Cremare resti mortali

I cadaveri durante la loro permanenza nella tomba, sia essa una fossa di terra oppure un tumulo, sono soggetti a diverse trasformazioni di stato intermedie prima di degradare a semplice ossame e, quindi, in polvere secondo il celebre monito biblico (et in pulvem reverteris!).

L’attività cimiteriale è ciclica e non ad accumulo, è, dunque, finalizzata alla scheletrizzazione dei corpi e non al loro mantenimento nella condizione di integrità immediatamente successiva al decesso, proprio per assicurare spazio alle nuove sepolture; quindi, dopo il periodo di sepoltura legale, si eseguono le operazioni di esumazione o estumulazione volte a rimuovere le vecchie tombe (con il loro contenuto), così da poterle riutilizzare.

Dal 10 febbraio 1976, da quando entrò in vigore il vecchio regolamento di polizia mortuaria per ogni cadavere, anche tumulato, deve esser fissato un tempo massimo di sepoltura (coincidente, quasi sempre, con l’esaurirsi della concessione) oltre il quale procedere con il disseppellimento proprio per verificare l’avvenuta mineralizzazione dei tessuti organici e provvedere alla raccolta delle ossa. Sono, infatti, vietate le concessioni perpetue.

Particolari condizioni ambientali, chimiche e fisiche possono inibire, rallentare o modificare radicalmente i processi di normale decomposizione della materia organica di cui consiste il corpo umano, quindi non è sempre vero che all’atto dell’apertura della tomba si rinvengano solo ossa, spesso, in effetti, i corpi sono ancora incorrotti (per effetto dei fenomeni postmortali di corificazione, saponificazione o mummificazione) o solo parzialmente intaccati dalla putredine.

Il maggiore dei problemi gestionali per i cimiteri italiani è proprio questo: i morti non si scheletrizzano nei tempi e nei modi previsti!

Da circa 10 anni a questa parte si rileva con sempre maggior frequenza come le salme sepolte in terra, nei loculi o nelle tombe, decorso il periodo usuale di sepoltura (rispettivamente 10 e 30-35 anni) abbiano elevate percentuali di mancata o imperfetta scheletrizzazione.

Questo dato tendenziale, inizialmente avvertito nel corso delle esumazioni decennali (20% di inconsunti, con punte in zone umide del 70-80%) è in effetti la sommità di un iceberg, perché solo in questi, e nei prossimi anni, cominceranno ad entrare in rotazione i loculi o i posti salma in tomba frutto della crescita delle tumulazioni degli anni sessanta. Già in molte città si avvertono percentuali di indecomposti che variano fra il 20-30% e il 50-60% ed anche più in caso di estumulazione.

Ci si è quindi cominciato a chiedere quali fossero le cause di un simile trend negativo, tenuto conto che spesso i terreni di inumazione erano gli stessi (e in certi casi si era addirittura determinato un abbassamento delle falde superficiali per effetto di forti emungimenti dai pozzi) capaci, in passato, di garantire una certa efficienza “mineralizzante”.

E’ stato, inoltre, per certi versi sconvolgente constatare come nella tumulazione più si seguiva alla lettera la norma di legge e più si ottenevano risultati pessimi in termini di efficacia “mineralizzante”.

In pratica l’ impermeabilità ai liquidi e ai gas della bara e della cella muraria, unita magari alla puntura conservativa, determina condizioni di prolungamento nel tempo dei fenomeni di scheletrizzazione.

A partire dagli anni ‘90 si comincia ad avvertire l’esigenza di una norma con cui affrontare questa difficoltà strutturale, ossia lo smaltimento di cadaveri dissepolti ma ancora intatti che, non potendo esser ridotti in cassetta ossario o in ossario comune, continuerebbero ad occupare per ancora molto altro tempo posti feretro, riducendo, così, la capacità ricettiva del camposanto per i nuovi morti.

L’attuale regolamento di polizia mortuaria è varato il 10 settembre del 1990, ma, con una certa miopia, non introduce nuovi strumenti operativi, limitandosi a prescrivere per gli inconsunti estumulati un ulteriore periodo di interro, ed, ovviamente, in sede di calcolo del fabbisogno cimiteriale, ovvero del dimensionamento dei campi a sistema di inumazione, si dovrà appunto considerare questa ulteriore esigenza in termini di fosse.

