Autorizzazione all’affido familiare di ceneri
(si veda anche https://www.funerali.org/series/affido-urna-cineraria)
L’istituto dell’affido delle ceneri, nella sua evoluzione storica passa attraverso la legittimazione a collocare le ceneri, definite dal DPR 285/90 con la metonimia di “urne cinerarie”, in “altro sito” oltre che nel cimitero.
Detto sito, però, secondo tutta la dottrina, avrebbe comunque dovuto insistere all’interno del camposanto, anche quando fosse sorto su area cimiteriale in concessione ad enti morali (oggi: associazioni riconosciute), e non avrebbe potuto essere altrimenti, in quanto l’art. 340 del Testo Unico Leggi Sanitarie (Regio Decreto 1265/1934) pone il divieto di sepoltura al di fuori dei cimiteri con una norma che ha rilevanza di ordine pubblico (cioè, inderogabile) siccome la sua violazione non solamente è soggetta a sanzione, ma importa anche il ripristino della situazione alterata, ammettendo, del tutto eccezionalmente, la sola deroga del successivo art. 341 TULLSS (e, in sua attuazione, dell’art. 105 DPR 285/1990) cioè la tumulazione privilegiata, la quale importa la valutazione di “giustificati motivi di speciali onoranze”, con la logica conseguenza che la sepoltura al di fuori dei cimiteri non può mai divenire pratica ordinaria.
Proprio una nuova interpretazione giurisprudenziale (Consiglio di Stato parere 2957/3 del 29 ottobre 2003) ha scardinato questo principio, attuando, di conseguenza la Legge 130/2001 nella sola parte dedicata all’affido famigliare delle ceneri.
Secondo il Consiglio di Stato l’affidamento ai familiari dell’urna delle ceneri è compiutamente disciplinato dalla lett. e) del comma 1 dell’art. 3 della Legge 130/01 e non necessita di ulteriore regolamentazione di dettaglio, perchè dall’insieme delle disposizioni, primarie e secondarie, vigenti può trarsi una compiuta disciplina delle modalità di affidamento a privati delle urne cinerarie, che ne consentano una immediata applicazione attraverso questo protocollo operativo:
- modalità di espressione delle volontà del defunto;
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obbligo di sigillare l’urna;
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apposizione su di essa dei dati anagrafici del defunto;
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modalità di verbalizzazione della consegna ex Art. 81 DPR 285/90;
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garanzia da ogni profanazione dei luoghi in cui le urne vengono collocate.
Inoltre le dimensioni delle urne e le caratteristiche dei luoghi di conservazione vengono stabilite dai regolamenti comunali e, in mancanza di apposite norme dettate dal regolamento comunale di polizia mortuaria, possono essere imposte dai comuni in sede di autorizzazione all’affidamento ai familiari, che pertanto dovrà essere concessa in assenza di vincoli o limitazioni alla disponibilità delle spoglie derivanti da provvedimenti dell’autorità di polizia o dell’autorità giudiziaria.
La motivazione del parere del Consiglio di Stato, così, apre importanti spiragli, tra cui quello della possibilità di rendere operative parti della L. 130/01 attraverso specifici regolamenti e la combinazione con le norme preesistenti.
Per non ingenerare facili entusiasmi bisogna, però specificare come il DPR 24 Febbraio 2004 emanato dal Presidente della Repubblica in attuazione del parere formulato dal Consiglio di Stato, sia frutto di un ricorso in sede giurisdizionale, nelle more di una compiuta normazione regionale, il comune, dunque, ha solo facoltà e non obbligo di permettere l’affido delle ceneri, siccome il suddetto DPR 24 febbraio 2004, sotto l’aspetto giuridico, pur essendo un importantissimo precedente giurisprudenziale, vale solo per quell’unico caso preso in esame (cioè il ricorso presentato da un un cittadino contro un comune italiano) e non è automaticamente estensibile a tutte le richieste di affido.
Una sentenza, dopo tutto, fa stato tra le parti (art. 2909 CC).
Si possono, allora, presentare le seguenti fattispecie in sede di istruttoria per la formazione dell’atto di affido e dell’autorizzazione al trasporto:
a) Familiare affidatario dell’urna residente nello stesso Comune di consegna.
E’ l’eventualità più semplice. Ad autorizzare è lo stesso Comune (ovviamente se lo vuole, se cioè regolamenta la custodia delle ceneri in via generale ed astratta, oppure se la autorizza caso per caso).
b) Ceneri consegnate in comune diverso da quello di residenza dell’affidatario.
Il Comune di residenza dell’affidatario autorizza l’affido sul proprio territorio. Occorre presentare preventivamente l’autorizzazione a chi autorizza il trasporto (può essere anche spedita per fax o email tra i 2 comuni).
Il comune di partenza dell’urna autorizza il trasporto delle ceneri verso il territorio e per l’abitazione dell’affidatario.
Questa è la soluzione più semplificata.
c) Non si ritiene plausibile che un Comune (anche se di decesso) autorizzi l’affidamento per un comune diverso da quello di residenza.
Tale considerazione vale unicamente nell’ipotesi che si definisca possibile il solo affidamento nel luogo di residenza.
