Custodire le ceneri affidate

Secondo il D.P.R. 24 Febbraio 2004 con cui il Presidente della Repubblica conformandosi al parere del Consiglio di Stato n. 2957/3 del 29 ottobre 2003 ha accolto il ricorso straordinario di un cittadino che chiedeva gli venisse riconosciuto il diritto all’affido famigliare delle ceneri negatogli dal proprio comune in mancanza di una regolamentazione organica e di diritto positivo (Legge Regionale, Modifica del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria) le regole per la conservazione a domicilio delle ceneri possono esser specificate nello stesso atto di affido e debbono esser determinate dal comune presso cui l’urna troverà stabile sistemazione.

I soggetti titolati per richiedere ed ottenere l’affido presentano al comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, richiesta di affidamento familiare, la quale dovrà contenere almeno i seguenti dati:
a) i dati anagrafici e la residenza dell’affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
b) la dichiarazione di responsabilità per l’accettazione dell’affidamento dell’urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
c) il consenso dell’affidatario per l’accettazione dei relativi controlli da parte dell’Amministrazione Comunale;
d) l’obbligazione per l’affidatario di informare l’ Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza, al momento del rilascio della autorizzazione al trasporto;
e) la persona a cui è consentita la consegna dell’urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
f) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell’urna;
g) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell’urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
h) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall’Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Il luogo ordinario di conservazione dell’urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest’ultimo, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l’autorizzazione. La variazione di residenza non comporta necessità di segnalazione al Comune da parte del familiare della variazione del luogo di conservazione dell’urna cineraria che si presume venga corrispondentemente variato, necessitando solo della autorizzazione al trasporto.
C’è poi un punto irrinunciabile: l’urna deve esser racchiusa in uno spazio delimitato e certo, così da esser garantita contro ogni profanazione come lo sversamento accidentale o il prelievo di quantità più o meno consistenti di ceneri.
La dispersione non autorizzata integra una fattispecie delittuosa di natura penale.
È, quindi, severamente vietato collocare le urne a mo’ di soprammobile (come, invece, si vede fare in molti films o telefilms americani) su caminetti, tavolini, mensole..

In quale modo regolare poi i rapporti giuridici (e di qual natura, poi, se non… personalissima?) che sorgono dall’atto di affido, in caso di morte dell’affidatario?
Se l’autorizzazione all’affido è, come si ha ragione di credere, intuitu personae e non trasferibile a terzi per atto tra vivi in un sorta di improprio sub-affido, nella titolarità formale e nella materiale detenzione delle ceneri a scopo di custodia, dovrebbe verificarsi una estinzione completa dei suoi effetti.
Specialmente sotto il profilo del buon governo del fenomeno funerario, soprattutto attraverso il reg. com. di polizia mortuaria, quali passaggi minimi contemplare affinché le ceneri (tutelate penalmente) non diventino res nullius? O meglio res derelicta, insomma non siano ingiustamente abbandonate.
È un’ulteriore criticità di questo controverso istituto, ancora abbastanza ambiguo, nelle sue ripercussioni sul medio-lungo periodo.
Come sostiene il Dr. Sereno Scolaro:


