Autorizzazione all’affido familiare di ceneri
(si veda anche https://www.funerali.org/series/affido-urna-cineraria)
L’istituto dell’affido delle ceneri, nella sua evoluzione storica passa attraverso la legittimazione a collocare le ceneri, definite dal DPR 285/90 con la metonimia di “urne cinerarie”, in “altro sito” oltre che nel cimitero.
Detto sito, però, secondo tutta la dottrina, avrebbe comunque dovuto insistere all’interno del camposanto, anche quando fosse sorto su area cimiteriale in concessione ad enti morali (oggi: associazioni riconosciute), e non avrebbe potuto essere altrimenti, in quanto l’art. 340 del Testo Unico Leggi Sanitarie (Regio Decreto 1265/1934) pone il divieto di sepoltura al di fuori dei cimiteri con una norma che ha rilevanza di ordine pubblico (cioè, inderogabile) siccome la sua violazione non solamente è soggetta a sanzione, ma importa anche il ripristino della situazione alterata, ammettendo, del tutto eccezionalmente, la sola deroga del successivo art. 341 TULLSS (e, in sua attuazione, dell’art. 105 DPR 285/1990) cioè la tumulazione privilegiata, la quale importa la valutazione di “giustificati motivi di speciali onoranze”, con la logica conseguenza che la sepoltura al di fuori dei cimiteri non può mai divenire pratica ordinaria.
Proprio una nuova interpretazione giurisprudenziale (Consiglio di Stato parere 2957/3 del 29 ottobre 2003) ha scardinato questo principio, attuando, di conseguenza la Legge 130/2001 nella sola parte dedicata all’affido famigliare delle ceneri.
Secondo il Consiglio di Stato l’affidamento ai familiari dell’urna delle ceneri è compiutamente disciplinato dalla lett. e) del comma 1 dell’art. 3 della Legge 130/01 e non necessita di ulteriore regolamentazione di dettaglio, perchè dall’insieme delle disposizioni, primarie e secondarie, vigenti può trarsi una compiuta disciplina delle modalità di affidamento a privati delle urne cinerarie, che ne consentano una immediata applicazione attraverso questo protocollo operativo:
- modalità di espressione delle volontà del defunto;
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obbligo di sigillare l’urna;
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apposizione su di essa dei dati anagrafici del defunto;
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modalità di verbalizzazione della consegna ex Art. 81 DPR 285/90;
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garanzia da ogni profanazione dei luoghi in cui le urne vengono collocate.
Inoltre le dimensioni delle urne e le caratteristiche dei luoghi di conservazione vengono stabilite dai regolamenti comunali e, in mancanza di apposite norme dettate dal regolamento comunale di polizia mortuaria, possono essere imposte dai comuni in sede di autorizzazione all’affidamento ai familiari, che pertanto dovrà essere concessa in assenza di vincoli o limitazioni alla disponibilità delle spoglie derivanti da provvedimenti dell’autorità di polizia o dell’autorità giudiziaria.
La motivazione del parere del Consiglio di Stato, così, apre importanti spiragli, tra cui quello della possibilità di rendere operative parti della L. 130/01 attraverso specifici regolamenti e la combinazione con le norme preesistenti.
Per non ingenerare facili entusiasmi bisogna, però specificare come il DPR 24 Febbraio 2004 emanato dal Presidente della Repubblica in attuazione del parere formulato dal Consiglio di Stato, sia frutto di un ricorso in sede giurisdizionale, nelle more di una compiuta normazione regionale, il comune, dunque, ha solo facoltà e non obbligo di permettere l’affido delle ceneri, siccome il suddetto DPR 24 febbraio 2004, sotto l’aspetto giuridico, pur essendo un importantissimo precedente giurisprudenziale, vale solo per quell’unico caso preso in esame (cioè il ricorso presentato da un un cittadino contro un comune italiano) e non è automaticamente estensibile a tutte le richieste di affido.
Una sentenza, dopo tutto, fa stato tra le parti (art. 2909 CC).
Si possono, allora, presentare le seguenti fattispecie in sede di istruttoria per la formazione dell’atto di affido e dell’autorizzazione al trasporto:
a) Familiare affidatario dell’urna residente nello stesso Comune di consegna.
E’ l’eventualità più semplice. Ad autorizzare è lo stesso Comune (ovviamente se lo vuole, se cioè regolamenta la custodia delle ceneri in via generale ed astratta, oppure se la autorizza caso per caso).
b) Ceneri consegnate in comune diverso da quello di residenza dell’affidatario.
