Autorizzazione all’affido familiare di ceneri
(si veda anche https://www.funerali.org/series/affido-urna-cineraria)
L’istituto dell’affido delle ceneri, nella sua evoluzione storica passa attraverso la legittimazione a collocare le ceneri, definite dal DPR 285/90 con la metonimia di “urne cinerarie”, in “altro sito” oltre che nel cimitero.
Detto sito, però, secondo tutta la dottrina, avrebbe comunque dovuto insistere all’interno del camposanto, anche quando fosse sorto su area cimiteriale in concessione ad enti morali (oggi: associazioni riconosciute), e non avrebbe potuto essere altrimenti, in quanto l’art. 340 del Testo Unico Leggi Sanitarie (Regio Decreto 1265/1934) pone il divieto di sepoltura al di fuori dei cimiteri con una norma che ha rilevanza di ordine pubblico (cioè, inderogabile) siccome la sua violazione non solamente è soggetta a sanzione, ma importa anche il ripristino della situazione alterata, ammettendo, del tutto eccezionalmente, la sola deroga del successivo art. 341 TULLSS (e, in sua attuazione, dell’art. 105 DPR 285/1990) cioè la tumulazione privilegiata, la quale importa la valutazione di “giustificati motivi di speciali onoranze”, con la logica conseguenza che la sepoltura al di fuori dei cimiteri non può mai divenire pratica ordinaria.
Proprio una nuova interpretazione giurisprudenziale (Consiglio di Stato parere 2957/3 del 29 ottobre 2003) ha scardinato questo principio, attuando, di conseguenza la Legge 130/2001 nella sola parte dedicata all’affido famigliare delle ceneri.
Secondo il Consiglio di Stato l’affidamento ai familiari dell’urna delle ceneri è compiutamente disciplinato dalla lett. e) del comma 1 dell’art. 3 della Legge 130/01 e non necessita di ulteriore regolamentazione di dettaglio, perchè dall’insieme delle disposizioni, primarie e secondarie, vigenti può trarsi una compiuta disciplina delle modalità di affidamento a privati delle urne cinerarie, che ne consentano una immediata applicazione attraverso questo protocollo operativo:
- modalità di espressione delle volontà del defunto;
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obbligo di sigillare l’urna;
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apposizione su di essa dei dati anagrafici del defunto;
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modalità di verbalizzazione della consegna ex Art. 81 DPR 285/90;
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garanzia da ogni profanazione dei luoghi in cui le urne vengono collocate.
Inoltre le dimensioni delle urne e le caratteristiche dei luoghi di conservazione vengono stabilite dai regolamenti comunali e, in mancanza di apposite norme dettate dal regolamento comunale di polizia mortuaria, possono essere imposte dai comuni in sede di autorizzazione all’affidamento ai familiari, che pertanto dovrà essere concessa in assenza di vincoli o limitazioni alla disponibilità delle spoglie derivanti da provvedimenti dell’autorità di polizia o dell’autorità giudiziaria.
La motivazione del parere del Consiglio di Stato, così, apre importanti spiragli, tra cui quello della possibilità di rendere operative parti della L. 130/01 attraverso specifici regolamenti e la combinazione con le norme preesistenti.
Per non ingenerare facili entusiasmi bisogna, però specificare come il DPR 24 Febbraio 2004 emanato dal Presidente della Repubblica in attuazione del parere formulato dal Consiglio di Stato, sia frutto di un ricorso in sede giurisdizionale, nelle more di una compiuta normazione regionale, il comune, dunque, ha solo facoltà e non obbligo di permettere l’affido delle ceneri, siccome il suddetto DPR 24 febbraio 2004, sotto l’aspetto giuridico, pur essendo un importantissimo precedente giurisprudenziale, vale solo per quell’unico caso preso in esame (cioè il ricorso presentato da un un cittadino contro un comune italiano) e non è automaticamente estensibile a tutte le richieste di affido.
Una sentenza, dopo tutto, fa stato tra le parti (art. 2909 CC).
