Autorizzazione all’affido familiare di ceneri
(si veda anche https://www.funerali.org/series/affido-urna-cineraria)
L’istituto dell’affido delle ceneri, nella sua evoluzione storica passa attraverso la legittimazione a collocare le ceneri, definite dal DPR 285/90 con la metonimia di “urne cinerarie”, in “altro sito” oltre che nel cimitero.
Detto sito, però, secondo tutta la dottrina, avrebbe comunque dovuto insistere all’interno del camposanto, anche quando fosse sorto su area cimiteriale in concessione ad enti morali (oggi: associazioni riconosciute), e non avrebbe potuto essere altrimenti, in quanto l’art. 340 del Testo Unico Leggi Sanitarie (Regio Decreto 1265/1934) pone il divieto di sepoltura al di fuori dei cimiteri con una norma che ha rilevanza di ordine pubblico (cioè, inderogabile) siccome la sua violazione non solamente è soggetta a sanzione, ma importa anche il ripristino della situazione alterata, ammettendo, del tutto eccezionalmente, la sola deroga del successivo art. 341 TULLSS (e, in sua attuazione, dell’art. 105 DPR 285/1990) cioè la tumulazione privilegiata, la quale importa la valutazione di “giustificati motivi di speciali onoranze”, con la logica conseguenza che la sepoltura al di fuori dei cimiteri non può mai divenire pratica ordinaria.
Proprio una nuova interpretazione giurisprudenziale (Consiglio di Stato parere 2957/3 del 29 ottobre 2003) ha scardinato questo principio, attuando, di conseguenza la Legge 130/2001 nella sola parte dedicata all’affido famigliare delle ceneri.
Secondo il Consiglio di Stato l’affidamento ai familiari dell’urna delle ceneri è compiutamente disciplinato dalla lett. e) del comma 1 dell’art. 3 della Legge 130/01 e non necessita di ulteriore regolamentazione di dettaglio, perchè dall’insieme delle disposizioni, primarie e secondarie, vigenti può trarsi una compiuta disciplina delle modalità di affidamento a privati delle urne cinerarie, che ne consentano una immediata applicazione attraverso questo protocollo operativo:
- modalità di espressione delle volontà del defunto;
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obbligo di sigillare l’urna;
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apposizione su di essa dei dati anagrafici del defunto;
-
modalità di verbalizzazione della consegna ex Art. 81 DPR 285/90;
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garanzia da ogni profanazione dei luoghi in cui le urne vengono collocate.
Inoltre le dimensioni delle urne e le caratteristiche dei luoghi di conservazione vengono stabilite dai regolamenti comunali e, in mancanza di apposite norme dettate dal regolamento comunale di polizia mortuaria, possono essere imposte dai comuni in sede di autorizzazione all’affidamento ai familiari, che pertanto dovrà essere concessa in assenza di vincoli o limitazioni alla disponibilità delle spoglie derivanti da provvedimenti dell’autorità di polizia o dell’autorità giudiziaria.
La motivazione del parere del Consiglio di Stato, così, apre importanti spiragli, tra cui quello della possibilità di rendere operative parti della L. 130/01 attraverso specifici regolamenti e la combinazione con le norme preesistenti.
Per non ingenerare facili entusiasmi bisogna, però specificare come il DPR 24 Febbraio 2004 emanato dal Presidente della Repubblica in attuazione del parere formulato dal Consiglio di Stato, sia frutto di un ricorso in sede giurisdizionale, nelle more di una compiuta normazione regionale, il comune, dunque, ha solo facoltà e non obbligo di permettere l’affido delle ceneri, siccome il suddetto DPR 24 febbraio 2004, sotto l’aspetto giuridico, pur essendo un importantissimo precedente giurisprudenziale, vale solo per quell’unico caso preso in esame (cioè il ricorso presentato da un un cittadino contro un comune italiano) e non è automaticamente estensibile a tutte le richieste di affido.
Una sentenza, dopo tutto, fa stato tra le parti (art. 2909 CC).
Si possono, allora, presentare le seguenti fattispecie in sede di istruttoria per la formazione dell’atto di affido e dell’autorizzazione al trasporto:
a) Familiare affidatario dell’urna residente nello stesso Comune di consegna.
E’ l’eventualità più semplice. Ad autorizzare è lo stesso Comune (ovviamente se lo vuole, se cioè regolamenta la custodia delle ceneri in via generale ed astratta, oppure se la autorizza caso per caso).
b) Ceneri consegnate in comune diverso da quello di residenza dell’affidatario.
