Fattori che influiscono positivamente sullo sviluppo della cremazione
Lo sviluppo della cremazione è una necessità, specie nelle grandi città, dove vi è difficoltà a trovare spazi nei cimiteri. Viene ritenuta, sostanzialmente a ragione, più ecologica delle altre forme di sepoltura. E’ percepita dai cittadini come più economica delle altre forme di sepoltura. Nel suo sviluppo è determinante avere impianti a distanza limitata (ad es. entro un raggio di 30 chilometri).
Elementi negativi e frenanti il suo sviluppo sono:
- la lontananza dal crematorio;
- la frammentazione temporale della cerimonia, dovuta alla serialità degli interventi
(partenza da un anonimo servizio mortuario ospedaliero, funzione religiosa in Chiesa, ritualità nell’addio al
crematorio, attesa delle ceneri, consegna delle ceneri e affido, dispersione o sepoltura);
- la mancanza di una posizione chiara della Chiesa in materia
soprattutto la carenza di una liturgia per chi sceglie la cremazione;
- la dichiarata contrarietà di alcune grandi religioni a tale pratica (vietata, ad esempio, dalla Chiesa Ortodossa, dall’Islam e dall’Ebraismo);
- la carenza di sistemi di memorializzazione propri della sepoltura di urne cinerarie
(i cimiteri sono orientati al seppellimento di feretri, non di urne);
- una normativa incompleta e poco chiara per l’applicazione, frutto di stop and go, di interventi dapprima statali, poi regionali e ora comunali:
una situazione applicativa a macchie di leopardo sul territorio;
- la difficoltà di installazione di nuovi impianti, per il timore (inconscio, ma non reale) di inquinamento.
E’ più un problema psicologico, dato dalla percezione che dalla ciminiera esca un distillato di morte e non, come succede nella stragrande maggioranza dei casi, fumi controllati, con livelli di emissione entro i range ammessi.
E nelle prossime righe potrete trovare i links ad alcuni articoli che trattano la materia, in ordine di data dal più recente al più vecchio come inserimento:
Silenzio del de cuius – mancanza di congiunti: accesso alla pratica cremzionista
E’ possibile effettuare la cremazione di una persona priva di parenti di qualsiasi grado e che abbia esternato solo verbalmente il desiderio di essere cremata ad un amico? Se si come? e se no perchè? Al momento cio’ non é possibile, dato che la prima (= principale modalità ) di manifestazione della volontà é quella del testamento, quale ne sia la forma (ovviamente, quando sia eseguibile). In mancanza di volontà testamentaria (o, si aggiunge,
Volontà cremazionista: se il testamento è ancora solo un… “pezzo di carta”.
La Legge 30 marzo 2001 n. 130 all’art. 3, è una strana Legge: in modo un po’ sibillino, o forse, molto salomonico, parla di qualsiasi altra manifestazione di volontà non codificata tra quelle “istituzionali”, già tipizzate e previste nominativamente dallo stesso Legislatore. E se qualcuno dichiara il proprio volere in ordine alla cremazione del proprio cadavere su un supporto informatico o telematico, ancorchè certificato nella sua autenticità da apposito ente? Ritorniamo, allora, ancora una
Conservazione delle ceneri extra moenia: illegittimità della creazione, ex novo, di un cimitero privato per sole urne.
Cara Redazione, scrivo dalla Regione Calabria, l’unica in Italia a non essersi (purtroppo… o per fortuna!) dotata di un proprio corpus normativo in tema di cremazione autonomo rispetto al DPR 10 settembre 1990 n. 285, forse anche data la rarefazione del fenomeno cremazionista qui in Meridione. Un cittadino, a seguito di disposizioni di ultima volontà del de cuius, ha proceduto alla cremazione del genitore presso idoneo impianto di cremazione, manifestando agli uffici di questo Comune
Chi deve rimuovere il pace-maker nei cadaveri destinati a cremazione?
La questione su chi possa, o debba, effettuare l’asportazione dello stimolatore cardiaco è ancora piuttosto controversa, la Regione Lombardia, ad esempio, aveva prvisto di emanare, a tal proposito, un decreto dirigenziale ai sensi dell’ Art. 10/2 L.R. 22/2003 (Modalità e casi in cui effettuare rimozione di protesi di salme destinate a cremazione) ora confluita nel Testo Unico delle Leggi Sanitarie Regionali La stessa regione Lombardia, con il paragrafo 6 della circolare n. 7 del 9
Leggi Regionali e Legge n. 130/2001: occorre ancora l’unanimità degli aventi diritto per richiedere la cremazione del de cuius?