“[…] Si può anche condividere che l’affidamento operi intuitu personae, ma ne attenuerei gli effetti cui si perviene con determinate letture un po’ forzate, nel senso che sia esclusa la trasferibilità a terzi, salvo i casi in cui la persona defunta prima affidataria non abbia, a sua volta e quando ancora in vita, indicato la persona ora nuova affidataria, fatta sempre salva la possibilità di rinunciare alla designazione a questo particolare status (obbligazione?) di affidatario/a ceneri.
Autorevole dottrina, infatti, ritiene ammissibile che, a seguito di decesso della persona affidataria, altro familiare possa richiedere ed ottenere l’affidamento dell’urna cineraria, divenendo una sorta di affidatario di secondo grado.
Qui si pone la questione, centrale e del tutto dirimente, dell’importanza di previsioni ad hoc in sede di Reg. Com. di Polizia Mortuaria, ragion per cui si applica la norma (se c’è!) del Comune in cui sia conservata l’urna, ovviamente, sempreché non si tratti di luogo la cui corrispettiva L.R. affronti questo tema non certo banale con disposizioni di rango superiore, (poche Regioni, invero: ma ve ne sono: alcune regolano anche la rinuncia, altre considerano anche il caso del decesso dell’affidatario e/o il rinvenimento dell’urna presso l’abitazione di persona defunta).
Come, allora, qualificare correttamente l’entità medico-legale conosciuta come “ceneri derivanti da cremazione di feretro”? Sicuramente esse sono protette dalla Legge Penale, ed in un certo senso formano pure oggetto di diritti di disposizione, quindi potremmo inquadrarle in termini quasi di un bene meta-giuridico, seppur sui generis ed atipico?. Le ceneri non sono nè cosa nè persona, in senso stretto.
Citerei, solo, gli art. 407, 408, 410, 411 (comma 1) e 41 C.P., per il fatto che in queste disposizioni è esplicita l’equiparazione tra cadavere e ceneri, ma anche per le loro parti.

Ancora: se il de cuius ha optato in vita per l’affido, magari indicando anche il possibile affidatario (ipotesi esiziale!) chiara ed inequivocabile sarebbe la sua volontà di non ricever sepoltura in cimitero, ed il prefato desiderio, in pura teoria, potrebbe protrarsi a tempo…illimitato e dunque eccedente la vita fisica dell’affidatario.
Non mi sentirei di sostenere che l’individuazione dell’affidatario, in vita, da parte del de cuius, costituisca, di per sé solo, un rigetto dell’accoglimento in cimitero.
Si tratta di una scelta personale, ma non radicalizzerei questo orientamento a tal punto.
Si potrebbe pure ipotizzare questa fattispecie ulteriore: la persona prescelta quale affidatario, potrebbe pure non accettare di assolvere questa funzione…”sepolcrale”.
Tralasciando questo ultimo aspetto, quando la persona affidataria venga a propria volta a decedere, dovremmo risalire alla regolazione generale dell’istituto.
Di conseguenza: ritenete in qualche misura successibile l’atto di affido? Per analogia e parallelismo sarebbe meglio applicare il criterio del subentro, come definito ad hoc dalla fonte regolamentare comunale, ma una pluralità di aventi titolo paralizzerebbe subito tutto l’iter, perchè le ceneri non sono certo frazionabili pro quota (esse rappresentano un unicum inscindibile) e l’affido a rotazione (messo a punto in Toscana?), soprattutto per chi debba controllare tutti gli spostamenti delle ceneri e le rispettive titolarità a mantenerle presso un domicilio privato, sarebbe il caos operativo.
Sulla L.R. Toscana che parla di affidamento plurimo, osservo come questa non approfondisca neppure le modalità di questo tipo di affidamento delle urne cinerarie.

Come agire allora? L’ideale sarebbe avere un’anagrafe mortuaria solo per le ceneri affidate (c’è stata una norma di questo tenore in Emilia-Romagna, poi abrogata in una tra le prime modifiche alla L.R. n. 19/2004), ricostruendone minuziosamente i movimenti, sino al loro naturale conferimento di default in cimitero.
Ciò comporterebbe però tutto un sistema informativo parallelo elefantiaco e farraginoso, appositamente pensato per il circuito extra cimiteriale delle urne.
I costi per implementare tutti questi percorsi sarebbero sostenibili, con le scarne risorse assegnate dai Comuni a polizia mortuaria e cimiteri?
L’informatica potrebbe esser un valido ausilio, se, un giorno, tutta l’attività istituzionale della polizia mortuaria fosse concentrata in un unico polo autorizzatorio (Stato Civile, in prospettiva???).
Si rammenta per rigore espositivo come sia improprio riferirsi sempre al servizio di stato civile, parlando genericamente di polizia mortuaria
Un conto è quando si tratti di autorizzazioni nell’immediato post mortem, altro quando si operi in un tempo spesso molto successivo.
Adesso le autorizzazioni tipiche del settore sono parte propriamente comunali (trasporto, affido, operazioni cimiteriali) e parte dello Stato Civile (es. dispersione, cremazione stessa – almeno se di cadavere).
Questa bipartizione non semplifica certo l’intento di tali scontate osservazioni.