Si possono, allora, presentare le seguenti fattispecie in sede di istruttoria per la formazione dell’atto di affido e dell’autorizzazione al trasporto:
a) Familiare affidatario dell’urna residente nello stesso Comune di consegna.
E’ l’eventualità più semplice. Ad autorizzare è lo stesso Comune (ovviamente se lo vuole, se cioè regolamenta la custodia delle ceneri in via generale ed astratta, oppure se la autorizza caso per caso).
b) Ceneri consegnate in comune diverso da quello di residenza dell’affidatario.
Il Comune di residenza dell’affidatario autorizza l’affido sul proprio territorio. Occorre presentare preventivamente l’autorizzazione a chi autorizza il trasporto (può essere anche spedita per fax o email tra i 2 comuni).
Il comune di partenza dell’urna autorizza il trasporto delle ceneri verso il territorio e per l’abitazione dell’affidatario.
Questa è la soluzione più semplificata.
c) Non si ritiene plausibile che un Comune (anche se di decesso) autorizzi l’affidamento per un comune diverso da quello di residenza.
Tale considerazione vale unicamente nell’ipotesi che si definisca possibile il solo affidamento nel luogo di residenza.
Se invece si consentisse l’affidamento per luogo diverso da quello di residenza (sedi di associazioni, clubs, partiti politici…), ma occorrerebbe una norma regionale o nazionale chiara in proposito, il meccanismo dovrebbe funzionare allo stesso modo, mettendo al posto del Comune di residenza quello di abituale deposito dell’urna cineraria.
d) L’autorizzazione al trasporto di urna cineraria è rilasciata in base ai disposti stabiliti dal DPR 285/90 dal sindaco, (ora dirigente competente del comune o suo delegato rilasciano l’autorizzazione).
e) L’autorizzazione all’affidamento è rilasciata da chi è individuato dal regolamento di organizzazione del Comune. Può essere anche lo stesso dirigente o delegato che autorizza il trasporto. Attualmente questo atto non è ancora competenza di Stato Civile, nulla però vieta al comune, attraverso un procedimento di delega di far fisicamente coincidere con l’Ufficiale di Stato Civile il soggetto con il potere di firma per le autorizzazione all’affido delle urne cinerarie.
Anche se chi firma le diverse autorizzazioni di polizia mortuaria è, di fatto, la stessa persona fisica sulla relativa documentazione dovrebbero essere specificati i distinti soggetti titolari delle diverse funzioni autorizzatorie.
Per completezza, poi, sarà opportuno che l’atto autorizzatorio rechi anche il nome del dirigente (non necessariamente la firma)ai sensi della Legge 241/1990.
L’affidatario, comunque, dinnanzi al Comune quale titolare ultimo ed istituzionale della funzione cimiteriale ex artt. 337, 343 e 394 R.D. 1265/1937 ed art. 51 D.P.R. 285/90) contrae i seguenti obblighi:
deve, infatti:
1) allestire un colombario con le caratteristiche di sicurezza ex Art. 343 R.D. 1265/1934 (l’autorizzazione all’affidamento non costituisce, in sé, autorizzazione alla realizzazione di quest’ultimo, costruzione soggetta ad altra e diversa normativa);
2) permettere l’accesso, (anche se tra parenti, spesso, sbollita l’emotività “buonista” tipica dei funerali, non intercorrono quasi rapporti proprio idilliaci, anche e soprattutto per motivi di successione mortis causa) ai congiunti del de cuius perché essi possano esercitare il loro diritto secondario di sepolcro (visita alla tomba del defunto per atti rituali e di suffragio);
3) sottoporsi attraverso ispezioni e controlli presso il proprio domicilio alla vigilanza da parte del personale comunale all’uopo preposto;
4) rispondere penalmente di eventuali profanazioni delle ceneri se tale sacrilegio si dovuto a sua colpa grave o inadempimento;
5) se, per qualsiasi motivo, intende rinunciare all’affidamento dell’urna, è tenuto a conferirla, per la conservazione provvisoria in cimitero previa acquisizione dell’autorizzazione al trasporto da parte del Comune nel quale si trova l’urna affidata.
