Autorizzazione alla dispersione di ceneri
Essa deve possibilmente esser contestuale rispetto all’autorizzazione alla cremazione (almeno per le cremazioni da effettuarsi dopo l’entrata in vigore delle leggi regionali).
La procedura è particolarmente aggravata perchè si sconfina in ambito penale, quasi tutte le regioni vincolano l’autorizzazione alla sola volontà scritta e non surrogabile, del defunto. I famigliari non possono riportare un’intenzione dichiarata solo verbalmente dal de cuius, come, invece, accade per la stessa cremazione o per l’affido delle urne.
Per urne precedentemente tumulate, o in sosta presso la camera mortuaria del cimitero di prima sepoltura (magari proprio in attesa che apposita legge sulla dispersione entrasse in vigore) a rilasciare detta autorizzazione è l’Ufficiale dello Stato Civile del comune sotto la cui “giurisdizione” (Art. 51 DPR 285/90) si trova il cimitero ove l’urna è stata temporaneamente collocata.
Alcuni giuristi, però, contestano questa possibilità in base a tale considerazione sul filo del diritto: le varie leggi regionali implementano una norma di natura penale (Art. 411 Codice Penale)e nel nostro ordinamento giuridico la legge penale non può mai esser retroattiva. Il problema pare un capzioso cavillo, ma in effetti si pone, anche perchè per dar corso alla dispersione delle ceneri di cadavere cremato quando la dispersione era ancora vietata bisognerebbe pur sempre rinvenire una disposizione postuma del de cuius recante l’inequivocabile desiderio di far disperdere le proprie ceneri (su quest’aspetto piuttosto controverso è stato predisposta un’ulteriore analisi nella sezione di Approfondimenti).
In alcune leggi regionali i precedenti principi per la destinazione delle ceneri da cremazione di cadavere sono estesi alle ceneri derivanti dall’incinerazione di ossa, esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo e parti anatomiche riconoscibili.
I soggetti legittimati ad eseguire la dispersione sono, nell’ordine:
1) coniuge, o altro famigliare avente diritto,
2) l’esecutore testamentario,
3) il rappresentante legale dell’associazione per la cremazione a cui il defunto risulta iscritto,
4) l’impresa funebre incaricata del servizio, o in mancanza, il personale autorizzato dal Comune. (può coincidere con gli incaricati del servizio di custodia cimiteriale).
Lo spargimento compiuto con modalità diverse da quelle determinate dal de cuius e dichiarate all’Ufficiale di Stato Civile integra la fattispecie delittuosa di cui all’ultimo capoverso dell’articolo 411 C.P.
La Legge 130/2001 consente la dispersione unicamente se la persona che spargerà le ceneri agisce dietro autorizzazione dell’Ufficiale di Stato Civile.
Se il trasporto prima del cadavere verso l’impianto di cremazione, poi dell’urna alla volta del luogo di dispersione, interessa più regioni o comuni:
1) Le autorizzazioni al trasporto di cadavere, alla cremazione o alla sepoltura (anche delle ceneri, purchè in cimitero) sono rilasciate dal comune di decesso.
2) Le autorizzazioni al trasporto finalizzato alla cremazione di cadaveri, parti anatomiche riconoscibili e resti mortali precedentemente sepolti, sono di competenza del comune in cui si trova il cimitero di prima sepoltura.
3) Per la legge Italiana qualunque trasporto funebre entro i confini dello Stato (di cadavere, resti mortali, parti anatomiche, ossa o ceneri) deve partire da un luogo autorizzato ed individuato e giungere in luogo altrettanto precedentemente individuato ed autorizzato.
4) Data la limitatezza dell’efficacia delle leggi regionali in tema di cremazione le autorizzazione alle destinazioni atipiche delle ceneri (affido o dispersione) attengono sempre e solo all’autorità territoriale della località dove affido o dispersione materialmente avverranno.
La situazione, a livello nazionale, è ancora molto instabile, ed al momento non esiste una norma unificatrice tra le diverse legislazioni locali; proprio il 18/8/2006, l’UTG (Ufficio Territoriale di Governo) di Perugina, con nota N12410 in risposta a specifico quesito, ha confermato la impossibilità dello Stato Civile ad autorizzare la dispersione delle ceneri. Se ne riporta il testo per estratto:
“Con riferimento alla richiesta in oggetto, si rappresenta che il Ministero dell’Interno – Direzione Centrale dei Servizi Demografici – Area III Stato Civile, già interessato in merito ad analogo quesito formulalo, ha ribadito che, allo stato, l’Ufficiale di Stato Civile non può autorizzare la dispersione delle ceneri nelle more dell’emanazione del regolamento di cui all’art. 3 della legge n. 130 del 30 marzo 2001”.
Forme probatorie alternative della volontà dispersionista: un percorso accidentato.