L’interpretazione di sintesi offerta da funerali.org al suo pubblico segue il criterio di coerenza con qualsivoglia politica cimiteriale adottabile, purchè assennata: ovvero, nel caso de quo, contenere le uscite di defunti dall’alveo cimiteriale.
C’è, invece, chi ha altre visioni più liberaleggianti. Ragion per cui l’interpretazione diventa meno rigida e stringente.
Al momento l’istituto dell’affidamento ceneri è regolato dalla l. Statale 130/2001, la quale pone come unico vincolo che l’affidamento sia ai familiari.
“e) fermo restando l’obbligo di sigillare l’urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l’identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l’interramento o l’affidamento ai familiari;”
A seguire c’è la norma sul come garantire che l’urna non sia profanata (TU LLSS), dandole stabile e sicura collocazione in tumulo.
Inoltre sussistono indicazioni del Consiglio di Stato col parere n.2957/3 del 29 ottobre 2003.
Il resto della normazione deriva di conseguenza, o per legge regionale o per regolamento comunale o ancora per atto di affidamento stesso.
A mio parere non è prevalente il volere del de cuius sui confini di ordine pubblico disegnati e dati dal Legislatore, quando disciplina a più riprese l’affido delle ceneri, ma vi è appunto un limite invalicabile…la Legge stessa.
Altra compressione all’esercizio del diritto di affido del tutto legittima è il rifiuto dell’affidatario individuato dal de cuius a svolgere tale ruolo.

Se la regolamentazione ammessa (per scelta del comune con regolamento di P.M. o nell’atto di affidamento, pur sempre entro la cornice legislativa regionale) è la formula dell’affidatario unico ed univoco, (cioé unico familiare indicato in vita da de cuius) il termine dell’affidamento dell’urna corrisponde al recesso volontario dell’affidatario, o con la sua stessa morte. L’urna deve tornare obbligatoriamente in uno dei luoghi consentiti in via generale dalla legge e cioé, oggi, il cimitero.
In altri termini l’affidatario è tale e non è proprietario dell’urna contenente le ceneri, e quindi non può cederla a terzi o lasciarla in eredità.
Se il de cuius e la regolamentazione esistente ammettono l’affido a rotazione tra diversi familiari (appunto plurimo), valgono gli stessi principi di cui sopra. Finite le turnazioni possibili l’urna torna in cimitero.
Quindi, pare di trarre dalle precisazioni del Dr.Scolaro un ulteriore spunto di riflessione, poichè nel caso in cui il de cuius non abbia indicato espressamente un familiare come affidatario, si legittimerebbe la possibilità che vi sia uno dei familiari consenziente all’affidamento e che questi a sua volta, possa – d’accordo altro familiare – trasferire tale ruolo di affidatario ad altro familiare. Secondo la nota gerarchia del classico principio di poziorità.
A nostro comune avviso ciò varrebbe solo se non contrasta con limiti posti dal regolamento di P.M. o dall’atto di affidamento (come sempre coerenti con la legislazione regionale, se esistente) quindi solo in mancanza di apposite restrizioni o particolari divieti a proposito.
Infine: sull’urna tornata in cimitero: se qualcuno provvede a garantirne la permanenza in una sepoltura privata e dedicata bene, altrimenti le ceneri saranno conferite in cinerario comune e l’urna vuota diventa rifiuto.
Ovviamente ogni trasferimento da luogo di affido a cimitero dovrà essere preventivamente autorizzato.