Prendere coscienza di una problema significa anche dotarsi di un linguaggio tecnico-giuridico con cui, poi codificare le disposizioni normative per risolverlo o, quanto meno arginarlo: il cadavere mummificato, corificato o saponificato rappresenta un’entità medico legale di difficile interpretazione, invece il legislatore per uniformare i protocolli operativi della complessa macchina chiamata “polizia mortuaria”, decide, in diversi passaggi, ma con un obiettivo di fondo chiaro, di adottare una definizione amministrativa ed uniformante, basata su un criterio temporale, prima con la Circolare Ministeriale 31 luglio 1998 n. 10, poi con la Legge 30 marzo 2001 n. 130 ed infine con il DPR 15 luglio 2003 n. 254: da questo momento i cadaveri indecomposti sono detti “Resti Mortali”, ossia esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo a prescindere dal loro stato di reale conservazione (completo prosciugamento, presenza di parti molli…), se sono trascorsi almeno 10 anni dalla loro inumazione o 20 anni dalla loro tumulazione.

Quindi i cadaveri inconsunti, se dalla prima sepoltura sono passati gli anni di sepoltura legale (10 per l’inumazione, 20 per la tumulazione), cessano di esser tali e divengono resti mortali, ossia una nuova fattispecie cimiteriale cui l’ordinamento giuridico italiano riserva riconoscimento e protezione affievoliti rispetto al cadavere.

Prima, in mancanza di una norma positiva, anche la giurisprudenza più autorevole della Suprema Corte di Cassazione aveva oscillato non poco sul concetto di cadavere ora estendendolo sino alla completa dissoluzione dello stesso in ossa sciolte, ora limitandolo al solo corpo umano privo sì delle funzioni vitali, ma dotato di tutte le fattezze anatomiche ben riconoscibili e tali da suscitare sentimento di pietà e devozione verso i defunti.

In linea teorica anche all’interno dell’architettura normativa del DPR 285/90 è sempre consentita la cremazione dell’esito del fenomeno cadaverico trasformativo conservativo su richiesta dei familiari aventi titolo (a meno che non vi fosse un divieto espresso in vita dal de cuius). Per coloro che sono morti dopo il 1990 vale inoltre il criterio del silenzio assenso, cioè ai familiari si sostituisce il Responsabile del cimitero quando sia stata data opportuna pubblicità della destinazione finale di tali inconsunti, previa decisione del Sindaco con apposita ordinanza, ma vi sono due fortissime limitazioni altamente paralizzanti:

  • l’impossibilità di cremare cadaveri di persone decedute quando vigeva ancora il vecchio regolamento di polizia mortuaria (in regime di DPR 803/1975 si sarebbe potuto dal luogo alla cremazione solo dietro espresso volere del de cuius senza che tale volontà potesse esser surrogata o integrata dai famigliari dello stesso).

  • L’obbligo di un turno supplementare di inumazione per gli indecomposti estumulati, con l’implicito divieto, quindi, di cremare l’indecomposto subito dopo l’estumulazione

In regime di DPR 285/90 solo laddove si fossero verificate condizioni oggettive di carenza di spazi cimiteriali il Sindaco avrebbe potuto emettere una ordinanza (ma sono casi estremi) con la quale cremare subito anche esiti di fenomeni cadaverici di persone morte prima del 1990, così come ricordato dallo Stesso Ministero della salute in risposta allo stesso quesito posto da due distinti comuni con p.n. 400.VIII/9Q/1686 e 400.VIII/9Q/2515 ambedue del 4/7/2003.

La grande rivoluzione avviene con l’emanazione del DPR 15 luglio 2003 n. 254, esso, essendo una fonte di pari grado rispetto al regolamento di polizia mortuaria può intervenire sul suo testo per cambiarne l’assetto anche con potere “abrogante”, così come conferma lo stesso Ministero della Salute con risoluzione n. 400.VIII/9Q/3886 del 30.10.2003: “A parziale modifica ed integrazione del citato articolo 86 del tuttora vigente regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.285 del 1990, è consentito autorizzare, ad istanza degli aventi titolo, anche la cremazione dei resti mortali provenienti da estumulazione alla scadenza del prescritto periodo ventennale, senza alcun obbligo di una preventiva, ulteriore fase di inumazione di durata almeno quinquennale” .