Se invece si consentisse l’affidamento per luogo diverso da quello di residenza (sedi di associazioni, clubs, partiti politici…), ma occorrerebbe una norma regionale o nazionale chiara in proposito, il meccanismo dovrebbe funzionare allo stesso modo, mettendo al posto del Comune di residenza quello di abituale deposito dell’urna cineraria.
d) L’autorizzazione al trasporto di urna cineraria è rilasciata in base ai disposti stabiliti dal DPR 285/90 dal sindaco, (ora dirigente competente del comune o suo delegato rilasciano l’autorizzazione).
e) L’autorizzazione all’affidamento è rilasciata da chi è individuato dal regolamento di organizzazione del Comune. Può essere anche lo stesso dirigente o delegato che autorizza il trasporto. Attualmente questo atto non è ancora competenza di Stato Civile, nulla però vieta al comune, attraverso un procedimento di delega di far fisicamente coincidere con l’Ufficiale di Stato Civile il soggetto con il potere di firma per le autorizzazione all’affido delle urne cinerarie.
Anche se chi firma le diverse autorizzazioni di polizia mortuaria è, di fatto, la stessa persona fisica sulla relativa documentazione dovrebbero essere specificati i distinti soggetti titolari delle diverse funzioni autorizzatorie.
Per completezza, poi, sarà opportuno che l’atto autorizzatorio rechi anche il nome del dirigente (non necessariamente la firma)ai sensi della Legge 241/1990.
L’affidatario, comunque, dinnanzi al Comune quale titolare ultimo ed istituzionale della funzione cimiteriale ex artt. 337, 343 e 394 R.D. 1265/1937 ed art. 51 D.P.R. 285/90) contrae i seguenti obblighi:
deve, infatti:
1) allestire un colombario con le caratteristiche di sicurezza ex Art. 343 R.D. 1265/1934 (l’autorizzazione all’affidamento non costituisce, in sé, autorizzazione alla realizzazione di quest’ultimo, costruzione soggetta ad altra e diversa normativa);
2) permettere l’accesso, (anche se tra parenti, spesso, sbollita l’emotività “buonista” tipica dei funerali, non intercorrono quasi rapporti proprio idilliaci, anche e soprattutto per motivi di successione mortis causa) ai congiunti del de cuius perché essi possano esercitare il loro diritto secondario di sepolcro (visita alla tomba del defunto per atti rituali e di suffragio);
3) sottoporsi attraverso ispezioni e controlli presso il proprio domicilio alla vigilanza da parte del personale comunale all’uopo preposto;
4) rispondere penalmente di eventuali profanazioni delle ceneri se tale sacrilegio si dovuto a sua colpa grave o inadempimento;
5) se, per qualsiasi motivo, intende rinunciare all’affidamento dell’urna, è tenuto a conferirla, per la conservazione provvisoria in cimitero previa acquisizione dell’autorizzazione al trasporto da parte del Comune nel quale si trova l’urna affidata.
Anche il capo al gestore dell’impianto di cremazione sorgono particolari doveri; egli, infatti:
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adotta sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all’esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate;
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impiega per la raccolta delle ceneri urne cinerarie realizzate in materiali non deperibili (il problema si complica qualora la destinazione dell’urna medesima sia l’inumazione perché ex Art. 75 comma 1 DPR 285/1990 sostanze non biodegradabili non sono compatibili con la sepoltura nel terreno);
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deve avere cura di sigillare le urne destinate all’affidamento familiare in maniera tale da impedire in alcun modo la profanazione delle ceneri;
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Deve verbalizzare la consegna dell’urna ex Art. 81 DPR 285/1990 (In Lombardia, invece, si ritiene sia sufficiente la compilazione della modulistica di cui agli allegati 5 e 6 alla Delibera della Giunta Regionale 21 gennaio 2005 n. 20278.)
Buongiorno, mio papà, deceduto nel 1989 è stato cremato. L’urna si trova in cimitero a Milano in quanto a quella data non esistevano leggi che permettevano altro. Ora la concessione della velleità dove è posta L’urna è in scadenza, può mia mamma richiederne l’affido?
Grazie
X Ste,
Regione Lombardia? Sì, allora è possibile ai sensi dell’art. 14 comma 4 del regolamento regionale 9 novembre 2004 n. 6.
La procedura dell’affido “postumo” cioè non in occasione del funerale, segue la procedura standard, per quanto riguarda la manifestazione della volontà, si veda anche l’allegato 6 alla delibera giunta regionale n. 20278 del 21 gennaio 2005.
Competente a rilasciare l’autorizzazione alla custodia domiciliare delle ceneri sarà il Comune nel cui territorio l’affido materialmente avverrà.
Buongiorno, scrivo per poter trovare una soluzione al problema dell’affido delle ceneri di mio padre.
Papà è venuto a mancare il 17 dicembre e la moglie ha effettuato dichiarazione della volontà di papà di essere cremato. Per un disguido con l’agenzia, che non ci ha prospettato la possibilità di dispersione delle ceneri, è stato richiesto l’affido a casa dell’urna che è stato autorizzato dal comune di decesso (Nepi). Il giorno 22 Dicembre abbiamo ritirato le ceneri di papà e per poter convalidare l’affido siamo andati nel comune di residenza (Santa Marinella). Qui sono cominciati i problemi perchè il comune di destinazione ha dubbi che l’affidatario delle ceneri, mia nonna, non sia in grado di averne la giusta cura avendo lei 97 anni e vivendo sola. Parlando con l’impiegato del comune di destinazione siamo venuti a conoscenza della possibilità di dispersione delle ceneri ed essendo questa la reale volontà di papà sono tornato al comune di decesso per chiedere se fosse possibile rettificare il decreto. La volontà di papà può essere dichiarata da tutti i componenti della famiglia, nessuno escluso.