6 thoughts on “Custodire le ceneri affidate

  1. Sull’affidamento ceneri, le leggi regionali in gran parte assegnano al Comune di decesso il rilascio dell’autorizzazione con la conseguenza che Comuni sede di ospedale o RSA possono trovarsi gravati da nuovi compiti specie quando la distanza tra Comune di decesso e quello di affido é notevole e/o in altra Regione. La Regione Liguria con la deliberazione della Giunta n° 500 del 23.5.2024 ha inopinatamente modificato la legge regionale, pur non potendolo fare come si sa ai sensi del Dlgs 267/00.
    In questa materia ben prima dell’autonomia differenziata regna il caos più assoluto a tutto discapito del cittadino che voglia operare tra due Comuni distanti tra loro o di Regioni diverse

  2. Buongiorno mi chiamo Denis Salvador dopo 5 anni dalla morte di mio suocero e conseguente cremazione dove le ceneri sono state affidate a mia moglie, il comune ci contesta che non è stata richiesta l’autorizzazione alla custodia, cosa che effettivamente noi non abbiamo fatto all’ epoca ma totalmente in buona fede, ora il Comune minaccia il sequestro delle ceneri se i due eredi ” mia moglie e il fratello” non si metteranno d’accordo cosa impossibile visto che ora (all’epoca era d’accordo) il fratello le vuole tumulare in cimitero e la sorella vuole continuare a tenerle a casa, a che organo ci si può affidare perché non ci vengano sottratte le ceneri di mio suocero? Chi è che può decidere in mancanza di un accordo tra gli eredi? Grazie.

    1. X Denis,

      Sovrana è la volontà del de cujus, da dimostrarsi eventualmente anche in giudizio (sede civile). Il defunto aveva manifestato inequivocabile desiderio di affido delle proprie ceneri? Con quale modalità?
      In effetti la detenzione pura e semplice delle ceneri (situazione di fatto) senza un titolo formale ed autorizzativo è da ritenersi pratica illegittima, e come minimo sarebbe sanzionabile almeno in via amministrativa con il sistema di diritto punitivo adottato o dalla Legge Regionale o dal regolamento comunale di polizia mortuaria ex 7-bis D.Lgs n. 267/2000. IL perfezionamento di un’autorizzazione alla custodia delle ceneri “ora per allora”, cioè con effetti “sananti” per il pregresso, con un po’di fantasia sarebbe il problema minore, se vi fossse accordo tra i due aventi diritto a disporre dell’urna cineraria, per la sua stabile collocazione. In limine litis, si consiglia una composizione extra giudiziale del conflitto endo-famigliare, se non si dovesse addivenire a nessuna risoluzione dell’aspra contesa ed i rapporti poco idilliaci dovessero esacerbarsi sarà il giudice ad e sprimersi, nel frattempo le ceneri saranno depositate “in transito” nel cimitero competente per territorio (quello del Comune ove materialmente l’urna è pur sempre conservata presso un domicilio privato), presso la camera mortuaria. Attenzione alla tempistica! Difatti l’inerzia prolungata ed ingiustificata configurando l’istituto comportamentale del disinteresse, potrebbe significare anche l’ultima destinazione – di default – prevista dalla Legge per le ceneri non richieste: dispersione/sversamento delle stesse in cinerario comune, ove verranno mantenute in perpetuo sì, ma in forma massiva, anonima, promiscua ed indefinita, perdendo, così, irreversibilmente la loro unitarietà irripetibile.
      L’affido ceneri è sistemazione in qualche maniera extra cimiteriale, tollerata dalla Legge, seppur con qualche diffidenza, mentre l’abituale luogo di “dimora” per i morti (in qualunque trasformazione di stato essi si presentino) dovrebbe esser pur sempre il cimitero.

