Autorizzazioni

Per procedere alla cremazione od ottenere la dispersione delle ceneri o il loro affidamento familiare sono necessarie specifiche documentazioni.

Di seguito si riassumono le caratteristiche essenziali di:

  1. autorizzazione alla cremazione
  2. autorizzazione alla dispersione delle ceneri
  3. autorizzazione all’affido familiare delle ceneri

Occorre provare la volontà della cremazione:

E nelle prossime righe potrete trovare i links ad alcuni articoli che trattano la materia, in ordine di data dal più recente al più vecchio come inserimento:


Rigetto di istanza per affido ceneri: quale Giudice adire? – 2/2

affido urna cineraria Rinuncia affido ceneri: forma, natura dell’atto e competenze Rigetto di istanza per affido ceneri: quale Giudice adire? – 2/2 Rigetto di istanza per affido ceneri: quale Giudice adire? – 1/2 Affidamento ceneri: ultimo domicilio conosciuto…? Custodia delle ceneri: ma chi controlla davvero l’affidatario?!!! Che dice la Chiesa su affido e dispersione ceneri? No della CEI alla dispersione delle ceneri e all'affido delle urne Navigazione nella Serie di articoli<< Rinuncia affido ceneri: forma,

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Riforma dei servizi funerari: il problema/opportunità della dichiarazione sostitutiva

Se le promesse del Legislatore (e le attuali premesse di tecnica del diritto) saranno mantenute la dichiarazione sostitutiva diverrà per i servizi funerari l’unico modo in cui formalizzare una determinata volontà, si pensi alla fattispecie più diffusa, ovvero ad un atto di disposizione per il post mortem. Dalle acute ed intelligenti osservazioni di Serena Raffaelli, comparse sulle autorevoli pagine della pubblicazione: “Lo Stato Civile Italiano” apprendiamo come, effettivamente, sia già da più di mezzo secolo

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Cremazione resti mortali: atto volitivo o semplice assenso inerziale?

Poiché il diritto a  disporre dei cadaveri e delle loro trasformazioni di stato (ossa, esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo, ceneri) non si esaurisce dopo la prima destinazione degli stessi, ossia dopo il periodo legale di sepoltura, come chiaramente statuito dal paragrafo 5 Circ. Min. m.10 del 31 luglio 1998, che rinvia al paragrafo 14 della precedente Circ. Min. n. 24 del 24 giugno 1993, circa l’assenso alla cremazione dei resti mortali (inconsunti), si

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Cremazione e morte violenta viste da una prospettiva molto burocratica

Sovente, in occasione di un decesso, avvenuto per causa violenta (sinistro mortale, suicidio, delitto..), il cadavere, dopo il periodo d’osservazione, è trasferito presso l’Istituto di Medicina Legale per l’esame autoptico, eventualmente disposto dall’Autorità Giudiziaria, nel caso di “salma sotto procura”. Qualora il de cuius, o gli aventi titolo a disporre della sua spoglia mortale, abbiano optato per la cremazione, occorre il nulla osta dell’autorità giudiziaria, ai sensi del comma 5 Art. 79 DPR 285/90. In questo frangente,

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Custodia delle ceneri: ma chi controlla davvero l’affidatario?!!!

affido urna cineraria Rinuncia affido ceneri: forma, natura dell’atto e competenze Rigetto di istanza per affido ceneri: quale Giudice adire? – 2/2 Rigetto di istanza per affido ceneri: quale Giudice adire? – 1/2 Affidamento ceneri: ultimo domicilio conosciuto…? Custodia delle ceneri: ma chi controlla davvero l’affidatario?!!! Che dice la Chiesa su affido e dispersione ceneri? No della CEI alla dispersione delle ceneri e all'affido delle urne Navigazione nella Serie di articoli<< Affidamento ceneri: ultimo domicilio

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Trasporto e cremazione di prodotti abortivi o del concepimento: competenze autorizzative