Il problema vero nasce dal fatto che il comune di decesso, nonostante l’agenzia di onoranze funebri abbia confermato la propria mancanza di comunicazione e la mia famiglia sia disponibile a sottoscrivere le relative dichiarazioni circa la reale volontà di papà, non vuole effettuare la rettifica.
Posso fare qualcosa?
Grazie per l’attenzione e per i riscontri che potrò ottenere,
Alessandro
X Alessandro,
Obiter dictum: Pessima figura dell’impresa di pompe funebri, la quale – forse – non conosce nemmeno la legge della Regione in cui principalmente opera.
Se avere reso una volontà in ordine all’affido famigliare delle ceneri dichiarando solennemente che questa era l’intento sovrano del de cuius come potete ora chiedere una rettifica, ammettendo implicitamente di aver cambiato idea o proposito. Bisognerebbe ricorrere ad una seduta spiritica di negromanzia.
Le dichiarazioni forzate o mendaci sono perseguibili e punibili penalmente ex art. 76 D.P.R. n. 445/2000.
Ci sono Regioni che per tutelarsi da questi sempre possibili ribaltoni semantici adottano specie per la dispersione – la quale presenta pure profili di natura penale – una procedura particolarmente aggravata ammettendo lo sversamento delle ceneri solo in presenza di disposizione scritta della persona scomparsa. Aver dilatato la dichiarazione di volontà alla dispersione delle ceneri in natura a volte può esser controproducente e foriero di disguidi o incomprensioni tra gli stessi uffici pubblici.
Se il Comune di decesso in regime di autotutela non riforma l’autorizzazione in base a questi sopravvenuti nuovi presupposti (esempio: rinvenite postuma una disposizione scritta in tal senso e firmata dal de cuius) appurare la reale volontà del de cuius stesso spetterà al Giudice Ordinario, il quale, con i poteri propri della magistratura può accedere a qualunque mezzo di prova, compreso quello testimoniale.
Grazie per la risposta, comprendo il fatto che la dichiarazione possa sembrare mendace. La verità è che le persone sono insiemi complessi di idee, sentimenti e azioni e in questo caso l’insieme ha portato ad un danno rispetto alla volontà di papà. La legge prevede che sia la moglie a dire cosa il defunto voleva, ma che i 2 erano separati da più di 10 anni e che lei possa non aver dimenticato o non pensato in quel momento alle reali volontà di papà passa in secondo piano. Io credo che un pubblico ufficiale (quale è un impiegato dello stato) debba necessariamente usare il buon senso. Rettificare il decreto non gli porterebbe nessun guaio giudiziario visto che verrebbero presentati (se richiesti) gli atti notori dei familiari che riportano la volontà di papà. Se anche ci fossero parenti nascosti di cui oggi non siamo a conoscenza non potrebbero obiettare perchè impossibilitati a conoscere l’idea di papà su questo argomento. D’altrocanto l’errore è stato generato da un’errata comunicazione accertata perchè “confessata” dalla ditta direttamente all’impiegato. La legge oltretutto non mi pare impedisca in modo esplicito la possibilità di rettificare il decreto parlando solamente di rispettare la volontà del de cuius. Terremo le ceneri in casa di nonna, ma la rigidità con cui viene gestito un argomento così delicato e soggetto ad emotività è a dir poco sconcertante.
Buongiorno, mio padre è stato cremato ed affidata a me l’urna con le ceneri, posso portare l’urna al cimitero senza autorizzazione dei miei fratelli?
X Caterina,
Sì, Lei può. Si tratta di formalizzare al Comune l’atto solenne, unilaterale ed irreversibile della rinuncia alla custodia delle ceneri, presso il domicilio di elezione. Automaticamente l’urna sarà conferita nel cimitero del Comune stesso, anche in temporaneo deposito. se necessario, affinchè tutti gli aventi titolo possano disporne secondo diritto di poziorità (Lei ed i Suoi fratelli). L’urna potrà esser certamente tumulata in cimitero, previo rilascio delle relative autorizzazioni amministrative e perfezionamento di un rapporto concessorio, per ottenere l’uso di un sepolcro privato a sistema di tumulazione. E’bene che i Suoi fratelli, siano avvisati, con cura e diligenza, da parte Sua di questa Sua importante decisione, sul Suo diritto alla rinuncia la loro opinione è del tutto ininfluente, mentre sarà importante acquisire anche la loro volontà sulla successiva destinazione dell’urna.
Se rinuncio all’affidamento dell’urna che va al cimitero in affido temporaneo, un mio fratello in seguito può chiedere l’affidamento dell’urna a casa propria in un altro comune ?
