Autorizzazione all’affido familiare di ceneri
(si veda anche https://www.funerali.org/series/affido-urna-cineraria)
L’istituto dell’affido delle ceneri, nella sua evoluzione storica passa attraverso la legittimazione a collocare le ceneri, definite dal DPR 285/90 con la metonimia di “urne cinerarie”, in “altro sito” oltre che nel cimitero.
Detto sito, però, secondo tutta la dottrina, avrebbe comunque dovuto insistere all’interno del camposanto, anche quando fosse sorto su area cimiteriale in concessione ad enti morali (oggi: associazioni riconosciute), e non avrebbe potuto essere altrimenti, in quanto l’art. 340 del Testo Unico Leggi Sanitarie (Regio Decreto 1265/1934) pone il divieto di sepoltura al di fuori dei cimiteri con una norma che ha rilevanza di ordine pubblico (cioè, inderogabile) siccome la sua violazione non solamente è soggetta a sanzione, ma importa anche il ripristino della situazione alterata, ammettendo, del tutto eccezionalmente, la sola deroga del successivo art. 341 TULLSS (e, in sua attuazione, dell’art. 105 DPR 285/1990) cioè la tumulazione privilegiata, la quale importa la valutazione di “giustificati motivi di speciali onoranze”, con la logica conseguenza che la sepoltura al di fuori dei cimiteri non può mai divenire pratica ordinaria.
Proprio una nuova interpretazione giurisprudenziale (Consiglio di Stato parere 2957/3 del 29 ottobre 2003) ha scardinato questo principio, attuando, di conseguenza la Legge 130/2001 nella sola parte dedicata all’affido famigliare delle ceneri.
Secondo il Consiglio di Stato l’affidamento ai familiari dell’urna delle ceneri è compiutamente disciplinato dalla lett. e) del comma 1 dell’art. 3 della Legge 130/01 e non necessita di ulteriore regolamentazione di dettaglio, perchè dall’insieme delle disposizioni, primarie e secondarie, vigenti può trarsi una compiuta disciplina delle modalità di affidamento a privati delle urne cinerarie, che ne consentano una immediata applicazione attraverso questo protocollo operativo:
- modalità di espressione delle volontà del defunto;
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obbligo di sigillare l’urna;
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apposizione su di essa dei dati anagrafici del defunto;
-
modalità di verbalizzazione della consegna ex Art. 81 DPR 285/90;
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garanzia da ogni profanazione dei luoghi in cui le urne vengono collocate.
Inoltre le dimensioni delle urne e le caratteristiche dei luoghi di conservazione vengono stabilite dai regolamenti comunali e, in mancanza di apposite norme dettate dal regolamento comunale di polizia mortuaria, possono essere imposte dai comuni in sede di autorizzazione all’affidamento ai familiari, che pertanto dovrà essere concessa in assenza di vincoli o limitazioni alla disponibilità delle spoglie derivanti da provvedimenti dell’autorità di polizia o dell’autorità giudiziaria.
La motivazione del parere del Consiglio di Stato, così, apre importanti spiragli, tra cui quello della possibilità di rendere operative parti della L. 130/01 attraverso specifici regolamenti e la combinazione con le norme preesistenti.
Per non ingenerare facili entusiasmi bisogna, però specificare come il DPR 24 Febbraio 2004 emanato dal Presidente della Repubblica in attuazione del parere formulato dal Consiglio di Stato, sia frutto di un ricorso in sede giurisdizionale, nelle more di una compiuta normazione regionale, il comune, dunque, ha solo facoltà e non obbligo di permettere l’affido delle ceneri, siccome il suddetto DPR 24 febbraio 2004, sotto l’aspetto giuridico, pur essendo un importantissimo precedente giurisprudenziale, vale solo per quell’unico caso preso in esame (cioè il ricorso presentato da un un cittadino contro un comune italiano) e non è automaticamente estensibile a tutte le richieste di affido.
Una sentenza, dopo tutto, fa stato tra le parti (art. 2909 CC).
Si possono, allora, presentare le seguenti fattispecie in sede di istruttoria per la formazione dell’atto di affido e dell’autorizzazione al trasporto:
a) Familiare affidatario dell’urna residente nello stesso Comune di consegna.
E’ l’eventualità più semplice. Ad autorizzare è lo stesso Comune (ovviamente se lo vuole, se cioè regolamenta la custodia delle ceneri in via generale ed astratta, oppure se la autorizza caso per caso).
b) Ceneri consegnate in comune diverso da quello di residenza dell’affidatario.