La gestione autorizzatoria su trasporto e smaltimento in cimitero dei prodotti abortivi o da concepimento, ai sensi dell’Art. 7 DPR 285/90 è affidata, all’A.U.S.L competente per distretto territoriale, cui spettano anche, ex DPR 254/2003, l’autorizzazione a trasporto, sepoltura o anche cremazione di parti anatomiche riconoscibili (arti o parti di essi). In questa particolare fattispecie, allora, l’A.USL si sostituisce all’ufficiale di Stato Civile ed al Sindaco rispettivamente per rilasciare il permesso di seppellimento e quello di

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Polizia Mortuaria: chi firma – davvero – le autorizzazioni? – 2/2

Rispetto ad altre attribuzioni a servizi del Comune presenti nel D.P.R. 285/90, l’ascrivibilità odierna di quest’ultime in capo ad unità, anche complesse, attualmente (si ripete, volutamente, questo concetto, seppure esso risalga al 13/6/1990!) titolate a rilasciare i rispettivi atti autorizzativi, risulta abbastanza chiara o, a volte, perfino lapalissiana (autorizzazioni al trasporto di cadavere, autorizzazioni alla cremazione, regolazione delle esumazioni/estumulazioni, ecc.). D’altra parte altrove è ben altrettanto chiara la titolarità unica sindacale (art. 10 D.P.R. 285/90

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Polizia Mortuaria: chi firma – davvero – le autorizzazioni? – 1/2

Tutte le autorizzazioni, così come qualsiasi altro atto amministrativo, perfezionate da un soggetto non titolato ad accordarle non sono nulle, bensì annullabili perché viziate, appunto, da incompetenza, come sancito dalla Legge n. 241/1990 e successive modificazioni/integrazioni (art. 21 octies), mentre se la mancanza del necessario potere funzionale fosse assoluta l’atto sarebbe, invece, secondo almeno un certo filone della dottrina, addirittura inesistente ex art. 21-septies. Ma questa questione sullo stato “patologico” delle autorizzazioni al trasporto funebre

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Polizia Mortuaria: il problema della “delega” a firmare le autorizzazioni

Secondo la giurisprudenza amministrativa (TAR Basilicata, 2 agosto 2005, n. 739; ma nello stesso senso, Cass. Civ. sez. II, 6 novembre 2006, n. 23622) va disattesa la lettura dell’art. 107, comma 5, per quale il rimando operato da tale norma all’art. 50, comma 3, comporterebbe la salvezza di tutte le pre-vigenti disposizioni (già emanate prima del 13 ottobre 2000, data di entrata in vigore del T.U.E.L.), che rimettono ai Sindaci la competenza ad emanare atti

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Atti di disposizione sulle ceneri nel nuovo ordinamento di polizia mortuaria

Nel nostro ordinamento vige questo fondamentale principio di civiltà funeraria: il diritto a disporre[1] del proprio corpo dopo la morte, nel solco tracciato dall’art. 5 Cod. Civile, è personale, di conseguenza, anche i due principali istituti “corollari” ed “alternativi” della cremazione (almeno nel mondo anglosassone), come: *         dispersione delle ceneri *          affidamento dell’urna richiedono autonome manifestazioni di volontà del de cuius, previste dalla normativa nazionale[2], ed esclusivamente di tale portata rimane il rango di questa disciplina, nel sistema giuridico

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Cremazione e morte violenta

E’notorio, in caso di “morte violenta”, come emerga la titolarità dell’Ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente a rilasciare il nulla-osta al seppellimento. Il nulla osta dell’Autorità giudiziaria è, in tali casi, condizione indispensabile per il perfezionamento da parte dell’ufficiale di stato civile del “permesso di seppellimento ex art. 74 D.P.R. n. 396/2000”. Inoltre, nel caso di richiesta di cremazione è necessario un provvedimento liberatorio specifico, la cui istanza va sempre presentata

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Cremazione di resti mortali ed eventuale contestualità dei diversi provvedimenti autorizzativi

Cara Redazione, Scrivo dalla Lombardia, una ditta di onoranze funebri ha ricevuto l’incarico per seguire tutto l’iter per la cremazione dei resti mortali di circa 100 defunti che riposano in questo cimitero, orbene, essa ritiene che il decreto di autorizzazione alla cremazione e quello al trasporto (al forno crematorio e da questo al cimitero di sepoltura) debbano non solo essere contenuti in un unico atto, ma che tale autorizzazione cumulativa vada rilasciata in un unico

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Cremazione: un breve riassunto sullo status attuale (regna la confusione massima!)

