Autorizzazione all’affido familiare di ceneri
(si veda anche https://www.funerali.org/series/affido-urna-cineraria)
L’istituto dell’affido delle ceneri, nella sua evoluzione storica passa attraverso la legittimazione a collocare le ceneri, definite dal DPR 285/90 con la metonimia di “urne cinerarie”, in “altro sito” oltre che nel cimitero.
Detto sito, però, secondo tutta la dottrina, avrebbe comunque dovuto insistere all’interno del camposanto, anche quando fosse sorto su area cimiteriale in concessione ad enti morali (oggi: associazioni riconosciute), e non avrebbe potuto essere altrimenti, in quanto l’art. 340 del Testo Unico Leggi Sanitarie (Regio Decreto 1265/1934) pone il divieto di sepoltura al di fuori dei cimiteri con una norma che ha rilevanza di ordine pubblico (cioè, inderogabile) siccome la sua violazione non solamente è soggetta a sanzione, ma importa anche il ripristino della situazione alterata, ammettendo, del tutto eccezionalmente, la sola deroga del successivo art. 341 TULLSS (e, in sua attuazione, dell’art. 105 DPR 285/1990) cioè la tumulazione privilegiata, la quale importa la valutazione di “giustificati motivi di speciali onoranze”, con la logica conseguenza che la sepoltura al di fuori dei cimiteri non può mai divenire pratica ordinaria.
Proprio una nuova interpretazione giurisprudenziale (Consiglio di Stato parere 2957/3 del 29 ottobre 2003) ha scardinato questo principio, attuando, di conseguenza la Legge 130/2001 nella sola parte dedicata all’affido famigliare delle ceneri.
Secondo il Consiglio di Stato l’affidamento ai familiari dell’urna delle ceneri è compiutamente disciplinato dalla lett. e) del comma 1 dell’art. 3 della Legge 130/01 e non necessita di ulteriore regolamentazione di dettaglio, perchè dall’insieme delle disposizioni, primarie e secondarie, vigenti può trarsi una compiuta disciplina delle modalità di affidamento a privati delle urne cinerarie, che ne consentano una immediata applicazione attraverso questo protocollo operativo:
- modalità di espressione delle volontà del defunto;
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obbligo di sigillare l’urna;
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apposizione su di essa dei dati anagrafici del defunto;
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modalità di verbalizzazione della consegna ex Art. 81 DPR 285/90;
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garanzia da ogni profanazione dei luoghi in cui le urne vengono collocate.
Inoltre le dimensioni delle urne e le caratteristiche dei luoghi di conservazione vengono stabilite dai regolamenti comunali e, in mancanza di apposite norme dettate dal regolamento comunale di polizia mortuaria, possono essere imposte dai comuni in sede di autorizzazione all’affidamento ai familiari, che pertanto dovrà essere concessa in assenza di vincoli o limitazioni alla disponibilità delle spoglie derivanti da provvedimenti dell’autorità di polizia o dell’autorità giudiziaria.
La motivazione del parere del Consiglio di Stato, così, apre importanti spiragli, tra cui quello della possibilità di rendere operative parti della L. 130/01 attraverso specifici regolamenti e la combinazione con le norme preesistenti.
Per non ingenerare facili entusiasmi bisogna, però specificare come il DPR 24 Febbraio 2004 emanato dal Presidente della Repubblica in attuazione del parere formulato dal Consiglio di Stato, sia frutto di un ricorso in sede giurisdizionale, nelle more di una compiuta normazione regionale, il comune, dunque, ha solo facoltà e non obbligo di permettere l’affido delle ceneri, siccome il suddetto DPR 24 febbraio 2004, sotto l’aspetto giuridico, pur essendo un importantissimo precedente giurisprudenziale, vale solo per quell’unico caso preso in esame (cioè il ricorso presentato da un un cittadino contro un comune italiano) e non è automaticamente estensibile a tutte le richieste di affido.
Una sentenza, dopo tutto, fa stato tra le parti (art. 2909 CC).
Si possono, allora, presentare le seguenti fattispecie in sede di istruttoria per la formazione dell’atto di affido e dell’autorizzazione al trasporto:
a) Familiare affidatario dell’urna residente nello stesso Comune di consegna.
