Autorizzazione all’affido familiare di ceneri
(si veda anche https://www.funerali.org/series/affido-urna-cineraria)
L’istituto dell’affido delle ceneri, nella sua evoluzione storica passa attraverso la legittimazione a collocare le ceneri, definite dal DPR 285/90 con la metonimia di “urne cinerarie”, in “altro sito” oltre che nel cimitero.
Detto sito, però, secondo tutta la dottrina, avrebbe comunque dovuto insistere all’interno del camposanto, anche quando fosse sorto su area cimiteriale in concessione ad enti morali (oggi: associazioni riconosciute), e non avrebbe potuto essere altrimenti, in quanto l’art. 340 del Testo Unico Leggi Sanitarie (Regio Decreto 1265/1934) pone il divieto di sepoltura al di fuori dei cimiteri con una norma che ha rilevanza di ordine pubblico (cioè, inderogabile) siccome la sua violazione non solamente è soggetta a sanzione, ma importa anche il ripristino della situazione alterata, ammettendo, del tutto eccezionalmente, la sola deroga del successivo art. 341 TULLSS (e, in sua attuazione, dell’art. 105 DPR 285/1990) cioè la tumulazione privilegiata, la quale importa la valutazione di “giustificati motivi di speciali onoranze”, con la logica conseguenza che la sepoltura al di fuori dei cimiteri non può mai divenire pratica ordinaria.
Proprio una nuova interpretazione giurisprudenziale (Consiglio di Stato parere 2957/3 del 29 ottobre 2003) ha scardinato questo principio, attuando, di conseguenza la Legge 130/2001 nella sola parte dedicata all’affido famigliare delle ceneri.
Secondo il Consiglio di Stato l’affidamento ai familiari dell’urna delle ceneri è compiutamente disciplinato dalla lett. e) del comma 1 dell’art. 3 della Legge 130/01 e non necessita di ulteriore regolamentazione di dettaglio, perchè dall’insieme delle disposizioni, primarie e secondarie, vigenti può trarsi una compiuta disciplina delle modalità di affidamento a privati delle urne cinerarie, che ne consentano una immediata applicazione attraverso questo protocollo operativo:
- modalità di espressione delle volontà del defunto;
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obbligo di sigillare l’urna;
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apposizione su di essa dei dati anagrafici del defunto;
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modalità di verbalizzazione della consegna ex Art. 81 DPR 285/90;
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garanzia da ogni profanazione dei luoghi in cui le urne vengono collocate.
Inoltre le dimensioni delle urne e le caratteristiche dei luoghi di conservazione vengono stabilite dai regolamenti comunali e, in mancanza di apposite norme dettate dal regolamento comunale di polizia mortuaria, possono essere imposte dai comuni in sede di autorizzazione all’affidamento ai familiari, che pertanto dovrà essere concessa in assenza di vincoli o limitazioni alla disponibilità delle spoglie derivanti da provvedimenti dell’autorità di polizia o dell’autorità giudiziaria.
La motivazione del parere del Consiglio di Stato, così, apre importanti spiragli, tra cui quello della possibilità di rendere operative parti della L. 130/01 attraverso specifici regolamenti e la combinazione con le norme preesistenti.
Per non ingenerare facili entusiasmi bisogna, però specificare come il DPR 24 Febbraio 2004 emanato dal Presidente della Repubblica in attuazione del parere formulato dal Consiglio di Stato, sia frutto di un ricorso in sede giurisdizionale, nelle more di una compiuta normazione regionale, il comune, dunque, ha solo facoltà e non obbligo di permettere l’affido delle ceneri, siccome il suddetto DPR 24 febbraio 2004, sotto l’aspetto giuridico, pur essendo un importantissimo precedente giurisprudenziale, vale solo per quell’unico caso preso in esame (cioè il ricorso presentato da un un cittadino contro un comune italiano) e non è automaticamente estensibile a tutte le richieste di affido.
Una sentenza, dopo tutto, fa stato tra le parti (art. 2909 CC).
Si possono, allora, presentare le seguenti fattispecie in sede di istruttoria per la formazione dell’atto di affido e dell’autorizzazione al trasporto:
a) Familiare affidatario dell’urna residente nello stesso Comune di consegna.
E’ l’eventualità più semplice. Ad autorizzare è lo stesso Comune (ovviamente se lo vuole, se cioè regolamenta la custodia delle ceneri in via generale ed astratta, oppure se la autorizza caso per caso).
b) Ceneri consegnate in comune diverso da quello di residenza dell’affidatario.
Il Comune di residenza dell’affidatario autorizza l’affido sul proprio territorio. Occorre presentare preventivamente l’autorizzazione a chi autorizza il trasporto (può essere anche spedita per fax o email tra i 2 comuni).
Il comune di partenza dell’urna autorizza il trasporto delle ceneri verso il territorio e per l’abitazione dell’affidatario.
Questa è la soluzione più semplificata.
c) Non si ritiene plausibile che un Comune (anche se di decesso) autorizzi l’affidamento per un comune diverso da quello di residenza.
Tale considerazione vale unicamente nell’ipotesi che si definisca possibile il solo affidamento nel luogo di residenza.
Se invece si consentisse l’affidamento per luogo diverso da quello di residenza (sedi di associazioni, clubs, partiti politici…), ma occorrerebbe una norma regionale o nazionale chiara in proposito, il meccanismo dovrebbe funzionare allo stesso modo, mettendo al posto del Comune di residenza quello di abituale deposito dell’urna cineraria.
d) L’autorizzazione al trasporto di urna cineraria è rilasciata in base ai disposti stabiliti dal DPR 285/90 dal sindaco, (ora dirigente competente del comune o suo delegato rilasciano l’autorizzazione).
e) L’autorizzazione all’affidamento è rilasciata da chi è individuato dal regolamento di organizzazione del Comune. Può essere anche lo stesso dirigente o delegato che autorizza il trasporto. Attualmente questo atto non è ancora competenza di Stato Civile, nulla però vieta al comune, attraverso un procedimento di delega di far fisicamente coincidere con l’Ufficiale di Stato Civile il soggetto con il potere di firma per le autorizzazione all’affido delle urne cinerarie.
Anche se chi firma le diverse autorizzazioni di polizia mortuaria è, di fatto, la stessa persona fisica sulla relativa documentazione dovrebbero essere specificati i distinti soggetti titolari delle diverse funzioni autorizzatorie.
Per completezza, poi, sarà opportuno che l’atto autorizzatorio rechi anche il nome del dirigente (non necessariamente la firma)ai sensi della Legge 241/1990.
