Cremazione

Benvenuti nella sezione del sito dedicata alla cremazione

Nel sito potrete reperire informazioni strutturate concernenti la cremazione ed i crematori.

  1. cremazione sulla base della propria volontà
  2. dare esecuzione alla volontà di altri di farsi cremare
  3. capire la documentazione e gli iter necessari per ottenere la:
    1. autorizzazione alla cremazione
    2. autorizzazione alla dispersione delle ceneri
    3. autorizzazione all’affido familiare delle ceneri
  4. cremare resti mortali di salme inconsunte esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi
  5. sapere se e come si può trasportare una urna cineraria e i modi per ottenere la autorizzazione al trasporto urna cineraria in Italia e all’estero
  6. dove è consentito collocare
    1. l’urna cineraria in cimitero
    2. l’urna cineraria fuori del cimitero
  7. se consentita la
    1. dispersione delle ceneri in cimitero
    2. dispersione delle ceneri in natura

Queste informazioni sono possibili grazie alla collaborazione con un redattore, a cui è possibile porre quesiti scrivendo un semplice commento in calce ad un articolo sull’argomento di interesse.
Il sito permette anche di conoscere le statistiche sui decessi in Italia e sulle forme di sepoltura, sulle cremazioni effettuate in ogni crematorio in attività in Italia e le statistiche internazionali concernenti la cremazione, grazie alla collaborazione con la Federazione dei servizi funerari italiani SEFIT www.sefit.org e gli esperti di statistica di EUROACT WEB srl www.euroact.net.

Grazie al concorso di esperti del settore sono analizzati gli aspetti tecnici che riguardano la installazione di impianti di cremazione, i riflessi della cremazione per l’ambiente e in particolare per le emissioni in atmosfera, nonché articoli su progetti degni di segnalazione di crematori, pubblicati su riviste del settore.
Infine stata predisposta una galleria di significativi articoli di crematori e di giardini delle rimembranze.

96 thoughts on “Cremazione

  1. Buongiorno. Sono un falegname con l’intento di produrre urne cinerarie in legno. Volevo sapere se potevate darmi qualche delucidazione a riguardo, Il regolamento, le leggi… ecc. Grazie

    1. Buongiorno,
      visto che la sua è una domanda di natura professionale, per una risposta occorre acquistare un numero di risposte quesiti in funzione della complessità di quanto chiede. Il numero di risposte a pagamento a quesiti è individuato in 3 a forfait.
      Ecco i prezzi:
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  2. Buongiorno, dietro espressa volontà del marito deceduto mia figlia (la moglie) ha proceduto alle relative autorizzazioni per la dispersione delle ceneri. La mamma del defunto vorrebbe una parte delle ceneri per riporle nel cimitero assieme al papà del defunto che è in un luogo diverso da dove viveva mio genero alla morte. Le chiedo se la cosa è possibile oppure se mia figlia potrebbe incorrere in sanzioni , anche penali, seguendo la volontà della suocera. Cordiali saluti.

    1. X Claudio,

      le ceneri (= esiti da completa cremazione di un feretro) rappresentano un unicum inscindibile, pertanto, se la loro destinazione prescelta è la dispersione, non è possibile prelevarne anche solo una piccola parte, a fine devozionale, cui offrire una diversa sistemazione, magari più convenzionale o tradizionale, come ad esempio la tumulazione in cimitero. Una è l’urna e tutto il suo contenuto deve esser sversato in natura, se la volontà del defunto è questa, senza margini di incertezza.

  3. Mia sorella e’ residente in UK da 10+ anni. E’ morta domenica mattina in un incidente stradale e mia madre e mio cognato han deciso di cremarla, solo mia madre vorrebbe portarla in Italia per averla vicino, mentre mio cognato la vorrebbe in UK con se. La legge inglese consente la suddivisione delle ceneri e le urne verrebbero date alle persone responsabili con il foglio che ne certifica la responsabilita’ di custodia, ma e’ possibile avere due tombe? una in UK ed una in Italia?

