La dispersione delle ceneri determina la impossibilità di una loro successiva raccolta e conservazione quando esse siano già state sversate in acqua (di mare, lago, fiume, fontana, ecc.), in aria (da terra, da imbarcazione, dal cielo), in terra (sulla superficie, per interramento).
Così l’interramento di un’urna biodegradabile, che determini nel tempo (in relazione ai materiali utilizzati e al tempo di permanenza nella fossa) uno spargimento di ceneri nella terra configura la fattispecie della dispersione in terra, e la dispersione, ancorchè indiretta o anomala, dovrebbe pur sempre esser autorizzata dall’Ufficiale di Stato Civile su precisa ed inequivocabile volontà del de cuius.
Per tale ragione la Lombardia, pur avendo recepito appieno nel proprio ordinamento di polizia mortuaria tutti gli istituti logici corollari della cremazione, come, appunto, affidamento e dispersione delle ceneri vieta l’inumazione delle urne.
Quindi se l’inumazione è il naturale trattamento per i cadaveri ciò non vale per le ceneri.
Il seppellimento in terra delle ceneri del proprio corpo, laddove sia legale, comporta una espressa manifestazione di un preciso ed inequivocabile volere del de cuius alla dispersione delle ceneri previo loro interramento.
Nella dispersione delle ceneri occorre evitare di creare danno ad altri o realizzare lucro.
Per questi motivi se la dispersione avviene in un luogo di cui è proprietario persona diversa da quella che ha titolo alla dispersione è necessario il preventivo consenso del primo.
Se ci sono più proprietari serve il benestare di tutti questi, all’unanimità.
Il de cuius, infatti, potrebbe eleggere un luogo di sua proprietà durante la vita, che cessa d’essere tale al momento del decesso, attraverso un legato testamentario. L’avente titolo al legato dovrà acconsentire la dispersione delle ceneri sia per un senso di gratitudine nei confronti del defunto, sia per disposizione testamentaria, non adempiendovi perde il diritto alla proprietà dei beni legati (art. 648 e succ. C.C.).
La concessione del consenso non è a titolo oneroso, dovendo essere escluso il lucro.
Il de cuius può deliberare l’esecuzione della disposizione della dispersione delle ceneri dopo un certo periodo dell’anno o dopo una certa data dall’evento della sua morte, nel contempo le ceneri possono essere affidate ad un dato soggetto oppure conservate in cimitero (tumulate o depositate in camera mortuaria).
La dispersione è, comunque, vietata nei centri abitati così come definiti dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992 e successive modificazioni o integrazioni).
Sulla nozione di “centro abitato”, si richiama la massima del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia n. 365 del 25/10/1990. La nozione di “centro abitato”, ai fini dell’applicazione delle norme sanitarie e di quelle del regolamento di polizia mortuaria è una nozione prevalentemente di fatto che deve essere ancorata a criteri quali: la concentrazione di un numero cospicuo di unità abitative, la esistenza di opere di urbanizzazione primaria od almeno di talune di esse, la consistenza di un nucleo di popolazione che vi risiede; di guisa che, può farsi rientrare nella nozione di centro urbano anche il complesso degli agglomerati di edifici che vi gravitino e siano satelliti rispetto al nucleo abitativo tradizionale secondo la moderna definizione di città stellare.
La dispersione delle ceneri è possibile solo previa espressione scritta del de cuius, dietro autorizzazione dell’Autorità preposta (Ufficiale di Stato Civile) che la accorda secondo le modalità volute dal defunto e per l’esecuzione da parte di chi ha titolo ad eseguirla in quanto incaricato a compiere questo gesto di pietas dal de cuius stesso.
Qualora l’esecutore rinunci alla designazione, ed il defunto non abbia previsto una sua sostituzione, la disposizione di dispersione delle ceneri andrà attuata dai famigliari (secondo il criterio di poziorità) ed in ultimo da personale autorizzato dal Comune, così come in assenza di esecutore testamentario.
Se il de cuius non ha deciso il luogo della dispersione gli studiosi della materia funeraria tenderebbero ad individuare il capo al coniuge superstite ed in sua assenza a tutti i congiunti di pari grado questo potere di scelta, in analogia con il principio di poziorità enunciato dall’art. 79 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.