L’art. 3, comma 1, lett. c) Legge. 30 marzo 2001, n. 130 si limita (…almeno così sembrerebbe!) a disporre che la dispersione delle ceneri debba aversi “nel rispetto della volontà del defunto”, senza altro specificare. Se non che, allo stesso art. 3, comma 1, lett. b) stessa legge, considerando la volontà alla cremazione, considera anch’essa la medesima formula, per altro “integrata” da una sorta di estensione: “ …. nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari … “ Questo passaggio linguistico, fondamentale, secondo una certa linea interpretativa, molto aperturistica, consentirebbe di dilatare anche alla dispersione delle ceneri, la medesima titolarità, ma altresì le medesime modalità, considerando (in particolare con riferimento alla lett. b), n. 3) stesso articolo) come l’espressione: “…. o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto …” debba riferirsi alle modalità di cui al n. 1) oppure 2).
Per altro l’iscrizione ad una SO.CREM., in quanto tale, non può costituire manifestazione di volontà alla dispersione delle ceneri, essendo quest’iscrizione finalizzata alla cremazione (non alle destinazioni delle ceneri, una volta effettuata la cremazione), salvo che, in sede di adesione, non risulti avere espressamente, ed in forma scritta, dichiarata anche la volontà alla dispersione delle ceneri. Molte leggi regionali d’implementazione nulla dicono in proposito, se non rinviando, con formula generica ed…autoassolutoria, ai principi della L. 30 marzo 2001, n. 130.
Si aggiunge, per inciso, come, in relazione a tale problema (cioè sull’ammissibilità che la manifestazione di volontà alla dispersione delle ceneri sia resa da parte dei familiari), meriti di essere ricordata la circolare telegrafica n. 37 del 1° settembre 2004, emessa dal Ministero dell’interno, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio per l’attività normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure, secondo la quale: “ … poiché il coniuge o i parenti del de cuius non esprimono in concreto un atto di volontà propria, ma riferiscono semplicemente un desiderio del defunto in merito alla cremazione della salma – debba trovare applicazione il disposto dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000. …. “.
Rispetto a quest’indicazione, va solo ricordato come essa abbia avuto una motivazione di ben basso profilo, traendo origine dal fatto che se se vi fosse “autenticazione” si avrebbe, conseguentemente, anche assoggettamento all’imposta di bollo, mentre applicandosi l’art. 38 testo unico, approvato con d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif., questo soggezione a tale imposta verrebbe meno. Evidentemente, è stato dimenticato che:
- la norma parla di volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo, secondo ordine di poziorità;
- una tale volontà andrebbe pur sempre resa nelle forme previste e, quindi, sarebbe oggetto di mera verbalizzazione.
Mio marito è deceduto 20 anni fa, quando ancora non era possibile la dispersione delle ceneri. Ora vorrei esaudire le sue volontà, ma i servizi cimiteriali di Torino esigono che queste vengano pubblicate da un notaio (L. Regionale 69/2010 di cui non trovo traccia) e l’operazione mi costerebbe circa 1200€.
Possibile che non ci siano alternative?
X Jolanda,
eppure…
art. 34-bis regolamento comunale di polizia mortuaria della città di Torino:
[…omissis…]
Articolo 34 bis – Autorizzazione all’affidamento ed al dispersione delle ceneri
1. L’affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla Legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e dalla Legge della Regione Piemonte 31 ottobre 2007, n. 20. nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.
2. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l’affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall’associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.
3. Qualora il defunto non abbia individuato l’affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:
a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
b) dall’esecutore testamentario;
c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
d) dal tutore di minore o interdetto;
e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal Comune.
4. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l’affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l’urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.
5. L’autorizzazione all’affidamento o alla dispersione sono rilasciate previa valutazione di conformità delle relative modalità che, in assenza di volontà scritta del defunto, devono essere dichiarate dagli aventi titolo di cui ai commi precedenti.
6. L’autorizzazione all’affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.”
Allora: io mi focalizzerei sul comma 5, tuttavia se il de cujus espresse volontà dispersionista nel proprio testamento, magari olografo, detta disposizione non patrimoniale contenuta nella scheda testamentaria deve, per aver efficacia, esser pubblicata presso un notaio, ai sensi dell’art. 620 del Cod. Civile.
Si tratta di una norma dell’ordinamento civile, di esclusiva competenza statale e quindi inderogabile da eventuale legislazione regionale, magari più blanda o aperturista.
Buongiorno, si chiede un parere sull’interpretazione dell’art. 45, comma 4 della Legge Regionale Sardegna n.32 del 2 Agosto del 2018: “..Qualora la dispersione avvenga in un comune diverso da quello competente al rilascio dell’autorizzazione, questa può essere rilasciata solo dopo il nullaosta del Comune di dispersione”
La domanda è questa: Nel Comune di dispersione (in cui esiste un ufficio cimiteri e polizia mortuaria distinto dall’ufficio di stato civile)di chi è la competenza, in assenza di norme regolamentari?
Grazie
X Maria Antonietta (nostra indomita & sfegatata fan)
In primis: Tanti AUGURI!