    1. In Italia, almeno, il cadavere con sue relative trasformazioni di stato (ceneri comprese) è, resta e rimane un’unità inscindibile ed indissolubile, tant’è vero che qui da Noi la legge dispone che tutti gli esiti derivanti dalla cremazione di un feretro siano raccolti in una e una sola urna cineraria. Tecnicamente l’autorità amministrativa italiana nulla può eccepire, se in ogni caso, parte delle ceneri di Sua sorella sarà trasportata dall’estero entro i confini nazionali, purchè debitamente confezionata in un’urna resistente, infrangibile recante dispositivo di identificazione del defunto, nonchè seguita da tutta documentazione BUROCRATICA di rito. Convengo con Lei…Siamo al paradosso! E’proprio così…uno, nessuno e 100mila…come recita il titolo del famoso libro pirandelliano.

  4. Salve. In caso di tutore legale di defunto interdetto. Come si ottiene l’autorizzazione alla cremazione dello stesso?

    1. X Luigino,

      Per questo caso così particolare si veda l’art. 3 comma 1 lett. b) punto 4) della Legge 30 marzo 2001 n. 130, e in via interpretativa il paragrafo 14 della circ. min. Sanità 24 giugno 1993 n. 24.

  5. Salve,volevo scrivervi qui per quanto riguarda una mia parente stretta (mia nonna) che è deceduta a fine luglio 2021,essendo l’unico parente più stretto ancora in vita e che avrei come progetto di trasferirmi all’estero definitivamente,vorrei avere con me le ceneri di mia nonna,quindi è possibile avviare la riesumazione e di conseguenza la cremazione?

    1. X Rosario,

      se e solo se Lei è dovvero l’unico aventi diritto a disporre del feretro di Sua nonna si dovrà presentare al Comune dove insiste fisicamente il cimitero di prima sepoltura, istanza prima di estumulazione e poi di cremazione. Una volta proceduto materialmente alla incinerzione delle spoglie mortali di Sua nonna Lei dovrà attivarsi per ottenere sempre dal Comune un decreto di trasporto internazionale di ceneri di cui Lei stesso potrà divenire titolare, così provvedendo personalmente al trasporto. Il titolo di viaggio subordinato ad eventuale nulla osta all’introduzione dell’urna, rilasciato dalla Competente autorità diplomatica del Paese straniero di destinazione, (Per tutti gli Stati non aderenti alla Convenzione di Berlino del 10 febbraio 1937) sarà così formato e potrà esplicare appieno tutti i suoi effetti autorizzativi. Non spetta alle autorità nazionale italana sindacare sulla nuova sistemazione delle ceneri in uno Stato Estero e sovrano, colà, pertanto, una volta giunti, i diritti sull’urna cineraria saranno esercitati in base alla locale normativa speciale di settore (polizia mortuaria)!

  6. Buongiorno,
    la concessione di mio padre è scaduta il 15/03/2020, gli uffici cimiteriali hanno mandato l’avviso di scadenza a mia madre tramite raccomandata, adesso il comune non avendo avuto risposta procederanno all’estumulazione d’ufficio, visto che è passato più di un anno.
    Mia madre mi ha detto che non vuole occuparsene e non vuole he ci pensiamo noi figli, vuole che vada all’ossario comune.
    Sinceramente io non voglio che vada all’ ossario e vorrei occuparmene e farlo cremare per poi fare l’affido a casa.
    Puo’ impedirmelo?
    Visto il suo completo disinteresse dopo un anno e mezzo , posso occuparmene e autorizzare io la cremazione ?
    Grazie

    1. x Sara
      ha titolo prioritariamente il coniuge sul destino delle spoglie mortali del marito. Pertanto lei come figlia non poteva (al momento in cui ciò era consentito) andare contro la volontà di sua madre. Ora, poi, la destinazione è scelta dal gestore del cimitero, che entro i termini non ha avuto riscontro e quindi provvederà alla collocazione in ossario comune.

      1. Buongiorno,
        in merito alla sua risposta, mi pare di capire che non posso vantare nessun titolo su mio padre, ma ho letto nel D.P.R. 285/90 che dei resti mortali raccolti si possono occupare chi mostra interesse art. 85, non specifica gradi di parentela.
        Posso appellarmi a questo articolo?

