La dispersione delle ceneri determina la impossibilità di una loro successiva raccolta e conservazione quando esse siano già state sversate in acqua (di mare, lago, fiume, fontana, ecc.), in aria (da terra, da imbarcazione, dal cielo), in terra (sulla superficie, per interramento).
Così l’interramento di un’urna biodegradabile, che determini nel tempo (in relazione ai materiali utilizzati e al tempo di permanenza nella fossa) uno spargimento di ceneri nella terra configura la fattispecie della dispersione in terra, e la dispersione, ancorchè indiretta o anomala, dovrebbe pur sempre esser autorizzata dall’Ufficiale di Stato Civile su precisa ed inequivocabile volontà del de cuius.
Per tale ragione la Lombardia, pur avendo recepito appieno nel proprio ordinamento di polizia mortuaria tutti gli istituti logici corollari della cremazione, come, appunto, affidamento e dispersione delle ceneri vieta l’inumazione delle urne.
Quindi se l’inumazione è il naturale trattamento per i cadaveri ciò non vale per le ceneri.
Il seppellimento in terra delle ceneri del proprio corpo, laddove sia legale, comporta una espressa manifestazione di un preciso ed inequivocabile volere del de cuius alla dispersione delle ceneri previo loro interramento.
Nella dispersione delle ceneri occorre evitare di creare danno ad altri o realizzare lucro.
Per questi motivi se la dispersione avviene in un luogo di cui è proprietario persona diversa da quella che ha titolo alla dispersione è necessario il preventivo consenso del primo.
Se ci sono più proprietari serve il benestare di tutti questi, all’unanimità.
Il de cuius, infatti, potrebbe eleggere un luogo di sua proprietà durante la vita, che cessa d’essere tale al momento del decesso, attraverso un legato testamentario. L’avente titolo al legato dovrà acconsentire la dispersione delle ceneri sia per un senso di gratitudine nei confronti del defunto, sia per disposizione testamentaria, non adempiendovi perde il diritto alla proprietà dei beni legati (art. 648 e succ. C.C.).
La concessione del consenso non è a titolo oneroso, dovendo essere escluso il lucro.
Il de cuius può deliberare l’esecuzione della disposizione della dispersione delle ceneri dopo un certo periodo dell’anno o dopo una certa data dall’evento della sua morte, nel contempo le ceneri possono essere affidate ad un dato soggetto oppure conservate in cimitero (tumulate o depositate in camera mortuaria).
La dispersione è, comunque, vietata nei centri abitati così come definiti dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992 e successive modificazioni o integrazioni).
Sulla nozione di “centro abitato”, si richiama la massima del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia n. 365 del 25/10/1990. La nozione di “centro abitato”, ai fini dell’applicazione delle norme sanitarie e di quelle del regolamento di polizia mortuaria è una nozione prevalentemente di fatto che deve essere ancorata a criteri quali: la concentrazione di un numero cospicuo di unità abitative, la esistenza di opere di urbanizzazione primaria od almeno di talune di esse, la consistenza di un nucleo di popolazione che vi risiede; di guisa che, può farsi rientrare nella nozione di centro urbano anche il complesso degli agglomerati di edifici che vi gravitino e siano satelliti rispetto al nucleo abitativo tradizionale secondo la moderna definizione di città stellare.
La dispersione delle ceneri è possibile solo previa espressione scritta del de cuius, dietro autorizzazione dell’Autorità preposta (Ufficiale di Stato Civile) che la accorda secondo le modalità volute dal defunto e per l’esecuzione da parte di chi ha titolo ad eseguirla in quanto incaricato a compiere questo gesto di pietas dal de cuius stesso.
Qualora l’esecutore rinunci alla designazione, ed il defunto non abbia previsto una sua sostituzione, la disposizione di dispersione delle ceneri andrà attuata dai famigliari (secondo il criterio di poziorità) ed in ultimo da personale autorizzato dal Comune, così come in assenza di esecutore testamentario.
Se il de cuius non ha deciso il luogo della dispersione gli studiosi della materia funeraria tenderebbero ad individuare il capo al coniuge superstite ed in sua assenza a tutti i congiunti di pari grado questo potere di scelta, in analogia con il principio di poziorità enunciato dall’art. 79 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.