Il Comune di residenza dell’affidatario autorizza l’affido sul proprio territorio. Occorre presentare preventivamente l’autorizzazione a chi autorizza il trasporto (può essere anche spedita per fax o email tra i 2 comuni).
Il comune di partenza dell’urna autorizza il trasporto delle ceneri verso il territorio e per l’abitazione dell’affidatario.
Questa è la soluzione più semplificata.
c) Non si ritiene plausibile che un Comune (anche se di decesso) autorizzi l’affidamento per un comune diverso da quello di residenza.
Tale considerazione vale unicamente nell’ipotesi che si definisca possibile il solo affidamento nel luogo di residenza.
Se invece si consentisse l’affidamento per luogo diverso da quello di residenza (sedi di associazioni, clubs, partiti politici…), ma occorrerebbe una norma regionale o nazionale chiara in proposito, il meccanismo dovrebbe funzionare allo stesso modo, mettendo al posto del Comune di residenza quello di abituale deposito dell’urna cineraria.
d) L’autorizzazione al trasporto di urna cineraria è rilasciata in base ai disposti stabiliti dal DPR 285/90 dal sindaco, (ora dirigente competente del comune o suo delegato rilasciano l’autorizzazione).
e) L’autorizzazione all’affidamento è rilasciata da chi è individuato dal regolamento di organizzazione del Comune. Può essere anche lo stesso dirigente o delegato che autorizza il trasporto. Attualmente questo atto non è ancora competenza di Stato Civile, nulla però vieta al comune, attraverso un procedimento di delega di far fisicamente coincidere con l’Ufficiale di Stato Civile il soggetto con il potere di firma per le autorizzazione all’affido delle urne cinerarie.
Anche se chi firma le diverse autorizzazioni di polizia mortuaria è, di fatto, la stessa persona fisica sulla relativa documentazione dovrebbero essere specificati i distinti soggetti titolari delle diverse funzioni autorizzatorie.
Per completezza, poi, sarà opportuno che l’atto autorizzatorio rechi anche il nome del dirigente (non necessariamente la firma)ai sensi della Legge 241/1990.
L’affidatario, comunque, dinnanzi al Comune quale titolare ultimo ed istituzionale della funzione cimiteriale ex artt. 337, 343 e 394 R.D. 1265/1937 ed art. 51 D.P.R. 285/90) contrae i seguenti obblighi:
deve, infatti:
1) allestire un colombario con le caratteristiche di sicurezza ex Art. 343 R.D. 1265/1934 (l’autorizzazione all’affidamento non costituisce, in sé, autorizzazione alla realizzazione di quest’ultimo, costruzione soggetta ad altra e diversa normativa);
2) permettere l’accesso, (anche se tra parenti, spesso, sbollita l’emotività “buonista” tipica dei funerali, non intercorrono quasi rapporti proprio idilliaci, anche e soprattutto per motivi di successione mortis causa) ai congiunti del de cuius perché essi possano esercitare il loro diritto secondario di sepolcro (visita alla tomba del defunto per atti rituali e di suffragio);
3) sottoporsi attraverso ispezioni e controlli presso il proprio domicilio alla vigilanza da parte del personale comunale all’uopo preposto;
4) rispondere penalmente di eventuali profanazioni delle ceneri se tale sacrilegio si dovuto a sua colpa grave o inadempimento;
5) se, per qualsiasi motivo, intende rinunciare all’affidamento dell’urna, è tenuto a conferirla, per la conservazione provvisoria in cimitero previa acquisizione dell’autorizzazione al trasporto da parte del Comune nel quale si trova l’urna affidata.
Anche il capo al gestore dell’impianto di cremazione sorgono particolari doveri; egli, infatti:
-
adotta sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all’esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate;
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impiega per la raccolta delle ceneri urne cinerarie realizzate in materiali non deperibili (il problema si complica qualora la destinazione dell’urna medesima sia l’inumazione perché ex Art. 75 comma 1 DPR 285/1990 sostanze non biodegradabili non sono compatibili con la sepoltura nel terreno);
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deve avere cura di sigillare le urne destinate all’affidamento familiare in maniera tale da impedire in alcun modo la profanazione delle ceneri;
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Deve verbalizzare la consegna dell’urna ex Art. 81 DPR 285/1990 (In Lombardia, invece, si ritiene sia sufficiente la compilazione della modulistica di cui agli allegati 5 e 6 alla Delibera della Giunta Regionale 21 gennaio 2005 n. 20278.)
