IL CODICE DI DIRITTO CANONICO
LIBRO IV – TITOLO III
LE ESEQUIE ECCLESIASTICHE
Canone 1176
Ai fedeli defunti devono esser rese le esequie ecclesiastiche, a norma del diritto.
Le esequie ecclesiastiche, con le quali la Chiesa impetra il soccorso spirituale per i defunti e ne onora i corpi, e nello stesso tempo offre ai vivi il conforto della speranza, devono essere celebrate a norma delle leggi liturgiche.
La Chiesa raccomanda vivamente che si conservi la pia consuetudine di seppellire i corpi dei defunti; non ne proibisce, tuttavia, la cremazione, tranne che venga scelta per motivi contrari alla dottrina cristiana. Il canone contiene tre norme di carattere generale: il diritto dei fedeli defunti alle esequie ecclesiastiche, il fine delle esequie, l’inumazione delle salme.(… omissis …)
E’ la pia tradizione cristiana, che risale agli stessi tempi apostolici, d’inumare le spoglie mortali dei fedeli, affidandole alla terra, in attesa della risurrezione finale.
La Chiesa è stata finora contraria alla cremazione dei cadaveri, non perchè, fosse vietata dalla legge naturale o dalla legge positiva di Cristo, ma perchè, fin dai tempi della Rivoluzione Francese, i liberi pensatori, i materialisti, gli atei, ne fecero l’espressione settaria della loro religione e del loro anticlericalismo. La cremazione venne condannata formalmente (can.1203, Codice 1917), e contro coloro che l’avessero disposta per il proprio cadavere fu comminata la privazione dei sacramenti e delle esequie ecclesiastiche (can. 1240, 1, n. 5, Codice 1917). Si deve alla comprensione pastorale di Paolo VI la modifica di tali norme, attraverso l’Istr. Piam et constantent della S. Congregazione del S. Ufficio, 5 luglio 1963, che dettò le seguenti disposizioni:
1° Bisogna provvedere con ogni cura perchè, sia conservata religiosamente la consuetudine di seppellire i cadaveri dei fedeli. A tal fine, gli Ordinari, con opportune istruzioni e ammonimenti, cureranno che il popolo cristiano si astenga dalla cremazione dei cadaveri, e non receda, se non in casi di vera necessità , dalla inumazione, che la Chiesa ha sempre mantenuto, adornandola di riti particolarmente solenni (n.1).
2° E’ sembrato… per altro conveniente attenuare alquanto le disposizioni del Diritto Canonico, relative alla cremazione, per cui quanto è stabilito nel can.1240, 1, n.5 (diniego della sepoltura ecclesiastica a chi abbia disposto la cremazione del proprio cadavere) non sia più da applicarsi in tutti i casi, ma solo quando consti che la cremazione sia stata scelta come negazione dei dogmi cristiani, o con animo settario, o per odio contro la religione cattolica e la Chiesa (n.2).
3° Conseguentemente, a coloro i quali abbiano disposto la cremazione del proprio cadavere non dovranno essere negati, per questo motivo, i sacramenti e i pubblici suffragi, tranne il caso in cui consti che tale scelta sia stata fatta per i motivi indicati, contrari alla vita cristiana (n. 3).
4° Per non pregiudicare il pio sentimento del popolo cristiano e il suo attaccamento alla tradizione ecclesiastica, e per dimostrare chiaramente la contrarietà della Chiesa alla cremazione, i riti della sepoltura ecclesiastica e i conseguenti suffragi non potranno mai celebrarsi nel luogo stesso in cui si compie la cremazione, e neppure vi si accompagnerà il cadavere (n. 4: Enchir.Vat., vol.2, p.109, n.62). Questa ultima prescrizione è stata modificata nell’ordo exsequiarum: Le esequie siano celebrate secondo il tipo in uso nella religione, in modo però che non ne resti offuscata la preferenza della Chiesa per l’inumazione dei corpi, come il Signore stesso volle essere sepolto, e sia evitato il pericolo di ammirazione o di scandalo da parte dei fedeli.In questo caso, i riti previsti nella cappella del cimitero o presso la tomba possono farsi nella stessa sala crematoria, cercando di evitare con la debita prudenza ogni pericolo di scandalo o d’indifferentismo religioso (n.15, 2-3).
Anche se in sordina e con una posizione molto prudente Il divieto alla Cremazione viene, allora, a cadere con l’Istruzione “De cadaverum crematione: Piam et constantem” (5.07.1963), reperibile come S.C.S. Off., instr., De cadaverum crematione: Piam et constantem in AAS 56 (1964), p.p. 822-823. In tale atto la Congregazione del S. Officio innovava in parte la legislazione precedente.
Al momento, in attesa di eventuali nuove disposizioni dell’Autorità Ecclesiastica o ancor meglio di un nuovo formulario delle esequie dedicato alla cremazione la Liturgia Eucaristica può esser officiata solo in presenza del feretro e non delle sue ceneri.