L’inerzia prolungata o il disinteresse a dar corso a tale volere provocherebbero, oltre all’inadempimento civilistico per violazione delle disposizioni sul mandato post mortem exequendum,l’unica dispersione “automatica” e residuale prevista dalla Legge Italiana, ovvero quella in cinerario comune.
Quando sia stata espressa la volontà di cremazione, ma non il desiderio relativo allo spargimento delle proprie ceneri preverrà la sepoltura tradizionale (inumazione, se possibile o, ancor meglio, tumulazione), divenendo attivo il postulato secondo cui la destinazione inusuale del cadavere (e delle sue trasformazioni di stato) è d’esclusiva eleggibilità del soggetto.
La dispersione, in effetti, richiede una procedura ulteriormente aggravata, perché configge pesantemente con l’interesse affettivo dei superstiti alla memoria del defunto da coltivare attraverso la frequentazione del cimitero.
Per converso è evidente come se il de cuius manifestò la volontà alla dispersione implicitamente abbia considerato la volontà di farsi cremare che potrà essere dimostrata anche con atto notorio del congiunto.
Diverse normative regionali in Italia, soprattutto nel Nord e nel Centro, consentono la dispersione delle ceneri, visto che la attuazione della L. 30 marzo 2001, n. 130 in Italia non è ancora avvenuta per l’intero territorio nazionale.
Secondo la dottrina l’affido o dispersione in altro Stato, di persona deceduta nella Regione, dovrebbe avvenire su reciproco accordo internazionale ratificato dalla Regione, o già ratificato dallo Stato, diversamente si rilascerà solo un semplice decreto al trasporto delle ceneri nel cimitero di destinazione, poi colà, in ossequio al principio della sovranità statale si procederà a sepoltura, affido o dispersione delle ceneri in base alle Leggi di quel particolare Stato.
Le ceneri di persone residenti in altro Stato privo di accordo internazionale di reciprocità se decedute nel territorio Regionale potranno essere affidate a famiglia residente o disperse in Italia solo se v’è in tal senso una specifica norma di diritto positivo. Diversamente si dovrà procedere al rimpatrio delle ceneri nel cimitero del Paese interessato.
Diversa è l’ipotesi di trasporto da una regione in cui la dispersione sia ancora inibita verso una dove, invece, sia già possibile disperdere le ceneri.
I trasporti funebri, infatti, soggiacciono alla regola della tipicità perchè tutti i loro elementi fondamentali (oggetto del trasporto, incaricato del trasporto, mezzo di trasporto, luogo di partenza ed arrivo debbono esser preventivamente individuati nei relativi atti di autorizzazione al trasporto funebre.
In particolare secondo il D.P.R. 285/1990 il luogo d’arrivo di un trasporto di urna cineraria può esser tassativamente:
1) il cimitero;
2) l’Estero;
3) una cappella privata costituita fuori dal cimitero;
4) una tumulazione privilegiata (in un edificio pubblico, nella sede di un partito,in un luogo di culto …).
Ogni altro luogo, proprio come accade per l’affido, deve esser prodromicamente autorizzato caso per caso prima che il trasporto sia effettuato.
Secondo una lettura molto formale della norma il comune (la cui regione non riconosce ancora il diritto alla dispersione delle ceneri in natura) di partenza accorderà l’autorizzazione al trasporto delle ceneri solo dietro la produzione da parte degli interessati dell’autorizzazione alla dispersione ottenuta dall’Ufficiale di Stato Civile della municipalità nel cui territorio materialmente avverrà lo sversamento delle ceneri.
Se l’autorizzazione alla dispersione non è riconosciuta valida come titolo di accoglimento (dopo tutto le norme regionali soffrono del notevole limite della territorialità) il Comune di partenza, come notato prima per i trasporti internazionali, conformemente ad dettato del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, perfezionerà l’istruttoria di una semplice autorizzazione al trasporto verso un cimitero del comune di arrivo.