E’ l’eventualità più semplice. Ad autorizzare è lo stesso Comune (ovviamente se lo vuole, se cioè regolamenta la custodia delle ceneri in via generale ed astratta, oppure se la autorizza caso per caso).
b) Ceneri consegnate in comune diverso da quello di residenza dell’affidatario.
Il Comune di residenza dell’affidatario autorizza l’affido sul proprio territorio. Occorre presentare preventivamente l’autorizzazione a chi autorizza il trasporto (può essere anche spedita per fax o email tra i 2 comuni).
Il comune di partenza dell’urna autorizza il trasporto delle ceneri verso il territorio e per l’abitazione dell’affidatario.
Questa è la soluzione più semplificata.
c) Non si ritiene plausibile che un Comune (anche se di decesso) autorizzi l’affidamento per un comune diverso da quello di residenza.
Tale considerazione vale unicamente nell’ipotesi che si definisca possibile il solo affidamento nel luogo di residenza.
Se invece si consentisse l’affidamento per luogo diverso da quello di residenza (sedi di associazioni, clubs, partiti politici…), ma occorrerebbe una norma regionale o nazionale chiara in proposito, il meccanismo dovrebbe funzionare allo stesso modo, mettendo al posto del Comune di residenza quello di abituale deposito dell’urna cineraria.
d) L’autorizzazione al trasporto di urna cineraria è rilasciata in base ai disposti stabiliti dal DPR 285/90 dal sindaco, (ora dirigente competente del comune o suo delegato rilasciano l’autorizzazione).
e) L’autorizzazione all’affidamento è rilasciata da chi è individuato dal regolamento di organizzazione del Comune. Può essere anche lo stesso dirigente o delegato che autorizza il trasporto. Attualmente questo atto non è ancora competenza di Stato Civile, nulla però vieta al comune, attraverso un procedimento di delega di far fisicamente coincidere con l’Ufficiale di Stato Civile il soggetto con il potere di firma per le autorizzazione all’affido delle urne cinerarie.
Anche se chi firma le diverse autorizzazioni di polizia mortuaria è, di fatto, la stessa persona fisica sulla relativa documentazione dovrebbero essere specificati i distinti soggetti titolari delle diverse funzioni autorizzatorie.
Per completezza, poi, sarà opportuno che l’atto autorizzatorio rechi anche il nome del dirigente (non necessariamente la firma)ai sensi della Legge 241/1990.
L’affidatario, comunque, dinnanzi al Comune quale titolare ultimo ed istituzionale della funzione cimiteriale ex artt. 337, 343 e 394 R.D. 1265/1937 ed art. 51 D.P.R. 285/90) contrae i seguenti obblighi:
deve, infatti:
1) allestire un colombario con le caratteristiche di sicurezza ex Art. 343 R.D. 1265/1934 (l’autorizzazione all’affidamento non costituisce, in sé, autorizzazione alla realizzazione di quest’ultimo, costruzione soggetta ad altra e diversa normativa);
2) permettere l’accesso, (anche se tra parenti, spesso, sbollita l’emotività “buonista” tipica dei funerali, non intercorrono quasi rapporti proprio idilliaci, anche e soprattutto per motivi di successione mortis causa) ai congiunti del de cuius perché essi possano esercitare il loro diritto secondario di sepolcro (visita alla tomba del defunto per atti rituali e di suffragio);
3) sottoporsi attraverso ispezioni e controlli presso il proprio domicilio alla vigilanza da parte del personale comunale all’uopo preposto;
4) rispondere penalmente di eventuali profanazioni delle ceneri se tale sacrilegio si dovuto a sua colpa grave o inadempimento;
5) se, per qualsiasi motivo, intende rinunciare all’affidamento dell’urna, è tenuto a conferirla, per la conservazione provvisoria in cimitero previa acquisizione dell’autorizzazione al trasporto da parte del Comune nel quale si trova l’urna affidata.
Anche il capo al gestore dell’impianto di cremazione sorgono particolari doveri; egli, infatti:
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adotta sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all’esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate;
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impiega per la raccolta delle ceneri urne cinerarie realizzate in materiali non deperibili (il problema si complica qualora la destinazione dell’urna medesima sia l’inumazione perché ex Art. 75 comma 1 DPR 285/1990 sostanze non biodegradabili non sono compatibili con la sepoltura nel terreno);
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deve avere cura di sigillare le urne destinate all’affidamento familiare in maniera tale da impedire in alcun modo la profanazione delle ceneri;
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Deve verbalizzare la consegna dell’urna ex Art. 81 DPR 285/1990 (In Lombardia, invece, si ritiene sia sufficiente la compilazione della modulistica di cui agli allegati 5 e 6 alla Delibera della Giunta Regionale 21 gennaio 2005 n. 20278.)