        1. x Sara.
          Ribadiamo: l’avente titolo a disporre delle spoglie mortali (lo dice la parola stessa) è chi lo è, non chi lo vorrebbe essere.
          E qui gli aventi titolo sono due:
          – fino alla scadenza della concessione o del termine dato dal gestore del cimitero per esprimersi, è – nel caso in esame – la moglie del defunto.
          – dopo tale termine, l’avente titolo è il gestore del cimitero che attua quanto stabilito nel regolamento comunale di polizia mortuaria e cioè la collocazione in ossario comune.

      2. Può il gestore del cimitero decidere in autonomia, dando a me la libertà di gestire i resti mortali di mio padre?
        Posso rivolgermi ad un’autorità competente?

        1. x Sara
          il gestore del cimitero è tenuto a comportarsi come previsto dal regolamento di polizia mortuaria comunale o dall’ordinanza che regola esumazioni ed estumulazioni.
          I suoi gradi di autonomia si fermano davanti alle regole che gli sono imposte.
          L’autorità competente in prima battuta è il Sindaco, laddove lei individui una possibile violazione di regolamento statale o comunale di polizia mortuaria o, se esistente la ordinanza che regola esumazioni ed estumulazioni.

  7. Buona sera, mio papà è mancato nel comune di Udine pochi giorni fa e la sua volontà era di essere cremato. I quattro figli siamo d’accordo nel dare il nostro consenso per la cremazione solo che non è possibile farlo secondo l’ufficio di onoranze funebri del comune perché 2 di noi abbiamo cittadinanza e passaporto italiano mentre che gli altri due fratelli abitano in Argentina e non hanno nessun documento italiano e pertanto mi dicono che non è possibile presentare un documento argentino. Cosa si fa in questi casi ?
    Grazie mille della vostra risposta

    1. x Carla Cescon
      I familiari che sono in Argentina vanno in un consolato italiano e dischiarano in quella sede la volontà di cremazione del padre. Il consolato è terra italiana a tutti gli effetti, ed è come lo dichiarassero all’ufficio di stato civile di un comune italiano. Sono i figli del defunto e lo possono provare. Per cui, in base alla norma italiana la situazione è questa:
      – se, come riteniamo, vale la norma che prevede la necessità di espressione alla cremazione da parte degli aventi titolo, la trasmissione dal consolato all’ufficio di stato civile italiano della dichiarazione è documento necessario e sufficiente per autorizzare la cremazione del defunto;
      – se invece l’ufficio di stato civile non ritiene di dar corso alla vostra richiesta, chiedete espressamente in base a quale norma si oppongono a dare esito ad una vostra volontà. A noi non risulta, ma nel marasma normativo italiano, è sempre possibile dimenticare qualche cosa.

  8. Buonasera. vorrei sapere se posso trasportare le ceneri di mia mamma dalla regione Lazio alla regione Marche, stanti le regole covid che vietano di uscire dalla propria regione. o meglio, il trasporto delle ceneri è equiparabile al funerale?
    Grazie
    Giovanna

  9. Salve, siamo una intera famiglia di Roma, sempre stata unita, padre e madre novantenni, figlia, fratello e sorella con rispettivi coniugi, e nipoti di un uomo di 60 anni deceduto in seguito a malattia. Mio fratello ha sposato dopo circa 13 anni di convivenza la sua compagna, rivelatasi una persona estremamente ambigua a ridosso della morte del nostro congiunto. Dopo 45 gg dal matrimonio purtroppo mio fratello è venuto a mancare. Abbiamo saputo con tanto stupore, e solo tramite agenzia funebre, dell’avvenuta cremazione di mio fratello. Tramite legale abbiamo chiesto alla moglie, di concederci un loculo dove poter portare un fiore ovviamente a nostre spese, o in alternativa di farci sapere dove sarebbero state collocate. Tutto questo considerando che i primi giorni dopo il decesso aveva ventilato alla figlia la dispersione in natura. Il suo legale ci mette per iscritto che non aveva assolutamente intenzione di disperderle e che ci avrebbe tenuti al corrente di qualsiasi decisione. Insomma, dopo diverse lettere dove è emersa tutta la non trasparenza sulla questione, anzi, dove ci sono state più raccomandate e lettere da parte del nostro legale, e alle quali non c’è stato nessun riscontro, veniamo a sapere tramite l’Ama che la dispersione è avvenuta già da 15 giorni. Il suo avvocato ci risponde giustificandola con “ la moglie ha il diritto di decidere e gestire la questione senza nessun obbligo di interfacciarsi con la figlia e la famiglia di origine” . Ammesso e non concesso che sia così, la moglie, dichiarando che verbalmente mio fratello abbia fatto queste richieste, (pur sapendo la stessa che c’è un testamento pubblico ancora da pubblicare….) è possibile che una intera famiglia non debba sapere dove siano state sparse le ceneri? Possiamo chiedere i danni morali in quanto privati di un diritto fondamentale? Mi scuso per la lunghezza della domanda ma abbiamo veramente bisogno di sapere da chi è esperto in materia. Grazie davvero

