Cremazione

Benvenuti nella sezione del sito dedicata alla cremazione

Nel sito potrete reperire informazioni strutturate concernenti la cremazione ed i crematori.

  1. cremazione sulla base della propria volontà
  2. dare esecuzione alla volontà di altri di farsi cremare
  3. capire la documentazione e gli iter necessari per ottenere la:
    1. autorizzazione alla cremazione
    2. autorizzazione alla dispersione delle ceneri
    3. autorizzazione all’affido familiare delle ceneri
  4. cremare resti mortali di salme inconsunte esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi
  5. sapere se e come si può trasportare una urna cineraria e i modi per ottenere la autorizzazione al trasporto urna cineraria in Italia e all’estero
  6. dove è consentito collocare
    1. l’urna cineraria in cimitero
    2. l’urna cineraria fuori del cimitero
  7. se consentita la
    1. dispersione delle ceneri in cimitero
    2. dispersione delle ceneri in natura

Queste informazioni sono possibili grazie alla collaborazione con un redattore, a cui è possibile porre quesiti scrivendo un semplice commento in calce ad un articolo sull’argomento di interesse.
Il sito permette anche di conoscere le statistiche sui decessi in Italia e sulle forme di sepoltura, sulle cremazioni effettuate in ogni crematorio in attività in Italia e le statistiche internazionali concernenti la cremazione, grazie alla collaborazione con la Federazione dei servizi funerari italiani SEFIT www.sefit.org e gli esperti di statistica di EUROACT WEB srl www.euroact.net.

Grazie al concorso di esperti del settore sono analizzati gli aspetti tecnici che riguardano la installazione di impianti di cremazione, i riflessi della cremazione per l’ambiente e in particolare per le emissioni in atmosfera, nonché articoli su progetti degni di segnalazione di crematori, pubblicati su riviste del settore.
Infine stata predisposta una galleria di significativi articoli di crematori e di giardini delle rimembranze.

96 thoughts on “Cremazione

  1. Aprire un crematorio in franchising
    C’è un azienda di Varese che si chiama Italiana cremazioni, promette un franchising di impianti crematori “ pacchetto chiavi in mano” vorrei delle opinioni su questa società da parte della redazione
    Grazie in anticipo

    1. X Ivano,

      Toto’ ad uno sprovveduto turista cercò di vendere una celebre fontana di Roma, e, mutatis mutandis, così è anche per i crematori.
      L’impianto di cremazione è infatti, un servizio pubblico locale, deve insistere necessariamente su suolo cimiteriale comunale, ed è il Comune, quindi, in ultima istanza a deciderne la forma di gestione.
      Un crematorio privato, stante l’attuale normativa (art. 824 comma 2 Cod. Civile, art. 343 T.U. Leggi Sanitarie R.D. n. 1265/1934, art. 78 del regolamento nazionale di polizia mortuaria, ed art. 6 comma 2 L. 30 marzo 2001 n. 130) non può dunque sussistere sul piano giuridico.

      1. “Necroforo”
        Ho capito cosa intende,ho 35 anni ma apprezzo molto Totò e anche Alberto Sordi…
        In famiglia ci occupiamo di turismo, di appartamenti,ero entusiasta mi sembrava un un investivemeno ( papà che la parola franchising lo fa sobbalzare sulla sedia…) ho provato a chiamare italiana cremazioni neanche rispondono al telefono…
        Abbandonerò l idea e continuerò con gli affari di famiglia
        Ps. Alcune voci che riporto dal sito
        La nostra caratteristica principale è quella di offrire un supporto specialistico e certificato che segua tutti gli stadi progettuali e realizzativi dell’opera. Potrete contare su molteplici competenze, strutturate per agevolare ogni fase del percorso fino al suo compimento.

        Il conseguimento della concessione di costruzione e gestione di un Crematorio sarà il primo dei problemi che Voi incontrerete. Vi affiancheremo nei percorsi burocratici e vi aiuteremo a gestire tutte le pratiche per raggiungere l’obiettivo.