L’incinerazione (più aulicamente ignizione o, se vogliamo esser prosaici: cremazione) dei cadaveri costituisce una pratica funeraria alternativa alla tradizionale sepoltura per inumazione e tumulazione che sta acquisendo sempre maggiori consensi nella popolazione, vuoi per la crisi economica vuoi per la maggior praticità, senza, poi considerare l’atteggiamento aperturista della Chiesa Cattolica, con la recente istruzione “Ad Resurgendum Cum Christo”. Da questa nuova tendenza della società italiana discende un rilevante incremento delle richieste di cremazione agli uffici

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Amministratore di sostegno, cremazione e Legge 30 marzo 2001 n. 130.

La Legge 9 gennaio 2004, n. 6 è stata promulgata in funzione di una particolare tutela dei potenziali beneficiari, “… con la minore limitazione possibile della loro capacità di agire …” (art. 1), tanto che, nell’eventualità in cui il beneficiario, sia interdetto od inabilitato, il decreto di nomina di amministratore di sostegno “è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione.” (art. 405, comma 3 C.c., quale introdotto dall’art. 3 stessa L. 9

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Cremazione e Legge n. 130/2001: quando il dichiarante è impossibilitato…a dichiarare dinnanzi all’Ufficiale di Stato Civile.

Cara Redazione, Nel mio comune (Regione Lombardia) l’anno scorso una donna é stata uccisa dal proprio marito…l l’ennesimo caso di efferato femminicidio! La spoglia mortale è stata provvisoriamente tumulata in un cimitero milanese, i genitori ora, peraltro molto anziani, vorrebbero procedere a cremazione, considerato che tale intendimento era già stato manifestato in vita dalla defunta per il proprio post mortem Il Giudice Indagini preliminari , così come il Procuratore della Repubblica hanno, ex art. 116

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La cremazione di cittadini stranieri in territorio italiano.

Nota della Redazione: appunti tratti e rielaborati da: Sereno Scolaro, La polizia mortuaria, anno 2007, Maggioli edizioni.   Nel caso, invero nemmeno tanto raro, data l’intensità odierna dei flussi migratori, della cremazione dei cittadini stranieri, deceduti sul nostro territorio nazionale, si deve sempre ricordare come l’incinerazione delle spoglie umane, così come altri diritti attinenti alla materia della polizia mortuaria, sia riconducibile ai c.d. diritti della personalità, cioè quei diritti assoluti che spettano alla persona in

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Il certificato “ora per allora” di esclusione del sospetto di morte dovuta a reato ex Art. 79 comma 4 DPR 10 settembre 1990 n. 285

Traggo alcuna sagge considerazioni dal testo intitolato: “Cavillosi quesiti La rubrica “Quesiti e lettere”: una palestra di idee” a firma del Dott. Andrea Poggiali e pubblicato sul numero 3/2008 del magazine di settore “I Servizi Funerari”, per analizzare nel dettaglio alcuni passaggi di una procedura per nulla chiara ed univoca, almeno qui da me, nella mia Regione, l’Emilia-Romagna. Premessa: secondo il paragrafo 4 della Circ. Min. 31 luglio 1998 n. 10 la cremazione di cadaveri

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La competenza autorizzatoria, su base territoriale, per dispersione delle ceneri, o loro custodia presso domicili privati

La legge 130 30 marzo 2001 affida all’ufficiale del comune di decesso il compito di autorizzare dispersione e conservazione delle ceneri in base a questi due semplici motivi:   storicamente è il comune di decesso a predisporre tutti gli incartamenti inerenti ad un funerale, perchè, materialmente, il morto si trova lì, in quel preciso luogo. la legge 130 30 marzo 2001 nasce come legge nazionale, valida da “Vipiteno a Trapani” e notoriamente lo Stato Civile

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Autorizzazione per cremare resti mortali ex Art. 3 comma 5 DPR n.254/2003: chi firma?

