Autorizzazioni

Per procedere alla cremazione od ottenere la dispersione delle ceneri o il loro affidamento familiare sono necessarie specifiche documentazioni.

Di seguito si riassumono le caratteristiche essenziali di:

  1. autorizzazione alla cremazione
  2. autorizzazione alla dispersione delle ceneri
  3. autorizzazione all’affido familiare delle ceneri

Occorre provare la volontà della cremazione:

E nelle prossime righe potrete trovare i links ad alcuni articoli che trattano la materia, in ordine di data dal più recente al più vecchio come inserimento:


Rigetto di istanza per affido ceneri: quale Giudice adire? – 2/2

affido urna cineraria Rinuncia affido ceneri: forma, natura dell’atto e competenze Rigetto di istanza per affido ceneri: quale Giudice adire? – 2/2 Rigetto di istanza per affido ceneri: quale Giudice adire? – 1/2 Affidamento ceneri: ultimo domicilio conosciuto…? Custodia delle ceneri: ma chi controlla davvero l’affidatario?!!! Che dice la Chiesa su affido e dispersione ceneri? No della CEI alla dispersione delle ceneri e all'affido delle urne Navigazione nella Serie di articoli<< Rinuncia affido ceneri: forma,

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Riforma dei servizi funerari: il problema/opportunità della dichiarazione sostitutiva

Se le promesse del Legislatore (e le attuali premesse di tecnica del diritto) saranno mantenute la dichiarazione sostitutiva diverrà per i servizi funerari l’unico modo in cui formalizzare una determinata volontà, si pensi alla fattispecie più diffusa, ovvero ad un atto di disposizione per il post mortem. Dalle acute ed intelligenti osservazioni di Serena Raffaelli, comparse sulle autorevoli pagine della pubblicazione: “Lo Stato Civile Italiano” apprendiamo come, effettivamente, sia già da più di mezzo secolo

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Cremazione resti mortali: atto volitivo o semplice assenso inerziale?

Poiché il diritto a  disporre dei cadaveri e delle loro trasformazioni di stato (ossa, esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo, ceneri) non si esaurisce dopo la prima destinazione degli stessi, ossia dopo il periodo legale di sepoltura, come chiaramente statuito dal paragrafo 5 Circ. Min. m.10 del 31 luglio 1998, che rinvia al paragrafo 14 della precedente Circ. Min. n. 24 del 24 giugno 1993, circa l’assenso alla cremazione dei resti mortali (inconsunti), si

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Cremazione e morte violenta viste da una prospettiva molto burocratica

Sovente, in occasione di un decesso, avvenuto per causa violenta (sinistro mortale, suicidio, delitto..), il cadavere, dopo il periodo d’osservazione, è trasferito presso l’Istituto di Medicina Legale per l’esame autoptico, eventualmente disposto dall’Autorità Giudiziaria, nel caso di “salma sotto procura”. Qualora il de cuius, o gli aventi titolo a disporre della sua spoglia mortale, abbiano optato per la cremazione, occorre il nulla osta dell’autorità giudiziaria, ai sensi del comma 5 Art. 79 DPR 285/90. In questo frangente,

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Custodia delle ceneri: ma chi controlla davvero l’affidatario?!!!

affido urna cineraria Rinuncia affido ceneri: forma, natura dell’atto e competenze Rigetto di istanza per affido ceneri: quale Giudice adire? – 2/2 Rigetto di istanza per affido ceneri: quale Giudice adire? – 1/2 Affidamento ceneri: ultimo domicilio conosciuto…? Custodia delle ceneri: ma chi controlla davvero l’affidatario?!!! Che dice la Chiesa su affido e dispersione ceneri? No della CEI alla dispersione delle ceneri e all'affido delle urne Navigazione nella Serie di articoli<< Affidamento ceneri: ultimo domicilio

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Trasporto e cremazione di prodotti abortivi o del concepimento: competenze autorizzative

La gestione autorizzatoria su trasporto e smaltimento in cimitero dei prodotti abortivi o da concepimento, ai sensi dell’Art. 7 DPR 285/90 è affidata, all’A.U.S.L competente per distretto territoriale, cui spettano anche, ex DPR 254/2003, l’autorizzazione a trasporto, sepoltura o anche cremazione di parti anatomiche riconoscibili (arti o parti di essi). In questa particolare fattispecie, allora, l’A.USL si sostituisce all’ufficiale di Stato Civile ed al Sindaco rispettivamente per rilasciare il permesso di seppellimento e quello di