Per disperdere le ceneri in natura occorre la presenza di un funzionario, oppure possono disperdere le ceneri i parenti o chi indicato dal defunto?
Grazie
X Concettina,
Da quale Regione scrive?
molto, difatti, dipende dalle previsioni della Legge Regionale, dai regolamenti locali d’implementazione o ancora dalla modulistica adottata.
Certo l’Ufficiale di Stato Civile che autorizza (questo, almeno, è pacifico!) potrebbe accertarsi della corretta esecuzione dello spargimento ceneri in natura (luogo e modalità in base alla volontà inequivocabile del de cuius) a mezzo dei servizi ispettivi del Comune (polizia municipale o, comunque, funzionario comunale all’uopo istituito).
Essi, infatti, potrebbero redigere apposito verbale di avvenuta dispersione da conservare, poi, agli atti, in diverse realtà territoriali, tuttavia, è sufficiente un’autocertificazione da parte di chi, nominativamente in possesso del titolo autorizzativo, aprirà l’urna per sversarne il pietoso contenuto, in queste operazioni così intime e personalissime spesso ci si basa sulla fiducia, e non potrebbe esser altrimenti, anche per non ingolfare la macchina comunale con verifiche troppo intrusive o capillari (e inutili!), capaci solo di sottrare tempo e risorse ad organici sin troppo sottodimensionati, per le reali esigenze di governo del Comune. E’ fuori da ogni logica pensare di poter sguinzagliare dietro le urne cinerarie, quando esse possono uscire dal circuito cimiteriale, personale dipendente in servizio presso il Comune.
Un preventivo controllo, magari “random”, ossia a campione, può sempre esser possibile (…ed auspicabile?).
Salve, Le scrivo perchè ho letto sulle nuove disposizioni in merito alla cremazione, in quanto le ceneri non possono essere custodite a casa nè essere disperse. Nel febbraio 2015 mia mamma è deceduta e, per sue volontà, l’abbiamo fatta cremare e l’urna, per volere di mio padre, è custodita presso la casa paterna. Mi chiedo quali sono le nuove disposizioni, in quanto anche mio padre ha lasciato come volontà quella di essere cremato e, insieme alle ceneri della mamma, essere disperso. Siamo “costretti” a reperire un loculo nel cimitero oppure c’è qualche altro modo? E’ possibile “riportare” l’urna della mamma al cimitero o in un altro luogo senza altre dichiarazioni? Almeno così possiamo eseguire le volontà di mio padre acchè stiano insieme con la mamma….. Grazie
X Antonella,
in buona sostanza il singolo quesito proposto si articola su tre sub-domande: rispondo, pertanto nell’ordine.
1) Ad resurgendum cum Chisto, non è normativa civile, tassativa, imperativa e categorica per tutti i cittadini italiani, bensì un’istruzione di Santa Romana Chiesa ed ha tutt’altro ambito di applicazione, ristretto al diritto canonico, per chi pratichi la cristiana fede.
La Legge Italiana (Legge 30 marzo 2001 n. 130), declinata, poi, nelle diverse legislazioni regionali, consente tranquillamente la dispersione delle ceneri in natura. La chiesa parla al popolo del fedeli cattolici: è, dunque una questione di coscienza, su un tema eticamente sensibile. Non so se i Suoi genitori abbiano chiesto esequie religiose o laiche.
In ogni caso anche l’ultimo documento vaticano sulla cremazione è molto prudente e si limita ad esortazioni negative, con formule del tipo: “è sconsigliato, è sconveniente…).
La cerimonia in chiesa, ad oggi, a norma del diritto canonico, è vietata unicamente ai peccatori impenitenti ed a chi scelga la cremazione in spregio al dogma della Resurrezione del Signore, ma questa è materia da confessionale, non da ufficio della polizia mortuaria.
Il problema si pone per i credenti, per i laici o gli agnostici, nulla quaestio e si procede secondo il desiderio del de cuius.