Costituisce pubblica funzione qualunque attività amministrativa svolta dall’ente locale in quanto pubblica autorità. Le pubbliche funzioni riguardano: a) la polizia mortuaria (controllo e vigilanza sulle attività funebri e cimiteriali); b) il rilascio di autorizzazioni in quanto pubblica Autorità (per compiti statali di stato civile o di sanità pubblica) in genere attribuite dal regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990, n. 285, quali ad esempio, nel caso di specie, l’emanazione delle autorizzazioni alla cremazione, alla

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Trasporto ceneri senza autorizzazione

Salve, la mia famiglia ed io siamo incappati in un problema burocratico. Mia nonna si e’ trasferita in italia da un altro paese europeo e quando si e’ trasferita ha portato con se’ a nostra insaputa le ceneri di mio nonno, suo defunto marito. Nel paese di provenienza era ovviamente consentito tenere l’urna dentro casa. Ora anche mia nonna e’ morta e noi vorremmo poter tumulare entrambe le urne cinerarie nello stesso loculo. Il problema

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Il rischio “Formalina” nella polizia mortuaria

Abbiamo redatto un breve elenco di tutte quelle situazioni in cui gli operatori del post mortem entrano in contatto con la formalina, sostanza biocida altamente tossica in quanto mutagena e cancerogena. Gli infermieri generici che collaborano con i medici all’esecuzione dell’autopsia, al termine della seduta procedono alla conservazione dei tessuti da esaminare in formalina, alla pulizia del locale e delle attrezzature. Nel caso di autopsie dichiaratamente infette, la strumentazione chirurgica, dopo il lavaggio con acqua,

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Dispersione ed affido “ex post”: retroattività delle norme

Allo stato attuale la situazione generale è piuttosto controversa in quanto vi è chi prevede la sola possibilità di affido familiare su espressa volontà (scritta) del de cuius. Determinati Comuni contestano un’interpretazioni troppo apeturista del D.P.R. 24/1/2004. Lo stesso D.P.R. 24/1/2004 nasce da un ricorso in sede giurisdizionale e nel sistema giuridico italiano dove non vige la regola dello stare decisis tanto cara alla giurisprudenza anglosassone, una sentenza fa stato solamente tra le parti (art.

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Campioni biologici e Legge n.130/2001

Articoli correlati: Medicina necroscopica e Legge 130/2001 L’art. 3 lettera h) della Legge 30 marzo 1001m, 130, per il momento ancora bloccato dopo il mutamento dell’assetto costituzionale ottenuto con la Riforma del Titolo V, prevedeva una modifica del Regolamento di Polizia Mortuaria sulla base del seguente principio:”obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimodi dieci anni, campioni di liquidi biologici ed annessicutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta,

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Cremazione di resti mortali

Cara Redazione; ho un problema: ho in gestione diversi cimiteri nel trentino. Stiamo eseguendo le prime estumulazioni nel cimiteero di XXX, relative a sepolture di cinquanta anni fa. Nella maggior parte dei casi, le salme racchiuse negli zinchi, risultano indecomposte. il comune di cui sopra ha accolto la mia proposta di far cremare i resti a spese del comune, in alternativa al seppellimento in campo comune L’impasse operativo emerge in merito alla autorizzazione alla cremazione,

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Art. 79 comma 4 DPR 285/90 ed autenticazione della firma

L’art.79 comma 4 del DPR 10 settembre 1990 n. 285 prevede esplicitamente che l’autorizzazione alla cremazione non può essere concessa se la richiesta non è corredata da certificato in carta libera redatto o dal medico curante o dal necroscopo CON FIRMA AUTENTICATA DAL COORDINATORE SANITARIO”. Tale documento serve ad escludere il sospetto di morte violenta o dovuta a reato, ovviamente diventa del tutto superfluo quando la cremazione proprio perché il decesso è stato cagionato da

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Autorizzazione a sepoltura o cremazione