  2. Operatore crematorio
    Sono Ivano da Caorle (Venezia),ho cercato nel web ma non ho trovato niente,ci sono dei corsi nella mia regione per addetto agli impianti di cremazione

    1. X Ivano,
      che tipo di corsi è interessato a fare sui crematori? In questo periodo possono effettuarsi solo corsi on line.
      Euro.Act ne ha in programma alcuni su cremazione e crematorio, che verranno pubblicizzati all’inizio del prossimo anno e che verranno effettuati se si raggiunge un numero minimo di adesioni.

  3. Dispersione ceneri di un neonato. Regione Friuli. L’impresa funebre a cui ci siamo rivolti ci ha comunicato che non è prevista questa possibilità in quanto non è stata espressa la volontà del defunto.
    Nel dramma del momento abbiamo optato per l’affidamento. Contemporaneamente abbiamo però presentato richiesta di autorizzazione alla dispersione al Comune di decesso. Non ci hanno risposto. Cosa possiamo fare? Grazie

    1. x Giulia
      Niente. Non si può fare.
      La L. 130/2001, che è la legge di principio cui ogni regione deve attenersi, prevede espressamente all’art. 3, co. 1 lett. b) n. 4 che per i minori la volontà alla cremazione sia manifestata dai legali rappresentanti.
      Prevede poi all’art. 2 (già valevole per l’intero territorio nazionale senza necessità di legge attuativa, perché modifica l’art. 411 del Codice penale) che per la dispersione delle ceneri si richiede espressa volontà del defunto.
      Un neonato non può aver espresso la volontà di dispersione e conseguentemente la dispersione di ceneri di un neonato non è autorizzabile (diversamente si incorre in reato penale).
      È evidente il disallineamento che si viene a creare per cui il rappresentante di un minore può decidere sulla cremazione ma non sulla destinazione delle ceneri. Ma questa è la legge.

      1. Grazie. Che assurdità. D’altronde il caso raro non fa regola. E se l’affidatario si trasferisce all’estero? Immagino che in altri stati la normativa sia diversa. Potrebbe essere una possibilità? Non tanto per noi ma per non lasciare questa incombenza ad altri parenti quando mancheremo.

  4. Salve, vivo in Sicilia e esattamente una settimana fa ho perso mia madre. Per sua volontà è stata cremata ma redo di essermi infilata in un ginepraio. Mia madre era residente a Palermo e poichè abito in un altro comune rispetto a quello di residenza di mia madre e spesso sono all’estero, inizialmente avevo fatto io richiesta per la dispersione in mare e mia sorella e fratello avevano firmato. Il giorno del funerale invece abbiamo dovuto modificare il tutto perchè mia sorella ne ha chiesto l’affidamento. Oggi, a sei giorni di distanza, è presa dallo sconforto quasi delirante e vuole rinunciare all’affidamento dice di non poter vivere con questa presenza in casa. A questo punto Le chiedo : è possibile rinunciare all’affidamento e chiedere la sepoltura nella stessa tomba di mio padre?. Mio padre è sepolto in una tomba non di famiglia ma mio fratello aveva acquistato 19 anni fa la concessione trentennale per un posto in una sepoltura dove sono posti altri sconosciuti.Deve essere mio fratello a farne richiesta? Se non fosse possibile devo acquistare una celletta cineraria e in questo caso potrò fare successivamente inserire anche i resti di mio padre al compimento dei suoi 20 anni?Sono veramente confusa. Come posso procedere affinchè mia madre possa finalmente avere il meritato riposo? La ringrazio per qualsiasi suggerimento potrà darmi

    1. X Loredana,

      in tutti gli atti di disposizione per il post mortem, soprattutto per le destinazioni più atipiche ed, in qualche modo, estreme delle ceneri, come, appunto, affido o dispersione SOVRANA è la volontà del de cuius, se Sua madre aveva optato per la dispersione delle proprie ceneri, attraverso una precisa disposizione, non necessariamente testamentaria, questo suo desiderio ultimo deve esser rispettato, a nulla vale l’opposizione della figlia.