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Polizia Mortuaria: chi firma – davvero – le autorizzazioni? – 2/2

Rispetto ad altre attribuzioni a servizi del Comune presenti nel D.P.R. 285/90, l’ascrivibilità odierna di quest’ultime in capo ad unità, anche complesse, attualmente (si ripete, volutamente, questo concetto, seppure esso risalga al 13/6/1990!) titolate a rilasciare i rispettivi atti autorizzativi, risulta abbastanza chiara o, a volte, perfino lapalissiana (autorizzazioni al trasporto di cadavere, autorizzazioni alla cremazione, regolazione delle esumazioni/estumulazioni, ecc.). D’altra parte altrove è ben altrettanto chiara la titolarità unica sindacale (art. 10 D.P.R. 285/90

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Polizia Mortuaria: chi firma – davvero – le autorizzazioni? – 1/2

Tutte le autorizzazioni, così come qualsiasi altro atto amministrativo, perfezionate da un soggetto non titolato ad accordarle non sono nulle, bensì annullabili perché viziate, appunto, da incompetenza, come sancito dalla Legge n. 241/1990 e successive modificazioni/integrazioni (art. 21 octies), mentre se la mancanza del necessario potere funzionale fosse assoluta l’atto sarebbe, invece, secondo almeno un certo filone della dottrina, addirittura inesistente ex art. 21-septies. Ma questa questione sullo stato “patologico” delle autorizzazioni al trasporto funebre

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Polizia Mortuaria: il problema della “delega” a firmare le autorizzazioni

Secondo la giurisprudenza amministrativa (TAR Basilicata, 2 agosto 2005, n. 739; ma nello stesso senso, Cass. Civ. sez. II, 6 novembre 2006, n. 23622) va disattesa la lettura dell’art. 107, comma 5, per quale il rimando operato da tale norma all’art. 50, comma 3, comporterebbe la salvezza di tutte le pre-vigenti disposizioni (già emanate prima del 13 ottobre 2000, data di entrata in vigore del T.U.E.L.), che rimettono ai Sindaci la competenza ad emanare atti

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Atti di disposizione sulle ceneri nel nuovo ordinamento di polizia mortuaria

Nel nostro ordinamento vige questo fondamentale principio di civiltà funeraria: il diritto a disporre[1] del proprio corpo dopo la morte, nel solco tracciato dall’art. 5 Cod. Civile, è personale, di conseguenza, anche i due principali istituti “corollari” ed “alternativi” della cremazione (almeno nel mondo anglosassone), come: *         dispersione delle ceneri *          affidamento dell’urna richiedono autonome manifestazioni di volontà del de cuius, previste dalla normativa nazionale[2], ed esclusivamente di tale portata rimane il rango di questa disciplina, nel sistema giuridico

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Cremazione e morte violenta

E’notorio, in caso di “morte violenta”, come emerga la titolarità dell’Ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente a rilasciare il nulla-osta al seppellimento. Il nulla osta dell’Autorità giudiziaria è, in tali casi, condizione indispensabile per il perfezionamento da parte dell’ufficiale di stato civile del “permesso di seppellimento ex art. 74 D.P.R. n. 396/2000”. Inoltre, nel caso di richiesta di cremazione è necessario un provvedimento liberatorio specifico, la cui istanza va sempre presentata

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Cremazione di resti mortali ed eventuale contestualità dei diversi provvedimenti autorizzativi

Cara Redazione, Scrivo dalla Lombardia, una ditta di onoranze funebri ha ricevuto l’incarico per seguire tutto l’iter per la cremazione dei resti mortali di circa 100 defunti che riposano in questo cimitero, orbene, essa ritiene che il decreto di autorizzazione alla cremazione e quello al trasporto (al forno crematorio e da questo al cimitero di sepoltura) debbano non solo essere contenuti in un unico atto, ma che tale autorizzazione cumulativa vada rilasciata in un unico

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Cremazione: un breve riassunto sullo status attuale (regna la confusione massima!)

L’incinerazione (più aulicamente ignizione o, se vogliamo esser prosaici: cremazione) dei cadaveri costituisce una pratica funeraria alternativa alla tradizionale sepoltura per inumazione e tumulazione che sta acquisendo sempre maggiori consensi nella popolazione, vuoi per la crisi economica vuoi per la maggior praticità, senza, poi considerare l’atteggiamento aperturista della Chiesa Cattolica, con la recente istruzione “Ad Resurgendum Cum Christo”. Da questa nuova tendenza della società italiana discende un rilevante incremento delle richieste di cremazione agli uffici

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Amministratore di sostegno, cremazione e Legge 30 marzo 2001 n. 130.