X Caterina,
sì, le fasi procedimentali da Lei individuate sono corrette. Rinuncia all’affido ===>conferimento temporaneo delle ceneri in cimitero===>nuovo affido e trasporto verso il luogo prescelto per la destinazione stabile, sicura e – SI SPERA _ anche ultima dell’urna. Se la lettera della legge contempla questi passaggi, Lei ed i Suoi fratelli siete pienamente legittimati ad agire in tal senso. Personalmente si è contrari al valzer delle urne cinerarie, ovvero degli affidi plurimi o peggio ancora a rotazione. L’istituto della “domiciliazione” delle ceneri vede come suo sostrato immateriale una sorta di comunione affettiva post mortem che poi si estrinseca nella custodia personalissima della spoglia mortale cremata.
Ciò avviene nell’assoluto rispetto della volontà del de cuius, il quale non facilmente avrà immaginato questo “via vai” tra abitazioni private e cimiteri delle proprie ceneri. Chi le scrive è almeno di quest’avviso: l’affido può avvenire una ed una volta solo, unicamente in quest’occasione i famigliari esprimono e dichiarano la volontà della persona scomparsa. Ma è una mia opinione, come sempre opinabilissima…
Si. Può recedere dall’affidamento ceneri, ma deve andare in Comune x farlo. E poi occorre una tomba in concessione per tumularvi l’urna cineraria. La può acquistare lei e non c’è problema coi fratelli.
Buonasera,
Avrei un quesito, per poterlo esporre fornisco il contesto.
Mio papà è mancato nel 2010 nel comune di Torino, dove risiedeva e dove risiedo io da ormai 16 o più anni. Egli voleva essere cremato e che le sue ceneri fossero sparse sul canale della giudecca (venezia) dove ha trascorso il suo periodo di vita più felice. Per testardaggine o forse trascuratezza delle leggi italiane (siamo/era entrambi argentini) non l’ha lasciato per iscritto. Questo ha complicato molto le cose dato che l’unico modo di spargere le ceneri allora era su di una collinetta con una fontana deprimente all’interno del cimitero di Torino. La legge, per voce delle addette ai servizi di cremazione comunali, diceva che potevo o spargere nel modo appena elencato o tenerle in casa come sua unica erede, ma la beffa di questa legge o regola è che in futuro non avrei potuto cambiare idea in quanto dichiaravo che le volontà di mio padre erano di rimanere a casa con me. Ora, seguendo consigli di un avvocato ho tenuto le ceneri a casa nella speranza che le leggi cambiassero e che non fossero legate in modo così ottuso alla religione o ai parametri restrittivi della sanità, dopotutto sono ceneri naturali non chimiche! E non sono neanche una quantità così grossa da procurare danni a terzi.
Ho iniziato il mio trasloco sempre nella città di Torino e si ripresenta il dovere di fare documenti per spostare l’urna di mio padre da una casa all’altra. La burocrazia e le code non sono un problema così grande ma il fatto di spostare le spoglie di papà senza poter compiere col suo desiderio mi disturbano. Mi ha allevata, si è preso cura di me, mi ha appoggiata nelle mie scelte, mi ha dato una vita meravigliosa tenendomi sempre lontana (per quanto poteva) dai guai, credo che si meriterebbe di avere, dopo la sua morte, ciò che desiderava.
Avrei bisogno di qualche dritta. Cerco di informarmi su internet ma è tutto molto vago e io non sono un’avvocato e ora come ora non ho neanche i soldi per contrattare qualcuno… Aiuto
X Maria,
Una volta tanto l’intorcinata burocrazia italiana, tanto vilipesa, non ha quasi colpe, l’unica responsabilità che possiamo imputarle è la mancanza di comunicazione tra gli uffici di polizia mortuaaria di Torino e Venezia.
1) Relax, tranquilla, perché nel mare magnum di approssimazione ed informazioni sballate che circolano sul web, ci siano qui noi, ed il servizio è gratuito…tra l’altro!
2) Spiace dirlo – e parlo da semplice giornalista-necroforo nemmeno laureato -ma il Suo avvocato di fiducia L’ha consigliata malissimo, e per giunta, immagino, esigendo una lauta parcella! Pure l’impresa funebre cui è stato commissionato il funerale non pare proprio esser stata all’altezza della situazione, invero piuttosto problematica da gestire, per le ragioni che adesso cercherò, in sintesi, di esplicare.
3) Se Suo padre era di nazionalità argentina, come mi par di capire, per accedere alla cremazione ed ai suoi istituti corollario come, appunto la dispersione delle ceneri in natura occorre verificare se queste pratiche funerarie siano ammesse dalla Legge del Paese di provenienza, CUI LA PERSONA SCOMPARSA era, in vita sottoposta: occorre pertanto una sorta di nulla-osta a procedere da parte dell’autorità diplomatica argentina, ai sensi dell’art. 24 della Legge di riforma del diritto internazionale privato n. 218/1995.
4) In ogni caso la dispersione – laddove possibile – è vietata nei centri abitati, così come definiti dall’art. 3 comma 1 punto 8 del D.Lgs n. 285/1992 – nuovo codice della strada.
5) Nel vigente ordinamento di polizia mortuaria italiano regna sovrano un principio, implicito e, quindi fondativo: ogni attività, soggetta a preventiva autorizzazione, è autorizzata dall’autorità locale territorialmente competente, quindi avrebbe dovuto esser il Comune di Venezia – con le opportune limitazioni, a permettere lo spargimento delle ceneri nella Laguna, non quello di Torino, in quanto le leggi regionali di Piemonte e Veneto in tema di dispersione sono diverse ed a tratti discordanti, senza una norma “ponte” tale da coordinarle tra loro, quando – appunto – sussistano rapporti di extra territorialità e, ad esempio, la dispersione debba avvenire fuori regione rispetto al comune di decesso che – usualmente – istruisce tutte le pratiche amministrative inerenti alla morte di una persona nella propria circoscrizione.