L’affidatario, comunque, dinnanzi al Comune quale titolare ultimo ed istituzionale della funzione cimiteriale ex artt. 337, 343 e 394 R.D. 1265/1937 ed art. 51 D.P.R. 285/90) contrae i seguenti obblighi:
deve, infatti:
1) allestire un colombario con le caratteristiche di sicurezza ex Art. 343 R.D. 1265/1934 (l’autorizzazione all’affidamento non costituisce, in sé, autorizzazione alla realizzazione di quest’ultimo, costruzione soggetta ad altra e diversa normativa);
2) permettere l’accesso, (anche se tra parenti, spesso, sbollita l’emotività “buonista” tipica dei funerali, non intercorrono quasi rapporti proprio idilliaci, anche e soprattutto per motivi di successione mortis causa) ai congiunti del de cuius perché essi possano esercitare il loro diritto secondario di sepolcro (visita alla tomba del defunto per atti rituali e di suffragio);
3) sottoporsi attraverso ispezioni e controlli presso il proprio domicilio alla vigilanza da parte del personale comunale all’uopo preposto;
4) rispondere penalmente di eventuali profanazioni delle ceneri se tale sacrilegio si dovuto a sua colpa grave o inadempimento;
5) se, per qualsiasi motivo, intende rinunciare all’affidamento dell’urna, è tenuto a conferirla, per la conservazione provvisoria in cimitero previa acquisizione dell’autorizzazione al trasporto da parte del Comune nel quale si trova l’urna affidata.
Anche il capo al gestore dell’impianto di cremazione sorgono particolari doveri; egli, infatti:
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adotta sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all’esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate;
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impiega per la raccolta delle ceneri urne cinerarie realizzate in materiali non deperibili (il problema si complica qualora la destinazione dell’urna medesima sia l’inumazione perché ex Art. 75 comma 1 DPR 285/1990 sostanze non biodegradabili non sono compatibili con la sepoltura nel terreno);
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deve avere cura di sigillare le urne destinate all’affidamento familiare in maniera tale da impedire in alcun modo la profanazione delle ceneri;
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Deve verbalizzare la consegna dell’urna ex Art. 81 DPR 285/1990 (In Lombardia, invece, si ritiene sia sufficiente la compilazione della modulistica di cui agli allegati 5 e 6 alla Delibera della Giunta Regionale 21 gennaio 2005 n. 20278.)
Mia madre è deceduta nel 1990. I resti mortali sono stati ridotti circa 10 anni fa e sono ora contenuti in una cassetta all’interno di un loculo del Comune di Torre del Greco (NA). Vorrei cremare i resti mortali e portarli nella mia abitazione a Roma. Vorrei occuparmi io personalmente del trasporto senza rivolgermi ad un’agenzia. E’ possibile? Il Comune di Torre del Greco mi consegna i resti mortali in una cassetta di zinco sigillata. Mi dice che non è possibile effettuare il trasporto in cassetta di legno chiusa con viti. La cassetta di zinco non viene quasi mai accettata dai crematori. Come fare? Ultima domanda: Devo avvisare personalmente il Comune di Roma che le ceneri sono custodite presso la mia abitazione? Grazie in anticipo. Angelo
X Angelo,
per comodità parto dalla fine….
Roma deve prima autorizzare l’affido poi sulla base di questo titolo Torre del Greco autorizzerà il trasporto, con un unico decreto delle ossa al crematorio e delle risultanti ceneri presso la loro destinazione stabile ed ultima (la Sua abitazione privata).
Attenzione, si rileva una possibile (remota?) criticità, la Regione Lazio, infatti, consente l’affido delle ceneri solo su precisa disposizione del de cuius, deve esser infatti, il defunto (quando in vita!) a designare il detentore delle proprie ceneri per un loro custodia extra cimiteriale (è vero, si tratta di una rigidità procedurale difficilmente superabile, ma questa è la Legge, per quanto oscura, mal redatta e, quindi, interpretabile essa sia… ).
Punto secondo: il trasporto delle ossa avviene *SEMPRE* in cassetta di zinco sigillata (questo per evitare furti, smarrimenti o sottrazioni per scopi non ammessi dalla Legge) ed è soggetto alle normali autorizzazioni amministrative, ma non alle prescrizioni igienico-sanitarie, invece, indispensabili per i cadaveri, pertanto può esser eseguito da chiunque (anche da Lei stesso), perché debitamente autorizzato.
Solo una volta giunti all’impianto di cremazione la casetta può esser aperta, così le risultanti ossa, potranno esser sversate in un contenitore facilmente combustibile e quindi cremate secondo la consueta procedura…non v’è altra soluzione.
Salve, ho un quesito piuttosto simile da proporle. Mio padre deceduto nel 2001 è tumulato nel cimitero di Napoli. Al 10° anniversario dalla morte vorrei estumularne i resti per cremarli e chiederne poi l’affido. Ho già con me le ceneri di mia madre deceduta a dicembre 2017 (vivo in Campania). Quale procedura devo seguire? Grazie
X Francesco, in estrema sintesi deve inoltrare al competente ufficio comunale di polizia mortuaria (anche contestualmente ex art. 40 D.P.R. n. 445/2000, sempre che la pratica amministrativa riguardi lo stesso plesso dell’amministrazione comunale) domanda, soggetta sin dall’origine ad imposta di bollo, (così come accade per tutte le istanze rivolte ad un pubblica amministrazione e volte all’ottenimento di un provvedimento autorizzativo) di esumazione/estumulazione con relativa cremazione del defunto.
In Regione Campania, in forza di apposita legge regionale, si segue il dettato (forme di manifestazione della volontà, persone legittimate ad esprimere quest’ultima) della Legge statale 30 marzo 2001 n. 130.
Attenzione: se il de cuius è ancora “cadavere”, cioè non è ancora completamente decorso il periodo di sepoltura legale, pari a 10 anni per la sepoltura in terra e 20 anni in loculo stagno, la procedura della cremazione postuma sarà quella ordinaria ed aggravata, vale a dire che occorre l’esclusione del sospetto di morte dovuta a reato attraverso il reperimento della documentazione sanitaria (certificato necroscopico allegato ex post all’atto di morte) rilasciata al momento del decesso ed autorizzerà l’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli.
Se, invece, siamo dinnanzi a semplici resti mortali (= esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo/conservativo) provenienti da esumazione/estumulazione ordinaria, ossia dopo il primo periodo di sepoltura pari rispettivamente a 10 anni o 20 anni, secondo la tipologia di destinazione (fossa di terra o loculo) prescelta al momento del funerale si seguirà un iter più semplificato e snello, ma ad autorizzare la cremazione sarà il dirigente del servizio di polizia mortuaria ex art. 107 comma 3 lett. f) D.Lgs n. 267/2000.
Per l’affido delle ceneri rinvio, per ragioni di brevitas al procedimento burocratico attivato per la custodia presso il Suo domicilio dell’urna contenente le ceneri di Sua madre, nel frattempo nulla è ancora cambiato.
Grazie per la risposta esaustiva. In realtà, rileggendo il quesito mi sono accorto che conteneva un errore (non si tratterà del 10° anniversario, ma del 20°, quindi l’estumulazione dovrebbe essere ordinaria). Ancora grazie e buon lavoro!
Salve, a Gennaio 2015 mia madre è mancata – è stata disposta la Cremazione presso la Socrem di Torino e ora l’urna risiede in una celetta tumulata al camposanto. Essendo io figlio unico e i miei genitori pure non ho nessun altro . Mio padre è caduto e si è rotto la schiena – con busto e invalidità non può più andare al cimitero e anche io per il rapporto forte con mamma vorrei poter portare le ceneri a casa ( sempre stessa città Torino ) per averla sempre con noi . È possibile tale spostamento previa autorizzazione della Socrem immagino ? Mi fa sapere ? Grazie !