Il regime autorizzatorio della cremazione comporta necessariamente una procedura aggravata per acquisire il consenso a che il cadavere del de cuius sia cremato, su espressa volontà[1] di quest’ultimo o dei suoi famigliari secondo modi e forme individuati dalla legge[2] (Art. 79 DPR 285/90, dall’Art. 3 Legge 130/01, DPR 445/2000, Circ. Min. 37/04 ) siccome l’incinerazione è pur sempre un atto irreversibile. Ogni funerale implica la scelta della sepoltura, tale preferenza per una destinazione o
La tracciabilità delle ceneri può essere motivo di business?
Sull’Huffington Post italiano del 30 ottobre 2012 un articolo dal titolo “La pubblicità choc della cremazione” di Dario Morelli (Esperto di diritto ecclesiastico e dei media) mette i piedi direttamente nel piatto. Attacca la infelice pubblicità fatta da una nota impresa funebre romana che insinua nei lettori il dubbio che nell’urna cineraria non vi siano le ceneri del loro caro e, conseguentemente, induce ad acquistare il mezzo per “garantorsi”. Ma è veramente necessario quel mezzo
Con lo zinco…o senza?
Durante l’ennesimo esame comparativo tra le diverse norme di polizia mortuaria che regolano la cremazione e le richieste avanzate dalle SoCrem, per snellire le procedure amministrative o d’ordine igienico-sanitario, abbiamo notato un dettaglio sconvolgente: da parte delle imprese funebrisi chiederebbe, con sempre maggior insistenza, ai gestori degli impianti crematori, soprattutto in occasione delle operazioni cimiteriali massive di estumulazione, l’incinerazione dei feretri anche in presenza di vasca zincata, quando ciò non è più possibile, se non
Avvio di un prodotto abortivo a incenerimento anziché a sepoltura
Ha subito un aborto spontaneo al quinto mese di gravidanza e ha chiesto che il feto venisse seppellito, ma si è accorta che non era stato portato al cimitero: la donna lo ha ritrovato appena in tempo tra i rifiuti speciali da smaltire e lo ha ‘salvatò dall’inceneritore. Protagonista della vicenda è una donna già mamma di due bambini, che si è rivolta al Tribunale dei diritti del malato della Riviera del Brenta ed è
L’urna contesa: nulla osta del concessionario ed atti di disposizione sulle ceneri
Cara Redazione, vi sottopongo questo quesito: il signor “Mario Rossi” ha presentato richiesta di operazione cimiteriale di traslazione dell’urna contenente le ceneri di sua madre “Rosa Bianchi ved. Rossi” tumulata in un loculo di una piccola tomba di famiglia di proprietà del defunto “Enrico Bianchi” ed eredi del quale sono un nipote di nome anch’egli “Enrico Bianchi” e la di lui madre “Grazia Neri ved. Bianchi” (cognata della defunta di cui sopra). “Enrico Bianchi” (nipote)
Cremazione di infetti in Emilia Romagna
Quest’articolo verte sul confronto tra le procedure dettate dal DPR 10 sette4mbre 1990 n. 285 e la Legge Regionale emiliano romagnola 29 luglio 2004 n. 19 su confezionamento e destinazione di feretri per infetti da avviare ad incinerazione. Qual è, allora, l’iter per la cremazione di cadaveri portatori di malattia infettivo-diffusiva in Emilia Romagna?Bisogna, preliminarmente, enucleare alcune questioni normative, così da schematizzarne almeno i principali passaggi logici. In Emilia Romagna il regime autorizzatorio della cremazione
Cremazione di prodotti abortivi
Cara Redazione, mi è capitato un evento funesto: una gravidanza non portata a termine. I prodotti da concepimento sono stati tumulati nel cimitero della mia città. Posso chiederne ex post la cremazione con conseguente affido delle ceneri? Per me la visita al cimitero è un momento psicologicamente insostenibile, preferirei ravvivare il ricordo in modo più privato ed intimo tra le mura domestiche Risposta: L’istitruto dell’affido personale delle ceneri deve esser letto a rime parallele con
Cambio di residenza dell’affidatario