Nella cremazione il meccanismo autorizzatorio e’ piuttosto complesso, ci sono, pertanto alcune questioni fondamentali su cui e’ doveroso soffermarsi. Per la Legge Italiana tutte le operazioni di polizia mortuaria sono sempre sottoposte ad autorizzazione, per tumulazione ed inumazione, tuttavia, non sono contemplati particolari filtri o procedure aggravate. L’autorizzazione alla cremazione e alla sepoltura si collocano su due ambiti separati, debbono esser sottoscritte da soggetti distinti ed hanno finalita’ diverse, ma possono, in relazione alle decisioni

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23 thoughts on “Autorizzazioni

  1. Accogliendo positivamente la richiesta di una madre, è possibile cremare la figlia deceduta 10 anni fa in un incidente stradale e tumulata in un loculo?
    Il cofano, ovviamente è confezionato con cassa in zinco, e senza aprire il feretro si potrebbe inviare al crematorio abilitato ad abbruciare il nastro metallico.

    I crematori che eseguono tali operazioni anche in presenza di zinco sono molto distanti da qui, sarebbe possibile farla cremare in un crematorio che esegua il trasbordo, da casse con zinco, pertanto aprendo la cassa?

    1. X Comune Romagnolo,

      defunto tumulato da < di 20 anni = cadavere a pieno titolo, ragion per cui si segue nella nostra regione (io sono di Modena) l’Art. 11 della legge regionale 29 luglio 2004 n. 19 implementato, poi, dalla DGR n. 10/2005 così come modificata dalla DGR n.1622/2008.

      E qui sorge il primo dubbio procedurale: la disciplina emiliano-romagnola si limita a rinviare alla normativa nazionale in tema di autorizzazione alla cremazione (Art. 79 DPR 10 settembre 1990 n. 285, secondo la prevalente dottrina), non entrando nel merito di chi tra dirigente di settore o ufficiale di stato civile (secondo il dettato della Legge n. 130/2001) debba rilasciare l’autorizzazione stessa. Una recente circolare del Ministero della Salute (jus superveniens?), tuttavia avrebbe esteso a tutto il territorio nazionale l’art. 3 della Legge 130/2001, ritenuto, così, immediatamente applicabile, per la sua compiutezza, anche nel dettaglio. Ovviamente il problema, cui il privato cittadino rimane estraneo (se non marginalmente per le forme di manifestazione della volontà ed il versamento dell’eventuale imposta di bollo) riguarda un dibattito, piuttosto accademico, tutto interno agli operatori della polizia mortuaria.

      L’istanza (naturalmente in bollo) può senz’altro esser accolta, qualora sia formalizzata la volontà cremazionista (immagino nel silenzio del de cuius) da tutti i soggetti legittimati a pronunciarsi, a questo punto o ai sensi dell’Art. 79 DPR n. 285/1990 o giusta dell’Art. 3 Legge n. 130/2001. Si richiama anche la circolare del Min. Interni 1 settembre 2004 n. 37 sulla questione (un po’ di lana caprina!) se i congiunti del de cuius affermino una volontà propria in termini di atti di disposizione sul post mortem e pietas, o riportino semplicemente un volere espresso, magari solo verbalmente dalla persona scomparsa.

      Più spinosa è la questione del trasbordo del cadavere in un nuovo cofano, magari dopo aver eliminato il nastro metallico: a mio avviso al momento del funerale la bara da tumulazione viene saldata e soprattutto suggellata con un sigillo, ai sensi del vecchio paragrafo 9.7 circ. min. 24 giugno 1993 n. 24, apposto non più dall’AUSL, ma direttamente dall’impresa che esegue il servizio funebre. All’epoca del decesso, infatti, era già operativa la norma regionale sui trasporti funebri di cadavere e relativi attestati di garanzia di cui alla determinazione responsabile servizio sanità pubblica n.13871/2004. Chi appone il sigillo, infatti, si configura come incaricato di pubblico servizio ex Art. 358 Cod. Penale.

      Ora l’effrazione o la rottura del prefato sigillo, naturalmente prima del decorso completo del periodo di sepoltura legale, a mio sommesso avviso integra ancora la fattispecie di reato di cui all’Art. 349 Cod. Penale, e per tale motivo non può esser autorizzata, almeno qui da noi, in Regione. Il mio comune, almeno, (e dico ciò per esperienza diretta) ha recepito quest’indirizzo molto rigido.

