Autorizzazione all’affido familiare di ceneri
(si veda anche https://www.funerali.org/series/affido-urna-cineraria)
L’istituto dell’affido delle ceneri, nella sua evoluzione storica passa attraverso la legittimazione a collocare le ceneri, definite dal DPR 285/90 con la metonimia di “urne cinerarie”, in “altro sito” oltre che nel cimitero.
Detto sito, però, secondo tutta la dottrina, avrebbe comunque dovuto insistere all’interno del camposanto, anche quando fosse sorto su area cimiteriale in concessione ad enti morali (oggi: associazioni riconosciute), e non avrebbe potuto essere altrimenti, in quanto l’art. 340 del Testo Unico Leggi Sanitarie (Regio Decreto 1265/1934) pone il divieto di sepoltura al di fuori dei cimiteri con una norma che ha rilevanza di ordine pubblico (cioè, inderogabile) siccome la sua violazione non solamente è soggetta a sanzione, ma importa anche il ripristino della situazione alterata, ammettendo, del tutto eccezionalmente, la sola deroga del successivo art. 341 TULLSS (e, in sua attuazione, dell’art. 105 DPR 285/1990) cioè la tumulazione privilegiata, la quale importa la valutazione di “giustificati motivi di speciali onoranze”, con la logica conseguenza che la sepoltura al di fuori dei cimiteri non può mai divenire pratica ordinaria.
Proprio una nuova interpretazione giurisprudenziale (Consiglio di Stato parere 2957/3 del 29 ottobre 2003) ha scardinato questo principio, attuando, di conseguenza la Legge 130/2001 nella sola parte dedicata all’affido famigliare delle ceneri.
Secondo il Consiglio di Stato l’affidamento ai familiari dell’urna delle ceneri è compiutamente disciplinato dalla lett. e) del comma 1 dell’art. 3 della Legge 130/01 e non necessita di ulteriore regolamentazione di dettaglio, perchè dall’insieme delle disposizioni, primarie e secondarie, vigenti può trarsi una compiuta disciplina delle modalità di affidamento a privati delle urne cinerarie, che ne consentano una immediata applicazione attraverso questo protocollo operativo:
- modalità di espressione delle volontà del defunto;
-
obbligo di sigillare l’urna;
-
apposizione su di essa dei dati anagrafici del defunto;
-
modalità di verbalizzazione della consegna ex Art. 81 DPR 285/90;
-
garanzia da ogni profanazione dei luoghi in cui le urne vengono collocate.
Inoltre le dimensioni delle urne e le caratteristiche dei luoghi di conservazione vengono stabilite dai regolamenti comunali e, in mancanza di apposite norme dettate dal regolamento comunale di polizia mortuaria, possono essere imposte dai comuni in sede di autorizzazione all’affidamento ai familiari, che pertanto dovrà essere concessa in assenza di vincoli o limitazioni alla disponibilità delle spoglie derivanti da provvedimenti dell’autorità di polizia o dell’autorità giudiziaria.
La motivazione del parere del Consiglio di Stato, così, apre importanti spiragli, tra cui quello della possibilità di rendere operative parti della L. 130/01 attraverso specifici regolamenti e la combinazione con le norme preesistenti.
Per non ingenerare facili entusiasmi bisogna, però specificare come il DPR 24 Febbraio 2004 emanato dal Presidente della Repubblica in attuazione del parere formulato dal Consiglio di Stato, sia frutto di un ricorso in sede giurisdizionale, nelle more di una compiuta normazione regionale, il comune, dunque, ha solo facoltà e non obbligo di permettere l’affido delle ceneri, siccome il suddetto DPR 24 febbraio 2004, sotto l’aspetto giuridico, pur essendo un importantissimo precedente giurisprudenziale, vale solo per quell’unico caso preso in esame (cioè il ricorso presentato da un un cittadino contro un comune italiano) e non è automaticamente estensibile a tutte le richieste di affido.
Una sentenza, dopo tutto, fa stato tra le parti (art. 2909 CC).
Si possono, allora, presentare le seguenti fattispecie in sede di istruttoria per la formazione dell’atto di affido e dell’autorizzazione al trasporto:
a) Familiare affidatario dell’urna residente nello stesso Comune di consegna.
E’ l’eventualità più semplice. Ad autorizzare è lo stesso Comune (ovviamente se lo vuole, se cioè regolamenta la custodia delle ceneri in via generale ed astratta, oppure se la autorizza caso per caso).
b) Ceneri consegnate in comune diverso da quello di residenza dell’affidatario.