      Tra l’altro la legge regionale siciliana in materia di cremazione e successiva sistemazione delle ceneri, in sito extra-cimiteriale, prevede tassativamente che l’affidatario delle ceneri sia scelto dal de cuius stesso. Si rileva, pertanto, una prima grave illegittimità procedurale: o Sua madre ha deciso per lo sversamento delle proprie ceneri in natura o ha deliberato per la custodia domiciliare delle stesse. E’evidente la contraddizione in terminis, attenzione quindi perchè l’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, operando necessario rinvio alle leggi speciali di natura penale, punisce severamente le dichiarazioni mendaci rese ad una pubblica autorità. Sua sorella non può, pertanto, avocare a sè (o peggio ancora arrogarsi) il diritto di custodire le ceneri se Sua madre non aveva così espressamente disposto.

      Adesso vi siete pesantemente cacciati nei guai, ad ogni maniera Sua sorella con atto solenne ed unilaterale da inoltrare al Comune sede dell’affido, può sempre rinunciare allo stesso, i motivi psicologici o emozionali non sono elemento di diritto sindacabile più di tanto dall’autorità amministrativa comunale.

      L’urna potrà esser senz’altro accolta e tumulata nel loculo ove è stato deposto il feretro di Suo padre, il concessionario (Suo fratello) potrà presentare apposita istanza all’ufficio di polizia mortuaria, atta a dimostrare il diritto di sepolcro maturato da Sua madre, in qualità di coniuge. Non dovrebbero ostare eventuali norme del regolamento comunale di polizia mortuaria, le quali anzi, dovrebbero favorire la riunificazione di più defunti (o loro trasformazioni di stato) entro il medesimo sepolcro privato.

      L’unica limitazione potrebbe esser rappresentata dalla mancanza di spazio fisico in cui collocare l’urna, se il loculo è già occupato, ma date le esegue dimensioni dell’urna stessa l’ipotesi è alquanto remota.

      Le ceneri di Sua madre potranno altresì esser collocate in una celletta cineraria, solo dopo aver perfezionato un nuovo rapporto concessorio, con il versamento dei relativi oneri.

      Come extrema ratio, se non si raggiunge un accordo, l’inerzia degli aventi titolo a provvedere determinerà lo spargimento delle ceneri in cinerario comune, in forma anonima, promiscua ed indistinta.

      1. Grazie sig Carlo. In realtà mia madre aveva solo e sempre chiesto la cremazione senza specificare cosa fare dopo. Oggi a mente lucida l unificazione nella stessa tomba di mio padre mi sembra l ‘unica via percorribile.Assolutamente da escludere il cinerario comune.Le chiedo un ‘ultima cosa : prima che mio fratello presenti istanza è necessario che mia sorella faccia la rinuncia o si fa contestualmente?

        1. X Loredana,

          la custodia delle ceneri da parte di Sua sorella è da ritenersi illegittima, ed in tutt’onestà, non so come il competente ufficio comunale di polizia mortuaria abbia potuto avallare un comportamento contra legem, verso il quale si sarebbe dovuta dichiarare l’improcedibilità per assoluta carenza del titolo costitutivo, cioè manca proprio la pre-condizione fondamentale e si è trattato, senz’altro di un’indebita forzatura, forse anche sanzionabile in via amministrativa, sempre che qualcuno per propiziare tale discutibile scelta non abbia detto il falso, simulando una volontà del de cuius de facto inesistente. In questo caso la responsabilità sarebbe addirittura di natura penale.

          Tuttavia, configurandosi la detenzione dell’urna come una situazione di fatto, anche se ben poco sanabile a posteriori, sarebbe quanto mai opportuno un atto unilaterale di rinuncia all’affidamento, così l’urna rientrerà a pieno titolo nella disponibilità degli aventi diritto a disporne per la tumulazione in cimitero.

          Attenzione: deve preventivamente esser formato e perfezionato il titolo d’accoglimento in un sepolcro privato, solo dopo il Comune autorizzerà il trasporto in cimitero, affinché l’urna abbia stabile e sicura sistemazione, altrimenti le ceneri saranno temporaneamente depositate in camera mortuaria cimiteriale in attesa di una definitiva sepoltura.

          Rimango sempre a disposizione per ulteriori delucidazioni.