X Lorenzo,
attenzione: l’affido famigliare delle ceneri è autorizzato dal Comune, nella persona adell’Ufficiale dello Stato Civile, non dalla locale So.Crem. , la quale è solo concessionaria delle cellette cinerarie, e – forse – del servizio di cremazione. poichè, in ultima analisi, titolare della funzione cimiteriale è sempre e solo il Comune.
L’affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla Legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e dalla Legge della Regione Piemonte 31 ottobre 2007, n. 20. nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.
L’autorizzazione all’affidamento o alla dispersione sono rilasciate previa valutazione di conformità delle relative modalità che, in assenza di volontà scritta del defunto, devono essere dichiarate dagli aventi titolo, di conseguenza resta, pur sempre, un piccolo margine di discrezionalità.
Ai sensi dell’art. 37 del regolamento comunale della Città di TORINO:
L’affidatario delle ceneri, all’atto della consegna dell’urna, ha l’obbligo di dichiarare:
a) l’impegno a custodire l’urna presso il proprio domicilio con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da offrire garanzie contro ogni profanazione;
b) l’impegno a comunicare preventivamente agli uffici comunali l’intenzione di mutare il proprio domicilio, ai fini del rilascio all’autorizzazione al trasporto delle ceneri affidate;
c) di aver provveduto a comunicare al comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione e che il medesimo comune non ha espresso diniego o altre prescrizioni modificative dei suoi propositi;
d) l’impegno a comunicare preventivamente l’eventuale trasferimento dell’urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione;
e) la piena disponibilità ad assicurare l’accesso ai locali ove è custodita l’urna al personale comunale o incaricato dal comune medesimo per le funzioni di vigilanza e controllo del mantenimento dei requisiti di affidamento;
f) l’impegno a conferire l’urna al cimitero di residenza qualora intenda rinunziare all’affidamento.
Quindi, se non sussistono ragioni ostative di altra natura (divieti di vario genere, opposizione di eventuali famigliari, ricorsi pendenti…) si procede così, inoltrando l’istanza all’ufficio della polizia mortuaria, poi non sono a conoscenza del ruolo (importante!) svolto dalla So.Crem, nella gestione del fenomeno cremazionista nel capoluogo sabaudo.
Ciao sono paolo di milano…non sono un giurista ma credo tu abbia la facolta di chidere la traslazione a casa.Un gesto di grande sensibilita’ ..ho anch’io le ceneri di mia mamma a casa e mio papa” sepolto al cimitero.La presenza dell’urna a casa e’ stata uno dei motivi della chiusura del rapporto con la mia compagna.Tieni stretta. Vicino a te tua mamma ti dara’ conforto senza chiuderti al futuro come molti sostengono
Buona sera. Mia suocera voleva essere dispersa in mare a Taranto. Non avendo lasciato nessuna disposizione scritta, ma solo verbale, per il momento abbiamo proceduto alla cremazione e ci siano fatti affidare le ceneri. Ci hanno detto che per poter disperdere le ceneri dobbiamo rivolgerci ad un notaio. Le risulta? Noi siamo a Milano.
Grazie
X Rita,
qui entra in giuoco il problema della competenza territoriale, poichè – purtroppo – oramai la polizia mortuaria è disarticolata su base regionale, con normative spesso tra loro eterogenee e confuse che, appunto, scontano il fortissimo limite della giurisdizione geografica.
Milano, pertanto, non ha alcun titolo a sindacare sulle modalità (luogo e forme di manifestazione della volontà) di una dispersione ceneri, la quale materialmente avverrà fuori dei propri confini amministrativi regionali. In effetti la disciplina lombarda sui servizi funerari contempla la procedibilità dell’istituto dispersione ceneri in natura, solo in caso di una precisa disposizione scritta da parte del de cuius, mentre più possibilista ed aperturista è la legge della Regione Puglia, grazie ad una norma con cui si legittima anche una asserzione divolontà resa solo verbalmente deal de cuius e fedelmente riportata dai famigliari della persona defunta.
L’autorizzazione a disperdere le ceneri dovrà così esser formata e perfezionata, sulla base dei titoli formali richiesti, direttamente presso il Comune di Taranto, una volta rilasciato questo atto che dovrà esser opportunamente esibito e prodotto agli atti, Milano accorderà la semplice autorizzazione al trasporto dell’’urna verso il Comune interessato della Regione Puglia
Salve, vorrei il suo aiuto su il affido famigliari di ceneri, primo mi scusso per le mancanze ortografiche sono madrelingua spagnola.
Mi trovo in Peru, sono figlia unica, mia madre italiana single e morta tree anni fa e cremata per sua volonta e vorrei portarla con me in Italia dove abitavo anni fa e tornero a fine anno( COmune di Montopoli di sabina Rieti. La volonta da mia madre era essere cremata per cosi portare lei con me dove ovunque io vada… Come posso avvere la autorizzazione al affidamento delle cenere dalla polizia mortuaria e che altro documento devvo fare,visto che qui la Embajada de Italia no da molta informazioni su questo caso specifico da portare cenere a casa…Molte grazie
X Fiorella,
nessun problema con l’ortografia, il messaggio è chiarissimo!
In Regione Lazio, per l’istituto dell’affido ceneri la norma di riferimento è data dall’art. 162 comma 5 della Legge Regionale 28 aprile 2006 n. 4.
Attenzione, però, in Lazio l’affidatario delle ceneri deve esser stato individuato (disposizione testamentaria?) direttamente dalla persona oggi defunta, altrimenti non sussisterebbero gli elementi minimi per avviare tutto l’iter.
Si richiama il DECRETO del PRESIDENTE della REPUBBLICA 31 agosto 1999, n. 394 (Artt. 2 e 2-bis) per i rapporti tra cittadini extracomunitari e la pubblica amministrazione italiana.
Le Autorità Locali peruviane rilasceranno, in base alla loro normativa di polizia mortuaria, il decreto di trasporto per le ceneri (contenute in un’urna sigillata recante gli estremi anagrafici del defunto) in direzione dell’Italia. L’atto sarà redatto anche in una lingua comunemente usata nelle relazioni diplomatiche (Inglese o francese).
Per l’introduzione del trasporto mortuario in territorio italiano, poiché il Perù, non aderisce all’accordo internazionale di Berlino si applicherà l’art. 28 del regolamento nazionale di polizia mortuaria di cui al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
il trasporto di ceneri fra Stati non aderenti alla convenzione di Berlino richiede le normali autorizzazioni amministrative , ma non le misure precauzionali a carattere igienico richieste per il trasporto dei cadaveri.
E’ importante rimarcare quest’aspetto procedurale: La Legge Italiana subordina il nulla osta all’ingresso del trasporto funebre entro i propri confini alla preventiva verifica del titolo d’accoglimento: sarà dunque necessario attivarsi presso il Comune di Montopoli di Sabina per perfezionare l’autorizzazione all’affido sulla base di una specifica manifestazione di volontà.
Nel frattempo le ceneri saranno momentaneamente depositate in cimitero, sino a quando non si sia concluso il procedimento burocratico volto ad autorizzare la conservazione delle ceneri presso un domicilio privato.