      Pertanto non credo proprio sia possibile, l’unica soluzione legalmente praticabile è rivolgersi ad un impianto abilitato alla cremazione di feretri costituiti ancora con la doppia cassa.

      Si rappresenta che attualmente, solo una Regione, segnatamente il Friuli Venezia Giulia con l’art. 4 comma 7 del Decreto Presidente Regione 28/08/2015,n.172/Pres ha legiferato in senso contrario, consentendo in caso di estumulazione straordinaria la traslazione dall’originario feretro ad una nuova cassa di solo legno; si tratta a mio parere di una norma di problematica legittimità, poichè pare proprio contravvenire alla disposizione penale (che, nella gerarchia delle fonti del diritto dovrebbe pur sempre prevalere) di cui all’Art. 349 Cod. Penale.

      Si conviene sul fatto che un trasporto, magari anche fuori regione, sia particolarmente oneroso, ma questa è la Legge!

  2. Salve.
    Per cremare mio zio,di cui sono l unico erede,potrei esportarlo all estero con nave mercantile?
    Se volessi disperdere le ceneri nei mari cosa dovrei fare?
    Ultima domanda: siccome ho paura che la cremazione non vada a buon fine( fiamme con basse erogazioni) e possibile ri cremare per evitare problemi?.
    Mi rendo conto che è strano ma ci tengo!!
    Saluti. andrea

    1. X Andrea,

      1) il processo di cremazione è governato da sistemi informatici ed automatizzati (anche se, pur sempre, con controllo e supervisione di un operatore). Non siamo più nell’800 quando i pionieri della cremazione si arrovellavano su problemi esiziali e forieri di sventura quali la mancata combustione del feretro e le sue nefaste conseguenze, tant’è vero che nei primissimi impianti, a basa potenza, perchè alimentati ancora a legna (ma parliamo di quasi due secoli fa) era obbligo inserire nella cella crematoria, non tutta la bara, bensì solo il cadavere, avvolto in un lenzuolo per ovvi motivi di pietas, così da facilitare la naturale ossidazione dovuta al calore delle fiamme.
      Oggi le temperature d’esercizio sensibilmente più elevate e l’articolazione del forno su più camere (di cui una di post combustione) permettono con sicurezza di neutralizzare completamente questo rischio. Non a caso la Legge (Art. 343 comma 1 R.D. n. 1265/1934 parla delle ceneri (invero: residui di ossa calcinate e sminuzzate, in quanto i tessuti evaporano con il calore) come di esiti della COMPLETA cremazione di un corpo umano privo di vita.

      2) Il trasporto del feretro debitamente confezionato all’estero (anche su nave, ma oggi si preferisce l’aereo per la sua maggior rapidità) è senz’altro possibile seguendo le disposizioni speciali di cui agli Artt. 27 28 e 29 del Regolamento Statale di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285.

      3) Senza scomodare la Convenzione Internazionale di Montego Bay sulla regolamentazione del cosiddetto “alto-mare” (leggasi acque internazionali) L’autorità territoriale del luogo dove avverrà la cremazione (Italia???…senza alcuna fretta, per carità!) rilascerà il decreto di trasporto internazionale per la Stato cui appartiene la zona dell’oceano (se questa rientra nel limite delle 200 miglia marine dalla costa) dove si vorrebbe sversare il contenuto dell’urna, una volta giunte a destinazione le ceneri ed esauriti gli effetti della Legge Italiana, sarà l’autorità locale geograficamente competente ad accordare l’autorizzazione allo spargimento delle ceneri nelle proprie acque territoriali, in base alla sua legislazione vigente in materia di polizia mortuaria e dispersione delle ceneri. Se, invece, la dispersione delle ceneri, a bordo di una nave o un’aereo italiano, avverrà, sì nell’oceano, ma in acque internazionali (e qui richiamo gli Artt. 86 e segg. della Convenzione Internazionale di Montego Bay) ai sensi degli Artt. 4 e 5 del Codice della Navigazione (Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 e successive modificazioni o integrazioni) si applicherà la Legge Nazionale dello Stato Sovrano cui appartengono il natante o il veivolo, ovvero la Legge 30 marzo 2001 n. 130, qualora essa dovesse esser ancora vigente nelle forme in cui oggi la conosciamo.