  3. Nella polizia mortuaria, mentre i funerali sono ormai svolti in regime di libera concorrenza da soggetti imprenditoriali i servizi istituzionali, ossa quelli necroscopici e cimiteriali di cui al D.M. 28 maggio 1993,come definiti, tra l’altro dall’art. 37, lett. h, del D. LGS. 30/12/1992 n. 504, possono esser assicurati alla cittadinanza, destinataria ex Art. 13 Decreto Legislativo n. 267/2000, di queste prestazioni di igiene e salute pubblica, nelle forme previste dall’Art. 113 Decreto Legislativo 267/2000.

    Nell’impianto nazionale di polizia mortuaria (Regio Decreto 1265/1934 e DPR 285/1990) l’attività funebre (disbrigo pratiche amministrative, fornitura di articoli funerari e trasporto del feretro), non è definita in modo univoco, in quanto per esercitarla occorrono solo due licenze: l’una di commercio non alimentare (categoria merceologica 14???????), l’altra, invece, è prevista dall’Art. 115 Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza.

    L’unico riferimento allo status giuridico dell’impresa funebre è fornito dal paragrafo 5 della Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 24, dal quale si evince che l’addetto al trasporto funebre, titolare dell’autorizzazione ex Art. 23 e seguenti DPR 285/1990 è da ritenersi ex Art. 358 Codice Penale incaricato di pubblico servizio.

    Se manteniamo valida questa premessa il D.U.R.C. dovrebbe esser sicuramente richiesto a quelle imprese chi si candidino a gestire i servzi pubblici locali in tema di polizia mortuaria (escluse, ovviamente le pubbliche funzione di cui all’Art. 347 Codice Penale.

    Per i semplici funerali (leggasi trasporti mortuari) una simile rischiesta sembrerebbe quasi eccessiva anche perchè per giurisprudenza ormai consolidata, essi sono espletati in regime di libera concorrenza, senza che il comune possa considerare detti trasporti ( D.M. 31/12/1983) un proprio monopolio, magari da esternalizzare il regime di concessione, anche per effetto della Legge n. 142/1990 e della Legge n. 448/2001.

    Anche per superare l’endemica piaga del lavoro nero nel settore funerario diverse regioni, dopo la Legge Costituzionale n. 3/2001 con cui si modificato il titolo V Cost, hanno autonomamente legiferato in tema di polizia mortuaria, dettando criteri più selettivi e stringenti per “fare” ed “esser” impresa funebre come, per esempio, disponibilità di automezzi, locali, uffici, personale necroforo adeguatamente addestrato. Alcuni commentatori in questa materia un difetto di competenza, perchè la tutela del libero mercato e della concorrenza è ambito di potestà legislativa unicamente statale.

    Senza dilungarci sul complesso tema dei rapporti di lavoro dopo la cosiddetta Legge Biagi il comune quale titolare, in ultima analisi, delle funzioni di polizia mortuaria (almeno di quelle istituzionali) e del cimitero (Art. 824 Codice Civile) con proprio personale, o avvalendosi dell’ASL, può e deve vigilare sulla regolarità dei trasporti funebri, sia quando li autorizza, sia in itinere, sia quando il feretro varca il cancello del cimitero con controlli mirati affinchè siano garantiti decoro del servizio, la trasparenza degli oneri contributivi e fiscali, nonchè la sicurezza degli operatori funebri ai sensi della Legge 81/2008.

    Norme in questo senso, anche nel silenzio della regione possono esser emanate attraverso lo strumento del regolamento comunale di polizia mortuaria (obbligatorio in tutti i comuni dal Regio Decreto 8 giugno 1865 . 2322 ed ancor oggi soggetto ad omologazione ministeriale ex Art. 345 R n. 1265/1934).