6) Torino – preso semplicemente atto, dell’autorizzazione di cui al precedente punto 5, prodromica rispetto al trasporto, avrebbe dovuto, infatti, solo rilasciare il relativo decreto di trasporto verso Venezia, dopo aver ottenuto un feed back sull’effettiva operatività dell’autorizzazione alla dispersione accordata dal Comune di Venezia: questo per garantirsi sulla reale destinazione delle ceneri, le quali, com’è ovvio non possono certo vagare per l’Italia senza una meta certa e soprattutto preventivamente autorizzata, specie se extra cimiteriale, come avviene proprio per lo sversamento delle ceneri in natura.
7) L’affido delle ceneri è un istituto spesso ambiguo ed infido, Torino – giusto per rimanere al caso in esame – ha inserito nella propria regolamentazione municipale dei servizi funerari una procedura particolarmente rigida e strutturata: la dichiarazione di volontà da parte dei più stretti congiunti, nel silenzio del de cuius, può esser resa una ed una sola volta, giusto per evitare vorticosi “ribaltoni” e walzer funambolici attorno alla sistemazione delle urne, la quale deve esser stabile e certa…insomma non si può in un atto così solenne, per le sue forti implicazioni emotive, etiche ed anche religiose, cambiar idea ogni 5 minuti. Quod factum est, factum est, direbbero gli antichi giuristi romani, per di più l’attestazione di volontà forzata o, peggio ancora mendace, è punita penalmente ex art. 76 D.P.R. n. 445/2000.
8) A questo punto quali i rimedi davvero esperibili? Innanzi tutto dall’atto di affido che è strettamente nominativo e personale (intuitu personae) si può sempre recedere o rinunciare non fosse altro per la sopravvenuta indisponibilità del soggetto affidatario a custodire le ceneri (si possono addurre motivi di ordine psicologico, pienamente accettabili, poiché la stretta vicinanza con l’urna non favorirebbe la metabolizzazione o l’elaborazione del lutto) Insomma un ripensamento è sempre possibile, ma le ceneri sarebbero d’ufficio conferite in cimitero a Torino per esser tumulate o disperse pur sempre entro il sacro recinto cimiteriale.
9) Una volta “bruciata” la carta dell’affido funzionale ad una futura dispersione non rimane altro che far emergere la vera volontà di Suo padre in giudizio, e la Magistratura – al contrario della pubblica amministrazione la quale basa la sua azione sui titoli formali prodotti in sede d’istruttoria, può avvalersi di qualunque strumento di prova, persino di quello testimoniale.
Desidero esporle un problema di notevole importanza, almeno per me e mia moglie, relativo all’estumazione e cremazione dei resti di mia figlia, morta 40 anni fa, (il 12 maggio 1978)pochi minuti dopo la nascita. Ad oggi è scaduta la concessione quarantennale. La burocrazia, le interpretazioni delle Leggi e regole, se si vuole aggiungere anche la volontà, ci creano difficoltà che sembrano insostenibili e praticabili su un argomento, ad oggi, superato in molte Regioni e Comuni Italiani, vietandoci la possibilità di avere l’affidamento delle ceneri,di ciò che rimane dei resti di mia figlia, Nella nostra tracica vicenda, consumatasi molto tempo addietro e, nn avendo avuto la conoscenza e scelta sull’affidamento delle ceneri al momento della morte e della sepoltura di mia figlia, relativamente a quel periodo,a distanza di 40 anni, devo continuare ad vedere mia figlia rinchiusa nuovamente in un oculo oppure in una celletta, quindi, quale diritto ho e quale strada devo percorrere per avere almeno ciò che rimane di mia figlia.. Grazie Aparecido
X Aparecido,
Quarant’anni fonte giuridica dell’ordinamento di stato civile era il Regio Decreto 1238/1939, oggi novellato dal più recente D.P.R. n. 396/2000, ma niente è cambiato su questa spinosa fattispecie.
Ora, se sua figlia nacque viva anche se solo per pochi momenti acquisì senza dubbio alcuno la capacità giuridica ex art. 1 Cod. Civile del 1942 attualmente vigente.
Ecco perché poté legittimamente esser accolta in un sepolcro privato a sistema di tumulazione, secondo le regole dettate dal vecchio regolamento statale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803 ed entrato in vigore il 10 febbraio 1976, cioè già più di quarantadue anni or sono.
L’istituto dell’affido famigliare delle ceneri è relativamente recente, risalendo almeno formalmente alla promulgazione della Legge statale 30 marzo 2001 n. 130, a sua volta implementata secondo varie declinazioni, anche se contradditorie tra loro, da Leggi e Regolamenti regionali. Per questa ragione sarebbe importante sapere da quale Regione Lei scriva, perchè le asimmetrie eterodosse sull’applicazione della Legge n. 130/2001 sono varie e molteplici, al limite del caos interpretativo.