La Legge 9 gennaio 2004, n. 6 è stata promulgata in funzione di una particolare tutela dei potenziali beneficiari, “… con la minore limitazione possibile della loro capacità di agire …” (art. 1), tanto che, nell’eventualità in cui il beneficiario, sia interdetto od inabilitato, il decreto di nomina di amministratore di sostegno “è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione.” (art. 405, comma 3 C.c., quale introdotto dall’art. 3 stessa L. 9

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Cremazione e Legge n. 130/2001: quando il dichiarante è impossibilitato…a dichiarare dinnanzi all’Ufficiale di Stato Civile.

Cara Redazione, Nel mio comune (Regione Lombardia) l’anno scorso una donna é stata uccisa dal proprio marito…l l’ennesimo caso di efferato femminicidio! La spoglia mortale è stata provvisoriamente tumulata in un cimitero milanese, i genitori ora, peraltro molto anziani, vorrebbero procedere a cremazione, considerato che tale intendimento era già stato manifestato in vita dalla defunta per il proprio post mortem Il Giudice Indagini preliminari , così come il Procuratore della Repubblica hanno, ex art. 116

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La cremazione di cittadini stranieri in territorio italiano.

Nota della Redazione: appunti tratti e rielaborati da: Sereno Scolaro, La polizia mortuaria, anno 2007, Maggioli edizioni.   Nel caso, invero nemmeno tanto raro, data l’intensità odierna dei flussi migratori, della cremazione dei cittadini stranieri, deceduti sul nostro territorio nazionale, si deve sempre ricordare come l’incinerazione delle spoglie umane, così come altri diritti attinenti alla materia della polizia mortuaria, sia riconducibile ai c.d. diritti della personalità, cioè quei diritti assoluti che spettano alla persona in

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Il certificato “ora per allora” di esclusione del sospetto di morte dovuta a reato ex Art. 79 comma 4 DPR 10 settembre 1990 n. 285

Traggo alcuna sagge considerazioni dal testo intitolato: “Cavillosi quesiti La rubrica “Quesiti e lettere”: una palestra di idee” a firma del Dott. Andrea Poggiali e pubblicato sul numero 3/2008 del magazine di settore “I Servizi Funerari”, per analizzare nel dettaglio alcuni passaggi di una procedura per nulla chiara ed univoca, almeno qui da me, nella mia Regione, l’Emilia-Romagna. Premessa: secondo il paragrafo 4 della Circ. Min. 31 luglio 1998 n. 10 la cremazione di cadaveri

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La competenza autorizzatoria, su base territoriale, per dispersione delle ceneri, o loro custodia presso domicili privati

La legge 130 30 marzo 2001 affida all’ufficiale del comune di decesso il compito di autorizzare dispersione e conservazione delle ceneri in base a questi due semplici motivi:   storicamente è il comune di decesso a predisporre tutti gli incartamenti inerenti ad un funerale, perchè, materialmente, il morto si trova lì, in quel preciso luogo. la legge 130 30 marzo 2001 nasce come legge nazionale, valida da “Vipiteno a Trapani” e notoriamente lo Stato Civile

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Autorizzazione per cremare resti mortali ex Art. 3 comma 5 DPR n.254/2003: chi firma?

Costituisce pubblica funzione qualunque attività amministrativa svolta dall’ente locale in quanto pubblica autorità. Le pubbliche funzioni riguardano: a) la polizia mortuaria (controllo e vigilanza sulle attività funebri e cimiteriali); b) il rilascio di autorizzazioni in quanto pubblica Autorità (per compiti statali di stato civile o di sanità pubblica) in genere attribuite dal regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990, n. 285, quali ad esempio, nel caso di specie, l’emanazione delle autorizzazioni alla cremazione, alla

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Trasporto ceneri senza autorizzazione

Salve, la mia famiglia ed io siamo incappati in un problema burocratico. Mia nonna si e’ trasferita in italia da un altro paese europeo e quando si e’ trasferita ha portato con se’ a nostra insaputa le ceneri di mio nonno, suo defunto marito. Nel paese di provenienza era ovviamente consentito tenere l’urna dentro casa. Ora anche mia nonna e’ morta e noi vorremmo poter tumulare entrambe le urne cinerarie nello stesso loculo. Il problema