Da questo pronunciamento della stessa autorità sanitaria statale emerge sempre come centrale l’elemento della volontà, che è una costante di tutta la legislazione in tema cremazione.

Questa volontà può risolversi in:

  • atto di disposizione in termini di diritti personalissimi e di pietas (il dar sepoltura attiene alla sfera più intima delle relazioni giuridiche e parentali);

  • una decisione (cioè un potere discrezionale esercitato da un soggetto a rilevanza politica) che attiene alle funzioni del sindaco e va formalizzata con opportuna pubblicità notizia in un’apposita ordinanza.

Come manifestare allora la volontà per la cremazione dei resti mortali?

il diritto a disporre dei cadaveri non si esaurisce in seguito alla prima destinazione degli stessi, ossia dopo il periodo legale di sepoltura.

Circa l’opzione cremazionista per resti mortali ed ossame (inconsunti), si pensa debbano trovare applicazione le norme contemplate per la cremazione delle cadaveri al momento immediatamente successivo al decesso, specie per quanto riguarda la priorità tra coniuge e parenti nei vari gradi e, nel caso di difetto del coniuge, la possibile pluralità di persone nello stesso grado (indipendentemente dalla linea di parentela o dalla sua ascendenza o discendenza). E’ sempre richiesta un’autorizzazione da cui, però, deve emergere solo la volontà di cremare il resto mortale o le ossa. Non è più necessaria, infatti, la procedura aggravata volta ad escludere la morte sospetta o dovuta a reato.

La cremazione dei resti mortali e delle ossa può esser deliberata d’ufficio da parte del comune quando vi sia disinteresse da parte dei familiari del defunto. La loro opposizione o contrarietà alla cremazione, invece, deve sempre esser rispettata.

Il disinteresse si qualifica come un atteggiamento inequivoco protratto per un tempo sufficientemente lungo e certo o quale mancanza di soggetti titolati a decidere sulla destinazione alternativa di ossa e resti mortali.

Secondo un certo filone del dibattito tra gli studiosi della materia funeraria l’assenso all’incinerazione degli esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo provenienti da esumazioni ed estumulazioni ordinarie o delle semplici ossa non sembrerebbe richiedere requisiti particolari di forma, come accade, invece, per incinerare un cadavere,se non quello della sua dichiarazione resa al competente ufficio (potrebbe esser anche quello del cimitero) da parte di chi è legittimato a richiedere ed ottenere la cremazione dei resti mortali. Altri giuristi si spingono ancora oltre con una lettura più estrema del DPR 254/2003, a loro avviso addirittura gli aventi titolo non esternerebbero neppure una volontà ma un semplice assenso (cioè una non contrarietà) qualora il comune attraverso l’ordinanza che regola le estumulazioni avesse previsto in via generale la cremazione come trattamento dei resti mortali.

Tale assenso non avrebbe natura di istanza rivolta alla pubblica amministrazione, né rientrerebbe tra le dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 poiché il procedimento non avrebbe luogo ad impulso dei familiari, come avviene, invece, per la cremazione dei cadaveri.

Questo aspetto sembra un sofisma, ma è molto importante, perché rimarca la profonda differenza tra cadavere e resto mortale: Ad esempio: l’autorità comunale non può deliberare d’ufficio la cremazione di un cadavere (se non vi siano gravissimi pericoli igienico sanitari per la salute pubblica come in caso di epidemie o reali rischi di infezione endemica) perché per cremare un cadavere anche in caso di silenzio del de cuius, occorre pur sempre la volontà non sostituibile da terzi estranei, dei più stretti famigliari, e se si registra l’inerzia di quest’ultimi per la legge italiana la naturale sepoltura di un defunto è solo l’inumazione.

Se seguiamo questa logica di giusta semplificazione basterebbe, dunque un’autodichiarazione degli aventi titolo ai sensi del DPR 445/2000.