Rimango sempre a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Buongiorno, desidero chiarimenti in merito a quanto segue ma non so a chi rivolgermi.
Sono di Rimini e 4 anni fa venne a mancare mio padre e, come richiesto da lui (di sicuro a voce, non so se anche in maniera scritta), fu cremato e la sua urna portata nel suo comune di nascita (città di castello in prov di perugia) e murata a fianco della bara di suo padre (mio nonno) nella cappella di proprietà di sua sorella (mia zia).
Nelle ultime settimane scopro che mia madre è intenzionata ad informarsi sulla prassi da attuare per ritirare l’urna di mio padre e tenerla in casa. Io, per motivi personali, familiari e di estremo rispetto verso le volontà di mio padre, ho tentato di farle cambiare idea.
Scopro oggi che l’urna è già in casa nostra a Rimini e ciò, personalmente, mi ha creato fastidiosi problemi emozionali.
Mi chiedevo tre cose: come sia possibile che io (figlio maggiorenne) non abbia avuto alcun ruolo in quella che è la burocrazia del caso (non mi è stato sottoposto nessun documento da firmare o simili); se mia zia, proprietaria della cappella, ne deve essere per forza venuta a conoscenza; se la procedura per riportare i resti di mio padre da Rimini al cimitero di Città di Castello è fattibile. La ringrazio per il tempo dedicatomi e le auguro buona giornata
X Walter
Il Comune di Rimini ha agito secundum legem, semmai si demanderà al giudice ordinario la risoluzione di eventuale controversia sul “peso emozionale” che la conservazione delle ceneri a domicilio spesso implica.
In assenza di norme specifiche, la portata, la titolarità e le modalità di esercizio del diritto sulla destinazione della salma (o di quanto ne residui, dati i fenomeni degenerativi, anche intermedi o incompleti, a carico della materia organica tipici del post mortem) dovranno essere desunte dalla fortunatamente uniforme e omogenea elaborazione giurisprudenziale (= principio pretorio, solo dopo cristallizzato in norma positiva ex Art. 3 Legge n. 130/2001 e art. 79 comma 1 II Periodo del regolamento statale di polizia mortuaria!) che ha riguardato i conflitti endo-famigliari sulla spoglia mortale del de cuius o sull’uso dei sepolcri privati in questi ultimi cinquant’ anni di giurisprudenza funeraria e cimiteriale.
In linea di massima, il diritto di disporre del proprio corpo, dopo la morte, rientra nel milieu dei diritti della personalità, che per loro natura sono assoluti, non prescrittibili ed intrasmissibili. Loro connotato peculiare è dato dall’immediata e diretta inerenza alla persona di colui che ne è titolare.
Essi sono altresì indisponibili, salvo le parziali riduzioni e rinunce che, alla stregua di particolari norme o della psicologia sociale, appaiano compatibili con la dignità della persona.
Pertanto sovrana è senz’altro la volontà del de cuius (sempre entro i limiti imposti dalla Legge) poi “giù per li rami” dell’albero genealogico, (ovvero tra le linee di parentela) prevarrà il diritto che nasce dal rapporto di coniugio pure rispetto a quello di consanguineità, quindi per la destinazione delle ceneri, nel silenzio del de cuius, predomina il volere del coniuge superstite, anche se in conflitto con i desideri del figlio.
Salvo la dispersione (quasi) tutte le operazioni di mortuaria inerenti alla ceneri, sono reversibili, basta presentare apposita istanza (debitamente firmata da chi abbia potere di decisione) al preposto ufficio comunale e richiedere il rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative (trasporto, tumulazione…) ma ad una condizione: l’affidatario dell’urna deve rinunciare all’atto di custodia, altrimenti le successive richieste risulteranno non accoglibili da parte del Comune, il quale vigila solamente sull’attività funebre e cimiteriale, senza per questo poter obbligare qualcuno a spogliarsi di un diritto legittimamente acquisito.
Buona sera, io sono l’affidataria delle ceneri del mio compagno deceduto l’anno scorso. Non eravamo sposati ma le due sorelle e il padre all’epoca hanno firmato perché io potessi tenerle a casa con me e nostro figlio. Ora che i rapporti si stanno deteriorando vorrebbero che io le portassi in cimitero dove abitano loro e dove hanno la tomba di famiglia. Mi posso opporre o devo sottostare al loro volere perché non eravamo sposati? Che valenza ha l’autorizzazione che mi è stata concessa all’epoca se loro adesso cambiano idea? Posso portarle eventualmente in un altro cimitero nel paese dove io e nostro figlio andremo a vivere? Grazie
Noi abitiamo in provincia di Padova
X Alice,
Regione Veneto, allora? Bene e male al tempo stesso, perchè la relativa Legge Regionale 4 marzo 2010 n. 18 all’art. 49 pasticcia pesantemente con i termini linguistici (relativamente all’affido, parla alternativamente di coniuge, poi di famigliari, in senso molto generico, ed alla fine ragiona “al neutro” indicando semplicemente, ed in modo imprecisato gli “aventi titolo”). Quindi si dovrebbe dedurre che l’istituto della custodia delle urne presso un domicilio privato sia di natura squisitamente “famigliare”, escludendo, così, in modo categorico il regime delle coppie di fatto o delle convivenze more uxorio. Secondo questa interpretazione molto formale il/la convivente non avrebbe mai diritto ad accedere a questo istituto.
Il Legislatore Regionale, però, conscio di quanto questi fenomeni siano ormai diffusi nella società italiana (ante Legge “Cirinnà” n. 76/2016 sulle unioni civili) si salva in corner, con la tecnica prediletta da Ponzio Pilato (noto igienista che dinanzi ai problemi cristologici si lavava spesso e bellamente le mani!!!) decide di non decidere e demanda (secondo me in modo un po’ipocrita) l’attuazione di questi scarni e lacunosi disposti, ex art. 3 comma 1 lett.) e Legge Regionale 4 marzo 2010 n. 18 alla regolamentazione comunale in materia di polizia mortuaria, delineando così un istituto dell’affido a geometria variabile, forse per meglio adeguarsi alle mutevoli esigenze e sensibilità locali.
Ora io non conosco, nel dettaglio, il regolamento municipale di polizia mortuaria del Comune che ha adottato e rilasciato l’atto di affido (ci possono essere da Comune a Comune variazioni importanti e letture della norma regionale anche molto eterogenee), mi limito pertanto a queste minime osservazioni di ordine generale, quasi “banali” nella loro astrattezza.
1) ex D.P.R. 24 febbraio 2004 l’atto di affido ha natura autoritativa amministrativa con valenza normativa: può cioè contenere prescrizioni cogenti ed imperative valide a disciplinare la singola fattispecie, magari nelle more di un’organica normazione di settore.
2) l’atto di affido (leggasi: autorizzazione all’affido) si delinea come un rapporto di tipo asimmetrico, ossia sbilanciato a favore della parte pubblica, e fortemente verticale tra autorità comunale (il Comune è pur sempre titolare della funzione sepolcrale) e persona titolare dell’autorizzazione stessa; esso come qualsiasi altro provvedimento amministrativo può esser sì revocato o annullato ai sensi, rispettivamente, degli artt. 21 quinques e 21 septies e 21 octies Legge n. 241/1990), ma occorre un atto d’imperio della Pubblica Amministrazione e ciò ci salva dall’ingerenza malevola o, peggio ancora, dai capricci in ritardo, dei parenti.