Anche il capo al gestore dell’impianto di cremazione sorgono particolari doveri; egli, infatti:
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adotta sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all’esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate;
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impiega per la raccolta delle ceneri urne cinerarie realizzate in materiali non deperibili (il problema si complica qualora la destinazione dell’urna medesima sia l’inumazione perché ex Art. 75 comma 1 DPR 285/1990 sostanze non biodegradabili non sono compatibili con la sepoltura nel terreno);
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deve avere cura di sigillare le urne destinate all’affidamento familiare in maniera tale da impedire in alcun modo la profanazione delle ceneri;
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Deve verbalizzare la consegna dell’urna ex Art. 81 DPR 285/1990 (In Lombardia, invece, si ritiene sia sufficiente la compilazione della modulistica di cui agli allegati 5 e 6 alla Delibera della Giunta Regionale 21 gennaio 2005 n. 20278.)
X Elsa:
Lei è custode del cimitero? Come La invidio!!!!
Da quale regione mi scrive? Saperlo mi faciliterebbe non poco nella risposta!
Innanzi tutto molto dipende dal contratto di servizio che il Suo Comune ha stipulato con la ditta appaltatrice e dal regolamento comunale di polizia mortuaria, in cui si disciplinano i vari servizi. In ogni caso l’uso della camera mortuaria è prestazione a titolo oneroso per l’utenza.
1) Ai sensi dell’Art. 51 del vigente regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285 spettano al Sindaco che è anche ufficiale di governo, manutenzione, ordine e vigilanza sull’impianto cimiteriale, ed egli si avvale dell’AUSL, quale interfaccia tecnico strumentale per gli aspetti igienico-sanitari, quindi mi sembra difficile che Lei possa trasgredire ad una disposizione del sindaco in tal senso.
2) La struttura di cui al Capo XI del DPR n. 285/1990, cioè la camera mortuaria, deve intendersi come locale chiuso e SORVEGLIATO in cui accogliere temporaneamente, non solo i feretri, ma anche le loro trasformazioni di stato come, appunto, cassette per resti ossei, contenitori per esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo provenienti da esumazione/estumulazione ed urne cinerarie. L’attivazione di un servizio di custodia presso la camera mortuaria è indispensabile per evitare la sottrazione del suo pietoso contenuto per scopi non ammessi dalla Legge e da quest’ultima puniti ai sensi del Cod. Penale (reati contro la pietà verso i defunti). Qualche mal intenzionato, infatti, potrebbe, ad esempio, rubare l’urna o disperderne le ceneri senza da dovuta autorizzazione dello Stato Civile ex Art. 411 Cod. Penale. Secondo un orientamento invero un po’altalenante della Suprema Corte di Cassazione integra la fattispecie delittuosa di cui all’Art. 411 Cod. Penale non solo il furto, la distruzione o la soppressione di un cadavere vero e proprio, ma anche di sue singole parti o di quanto ne residui (= ossa o ceneri) ma sia comunque atto a evocare l’idea di un corpo umano esanime e suscitare un sentimento di pia compassione verso i defunti.
3) Con ogni probabilità nel Suo Comune deposito d’osservazione per salme a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e camera mortuaria cimiteriale coesistono o meglio insistono nello stesso luogo fisico, abbiamo così un ambiente polifunzionale (e promiscuo?) previsto, però, dall’Art. 64 comma 3 DPR n. 285/1990, quindi pienamente legittimo, ricordo però come la funzione edittale della camera mortuaria sia principalmente il deposito di cadaveri, già racchiusi nel feretro, e loro trasformazioni di stato, tra cui si annoverano le urne cinerarie, per i quali si renda del tutto superfluo il periodo d’osservazione volto a rilevare il manifestarsi di eventuali forme di vita. Mi spiego meglio: per un’urna cineraria non occorre certo una presenza costante per monitorare un possibile risveglio…del morto! Ecco, forse, da dove nasca l’equivoco.