    1. Il testamento “pubblico”, proprio perchè già atto pubblico, non necessita di ulteriore pubblicazione per acquisire efficacia, il notaio che ne è depositario, ne trasmette solamente copia, in carta libera, alla cancelleria del luogo in cui si sia aperta la successione e ne comunica l’esistenza ad eventuali eredi o legatari di cui conosca il domicilio o la residenza.

      La Legge 30 marzo 2001 n. 130 è categorica: la dispersione delle ceneri che continua a integrare fattispecie di REATO, se non autorizzata, deve avvenire nel pieno rispetto dell’incontrovertibile VOLONTA’ del de cuius.

      Nel dibattito accademico ed anche legislativo si riteneva che la prefata volontà fosse di unica eleggibilità da parte del de cuius stesso, con propria disposizione scritta, con una lettura più rigida di quest’istituto così controverso, come la dispersione in natura delle ceneri in natura; quindi detto volere non sarebbe stato surrogabile da soggetti terzi, adesso, invece, con posizioni decisamente aperturiste si reputa legittimo il semplice riportare una volontà espressa solamente verbalmente dal de cuius, da parte dei più stretti congiunti del defunto stesso, tramite la forma di un atto sostitutivo di atto di notorietà.

      Attenzione: dichiarare il falso espone alle conseguenze poco piacevoli di cui all’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 (se il testamento dovesse mai smentire clamorosamente la pratica funebre – cremazione con successiva dispersione – scelta già consumatasi ed ormai irreversibile, purtroppo –) potrebbero sussistere anche ulteriori riflessi di natura penale.

  10. Buongiorno, mi è stato detto che in questo periodo se un paziente muore in ospedale si procede alla cremazione anche se non è deceduta per covid.
    In pratica le autorità sanitarie non danno il consenso alla consegna della salma e si procede alla cremazione.
    Parlo di Torino, e avendo una parente malata terminale mi preoccupa questa procedura senza il consenso sia del paziente che dei parenti.
    È regolare tutto questo?
    Grazie