Successivamente nel Comune di destinazione si potrà prevedere l’affido o dispersione a norma della L. 130/2001 e della legislazione regionale vigente in materia.
Per le ceneri provenienti da altra Regione sarà, anche dopo un primo periodo di sepoltura in tumulo, quindi, competente al rilascio dell’autorizzazione alla dispersione o affido l’Ufficiale di Stato civile del Comune di sepoltura non convenzionale (o comunque di un comune interno alla regione, poichè l’autorizzazione alla dispersione è valida su tutto il territorio regionale) previa presentazione dell’autorizzazione di cremazione rilasciata dal Comune di decesso oppure del verbale di disseppellimento delle ceneri e della manifestazione di volontà del de cuius.
Se la dispersione avviene, comunque, in un Comune diverso da quello che autorizza alcune leggi come accade il Liguria (L.R. 4/7/2007, n. 24) richiedono un nulla osta da parte della Municipalità ove fisicamente le ceneri saranno affidate alla natura.
L’autorizzazione alla dispersione produce i suoi effetti entro i confini regionali (e non solo comunali), diventa più complicato pensare a rapporti extraterritoriali poichè essi sarebbero pur sempre regolati dalla normativa statale (D.P.R. 285/1990) realmente applicabile in qualsiasi zona d’Italia che al momento esclude la dispersione in natura.
Per una sorta di proprietà transitiva, però, alcuni giuristi ritengono sia legittima una dispersione attuata anche fuori dai limiti geografici della regione che autorizza, soprattutto se la dispersione avverrà in una regione dove seppur con diversa legge regionale l’istituto della dispersione è stato attuato, altri tecnici del diritto suppongono, quanto meno sul piano formale, preferibile un’apposita autorizzazione di un comune all’interno della regione ove si darà corso alla dispersione.
Rimane un’ultima questione: possono essere disperse solo le ceneri provenienti dalla cremazione di cadavere o anche quelle prodotte dalla combustione di ossame, resti mortali e parti anatomiche riconoscibili?
Problema centrale rimane la volontà del de cuius, la sua formalizzazione (occorre una volontà scritta) anche in rapporto al tempo in cui fu espressa (si veda la sezione di APPROFONDIMENTI per ulteriori dettagli).
Ad oggi solo la Valle d’Aosta con norma positiva estende esplicitamente la dispersione in natura anche alle ceneri di resti mortali ed ossa.
Data la tutela affievolita di cui godono i resti mortali e le ossa rispetto ai cadaveri (non è necessaria la procedura aggravata e per la loro incinerazione è sufficiente il solo assenso degli aventi titolo, altrimenti l’amministrazione comunale può procedere d’ufficio), se si ragiona in via analogica (con tutte le cautele necessarie in questo frangente ancora inesplorato sia dalla dottrina, sia dalla giurisprudenza), anche la dispersione di ceneri riconducibili ad ossa oppure esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo potrebbe trovare cittadinanza nel nostro ordinamento (per il momento regionale) di polizia mortuaria.
Per le parti anatomiche riconoscibili la soluzione sembra più semplice perchè comunque il soggetto che ha subito l’amputazione può esercitare il suo diritto di disposizione, senza, per questo dover esser morto, inclusa la cremazione con conseguente sversamento delle ceneri in natura, sempre laddove la dispersione sia consentita.
Ci si può, giustamente, domandare se sia legittima la commistione in unica urna delle ceneri di più cadaveri, sia per il trasporto nel luogo in cui avverrà la dispersione, sia nell’ipotesi in cui sia disposta la sepoltura tradizionale o l’affidamento dell’urna ai famigliari. Per le ceneri di cadavere la risposta è tendenzialmente contraria perchè in Italia almeno le ceneri di un cadavere rappresentano un unicum inscindibile e sempre chiaramente identificabile (non possono esser separate o solo parzialmente conservate o disperse ed il loro trattamento, quale che esso sia, deve essere unico nell’unità di tempo e luogo).
Più possibilisti si potrebbe essere per le ceneri di resti mortali non richiesti e soprattutto per le ossa calcinate; le ossa infatti quando non raccolte in cassetta ossario (per esser poi tumulate in una sepoltura privata e quindi dedicata) già giacciono tutte assieme nell’ossario comune ed in modo massivo possono esser trasportate alla volta del crematorio.
