TG.fun del 22/12/2014 su differenza tra concessionario e su chi può disporre sulle spoglie mortali

E’ on line il TG.fun 22 dicembre 2014, il videoquindicinale trasmesso da www.funerali.org. Poco più di cinque minuti dedicati ad un tema di interesse del settore funebre o cimiteriale italiano, con analisi e risposte a domande di un nostro esperto. Questa puntata del nostro TG funerario d’approfondimento è dedicata a capire la differenza tra concessionario e su chi può disporre sulle spoglie mortali.
Spesso vi è fraintendimento tra atti di disposizione sul sepolcro (= diritti di gestione sulla concessione) e la titolarità a decidere sulla destinazione delle spoglie mortali. Quest’ultima potrebbe, in determinate condizioni, anche divergere dai primi, in una sorta di “doppio binario”, per cui il concessionario che pure sulla base dell’atto di concessione e del regolamento comunale, autorizza di volta in volta, l’immissione dei feretri nella tomba gentilizia, previa verifica comunale sullo Jus Sepulchri, potrebbe trovarsi nella condizione di veder inibito un suo successivo diritto a scegliere una diversa sistemazione per cadaveri, ossa, resti mortali, o ceneri tumulati nel sacello mortuario di cui egli è pur sempre titolare. Le posizioni giuridiche vanno sempre distinte: il diritto di sepoltura, infatti, attiene all’appartenenza alla famiglia che può riguardare anche persone per cui, in capo al concessionario, non sussista, in futuro, il diritto a disporre delle loro spoglie, che sorge unicamente Jure Sanguinis e, soprattutto, Jure Coniugii.
Esempio: se la definizione di famiglia comprende i parenti fino ad un certo grado, tipo fino al 4°, al 6° o altro), le/i sorelle/ fratelli (parenti di 2° grado), apparterebbero alla famiglia, e quindi sarebbero titolari dello Jus Sepulchri in sepolcro privato e gentilizio, mentre il diritto a disporre spetterebbe solo al coniuge o, (solo se questo manchi), al parenti nel grado più prossimo, secondo il noto principio di poziorità, escludendo, di fatto, il concessionario.


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4 thoughts on “TG.fun del 22/12/2014 su differenza tra concessionario e su chi può disporre sulle spoglie mortali

  1. Buongiorno,
    rispondo alla sua domanda.
    L’atto di concessione dei loculi è stato firmato da entrambi i genitori di miadre 5 anni prima che morissero.
    I nipoti, figli dell’unica sorella defunta di mia madre, si rifiutano di far spostare i feretri nella cappella privata di mia madre.
    Dalla Sua risposta apprendo però che mia madre ha titolo assoluto per il principio di poziorità (diritto di jus sanguinis).
    Cosa mi consiglia a questo punto? Adire le vie legali???
    Grazie,se vorrà darmi una risposta.

    1. X Nicola,

      il titolo di legittimazione, a questo punto ESCLUSIVO, a richiedere ed ottenere la traslazione delle spoglie mortali, ex art. 88 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 può esser, senza dubbio alcuno, fatto valere in sede amministrativa ai sensi del famigerato principio di poziorità jure sanguinis sintetizzato nello jus positum dall’art. 79 comma 1 II Periodo del regolamento nazionale di polizia mortuaria di cui al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285. C’è giurisprudenza costante in materia, quindi anche adire le vie legali sarebbe una soluzione assai rischiosa, quand’anche non controproducente per i nipoti. Essi comunque potranno notificare la loro opposizione e se riterranno opportuno impugnare nelle competenti sedi il provvedimento autorizzativo rilasciato dall’ufficio di polizia mortuaria. Più complessa la faccenda del subentro: morti i nonni entrambi firmatari dell’originario atto di concessione Sua madre e la sorella, ora defunta, dovrebbero essersi avvicendate al 50% nella titolarità del rapporto concessorio.
      IN questo frangente il subentro potrebbe esser gestito in tale maniera (ma è solo una possibile opzione), posto che si sia addivenuti ad uno spacchettamento in rispettive frazioni del diritto di sepolcro

      a) accrescimento in senso civilistico della quota di jus sepulchri in capo a Sua madre
      b) ulteriore subentro dei nipoti in parte eguale nella rispettiva quota del 50% appartenuta alla madre ora scomparsa di jus sepulchri (ed è l’ipotesi più probabile).

      Comunque la mera titolarità del rapporto concessorio, con annesse obbligazioni manutentive e diritti di gestione sulla sepoltura privata a sistema di tumulazione, non incide minimamente sugli atti di disposizione per il post mortem, poiché quest’ultimi seguono solo la regola dello jus coniugii ed in subordine quella dello jus sanguinis, come prima ampiamente dimostrato.

  2. X Nicola,

    in estrema sintesi:

    si applica il c.d. principio di poziorità per dirimere potenziali conflitti di questo tipo.
    E’una sorta di scala gerarchica in cui prevalgono i legami prima di coniugio (vincolo coniugale) poi quelli di sangue, laddove concorrono potere di scelta più preminenza nella decisione sugli atti di disposizione per il post mortem.

    Quindi:

    1) Sua madre come diretta discendente e più stretta parente dei genitori defunti ha titolo assoluto nel disporre la traslazione dei feretri attraverso apposita e relativa istanza da inoltrare presso il locale ufficio della polizia mortuaria comunale.
    Questa sua legittimazione estromette automaticamente i nipoti figli della defunta sorella.

    Al punto 2 della Sua domanda è impossibile rispondere, perchè mancano troppi elementi: chi firmò, ad esempio, l’atto di concessione dei due loculi? Solo Sua madre? Allora la soluzione sarebbe anche abbastanza semplice. Se l’originario concessionario, invece, nel frattempo è deceduto bisognerebbe valutare attentamente l’istituto del subentro con possibile frazionamento nella titolarità pleno jure della concessione.
    Dai pochi dati a disposizione propendo per la titolarità piena in capo a Sua madre.

  3. Buonasera,
    mia madre è l’unica figlia legittima rimasta in vita dei suoi genitori defunti.
    Pongo queste domande:
    1. mia madre ha titolo esclusivo ad ottenere il nulla osta per trasferire i suoi genitori defunti in un altro posto del cimitero (sua cappella privata) senza che chieda il consenso dei suoi nipoti, figli della sua sorella defunta?
    2. Chi sono i concessionari dei 2 loculi, dove tuttora si trovano i defunti, solo mia madre oppure mia madre + i figli di sua sorella defunta?
    3. Chi deve firmare l’atto di assenso affinché vengano effettuate le operazioni di trasferimento dei feretri? solo mia madre oppure mia madre + i figli di sua sorella defunta?
    Cordiale saluti

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