E’ on line il TG.fun del 30 dicembre 2015, trasmesso da www.funerali.org.
Poco più di cinque minuti dedicati ad un tema di interesse del settore funebre o cimiteriale italiano, con analisi e risposte a domande di un nostro esperto.
Questa puntata del nostro TG funerario d’approfondimento riguarda l’approfondimento di una aspetto specifico del diritto di sepolcro, cioé i rapporti congli eredi.
Occorre tener separati gli atti privatistici a contenuto patrimoniale dai diritti assoluti della personalita’, tra i quali spicca, lo jus sepulchri, ossia il potere di scegliere il proprio sepolcro per dare sepoltura a se’ ed alla propria famiglia ( ius inferendi in sepolchrum ) in base all’Art. 93 DPR 285/1990.
Di norma il sepolcro si trasforma in ereditario quando siano venuti meno i discendenti (c’e’ giurisprudenza costante in materia: tra le altre: Corte di Cassazione, Sez. II, sent. n. 5095 29/5/1990 e Sez. II, sent. n. 12957 del 7/3-29/9/2000).
Ma è il regolamento di polizia mortuaria comunale a specificare le regole in materia.
Ne consegue che gli eredi, se previsto dal Regolamento, subentrano all’ultimo concessionario defunto, quando questi non abbia disposto con atto di ultima volonta’ o altrimenti con atto pubblico in modo diverso.
E’ bene distinguere tra discendenti del fondatore del sepolcro ed i suoi eredi, secondo parti della dottrina, infatti, gli eredi non godrebbero del diritto di sepolcro, ma dovrebbero, sino alla scadenza della concessione farsi carico solo di tutte le opere manutentive, essendo, quindi da considerarsi semplici onerati.
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