Il Comune di residenza dell’affidatario autorizza l’affido sul proprio territorio. Occorre presentare preventivamente l’autorizzazione a chi autorizza il trasporto (può essere anche spedita per fax o email tra i 2 comuni).
Il comune di partenza dell’urna autorizza il trasporto delle ceneri verso il territorio e per l’abitazione dell’affidatario.
Questa è la soluzione più semplificata.
c) Non si ritiene plausibile che un Comune (anche se di decesso) autorizzi l’affidamento per un comune diverso da quello di residenza.
Tale considerazione vale unicamente nell’ipotesi che si definisca possibile il solo affidamento nel luogo di residenza.
Se invece si consentisse l’affidamento per luogo diverso da quello di residenza (sedi di associazioni, clubs, partiti politici…), ma occorrerebbe una norma regionale o nazionale chiara in proposito, il meccanismo dovrebbe funzionare allo stesso modo, mettendo al posto del Comune di residenza quello di abituale deposito dell’urna cineraria.
d) L’autorizzazione al trasporto di urna cineraria è rilasciata in base ai disposti stabiliti dal DPR 285/90 dal sindaco, (ora dirigente competente del comune o suo delegato rilasciano l’autorizzazione).
e) L’autorizzazione all’affidamento è rilasciata da chi è individuato dal regolamento di organizzazione del Comune. Può essere anche lo stesso dirigente o delegato che autorizza il trasporto. Attualmente questo atto non è ancora competenza di Stato Civile, nulla però vieta al comune, attraverso un procedimento di delega di far fisicamente coincidere con l’Ufficiale di Stato Civile il soggetto con il potere di firma per le autorizzazione all’affido delle urne cinerarie.
Anche se chi firma le diverse autorizzazioni di polizia mortuaria è, di fatto, la stessa persona fisica sulla relativa documentazione dovrebbero essere specificati i distinti soggetti titolari delle diverse funzioni autorizzatorie.
Per completezza, poi, sarà opportuno che l’atto autorizzatorio rechi anche il nome del dirigente (non necessariamente la firma)ai sensi della Legge 241/1990.
L’affidatario, comunque, dinnanzi al Comune quale titolare ultimo ed istituzionale della funzione cimiteriale ex artt. 337, 343 e 394 R.D. 1265/1937 ed art. 51 D.P.R. 285/90) contrae i seguenti obblighi:
deve, infatti:
1) allestire un colombario con le caratteristiche di sicurezza ex Art. 343 R.D. 1265/1934 (l’autorizzazione all’affidamento non costituisce, in sé, autorizzazione alla realizzazione di quest’ultimo, costruzione soggetta ad altra e diversa normativa);
2) permettere l’accesso, (anche se tra parenti, spesso, sbollita l’emotività “buonista” tipica dei funerali, non intercorrono quasi rapporti proprio idilliaci, anche e soprattutto per motivi di successione mortis causa) ai congiunti del de cuius perché essi possano esercitare il loro diritto secondario di sepolcro (visita alla tomba del defunto per atti rituali e di suffragio);
3) sottoporsi attraverso ispezioni e controlli presso il proprio domicilio alla vigilanza da parte del personale comunale all’uopo preposto;
4) rispondere penalmente di eventuali profanazioni delle ceneri se tale sacrilegio si dovuto a sua colpa grave o inadempimento;
5) se, per qualsiasi motivo, intende rinunciare all’affidamento dell’urna, è tenuto a conferirla, per la conservazione provvisoria in cimitero previa acquisizione dell’autorizzazione al trasporto da parte del Comune nel quale si trova l’urna affidata.
Anche il capo al gestore dell’impianto di cremazione sorgono particolari doveri; egli, infatti:
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adotta sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all’esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate;
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impiega per la raccolta delle ceneri urne cinerarie realizzate in materiali non deperibili (il problema si complica qualora la destinazione dell’urna medesima sia l’inumazione perché ex Art. 75 comma 1 DPR 285/1990 sostanze non biodegradabili non sono compatibili con la sepoltura nel terreno);
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deve avere cura di sigillare le urne destinate all’affidamento familiare in maniera tale da impedire in alcun modo la profanazione delle ceneri;
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Deve verbalizzare la consegna dell’urna ex Art. 81 DPR 285/1990 (In Lombardia, invece, si ritiene sia sufficiente la compilazione della modulistica di cui agli allegati 5 e 6 alla Delibera della Giunta Regionale 21 gennaio 2005 n. 20278.)