3) se i congiunti del de cuius hanno cambiato idea, fatte sempre salve eventuali norme comunali di cui non sono a conoscenza, l’autorizzazione all’affido continua a produrre comunque i suoi effetti. Essi, dunque, non hanno il potere di invalidarne l’efficacia, magari per disdegnoso gusto o personalissima ripicca.
Di solito la normazione più lungimirante ammette, quale unica ipotesi di retrocessione, la rinuncia da parte dell’affidatario, ma nessuna norma- ad oggi – almeno nel diritto formale e positivo pare contemplare questa azione di ritiro/interruzione della legittimazione a custodire in casa le ceneri. Detto in perfetto politichese, questo atteggiamento risuonerebbe come una sorta di mozione di sfiducia all’affidatario.
4) Per “strapparLe” legalmente l’urna contenente le ceneri del Suo compagno le sorelle ed i padre di quest’ultimo dovrebbero, comunque, eccitare un Giudizio, dinanzi il T.A.R. per ottenere la dichiarazione d’illegittimità della stessa autorizzazione all’affido o più probabilmente in sede civile, con rito contenzioso, dove dovrebbero dimostrare che la reale volontà del de cuius (sovrana in questi casi di conflitto strisciante) sarebbe stata quella della tumulazione delle ceneri in cimitero e NON la loro custodia presso un’abitazione privata.
5)Non dimentichiamo, poi, come a pronunciarsi per una possibile destinazione extra-cimiteriale delle ceneri dovrebbe esser anche il figlio oggi minorenne ed ancora incapace di agire giuridicamente. In sua rappresentanza potrebbe dichiarare la volontà chi su di lui eserciti la patria potestà, per analogia con quanto avviene in tema di cremazione.
E’ quasi pleonastico invitare le parti ad un accordo extragiudiziale, perchè conflitti così dilaceranti, inerenti a diritti soggettivi personalissimi, rischiano di esser risolti solamente avanti la Suprema Corte di Cassazione, al momento infatti, trattandosi di pratiche funerarie così innovative e rivoluzionarie, almeno per la tradizione italiana, non esiste nè una Legge univoca (magari!) nè, tanto meno, un comune orientamento giurisprudenziale, ancora lungi dal formarsi.
E’sempre – specie se sussistono dissidi e contrasti – legittimo conferire le ceneri in cimitero, pure temporaneamente presso una sepoltura privata e dedicata a sistema di tumulazione (nicchia cineraria, ossarino, loculo…) oppure in cinerario comune: ATTENZIONE però: il cinerario comune rappresenta il punto di non ritorno, esso è una sistemazione definitiva ed irreversibile; qui le ceneri vengono sì conservate in perpetuo, ma anche sversate in modo anonimo, promiscuo ed indistinto, cosicché non sia più ipotesi praticabile una loro successiva raccolta o separazione dalla massa amorfa di altre ceneri in cui sono confluite.
Buonasera, sono angela stamattina sotto volontà di mia sorella deceduta giovedì è stata cremata con autorizzazione di consegnarla al cimitero, ma io vorrei tenerla a casa cosa devi fare per aver il permesso? Da premettere che non l ho potuta consegnare perché il cimitero era chiuso essendo domenica e l operazione di cremazione è finita alle 13:30, la regione è la campania, grazie della risposta.
X Angela,
qui bisogna decidersi, un volta per tutte senza più fraintendimenti perchè:
1) in linea generale e di massima, salvo sempre possibili conversioni (o…semplici ripensamenti?) sulla “Via di Damasco” l’istanza di conservazione delle ceneri presso un domicilio privato deve esser contestuale rispetto rispetto alla manifestazione della volontà cremazionista da rendere ai competenti uffici comunali di Stato Civile. Il problema si pone in questi termini pure un po’ipocriti: o il defunto aveva, in vita, espresso la volontà di affidare le proprie ceneri e tale desiderio è stato disatteso (e dichiarare il falso ex art. 76 D.P.R. n. 445/2000 costa caro) o com’è più probabile, nel silenzio del de cuius, sono i suoi più stretti congiunti a dover riferire questa volontà. Attenzione: i congiunti (…ma sarà davvero così? E chi mai potrà appurare questa intenzione?) s’impegnano a rappresentare non un loro proprio e personalissimo volere, bensì si fanno unicamente garanti del rispetto di un’ultima volontà del de cuius magari esplicitata solo verbalmente. Sembra un sofisma, ma in diritto spesso la forma (atto di disposizione con firma autenticata oppure semplice atto sostitutivo di atto di notorietà?) si traduce anche in sostanza. A contare, infatti, dovrebbe esser solo la volontà della persona scomparsa, non surrogabile, più di tanto, da soggetti terzi, ancorchè legati al de cuius da vincoli di parentela o rapporto coniugale.
2) l’art. 2 della Legge Regionale 9 ottobre 2006 n. 20 (tanto per cambiare!) è alquanto ermetico e sin anche oscuro, ma va interpretato così: è l’ufficio della polizia mortuaria, nella persona del dirigente di settore (art. 107 comma 3 lett. f) D.Lgs n. 267/2000, a firmare tutte le autorizzazioni funerarie, comprese quelle all’affido delle ceneri. Si procede su istanza di parte e tale richiesta è soggetta sin dall’origine ad imposta di bollo, inoltre, può scontare anche il pagamento di un diritto fisso, appositamente istituito dal Consiglio Comunale, modulato in base alla complessità dell’istruttoria necessaria per il rilascio dell’autorizzazione e remunerativo del servizio, non solo burocratico, che il Comune Le assicurerà.
3) Se il verbale di consegna delle ceneri menzione il conferimento delle stesse in cimitero, Lei, sino a quando non avrà ottenuto e perfezionato un’autorizzazione all’affido, l’urna dovrà, tempi tecnici di apertura/chiusura permettendo!) subito esser trasportata, anche se provvisoriamente in cimitero, non è ammissibile che l’urna clandestinamente, cioè senza un titolo autorizzativo, sia conservata in luogo differente da quello istituzionalmente deputato ad accogliere cadaveri, resti mortali, ossa o ceneri.
SALVE
Espongo il mio quesito nel comune di monte San Biagio esiste un cimitero composto da due aree attigue una contenente il cimitero monumentale risalente al 1800 e l’altra più recente anni 80 ma la domanda che pongo è la seguente nel cimitero monumentale sono presenti manufatti di cappelle gentilizie che furono concesse a titolo definitivo i cui concessionari rivendicano il diritto di proprietà anche del suolo è una rivendicazione esatta ho vige il concetto della concessione temporale a 99 anni? Grazie
X Duilio,
La più moderna dottrina ritiene, quasi all’unanimità, i sepolcri privati (= cappelle gentilizie – a sistema di tumulazione – edificate su terreno cimiteriale) come facenti parte, per attrazione, del demanio comunale, cui – ex art. 824 comma 2 Cod. Civile – il Legislatore assoggetta impianto e funzione (artt. 337, 343 comma 2 e 394 T.U.LL.SS di cui al R.D. n. 1265/1934) cimiteriale.
l’eventuale e preteso diritto di proprietà sui sepolcri insistenti su suolo cimiteriale, pertanto attiene esclusivamente alla legislazione statale ex art. 117 comma 2 lett. m) Cost. (e ciò ci salva dall’indebita ingerenza di leggi e leggine regionali, spesso mal redatte e pretenziose!), quindi il paradigma di riferimento obbligato è rappresentato dalla normativa civilistica quadro (Cod. Civile) e dalla disciplina specialistica in materia di polizia mortuaria (da ultimo si cita il vigente D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285).