Il Comune di residenza dell’affidatario autorizza l’affido sul proprio territorio. Occorre presentare preventivamente l’autorizzazione a chi autorizza il trasporto (può essere anche spedita per fax o email tra i 2 comuni).
Il comune di partenza dell’urna autorizza il trasporto delle ceneri verso il territorio e per l’abitazione dell’affidatario.
Questa è la soluzione più semplificata.
c) Non si ritiene plausibile che un Comune (anche se di decesso) autorizzi l’affidamento per un comune diverso da quello di residenza.
Tale considerazione vale unicamente nell’ipotesi che si definisca possibile il solo affidamento nel luogo di residenza.
Se invece si consentisse l’affidamento per luogo diverso da quello di residenza (sedi di associazioni, clubs, partiti politici…), ma occorrerebbe una norma regionale o nazionale chiara in proposito, il meccanismo dovrebbe funzionare allo stesso modo, mettendo al posto del Comune di residenza quello di abituale deposito dell’urna cineraria.
d) L’autorizzazione al trasporto di urna cineraria è rilasciata in base ai disposti stabiliti dal DPR 285/90 dal sindaco, (ora dirigente competente del comune o suo delegato rilasciano l’autorizzazione).
e) L’autorizzazione all’affidamento è rilasciata da chi è individuato dal regolamento di organizzazione del Comune. Può essere anche lo stesso dirigente o delegato che autorizza il trasporto. Attualmente questo atto non è ancora competenza di Stato Civile, nulla però vieta al comune, attraverso un procedimento di delega di far fisicamente coincidere con l’Ufficiale di Stato Civile il soggetto con il potere di firma per le autorizzazione all’affido delle urne cinerarie.
Anche se chi firma le diverse autorizzazioni di polizia mortuaria è, di fatto, la stessa persona fisica sulla relativa documentazione dovrebbero essere specificati i distinti soggetti titolari delle diverse funzioni autorizzatorie.
Per completezza, poi, sarà opportuno che l’atto autorizzatorio rechi anche il nome del dirigente (non necessariamente la firma)ai sensi della Legge 241/1990.
L’affidatario, comunque, dinnanzi al Comune quale titolare ultimo ed istituzionale della funzione cimiteriale ex artt. 337, 343 e 394 R.D. 1265/1937 ed art. 51 D.P.R. 285/90) contrae i seguenti obblighi:
deve, infatti:
1) allestire un colombario con le caratteristiche di sicurezza ex Art. 343 R.D. 1265/1934 (l’autorizzazione all’affidamento non costituisce, in sé, autorizzazione alla realizzazione di quest’ultimo, costruzione soggetta ad altra e diversa normativa);
2) permettere l’accesso, (anche se tra parenti, spesso, sbollita l’emotività “buonista” tipica dei funerali, non intercorrono quasi rapporti proprio idilliaci, anche e soprattutto per motivi di successione mortis causa) ai congiunti del de cuius perché essi possano esercitare il loro diritto secondario di sepolcro (visita alla tomba del defunto per atti rituali e di suffragio);
3) sottoporsi attraverso ispezioni e controlli presso il proprio domicilio alla vigilanza da parte del personale comunale all’uopo preposto;
4) rispondere penalmente di eventuali profanazioni delle ceneri se tale sacrilegio si dovuto a sua colpa grave o inadempimento;
5) se, per qualsiasi motivo, intende rinunciare all’affidamento dell’urna, è tenuto a conferirla, per la conservazione provvisoria in cimitero previa acquisizione dell’autorizzazione al trasporto da parte del Comune nel quale si trova l’urna affidata.
Anche il capo al gestore dell’impianto di cremazione sorgono particolari doveri; egli, infatti:
-
adotta sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all’esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate;
-
impiega per la raccolta delle ceneri urne cinerarie realizzate in materiali non deperibili (il problema si complica qualora la destinazione dell’urna medesima sia l’inumazione perché ex Art. 75 comma 1 DPR 285/1990 sostanze non biodegradabili non sono compatibili con la sepoltura nel terreno);
-
deve avere cura di sigillare le urne destinate all’affidamento familiare in maniera tale da impedire in alcun modo la profanazione delle ceneri;
-
Deve verbalizzare la consegna dell’urna ex Art. 81 DPR 285/1990 (In Lombardia, invece, si ritiene sia sufficiente la compilazione della modulistica di cui agli allegati 5 e 6 alla Delibera della Giunta Regionale 21 gennaio 2005 n. 20278.)