In seconda battuta, quale parere pro veritate osserverei che la controversa Legge di principi n. 130/2001 in merito alla dispersione delle ceneri, fissa una puntuale disciplina in merito alla competenza funzionale (Stato Civile) nel rilascio dell’autorizzazione alla dispersione delle ceneri, ma tace su quella territoriale (quale ufficiale di stato civile e soprattutto di quale Comune: di decesso o di sversamento delle ceneri in natura?)
Quanto alla spettanza “geografica” nel nostro Ordinamento Giuridico vige un principio, implicito e, quindi, fondativo: una qualsiasi autorizzazione allo svolgimento di un’attività deve necessariamente esser emessa dall’Autorità preposta del luogo dove essa avverrà, anche se vogliamo – a contrariis – per difetto di competenza da parte di altri soggetti istituzionali e territoriali, quali sono, appunto i Comuni.
A questa conclusione giunge anche la storica sentenza, in tema di un’analoga controversia, del TAR Toscana, Sez. II, 2 dicembre 2009, n. 2583. IL mondo strano della polizia mortuaria, ruota, tuttavia, sempre al contrario e, come rilevato da autorevole dottrina, la legislazione funeraria individua sempre nel Comune di decesso il polo autorizzatorio legittimato a formare e perfezionare tutti gli atti amministrativi conseguenti ad un decesso (dall’atto di morte, alle autorizzazioni alla sepoltura, nonchè al trasporto). A mio modesto avviso la Regione Sardegna aderisce a questo schema basilare, incentrando tutto il procedimento autorizzativo nel Comune di decesso, in caso di dispersione fuori dei confini comunali (purchè nell’ambito della stessa Regione) richiede, però, giustamente un feed-back (: tecnicamente nulla osta), e questo perchè il Comune di dispersione potrebbe, nel proprio regolamento municipale di polizia mortuaria, aver individuato precise zone, in cui la dispersione potrebbe esser addirittura inibita o fortemente ristretta, ed il Comune che autorizza potrebbe anche esserne allo scuro. Meglio, dunque, uno scambio di informazioni preventivo.
Individuerei, infine, nel locale ufficio di polizia mortuaria la responsabilità di comunicare il semplice nulla osta, il quale di per sè non è certo un’autorizazione strictu sensu (se lo fosse, ma così non è, bisognerebbe investire del problema lo Stato Civile.
MOlto dipende da come ogni singolo Comune organizza i propri uffici e servizi, personalmente investirei della questione il presidio di polizia mortuaria.
Grazie mille per la tempestiva e convincente risposta.
in secundis: Ricambio gli Auguri di cuore!!!!
Salve
volevo un’informazione per aiutare un mio collega con le ceneri del padre. Le scrivo dalla Florida e il padre del mio amico pur avendo avuto i genitori emigrati dall’Italia negli anni venti, non ha il passaporto italiano. Mi chiedono se possono disperdere le ceneri nel mare di fronte a Battipaglia in Campania. E se sí, quali procedure si devono intraprendere per avviare il tutto
Grazie per l’attenzione
Riccardo
X Riccardo,
1) le autorità territoriali statunitensi rilasceranno il titolo di viaggio per le ceneri dalla Florida alla volta dell’Italia (è richiesto il nulla osta consolare all’introduzione dell’urna entro i confini della Repubblica ed in questa sede l’autorità diplomatica italiana potrà esser più precisa su eventuali ulteriori adempimenti amministrativi o legali).
La dispersione delle ceneri, così come la cremazione dei cadaveri di stranieri è regolata, quale diritto della personalità, ex art. 24 Legge 31 maggio 1995, n. 21, dalla normativa direttamente applicabile, per forme, modalità e procedure, alla persona defunta in quanto cittadina di quel determinato Stato Estero.
Sulla scorta di queste imprescindibili indicazioni (i famigliari del de cuius debbono attivarsi presso l’Autorità Diplomativa Americana in Regione Campania per ottenere detta documentazione) il Comune di Battipaglia rilascerà la relativa autorizzazione alla dispersione delle ceneri in mare, secondo il dettato della Legge Statale 30 marzo 2001 n. 130.
X Massimo,
il Comune Italiano dove sono temporaneamente depositate le ceneri, immagino ancora presso il crematorio, per il principio della competenza territoriale (e… di sovranità tra gli Stati!) non ha diritto alcuno a sindacare sulla legittimità dell’istituto, se l’affido materialmente avverrà fuori dei nostri “sacri” confini nazionali.
Solo se l’affido avviene in Italia valgono le leggi regionali italiane, altrimenti no!
Esso, dunque, si limiterà a perfezionare e rilasciare il decreto di trasporto verso la Svizzera, senza nemmeno dover verificare preventivamente il titolo di accoglimento, colà, una volta giunti a destinazione, si provvederà all’affido, personale o famigliare dell’urna cineraria in base alla locale legislazione della Confederazione Elvetica la quale forse permette la consegna delle ceneri ad un non parente.