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Il rischio “Formalina” nella polizia mortuaria

Abbiamo redatto un breve elenco di tutte quelle situazioni in cui gli operatori del post mortem entrano in contatto con la formalina, sostanza biocida altamente tossica in quanto mutagena e cancerogena. Gli infermieri generici che collaborano con i medici all’esecuzione dell’autopsia, al termine della seduta procedono alla conservazione dei tessuti da esaminare in formalina, alla pulizia del locale e delle attrezzature. Nel caso di autopsie dichiaratamente infette, la strumentazione chirurgica, dopo il lavaggio con acqua,

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Dispersione ed affido “ex post”: retroattività delle norme

Allo stato attuale la situazione generale è piuttosto controversa in quanto vi è chi prevede la sola possibilità di affido familiare su espressa volontà (scritta) del de cuius. Determinati Comuni contestano un’interpretazioni troppo apeturista del D.P.R. 24/1/2004. Lo stesso D.P.R. 24/1/2004 nasce da un ricorso in sede giurisdizionale e nel sistema giuridico italiano dove non vige la regola dello stare decisis tanto cara alla giurisprudenza anglosassone, una sentenza fa stato solamente tra le parti (art.

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Campioni biologici e Legge n.130/2001

Articoli correlati: Medicina necroscopica e Legge 130/2001 L’art. 3 lettera h) della Legge 30 marzo 1001m, 130, per il momento ancora bloccato dopo il mutamento dell’assetto costituzionale ottenuto con la Riforma del Titolo V, prevedeva una modifica del Regolamento di Polizia Mortuaria sulla base del seguente principio:”obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimodi dieci anni, campioni di liquidi biologici ed annessicutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta,

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Cremazione di resti mortali

Cara Redazione; ho un problema: ho in gestione diversi cimiteri nel trentino. Stiamo eseguendo le prime estumulazioni nel cimiteero di XXX, relative a sepolture di cinquanta anni fa. Nella maggior parte dei casi, le salme racchiuse negli zinchi, risultano indecomposte. il comune di cui sopra ha accolto la mia proposta di far cremare i resti a spese del comune, in alternativa al seppellimento in campo comune L’impasse operativo emerge in merito alla autorizzazione alla cremazione,

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Art. 79 comma 4 DPR 285/90 ed autenticazione della firma

L’art.79 comma 4 del DPR 10 settembre 1990 n. 285 prevede esplicitamente che l’autorizzazione alla cremazione non può essere concessa se la richiesta non è corredata da certificato in carta libera redatto o dal medico curante o dal necroscopo CON FIRMA AUTENTICATA DAL COORDINATORE SANITARIO”. Tale documento serve ad escludere il sospetto di morte violenta o dovuta a reato, ovviamente diventa del tutto superfluo quando la cremazione proprio perché il decesso è stato cagionato da

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Autorizzazione a sepoltura o cremazione

Nella cremazione il meccanismo autorizzatorio e’ piuttosto complesso, ci sono, pertanto alcune questioni fondamentali su cui e’ doveroso soffermarsi. Per la Legge Italiana tutte le operazioni di polizia mortuaria sono sempre sottoposte ad autorizzazione, per tumulazione ed inumazione, tuttavia, non sono contemplati particolari filtri o procedure aggravate. L’autorizzazione alla cremazione e alla sepoltura si collocano su due ambiti separati, debbono esser sottoscritte da soggetti distinti ed hanno finalita’ diverse, ma possono, in relazione alle decisioni

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23 thoughts on “Autorizzazioni

  1. Alcuni imprenditori si sono rivolti al mio studio perche vorrebbero realizzare un cimitero privato su propria area per potere poi vendere i loculi o cappelle in modo perpetuo. E’ possibile realizzarlo e se si a quale normativa potrei appigliarmi.

  2. X Marcello,

    ci dica la Sua regione, cioè quella in cui intende impiantare un crematorio per animali d’affezione. così potremo aiutarLa.

  3. X Maria,

    La Regione Puglia, per propria precisa scelta legislativa, rimette la disciplina della materia: “cimiteri per animali d’affezione” alla sola fonte regolamentare locale, di cui si ribadisce la centralità strategica, nel buon governo del fenomeno funerario (a questo punto da intendersi in senso lato o comunque molto dilatato.)

    in Regione Puglia, pertanto, il riferimento normativo d’obbligo è all’Art. 7 comma 3 della Legge Regionale 15 dicembre 2008, n. 34.