  5. Non risultano norme esplicite in tal senso, ma solo disposizioni indirette, dobbiamo, allora, ragionare per analogia, visto che il crematorio, almeno quello per spoglie mortali UMANE, deve essere collocato dentro un cimitero e il cimitero deve esser lontano dall’abitato, anche il crematorio deve distare dal centro abitato).

    In passato il crematorio era considerato industria insalubre di I classe (fino al D.M. 23/12/1976), ma poi non è più stato inserito nell’elenco, che ora è stato aggiornato con D.M. 5 settembre 1994 “.

    Solo se pensassimo in termini di cimitero per animali a sistema di INUMAZIONE, rileverebbe davvero la composizione morfologica, e chimico-fisica del terreno, perché quest’ultimo dovrebbe in grado di assicurare in termini certi la mineralizzazione dei corpi ivi sepolti, ma per l’installazione di un crematorio io problema proprio non si pone, almeno non in questi termini.

  6. Per realizzare un forno crematorio per animali ,quali caratteristiche del terreno servono,oltre alla distanza .

    1. Salve Simona, hai poi portato a termine il tuo progetto? Io sto lavorando ad uno simile nelle Marche. Mi piacerebbe confrontarmi con te se sei disponibile.

  7. X Chiara,

    Ex Art. 6 commi 1 e 2 Legge 30 marzo 2001 n. 130 la costruzione e la gestione delle are crematorie spetta ai comuni e questa norma ha innovato anche il disposto di cui all’Art. 343 comma 1Testo Unico Leggi Sanitarie, in quale prevedeva, originariamente, la concessione a titolo gratuito di adeguato spazio cimiteriale affinchè soggetti non meglio specificati potessero impiantare forni crematori, si rammenta, poi, che la cremazione ex Legge n. 440/1987 è servizio pubblico locale.

    Un crematorio, poi, può essere realizzato solo dentro un cimitero (o con un suo ampliamento) giusta l’Art. 78 comma 1 del vigente Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285, quindi ordinariamente può essere edificato dal Comune. È possibile proporre ad un Comune la realizzazione di un crematorio (ma è il Comune che può accettare o meno) con fondi privati, da un privato con la tecnica della finanza di progetto (project financing).
    L’?opera viene portata a termine dal privato, che è un concessionario di servizio pubblico per un certo numero di anni. Esistono specifiche leggi (lavori pubblici) in materia.

    Per quanto concerne l?investimento necessario, si può stimare che compreso l?immobile, il forno e gli apparecchi per abbattimento fumi, il costo di un crematorio sia dell?ordine di 2,5 milioni di euro almeno.
    Se invece le interessa sapere il costo di un solo forno e sistemi abbattimento fumi, le consigliamo di rivolgersi direttamente ad un produttore, ma si è sull?ordine di 0,5 milioni di euro + IVA, comprese le attrezzature specifiche e forni di ultima generazione.

    1. Salve Chiara, hai poi portato a termine il tuo progetto? Io sto lavorando ad uno simile nelle Marche. Mi piacerebbe confrontarmi con te se sei disponibile.

  8. X Paolo,

    Allo stato attuale a livello internazionale si è diffuso in particolare il riciclo di rifiuti non pericolosi, metallici o contenenti metallo, provenienti da crematorio.

    Una volta effettuata la cremazione, attraverso apposita vagliatura, si separano le parti metalliche rimaste dalle ceneri umane con apposita macchina. Restano come rifiuti: viti, chiodi, protesi metalliche, altro di metallico che si separa dalle ceneri. Se questi rifiuti vengono conferiti tal quali – senza ulteriore separazione – generalmente il codice CER attribuito è 19.01.02.

    Se invece si separano le protesi dalla ferraglia, alle prime viene attribuito il codice CER 19.01.99, mentre alla ferraglia il CER 19.01.02.

    Col riciclo dei materiali metallici, che avviene con la fusione indistinta delle varie tipologie metalliche che si riescono a recuperare, anziché un costo per lo smaltimento e uno spreco di materiali, si ha un ritorno economico e si recuperano materiali talvolta rari (si pensi che talune protesi sono in titanio e altri minerali sempre più difficili da trovare nel nostro pianeta).

  9. Non è un commento, è una domanda. Ma quando sarò cremato, sarà possibile recuperare il titanio della mia protesi d’anca?

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