L’inerzia prolungata o il disinteresse a dar corso a tale volere provocherebbero, oltre all’inadempimento civilistico per violazione delle disposizioni sul mandato post mortem exequendum,l’unica dispersione “automatica” e residuale prevista dalla Legge Italiana, ovvero quella in cinerario comune.
Quando sia stata espressa la volontà di cremazione, ma non il desiderio relativo allo spargimento delle proprie ceneri preverrà la sepoltura tradizionale (inumazione, se possibile o, ancor meglio, tumulazione), divenendo attivo il postulato secondo cui la destinazione inusuale del cadavere (e delle sue trasformazioni di stato) è d’esclusiva eleggibilità del soggetto.
La dispersione, in effetti, richiede una procedura ulteriormente aggravata, perché configge pesantemente con l’interesse affettivo dei superstiti alla memoria del defunto da coltivare attraverso la frequentazione del cimitero.
Per converso è evidente come se il de cuius manifestò la volontà alla dispersione implicitamente abbia considerato la volontà di farsi cremare che potrà essere dimostrata anche con atto notorio del congiunto.
Diverse normative regionali in Italia, soprattutto nel Nord e nel Centro, consentono la dispersione delle ceneri, visto che la attuazione della L. 30 marzo 2001, n. 130 in Italia non è ancora avvenuta per l’intero territorio nazionale.
Secondo la dottrina l’affido o dispersione in altro Stato, di persona deceduta nella Regione, dovrebbe avvenire su reciproco accordo internazionale ratificato dalla Regione, o già ratificato dallo Stato, diversamente si rilascerà solo un semplice decreto al trasporto delle ceneri nel cimitero di destinazione, poi colà, in ossequio al principio della sovranità statale si procederà a sepoltura, affido o dispersione delle ceneri in base alle Leggi di quel particolare Stato.
Le ceneri di persone residenti in altro Stato privo di accordo internazionale di reciprocità se decedute nel territorio Regionale potranno essere affidate a famiglia residente o disperse in Italia solo se v’è in tal senso una specifica norma di diritto positivo. Diversamente si dovrà procedere al rimpatrio delle ceneri nel cimitero del Paese interessato.
Diversa è l’ipotesi di trasporto da una regione in cui la dispersione sia ancora inibita verso una dove, invece, sia già possibile disperdere le ceneri.
I trasporti funebri, infatti, soggiacciono alla regola della tipicità perchè tutti i loro elementi fondamentali (oggetto del trasporto, incaricato del trasporto, mezzo di trasporto, luogo di partenza ed arrivo debbono esser preventivamente individuati nei relativi atti di autorizzazione al trasporto funebre.
In particolare secondo il D.P.R. 285/1990 il luogo d’arrivo di un trasporto di urna cineraria può esser tassativamente:
1) il cimitero;
2) l’Estero;
3) una cappella privata costituita fuori dal cimitero;
4) una tumulazione privilegiata (in un edificio pubblico, nella sede di un partito,in un luogo di culto …).
Ogni altro luogo, proprio come accade per l’affido, deve esser prodromicamente autorizzato caso per caso prima che il trasporto sia effettuato.
Secondo una lettura molto formale della norma il comune (la cui regione non riconosce ancora il diritto alla dispersione delle ceneri in natura) di partenza accorderà l’autorizzazione al trasporto delle ceneri solo dietro la produzione da parte degli interessati dell’autorizzazione alla dispersione ottenuta dall’Ufficiale di Stato Civile della municipalità nel cui territorio materialmente avverrà lo sversamento delle ceneri.
Se l’autorizzazione alla dispersione non è riconosciuta valida come titolo di accoglimento (dopo tutto le norme regionali soffrono del notevole limite della territorialità) il Comune di partenza, come notato prima per i trasporti internazionali, conformemente ad dettato del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, perfezionerà l’istruttoria di una semplice autorizzazione al trasporto verso un cimitero del comune di arrivo.
Successivamente nel Comune di destinazione si potrà prevedere l’affido o dispersione a norma della L. 130/2001 e della legislazione regionale vigente in materia.
Per le ceneri provenienti da altra Regione sarà, anche dopo un primo periodo di sepoltura in tumulo, quindi, competente al rilascio dell’autorizzazione alla dispersione o affido l’Ufficiale di Stato civile del Comune di sepoltura non convenzionale (o comunque di un comune interno alla regione, poichè l’autorizzazione alla dispersione è valida su tutto il territorio regionale) previa presentazione dell’autorizzazione di cremazione rilasciata dal Comune di decesso oppure del verbale di disseppellimento delle ceneri e della manifestazione di volontà del de cuius.