Buongiorno,
In caso di estumulazione di una salma deceduta 20 anni fa, prima dell’entrata in vigore della l. 130/2001, in assenza di una dichiarazione espressa del defunto che disponga sulla cremazione e sull’affidamento, è possibile per il coniuge e, in sua assenza, i figli comprovare la volontà del parente deceduto e disporre, oltre che sulla cremazione, anche per l’affidamento?
X Fedt84,
sulla legittimità di cremare defunti deceduti da più di 20 anni fa se tumulati o da più di dieci anni fa, se inumati (in entrambi i casi: resti mortali = esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo) ad oggi vale l’art. 3 commi 5 e 6 D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254, che è ora risolutivo: sì c’è questa concreta ed effettiva possibilità. Sulla legittimazione ad esprimere la volontà cremazionista si rinvia all’art. 3 L. n. 130/2001 nei modi di cui all’art. 79 D.P.R. n. 285/1990 nella sua attuale formulazione. Autorizza il Comune, non necessariamente lo Stato Civile, nella persona di chi assolva le funzioni di cui all’art. 107 comma 3 lett. f) D.gs n. 267/2000. (= sostanzialmente il dirigente di settore dell’uff. di polizia mortuaria o dipendente da questi delegato. Molte Leggi Regionali e di conseguenza, per riflesso molti regolamenti municipali di polizia mortuaria ammettono l’affido delle ceneri provenienti da cremazione di esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo, come giustamente rileva Lei senza un titolo che comprovi la reale volontà del de cuius. Tradotto: con atto sostitutivo di atto di notorietà i congiunti del de cuius dichiarano, su propria responsabilità, anche penale, una volontà, in effetti molto difficile da dimostrare, non loro, ma del de cuius in merito all’affido delle proprie ceneri. Questa anomala pratica funebre di assai critica applicazione, deve, per il possibile, avvenire nell’assoluto rispetto della persona scomparsa. Opinione personalissima (e quindi opinabilissima) autorizzerei l’affido postumo (non immediatamente conseguente al funerale) solo in presenza di incontrovertibile e, dunque scritta volontà del de cuius, magari rinvenuta tardivamente. L’affido in sè non comporta profili penalistici, al contrario della dispersione in natura (che è atto irreversibile), pertanto si può, di certo esser più indulgenti e permissivi, anche se qualche dubbio di sostanza, alla fine…resta pur sempre.
Salve
Avrei bisogno di chiarimenti
Mia madre è deceduta improvvisamente 2 mesi fa e al momento abbiamo dichiarato di depositare le ceneri ( è stata cremata x voler di mia madre) in cimitero, una scelta affrettata in un momento di confusione e dolore , ma adesso vorremmo disperdere le sue ceneri in mare come desiderava mia madre.
La domanda è: possiamo tornare indietro visto che al momento le ceneri sono in custodia da mia sorella in attesa di comprare il locus in cimitero??
Grazie infinite
X Anna,
la dispersione è atto irreversibile, è bene riflettere su quest’aspetto…”estremo”
L’urna sarà temporaneamente depositata per la sua custodia (ripeto: provvisoria) in cimitero, in attesa che l’Uff. Stato Civile accerti la volontà di Sua madre in merito alla dispersione delle proprie ceneri, e rilasci la relativa autorizzazione allo sversamento delle stesse in mare. Si ritiene, proprio per i riflessi di natura penale che l’istituto “dispersione ceneri” comporta, elemento imprescindibile per procedere sia una manifestazione di volontà del de cuius nella forma scritta e, quindi, inoppugnabile. Vi sono, tuttavia, ordinamenti locali di polizia mortuaria, meno fiscali e selettivi, in cui si consentono “ripensamenti” (= richiesta di aut. non già perfezionate in prossimità del funerale) e, soprattutto si prevedono modi più elastici di prova, per ammettere l’accesso del cittadino alla pratica funebre della dispersione, anche in maniera tardiva, sempre riferendoci alla data del decesso del de cuius. La volontà (quella VERA, reale!) del de cuius dovrebbe emergere subito, tuttavia non è escludibile a priori un suo rinvenimento postumo, con la logica conseguenza di dover “riaprire” IL CIRCUITO autorizzativo della polizia mortuaria, per stabilire la destinazione ultima delle ceneri di Sua madre.