    Esso Così recita testualmente:

    “[…omissis…] Il regolamento può inoltre prevedere le modalità per la costruzione dei cimiteri per gli animali
    d’affezione, da parte di soggetti pubblici o privati, definendone i requisiti. L’autorizzazione alla
    costruzione dei cimiteri per gli animali d’affezione viene concessa dal comune, previo parere
    favorevole espresso dall’ASL competente per territorio”.

    Tra le fonti del diritto che regolamentano la fattispecie, invero piuttosto nuova, si ricordano anche il Regolamento CE 1774/2002 del 10 ottobre 2002, emanato dalle Istituzioni Centrali Europee ed il vigente Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 8 febbraio 1954, n. 320.

  4. Salve potrei avere qualche normativa di riferimento per l apertura di un cimitero per animali in puglia? sono un veterinario e molti proprietari sono sempre più spesso a disagio quando devono affrontare la sepoltura del proprio animale. grazie tante a presto spero.

  5. La normativa di riferimento é: Regione Piemonte
    Regolamento regionale 22 maggio 2001, n. 5/R: Regolamento regionale recante: Regolamento di attuazione di cui all’art. 3 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 39 (Cimiteri per animali d’affezione).

  6. dovendomi occupare di realizzare in provincia di Torino un cimitero di animali d’affezione che preveda anche un forno crematorio, mi interesserebbe sapere come muovermi e chi interpellare (comune, provincia, regione?) per ottenere le autorizzazioni necessarie. ringrazio e saluto. Boggione

  7. In Sicilia, per costruire cimiteri dedicati ad animali d’affezione (ossia domestici) si segue il dettato della Legge Regionale Legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, art. 23, secondo cui la costruzione di questi cimiteri compete ai comuni, singoli o associati previo il preventivo parere dell’AUSL. salvo modifiche dell’ultima ora, di cui, per altro, non si ha notizia, l’impianto di un camposanto, con annesso crematorio, per animali d’eccezione, non sembra possibile per i privati, ma solo per gli enti locali

    Ad ogni modo, se ragioniamo per analogia con le norme che regolano la realizzazione per forni crematori destinati ad incinerare le spoglie umane, l’autorizzazione all’esercizio di un crematorio spetta alla regione, o alla provincia, se delegata dalla regione, secondo quanto previsto dal DPR 24 maggio 1988 n.203, concernenti norme in materia di qualità dell’aria, relativamente a specifici agenti inquinantie di inquinamento prodotto dagli impianti industriali ai sensi della Legge 16 aprile 1987 n.183.

    Riguardo ai limiti di emissione in atmosfera si rinvia al DPCM 21 luglio 1989, nonchè ai Decreti Ministerilai 12 luglio 1990 e 19 novembre 1997 n.503, essi, però, si riferiscono a grandi impianti di combustione e poco si attagliano agli standards di piccole strutture limitate e destinate a questa particolare funzione di polizia mortuaria/veterinaria.

    In questa dissertazione si parte dal presupposto che il crematorio per animali d’affezione sia compreso in un cimitero all’uopo destianto (cioè all’accoglimento di detti animali.

    Premettendo che ci si trova in assenza di una disciplina legislativa specifica, tuttavia è possibile rinvenire una serie di norme, appartenenti a provvedimenti che, tra loro, differiscono per natura, materia ed epoca, ma che costituiscono i binari sui quali sviluppare l’analisi delle possibilità.

    Le norme la cui applicazione non dà luogo ad incertezze sono, in ordine cronologico:

    a) art.674 del Codice Penale;

    b) art.264 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie (1);

    c) D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, Regolamento di polizia veterinaria (2) e successive modificazioni;

  8. Buongiorno, vi scrivo riguardo le autorizazioni necessarie per poter avviare an’attivitò di cremazione per animali domestici.Gradirei avere se è possibile informazioni al riguardo, in modo di poter fare i primi passi verso la realizazione di un crematorio per cani e animali domestici di piccala taglia, premesso che io abito a catania, dunque con le leggi vigenti della regione (sicilia) ed eventuali vantaggi per la formazione di nuove imprese in sicilia.Scuro di avere una risposta che possa guidarmi nei primi passi del mio progetto.

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