Stante il vecchio codice civile del 1865, le aree cimiteriali non parevano ancora riconducibili al demanio pubblico; una prima questione da esaminare attiene, allora, all’essenza giuridica delle stesse.
Tutti i regolamenti statali di polizia mortuaria entrati in vigore dall’alba del Regno d’Italia, transitando attraverso l’epoca fascista, per giungere all’evo repubblicano, di cui rispettivamente al: R.D. n. 42/1891 R.D. n.448/1892 R.D. n.1880/1942, D.P.R. n. 803/1975 e, infine, D.P.R. n. 285/1990 ragionano sempre in termini di “CONCESSIONE” di lotti cimiteriali al fine di erigere edifici ad uso sepolcrale per famiglie, collettività o corpi morali.
Questa posizione, pacifica, inconcussa e costante è conforme anche ai precedenti indirizzi del Legislatore (si vedano a tal proposito per il periodo pre-unitario l’Editto Napoleonico di Saint. Cloud del 1804, mentre per quello post-unitario, ma ante un’elaborazione sistemica delle regole sulla polizia mortuaria, con apposito e dedicato regolamento, il R.D. n. 2322/1865 emanato in attuazione dell’allegato c) Legge n. 2248/1865. Da queste fonti emerge incontrovertibilmente anche l’onerosità, insita nell’atto concessorio, a vantaggio dell’erario comunale.
Il camposanto, nel suo complesso, oltretutto appartiene indiscutibilmente al demanio comunale, per espressa previsione legislativa diverso, sarebbe, il caso di (sempre possibili,) cappelle di famiglia fuori dai cimiteri (art. 104 d.P.R. 10/9/1990, n. 285), da accatastare in cat. E 9.
Nel n. 2/2012, aprile-giugno 2012, della rivista I Servizi Funerari , edita da Euro Act S.r.l. (che pubblica anche http://www.funerali.org) vi è un interessantissimo articolo proprio sull’accatastamento dei cimiteri e sepolcri in esso contenuti.
Per queste ragioni si reputa che anche per tombe, le quali, magari scontino ancora il regime della perpetuità e i cui atti costitutivi siano molto risalenti nel tempo, il rapporto instauratosi allora ed, ancor oggi, intercorrente tra Comune e privato cittadino sia di natura strettamente concessoria, laddove l’elemento della proprietà di suppellettili funebri ed opere murarie, seppur presente, è solo strumentale, intermedio, ed ontologicamente orientato all’esercizio del diritto personalissimo alla sepoltura.
Si può , così, dissertare legittimamente di un diritto dominicale, con una certa inversione semantica del concetto di godimento, limitato solamente agli oneri manutentivi ed alla loro imputazione in capo ai concessionari, ex art. 63 D.P.R. n. 285/1990.
Se le famiglie fossero proprietarie (in senso pieno) non solo del manufatto funerario, ma anche del terreno non si potrebbe mai addivenire alle ordinarie procedure amministrative (poichè presuppongono in essere un rapporto “amministrativo quale appunto è la concessione traslativa) di revoca, decadenza o requisizione degli spazi dati in uso ai privati.
Postilla molto maligna: se le cappella gentilizie fossero davvero di proprietà, pleno jure, degli (invece) semplici concessionari su di esse bisognerebbe pagare pure I.M.U. e TA.S.I. odiatissime imposte, al contrario, dalle quali le concessioni cimiteriali (per adesso!) risultano ancora esenti.
Buonasera, ho un grosso grossissimo problema….mia madre è deceduta due anni cremata e messa nell’urna e portata a casa mia. Mia madre abitava a rapallo e io a Bergamo. Mi sono recata al mio comune dove mi hanno negato l’ingresso e allora mi sono rivolta a una associazione privata.All’epoca però nn avevo soldi e ho tenuto a casa mia l’urna in buona fede visto che il comune nn mi ha parlato di affido.Ora nn posso entrare in cimitero a tumularla perché appunto risulto detentrice illigale di ceneri…..come posso risolvere la situazione?a chi mi devo rivolgee….grazie per l’attenzione
X Simona,
Preliminarmente: ho capito che i Comuni interessati sono Rapallo e Bergamo, ma ad oggi, Lei dove risiede e in quale luogo, fisicamente, l’urna è stata depositata?
Sarebbe importante disporre di tutti questi elementi, perché le due rispettive Regioni (Liguria e Lombardia) disciplinano assai diversamente l’istituto della custodia domiciliare delle urne.
Dal Suo quesito non si riesce a cogliere o apprezzare compiutamente il ruolo svolto dall’ente privato (la locale So.Crem?, un’impresa di onoranze funebri?) in questa vicenda.
Chi ha indirizzato Lei verso la scelta, si spera consapevole, dell’affido famigliare delle ceneri. Tutta la procedura di affido (istanza rivolta alla pubblica amministrazione, adozioni del provvedimento, esecutività dello stesso) è stata seguita correttamente? Lei- attualmente – è in possesso di un’autorizzazione all’affido per le ceneri di Sua madre. MI pare di no, in quanto oggi, Bergamo la “accusa” di detenere illegittimamente le ceneri.
Premetto che:
1) l’atto di affido, sconta il limite invalicabile della territorialità, ossia produce appieno i sui effetti autorizzativi solo entro i confini amministrativi del Comune che lo ha rilasciato.
2) tra Le due Regioni in questione e le due differenti Leggi Regionali, non sussiste nessuna norma transitiva di adeguamento automatico (è il solito, annoso problema della polizia mortuaria disarticolata su plurimi e farraginosi livelli di governance locale), quindi le modalità ed il procedimento d’affido (responsabilità dell’affidatario, manifestazione della volontà con relativi strumenti probatori…) validi in Liguria non necessariamente sono ritenuti secundum legem in Lombardia, siccome ognuna delle due regioni segue una diversa filosofia legislativa.
3) laddove sussistano rapporti di extra-territorialità (da Regione a Regione) vige unicamente (anche se in modo residuale) la sola normativa statale di riferimento ovvero il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 – recante l’approvazione del regolamento nazionale di polizia mortuaria – il quale, per le ceneri non prevede la possibilità di affido, ma alternativamente la tumulazione delle ceneri o il loro sversamento in cinerario comune.