Il Comune di residenza dell’affidatario autorizza l’affido sul proprio territorio. Occorre presentare preventivamente l’autorizzazione a chi autorizza il trasporto (può essere anche spedita per fax o email tra i 2 comuni).
Il comune di partenza dell’urna autorizza il trasporto delle ceneri verso il territorio e per l’abitazione dell’affidatario.
Questa è la soluzione più semplificata.
c) Non si ritiene plausibile che un Comune (anche se di decesso) autorizzi l’affidamento per un comune diverso da quello di residenza.
Tale considerazione vale unicamente nell’ipotesi che si definisca possibile il solo affidamento nel luogo di residenza.
Se invece si consentisse l’affidamento per luogo diverso da quello di residenza (sedi di associazioni, clubs, partiti politici…), ma occorrerebbe una norma regionale o nazionale chiara in proposito, il meccanismo dovrebbe funzionare allo stesso modo, mettendo al posto del Comune di residenza quello di abituale deposito dell’urna cineraria.
d) L’autorizzazione al trasporto di urna cineraria è rilasciata in base ai disposti stabiliti dal DPR 285/90 dal sindaco, (ora dirigente competente del comune o suo delegato rilasciano l’autorizzazione).
e) L’autorizzazione all’affidamento è rilasciata da chi è individuato dal regolamento di organizzazione del Comune. Può essere anche lo stesso dirigente o delegato che autorizza il trasporto. Attualmente questo atto non è ancora competenza di Stato Civile, nulla però vieta al comune, attraverso un procedimento di delega di far fisicamente coincidere con l’Ufficiale di Stato Civile il soggetto con il potere di firma per le autorizzazione all’affido delle urne cinerarie.
Anche se chi firma le diverse autorizzazioni di polizia mortuaria è, di fatto, la stessa persona fisica sulla relativa documentazione dovrebbero essere specificati i distinti soggetti titolari delle diverse funzioni autorizzatorie.
Per completezza, poi, sarà opportuno che l’atto autorizzatorio rechi anche il nome del dirigente (non necessariamente la firma)ai sensi della Legge 241/1990.
L’affidatario, comunque, dinnanzi al Comune quale titolare ultimo ed istituzionale della funzione cimiteriale ex artt. 337, 343 e 394 R.D. 1265/1937 ed art. 51 D.P.R. 285/90) contrae i seguenti obblighi:
deve, infatti:
1) allestire un colombario con le caratteristiche di sicurezza ex Art. 343 R.D. 1265/1934 (l’autorizzazione all’affidamento non costituisce, in sé, autorizzazione alla realizzazione di quest’ultimo, costruzione soggetta ad altra e diversa normativa);
2) permettere l’accesso, (anche se tra parenti, spesso, sbollita l’emotività “buonista” tipica dei funerali, non intercorrono quasi rapporti proprio idilliaci, anche e soprattutto per motivi di successione mortis causa) ai congiunti del de cuius perché essi possano esercitare il loro diritto secondario di sepolcro (visita alla tomba del defunto per atti rituali e di suffragio);
3) sottoporsi attraverso ispezioni e controlli presso il proprio domicilio alla vigilanza da parte del personale comunale all’uopo preposto;
4) rispondere penalmente di eventuali profanazioni delle ceneri se tale sacrilegio si dovuto a sua colpa grave o inadempimento;
5) se, per qualsiasi motivo, intende rinunciare all’affidamento dell’urna, è tenuto a conferirla, per la conservazione provvisoria in cimitero previa acquisizione dell’autorizzazione al trasporto da parte del Comune nel quale si trova l’urna affidata.
Anche il capo al gestore dell’impianto di cremazione sorgono particolari doveri; egli, infatti:
-
adotta sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all’esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate;
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impiega per la raccolta delle ceneri urne cinerarie realizzate in materiali non deperibili (il problema si complica qualora la destinazione dell’urna medesima sia l’inumazione perché ex Art. 75 comma 1 DPR 285/1990 sostanze non biodegradabili non sono compatibili con la sepoltura nel terreno);
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deve avere cura di sigillare le urne destinate all’affidamento familiare in maniera tale da impedire in alcun modo la profanazione delle ceneri;
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Deve verbalizzare la consegna dell’urna ex Art. 81 DPR 285/1990 (In Lombardia, invece, si ritiene sia sufficiente la compilazione della modulistica di cui agli allegati 5 e 6 alla Delibera della Giunta Regionale 21 gennaio 2005 n. 20278.)