La riforma, è comunque in atto, perchè per la prima volta il nuovo catechismo della chiesa cattolica menziona esplicitamente la cremazione dei cadaveri e riporta in nota il c. 1176 § 3 del CIC 1983, dove si afferma: “la chiesa permette la cremazione, se tale scelta non mette in questione la fede nella risurrezione dei corpi”, in “catechismo della chiesa cattolica, Roma 1992, n.2301. L’atteggiamento assunto oggi da Santa Romana Chiesa nei confronti della cremazione è, in ultima analisi, di natura ‘permissiva’ e non prescrittiva.
Ulteriori approfondimenti possono esser reperiti nel volume: “La cremazione nel diritto canonico e civile” di Zbigniew Suchecki, Edizione Libreria Editrice Vaticana, 1995, pp. 300 (vedi recensione apparsa sul numero 97/2 di Nuova Antigone).
Per l’Ordo Exequiarum, ossia il protocollo che regola la cerimonia esequie nel rito cattolico romano la funzione religiosa può esser celebrata in presenza del feretro (a cassa rigorosamente chiusa) ma non dell’urna, perchè essa non ha diritto di accesso in chiesa. In sede liturgica, infatti, il cremato non trova una specifica collocazione nell’architettura dell’Ordo Exequiarum, anche se la stessa Autorità Ecclesiastica ammette che: “fino a ieri, data la mentalità con cui veniva propugnata, la cremazione doveva presumersi scelta e praticata in opposizione della dottrina della Chiesa, quasi una sfida al senso cristiano della vita. Oggi la mentalità è cambiata, e si può presumere che la cosa avvenga per m otivi onesti, alieni da scopi antidogmatici ed anticristiani.”
Anni addietro si era parlato di un formulario di preci e preghiere studiate appositamente per la cremazione (con la Liturgia della Parola da officiarsi, quindi non solo in chiesa ma anche all’interno dell’impianto di cremazione). A tal proposito fu proprio istituita un’apposita commissione denominata “Direttorio” presso l’Ex Sant’Uffizio (Ora CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE) ma, ad oggi, non si ha ancora avuto notizia di questa importante innovazione liturgica.
A margine possiamo anche dedicarci ad una rapida carrellata sulla giurisprudenza delle altre principali religioni presenti nel territorio italiano, in tema di cremazione. Per le chiese riformate (si pensi alla galassia del protestantesimo) non sussiste nessuna proibizione, l’incinerazione dei cadaveri è completamente libera, per Le chiese d’Oriente (ci riferiamo, in particolare al mondo ortodosso) la cremazione è invece assolutamente interdetta, solo il vescovo per gravi e conclamate ragioni igienico sanitarie può derogare all’imperatività di questa norma, concedendo il suo nulla osta, anche l’Islam non ammette in alcun modo l’abbruciamento dei corpi umani, la cremazione, anche per ovvi motivi storici (si pensi alla Shoah) non è prevista dalla dottrina giudaica.
E nelle prossime righe potrete trovare i riferimenti ad alcuni articoli che trattano la materia:
Locri-Gerace: la Diocesi firma un decreto sulla sepoltura dei defunti e la conservazione delle ceneri in caso di cremazione
Un decreto, firmato dal vescovo di Locri-Gerace, mons. Francesco Oliva, nel fornire indicazioni sulla sepoltura dei defunti e la conservazione delle ceneri in caso di cremazione, chiarisce innanzi tutto che per la Chiesa, l’inumazione del cadavere del defunto in cimitero rimane la forma più idonea a significare la fede nella resurrezione della carne e, solo in assenza di motivazioni contrarie alla fede e dopo la celebrazione delle esequie, permette la scelta della cremazione e la
Ceneri, la lunga lotta tra massoni e cristiani
In un saggio di Maria Canella la storia delle sepolture in Italia Storia Dai temi igienici a quelli religiosi tutti i paradossi di una «negazione» di Paolo Mieli Come la Chiesa si oppose per due secoli alla sfida dei laici In principio fu qualcosa che accadde nel 1822. Quell’anno, ai primi di luglio, il grande poeta inglese Percy Shelley – che dal 1818 si era trasferito in Italia con la seconda moglie Mary, l’autrice di
La Chiesa:le esequie vanno garantite anche a chi chiede la dispersione ceneri, se la scelta non è fatta in dispregio della fede cristiana
Riportiamo una serie di articoli tratti dal quotidiano L’Avvenire, del 9/1/2008, particolarmente rilevanti, in quanto chiariscono la posizione della Chiesa in materia di dispersione delle ceneri e di cremazione in generale. Il tema Un recente episodio ha riportato alla ribalta della cronaca alcune problematiche relative alla cremazione La Chiesa predilige la sepoltura dei corpi, ma consente altre possibilità: ecco i criteri e gli orientamenti. Dispersione delle ceneri: sì al funerale cristiano se il defunto è
La Chiesa e la cremazione nelle Filippine
Si riporta, di seguito, una corrispondenza da Manila, nelle Filippine, dove si parla anche di cremazione in quei luoghi. La diffusa pratica funebre della cremazione nelle popolose aree urbane delle Filippine e la crescita caotica dei cosiddetti colombari interpella le varie diocesi. Se n’è parlato recentemente all’incontro nazionale dei 200 direttori diocesani di Liturgia a Cagayàn De Oro. Don Genaro Diwa, incaricato per le questioni liturgiche dell’Arcidiocesi di Manila, ha constatato che la moltiplicazione dei
Io ho una domanda : chi può accedere alle esequie? Bisogna essere cattolici? Bisogna avere qualche requisito per far celebrare le esequie in chiesa?Chiunque? Anche per un musulmano può essere celebrata un esequie?