A queste disposizioni generali ed astratte, bisogna poi aggiungere quelle di dettaglio e quindi meramente operative, statuite dal regolamento comunale di polizia mortuaria, specie per le situazioni pregresse, ossia ante pubblicazione in gazzetta ufficiale della Legge n. 130/2001, con relative leggi e regolamenti di piena attuazione del suo articolato, invero assai approssimativo e confuso.
Azzardo una lettura dei fatti: nell’affido delle ceneri centrale è la volontà del de cuius il quale può manifestarla in forma scritta (disposizione testamentaria) o anche solo verbalmente, saranno, poi, i suoi più stretti congiunti a rendere ufficialmente avanti l’autorità comunale preposta questo desiderio sulla electio sepulchri, facendosene latori e nuncius sotto propria responsabilità (= scelta personalissima di decidere luogo e modalità della propria sepoltura). Ora: un infante con poche ore di vita non può certo aver espresso una precisa volontà in tal senso, soprattutto in un periodo storico in cui l’istituto della domiciliazione delle ceneri ( loro collocazione extra cimiteriale presso un’abitazione privata) non sarebbe stato, in alcun modo previsto dalle leggi speciali di polizia mortuaria.
Aggiungo poi che dopo un così lungo lasso di tempo all’atto dell’estumulazione, quando cioè si rimuovono i coperchi del feretro per verificare lo stato di mineralizzazione dei tessuti organici potrebbe anche non rinvenirsi nulla a causa della completa scheletrizzazione dei piccolo corpo, se non qualche ossicino (ma è molto improbabile, cioè trattasi di ipotesi assai rarefatta).
Oddio…la Legge è pur sempre Legge e va si rispettata in toto, io però, non sarei così formalista anche considerando il carico dei fattori affettivi ed emotivi, nonostante siano già trascorsi quattro decenni (il dolore, purtroppo non si lenisce!) dopo tutto l’azione della pubblica amministrazione dovrebbe esser improntata al sacrosanto principio del neminem laedere, ed in tutta onestà non rilevo (ma è un’opinione personalissima e di valore prossimo allo zero assoluto) motivi realmente ostativi al rilascio delle rispettive autorizzazioni alla cremazione dei resti (se presenti) ed alla consegna delle loro ceneri. Vi sono infatti regolamenti comunali molto aperturisti a tal proposito che ammettono l’affido delle ceneri per i resti mortali precedentemente esumati o estumulati, Modena (la mia città) almeno ragiona in questa maniera, avendo emanato un’esplicita norma di tale tenore, ma per altri Comuni proprio non saprei, senza consultare attentamente il regolamento municipale di polizia mortuaria.
Grazie…Il problema è nato nel comune di Torino, dove risiedo attualmente, ho provato ad interrogare l’assessore del comune di Torino, è mi ha indirizzato presso l’assessorato della Salute in Regione e le varie interpretazioni sono sempre nell’atto confusionale, dove uno scarica ad un’altro tirando in ballo anche l’ufficiale dello stato civile, ed interpretazioni di Leggi una successiva ad un’altra, invocando anche la nullità della presunta retroattività legislativa. E’ vero, i resti della piccola potrebbero nn essere quasi più presenti ma, è il pensiero di poter avere anche solo un piccolo ricordo reso in cenere, dove ha riposato eternamente per 40 anni.Da quella vicenda nn abbiamo avuto più possibilità di avere alti figli concepiti, con il dolore incalcolabile da parte di mia moglie, salvata per miracolo. Devo assolutamente trovare la possibilità di avere la bimba a casa, per questo lo ho chiesto, gentilmente quala via mi è aperta.
X Aparecido,
Come Le avevo anticipato la disarticolazione su base locale e localistica della polizia mortuaria ha creato solo caos e confusione generalizzata con notevoli conflitti di attribuzione e competenza che, sempre più spesso, si risolvono nell’italianissima pratica dello scarica-barile o del ponzio-pilatesco lavarsi le mani, non sono verso le questioni cristologiche d’alta teologia, ma anche dinanzi ad un problema molto più terreno e materiale affacciato da un semplice cittadino in cerca di risposte per un a caso, tra l’altro assai doloroso.
Come temevo c’è una norma, presumibilmente nel regolamento comunale, che impedisce l’affido delle ceneri provenienti da defunti esumati/estumulati al termine del periodo legale di sepoltura, quando cioè si provvede all’esumazione/estumulaazione La regola (corretta, assennata o sbagliata che sia) è di per sè stessa generale ed astratta, perciò inidonea a produrre un’ingiusta lesione nella sfera giuridica del soggetto privato, non può, pertanto esser direttamente impugnata per presunta illegittimità avanti il T.A.R.
Il rimpallo solo verbale tra un ufficio ed un assessorato, se possibile, intrica e complica ancor più la sciarada; il mio spassionatissimo consiglio allora è agire secondo l’art. 3 della Legge n.241/1990, vero e proprio Vangelo del procedimento amministrativo. Presenti istanza formale, in marca da bollo, all’autorità competente (Stato Civile o Dirigente del settore di polizia mortuaria) sulla scorta del regolamento interno al Comune per l’organizzazione di uffici e servizi ex art. 48 comma 3 D.Lgs n. 267/2000, in cui formulare la Sua richiesta di affido ceneri, la risposta scritta (e questo è un passaggio fondamentale!!!) potrà (…quasi sicuramente) esser di rigetto e reiezione, ma almeno avrà il pregio di esser adeguatamente motivata sotto il profilo giuridico con la precisa indicazione dell’autorità di garanzia cui opporre ricorso amministrativo, sino, quale extrema ratio, alle opportune sedi giurisdizionali di giustizia amministrativa, titolate a dirimere controversie di tal genere tra la pubblica amministrazione ed il privato cittadino.