    In alcune regioni dove si è intervenuti per disciplinare il settore funebre, anche al fine di eliminare certe storture, la licenza di commercio non alimentare e quella ex Art. 115 TULPS, sono state soppiantate da una nuova autorizzazione, denominata autorizzazione all’esercizio dell’attività funebre.

    Nell’istruttoria amministrativa dove si valutano i titoli per l’ammissione all’esercizio dell’attività funebre l’aspirante impresario dovrà anche dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro tra l’impresa ed i propri dipendenti.

  4. Il D.U.R.C. (documento unico regolarità contributiva) è stato istituito con
    l’art. 2 D.-L. 25 settembre 2001, n. 210, convertito, con modificazioni,
    nella L. 22 novembre 2002, n. 266, prevedendone la presentazione alla
    stazione appaltante a) per le imprese affidatarie di un appalto pubblico,
    nonché b) per le imprese che gestiscano servizi ed attività in convenzione,
    oppure in concessione, con enti pubblici (caso nel quale la mancata
    presentazione del D.U.R.C. all’amministrazione/ente convenzionato/concedente
    comporta la decadenza dalla convenzione/concessione).

    Successivamente, l’art. 5 D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e succ. modif. ha
    rimesso a norme regolamentari la disciplina esecutiva e attuativa del
    Codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di
    amministrazioni ed enti statali (o, meglio, pubblici), regolamento al quale,
    tra l’altro, è stata rimessa la definizione delle disposizioni di
    attuazione anche per quanto riguarda i requisiti soggettivi, compresa la
    regolarità contributiva attestata dal D.U.R.C., certificazioni di qualità,
    nonché qualificazione degli operatori economici. Ne è conseguito che, in
    sede regolamentare, p stata prevista, da più amministrazioni pubbliche, la
    presentazione del D.U.R.C. non solo per contratti pubblici di lavori, ma
    altresì, per servizi e forniture (a volte, anche non osservando,
    cautelarmente, il principio di non eccedenza od obliterando quanto previsto
    dall’art. 1, comma 2 L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif.).

    Ora, rispetto al quesito proposto, occorre verificare, in sede locale,
    oltreché le previsioni del regolamento cui l’art. 5 D. Lgs. 12 aprile 2006,
    n. 163 e succ. modif. fa rinvio, principalmente l’aspetto se le prestazioni
    di servizio ed eventuali opere considerate nella specifiche fattispecie
    (alcune delle quali, allo stato attuale della normativa, rientrerebbero tra
    le funzioni proprie del comune e/o del soggetto gestore del cimitero,
    aspetto che, a volte ed in sede locale, risulta di qualche criticità, con
    l’esercizio – di fatto – da parte di soggetti privi di legittimazione di
    prestazioni non proprie), siano eseguite sulla base di una concessione,
    oppure di una convenzione, con il comune (o soggetto gestore del cimitero),
    oppure se siano eseguite, sussistendo la natura di servizi e prestazioni
    proprie del libero mercato, su commessa/affidamento dei privati legittimati
    ad avvalersi di soggetti privati per questi lavori o prestazioni di
    servizio.

    Non rileva, ai fini posti dal quesito, l’aspetto delle autorizzazioni
    amministrative – necessarie – per la prestazione di servizio o per l’esecuzione
    dei lavori o per le forniture, quanto il fatto se esse siano svolte in
    convenzione con il comune e/o il gestore del cimitero, oppure sulla base di
    concessione da parte del comune e/o gestore del cimitero.

  5. Il Comune deve o non deve chiedere il D.U.R.C. ai seguenti soggetti in occasione del rilascio di autorizzazioni per l’esecuzione dei seguenti lavori e servizi:

    1. Agenzie funebri per ingresso salma con successiva tumulazione a carico di terzi
    2. Agenzie funebri per tumulazione salma nelle tombe di famiglia;
    3. Agenzie funebri e ditte artigianali per prelievi e riposizionamenti lastra al fine di sistemare gli arredi e per sistemazione arredi nelle tombe di famiglia.

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