CODICE DI DIRITTO CANONICO
LIBRO IV
LA FUNZIONE DI
SANTIFICARE DELLA CHIESA
PARTE II
GLI ALTRI ATTI DEL CULTO DIVINO
TITOLO III
LE ESEQUIE ECCLESIASTICHE
(Cann. 1176 – 1785)
CAPITOLO II (Cann. 1183 – 1185)
A CHI SI DEVONO CONCEDERE O NEGARE LE ESEQUIE ECCLESIASTICHE
Can. 1183 – §1. Relativamente alle esequie, i catecumeni vanno annoverati tra i fedeli.
§2. L’Ordinario del luogo può permettere che si celebrino le esequie ecclesiastiche per i bambini che i genitori intendevano battezzare, ma che sono morti prima del battesimo.
§3. A prudente giudizio dell’Ordinario del luogo, si possono concedere le esequie ecclesiastiche ai battezzati iscritti a una Chiesa o comunità ecclesiale non cattolica, a meno che non consti della loro volontà contraria e purché non sia possibile avere un ministro proprio.
Can. 1184 – §1. Se prima della morte non diedero alcun segno di pentimento, devono essere privati delle esequie ecclesiastiche:
1) quelli che sono notoriamente apostati, eretici, scismatici;
2) coloro che scelsero la cremazione del proprio corpo per ragioni contrarie alla fede cristiana;
3) gli altri peccatori manifesti, ai quali non è possibile concedere le esequie senza pubblico scandalo dei fedeli.
§2. Presentandosi qualche dubbio, si consulti l’Ordinario del luogo, al cui giudizio bisogna stare.
Can. 1185 – A chi è escluso dalle esequie ecclesiastiche, deve essere negata anche ogni Messa esequiale
X Vincenzo,
Il fuoco del crematorio non brucia certo l’anima!
Al di là delle mie solite battutacce serie ed inopportune il divieto tassativo alla Cremazione viene a cadere con l’Istruzione “De cadaverum crematione: Piam et constantem” (5.07.1963), reperibile come S.C.S. Off., instr., De cadaverum crematione: Piam et constantem in AAS 56 (1964), p.p. 822-823. In tale atto la Congregazione del S. Officio innovava in parte la legislazione precedente disponendo che dovesse essere usata ogni cura perché fosse fedelmente mantenuta l’ecclesiale consuetudine pia e costante di seppellire i cadaveri dei fedeli, però non si proibiva la cremazione, se fosse stata scelta per motivi non contrari alla fede cristiana. Tale innovazione è stata poi recepita nel nuovo Codice di Diritto Canonico del 1983 (c.1176, §3), il quale recita testualmente: “La Chiesa raccomanda vivamente che si conservi la pia consuetudine di seppellire i corpi dei defunti; tuttavia non proibisce la cremazione, a meno che questa non sia stata scelta per ragioni contrarie alla dottrina cristiana”.
Gentilissimi, sono tremendamente indeciso. Quando morirò non so se farmi cremare o no. Ho paura che facendomi cremare vado contro Gesù che fu sepolto e quindi risorse. Voi potreste consigliarmi a riguardo? Se mi farò cremare un giorno risorgerò anche io? Rivedrò mia Mamma che ho perso quasi tre anni fa? Un abbraccio e cordialissimi saluti.
p.s. sono della zona vesuviana, dove si trova il posto dove cremano più vicino alla mia zona? Grazie ancora!
Si consiglia di consultare il seguente link: https://www.funerali.org/?p=539 assieme ai canoni dal 1176 – al 1785 del Nuovo Codice del Diritto Canonico promulgato nell’anno 1983 da Papa Giovanni Paolo II.
Buonasera,
volevo porgerLe un quesito, visto la sua esperienza in diritto religioso. Nei
primi di febbraio di quest’anno è morto un medico conosciuto nel mio paese, nel centro Sicilia.I funerali dovevano essere celebrati per appartenenza e frequentazione, nella
parrocchia denominata di Cristo Re. Solo che proprio in quel giorno è stato
esposto IL S.SACRAMENTO per le Quarantore, che durano tre giorni.
In passato non è stato possibile celebrare funerali nella chiesa dove è
esposto il S.SACRAMENTO e sono stati spostati in altre chiese. Questa volta no.
Sono state celebrate nella stessa chiesa cioè quella di Cristo Re. Il Cristo
fatto Eucarestia è sato deposto in sacrestia per qualche ora per poi essere di
nuovo esposto per l’adorazione. Cosa dice il diritto religioso a tal proposito?
E’ una pratica possibile?. Grazie ancora dell’ascolto. Osvaldo Barba