Buonasera dopo 10 anni dovrò esumare mia madre, dopodiché vorrei cremarla e portarla nel mio domicilio. Sulla questione Mio padre e mia sorella maggiore sono favorevoli, mentre l’altra mia sorella no.Si può procedere lo stesso essendo in maggioranza?Grazie pwr eventulai chiarimenti
X salvo. In quale regione viene effettuata la esumazione e la successiva cremazione. E in quale regione dovrebbe essere tumulata l’urna cineraria in affidamento familiare?
Buon pomeriggio. Sono affidataria delle ceneri del mio compagno, con ovviamente autorizzazione firmata della madre e del figlio, perché per sua espressa volontà verbale, più volte manifestata in presenza di amici e parenti, aveva dichiarato che di lui, dopo la sua morte, io avrei potuto fare delle sue ceneri ciò che volevo. Sono venuta recentemente a conoscenza della diamantificazione delle ceneri; la mia domanda è se e come posso procedere in questo senso o se i familiari devono essere concordi. Grazie
X Noemi,
Fare ciò che si vuole è un concetto anti-giuridico, l’esercizio di un diritto comporta sempre il limite invalicabile della Legge.
In Italia è vietato trasformare le ceneri di un defunto in diamanti, in altri Paesi, invece, no.
Lei ha in affido un’urna cineraria e basta, anche se come persona affettivamente più vicina al de cuius, non può porre in essere atti che eccedano i diritti/obblighi scaturenti dall’autorizzazione all’affido.
La Legge Italiana, almeno contempla questi brevi passaggi, per dar seguito alla Sua richiesta.
In Primis: rinuncia alla custodia delle ceneri presso un domicilio privato, cosicché queste ultime rientrino nella piena disponibilità dei naturali aventi diritto, costoro concordemente richiederanno un semplice decreto di trasporto verso una Nazione dove la pratica della diamantificazione sia lecita ed ammessa. Agli effetti concreti si espatriano le ceneri, soggetti al controllo ed alla vigilanza della polizia mortuaria comunale, mentre forse sarà rimpatriato un ben diverso… diamante.
Grazie per la risposta, chiara ed esaustiva.
Buongiorno,
scrivo in merito ad una problematica relativa all’ affidamento ceneri di cittadino straniero:
cittadina albanese deceduta sul nostro territorio, residente in un comune limitrofo, viene cremata.
Il marito, cittadino albanese, residente nello stesso comune, chiede l’affido delle ceneri.
Sul nulla osta rilasciato per la cremazione, deve essere riportato anche qulacosa in merito all’affido?
Guardando la normativa non trovo nulla in merito, anche sul nostro regolamento Regionale (Lombardia).
Chiedo scusa, ma è da poco che mi occupo di cimiteriali.
Grazie, cordiali saluti Emanuela
x Emanuela
Buon giorno,
la gestione di un sito specializzato in campo funerario ha un costo annuo non indifferente. La redazione sceglie di dare risposta a quesiti di interesse, ma è opportuno chiarire che la risposta a quesiti posti da utenti professionali, come dipendenti di uffici comunali, di imprese funebri o di società di gestione di cimiteri e crematori, è ordinariamente a pagamento.
Può scegliere se acquistare la risposta ad uno o più quesiti. Abbonandosi il prezzo di una risposta ad un quesito è più vantaggioso.
Le condizioni economiche le trova cliccando https://www.funerali.org/Down/funerali.org_servizi-sito.pdf
Saluti
La redazione
Salve,
Ceneri di mia mamma deceduta nel 2019.
Siamo 3 fratelli: io, mia sorella e mio fratello.
Il cimitero dopo aver cremato mia mamma ha ceduto le ceneri a mio fratello chiedendo le firme di mia sorella e mio fratello e non la mia ( perché dicono che basta che firmi la maggioranza per il ritiro).
Mio fratello si tiene l’urna in casa sua ma siccome non ci parliamo più e ci sono stati grossi litigi io non ho più potuto vedere l’urna perché in casa sua.
Vorrei sapere, se possibile, se è giusto o se posso fare qualcosa dato che non mi consentono di far visita all’urna di mamma ( se fosse depositata in un cimitero potrei farle visita quando voglio).
Grazie
X Ludovica,
l’affidatario designato (nel caso in esame: Suo fratello) anche se non dovessero intercorrere rapporti idilliaci con Lei insieme alla responsabilità di detenere l’urna in custodia contrae parallelamente anche altri obblighi tra cui assicurare comunque, ai famigliari più stretti del de cuius, il c.d. diritto secondario di sepolcro.