In tutt’onestà, e parlo da cattolico, mi sarei aspettato un atteggiamento moderatamente più aperturista sulla dispersione delle ceneri, da parte dell’Autorità Ecclesiastica.
2) E’ sempre possibile recedere dall’affidamento dell’urna, l’urna sarà conferita in una celletta in cimitero (o altro sepolcro privato a sistema di tumulazione) oppure le ceneri, se non richieste per un’ulteriore destinazione privata e dedicata, verranno sparse in cinerario comune, per una loro conservazione perpetua, ma modo promiscuo, massivo ed indistinto.
3) Qualche perplessità in più suscita il volere di Suo padre di disperdere le ceneri del coniuge pre-morto, nel tempo successivo alla propria morte. Ora, la questione si complica perché si tratterebbe, infatti,, di capire se il testamento sia lo strumento idoneo ad integrare, persino surrogandola, una manifestazione di volontà che – forse – materialmente non potrà esser resa dalla persona, nel frattempo scomparsa, legittimata jure coniugii, agli uffici comunali.
In altri termini: Suo padre avrebbe dovuto chiedere ed ottenere la dispersione delle ceneri della moglie sin quando fosse stato ancora in vita, ma è una questione del tutto procedurale, alla cui trattazione provvederò in altra sede, in caso di Sua ulteriore richiesta di delucidazioni o chiarimenti di sorta.
X Chiara,
piccolo excursus storico e normativo:
1)un tempo, vigenti i vecchi Testi Unici Leggi Provinciali e Comunali, approvati nel periodo di governo fascista, o all’alba del Regno d’Italia (Art. 1 comma 1 punto 8 R. D. n.2578 del 15 ottobre 1925 ora abrogato con l’Art. 35, 12, lett. g) L. 28/12/2001, n. 448) e la stessa provvista dei feretri, oltre all’ovvia realizzazione e manutenzione dei cimiteri (Art. 824 comma 2 Cod. Civile, Art. 51 comma 1 D.P.R 285/90, Art. 91 lett. f) punti 11 e 14 T.U.L.P.C. approvato con R. D. n. 383 del 3 marzo 1934 Capitolo IV R. D. n.2322/1865 e, soprattutto Allegato c L. n. 2248/1865) il servizio cimiteriale, compresa la cura dei sepolcreti, era a carico della fiscalità generale, come confermato dalla più recente Legge n. 440/1987, con cui si ribadiva la gratuità dell’inumazione e della cremazioni, quali servizi pubblici locali (la tumulazione, invece, quale destinazione privata e dedicata per le spoglie mortali è sempre a titolo oneroso per il richiedente, poichè si basa su un atto concessorio).
2) questo ancient règime della gratuità erga omnes e generalizzata cessa definitivamente con l’entrata in vigore dell’Art. 1 comma 7-bis Legge 28 febbraio 2001 n. 26, norma di interpretazione autentica, con il quale il legislatore fissa alcuni “paletti”, ridimensionando la portata della stessa Legge n. 440/1987 per contenere una voce di spesa ormai fuori controllo, per le dissestate finanze degli enti locali. Ecco le principali novità
a) l’inumazione quale tecnica istituzionale di “smaltimento” dei cadaveri umani è da considerarsi quale processo, comprensivo di più passaggi che si sviluppa nel tempo, (scavo della fossa, calata del feretro, copertura della buca, fornitura di cippo identificativo, sfalcio del verde…) sino alla naturale esumazione ordinaria, con raccolta degli eventuali rifiuti cimiteriali.
b) tutti i trasporti funebri (salvo – forse – la raccolta salme incidentate quale prestazione necroscopica d’istituto e perciò a carico del bilancio del Comune, quale titolare ultimo delle funzioni di polizia mortuaria) sono ordinariamente a pagamento.
c) la gratuità del servizio funebre e cimiteriale , in via del tutto residuale, permane per pochi casi, come stato di indigenza, appartenenza a famiglia bisognosa disinteresse da parte dei congiunti a provvedere alle esequie.
3) La politica tariffaria di ciascun Comune deve attenersi ai principi contabili di cui all’Art. 117 D.Lgs n. 267/2000, mirando in ogni caso al pareggio di bilancio.
4) L’Art. 1 comma 7-bis Legge n. 26/2001 e la di poco successiva Legge n. 130/2001 intervengono anche in materia di cremazione riducendo ulteriormente i frangenti di gratuità, alla sola indigenza del de cuius, le tariffe massime per la cremazione, modulate e differenziate su plurime fattispecie, sono poi dettate dal D.M. 1 luglio 2002.