Per oppure ossa o resti mortali non richiesti si possono adottare provvedimenti autorizzatori contestuali e cumulativi (una sola autorizzazione per più resti mortali oppure per ossa appartenute a diversi cadaveri).

La dottrina si interroga ancora su questo dilemma: “il divieto di cremazione da parte del de cuius si estende solo al suo cadavere o anche ai resti del suo cadavere?”. Cadavere e resto morali sono due fattispecie distinte e non più sovrapponibili, il divieto di cremazione, pertanto, andrebbe limitato al solo cadavere (inteso come corpo unano ancor integro subito dopo la morte) e non dovrebbe spingersi oltre.

Diversa, invece, sarebbe un’inibizione legata alla durata di una concessione. Esempio: concessione di 90 anni con assoluta proibizione di estumulare un feretro per ridurne o bruciare i resti mortali. In quest’ipotesi il resto mortale sarebbe cremabile solo al naturale estinguersi del rapporto concessorio.

127 thoughts on “Cremare resti mortali

  1. X Elvira,

    Premetto che esumazioni, traslazioni e trasporti funebri sono tutti prestazioni a titolo oneroso per l’utenza del servizio di polizia mortuaria, conviene quindi informarsi presso un’impresa funebre per un preventivo dettagliato, naturalmente comprensivo delle spese burocratiche (diritti fissi per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, diritti di segreteria, marche da bollo sugli atti, applicazione di aliquota IVA…) perché in genere tutte queste operazioni sono soggette ad un ben preciso tariffario, alle volte anche piuttosto esoso, anche per disincentivare richieste pretestuose da parte della cittadinanza. Ad ogni modo Lei sulla spoglia mortale di Sua madre può tranquillamente esercitare lo jus sepulchri richiedendone lo spostamento (previa la riduzione in cassetta ossario laddove sia possibile) in un nuovo cimitero. Tutti gli oneri saranno a Suo carico

    A Napoli, nei comuni del suo hinterland, ed anche nei comuni limitrofi di solito, per la cronica ed emergenziale mancanza di posti salma sono già considerate come ordinarie le esumazioni effettuate dopo i 5 anni dalla sepoltura in campo di terra, molto, quindi, dipende dal regolamento comunale di polizia mortuaria del comune di Pozzuoli o addirittura dall’ordinanza sindacale, a volte contingibile ed urgente, con cui si disciplinano i lavori cimiteriali.

    In ogni caso il discrimen è questo: se l’esumazione è considerata già ordinaria dopo i 5 anni si procede d’ufficio alla raccolta delle ossa, altrimenti il morto dissotterrato è considearto ancora cadavere e come tale va trattato.

    In estrema sintesi i passaggi amministrativi sono i seguenti, e la competenza territoriale per tutta l’istruttoria è del comune di prima sepoltura, nella fattispecie Pozzuoli.

    1) Istanza, in bollo, rivolta all’Autorità Comunale per l’esumazione cui logicamente, una volta verificata la legittimità della richiesta, seguirà il rilascio della relativa autorizzazione.

    2) Verifica da parte del personale del cimitero sullo stato di scheletrizzazione della salma ai sensi dell’Art. 87 DPR n. 285/1990, poiché se non è possibile la raccolta delle ossa, occorrerà provvedere alla fornitura di un adeguato cofano mortuario debitamente sigillato stante l’Art. 88 DPR n. 285/1990

    3) raccolta delle ossa in cassetta ossario, se, invece, il cadavere è indecomposto converrà disporne la cremazione perché è più economico trasportare le ceneri o le semplici ossa rispetto al trasporto di un feretro ex Art. 88 DPR n. 285/1990, ovviamente la cremazione segue un preciso iter di autorizzazione molto più strutturato, per il quale si rinvia alle pagine di questo sito http://www.funerali.org

    4) Valutazione da parte del comune di partenza sui titoli di sepoltura prima di autorizzare il trasporto verso il cimitero di nuova destinazione: si tratta, infatti, di accertare se il defunto in questione vantasse o meno il titolo di accoglimento presso il nuovo sepolcro (non dovrebbero esserci problemi in tal senso se Sua madre era titolare di una concessione o comunque portatrice dello jus sepulchri passivo)

    5) perfezionamento e conseguente rilascio dell’autorizzazione al trasporto alternativamente di cadavere, ossa o ceneri. Il trasporto di cadavere deve esser eseguito con idonea autofunebre, mentre quello di ossa o ceneri, pur soggetto ad autorizzazione comunale, è libero e può esser effettuato anche privatamente senza il bisogno di avvalersi di un’impresa funebre.