Salve,
sono custode del cimitero nel comune di ……… abbiamo custodito una salma dopo morte violenta da incidente stradale come da capitolato dell’appalto e il comune ci ha pagato la custodia come da capitolato.
Dopo due mesi riceviamo con ordine dal sindaco del paese un urna cineraria di persona morta all’estero da custodire nella sala mortuaria affinché risolvessero problemi inerenti alla documentazione perciò non si e provveduto a tumulare ma a custodire sino a nuovo ordine.
La ditta presenta fattura della custodia fattasi nella sala mortuaria ma il responsabile del servizio risponde:
Il settore e impossibilitato alla liquidazione in quanto trattasi di salma cremata e non di cadavere. la sorveglianza ai sensi del dpr n. 285/90 art. 12 punto 2, e indispensabile ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.
Ora mi chiedo cosa dovevo fare se il sindaco mi ordina di custodire un’urna cineraria rifiutarmi ?
Chi può darmi consiglio ?
X Edith,
Il problema, invero, di non facile soluzione, verte su questa domanda: la cremazione con i suoi istituti corollario come dispersione delle ceneri ed affido famigliare delle stesse, dopo il punto 5 del il paragrafo 14.2 della Circolare Ministeriale 24 giugno 1993 n. 24 esplicativa del regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285 e soprattutto dopo la promulgazione della Legge 30 marzo 2001 n. 130 (Art. 3) è divenuta un diritto della personalità trasmissibile? MI spiego meglio: nel silenzio del de cuius, impossibilitato ad esprimersi, la volontà di consegnare le ceneri ai famigliari può esser surrogata dagli stessi o, nel nostro caso dal Tutore della persona interdetta in quanto incapace di intendere e volere?
Ed ancora: nel silenzio di eventuali norme regionali la Legge n. 130/2001 per quando attiene all’affido dell’urna può avere effetti retroattivi?
Buon giorno! Nel 1999 è mancato mio fratello, minorenne e incapace di intendere e di volere, quindi all’epoca non sono state lasciate disposizioni per la custodia delle sue ceneri che sono conservate al cimitero monumentale della città dove è stato cremato. Da diversi anni, io e i miei genitori vorremmo custodire l’urna a casa, ma ci è stato detto che bisogna andare per vie legali e affidare la pratica ad un avvocato. Ci stiamo muovendo per gestire la cosa, ma se qualcuno ha vissuto una situazione simile e avete informazioni utili in merito sarebbero gradite! grazie!
X Franca,
rispondo in modo celere anche se oggi è Sabato Santo e io, almeno teoricamente dovrei esser in vacanza (forzata???) perché la redazione è chiusa proprio a motivo delle imminenti festività religiose (A tal proposito e per inciso….BUONA PASQUA!).
Lascerei a studi classici, di leopardiana memoria, la poetica del vago e dell’indefinito, quindi o ragioniamo seriamente in termini di diritto o parliamo di aria fritta (anche se, ahinoi, l’aulica materia giuridica è spesso considerata astrusa ed arida, buona solo per (im)pavidi legulei, causidici da strapazzo e nostrani azzeccagarbugli. In Emilia Romagna per il caso in esame le norme di riferimento sono:
Art. 11 commi 3 e 4, nonché 5 e 6, Legge Regionale (Emilia-Romagna) 29/7/2004, n. 19 e DGR (Emilia-Romagna) n. 10 del 10/01/2005 così come modificata dalla DGR 13 ottobre 2008, n. 1622
La Regione consente che ceneri temporaneamente tumulate di deceduti prima della entrata in vigore della legge regionale possano essere estumulate o ritirate da un deposito temporaneo in cimitero per rispettare l’allora volere del defunto (manifestato per iscritto, anche attraverso la forma dell’atto sostitutivo di atto di notorietà) a cui prima la legge non consentiva di dar seguito. Si tratta, si ritiene, di un numero limitato di casi, dovendosi acquisire la documentazione dell’ allora volontà del de cuius.