Non è l’affido stesso delle ceneri ad esser tariffato, poiché non comporta l’uso di spazi cimiteriali, quanto il rilascio dell’autorizzazione alla custodia delle urne presso un domicilio privato, in effetti il Comune per questa attività istruttoria può istituire un diritto fisso, per finanziare la stessa attività di polizia mortuaria (autorizzazioni, vigilanza, supervisione e controllo) e, detto inter nos, disincentivare richieste di affido troppo affettate o pretestuose. Dopo un primo boom iniziale di richieste l’istituto della affido famigliare o personale delle ceneri si sta rivelando di difficile gestione, in quanto molto problematico, ecco allora una soluzione filtro per sondare le reali intenzioni del famigliari: se davvero tieni ad ottenere in affido le ceneri, per un tuo intimo desiderio, e comunque nel rispetto della volontà della persona defunta devi esser disposto a pagare un prezzo, tale da giustificare la tua “originale” richiesta, per altro del tutto legittima. E’ una scelta libera del comune, mossa da una più ampia (si spera!) strategia complessiva di governance del fenomeno funerario a livello locale.
Buongiorno mia madre è stata cremata questa mattina ma non ci hanno avvertito l’abbiamo saputo solo per caso perché abbiamo chiamato per sapere quando avveniva la cremazione…. Ma possono farlo? Grazie
X Chiara,
Forse, prima di trinciare giudizi negativi, è meglio comprendere come possa essere successo questo disguido e se qualcuno dei soggetti coinvolti sia caduto in qualche errore procedurale.
C’è stato, evidentemente, un problema di interruzione nel canale comunicativo che dovrebbe instaurarsi tra il crematorio ed i dolenti.
Chi ha intrattenuto i rapporti con la Direzione del crematorio? Per caso l’impresa funebre a ciò commissionata?
Quali sono le specifiche disposizioni contenute, a questo proposito, nella carta dei servizi di cui ogni impianto di cremazione deve necessariamente dotarsi per garantire la massima trasparenza in tutte le operazioni?
Se non viene esplicitamente avanzata dalla famiglia la richiesta di seguire tutte le fasi del processo di cremazione, e ciò è consentito dalla direzione, di solito, non è ammessa la presenza dei familiari per la cremazione vera e propria, anche per motivi di ordine organizzativo. Vi è semplicemente la fissazione di un orario per il ritiro delle ceneri, magari con una piccola cerimonia di consegna.
La cremazione del feretro è considerata ancora, per ragioni gestionali (o anche imprenditoriali???) come un momento tecnico, interno ai soli addetti ai lavori peccato, perchè così i crematori sono percepiti dall’utenza non tanto come templi in cui si consuma un rito sublime, bensì come semplici incenerifici per spoglie umane.
X David George,
il trasferimento delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell’autorità sanitaria; pertanto potrà provvedere Lei direttamente, con un proprio mezzo di trasporto.
Vorrei sapere, dopo la mia morte, è possibile far spargere le mie ceneri da un familiare su una mia proprietà in Italia e come poter portare le urne in Italia, visto che vivo in Germania? Soffro di cancro al pancreas con metastasi al quarto stadio.
Grazie per una risposta.
X Gaetano,
Italia e Germania aderiscono entrambe all’Accordo di Berlino del 10 febbraio 1937 che non si applica al trasporto ceneri, pertanto quest’ultimo, tra i due stati sovrani in questione, è libero (non occorre il nulla osta consolare!) e soggetto solo ad autorizzazione amministrativa. Le locali autorità tedesche, per il rimpatrio dell’urna dovranno solo rilasciare un relativo titolo di viaggio che accompagnerà il trasporto stesso, durante tutte le sue fasi.
Ora, una volta giunti in Italia il problema si complica perché l’istituto della dispersione è regolato su base regionale e non è operativo, allo stesso modo, in tutti i distretti territoriali. Lei in quale Regione vorrebbe far sversare le Sue ceneri?
Comunque, assumendo quali coordinate di riferimento solo le norme statali (Legge 30 marzo 2001 n. 130) il parente da Lei incaricato dovrà presentare specifica istanza di dispersione all’Ufficiale dello Stato Civile competente per luogo, sulla base di una incontrovertibile volontà scritta del de cuius (cioè di Lei!)