Buongiorno, mio marito è morto due giorni fa. In vita aveva sempre detto che voleva essere cremato , e che le ceneri consegnate a me,sia moglie da 53 anni, e che io dopo la consegna delle ceneri avrei dovuto spegnerle in mare ! Ora le mie figlie si oppongono. Per loro va bene la cremazione, ma vogliono portare l’ urna con le ceneri nel cimitero del comune dove è nato mio marito 85 anni fa! Io moglie non sono d’accordo! Vorrei sapere se essendo la moglie posso tenerle io in casa con me! Grazie e spero in una risposta rapida! Perché domani Lunedì 5 Agosto 2024 sarà Cremato!
X Assunta,
come sempre sovrana è la volontà del de cuius, infatti gli atti di disposizione per il post mortem, costituendo l’esercizio di un diritto personalissimo, spettano innanzi tutto alla persona interessata. Solo nel suo silenzio (o in caso di volontà affermata solo verbalmente) subentrano i congiunti più stretti per decidere, ad esempio, la destinazione ultima delle ceneri. La legge fissa un ordine gerarchico entro cui manifestare questa volontà ed in forme precise, poichè la dispersione delle ceneri implica pur sempre rilevanza penale, se non debitamente autorizzata dall’Ufficiale dello Stato Civile. Così in questa graduatoria dove concorrono sempre potere di scelta e preminenza rispetto agli famigliari prevale sempre il desiderio del coniuge superstite, anche se in stato di separazione. L’autorizzazione alla dispersione delle ceneri deve esser rilasciata, dopo una breve istruttoria basata sui titoli formali, in conformità a tali principi. Chi si oppone con veemenza a questa pratica funeraria, in nome di una più rassicurante tumulazione urna in cimitero dovrà impugnare il provvedimento nelle sedi competenti con ogni probabilità per vizio/carenza di effettiva volontà.
Buongiorno
Il ns babbo è sepolto in un loculo da più di 30 anni, la ns mamma è stata cremata e l’urna inserita nello stesso loculo in quanto voleva stare con il ns babbo. Siamo 2 sorelle, di cui una che non può più muoversi causa sclerosi multipla e non può più andare al cimitero. Vorremmo fare cremare il ns babbo e portare le 2 urne a casa nostra. È possibile?
Grazie
X Lorella,
gli atti di disposizione sulle spoglie mortali sono residualmente esercitati da soggetti terzi (i più stretti famigliari) e nell’assoluto rispetto delle volontà ultime del de cuius, solo quando quest’ultimo non abbia provveduto in prima persona all’esercizio di questi diritti personalissimi proiettati nell’oscuro post mortem. Per la cremazione del resto mortale dopo i 30 anni di tumulazione stagna – e con procedura semplificata) non si rilevano ragioni ostative, per la successiva destinazione delle ceneri (a questo punto prossime all’affido) si potrebbe nutrire qualche perplessità di merito. Comunque e di norma gli uffici comunali non aprono istruttorie così intrusive ed approfondite per cogliere l’intimo desiderio del de cuius (Domanda amletica: ma Lei è davvero sicura di ottemperare alla volontà vera e reale dei Suoi genitori, in tema di cremazione e DOMICILIAZIONE delle risultanti ceneri?), se non si ravvisano disposizioni contrarie nel regolamento municipale di polizia mortuaria (fonte fondamentale cui attingere, in caso di problemi interpretativi) si presenta l’istanza di affido e quasi sicuramente essa verrà accolta, con il rilascio di specifica autorizzazione ad hoc.
Se l urna viene lasciata incostudita l affidatario è penalmente responsabile o solo civilmente ?
Non trovo Rif normativo
x Maria Giulia
Cosa intende per incostudita?
Buongiorno
Mio padre è stato cremato in data 7.03
Abbiamo fatto richiesta di affidamento ceneri per mia madre sua moglie .
Siamo 5 figli
Di cui 4 hanno firmato questo affido ma uno solo no
Come si può risolvere ?? È vincolante la firma di un singolo ?