Solo avendo a disposizione questi elementi minimi di diritto si potrà impostare una strategia di controffensiva verso il diniego espresso informalmente dal Comune.
Per il momento altro dirLe non posso proprio, mi mancano troppi elementi per valutare approfonditamente il caso da Lei prospettato.
Avrò quindi bisogno di un Avvocato che segua la confusione generata da un sistema di interpretazioni e Leggi di volta in volta emanate da enti dello stato,mi consenta il termina, in stato confusionale,oltre che le spese relative alle funzioni di estumazione e cremazione…La ringrazio sentitamente per la sua cortese attenzione e risposte al quesito da me rivolto..nn posso mollare anche a distanza di 40 anni senza riavere, anche minimamente ciò che rimane e, che il padre eterno o diversamente, per cause naturali oppure presumibile, mi è stato tolto. Grazie. Aparecido.
buongiorno! avrei una domanda visto che mio marito e morto vorrei spostare urna con me fino in polonia! posso farlo senza consenso da parte dei suoi fratelli? la ringrazio x risposta
X Anonima,
sì, si può fare, la Legge, infatti, affida al coniuge superstite il titolo privilegiato a disporre della spoglia mortale del de cuius, a meno che in sede giudiziale, i parenti contrari dimostrino una diversa volontà da parte della persona defunta. Nella electio sepulchri, sovrano, infatti, è il volere del de cuius, quando, ovviamente, non in contrasto aperto con la Legge, ma nel suo silenzio prevale, in questo caso, il desiderio della moglie, secondo il principio di poziorità declinato, in norma formale e positiva dall’art. 79 comma 1 II periodo del regolamento nazionale di polizia mortuaria o se si preferisce dall’art. 3 della Legge 30 marzo 2001 n. 130, laddove nella graduazione nell’esercizio di un diritto di natura personalissima concorrono preminenza nella scelta e potere decisionale affidati ai più stretti congiunti del de cuius, con predominanza del vincolo coniugale sui rapporti di consanguineità.
Buonasera, anche se temo di conoscere già la risposta, vorrei gentilmente sapere se esiste una qualche possibilità per poter procedere alla dispersione delle ceneri di mia mamma. Mia mamma è deceduta improvvisamente un anno fa, e pur manifestando a tutti (familiari,amici, conoscenti..) il suo desiderio di essere dispersa in montagna, nello specifico nelle Dolomiti, non ha fatto in tempo a lasciare memoria scritta. Io sono affidataria delle sue ceneri, ma non mi do pace perchè temo di non poter portare a compimento questo suo desiderio. Vivo in Lombardia, a Bergamo, dove è avvenuto il decesso. Grazie in anticipo per la cortese attenzione.
X Serena,
chiedo scusa del colpevole ritardo omissivo con cui replico alla Sua missiva.
La confusione è massima, poichè il quadro legislativo di riferimento è regionale, mentre la competenza funzionale nel rilascio dell’autorizzazione è comunale e viene individuata nell’Ufficiale di Stato Civile.
Ad oggi solo la Lombardia ritiene inammissibile l’istanza di dispersione se non suffragata da una disposizione scritta (e poi di quale forma e natura?) in tal senso da parte del de cuius, altre Regioni, seguendo una filosofia maggiormente permissiva, hanno disegnato una normativa a maglie più aperte, in cui è consentito riportare il desiderio della persona scomparsa attraverso lo strumento della dichiarazione di atto sostitutivo di atto di notorietà.
La dispersione delle ceneri presupporrebbe, infatti, una espressa volontà del defunto (art. 411 commi 3 e 4 Cod. Penale, quale novellato dall’art. 2 L. 30/3/2001, n. 130), ma vi è stata una pronuncia della giustizia amministrativa (TAR Sardegna, sez. 2^, sent. n. 100 del 10/2/2014) la quale ha ritenuto idoneo allo scopo dell’istruttoria amministrativa questo modus operandi: i soggetti aventi titolo a disporre delle spoglie mortali possono, difatti, “dichiarare” quale fosse il reale volere del de cuius.
Quindi: Lei vorrebbe disperdere le ceneri di Sua Madre sulle Dolomiti, che sono catena montuosa piuttosto vasta ed estesa, ma in quale ambito regionale?
Solo con questa risposta potremo esser più precisi ed aiutarLa.
Salve mia mamma e deceduta a novembre 2017 , l’affidatario delle ceneri e mio padre , io vorrei prendere per un Po di tempo le ceneri di mia mamma così come anche i miei fratelli , ce un modo per prenderle a Termini di legge ovviamente con il consenso di mio papà?
X Emiliano,
quasi nessuna Regione (per evitare perniciosi giri di walzer) ammette l’istituto dell’affido ceneri plurimo o a rotazione. L’affidatario è uno solo ed il titolo autorizativo è strettamente personale, non cedibile, neppure temporaneamente.