    1. Ho estumulato ed esumato dopo 40 anni la salma di mio fratello,per edificare
      una cappella con regolare permesso.Ho
      trovato il corpo mummificato.Ho fatto richiesta di cremazione resti e mi hanno chiesto un certificato ufficiale
      sanitario.Mio fratello aveva scritto
      volonta’di cremazione con dispersione.
      Mio padre non volle.Io vorrei ma senza
      dispersione.Posso presentare le sue volonta’.

      1. X Ezio,

        salvo non si tratti di resto mortale portatore di pace-maker o di radioattività (da ultimo D.Lgs n.257/2001), ipotesi talmente rarefatta di poter esser, qui, almeno, tralasciata il certificato sanitario richiesto sarebbe del tutto ultroneo e persino superfluo, dirò di più per la cremazione dei resti mortali (cadaveri corificati, saponificati o mummificati dopo almeno 20 anni di permanenza nel loculo stagno, l’obbligo di presentazione del prefato atto è persino vietato dalla legge (art. 6 D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254) in quanto rappresenterebbe un inutile aggravamento procedurale, stigmatizzato anche dall’art. 1 comma 2 Legge n. 241/1990.
        Nella electio sepulchri (destinazione del proprio corpo per il post mortem, anche nelle forme più atipiche, come – appunto, accade per lo sversamento delle ceneri in natura o, comunque, all’aperto) sovrana (seppur nel rispetto delle norme di ordine pubblico) è la volontà del de cuius, surrogabile dai famigliari solo nel suo silenzio. Se Suo fratello optò per la dispersione delle ceneri questo desiderio, anche se postumo, deve esser esaudito in toto. IL testo recante le ultime volontà redatto datato e sottoscritto da Suo fratello, avendo tutte le caratteristiche di un testamento olografo a contenuto non patrimoniale, deve esser necessariamente pubblicato presso un notaio, per acquisire efficacia, altrimenti, rimarrebbe solo un semplice foglio di carta, senza alcun valore giuridico.

  2. una domanda agli esperti
    5 anni fa è deceduta mia madre nel comune di Pozzuoli ed è stata seppellita per terra, ora mi trovo a Ferrara, e devo provvedere alla riesumazione della salma di mia madre portandola nel loculo di sua proprietà che si trova nel cimitero di Roccasecca (FR), le mie condizioni economiche non mi permettono di sostenere tale spesa, come devo comportarmi, quali sono i passi da fare considerando anche la possibilità che la salma non sia totalmente decomposta? Volendo farla cremare portandone via le ceneri cosa devo fare?
    Grazie per l’aiuto

  3. X Antonio,

    In alcune regioni dove si è intervenuti per disciplinare il settore funebre, anche al fine di eliminare certe storture, la licenza di commercio non alimentare e quella ex art. 115 TULPS, sono state soppiantate da una nuova autorizzazione che le “assorbe”, denominata autorizzazione all’?esercizio dell’?attività funebre.

    Nell’?istruttoria amministrativa dove si valutano i titoli per l?’ammissione all’?esercizio dell’?attività funebre l?’aspirante impresario dovrà anche dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro tra l?impresa ed i propri dipendenti.

    Non è così in Molise, Regione, infatti, che non ha ancora legiferato in materia di polizia mortuaria.

    In Regione Molise, allora, vale solo ed unicamente il DPR 10 settembre 1990 n. 285, il quale, però, nulla dispone a proposito di come “fare” ed “essere” impresa funebre.