      1. Buongiorno,
        avrei bisogno di chiarire qualche dubbio e vi sarei enormemente grata se foste disponibili ad aiutarmi.
        Mio padre è mancato a Rivoli (Piemonte).
        Le sue volontà avevano varie opzioni.
        Sicuramente essere cremato.
        Avrebbe voluto come prima scelta essere sparso nella Dora, ma ci hanno detto che non era possibile.
        In alternativa avrebbe voluto o essere affidato a uno di noi figli oppure essere tumulato con sua madre.
        Posto che non si poteva dare seguito alla sua prima scelta, nel momento di confusione e concitazione che è seguito alla sua morte, ho acconsentito a decidere per l’affido.
        Già il giorno successivo però mi sono resa conto che per me sarebbe stato troppo doloroso.
        Ho chiesto di rinunciare e procedere alla tumulazione con la nonna.
        Io risiedo in altro comune, distante un centinaio di km da Torino.
        Il giorno di consegna delle ceneri, convinti di poterlo portare al cimitero di competenza a Collegno, ci mettiamo in viaggio, ma sulla strada per il cimitero, la signora delle onoranze ci comunica che il nostro comune pretende di vedere le ceneri entrare nel suo territorio e che non possiamo in alcun modo evitarlo.
        Addolorati e sconvolti, torniamo nel nostro comune.
        Qui, dopo averci fatto pagare più di 300 euro per l’entrata nel comune che in realtà non volevamo che avvenisse e nel quale è compresa una targa obbligatoria anche se l’urna non viene messa al cimitero, ci dicono che nei giorni seguenti potremo fare la rinuncia.
        Solo a fine settimana possiamo tornare nel comune di residenza di mio padre per poter tumulare le ceneri.
        Frustrati, arrabbiati, stanchi e addolorati, chiediamo come mai è successo tutto questo.
        Da una parte il comune in cui è mancato ci dice che bastava che il nostro comune si mettesse in contatto con quello di residenza per evitare questo viaggio assurdo avanti e indietro, con tutto quello che ha comportato sia a livello emotivo che economico.
        Dall’altro il mio comune sostiene che dovevano essere le onoranze a far avere una comunicazione del comune di residenza di mio padre nel quale ci fosse scritto che le ceneri non sarebbe più arrivate nel nostro.
        Sono molto confusa.
        E spero di essermi spiegata perché la situazione è stata piuttosto complicata.
        La prima domanda è: qual è l’iter in un caso come questo?
        È vero che non si poteva evitare il viaggio nel nostro comune e il conseguente pagamento dei diritti?
        E chi è che avrebbe dovuto attivarsi per evitare questa odissea?
        Grazie

        1. X Simona,

          c’è stato, evidentemente, un “BUG” nel circuito informativo della polizia mortuaria. E’ insomma mancato il c.d. feed-back tra i plessi della pubblica amministrazione coinvolti in questo procedimento. Può succedere, per carità, ma sarebbe meglio cautelarsi da errori di sottovalutazione e leggerezze, specie quando si firma, su propria diretta responsabilità un atto di affido, il quale ha natura PERSONALE, non dimentichiamo.

          Con i morti non si scherza, anche l’impresa funebre che – sovente – è un po’ il “motorino” di questi oscuri meccanismi, almeno per il normale cittadino, non è esente da qualche colpa, perchè gli operatori del post mortem debbono necessariamente conoscere e praticare alla perfezione (se sono veri professionisti) il diritto funerario. Per questa ragione sono previsti appunto anche i corsi obbligatori di formazione. In sintesi i passaggi sono i seguenti:

          Aut. alla cremazione con relativo decreto di trasporto prima del feretro, poi delle ceneri risultanti

          Aut. alla custodia delle ceneri presso un domicilio privato (è rilasciata dal Comune di affido, con eventuale applicazione di diritti fissi e spese amministrative per il perfezionamento dell’atto)

          Verbale di avvenuta cremazione e presa in consegna delle ceneri sino alla loro finale sistemazione.

          Rinuncia alla custodia con atto scritto ed unilaterale, solenne ed irreversibile. (la si presenta al Comune dove materialmente le ceneri sono “domiciliate”).

          Conferimento provvisorio dell’urna prima nel cimitero del Comune di affido (le ceneri, senza un titolo di accoglimento non possono sostare presso un’abitazione privata).

          Verifica del titolo di accoglimento in sepolcro privato a sistema di tumulazione nel nuovo cimitero di destinazione ultima, con relativo nulla osta alla sepoltura.

          Formazione di un nuovo titolo di trasporto del cimitero in cui le ceneri si trovano in transito, verso quello di tumulazione finale.

          Alcuni passaggi potrebbero anche esser compressi in un solo step, ma per chiarezza espositiva meglio esplicitare bene tutta la sequenza a cascata degli adempimenti procedurali.

          Rinunci

          ) decreto di trasporto verso il luogo di affido

          1. Grazie mille per la spiegazione.
            Quindi l’entrata nel comune di Cuneo non si sarebbe potuta evitare in alcun modo?
            Non era quindi possibile quanto detto in prima battuta dalle onoranze, ovvero il conferimento dell’urna direttamente al cimitero in cui è tumulata mia nonna?
            Chiedo scusa, ma sono completamente estranea all’argomento.
            Grazie ancora

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