A maggior ragione la questione non si porrebbe per le ceneri sepolte nel cinerario comune, il cinerario comune, tuttavia è predisposto per accogliere perpetuamente le ceneri, esse allora potrebbero esser rimosse dal cinerario comune solo o per soppressione del cimitero oppure qualora fosse consentita la loro successiva dispersione in natura a questo punto su disposizione dell’autorità comunale. Nessuna legge regionale sembra, però, aver considerato questa remota evenienza.
Anche la dispersione, come la cremazione, è soggetta a tariffazione ai sensi del Decreto Ministeriale 1° luglio 2002.
Tutte le leggi regionali richiamano più o meno esplicitamente i principi della L. 30 marzo 2001, n. 130 rendendone così immediatamente efficaci le norme procedurali ed operative.
Limiti, possibilità, diritti e restrizioni nell’esercizio della pratica cremazionista (con i suoi due corollari di affido e dispersione delle ceneri) sono solo quelli dettati dalla stessa L. 30 marzo 2001, n. 130; essi non possono né esser ulteriormente estesi né tanto meno compressi.
Si reputa, pertanto, legittima la dispersione su suolo italiano di ceneri la cui dispersione sia stata consentita dalla Preposta Autorità di uno Stato Estero.
Buonasera desidero sapere se i resti mortali ,poi avviati in cremazione possono essere dispersi nell’ambito territoriale Emilia Romagna,appellandosi al regolamento regionale .
X Marusca,
Lei solleva ed anticipa un problema enorme come l’esercizio di diritti personalissimi in tema cimiteriale, vincolato alla territorialità delle norme regionali ed in subordine anche comunali.
Il Mio Comune, Mo. sito anch’egli in Regione Emilia-Romagna segue una politica tutta sua in merito alla dispersione di ceneri provenienti dalla cremazione di resto mortale, inibendo l’accesso a tale pratica funebre così estrema, ad esempio. Il motivo, squisitamente in diritto, è tutto di sostanza, per difetto assoluto di una reale volontà fattivamente dimostrabile, almeno in via amministrativa. Altri Comuni, limitrofi per giunta, applicano una strategia diametralmente opposta, con un approccio molto più liberale e progressista, verso tale istituto così controverso. Quindi, da qui dove abito si assiste mestamente a silenti pellegrinaggi dell’ultima speranza in direzione di Comuni, spesso contermini e con regolamenti locali più permissivi. Varcato il confine, cambiata la legge! Facile, ‘nevvero?
Con la presente sono a richiedere un quesito alquanto insolito….una famiglia richiede se è possibile cremare una parte anatomica riconoscibile (arto) e successivamente avere in affido le ceneri a casa per un futuro ricongiungimento alla salma?…..se fosse possibile questa procedura, chi autorizza l’operazione?
Se questa ipotesi non fosse percorribile, sarebbe possibile in alternativa disperdere le relative ceneri?
Cordiali saluti
Servizi Cimiteriali Cesena
X Servizi Cimiteriali di Cesena,
si, per quanto eccentrico e stravagante possa parere, chi subisce l’amputazione può decidere sulla sorte della parte anatomica riconoscibile prodotta dall’intervento chirurgico, sino al punto (atti di disposizione su di sé ex art. 5 Cod. Civile?) di poter disporre finanche delle ceneri derivanti dalla cremazione dell’arto o porzione dello stesso mutilato.
La cremazione della parte anatomica riconoscibile è autorizzata dai soggetti istituzionali individuati dall’art. 3 D.P.R. n.254/2003, mentre l’autorizzazione a quest’improprio affido delle proprie ceneri competerà pur sempre al Comune dove l’urna sarà stabilmente conservata.
La dispersione è la forma postrema ed irreversibile per la sistemazione definitiva delle ceneri, segue lo stesso iter: ovviamente non sceglie la famiglia, ma la diretta persona interessata (quando semmai sia nelle condizioni psicofisiche idonee per l’esercizio di un diritto di disposizione personalissimo ed alquanto atipico. Nel caso di disinteresse, invece, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate in cimitero per inumazione, anche massiva, o cremazione.