Buongiorno, al momento del funerale la ditta di pompe funebri non ci ha spiegato nulla… Ora le ceneri di mia madre sono affidate a me, ma noi volevamo portarla al cimitero di del paese in Abruzzo.
Cosa dobbiamo io fare?
Grazie
x Lucia
semplice: occorre disporre nel paese in Abruzzo di una sepoltura in cui abbia diritto di essere sepolto il defunto (o già esistente, come una cappella di famiglia, un loculo, un ossarietto, una nicchia cineraria che abbia posto per ospitare l’urna) oppure chiedere al Comune del paese d’Abruzzo la concessione x novo di una sepoltura a sistema di tumulazione (come un ossarietto o una nicchia cineraria).
Fatto questo, occorre una autorizzazione al trasporto dell’urna cineraria dal luogo di affidamento al luogo di sepoltura. La chiede al Comune che le ha concesso l’affidamento familiare dell’urna in casa. E’ sempre possibile rinunciare all’affidamento con conservazione dell’urna cineraria in cimitero.
buongiorno, l’affidatario delle ceneri assume l’obbligo di far visitare presso la propria abitazione (ove sono conservate le ceneri) ai parenti l’urna cineraria? grazie. vorrei un richiamo alla normativa se c’è.
X Gennaro,
Sì, si si tratta del c.d. “Diritto Secondario di Sepolcro”, iter ad sepulchrum, nell’antico diritto romano. Alcuni giuristi lo inquadrano come una servitù di passaggio, altri studiosi, invece, lo assimilano ad un diritto personalissimo di godimento, intrasmissibile ed imprescrittibile. E’in realtà un principio pretorio, non cristallizzato, ancora, in nessuna norma positiva, perchè portato e frutto di una costante ed omogenea elaborazione giurisprudenziale, tesa a dirimere liti e conflitti sulla visita ai sepolcri privati, quando questi non insistano in cimitero (pubblico per definizione) ma abbiano collocazioni atipiche extra moenia, come appunto accade per la domiciliazione delle ceneri, presso un’abitaazione privata. Questo potere, che sorge in capo ai più stretti parenti del de cuius, rientra nella sfera degli atti di pìetas, riservati ai propri defunti, e non è comprimibile, nè può esser in alcun modo inibito.
Buongiorno, mio zio e’ morto in settimana a Santo Domingo.
Dopo essere stato cremato, vogliamo trasferire le ceneri da Santo Domingo al cimitero dove era nato sito in un Comune della Regione Liguria.
Il Consolato dice che aspetta il nulla osta alla ricezione delle ceneri da parte del Comune ma io ho letto che dovrebbe essere il Consolato di Santo Domingo in Liguria a dare il nulla osta.
Chi dei due deve rilasciare nulla osta?
X Luca,
2 i provvedimenti di natura autorizzativa:
1) Nulla Osta Consolare all’introduzione delle ceneri
2) Titolo di accoglimento in cimitero di competenza comunale ex art. 107 comma 3 lett. f) D.Lgs n. 267/2000. Si veda anche l’art. 102 del regolamento nazionale di polizia mortuaria di cui al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
Buongiorno le ceneri di mia mamma per consenso iniziale sono state affidate a mia sorella. Che nonostante non ci siano stati buoni rapoirti familiari per anni ora si trova a distanza da 3 anni negato il diritto di visita dell urna, poiché mia sorella soffre di depressione e continuo cambio umorale. Cosa possiamo per riavere le ceneri della moglie indietro? Visto che la figlia le nega visita a lui e a chi volesse farle visita?
X Claudia80,
l’atto di affido, promanante dall’autorità Comunale, ha anche valore normativo, ovvero può stabilire determinati obblighi, anche molto stringenti, che l’affidatario sottoscrive liberamente ed ai quali deve necessariamente ottemperare.
Tra questi vi è il c.d. diritto secondario di sepolcro, diritto personalissimo di godimento (o semplice servitù di passaggio, come accade nel diritto romano) incomprimibile, di accedere al sepolcro di un famigliare ed ivi raccogliersi in preghiera o meditazione, per le pratiche funebri di rituale devozione verso i propri morti.