Peraltro, se consideriamo come la normativa quadro statale non si soffermi sulle specifiche forme nelle quali debba manifestarsi detta volontà, dovrà altresì ritenersi valido, analogamente a quanto avviene nella disciplina dell’autorizzazione alla cremazione, il riferire da parte dei congiunti che il defunto aveva manifestato verbalmente in vita la volontà di dispersione delle proprie ceneri; poiché tale procedura non è esplicitamente regolamentata dalla norma nazionale, si ritiene che la volontà del defunto possa essere certamente provata mediante dichiarazione ritualmente resa dal coniuge, ove presente, e da tutti i congiunti di primo grado, nonché, in loro difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi dell’art. 74 e seguenti del Cod. civile di fronte a pubblici ufficiali, e la cui sottoscrizione sia appositamente autenticata. Questo criterio a maglie larghe vale, naturalmente solo per la Regione Emilia-Romagna. Il defunto deceduto nel 1982 è già resto mortale e può esser cremato con la procedura di autorizzazione semplificata (sono, infatti, già trascorsi più di 20 anni dal suo decesso)
L’autorizzazione all’estumulazione/cremazione del resto mortale è di competenza del Comune, nel cui territorio insiste il cimitero di prima sepoltura che può affidare detto compito sia allo stesso funzionario incaricato delle funzioni di ufficiale di stato civile, come pure ad altro dipendente comunale (come il Responsabile dei cimiteri)
È quindi prevalente l’applicazione dell’articolo 3 del DPR 254/2003, successiva alla emanazione della L.130/01.
Le disposizioni della regione Emilia Romagna ivi richiamate indicano chiaramente come l’autorizzazione alla cremazione venga rilasciata dal comune di decesso o di quello dove il cadavere oppure i resti mortali sono sepolti, mentre il decreto di affidamento venga rilasciato dal comune di residenza dell’affidatario.
Vivo in Emilia, mio padre morto nel 1982 è stato posto in un loculo con la cassa, in questo loculo sono state messe le ceneri di mia madre nel 2010.
E’ scaduto i termini di contratto, (mia madre aveva acquistato il loculo per mio padre e pensava fosse perpetuo,) dopo 31 anni io e miei fratelli abbiamo grosse difficoltà economiche , e non possiamo sostenere le spese per il rinnovo del loculo di altri 20 anni. Ho saputo che cremando mio padre , possiamo appunto tenere le ceneri dei mie genitori in casa. Io stessa desidero tenerle in casa mia , posso sapere con piu’ chiarezza senza pormi gli articoli di legge, ma spiegarmi che dicono questi articoli, per poter tenere le ceneri in casa mia. I miei fratelli logico sono d’accordo. Possiamo solo infatti sostenere le spese di cremazione di mio padre. Grazie per la risposta che sarebbe anche un pochino urgente .
x Carlo ,
Grazie per la risposta ,in effetti , quella del comune , e’ una scelta discutibile…..
In ogni caso ora attendo la loro spiegazione , e’ curioso infatti che chi e’ preposto ai servizi demografici del comune , non sia comunque stato in grado di darmi una qualsiasi giustificata spiegazione .
Sentirmi dire ” e’ cosi perché cosi e’ stato deciso” mi ha fatto arrabbiare , continuo a non capire perché tra un comune e l’altro vi siano delle differenze cosi marcate. Custodire le ceneri di un famigliare in un caso puo’ costar nulla in un altro tantissimo…..
Grazie ancora
X Mauro,
la scelta di istituire un diritto fisso, per l’attività istruttoria e di controllo, nel rilascio dell’autorizzazione all’affido delle ceneri è sì dolorosa e forse politicamente inopportuna, ma del tutto legittima.
Si tratta, infatti, di punti di vista. Infatti, dal momento che (dal 2/3/2001) il comune, nei servizi di polizia mortuaria, non puo’ piu’ ‘andare in passivo (salvo che per indigenti, appartenenti a famiglia bisognosa o disinteresse da parte dei familiari, aspetti che afferiscono alla capacita’ di spesa dei servizi sociali) e che le attività d’istruttoria e per l’affidamento anche di vigilanza sulle modalità di conservazione dell’urna il comune sostiene delle spese, la previsione di un corrispettivo che assicuri, almeno, l’integrale copertura delle spese ha un suo fondamento (anche in relazione all’art. 93 D. Lgs. 267/2000).