Rimane intangibile il Suo diritto secondario di sepolcro: cioè il potere/facoltà di render visita alle ceneri, anche se deposte in un domicilio privato, per la pratica di atti votivi e di venerazione verso i defunti.
Buongiorno mio marito è deceduto due anni fa e ora ho intenzione di cremarlo e portarlo a casa. Premetto che la regione di competenza e la Lombardia.
Ora il comune di residenza Gorle, mi vuol far firmare un documento nel quale oltre alle regolamentazioni della cremazione e trasporto salma c’è scritto che quando io verrò a mancare le ceneri di mio marito dovranno tornare al cimitero e non potrà tenerla mia figlia. Le risulta? Oppure conviene che sia mia figli a firmare il documento? Grazie mille per l’interesse. Cordialmente
X Simone,
nella scala gerarchica tra gli aventi diritto a disporre dell’urna prevale sempre il coniuge superstite, la Lombardia non ammette l’istituto dell’affido ceneri a rotazione tra più famigliari, optando chiaramente per la soluzione dell’affidatario fisso, deceduto il quale l’urna deve obbligatoriamente rientrare in cimitero, per poi, magari esser riaffidata. Questo passaggio intermedio è ineludibile.
IL documento di cui Lei mi parla altro non è se non l’allegato 6 alla D.G.R. 20278 del 21 gennaio 2005 attuativa del Reg. Reg. 9 novembre 2004 n. 6, esso pertanto è pienamente legittimo, anche negli obblighi da esso derivant, poichè promana direttamente dall’Autorità Regionale. Il REgolamento municipale di polizia mortuaria potrebbe anche contenere disposizioni più dettagliate, esse però, non possono in alcun modo confliggere con la fonte normativa sovraordinata.
Mio fratello è divorziato dalla moglie hanno perso un figlio che hanno fatto cremare possono dividere le ceneri ???
X Alessio,
ai sensi dell’art. 343 Testo Unico Leggi Sanitarie, di cui al Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 tutte le ceneri provenienti dal processo di completa cremazione di un cadavere sono raccolte in un’unica urna, proprio perchè rappresentano un unicum inscindibile, che si riferisce all’irripetibile identità psico-fisica della persona defunta.
E’,pertanto, vietato (Art. 411 Cod. Penale)il prelievo anche se solo a fine devozionale di una piccola quantità di ceneri o il loro frazionamento in due o più contenitori.
Proprio per evitare questa tipologia di profanazione (almeno per la Legge Italiana, ma in altri ordinamenti più permissivi non è così) l’urna prima della consegna agli aventi titolo a disporne deve esser accuratamente sigillata (si ponderi sul disposto dell’art. 349 Cod. Penale) con appositi suggelli di garanzia: essi non debbono esser mai rimossi se non quando(extrema ratio) ricorra la fattispecie – invero molto estrema – della dispersione delle ceneri in natura, nel giardino delle rimembranze o, più probabilmente, nel cinerario comune.
Buona sera,
mia madre è deceduta nel 2009 ed è stata cremata dietro sua espressa volontà. Le ceneri erano state affidate a mio padre. Pochi mesi fa è deceduto anche mio padre e io ho portato a casa mia, senza chiedere autorizzazione alcuna, le ceneri di mia madre. Poche settimane fa il Comune di Milano, dietro segnalazione del mio unico fratello, mi ha chiesto di depositare l’urna presso il cimitero Maggiore. Vorrei chiedere l’affidamento delle ceneri di mia madre, ma mio fratello non è d’accordo e vorrebbe lasciarle al cimitero. Posso intraprendere un’azione giudiziale per essere autorizzata dal giudice contro la volontà di mio fratello? Ho un termine per farlo, al fine di evitare che le ceneri vengano disperse e l’urna smaltita? Grazie per la risposta.
X Mauro,
Il trasporto delle ceneri deve sempre esser preventivamente autorizzato dal Comune, per qualsiasi loro trasferimento, altrimenti si commette un illecito amministrativo, passibile di sanzione pecuniaria.
Nell’istituto dell’affido famigliare delle urne centrale e sovrana è sempre la volontà del de cuius da provarsi, magari pure a mezzo di testimoni, nel corso di un procedimento civile.
Una possibile risposta in termini di diritto potrebbe esser reperita nella modulistica allegata alla Delibera della Giunta Regionale Lombarda n.20278 del 21 gennaio 2005, adottata in attuazione del regolamento regionale 9 novembre 2004 n. 6 e successive modificazioni o integrazioni.
E’consentaneo ed opportuno che l’urna contenente le ceneri in attesa di definire la controversia (avanti il Giudice o in modo extra-giudiziale, come consiglierei io) sosti per un congruo tempo nella camera mortuaria del cimitero, anche per permettere l’eventuale esercizio di nuovi atti di disposizione da parte degli aventi titolo, quando la querelle, magari, si sarà ricomposta entro una linea più ragionevole per entrambe le parti in causa, per la tempistica di riferimento si opera un rigoroso rinvio al regolamento comunale di polizia mortuaria del Suo Comune (Milano?)
Attenzione l’inerzia protratta (se nel frattempo non sarà stato instaurato un giudizio) comporterà inevitabilmente l’automatica dispesione delle ceneri in cinerario comune, in forma anonima, promiscua e massiva, quale loro destinazione ultima ed irreversibile.