Ora se l’affidatario dell’urna lede, con il suo comportamento, questo principio, quasi metagiuridico, di permettere la visita all’urna, una volta formalmente avvisato l’ufficio della polizia mortuaria, che attiverà i propri servizi ispettivi per idonea verifica, le soluzioni potrebbero esser due:
a) quella (più pericolosa ed instabile) della via amministrativa, con il Comune, il quale preso atto della grave inadempienza, con atto di riesame dichiara la caducazione del provvedimento di autorizzazione all’affido, a suo tempo rilasciato.
b) trattandosi pur sempre di diritti soggettivi tutelabili avanti il giudice ordinario, con tutta l’alea insita, implicitamente, in ogni umano giudizio, si deve, appunto adire il Tribunale. Tra l’altro la Magistratura, nell’esercizio dell’attività giurisdizionale sua propria, ha poteri moto più efficaci ed intrusivi, rispetto alla semplice e comune azione della pubblica amministrazione, e quest’ultima non può nemmeno sconfinare nella seconda. Il c.d. diritto secondario di sepolcro – stranezza del destino – è un principio pretorio e non una norma positiva, cioè è l’elaborato di una fortunatamente lineare ed omogenea giurisprudenza.
Per Necroforo.
Grazie mille della risposta. Non mi è chiaro cosa intenda per annullare tutto, come possiamo fare e chi devo rivolgermi con il verbale (falso) che abbiamo in mano, al comune di VE? ho provato a contattare una agenzia funebre di Venezia e mi hanno ribadito che la procedura parte da Roma e gli serve un nulla osta al trasferimento dell’urna. Ci troviamo in mezzo al tipico rimpallo all’italiana…
Grazie di nuovo,
Marina
X Marina,
mai sentito parlare, in ambito burocratese, di atti di riesame o di 2°grado? Il Comune di Roma che, nella persona dell’ufficiale dello stato civile, ha rilasciato un’autorizzazione pesantemente VIZIATA (travisamento dei fatti, errore materiale, mancanza della volontà, incompetenza territoriale…) deve agire in regime di auto tutela per ritirare l’atto in questione.
Solo dopo Roma perfezionerà unicamente il decreto di trasporto alla volta di Venezia che dovrebbe già aver formato l’autorizzazione alla dispersione delle ceneri, secondo il reale volere di Suo padre. Si procederà per la prefata autorizzazione secondo la normativa veneta, per modalità, tempi e forme di manifestazione ufficiale di questa volontà dispersionista.
Buongiorno,
vorrei sottoporre alla sua gentile attenzione il mio caso personale. Mio padre ha espresso la volontà di essere cremato e le sue ceneri sparse in mare, possibilmente a Venezia suo luogo natio. Quando abbiamo preso accordi con l’Agenzia Funebre di Roma,dove è deceduto 2 mesi fa, abbiamo spiegato che avremmo avuto necessità di trasferire le ceneri fuori regione. Alla consegna dell’urna invece, l’agenzia funebre ci consegna un verbale falso in cui era indicata mia madre come affidataria (e invece era deciso che sarebbe stato mio fratello a custodirle fino al trasferimento), identificata peraltro con un documento sbagliato, e dove, su un altro foglio, si autorizza alla dispersione nel mare di Ostia. Alla nostre rimostranze, l’addetto dell’agenzia ci aggredisce verbalmente e in sostanza suggerisce di provvedere autonomamente senza autorizzazioni di sorta. C’è modo a questo punto di ottenere comunque questo nulla osta per la dispersione fuori regione o la pratica è ormai compromessa?La mattina della cremazione, abbiamo chiesto conferma, per scrupolo, che la i documenti per la dispersione fuori regione fossero a posto e ci è stato detto di si. Stiamo valutando denuncia
Grazie mille
Marina
X Marina,
annullate tutto e ripetete daccapo tutta la procedura di istanza, rivolta, però, al Comune Giusto.
I passaggi obbligati e cardinali per restare nel sicuro alveo della Legalità, sono questi:
1) è Venezia che autorizza la dispersione (non Roma)
2) una volta ottenuta l’autorizzazione a procedere di Venezia (che è prodromica), soggetta alla normativa regionale veneta, Roma sulla scorta di questo titolo autorizzativo rilascia solamente il decreto di trasporto.