Se la dispersione avviene, comunque, in un Comune diverso da quello che autorizza alcune leggi come accade il Liguria (L.R. 4/7/2007, n. 24) richiedono un nulla osta da parte della Municipalità ove fisicamente le ceneri saranno affidate alla natura.
L’autorizzazione alla dispersione produce i suoi effetti entro i confini regionali (e non solo comunali), diventa più complicato pensare a rapporti extraterritoriali poichè essi sarebbero pur sempre regolati dalla normativa statale (D.P.R. 285/1990) realmente applicabile in qualsiasi zona d’Italia che al momento esclude la dispersione in natura.
Per una sorta di proprietà transitiva, però, alcuni giuristi ritengono sia legittima una dispersione attuata anche fuori dai limiti geografici della regione che autorizza, soprattutto se la dispersione avverrà in una regione dove seppur con diversa legge regionale l’istituto della dispersione è stato attuato, altri tecnici del diritto suppongono, quanto meno sul piano formale, preferibile un’apposita autorizzazione di un comune all’interno della regione ove si darà corso alla dispersione.
Rimane un’ultima questione: possono essere disperse solo le ceneri provenienti dalla cremazione di cadavere o anche quelle prodotte dalla combustione di ossame, resti mortali e parti anatomiche riconoscibili?
Problema centrale rimane la volontà del de cuius, la sua formalizzazione (occorre una volontà scritta) anche in rapporto al tempo in cui fu espressa (si veda la sezione di APPROFONDIMENTI per ulteriori dettagli).
Ad oggi solo la Valle d’Aosta con norma positiva estende esplicitamente la dispersione in natura anche alle ceneri di resti mortali ed ossa.
Data la tutela affievolita di cui godono i resti mortali e le ossa rispetto ai cadaveri (non è necessaria la procedura aggravata e per la loro incinerazione è sufficiente il solo assenso degli aventi titolo, altrimenti l’amministrazione comunale può procedere d’ufficio), se si ragiona in via analogica (con tutte le cautele necessarie in questo frangente ancora inesplorato sia dalla dottrina, sia dalla giurisprudenza), anche la dispersione di ceneri riconducibili ad ossa oppure esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo potrebbe trovare cittadinanza nel nostro ordinamento (per il momento regionale) di polizia mortuaria.
Per le parti anatomiche riconoscibili la soluzione sembra più semplice perchè comunque il soggetto che ha subito l’amputazione può esercitare il suo diritto di disposizione, senza, per questo dover esser morto, inclusa la cremazione con conseguente sversamento delle ceneri in natura, sempre laddove la dispersione sia consentita.
Ci si può, giustamente, domandare se sia legittima la commistione in unica urna delle ceneri di più cadaveri, sia per il trasporto nel luogo in cui avverrà la dispersione, sia nell’ipotesi in cui sia disposta la sepoltura tradizionale o l’affidamento dell’urna ai famigliari. Per le ceneri di cadavere la risposta è tendenzialmente contraria perchè in Italia almeno le ceneri di un cadavere rappresentano un unicum inscindibile e sempre chiaramente identificabile (non possono esser separate o solo parzialmente conservate o disperse ed il loro trattamento, quale che esso sia, deve essere unico nell’unità di tempo e luogo).
Più possibilisti si potrebbe essere per le ceneri di resti mortali non richiesti e soprattutto per le ossa calcinate; le ossa infatti quando non raccolte in cassetta ossario (per esser poi tumulate in una sepoltura privata e quindi dedicata) già giacciono tutte assieme nell’ossario comune ed in modo massivo possono esser trasportate alla volta del crematorio.
A maggior ragione la questione non si porrebbe per le ceneri sepolte nel cinerario comune, il cinerario comune, tuttavia è predisposto per accogliere perpetuamente le ceneri, esse allora potrebbero esser rimosse dal cinerario comune solo o per soppressione del cimitero oppure qualora fosse consentita la loro successiva dispersione in natura a questo punto su disposizione dell’autorità comunale. Nessuna legge regionale sembra, però, aver considerato questa remota evenienza.
Anche la dispersione, come la cremazione, è soggetta a tariffazione ai sensi del Decreto Ministeriale 1° luglio 2002.
Tutte le leggi regionali richiamano più o meno esplicitamente i principi della L. 30 marzo 2001, n. 130 rendendone così immediatamente efficaci le norme procedurali ed operative.