Salve,
mio padre è appena deceduto (in Emilia Romagna) e come da sue volontà è stato cremato e le ceneri mi sono state affidate.
Il desiderio di mio padre era quello che le sue ceneri fossero disperse in mare (in Campania). L’agenzia funebre non mi ha spiegato un granché ed ora ho paura che avendo l’affido non possa più richiedere la dispersione.
Grazie
x Francesca. Infatti, l’affidamento dell’urna cineraria è alternativo alla dispersione o alla conservazione in cimitero. Solo trovando uno scritto di suo padre che testimoni la sua volontà dispersoria delle ceneri in mare o con dichiarazioni di più familiari che testimonino tale volontà del papà (che è prevalente su quella dei parenti) può presentarsi all’ufficiale di stato civile e richiedere l’autorizzazione alla dispersione delle ceneri e al comune di partenza l’autorizzazione al trasporto nel luogo di dispersione. Se sussistono solo le dichiarazioni dei familiari l’ufficiale di stato civile potrebbe richiedere che sia un giudice a pronunciarsi.
Le ceneri di mio padre di suo fratello del loro padre e la bara della loro mamma verranno inumate fra 2 anni x cessazione contratto del loculo. Vorremmo spargere le ceneri dopo aver cremato anche la nonna. È possibile farlo? Come dobbiamo procedere? Noi siamo in Veneto. Grazie
Gent.mo Carlo, ho rilasciato una autorizzazione alla dispersione ceneri in mare (Regione Sardegna) ad un marito che ha fedelmente riportato la volontà della moglie di essere cremata e dispersa in mare che dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Ora però non se la sente di effettuare la dispersione e di adempiere alle volontà della defunta e mi chiede una autorizzazione alla tumulazione in cimitero: Io onestamente ho qualche dubbio sulla legittimità di tale richiesta e mi chiedono risposte urgenti. Chiedo cortesemente il suo prezioso parere. Grazie.
X Maria Antonietta,
molto semplicemente il dado è tratto, perchè la volontà dispersionista è già stata manifestata, e, a mente dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci o forzose sono severamente punite dalla legge speciale in materia; non si può più recedere oramai dall’ineluttabilità del fatto. In fondo, specie in un ambito che presenti rilevanti profili penalistici, assume suprema importanza la volontà sovrana del de cuius, anche se in disaccordo con i desideri del coniuge superstite.
Provvederà alla materiale dispersione delle ceneri, in assenza di altri soggetti legittimati perchè persone aventi diritto, il personale delle onoranze funebri o in ultima istanza ed in via residuale un addetto comunale della polizia mortuaria.
Questo -almeno – secondo la tagliente applicazione della Legge.
x Carlo
salve,
dopo quanto tempo per legge una volta effettuata la cremazione di una salma ,le ceneri devono essere portate al cimitero??
grazie
X Franco,
fatte salve norme comunali o direttive interne all’impianto di cremazione, la legge non prescrive formalmente un tempo prestabilito per il trasporto alla volta del cimitero di sepoltura/dispersione delle ceneri, lasciando, così, implicitamente intendere come questo trasferimento debba avvenire, ragionevolmente, nel periodo più breve possibile, per motivi di opportunità e logistica, senza mai dimenticare il principio della stabile destinazione delle urne, evocato dall’art. 343 comma 2 R .D. n.1265/1934, implementato, in seguito dall’attuale art. 80 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285. Attenzione, però: un prolungato e colpevole ritardo, immotivato, nel ritiro dell’urna e nel suo trasporto ultimo da parte di chi ne abbia titolo, potrebbe sconfinare nell’inerzia e poi degenerare nel mero disinteresse, con l’urna lasciata in custodia presso la camera mortuaria.
In questo frangente estremo, trascorso infruttuosamente, un lasso di tempo ritenuto idoneo al manifestarsi di una volontà di abbandono dell’urna, le ceneri ivi contenute, saranno sversate, in forma promiscua, massiva, anonima ed indistinta nel cinerario comune.