Cara Redazione, Vorrei chiederVi informazioni riguardo al trasferimento di un’urna cineraria da un’abitazione ad un’altra. Quando l’intestatario dell’autorizzazione alla conservazione delle ceneri cambia residenza, a quale comune bisogna comunicare il trasferimento: a quello della vecchia o della nuova residenza o non si deve comunicare niente a nessuno? Ma l’Art. 162 della legge regionale n° 4 del 28 aprile 2006 della regione Lazio ha bisogno di un regolamento attuativo o è una legge già operativa? Risposta:
Emilia Romagna: dispersoi,cinerari, ruolo di ASL
L''attivita' cimiteriale e' funzione istituzionale, precipua ed esclusiva del comune (Artt. 823 ed 824 Codice Civile, Art. 337 Regio Decreto 1265/1934, implementato, poi, dal combinato disposto tra gli Artt. 49 e 51 DPR 285/90, D.M. 28 maggio 1993, Art. 13 Decreto Legislativo 267/2000; tra l'altro L'art. 26-bis del d.l. 28 dicembre 1989, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, stabilisce che gli impianti cimiteriali sono servizi indispensabili parificati alle opere di urbanizzazione
X Castagna,
Non mi addentro, per manifesta incompetenza, nei meandri del diritto societario, per la costituzione di un’impresa di gestione del crematorio.
Si rammenta, però, che la cremazione ai sensi della Legge n. 440/1987 e della Legge n.130/2001 è servizio pubblico locale assicurato alla cittadinanza nelle forme e modalità di cui all’Art. 113 D.Lgs n. 267/2000, si consiglia di consultare detta norma nella più recente versione, dati i numerosi cambiamenti che essa ha subito negli ultimi tempi, rispetto al testo originale (de facto, l’Art. 113 prefato è “morbosamente” oggetto delle attenzione del Legislatore quasi tutti gli anni, con l’approvazione della Legge di Stabilità, e di conseguenza viene profondamente novellato, in base alle nuove esigenze (spendig review?) della contabilità e sostenibilità finanziaria per gli Enti Locali titolari del servizio stesso.
No, comunque non esiste alcuna disposizione di legge a conoscenza dello scrivente che imponga l’obbligo di una sorta di patentino speciale per condurre un impianto di cremazione.
È invece necessario, ai sensi del comma 1 dell’articolo 80 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, recante l’approvazione del regolamento nazionale di polizia mortuaria, l’autorizzazione nominativa per il personale che ivi svolga tale funzione.
La norma nulla dice a riguardo alla formazione. Ciò nonostante l’Amministrazione comunale potrebbe regolare la materia prevedendo per il rilascio di detta autorizzazione la valutazione ad esempio della conoscenza delle norme in materia di polizia mortuaria, anche come titolo necessario per partecipare alla gara di affidamento del servizio, se il comune non lo eroga – naturalmente – in economia diretta.
Dal punto di vista operativo è invece importante avere contezza e cognizione tecnica per l’uso dello specifico impianto (in genere è il costruttore del forno che provvede ad un minimo di informazione).
È poi utile conoscere la tipologia di autorizzazioni amministrative richieste per poter dar corso ad una cremazione e le registrazioni imposte dalla legge, nonché le segnalazioni al Comuni in caso di venuta conoscenza di violazioni delle suddette procedure (ad es. all’arrivo del feretro).
Si ricorda, infine, la recente riforma del codice degli appalti, per certi versi, ancora in itinere.
Volevo cercare di capire che tipo di autorizzazioni servono per cercare di costituire una società di gestione forno crematorio??
Salve, sto lavorando per un project financing..vorrei sapere se qualcuno mi sa indicare i prezzi di installazione di un forno crematorio in quanto non si trovano informazioni a riguardo.. giusto un’idea indicativa.
grazie
x Kristina
una linea forno + abbattimento fumi, è capace di costare da 500.000 + IVa /10%) in su. Ovvio oltre all’immobile, al collegamento rete gas, energia elettrica, ecc.
Buongiorno,
per sua cognizione: impianto acquistato un anno e mezzo fa, installato, messo in funzione con annessi e connessi e cremulatore dei resti €625.000.
ovviamente esclusi allacci , struttura ecc.ecc.