Limiti, possibilità, diritti e restrizioni nell’esercizio della pratica cremazionista (con i suoi due corollari di affido e dispersione delle ceneri) sono solo quelli dettati dalla stessa L. 30 marzo 2001, n. 130; essi non possono né esser ulteriormente estesi né tanto meno compressi.
Si reputa, pertanto, legittima la dispersione su suolo italiano di ceneri la cui dispersione sia stata consentita dalla Preposta Autorità di uno Stato Estero.
Salve
Se era possibile, volevo delle informazioni :
Desiderio di mia madre era essere sparsa in un mare tropicale estero. Che tipo di procedure devo seguire per esportare le Sue ceneri dallo Stato italiano ed uno Stato estero?
X Raffaele,
La norma di riferimento, ad oggi, in Emilia-Romagna è l’Art. 11 comma 2 della Legge Regionale 29 luglio 2004 n. 19.
Propongo un brano della Deliberazione Giunta Regionale Emilia-Romagna 10 gennaio 2005, n. 10 adottata ex art. 2, comma 1 lettera a) della stessa Legge Regionale ed esplicativa del suo Art. 11.
[…omissis] Quanto alle forme di espressione della volontà, sia la normativa regionale che quella nazionale si limitano a stabilire che la dispersione delle ceneri venga consentita in base alla espressa volontà del defunto. Pertanto appaiono certamente idonee allo scopo tutte le forme individuate dalla legge che consentano di far emergere esplicitamente e direttamente la volontà del defunto, quali, ad esempio, le disposizioni testamentarie, le dichiarazioni autografe, dichiarazioni sottoscritte esplicitamente a tal fine (nell’ambito, ad esempio, di iscrizione ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri), o altre forme di manifestazione di volontà ritualmente rese di fronte a pubblici ufficiali.
Peraltro, tenendo conto che la normativa non si sofferma sulle specifiche forme nelle quali debba manifestarsi detta volontà, dovrà altresì ritenersi valido, analogamente a quanto avviene nella disciplina dell’autorizzazione alla cremazione, il riferire da parte dei congiunti che il defunto aveva manifestato verbalmente in vita la volontà di dispersione delle proprie ceneri; poiché tale procedura non è esplicitamente regolamentata dalla norma statale, si ritiene che la volontà del defunto possa essere certamente provata
mediante dichiarazione ritualmente resa dal coniuge, ove presente, e da tutti i congiunti di primo grado di fronte a pubblici ufficiali, e la cui sottoscrizione sia appositamente
autenticata. Resta inteso che qualora nuove norme nazionali intervengano a regolare la materia, non ci si potrà che riferire alle stesse in ordine alle modalità di espressione della volontà del defunto.
Per quanto riguarda i luoghi in cui può avvenire la dispersione delle ceneri e i soggetti competenti ad eseguire la stessa, occorre riferirsi a quanto espressamente previsto nel comma 2 dell’art. 11, con la precisazione che, ovviamente, la autorizzazione alla dispersione potrà riguardare solo luoghi che insistono sul territorio regionale. Nell’atto di autorizzazione alla dispersione rilasciato dall’Ufficiale di stato civile andranno
quindi opportunamente indicati:
1. la persona incaricata di eseguire la dispersione delle ceneri, tenuto conto dell’eventuale volontà espressa del defunto in tal senso, o, in mancanza di questa, individuata fra i soggetti citati dal richiamato comma 2 dell’art. 11 e nell’ordine riportato dallo stesso;
2. il luogo, anche sommariamente individuato nel caso di dispersione in natura, ove avverrà la dispersione delle ceneri, secondo quanto disposto in vita dal defunto o, in alternativa, in base a quanto indicato dalla persona autorizzata alla dispersione, come individuata al punto precedente.
Non mi è chiaro se posso disporre la dispersione delle mie ceneri in mare. La mia residenza è in Emilia Romagna. Quali adempimenti devo eseguire in vita affinché la dispersione in mare sia fattibile da parte dei miei figli? Grazie, Raffaele
X Valentina,
la volontà di disperdere le ceneri derivanti da cremazione, tramite disposizione inequivocabile del de cuius (è, quindi necessaria la forma scritta!) va formalizzata all’Ufficiale dello Stato Civile che rilascia apposita autorizzazione, e non certo all’impresa di onoranze funebri, la quale riceve semplicemente mandato, dalla famiglia, per il disbrigo di pratiche amministrative che hanno tutt’altro significato. In nessun caso l’impresa può sostituirsi, nemmeno come semplice nuncius, ai famigliari nella manifestazione della volontà d sversare in natura le ceneri di un defunto. Gli stessi famigliari, poi non riportano certo la loro volontà, semmai quella del defunto (laddove ciò sia permesso) attraverso apposita verbalizzazione ritualizzata nelle forme dell’atto sostitutivo di atto di notorietà.