Per maggiori informazioni si consulti questo link: https://www.funerali.org/cimiteri/diritto-secondario-di-sepolcro-il-dibattito-dottrinario-ancora-in-essere-60113.html
Agli effetti concreti Suo fratello, per quanto risoluto nel non voler collaborare è tenuto a farla entrare in casa, almeno nella stanza dove le ceneri sono deposte.
buona sera mi chiamo debora gozzi abito a concordia sulla secchia pr.di modena faccio presete che sono posata in chiesa con mio marito davide ci siamo sposati nel anno 2008 27 settembre con nostro unico figlio che aveva 1 anno emmezzo ,poi arrivo alla mia domanda mio marito si ammalo di tumore celebrale al cervello ,poi per 3 anni di cure mi e venuto a mancare pultroppo quest anno il 5 gennaio premetto che era ricoverato in una struttura a castelfranco emilia dal 28 ottobre e li si e spento ,per volonta mia e dei fratelli abbiamo deciso dopo messa di cremarlo, la mia domanda è e stato cremato quindi io moglie di mio marito volevo tenere urna in casa ma il signore del onoranze funebri che ho scelto mi disse se lei signora vuole tenere urna in casa deve avere autorizzazione della madre di mio marito e vero questa cosa ?e sono stata costretta mettere urna al cimitero ,spero di avere al piu presto una sua risposta grazie mille al momento ,mi sembra strano io moglie e sposta ci vuole la firma della madre senza quella firma io non posso tenere urna in casa faccio presete che io e mio marito vivevamo in un casa in affitto in un alro comune diverso di queelo dove vive la madre ,io mio marito e nostro figlio in un appartameto per noi ,e pagando un affitto ,non so perche quello dell agenzia mi disse cosi senza la firma della madre lei non puo tenere urna ceneri di suo marito in casa e vero ?essendo morto in emilia romagna non nel mantovano io non posso tenere urna in casa come legge dice cosi e vero ?spero di avere una sua risposta se me la potra dare grazie mille buona serata .
X Debora,
….tra l’altro sarei di Modena (park) anch’io, comunque soprassedendo su prossimità geografiche e presunte affinità musicali, del tutto ininfluenti, il tutto verte su questo problema di fondo: ma Lei si è sposata in chiesa contraendo gli effetti anche civili del matrimonio (c.d.) matrimonio concordatario, o si è sposata “SOLO” in chiesa nel senso canonico del termine?
Se Lei è legalmente coniuge superstite ha diritto a richiedere l’autorizzazione all’affido direttamente, senza bisogno di altri consensi, altrimenti avrebbe ragione il mio sconosciuto collega delle onoranze funebri a ritener necessario una sorta di “benestare” dalla madre del de cujus.
Buongiorno,
chiedo molto gentilmente un’info. Mio padre, venuto a mancare, è stato cremato e la moglie (secondo matrimonio) “vuole” tenere le ceneri presso la propria abitazione.
Sia io (figlia del precedente matrimonio) che mia sorella (figlia del secondo matrimonio) siamo contrarie e vorremmo che siano collocate nel cimitero.
E’ possibile?
Ringrazio anticipatamente.
P.S.: mio padre non ha lasciato scritto nessuna volontà in merito.
X Daniela,
l’affido delle ceneri è forse l’istituto più problematico ed oscuro di tutta la legislazione di polizia mortuaria.
Quindi….detto in termini generalissimi ed astratti il coniuge – anche se sposato in seconde nozze – ha titolo esclusivo e prevalente a disporre delle ceneri del de cuius….nel rispetto della volontà del de cuius stesso! Siamo al paradosso? FORSE!
Comunque, senza facezie e celie linguistiche, nella electio sepulchri sovrana è sempre la volontà della persona scomparsa che con questa espressione, appunto, dispone di sè per il tempo successivo alla propria morte, in tema di forma, luogo e modalità di sepoltura per la propria spoglia mortale. Nel silenzio del de cuius si ritiene con interpretazione molto aperturista che il più soave depositario di questo volere sia il coniuge superstite, anche se non in rapporti troppo idilliaci con altri parenti – in questo caso – del defunto marito. Ad ogni modo questo specifico diritto di sepolcro può esser fatto valere in giudizio, chiedendo al Giudice Ordinario di accertare la reale volontà del de cuius, anche attraverso la prova testimoniale.