Con l’articolo 162 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006 (art. 11 legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)”, la Regione Lazio ha disciplinato la dispersione e l’affidamento delle ceneri sul suo territorio, nelle more di una organica disciplina regionale in materia funeraria e di polizia mortuaria. La norma è entrata in vigore a far tempo dal 30 aprile 2006, ma per quanto specificato al comma 5 dell’articolo 162 per l’affidamento familiare è necessario che preventivamente il Comune abbia adottato specifico regolamento in materia.
Si richiama, a tal proposito la dirimente, per la fattispecie in esame, la Sentenza del T.A.R. Lazio, sede di Roma, Sez. 2-bis, n. 3407 del 4 aprile 2013.
Il T.A.R. per la regione Lazio, con la sentenza richiamata in oggetto, infatti, si è pronunciato in materia di rilascio dell’autorizzazione alla dispersione delle ceneri, argomentando come, nella regione Lazio, tale istituto non sia condizionato dall’adozione di specifiche norme regolamentari comunali.
Il punto di rilevanza sostanziale nella vicenda è la questione della necessità, o meno, di un Regolamento comunale (sia che si tratti di regolamento specifico, sia che si tratti di modifiche od integrazioni di regolamenti comunali preesistenti), cioè se l’adozione di questo ulteriore strumento regolamentare sia essenziale, sostanziale, ai fini dell’applicazione dell’art. 162 L.R. (Lazio) 28 aprile 2006, n. 4 (e, “a monte” di questa, della L. 30 marzo 2001, n. 130), oppure se questa costituisca un’impostazione errata, magari non trascurando di segnalare, incidentemente, come il citato art. 162, al comma 5 preveda che, nel caso dell’affidamento dell’urna cineraria, questo possa avvenire ad un “affidatario, unico, previamente indicato in vita dal defunto”, aspetto su cui poco si discute, oppure che è stato affrontato attraverso atti amministrativi di vario ordine e contenuto, anche ammissibili quando rimangano nell’alveo delle misure organizzative, non quando incidano sui c.d. diritti di cittadinanza e connesse esigenze di uniforme trattamento dei cittadini. Obiettivamente, la norma legislativa regionale, almeno sul punto considerato dall’art. 162, comma 2, non richiede proprio norme ulteriormente attuative, ma soprattutto non può considerarsi come, in questo ambito di regolazione, neppure sussistano i presupposti per l’esercizio della potestà regolamentare da parte dei comuni, sia che la si valuti alla luce dell’art. 7 testo unico, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., sia che la si commisuri nell’ottica dell’art. 117, comma 6, terzo periodo, Cost.
E’ ben vero che l’art. 162, comma 5 L.R. (Lazio) 28 aprile 2006, n. 4, dopo avere considerato nel primo periodo la questione del soggetto potenzialmente affidatario, e al secondo periodo alcune registrazioni dell’affidamento dell’urna cineraria, al terzo periodo prevede un “regolamento comunale”, cui è attribuita la definizione di alcuni aspetti: a) le dimensioni delle urne, b) le caratteristiche dei luoghi di conservazione da parte dei privati in modo da garantire la sicurezza da ogni forma di profanazione e c) ogni altra prescrizione di carattere igienico sanitario, nonché d) le modalità di rinuncia all’affidamento, e) di consegna dell’urna cineraria al comune in caso di decesso dell’affidatario o di rinvenimento dell’urna stessa da parte di terzi. Come si vede, il contenuto di un tale “regolamento comunale” si colloca su piani rispetto a cui l’istituto della dispersione delle ceneri è del tutto, e chiaramente, estraneo.
Quindi, secondo almeno il Giudice Amministrativo, guarda caso, proprio della Regione Lazio, la dispersione su espressa e scritta volontà del defunto è già operativa e la relativa istanza non può esser rigettata, adducendo a motivazione la mancata disciplina di dettaglio di questa destinazione delle ceneri nel regolamento comunale di polizia mortuaria.
Attenzione: nel Nostro Ordinamento una sentenza fa stato tra le parti e non è automaticamente applicabile a casi analoghi, tuttavia questo può esser un precedente importante cui eventualmente appellarsi, in sede di giudizio contenzioso amministrativo.