    Occorrono pertanto:

    a) ?autorizzazione di cui all’?art. 115 TULLPS, così come riformato dal Decreto Legge n. 5/2012, oggi conferita alle competenze dei comuni (art. 163 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112);

    b) titoli per esercitare, nel comune, l?’attività di commercio di articoli funebri (categoria merceologica XIV). Si usa il termine “?titoli”? in quanto può, a seconda dei casi, trattarsi dell?’autorizzazione all?’attività commerciale a suo tempo rilasciata dal comune ai sensi della L. 426//1971 o delle altre modalità, dichiarate al comune, che legittimino l?attività commerciale, quando iniziata successivamente al D.Lgs. 31/3/1998, n. 114;

    c) autorizzazione al singolo trasporto funebre: poiché per la sua effettuazione occorre, quanto meno, la disponibilità di un idonea autofunebre e della relativa rimessa, questa ultima rispondente ai parametri tecnici dell?’art. 21 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, tali dotazioni di mezzi e strutture consentono di integrare il requisito relativo al trasporto.

    Il soggetto che esercita attività funebre (l’?impresa di onoranze funebri), deve, in ogni caso, essere in possesso dell?’autorizzazione al trasporto funebre, di cui agli artt. 23 e ss. D.P.R. 285/90, autorizzazione comunale che viene rilasciata caso per caso in occasione di ogni funerale.

  4. x Carlo
    Carlo scusami visto che sei da quelllo che leggo tu l’esperto in materia di polizia mortuaria, ti volevo chiedere a quale legge ci si deve attenere per iniziare servizio onoranze funebri e trasporti in regione molise.
    grazie

  5. X Giuseppe,

    non so da quale regione Lei mi scriva, così per maggior brevitas e sintesi, assumerò a riferimento solo le norme nazionali vigenti, ad oggi, in tema di cremazione postuma, dopo un primo periodo di diversa sepoltura in loculo.

    Di solito è poco dopo il decesso, prima della sepoltura, che gli aventi titolo esplicitano la volontà (propria o del de cuius) di procedere a inumazione, tumulazione o cremazione. E’, infatti, in quella fase che si acquisisce agli atti la loro istanza per una scelta o per l’altra. Cosicché il caso in questione può presentarsi unicamente per rinvenimento postumo di volontà del de cuius di essere cremato o altra analoga situazione (ad. es. presentazione della volontà del de cuius da parte della SO.CREM., venuta a conoscenza dopo qualche tempo della morte dell’associato). In questi casi si è tenuti a provvedere ad esumazione straordinaria (o estumulazione se in tumulo) e cremazione, operazioni tutte a titolo oneroso per i richiedenti, essendo unicamente gratuita la prima operazione cimiteriale (in campo comune). L’autorizzazione alla cremazione può essere rilasciata solo previo accertamento delle condizioni di cui all’art. 79/4 del DPR 285/90. Si sottolinea l’importanza di tale accertamento al fine di escludere il sospetto che la morte fosse dovuta a reato.

    In dottrina, però, sussistono interpretazioni più possibiliste e favorevoli, secondo le quali è (o sarebbe???) del tutto legittimo dar luogo a cremazione in un secondo tempo, anche alla luce del paragrafo 4 della Circ. Min. 31 luglio 1998 n. 10 purché si acquisiscano agli atti: a) una dichiarazione di tutti i familiari circa la loro volontà alla cremazione; b) una dichiarazione degli stessi familiari di mancanza di espressa volontà contraria del de cuius alla cremazione. Per il resto ci si comporta come se ci si trovasse di fronte al caso di un cadavere. Pertanto occorre sia escluso il sospetto di morte dovuta a reato e la piena applicazione dell’articolo 79 commi 4 e 5 del DPR 285/90.

    E’, poi, necessaria, in via complementare, l’autorizzazione alla estumulazione e al trasporto del feretro in crematorio, nonché dell’?urna cineraria nel luogo di sepoltura prestabilito.

  6. Un chiarimento per la mia situazione, cortesemente…

    Mia madre muore nel 2009 (50enne) viene tumulata in un loculo nella cappella di famiglia. Ora, per diverse motivazioni, il suddetto loculo deve essere liberato. Nel valutare il da farsi, vorrei fermamente escludere l’acquisto di un nuovo loculo in un altro punto del cimitero. Mi chiedevo se è possibile cremare, anche se sono passati 4 anni. E come funziona in questo caso, anche dal punto di vista di permessi e concessioni. Non ci sono volontà scritte della defunta, ma nemmeno una non-volontà. La scelta sarebbe dei suoi figli, tutti concordi. Faccio presente che, al momento della morte di mia madre, il crematorio regionale non era stato ancora costruito, mentre pochi mesi prima era stata emanata la legge regionale in materia.