Le ceneri, quindi, potranno esser legittimamente trasportate a Venezia, e qui disperse.
sono il papa di una giovane ragazza,deceduta (in tragico incidente nel 2019) abbiamo fatto cremare mia figlia ed affidato le ceneri al proprio compagno (sopravvissuto all’incidente),solo per far si che il ragazzo si disinteressasse ad eventuali pensieri di suicidio (come detto dallo psicologo), ma dopo qualche mese dall’affido,lui ed il padre, hanno cominciato a minacciarci e a diffamarci sui social, abbiamo cercato in tutti i modi di capire (tramite telefonate,incontri e altro) che stava succedendo, e dopo vari tentativi abbiamo capito che era solo per i soldi dell’assicurazione.
ma la situazione e peggiorata nei nostri confronti,tanto e vero che abbiamo dovuto eseguire due denunce nei confronti dell’affidatario delle ceneri che a suo padre, alla data di oggi i due in questione sono stati rinviati a giudizio dal GIP per minacce e offese gravi nei nostri confronti.
ma purtroppo a tutto questo si e aggiunto che e piu di 1 anno che non riusciamo a vedere le ceneri di mia figlia,perchè tali personaggi ce lo impediscono (visto che le ceneri vengono detenute in casa loro).
abbiamo fatto intervenire anche il comune,che tramite la polizia mortuaria ha provveduto alla verifica dell’integrità e del posizionamento dell’urna, (il tutto e risultato in regola), ma comunque noi no possiamo farvi visita.
abbiamo provato con lettera scritta (indirizzata all’affidatario dell’urna) ,a farci vedere l’urna cineria,ma nulla di fatto.
abbiamo provato con il comune di arezzo, (che si sono resi disponibili ad un incontro con noi) ,ma anche loro hanno detto che : “avendo fatto i dovuti controlli ed e risultato tutto in regola”, ma e discrezione dell’affidatario farci vedere o meno l’urna cineria di mia figlia.
e tramite il nostro legale le stiamo provando tutti, ma al momento siamo in un vicolo ceco.
allora mi chiedo :
come e possibile che noi familiari non possiamo accedere all’urna,per pregare e portare un fiore a mia figlia.
che legge e questa ?
noi familiari abbiamo affidato le ceneri al compagno di mia figlia solo per salvare una vita (la sua) e questo e il ringraziamento ?
non poterla più vedere ?
che legge e ?
grazie
Antonio
X Antonio,
esperite, senza successo, tutte le altre soluzioni extra-giudiziali, si tratterebbe proprio di far valere avanti il Giudice (con tutta l’alea che un giudizio, pur sempre, comporta) il c.d. diritto secondario di sepolcro, il quale è il portato di un lungo dibattito accademico e, soprattutto, di una costante e omogenea giurisprudenza, per dirimere corcostanze conflittuali di tal genere.
Il diritto secondario di sepolcro, secondo alcuni una servitù di passaggio, per altro filone, invece, della dottrina, un diritto personalissimo di godimento, consiste, appunto, nel potere di accesso al luogo dove sono deposte le ceneri, per le pratiche di pìetas e devozione verso i propri morti. Di solito sottoscrivendo l’atto di affido l’affidatario contrae precisi obblighi e doveri, davanti alla Legge ed ai più stretti congiunti del de cuius, si tratta in buona sostanza proprio del diritto secondario di sepolcro, sovente omesso, in quanto ritenuto autonomamente già operante, in modo implicito.
Buongiorno, chiedo cortesemente alcuni chiarimenti su un affidamento domiciliare di ceneri:
Il decesso è avvenuto in un Comune dell’Emilia Romagna(defunto redidente in vita in Sardegna. La madre del defunto chiede l’affidamento domiciliare in Sardegna. Il Comune dell’Emilia Romagna, interpellato, mi dice che in emilia Romagna autorizza il Comune in cui le ceneri vendono affidate.
In base alla Legge Ragionale Sardegna l’affidamento viene fatto contestualmente alla cremazione dal Comune di decesso…sono un pò confusa. Chiedo quale sia, in un un caso come questo in cui ogni Regione segue regole proprie e differenti, il modo più corretto di operare senza violarne nessuna. Grazie.
X Maria-Antonietta,
Emilia-Romagna? Perfetto, è il mio prediletto feudo funerario (tanto per rimarcare il concetto io sono di Modena…Modena Park)
L’art. 11, 4° comma, della legge regionale emiliano-romagnola n. 19, del 29 luglio 2004 stabilisce: “In caso di affidamento personale dell’urna il Comune annota in un apposito registro le generalità dell’affidatario unico, incaricato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo”.