  3. Buon giorno a tutti,
    Vorrei sapere qual’è l’iter da seguire per avviare un cimitero per animali su un terreno agricolo, privato (di mia proprietà) in provincia di Torino.
    Qualcuno saprebbe darmi qualche dritta?
    Grazie a tutti per l’attenzione.
    E buon Ferragosto.

    1. X Sebastiano,

      il corpus normativo di riferimento, per la Regione Piemonte, è rappresentato dalla Legge Regionale n. 39/2000, implementata, poi, dal Regolamento Regionale 22 maggio 2001, n. 5/R, previsto dall’Art. 3 della medesima Legge Regionale.

      In buona sostanza il cimitero per animali d’affezione può esser impiantato ed esercito da Enti Pubblici o da soggetti imprenditoriali di diritto privato. Ad autorizzare, dietro presentazione di tutta l’apposita documentazione tecnica e costruttiva, in fase istruttoria, è il Comune nella cui circoscrizione amministrativa sorgerà la struttura atta a ricevere le spoglie.

      Nota bene: in Piemonte è permesso solo l’interro della carcasse animali, non la loro eventuale tumulazione.

  4. Salve potrei avere qualche normativa di riferimento per l apertura di un cimitero per animali da parte di privati in Sardegna e l’eventuale iter da seguire…? Vi ringrazio anticipatamente

    1. X Roberta,

      La Regione Sardegna non ha ancora affrontato, con apposita disciplina il problema del cimitero per animali domestici, pubblico o privato che esso sia.

      Dato che tale tema, attenendo alla polizia veterinaria, attiene alla della “tutela della salute”, cioè a materia oggetto della competenza legislativa regionale concorrente, rispetto a cui la potestà regolamentare è esclusivamente regionale, considerando come le norme di rango primario siano individuabili nel Regolamento Comunitario (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002, si deduce che le regioni possano esercitare la propria potestà regolamentare, senza che sia strettamente necessaria l’adozione di alcuna norma legislativa. Salvo che le Regioni stesse non ritengano di individuare, in termini di norma legislativa, aspetti che non siano già regolati dello specifico diritto comunitario vigente.

      Per l’impianto di un cimitero, struttura, comunque, a rilevanza igienico-sanitaria, per il possibile, si seguono le norme di polizia mortuaria e veterinaria, ed è richiesto il parere della locale AUSL.

  5. X Fabiola,

    Ravenna? Dunque Emilia-Romagna, ‘nevvero? Allora la legislazione funeraria è principalmente dettata dalla Legge Regionale 29 luglio 2004 n. 19 e conseguenti provvedimenti attuativi.

    La Regione, nella fattispecie, affida al regolamento comunale di polizia mortuaria (ove il
    Comune voglia disciplinare questa materia così innovativa) il compito di definire le modalità costruttive dei cimiteri per gli animali d’affezione e i requisiti che devono possedere (per le distanze cimiteriali vale comunque l’art.4 della Legge Regionale 29 luglio 2004 n. 19).

    Contrariamente ai cimiteri di cadaveri umani soggetti al monopolio del demanio comunale, i cimiteri per animali d’affezione possono essere realizzati sia da soggetti privati sia pubblici.

    La costruzione di cimiteri per animali d’affezione è permessa sulla base di autorizzazione comunale, previo parere vincolante della ASL.

    Si richiamano anche la DGR (Emilia-Romagna) 13/12/2004, n. 2544 adottata in esecuzione della normativa europea sul seppellimento rituale di animali d’affezione, con relativo quesito interpretativo del 24 aprile 2010.