    Speranzoso di un vostro chiarimento, vi saluto cordialmente.

  7. X Vincenzo

    Ma il suo vicino di casa, per caso, non sarà un po’ necrofilo? della serie…ma quante deviazioni hai!!!??? (io, ad esempio, ne ho molte, date le mie notorie parafilie funerarie)

    In Italia è ancora vietata ex Art. 410 Cod. Penale la tanatoprassi, cioè il trattamento conservativo temporaneo sul cadavere praticato, però, com metodi invasivi, spesso dalla stessa impresa funebre, mentre è pur sempre ammessa l’imbalsamazione ai sensi degli Artt. 46 e 47 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285

    L’Art. 340 del Testo Unico Leggi Sanitarie (Regio Decreto n.1265/1934) pone il divieto di sepoltura al di fuori dei cimiteri con una norma che ha rilevanza di ordine pubblico (cioè, inderogabile, assoluta, categorica e tassativa) siccome la sua violazione non solamente è soggetta a sanzione ex Art. 358 Regio Decreto n. 1265/1934, ma importa anche il ripristino della situazione alterata, ammettendo, del tutto eccezionalmente, la sola deroga del successivo art. 341 TULLSS (e, in sua attuazione, dell’art. 105 dPR 285/1990) cioè la tumulazione privilegiata, la quale importa la valutazione di “giustificati motivi di speciali onoranze”, con la logica conseguenza che la sepoltura al di fuori dei cimiteri non può mai divenire pratica ordinaria.

    Ad ogni modo anche se così fosse detta collocazione del cadavere in uno spazio extracimiteriale dovrebbe seguire le regole della tumulazione stagna ai sensi degli Artt. 76 e 77 DPR n. 285/1990, non essendo, dunque, possibile l’ostensione del defunto, ancorchè imbalsamato o, peggio ancora mummificato, in una teca, addirittura presso un’abitazione privata.

  8. Un mio vicino di casa ha nel salone del suo appartamento il cadavere della madre mummificato ed esposto in una teca di vetro. Lui dice che la cosa é legale e che ha le autorizzazioni del comune. Ho dei forti dubbi in merito, perché so esiste una legge che vieta l’imbalsamazione degli esseri umani. Che sapete in merito a questo ? Vincenzo

  9. X Daniele,

    se la fonte regolamentare locale o l’ordinanza del sindaco ex Art. 86 comma 1 DPR n. 285/1990 con cui si disciplinano nel dettaglio le estumulazioni non dispongono diversamente, resta parimenti gratuito, assieme agli altri servizi necroscopici, l’uso della camera mortuaria per il caso di arrivo di feretro, cassetta resti ossei o urna cineraria nel cimitero, in attesa di sepoltura o cremazione, fatto salvo il diritto di mettere un limite a questa permanenza da parte del Comune nel numero di giorni ritenuto giustificato dai luoghi e dalle usanze locali, con facoltà di imporre un canone per l’utilizzo oltre detto arco temporale (ad es. per lavori di sistemazione di tomba, mancato accordo fra i parenti nella scelta della sepoltura, attesa di cremazione, ecc.).

    Ad ogni modo se l’impiego della camera mortuaria è per fini istituzionali che, cioè, non sorgano da istanza di parte, proprio perchè stabiliti d’ufficio dal comune l’uso di questa struttura cimiteriale è a tempo indefinito, d’altra parte se materialmente non c’è spazio per trasferire altrove i feretri ( = contenitori per resti mortali) da cremare non vedo soluzioni alternative.

  10. Grazie per la risposta, ma mi resta un dubbio; siccome i crematori a volte sono fermi per manutenzione, mancano le autorizzazioni dei famigliari alla cremazione, etc etc… Esiste un limite temporale per la sosta in camera mortuaria?

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