Grazie anche per questa ulteriore risposta, che mi ha fornito altri importanti chiarimenti. Non conoscevo infatti la facoltà del comune di poter decidere per la dispersione nel cinerario comune, soluzione decisamente non accettabile. Ora possiamo quindi spiegare correttamente ai miei suoceri come la traslazione non sia cosa semplice e “automatica”, come si erano prefigurati. Del resto, come intuisco anche da tanti altri commenti e quesiti, il retaggio e le abitudini culturali in materia portano a considerare come possibili e naturali soluzioni che invece sono di difficile, se non impossibile, attuazione. I vostri consigli, quindi, sono veramente preziosi.
X Elena,
Lei dice bene: in effetti il Comune PUO’ concedere sepolcri privati, nel senso che ha solo FACOLTA’ e non obbligo di far concessione di manufatti a sistema di tumulazione per urne cinerarie. Non entro pertanto nel merito della politica cimiteriale del Comune diretto interessato, perché la gestione degli spazi sepolcrali è materia di sua stretta ed esclusiva competenza, non surrogabile da soggetti istituzionali terzi (ad esempio: La regione) rispetto a questa potestà organizzativa e normativa.
In un sepolcro privato, quali sono tutte le tumulazioni, il diritto di accoglimento sussiste: a) se pre-esiste la concessione, b) se la persona ha titolo sulla base del regolamento comunale di polizia mortuaria e dell’?atto di concessione, c) previo avvenuto integrale pagamento della canone concessorio stabilito, poiché tutte le sepolture private sono sempre a titolo oneroso per il richiedente.
Allo stato attuale, anche in Lombardia, le ceneri, in cimitero possono solo esser: a) TUMULATE. b) DISPERSE in cinerario comune o giardino delle rimembranze.
Spesso l’estumulazione, specie se da una celletta monoposto, comporta ex se l’estinzione della concessione precedentemente sorta, per naturale esaurimento dello scopo insito nello stesso rapporto concessorio, cioè dar sepoltura in quel particolare avello a quel determinato defunto.
Il Regolamento Regionale Lombardo nulla dispone a proposito dell’istituto della rinuncia all’affido famigliare delle ceneri, comunque sempre possibile.
Se ragioniamo in via analogica un cadavere rinvenuto in un certo comune, se non richiesto per trattamenti dedicati, è necessariamente sepolto nel cimitero dello stesso comune, così competente per l’accettazione delle ceneri retrocesse è il cimitero del comune dove materialmente le ceneri si trovano, attenzione però: l’unica forma, per le ceneri, di accettazione vincolante (dalla quale, quindi, l’amministrazione non può sottrarsi) è la conservazione delle stesse in perpetuo, anche se in modo massivo, promiscuo ed indistinto nel cinerario comune, e ciò contraddice il significato profondo di una sepoltura privata ed individuale dell’urna. LO sversamento delle ceneri in cinerario comune può essere alternativamente una libera scelta o anche il portato residuale dell’inerzia a provvedere ad una diversa sistemazione da parte degli aventi diritto (= i più stretti congiunti del de cuius).
Aggiungo, per condividere con quanti avessero interesse, quanto mi è stato appena spiegato da una gentilissima tecnico comunale di un comune limitrofo al mio. In Lombardia, i comuni adottano in genere regolamenti restrittivi in merito alle concessioni, così come specificavo nel commento precedente, non per spietatezza ma per stroncare l’odiosa compravendita con relativa speculazione di “posti al cimitero”. Mi ha poi spiegato che il caso di recesso dall’affido familiare è spinoso perchè non è ben regolamentato: quindi i miei suoceri dovrebbero fare domanda al comune, il quale dovrebbe prendere una decisione lì per lì. E se il comune rifiutasse la concessione, per lei non è chiaro se il comune di prima tumulazione avrebbe l’obbligo di accoglienza delle ceneri, poichè la concessione primaria sarebbe oramai venuta meno. Io, dal mio canto, mi rendo conto dei problemi non facili di cui si devono far carico i comuni; mi rammarico però che questo non lasci spazio per soluzioni che tengano conto dei sentimenti di chi non vuole abbandonare le tombe dei propri cari.