4) Il trasporto delle urne, da Regione a Regione, è, pertanto, regolato dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, esso come ogni altra fattispecie di trasporto funebre è soggetto alla regola della tipicità (debbono così esser specificati nel decreto di trasporto le generalità del de cuius, di chi curerà materialmente il trasferimento, il veicolo impiegato, il probabile tragitto il luogo o di partenza e quello di arrivo) Solo una volta perfezionato il titolo di accoglimento (segnatamente autorizzazione alla sepoltura in cimitero o affido domiciliare delle ceneri) il Comune a quo, cioè quello da cui muoverà il trasporto delle ceneri potrà accordare l’autorizzazione alla movimentazione dell’urna, questo per evitare che l’urna non trovi quella stabile e definitiva destinazione richiesta dalla Legge (Art. 343 comma 1 Testo Unico Leggi Sanitarie).
Di conseguenza: Bergamo quale Comune di ingresso dell’urna, prima di accettare il trasporto, deve valutare attentamente, dopo apposita istruttoria, i titoli di trasporto e sepoltura (ovvero dove l’urna ha diritto ad esser collocata ai sensi dell’art. 102 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285?) Se in cimitero occorrerà predisporre prima una concessione di loculo, nicchia, ossarino atta alla tumulazione dell’urna. Le tumulazioni tutte, anche di ceneri, si configurano sempre come “SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI” e presuppongono il sorgere – a monte – di un rapporto concessorio, per di più a titolo necessariamente oneroso per il privato cittadino richiedente.
Ora, specificati questi punti in termini di diritto funerario minimo, ossia immediatamente applicabile, non è chiaro, dalle Sue parole, l’atteggiamento del comune di Bergamo, certo se Lei non ha un titolo formale per giustificare la custodia o il trasporto delle ceneri l’amministrazione è sin quasi obbligata a sollevare queste eccezioni procedimentali. Trattenere presso di sè le ceneri senza un titolo abilitativo integra pure una fattispecie di illecito amministrativo, soggetto a sanzione pecuniaria.
Le Consiglio di agire così: ottenga prima la concessione di una manufatto cimiteriale nel camposanto di Bergamo, quest’ultima sarà titolo legittimante l’accoglimento in cimitero, solo dopo provvede a richiedere l’emanazione del decreto di trasporto da parte del Comune ove adesso le ceneri si trovano, con questi due semplici passaggi si dovrebbero sanare le presunte irregolarità pregresse.
Rimango in attesa di Sue notizie, auspicabilmente positive.
X Simona,
dimenticavo…. per quanto riguarda gli aspetti sanzionatori…e non solo:
in qualunque Regione, tutte le operazioni di polizia mortuaria (inclusa cremazione e successiva destinazione delle ceneri) sono sempre soggette a preventiva autorizzazione comunale, quasi sempre incentrata sul Comune di decesso. L’istituto dell’affido fa eccezione, poichè ad autorizzare, in questo caso, non è il Comune competente per gli altri incartamenti (autorizzazione al trasporto, formazione dell’atto di morte, autorizzazione alla cremazione…) ma quello nel cui distretto territoriale (e con le regole di dettaglio proprie del regolamento municipale, diverso in ogni Comune…giusto per complicare un quadro di per sé stesso già abbastanza complesso) le ceneri saranno materialmente custodite, poi le due figure potrebbero anche coincidere e sarebbe il caso più semplice.
Non si capisce come Lei ed a quale titolo trattenga ancora presso il proprio domicilio un’urna cineraria sprovvista della dovuta autorizzazione, senza in questi due anni aver mai regolarizzato la situazione, viziata ab origine in quanto si tratterebbe pur sempre di un affido sine titulo, ovvero NON AUTORIZZATO.
L’impianto di cremazione, infatti, conferisce l’urna agli aventi diritto a disporne solo in presenza di un verbale debitamente sottoscritto anche da chi prenda in consegna l’urna, indicandone solennemente la definitiva sistemazione (in cimitero, presso un’abitazione privata, in cinerario comune, in natura se le ceneri saranno disperse….) Ora questa procedura, a livello statale, e residualmente, è disciplinata dall’art. 81 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, mentre in Lombardia tale atto, sempre in caso di affido, è sostituito dal modulo allegato 6 alla delibera 20278 del 21 gennaio 2005, adottata ai sensi del Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6 e della sovraordinata Legge Regionale n.22/2003 e successive modificazioni o integrazioni, oggi, tra l’altro, interamente assorbita dal Testo Unico Leggi Sanitarie Regionali n. 33/2009.
Questa modulistica, invero, piuttosto innovativa, ci fornisce precise indicazioni supplementari, desumibili anche da altre fonti gerarchicamente superiori più strettamente normative, quindi generali ed astratte.
Se manca questo documento, di solito contestuale alla richiesta di cremazione, ma utilizzabile anche in un secondo momento (esempio ceneri provenienti da fuori regione, o precedentemente tumulate in cimitero perchè l’affido non sarebbe ancora stato operativo…) e non si verifica questo preliminare passaggio scritto, ogni Comune Lombardo può legittimamente reputare contra legem (= fuori legge!) la fisica detenzione delle ceneri in sito extra- cimiteriale che non sia un sepolcro privato posto fuori del perimetro cimiteriale (ipotesi talmente rarefatta da non rilevare, almeno in questa sede di disamina del quesito posto!).
Giustamente il Comune di Bergamo reputa “fuori legge” l’effettiva custodia delle ceneri priva della relativa autorizzazione, anzi in questo frangente l’urna dovrebbe obbligatoriamente – e nel frattempo, in attesa di sbloccare tutto l’iter amministrativo con un provvedimento di sanatoria ex post, esser depositata in cimitero quale presidio istituzionale preposto alla conservazione dei defunti e delle loro trasformazioni di stato.
Come extrema ratio se non si escogita una diversa soluzione, magari perfezionando la concessione ah hoc di una celletta cineraria, le ceneri saranno sversate, dopo un congruo tempo di attesa, in modo promiscuo, indistinto e massivo in cinerario comune, perdendo, così per sempre, ogni loro tratto individuale ed identificabile.
La normativa lombarda ha istituito il proprio sistema autonomo di diritto punitivo, in tema di polizia mortuaria, con l’art. 6 della Legge Regionale 8 febbraio 2005 n. 6: anch’essa trasfusa nel Testo Unico di cui alla Legge Regionale n. 33/2009.
Se l’autorità comunale investita di tale funzione di polizia amministrativa, ravvisa una violazione alle presenti disposizioni di legge o regolamentari, sempre che il fatto non costituisca reato, la trasgressione potrà elevare le conseguenti sanzioni amministrative pecuniarie, secondo una particolareggiata “forchetta” di riferimento (da un massimo ad un minimo) e con le modalità ed i procedimenti d’irrogazione dettati dalle Legge Statale n.689/1981 implementata dal regolamento d’attuazione di cui al D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571.
Se, invece, (ma nutro forti dubbi a tal proposito!) la contravvenzione riscontrata riguarda solo il regolamento municipale di polizia mortuaria le sanzioni saranno quelle di cui all’art. 7-bis D.Lgs n. 267/2000 così come introdotto dalla Legge n. 3/2003.