Nel nostro caso mia zia, nata a Napoli, è deceduta in un comune della Campania (Capaccio) dove risiedeva. Le ceneri sono state affidate a mia madre, residente in altro comune della Campania (Napoli) e qui trasportate nella sua abitazione.
La domanda è: cosa bisogna fare per poter deporre le ceneri nella tomba di famiglia sita nel cimitero di Napoli?
X Valeria,
in sequenza gli atti da produrre nel fascicolo sono:
1) rinuncia formale e solenne all’atto di affido
2) verifica preventiva del titolo di accoglimento in sepolcro privato e gentilizio.
3) decreto di trasporto da luogo dove si trovano le ceneri alla volta del cimitero.
4) versamento di eventuali tariffe o diritti fissi d’istruttoria (ogni singola istanza per ottenere un’autorizzazione, sconta sin dall’origine la soggezione ad imposta di bollo!).
Buonasera avrei un quesito a febbraio è deceduta mia mamma che abbiamo fatto cremare e abbiamo dichiarato che le ceneri sarebbero state trasportate dalla regione Lazio al cimitero di un paese della Sicilia però a causa del Covid nn abbiamo ancora fatto il trasporto cosa che faremo ad Ottobre posso io in quanto figlia custodire a casa temporaneamente le ceneri fin quanto avverrà il trasporto al cimitero del suo paese di origine? Se si ho dei costi aggiuntivi?
X Maria Teresa,
il luogo istituzionalmente deputato ad accogliere le ceneri, anche se provvisoriamente, in attesta di loro ulteriore e stabile destinazione ultima sarebbe il CIMITERO competente per territorio. L’affido, per sua intima natura vede il suo momento genetico, in una catena di molli e deliquescenti affetti che idealmente congiungono il de cuius con l’affidatario; proprio per questa ragione, quaasi meta-giuridica, la custodia delle ceneri dovrebbe durare davvero…sinchè morte non ci separi, non è, pertanto previsto un affido a termine e temporaneo dell’urna. Poi si può sempre recedere da questa grande responsabilità, ma con motivazioni serie, non per capriccio o subentrata noia: sono istituti da manipolare con estrema cautela…. …
Buongiorno, mia madre ha nascosto le ceneri in casa e mi impedisce di vederlo.
Cosa posso fare?
X Diego,
Non so quali rapporti (immagino poco idilliaci) Lei intrattenga effettivamente con Sua madre che sottoscrivendo l’atto di affido ceneri (in forza del quale essa risulta affidararia a pieno diritto) ha contratto forse inconsciamente anche diverse obbligazioni verso il Comune e la propria famiglia: ovvero garantire una ragionevole disponibilità di tempo per i c.d. atti votivi e di suffragio. Ossia: visita all’atipico sepolcro costituito dalla presenza domiciliare delle ceneri, debitamente custodite e protette da gesti profanatori. Si tratta di far valere il Suo diritto secondario di sepolcro. Senza adire il Giudice Ordinario (con gli oneri e l’alea tipici del processo civile italiano) si potrebbe tentare un rimedio giustiziale di natura amministrativa. Provi a rendere edotto del fatto qui rappresentato il locale ufficio della polizia mortuaria. Il rifiuto provato, immotivato e reiterato a consentire il Suo pieno esercizio del c.d. diritto secondario di sepolcro potrebbe spingere la P.A. ad un provvedimento di riesame con conseguente atto di (detto genericamente: “di ritiro) dell’autorizzazione all’affido stessa. L’effetto caducativo sull’atto di affido de quo per grave venir meno alle condizione sottoscritte da parte dell’affidatario determinerebbe una spiacevole conseguenza: L’urna si troverebbe deposta in un luogo terzo rispetto al cimitero senza nessun titolo di legittimazione a stare dove effettivamente si trova. Il fatto increscioso prodotto dalla condotta di Sua madre (solamente “QUANDO” e “SE” verificata dai competenti organi ispettivi comunali, attraverso apertura di apposita istruttoria) potrebbe pure esser oggetto di sanzione, quanto meno amministrativa pecuniaria: nella fattispecie di quella specifica prevista dar reg. municipale di polizia mortuaria. I Conflitti endo-famigliari andrebbero ricomposti preferibilmente in modo extra-giudiziale ed in seconda istanza avanti il giudice di dei diritti soggettivi personalissimi, per giunta; come personalissimi sono tutti i diritti che gravitano nella nebulosa galassia della polizia mortuaria e del post mortem in generale.