X ESSE,
se la normazione locale (Regionale o Comunale) non detta criteri (ma sarebbe inverosimile!) ancor più stringenti e capillari e per questa ragione tali da paralizzare tutta l’azione amministrativa della polizia mortuaria per prevedibilissimi conflitti endo-famigliari, la procedura è corretta, anzi basta solo la volontà del coniuge superstite (= Sua madre), l’espressione obbligatoria di un volere in tal senso anche da parte dei figli potrebbe pure reputarsi superflua, eccessiva…persino ultronea. La Legge 241/1990 dispone che sia vietato l’inutile aggravamento negli ordinari procedimenti propri della P.A., come ad es. il rilascio delle stesse autorizzazioni di polizia mortuaria, pertanto certe ridondanze molto barocche, sono foriere di cattivi presagi burocratici.
Buongiorno, io sono l’affidataria dell’urna cineraria di mio padre. Per una serie di motivi vorrei rinunciare all’affido e fare tumulare da Comune l’urna nella cappella di famiglia insieme a mia madre. Ho bisogno del consenso di mia sorella, o posso procedere in autonomia? Grazie
X Benedetta,
così come dall’atto di affido sorgono particolari diritti e doveri in capo all’affidatario è altrettanto vero che a tali diritti personalissimi ed al loro effettivo esercizio si può sempre RINUNCIARE. L’atto unilaterale ,non ricettizio, (è richiesta la solenne forma scritta) ed irrevocabile di retrocessione dell’urna al cimitero di competenza (secondo titolo di accoglimento; vedasi appunto il sepolcro privato e di famiglia di cui Lei stessa parla) sarà inoltrato allo stesso ufficio di polizia mortuaria che originariamente formò e rilasciò l’atto di affido.
Buona sera. Vivo in Lombardia e ho mio padre sepolto nel cimitero di Lambrate a Milano. Purtroppo, nonostante più volte da lui espresso in vita il desiderio di essere cremato, all’atto di organizzare il funerale nessuno di noi ha ricordato questo suo desiderio (mio padre se n’è andato in 12 giorni dopo una diagnosi di tumore i metastasi, quindi eravamo tutti sotto choc).
Ora ho saputo che sarebbe possibile, in fase di esumazione, far cremare i resti ossei e così io potrei anche portarle poi nel cimitero del mio paese. Mia madre c’è ancora ed è favorevole, ma attualmente non sarebbe in grado di recarsi a firmare eventuali documenti (ha più di 90 anni con seri problemi di salute). Mia sorella non ha obiezioni. Si potrà quindi fare? Se si cosa sarà necessario fare? Grazie se potrete rispondermi
X Giuseppina,
poichè la manifestazione di volontà in merito alla cremazione di resto mortale/ossa proveniente da esumazione può esser resa attraverso atto sostitutivo di atto di notorietà che può, a sua volta, esser formato e trasmesso anche in via telematica, le consiglio di sondare presso il Comune questa opportunità digitale. La forma della volontà di cremazione per resto mortale, secondo la LEGGE NAZIONALE, non deve esser per forza particolarmente strutturata, siccome il prefato volere si configurerebbe come un semplice e mero assenso = espressione scritta di una non contrarietà alla cremazione. Altrimenti ad esser proprio formali e formalisti l’unico pubblico ufficiale abilitato a ricever e verbalizzare la volontà di cremazione, in ultima istanza resterebbe pur sempre il notaio. Soluzione, questa, ineccepibile sul piano del diritto, meno sul versante economico.
Buongiorno, io e mia sorella siamo rispettivamente affidatarie delle urne che contengono le ceneri di nostro padre e di nostra madre, deceduti, a distanza di otto mesi l’uno dall’altra, nel 2016.
Ora siamo pronte a disperdere le ceneri dei nostri genitori, ma ci è stato detto che questa scelta avremmo dovuta farla anni fa e che ora è passato troppo tempo e non ci è più consentita la dispersione in natura,come avremmo auspicato. Noi abitiamo nel Comune di Venezia.
Vorrei sapere se questa assurdità è davvero reale o se non è così e in caso, se fosse possibile,avrei bisogno dei riferimenti di legge da poter studiare e utilizzare per fare valere, quello che, a mio avviso è un nostro diritto.
Ringrazio anticipatamente per un vostro, cortese, riscontro
La dispersione delle ceneri è consentita solo per espressa volontà del defunto. Se manca tale espressa forma di volontà (ad es. se non trova le volontà scritte del defunto postume) la dispersione non può essere autorizza. Se fatta egualmente si viola l’art. 411 del codice penale. Per approfondimenti: https://www.funerali.org/tutto-sulla-cremazione/autorizzazioni/dispersione-di-ceneri.