Molto dipende, in realtà, dalla legge regionale di riferimento, in effetti, quasi tutte le regioni (Emilia-Romagna esclusa, ad esempio), per procedere ad autorizzare la dispersione chiedono di produrre agli atti una disposizione del de cuius, resa nella forma testamentaria o attraverso apposita iscrizione a società cremazionista. Questa manifestazione di volontà rafforzata ed inoppugnabile si rende necessaria perché la dispersione :
1) è atto irreversibile
2) ha riflessi di natura penale
3) è di sola eleggibilità da parte del soggetto interessato.
Nel caso in esame l’autorizzazione alla dispersione se non conforme, come mi par di capire, alla volontà del de cuius, potrà senza dubbio esser annullata o revocata da parte dell’Ufficiale di Stato Civile.
Una domanda relativamente alla possibilità variare la richiesta di dispersione delle ceneri: dopo la scomparsa di mio padre, presso l’ufficio delle onoranze funebri, mia madre ha richiesto la dispersine delle ceneri, forse in un momento di confusione dovuto al trauma delle recente perdita, ma non ponderando fino in fondo il risultato di questa scelta e volendo interpretare il volere di mio padre ma senza aver mai avuto una esplicita richiesta da parte sua di quali fossero le sue volontà. Leggo invece che per la dispersione e’ necessario una volontà espressa del deceduto. E’ possibile annullare la richiesta e invece far tumulare le ceneri anziché disperderle
X Anna,
In effetti, alcune regioni, come ad esempio l’Emilia-Romagna, ammettono la soluzione da Lei prospettata, altre, quali la Lombardia la escludono categoricamente, proprio per evitare forzature o strumentalizzazioni sull’inequivocabile volere del de cuius che deve esser agevolmente dimostrabile, attraverso una sua disposizione in tal senso.
Anche la Toscana pare aderire a questo orientamento più rigido, e richiede l’espressa volontà della persona scomparsa, da manifestarsi all’Ufficiale di Stato Civile.
Salve, vorrei fare una domanda riguardante le normative per la dispersione delle ceneri.
Mi sono appena state consegnate le ceneri di mio nonno, deceduto a Brescia, il quale aveva espresso più volte- ed a diverse persone, tra cui tutti i suoi figli e nipoti- la volontà che esse venissero disperse in uno specifico luogo in Toscana. Questo desiderio è però sempre stato espresso solo a voce.
Ora, leggendo l’articolo e i commenti che mi hanno preceduta, mi pare di capire che questo sia un ostacolo insormontabile all’esaudimento delle sue volontà, ma mi chiedevo se non si potesse aggirare il problema mediante l’esecuzone di una Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà secondo l’ art. 47 D.P.R. 445/2000, dove dichiariamo di essere a DIRETTA conoscenza che la volontà del de cuius era che le proprie ceneri fossero
disperse.
Vi ringrazio in anticipo per qualsiasi chiarimento a riguardo.
Non potrebbe eccepirsi l’ipotesi secondo cui l’urna cineraria abbia anche un valore pecuniario importante, a ragione delle sue caratteristiche artistiche o del materiale pregiato con il quale essa sia stata realizzata: invero quest’ultima conosce il vincolo di destinazione in forza della funzione (la raccolta e la conservazione delle ceneri) cui è preposta, e se di semplice “cosa” si tratta, tralasciandone, per un attimo l’aspetto sacrale, partecipa dell’intimo carattere di extracommerciabilità del suo pietoso contenuto di spoglie umane calcinate.
Popo probabile, ma non del tutto impossibile è il caso che il de cuius il quale abbia disposto nel senso di provvedere alla dispersione delle sue ceneri una volta decorso un certo lasso di tempo, o abbia riconosciuto detta facoltà, in qualsivoglia tempo, in capo all’affidatario dell’urna cineraria, così il semplice contenitore verrebbe a perdere la primitiva caratteristica di incommerciabilità e nella titolarità proprietaria relativa ad esso si succederà secondo le consuete regole che governano l’acquisto di un bene a titolo di erede o di legatario (ma con quali implicazioni morali ed etiche un’urna, ancorchè dismessa può formare oggetto di diritti a contenuto patrimoniale???)