Prima di tutto: grazie per la risposta così sollecita e dettagliata. In realtà non è il comune di attuale tumulazione a creare difficoltà (o almeno si spera), ma il comune dove i miei suoceri vorrebbero trasferire la residenza e trasferire anche le ceneri di mia cognata, e dove mio marito (loro figlio) ha già residenza. Oltre che per una sorta di ricongiunzione familiare comprensiva della figlia/sorella deceduta, il trasferimento sarebbe fortemente voluto per poter esercitare il diritto/dovere di cura del sepolcro nel migliore dei modi. Purtroppo il comune di destinazione negherebbe in ogni modo qualsiasi titolo di accettazione dell’urna nei vari cimiteri comunali/rionali, poichè non rilascia nessuna concessione, nemmeno per i cinerari (cioè rilascia concessioni solo all’atto di morte di residenti o di deceduti sul suolo comunale). Mi sembra quindi di capire, dalla sua risposta, che se anche i miei suoceri richiedessero ora l’affido familiare per poi recedervi in un secondo tempo (a trasferimento di residenza avvenuta), il nuovo comune di residenza non avrebbe nessun obbligo di accoglimento, e le ceneri dovrebbero ritornare nel cimitero del comune di prima sepoltura, dove sussiste lo Jus Sepulchri.
X Elena,
dato l’estremo interesse manifestato consiglio caldamente la consultazione di questo link: https://www.funerali.org/cimiteri/autorizzazione-allestumulazione-atto-dovuto-o-provvedimento-discrezionale-858.html.
In brevis: si tratta di applicare, nel merito, l’Art. 88 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285, pienamente operativo anche in Regione Lombardia.
In buona sostanza, se non sussiste agli atti un’inequivocabile volontà del de cuius (= divieto di estumulazione o espresso desiderio di veder deposte le proprie ceneri in quel determinato cimitero) il comune di prima sepoltura (= quello nel cui camposanto sono tumulate le ceneri) e salvo disposizioni più restrittive contenute nel regolamento comunale (di dubbia legittimità???) non ha voce in capitolo per determinare la futura destinazione delle ceneri, né per orientare gli aventi titolo verso una scelta di conservazione oppure verso un’altra, si tratterebbe, infatti, di un’indebita (per non dire peggio) intromissione. Il comune di prima sepoltura, deve solo verificare attenendosi alla Legge:
1) l’assenza di una volontà contraria da parte del de cuius al trasferimento dell’urna.
2) il formarsi attorno all’istanza di traslazione del necessario consenso da parte degli aventi diritto a pronunciarsi
3) il titolo di accoglimento nella nuova sepoltura (deve quindi preventivamente essersi perfezionato il rapporto giuridico per la concessione di apposito tumulo (celletta ossario, nicchia cineraria, loculo…) nel nuovo cimitero di arrivo.
Sulla base di questi tre elementi formali, se non rilevano altre ragioni ostative che io al momento non conosco, il comune di prima sepoltura autorizza a) l’estumulazione b) il trasporto dell’urna verso un diverso cimitero.
Ex Art. 80 comma 3 DPR 10 settembre 1990 n. 285 la sistemazione classica ed istituzionale delle ceneri è proprio la loro tumulazione in cimitero, in forza, anche, del combinato disposto tra l’Art. 340 e l’Art. 343 Testo Unico Leggi Sanitarie per il quale i defunti debbono esser sepolti obbligatoriamente in cimitero. Certo è ammesso l’istituto dell’affido famigliare delle ceneri, ma il Legislatore, se non con diffidenza, lo vede, comunque, come una soluzione straordinaria, ancorandolo a precisi presupposti.
Qualora si voglia recedere dalla custodia delle ceneri presso un domicilio privato si aprono problemi spinosi, da normare, in sede locale, attraverso apposito regolamento o anche nello stesso atto di affido. L’urna, ad ogni modo, rientra nella piena disponibilità degli aventi diritto a decidere su di essa e sulla sua collocazione,i quali potranno, senza dubbio alcuno, conferirla presso un cimitero di propria scelta o nel quale l’urna stessa vanti titolo di accettazione (= deve pre-esistere lo Jus Sepulchri, o comunque preventivamente costituirsi un titolo concessorio, poiché le tumulazioni tutte sempre si configurano come sepolcri privati all’interno dei cimiteri: Come extrema ratio si avrà la dispersione delle ceneri in cinerario comune ex Art. 80 comma 6 DPR 10 settembre 1990 n. 285 presso il camposanto del Comune ove le ceneri sono affidate.
Buon giorno, vorrei chiedere un parere.
I miei suoceri, residenti in Lombardia, vorrebbero cambiare comune di residenza, spostandosi dove è residente il figlio, sempre in Lombardia ma a circa 60km. Per loro, però, sarebbe di fondamentale importanza trasferire anche le ceneri della figlia, attualmente tumulate nel cimitero del paese dove vivono. Il nuovo comune, però, non accetterebbe in alcun modo il trasferimento, ma suggerisce di richiedere l’affidamento in casa. Se così facessero, e se in seguito volessero recedere dall’affido, le ceneri ritornerebbero nel comune di prima sepoltura o dovrebbero essere accettate dal comune di nuova residenza? In altre parole: gli è stato dato un suggerimento velato per ottenere il trasferimento, o è solo un modo per dirgli “problemi vostri”? E non esistono norme a tutela del diritto/onere di sepolcro nei casi di cambio di residenza, almeno nei casi di ossa o ceneri?