Grazie di cuore per l’articolata e precisa risposta
x Claudio
1. In risposta alla domanda 1. Sia la gestione del cimitero che il Servizio di recupero salme di deceduti sulla pubblica via, sono servizi essenziali da garantire da parte del Comune. Possono essere svolti da affidatario di servizio pubblico, in possesso delle caratteristiche prescritte dalla procedura di affidamento. Ove Lei ritenga non siano state seguite le procedure corrette, può segnalare la circostanza all’Autorità anticorruzione. Di sicuro per la gestione di un cimitero non occorre essere esercente l’attività funebre, trattandosi di attività completamente diversa.
Anzi in diverse regioni è richiesta la separazione societaria tra attività funebre attività do gestore del cimitero.
Per raccogliere salme di deceduti sulla pubblica via di norma occorre essere autorizzati al trasporto funebre (e, in talune regioni ciò è possibile anche in maniera distinta dall’esercizio dell’attività funebre, che si ricorda è lo svolgimento in forma congiunta di una serie di varie attività: trasporto funebre, agenzia d’affari, commercio in posto fisso di prodotti funerari).
La questione del trasporto di un feretro da una parte ad un’altra di uno stesso cimitero ci sembra una questione di lana caprina (anche questa una sorta di bega locale). Difatti spesso il feretro è scaricato dall’autofunebre sulla strada o nel piazzale e caricato su una barella per il trasporto interno al cimitero. Che poi si debba fare un tratto più lungo o più corto per portarlo alla sepoltura e si entra ed esca con la barella da un cancello e si entri in un altro pare proprio questione di lana caprina. Il feretro è preso in carico dal gestore del cimitero e questo basta e sinceramente è strano che occorra un carro funebre per fare un tragitto del genere.
2. in risposta alla domanda 2. Sono beghe di nessun interesse per i nostri lettori. Se crede di aver ragione, si rivolga ad un avvocato e faccia studiare la cosa da un legale, chiedendo l’accesso agli atti del Comune.
Tra le ultime volontà, scritte, di mio padre c’erano quelle di voler essere cremato e dello spargimento delle ceneri. A voce ha sempre detto che voleva essere sparso su monte sulla cui sommità c’è un santuario. Dopo la sua morte abbiamo provveduto alla cremazione, ma non possiamo spargere le ceneri perché né il comune di residenza di mio padre, né il comune confinante su cui sorge il monte prevedono lo spargimento delle ceneri. Dal comune di residenza di mio padre abbiamo ottenuto il permesso di mantenere le ceneri in casa e sul documento è scritto che possiamo tenerle in attesa dell’autorizzazione allo spargimento.
Le onoranze funebri che ci stanno seguendo – tra l’altro sono persone molto professionali e attente – ci hanno comunicato che nessuno dei due comuni (ambedue del Lazio) al momento sta valutando la questione e pertanto potrebbe passare molto tempo prima che possiamo esaudire il desiderio di mio padre.
Mi chiedevo se, come privati cittadini, potessimo inoltrare una richiesta al Consiglio Comunale del nostro comune di residenza (non credo che possiamo farlo per l’altro Comune) per chiedere che si deliberi in merito e ci si doti di un Regolamento cimiteriale che preveda lo spargimento delle ceneri.
Sono totalmente a digiuno della materia e delle questioni legali in merito, ma visto che a livello nazionale è possibile lo spargimento delle ceneri, la mancanza di un Regolamento comunale in tal senso mi sembra una mancanza che debba essere colmata. Tra l’altro il cimitero comunale dove mio padre aveva la residenza non ha nemmeno un cinerario comune o uno spazio predisposto per lo spargimento delle ceneri.
In attesa di una Vostra risposta, porgo i miei più cordiali saluti e sinceri auguri per il nuovo anno
X Rosa,
Sì, la procedura delineata mi pare proprio corretta ed ineccepibile.
Premesso che la definizione di centro abitato non è rinvenibile in termini univoci nel quadro normativo, soccorrono, allo scopo, l’esistenza di criteri empirici elaborati dalla giurisprudenza amministrativa (Sulla nozione di “centro abitato”, si richiama la massima del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia 25/10/1990 n. 365). formatasi sul punto. In Italia la definizione di centro abitato è data dal Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), all’art. 3. Un centro abitato è definito come un «insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada. Il concetto di centro abitato non deve mai esser confuso con quello di “CASE SPARSE” ossia edifici isolati, magari preesistenti al cimitero stesso o al Testo Unico Leggi Sanitarie che si trovino occasionalmente entro il raggio dei 50 metri, sempre da calcolare come distanza dalla recinzione del sepolcreto. Il vincolo cimiteriale, infatti, comporta il divieto assoluto di costruire entro la zona cuscinetto.