La interpretazione fornita dalla stessa Regione Emilia Romagna in materia di affidamento con la deliberazione di Giunta Regionale n. 156 del 7 febbraio 2005 è da leggersi così: “l’atto di affidamento esaurisce i suoi effetti nell’ambito del territorio del Comune che lo ha adottato, in ragione di questo principio di ordine generale sulla competenza geografica: le prescrizioni dal medesimo dettate all’affidatario non possono che risultare applicabili in quello specifico ambito territoriale. Pertanto, ove l’affidatario decida di trasferire le ceneri ad altro luogo, sarà necessario richiedere un nuovo atto di affidamento da parte del nuovo Comune…questa volta sito in Regione Sardegna. La volontà del defunto dovrà essere espressa ed accertata per quanto riguarda
la specifica individuazione dell’affidatario unico”. Stante la prescritta situazione normativa appare indispensabile risalire alla volontà del defunto al momento in cui si è proceduto alla cremazione e all’affidamento iniziale.
Quindi, è propedeutico fare detti accertamenti anche con il Comune sardo di destinazione prima di rilasciare la autorizzazione al trasporto dell’urna.
Non esiste una sorda di proprietà transitiva o di reciprocità tra Emilia-Romagna e Sardegna e le loro rispettive leggi regionali. Sarebbe, infatti, illogico e quindi viziato qualunque atto di un Comune Emiliano-Romagnolo volto ad autorizzare un’azione che materialmente avverrà al di fuori dei propri confini amministrativi, a maggior ragione per un affidamento extra moenia, cioè addirittura fuori Regione.
Quindi ricapitolando: il Comune Sardo verificato il titolo di accoglimento/volontà del de cuius (invero un po’atipico) perfezionerà l’atto di affido sulla scorta del quale il Comune dell’Emilia-Romagna concederà il decreto di trasporto, altrimenti le ceneri sarebbero trasferite senza una legittimazione a procedere. In questo caso la contestualità tra i due provvedimenti autorizzativi non è possibile.
Grazie infinite.
Buongiorno, con la presente richiedo se le ceneri di un defunto possono essere affidate su rappresentazione di volontà dello stesso, ad un famigliare non di 1° grado;
sia nel caso vi fossero in vita parenti di primo grado, sia nel caso invece non vi fossero famigliari aventi il primo grado di parentela.
Regione Emilia Romagna – Comune di Cesena
Grazie
X Matteo,
le norme di riferimento sono gli art. 11 comma 4 della Legge Regionale 29 luglio 2004 n. 19 e la D.G.R. n.10/2005 esplicativa del prefato art. 11.
In brevis: prevale sempre il rispetto della volontà del de cuius, quando formalizzata inequivocabilmente (disposizione testamentaria non patrimoniale, iscrizione a So.Crem).
L’affidatario, di preferenza deve esser individuato dal de cuius (c.d. electio sepulchri), stiamo infatti, ragionando di un diritto della personalità assoluto ed imprescrittibile.
E’uno dei pochi principi di diritto desumibili direttamente anche dalla Legge n. 130/2001, quand’ancora priva di implementazione regionale. La volontà del de cuius, quando non in contrasto con la Legge è, pertanto sacra ed inviolabile, nel suo silenzio comprovato, invece, si affermerà il volere dei parenti più stretti, attraverso la sottoscrizione di atto sostitutivo di atto di notorietà-
X Diego,
no! La situazione da Lei rappresentata è del tutto contra legem: ossia illegittima.
Si tratta, forse, dell’aspetto più spinoso e controverso dell’affido famigliare delle ceneri: ossia il pieno esercizio del cosiddetto DIRITTO SECONDARIO di SEPOLCRO. Esso consiste nella facoltà (iter ad sepulchrum nell’antico diritto romano, quindi o semplice servitù di passaggio o, meglio ancora diritto personalissimo di godimento) di poter rendere omaggio ai propri cari defunti visitando il luogo ove essi sono sepolti, per porre in essere atti di pietas e suffragio in loro memoria. Non può esser leso, compresso o inibito, attenendo, appunto, alla sfera dei diritti personalissimi, nel complesso prisma degli jura sepulchri.
Il DIRITTO SECONDARIO di SEPOLCRO non è rinvenibile, però, in nessuna norma positiva in quanto è il frutto, il portato di una continua elaborazione dottrinaria e, soprattutto, giurisprudenziale (= principio pretorio). Si tratta solo di farlo valere in giudizio, in sede civile, con tutta l’alea che un procedimento avanti il Giudice pur sempre comporta.
Grazie necroforo… Mi attiveró col mio avvocato
Mia madre ha un nuovo compagno e ha nascosto le ceneri di mio padre in casa e vieta sia a me che hai miei figli di vederlo.
Può farlo?