Potrebbero, volendo, considerarsi anche altri fattori ed effetti di tali istituti che incidono, in prospettiva, sul complesso del sistema di gestione cimiteriale.
Non guasterebbe, oltretutto, uno sguardo all’art. 4 DM 1/7/2002 che fornisce alcuni indirizzi ‘utili’, tra cui l’integrale recupero delle spese gestionali cimiteriali.
In questo contesto normativo la deliberazione della Giunta Municipale si giustifica per la definizione delle tariffe (salvo che non sia necessario anche un intervento del Consiglio Comunale per la definizione dei relativi criteri generali), ma anche per le procedure e per l’attribuzione della competenza ad un dato momento organizzativo (l’organizzazione è competenza della G.C., art. 48, 3 D.- Lgs. 18/8/2000, n. 267), dato che l’autorizzazione all’affidamento delle ceneri rientra tra le funzioni attribuite in via esclusiva ai soggetti di cui all’art. 107, commi 3 e ss. D. Lgs. n. 267/2000, citato.
Leggendo il commento in risposta al quesito del sig. Mauro vedo che ha indicato con la data del 02/03/2001 l’obbligo da parte del comune di non andare in passivo nei servizi cimiteriali.
Perché?
E’ una disposizione normativa?
Le chiederei la cortesia di illustrarmi questi aspetti nel dettaglio, per meglio capire se il comune ha “la facoltà” o “l’obbligo” di richiedere una tariffa legata al servizio di affidamento ceneri.
Buongiorno, vorrei avere informazioni in merito alla mia situazione .
Ho preso in affido le ceneri della mia mamma che terro’ custodite presso la mia abitazione, consapevole delle responsabilita’ che che questo comporta. Siccome mia madre era residente presso un altro comune ,ora il mio comune di residenza pretende delle somme (243,00 euro + 3 marche da bollo da 16,00) , quello che pero’ non riescono a spiegarmi e’ a cosa servono questi soldi .
L’agenzia di pompe funebri che mi ha gestito funzione religiosa e cremazione, mi conferma che il comune non ha il diritto di chiedere queste somme ,cosa che in effetti risulta vera nel caso di molti comuni.
Ora io chiedo ,ma se alla cremazione ho provveduto io , al trasferimento e custodia delle ceneri ho provveduto io , perché il comune dove risiedo pretende quasi 300 euro da me? Quali sono le eventuali spese che il mio comune di residenza dovra’ sostenere, forse quelle di inviare un incaricato della Polizia Mortuaria per verificare se custodisco in maniera adeguata le ceneri della mia mamma?
Trovo tristissimo dover affrontare questo argomento , anche perché si tratta di mia madre che oltre ad un grande vuoto mi ha lasciato ben piu’ di 300 euro . Un grazie anticipato a chi mi potra’ dare una qualche risposta , risposta che il mio comune non mi ha saputo dare.
Mauro
X Pasquale,
Sì, è proprio così: attorno all’atto di disposizione che poi si estrinsecherà nel rilascio di un’autorizzazione comunale (alla traslazione, in questo caso) si deve formare il necessario consenso (meglio se scritto) di tutti gli aventi diritto a pronunciarsi, individuati secondo il criterio di poziorità ( = potere di scelta coniugato con priorità nel decidere) enunciato dall’Art. 79 comma 2 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285, il quale si applica estensivamente non solo per la cremazione (come parrebbe ad una lettura superficiale), ma anche per ogni altra destinazione delle spoglie mortali. Titolo privilegiato spetta al coniuge superstite, in sua assenza sono legittimati a pronunciarsi tutti i congiunti di pari grado, sino al sesto livello di parentela. Se gli aventi diritto pari-ordinati sono una pluralità occorre la manifestazione di volontà unanime di tutti costoro.