  6. salve io vivo a cervia in provincia di ravenna e vorrei sapere se nella mia zona si potesse aprire un cimiteroper animali. e a chi mi devo rivolgere x poterlo aprire ?
    vi porgo i mio rigraziamento e aspetto vostre notizie

  7. X Randazzo,

    la Regione siciliana è una delle pochissime regioni italiane a non avere una regolamento che favorisca l’istituzione di cimiteri destinati alla
    sepoltura di animali d’affezione; tali siti, ovviamente, devono rispondere a determinati requisiti stabiliti da un regolamento attuativo ed avere, comunque, un riconoscimento ufficiale da parte delle istituzioni, sia regionali che locali;

    La norma di riferimento è rappresentata, ad oggi, dall’Art. 23 Legge Regionale Sicilia 3 luglio 2000, n.15 secondo il quale I comuni, singoli o associati [e, quindi, NON I PRIVATI], possono realizzare cimiteri per il seppellimento di animali d’affezione, ossia cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, altri animali domestici di piccola dimensione e cavalli, a condizione che un apposito certificato rilasciato da un medico veterinario escluda il decesso per malattie trasmissibili all’uomo o denunciabili ai sensi del vigente regolamento di polizia veterinaria.
    2. La realizzazione dei cimiteri di cui al comma 1 è soggetta a parere preventivo dell’azienda
    unità sanitaria locale competente per territorio.
    3. Il Presidente della Regione adotta, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento tipo di gestione dei cimiteri per animali d’affezione, in conformità al regolamento di polizia veterinaria.

    Ad oggi, quindi, mancano ancora le norme regolamentari attuative di tale principio formalmente sancito.

  8. salve vorrei sapere se nella regione sicilia si puo’ aprire un cimitero x animali d’affezioni,e quali sono le normative che regolano tale attivita’
    grazie

  9. X Giuseppe

    No, l’ipotesi non è assolutamente percorribile, essendo in aperto contrasto con l’art. 824 comma 2 Cod.Civile, con il quale il legislatore ha volutamente stabilito, in modo certo ed inequivocabile, il regime pubblico e demaniale dei cimiteri italiani.

    Cimiteri particolari (Art. 104 comma 4 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria) possono benissimo sussistere tutt’ora, ma la loro costruzione (impianto ed esercizio) deve essere antecedente all’entrata in vigore del TESTO UNICO LEGGI SANITARIE di cui al Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265…e dall’agosto del 1934 sono già trascorsi ben 80 anni, ragion per cui la richiestaa dei Suoi cliente è fuori tempo massimo.

    La soluzione da Lei prospettata avrebbe potuto, a certe condizioni (non agevoli), essere, in qualche maniera, legittima prima del 1934, data di entrata in vigore del TULLSS – Regio Decreto n. 1265/1934 (Artt. 337, 343 e 394) o, con minori vincoli, prima del 1891, in effetti per il Cod. Civile del 1865 le aree cimiteriali non erano ancora riconducibili al demanio comunale, come, invece, avviene ora giusta l’Art. 824 comma 2 Cod. Civile attualmente in vigore e si badi si tratta di norme di rango primario, non facilmente eludibili o aggirabili.

    Accademicamente parlando, se ciò fosse anche ammissibile, probabilmente l’idea da Lei prospettata non starebbe in piedi dal punto di vista dell’iniziativa economica, in questo senso: essendo questa libera, non potrebbe aversi che chi l’avvii sia tenuto a continuarla senza limiti temporali, a prescindere dalle condizioni economiche che siano necessarie alla continuità di funzionamento della struttura, compresa, giustamente, la remunerazione dell’attività economica. Il servizio cimiteriale, infatti, è ciclico e non ammette interruzioni.

    Il comune non può solo rifiutare un’istanza in tale direzione, ma DEVE risolutamente rigettarla, trattandosi di fattispecie vietata (art. 92 comma 4 dPR 10/9/1990, n. 285).

    E, in ogni caso, le aree nei cimiteri non sono mai in vendita, avendo il carattere della inalienabilità (art. 823 comma 1 e art. 824 comma 2 2 Cod. Civile); al più, possono, se previsto dal piano regolatore cimiteriale, essere oggetto di concessione (a tempo determinato e non più perpetua almeno dal 10 febbraio 1976), fermo restando la proibizione di concessione nei frangenti di cui all’inizio (lucro o speculazione), ossia nei casi vietati dall’art. 92 comma 4 citato sopra.

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