con cui si vorrebbe riportare sotto il controllo della Legge Statale il fenomeno cremazionista con i suoi istituti corollario come affido e dispersione delle ceneri attraverso un disciplina più selettiva e rigida, capace di superare certe fantasiose regole localistiche inventate dalla Regioni.
Gentilissimi esperti in materia, mi permetto di chiedervi come mai nella Regione Campania non tutti i comuni adottano la medesima procedura nel caso in cui viene chiesto la dispersione delle ceneri. Infatti alcuni accettano anche la richiesta fatta dal coniuge o, in assenza, da altri parenti di pari grado aventi titolo che dichiarano semplicemente che la volontà del defunto espressa verbalmente in vita era quella che le ceneri venissero disperse, ed altri, invece che per tale autorizzazione richiedono che la volontà del defunto deve risultare da un testamento, adducendo che tale disposizione è disciplinata dall’art. 2 della legge 130/2001 che prescrive che l’autorizzazione è rilasciata sulla base di espressa volontà del defunto. Qual’è, secondo voi, la giusta procedura?
In attesa di di un sicuro riscontro porgo distinti saluti Grazie