Salve mio suocero è deceduto qualche giorno fa e voleva essere cremato e messo.in un loculo al cimitero insieme a sua moglie deceduta 7 anni fa e cremata,fu messa in un urna a casa,il comune ha detto che ci vuole la carta di residenza o che sia che accerta che la moglie aveva l urna con residenza a casa, rilasciata all’ epoca,solo che noi non la troviamo,e il comune ci ha detto che si paga la penale se non la si trova,e per rendere vero l ultimo desiderio del.marito di stare insieme in un loculo del cimitero,bisogna aver per forza questa carta che accerta la residenza dell’ urna della moglie nella sua casa,volevo sapere quanto può essere in termini di costi la penale?Grazie cordiali saluti
X Michele,
X Michele,
…diamine ed accidenti! Un titolo ufficiale è pur sempre… UN TITOLO, specie se trattasi di autorizzazione amministrativa di polizia mortuaria che legittima la pratica funeraria della delocalizzazione delle ceneri presso un domicilio privato, invece della più classica tumulazione in cimitero.
Esso non deve esser smarrito, al contrario deve esser conservato con cura (come se fosse l’atto di concessione di una tomba!), affinché possa esser esibito alle autorità (servizi ispettivi della locale AUSL; vigilanza sanitaria, polizia municipale…) deputate al puntuale controllo sulle attività funerarie.
L’atto di affido delle ceneri, infatti, al di là del mero aspetto autorizzativo ha natura anche normativa poichè chi lo sottoscrive contrae pure particolari obblighi giuridici, passibili di applicazione di disposizioni diritto punitivo perchè, per le ceneri, si possa pacificamente esercitare lo Jus Sepulchri, seppur in maniera atipica e…domestica.
Ora: io non so da quale Regione Lei scriva (come mai omettete sempre questo elemento così importante?); la disciplina, difatti, varia molto in base al contesto geografico e poi non dobbiamo, certo, dimenticare, la sua implementazione capillare nei regolamenti municipali di polizia mortuaria, compresi gli aspetti direttamente sanzionatori (Art. 7-bis D.Lgs n. 267/2000 così come introdotto dall’art. 16 Legge n. 3/2003). La legge (almeno quella statale, ma eventualmente pure la normativa regionale) per il sistema sanzionatorio fissa una “forchetta” di riferimento, entro la quale definire l’entità della sanzione stessa.
Non mi pronuncio in merito, perchè mi mancano troppi dati per poter giudicare rettamente il caso sottopostomi.
Ad ogni modo e, di solito, il Comune dovrebbe redigere, almeno per prodenza un registro degli affidi di urne cinerarie in cui annotare diligentemente tutti gli spostamenti delle ceneri, cosicchè tutti i passaggi siano sempre tracciabili, al fine di “sanare” irregolarità di questo tipo. La responsabilità amministrativa è dell’affidatario distratto; è meglio convincersi dell’idea di dover sostenere il costo di una sanzione pecuniaria.
Buona sera, mia moglie è appena deceduta e secondo le sue volontà la abbiamo fatta cremare e disperdere all’aria. Ora volevamo mettere l’urna vuota nel loculo di famiglia di sua proprietà nel cimitero di Imola (BO), ma ci hanno detto che non si può. Volevamo anche scrivere il suo nome e mettere una foto come punto di riferimento per gli amici e conoscenti, per potere pregare in pace, ma hanno detto che non si può-
Cosa dice la legge in proposito?
Grazie
X Maurizio,
Anche se in una circostanza triste, Auguri sinceri di Buon Anno (noi, qui, sul blog, siamo sempre pienamente operativi!)
Terminata la sua precipua funzione di contenitore e trasporto (le ceneri non possono – certo – esser conferite in un semplice sacchetto di carta!) non è chiaro quale debba esser la destinazione dell’urna ormai svuotata, alcuni commentatori la parificherebbero a rifiuto cimiteriale, come se fosse, per assurdo una bara dissepolta (forse con un’interpretazione molto rigida del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254), altri invece, fanno notare come per la dispersione in natura l’urna non rientri per nulla nel ciclo dell’attività cimiteriale (anzi, essa vi esce fisicamente proprio perchè lo spargimento delle ceneri avverrà esternamente rispetto al perimetro del camposanto).
Una soluzione potrebbe esser individuata attraverso apposita norma di dettaglio nel regolamento comunale di polizia mortuaria, anche il reimpiego dell’urna potrebbe esser ipotesi da non demonizzare, soprattutto in tempi di austerty (!), purché non sia intesa dal comune senso del pudore quale atto oltraggioso verso la memoria dei defunti.
Ciò premesso la decisione del Comune di Imola, invero molto fiscale, ma tutto sommato condivisibile, può esser adeguatamente motivata, sotto il profilo giuridico, in base ad un semplice ragionamento che attinge la sua legittimità dai principi generali dell’ordinamento nazionale di polizia mortuaria, senza lo stretto bisogno di una regola ad hoc, ma essa, così intrusiva e capillare, se vi fosse, certo non guasterebbe, almeno per maggior chiarezza e certezza del diritto funerario, anche se lo strumento del regolamento cimiteriale non può certo abbracciare, tutte le fattispecie immaginabili, spesso foriere di conflitti tra il privato e la pubblica amministrazione.
In effetti, un loculo di famiglia altro non è se non un sepolcro privato, a sistema di tumulazione, dato in concessione amministrativa, orbene, questo particolare regime cui il prefato bene cimiteriale soggiace sconta un incomprimibile vincolo di destinazione, siccome esso è teleologicamente orientato alla sepoltura di spoglie umane (= tutti i passaggi di stato, anche intermedi, in cui un corpo degradi dopo la morte fisica, ossia cadaveri, esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo, ossa o ceneri). Per assurdo il titolare della concessione, adducendo, appunto ,la pretesa del diritto d’uso sul tumulo, non può veder soddisfatta la sua stravagante richiesta di tumulare il feretro dell’amato…GATTO (???!!!!).
L’immissione di una spoglia mortale, in un sepolcro privato, tra l’altro è sempre soggetta ad autorizzazione comunale ed il Comune deve vigilare, per evitare e reprimere eventuali abusi sull’esercizio del diritto di sepolcro, il titolo di accoglimento presuppone l’acquisto della capacità giuridica, prerogativa delle persone, mentre l’urna, specie se vuota, è un oggetto inanimato, propriamente una “COSA” non assimilabile a materiale biologico umano, ancorchè inerte, come appunto accade per le ceneri.
Ecco, allora, il non senso di seppellire un’urna vuota, la quale, astrologando per paradossi normativi, ma sino ad un certo punto, in prospettiva futura potrebbe persino sottrarre utilissimo spazio sepolcrale, funzionale alla tumulazione di nuove ceneri, la capienza di una tomba, difatti, non è notoriamente dilatabile all’’infinito.
Sulla seconda questione, cioè la concreta possibilità di ricordare su una lastra sepolcrale, un soggetto fisicamente sepolto altrove, si potrebbe molto discettare, in modo anche speculativo: alcuni Comuni aderiscono ad una lettura meno formalistica della norma, (obbligatori nome, cognome, data i nascita e morte sulla lapide, come segno identificativo della sepoltura, mentre la fotografia è un optional) consentendo l’operazione, purchè sia precisato che il defunto non è materialmente tumulato in loco. E’ l’espediente del cosiddetto cenotafio, ossia di un monumento
funebre con cui si commemora un defunto altrove sepolto (o disperso), basta, infatti, anteporre al nominativo in parola la formula, per altro molto elegante : “In spirito”.