Occorre senz’altro la variazione al piano regolatore generale che incide sulle fasce di rispetto ex Art. 338 Regio Decreto n. 1265/1934 ed anche a quello cimiteriale, per individuare e disegnare all’interno del camposanto la nuova area destinata ad accogliere il crematorio, il quale deve necessariamente esser collocato all’interno del muro di cinta. Vale sempre il limite minimo ed invalicabile dei 50 metri di distanza.
Per essere ancora più specifici: se la prima casa dell’abitato che si trova a 52 metri dal profilo della nuova cinta cimiteriale ridisegnata in variante al PRG come ampliamento del cimitero, nuova cinta che conterrebbe appunto il crematorio in project-financing – allora si può fare ?
X Rosa,
il crematorio è impianto cimiteriale (ancora facoltativo perché la sua presenza, sempre più strategica, eccede comunque il minimo delle dotazioni tecnichedi cui un cimitero debba disporre per esser considerato come tale) e pe questa ragione deve esser realizzato all’interno del perimetro cimiteriale ex Art. 78 comma 1 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con DPR n. 285/1990. La Legge n. 130/2001 con il proprio Art. 6 comma 2 non ha novellato questa norma, che, così, rimane pienamente in vigore, anzi essa attribuisce al comune, quale titolare ultimo della funzione cimiteriale, la gestione e, soprattutto, la costruzione dei crematori, implicitamente innovando l’Art. 343 comma 1 del Testo Unico Leggi Sanitarie, il quale, invece, parlava in termini di concessione gratuita da parte del comune di area cimiteriale su cui erigere l’ara crematoria. Con legge nazionale (Art. 28 Legge n.166/2002) è stato riformato l’Art. 338 del Testo Unico Leggi Sanitarie, recante disposizioni sulle zone di rispetto cimiteriali, con cui, appunto si separa il sepolcreto dal centro abitato; in questo modo parte dell’Art. 57 del DPR n. 285/1990 (norma secondaria di rango regolamentare), è stata, ex se, abrogata per sopravvenuta incompatibilità. Secondo la nuova formulazione dell’Art. 338 Testo Unico Leggi Sanitarie la fascia di rispetto, con atto del consiglio comunale, una volta recepito il parere dell’AUSL, può esser sì compressa, anche per favorire futuri ampliamenti, ma non oltre i 50 metri che rappresentano un limite inderogabile ed assoluto, oltre il quale né il centro abitato, né il camposanto possono espandersi, poiché è bene mantenere una sorta di cuscinetto tra la città dei vivi e quella dei morti
In passato il crematorio era considerato industria insalubre di I classe (fino al D.M. 23/12/1976), ma poi non è più stato inserito nell?’elenco, che ora è stato aggiornato con D.M. 5 settembre 1994 ?Elenco delle industrie insalubri di cui all?’art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie? (GG.UU. 20 settembre 1994, n. 220, suppl. ord. e 10 dicembre 1994, n. 288, suppl. ord.).
se all’esterno del recinto cimiteriale il Comune individua un’area per la realizzazione del crematorio – area in ampliamento con variante al PRG – da realizzarsi in project-financing col privato però il profilo del vincolo cimiteriale é stato nel corso degli anni ridotto a 50 mt per la prossimità al muro cimiteriale delle zone residenziali, esiste qualche ostacolo alla sua realizzazione?
X Maurizio Mauro,
Si tratta di fondare unì associazione, che deve, oltretutto, avere ottenuto il riconoscimento (ex art. 12 CC, abrogato; oggi vale il DPR 10/2/2000, n. 361; la competenza al riconoscimento della personalità giuridica è oggi regionale).
In pratica, un certo numero di soci costituiscono con atto pubblico (dinnanzi ad un notaio) un’associazione, avente tra i propri scopi la cremazione dei cadaveri dei propri associati) e quindi avviano le procedure regionali per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica.
Ecco qualche Link utile:
http://it.wikipedia.org/wiki/Associazione_%28diritto%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Associazione_di_promozione_sociale
http://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazioni_non_lucrative_di_utilit%C3%A0_sociale
http://www.agenziaperleonlus.it/