X Gennaro,
1) tutte le operazioni cimiteriali che si effettuino su un sepolcro privato (quale è una tumulazione in celletta per urne) sono sempre a titolo oneroso per il richiedente. Sono a totale carico di quest’ultimo anche tutte le spese di rimozione lapide e ripristino (= pulizia) della celletta dismessa, affinché questa possa esser riassegnata in concessione.
2) Il rispettivo tariffario (anche differenziato e modulato sulla specificità dell’intervento richiesto) è adottato dal Comune, con atto della Giunta Municipale in piena autonomia, poiché attiene alla politica economica dell’Ente Locale…su quest’aspetto altro non posso dirLe. S’informi, pertanto, presso la polizia mortuaria del Suo Comune.
3) In ambito cimiteriale è vietato il “fai da te”, in quanto ogni servizio (traslazione di ceneri compresa) è appannaggio esclusivo del gestore e deve preventivamente esser autorizzato dall’ufficio comunale della polizia mortuaria sulla base dei titoli di sepoltura e trasferimento dell’urna prodotti agli atti.
Attenzione, però: trattandosi, appunto, di un sepolcro privato a sistema di tumulazione il regolamento comunale di polizia mortuaria potrebbe anche disporre che gli aventi titolo provvedano alle opere di muratura e smuratura della tomba, nonché al trasporto dell’urna interno al perimetro cimiteriale, con impresa edile di propria fiducia, la quale, però, dovrà pur sempre esser autorizzata per lavorare in cimitero.
Salve
Mio padre è venuto a mancare circa un mese fa e le sue ceneri sono state deposte in una nicchia che lui aveva tramit una confraternita al cimitero (di Napoli). Siccome la nicchia si trova in un posto “scomodo” per mia madre abbiamo deciso di spostare le sue ceneri in un’altra nicchia dello stesso cimitero ma di un’altra confraternita.
La domanda è la seguente: bisogna pagare qualcosa per la traslazione oppure è possibile farla in modo diciamo privato? Se bisogna pagare qualcosa, quanto sarebbe??
Grazie infinite
X Paola,
la rinuncia alla custodia domiciliare con relativo conferimento delle ceneri ad un più classico cimitero, quale luogo di conservazione è uno degli aspetti più controversi dell’istituto di affido familiare/personale dell’urna e solleva non pochi interrogativi di opportunità.
Senz’altro si può retrocedere dall’affido dell’urna con atto unilaterale e personalissimo da formalizzare al comune che ha, a suo tempo, autorizzato l’affido stesso, questi, di conseguenza rilascerà il solo decreto di trasporto verso la nuova destinazione, magari sita in altro comune, non prima di aver, però, accertato preliminarmente, per le ceneri lo Jus Sepulchri ossia il titolo di accettazione in un diverso sepolcro collocato nel cimitero presso cui le ceneri troveranno stabile sistemazione. In altre parole: prima deve perfezionarsi il diritto di sepolcro, magari sulla base di un nuovo rapporto concessorio per una celletta dove tumulare l’urna, e, solo dopo, si darà corso al trasporto proprio perché il trasporto funebre (anche di ceneri) soggiace alla generalissima regola della tipicità, in forza della quale nel decreto di trasporto devono risultare chiari ed inequivocabili almeno questi elementi:
1) oggetto del trasporto (= le ceneri di quel particolare defunto)
2) Luogo di partenza e luogo d’arrivo
3) chi e con quale mezzo ben identificato effettuerà il trasporto stesso.
In merito al punto 3) il trasferimento dell’urna può esser compiuto anche dal privato cittadino, con un proprio autoveicolo, senza dover necessariamente rivolgersi ad un’ impresa funebre, in quest’ultimo caso chi prende in consegna l’urna diventa titolare del decreto di trasporto, e come tale è assoggettabile, anche penalmente, alla disciplina cui è sottoposto ogni incaricato di pubblico servizio.
avrei bisogno di un consiglio, mio marito custodisce nella nostra casa le ceneri della mamma, adesso vorrebbe portarle al cimitero della città dove lei è nata, che è diversa da dove abitiamo, dove ci sono anche i nonni sepolti; quale procedura deve seguire visto che vorremmo trasportarla con la nostra auto privata? è possibile? vi ringrazio anticipatamente, cordiali saluti, Paola