Scusate tutti per l’off topic ma è importante: Fiorenza, ho letto per caso il tuo commento navigando a caso su internet (Pensa appunto, il caso) so che hai scritto l’anno scorso il tuo commento ma spero leggerai. Se intendi l’Alberto L… che risiedeva in Toscana (Maremma) so per certo dirti dove trovare la targa, sono il figlio. Se vuoi puoi contattarmi via email e ti dirò tutto ciò che vuoi sapere. Auguro a tutti una buona notte.
X Antonio,
“Dura Lex, sed Lex” dicevano gli Antichi Romani puristi del diritto, la norma in questione, almeno in Regione Lombadia è netta, tagliente (per una volta almeno) e non ammette deroghe proprio per i riflessi di natura penale che la dispersione in natura delle ceneri comporta. E’bene ribadire il concetto: in Lombardia per effetto dell’allegato n. 5 alla Delibera 20278 adottato in attuazione dell’Art.8 della Legge Regionale 22/2003 e dell’ art. 13, comma 2 regolamento regionale n. 6/2004 la volontà di sversamento delle ceneri in ambiente esterno rispetto al cimitero deve risultare inequivocabilmente da disposizione scritta del de cuius stesso, e tale volere non può esser surrogato da soggetti terzi, i quali, magari agiscano come nuntius rappresentando lo stesso nel processo verbale redatto dall’Ufficiale di Stato Civile e prodromico rispetto al rilascio della relativa autorizzazione ex Art. 411 Cod. Penale così come novellato dalla Legge n. 130/2001 in quanto la dispersione è di sola eleggibilità da parte della persona defunta
Giuridicamente l’escamotage da Lei individuato e suggerito regge, ha fondamento tecnico ed è funzionale allo scopo (nobilissimo, per altro) che si vuol perseguire; il “trucco” allora, è far varcare alle ceneri il confine amministrativo tra Lombardia ed Emilia Romagna, affinchè quest’ultime possano rientrare nella più elastica giurisdizione emiliano-romagnola in modo da poter esser disperse, purchè in territorio emiliano romagnolo, in quanto la necessaria autorizzazione produce e, parimenti esaurisce i propri effetti all’interno della circoscrizione geografica in cui si perfeziona ed è accordata (è il cosiddetto principio della competenza territoriale).
Si potrebbe procedere così: dopo aver ottenuto lo Jus Sepulchri provvisorio in un cimitero dell’Emilia Romagna (come titolo di accoglimento potrebbe anche bastare l’autorizzazione al deposito temporaneo in camera mortuaria, senza la necessità di acquisire la concessione di un tumulo ex Art. 343 Regio Decreto n. 1265/1934) il comune lombardo presso cui oggi sono custodite le ceneri ex Art. 80 comma 5 DPR 10 settembre 1990 n. 285 autorizza, in base allo Jus Sepulchri di cui sopra il trasferimento nel comune emiliano romagnolo, senza, per altro, poter sindacare sulle ragioni o sull’eventuale legittimità che spingono i dolenti a richiedere questo trasporto. L’istruttoria, infatti, non può eccedere la valutazione dei meri titoli formali. Una volta giunti in Emilia Romagna con le procedure di cui alla DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2008, n. 1622 si provvederà a formalizzare dinnanzi alle autorità competenti (L’ufficiale di Stato Civile) la volontà di disperdere in natura le ceneri.
Attenzione: Il TAR Toscana, sez. II, con sentenza n. 2583/2009 del 2 dicembre 2009 è intervenuto per chiarire come l’autorizzazione alla dispersione delle ceneri sia propria dell’Ufficiale di Stato Civile del Comune nel quale si attua la dispersione stessa.
Laddove questa giurisprudenza si consolidasse non resterebbe che modificare le norme di quelle Regioni le quali hanno, invece, stabilito l’attribuzione dell’autorizzazione al Comune di decesso (se la dispersione è contestuale alla cremazione), ovvero a quello presso cui si trovano le ceneri, per urne precedentemente tumulate in cimitero o custodite presso un domicilio privato.