Lo stato civile, effettuata la relativa istruttoria sui titoli formali, autorizzerà, con proprio provvedimento la dispersione che diverrà, solo allora, eseguibile dalla persona incaricata da Lei stesso; essa è possibile in natura e nei terreni privati, purchè tale pratica funebre non origini fine di lucro.
X Cristina,
il personale in servizio presso l’impianto del crematorio, per ogni cremazione, all’atto dell’inserimento del feretro nel forno, adotta un elemento identificativo non termo-deperibile (metallo particolare o refrattario).
La procedura, pertanto, è sicura e collaudata, tale da escludere ogni margine d’errore o disattenzione….poi si sa. ogni umana attività in sé racchiude un margine di aleatorietà.
La norma, sia Statale, sia Regionale, prevede che l’urna sia sigillata a cura del gestore del crematorio e quindi il sigillo di garanzia è proprio di chi ha compiuto la cremazione che con apposito atto, tra l’altro, certifica il contenuto dell’urna con gli estremi anagrafici del de cuius.
La Legge, detta, poi, precise disposizioni sulla verbalizzazione delle operazioni di confezionamento delle ceneri e della loro consegna agli aventi diritto a disporne per la successiva destinazione finale.
Più complessa è la questione dell’eventuale apertura dell’urna per un controllo.
Se i familiari hanno la netta sensazione che possano essere avvenuti fatti tali da configurare un reato, non resta altra soluzione se non la segnalazione alla Magistratura: sarà poi questa a decidere se e come intervenire ed eventualmente ad autorizzare la dissigillatura dell’urna, vietata in ogni altro caso ex Art. 349 Cod. Penale.
In Italia, ma non è così in altri Paesi, per ovvie ragioni di pietas e tutela dei sentimenti del dolenti, non è consentito assistere direttamente , se non si è addetti ai lavori, alla cremazione. L’impatto emotivo sarebbe terribile per chi sia già stato provato duramente dal dolore di un lutto.
Il conferimento dell’urna differito nel tempo (anche più di una settimana) rispetto alla data in cui si esegue la cremazione vera e propria si motiva con ragioni squisitamente organizzative. Possono, infatti, servire diversi giorni per allestire una decorosa consegna rituale delle ceneri che non si riduca ad un azioni meramente asettica e burocratica.
Questi aspetti anche estetici debbono esser contemplati nella carta dei servizi, offerti dall’impianto di cremazione.
Buongiorno mio marito è deceduto il 12 maggio scorso abbiamo proceduto alla cremazione che è avvenuta oggi. La consegna della urna è prevista il giorno 11 giugno. Come mai deve passare tutto questo tempo?. So che il giorno della cremazione si può solo porgere un saluto alla salma io non sono andata perché per me è troppo doloroso ma se lo avessi fatto non mi avrebbero fatto assistere alla cremazione come faccio ad essere certa che mi daranno le ceneri di mio marito? Grazie cordiali saluti
Cristina
La mia moglie sara cremata in Belgio, ma la famiglia ha un tombo a Prima Porta, e vorrei trasportare le ceneri fin li’. Posso farlo nella mia macchina, o devo far fare da una dita
X Isabella,
Sì, si può fare!
L’istituto dell’affido famigliare delle ceneri in Lombardia è, in questo caso, regolato dal combinato disposto tra i commi 3 e 4 dell’Art. 14 del Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6 e successive modificazioni o integrazioni.
Tali norme così dispongono:
L’affidamento dell’urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
La consegna dell’urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.
Nel silenzio del de cuius il potere di eleggere, quale modalità di conservazione delle ceneri, l’affido, purché sempre FAMIGLIARE, dell’urna sorge, quindi, in capo ai più stretti congiunti del defunto stesso.
buonasera scrivo perchè avrei bisogno di un chiarimento. Io mio fratello e mia madre vorremmo procedere alla riesumazione di mio padre e procedere con la cremazione e poi conservare le ceneri presso la casa di mia madre. nella stessa tomba ci sono anche i miei nonno (genitori di mia madre) entrambi già cremati e vorremmo portare anche loro a casa. sono in un altro comune ma sempre in lombardia e mia madre abita a milano. ci domandiamo se è possibile fare questo. grazie Isabella