TG.fun del 15/4/2015 su sepolture di animali da compagnia in cimiteri umani

E’ on line il TG.fun del 15 aprile 2015, il videoquindicinale trasmesso da www.funerali.org. Poco più di cinque minuti dedicati ad un tema di interesse del settore funebre o cimiteriale italiano, con analisi e risposte a domande di un nostro esperto.
Questa puntata del nostro TG funerario d’approfondimento è dedicata alla questione della possibilità o meno di sepoltura di animali da compagnia nelle tombe.
In Italia, almeno, le legislazione del post mortem prevede due binari ben distinti e due separati percorsi per le spoglie umane  e quelle animali.
Abbiamo, infatti, un regolamento nazionali di polizia mortuaria (per l’uomo) ed regolamento di polizia veterinaria (appunto per gli animali), anche se poi agli effetti concreti tutti i corpi morti (di uomini o animali) debbono esser sepolti o cremati. Come recita il tragico monito biblico “in pulvem reverteris”, o se si preferisce citare il Corano: “dalla terra ti ho tratto ed alla terra ritornerai”.
ll diritto di sepolcro non è assoluto, esso, in effetti sconta l’insormontabile limite dell’Ordine Pubblico (= è vietata nel post mortem la promiscuità tra uomini ed animali) ed è a sua volta ontologicamente finalizzato al solo uso di sepoltura per cadaveri umani (art. 93 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria), tant’è che la più erudita letteratura giuridica di settore ragiona di “vincolo di destinazione”…ossia nella mia personale tomba, di cui sono concessionario, non posso tumulare…il cane o il mio adorato gatto.
In questa figura giuridica, testé tratteggiata, è attribuito al concessionario il diritto di sepoltura, lo Jus Sepulchri, inteso come diritto ad essere tumulato (o tumulare altri) nel sepolcro, purché – sottinteso- siano umani e non bestie…sembra persino lapalissiano, ma ogni tanto capita un quesito di tale tenore…dopo tutto, argomenta qualcuno la tomba è pur sempre mia. Anzi: l’istituto del sepolcro gentilizio nasce come familiare, quindi non ho nemmeno titolo, né facoltà, ad autorizzare l’ingresso nel sepolcro di persone che, quando erano in vita, non intrattenessero con me rapporti di coniugio o consanguineità…figuriamoci gli animali da compagnia.
A ciò aggiungo, in ultima analisi, come sia proibito con norma tassativa ed inderogabile, proprio perché d’ordine pubblico, seppellire cadaveri umani fuori del recinto cimiteriale, entro il quale gli animali, vivi o morti, non vantano titolo alcuno di accoglimento.
Storicamente, infatti, l’alta recinzione che cinge il cimitero, così come lo conosciamo oggi, è frutto di un antico retaggio: il legislatore, all’alba dell’Unità d’Italia, quando si formò il primo corpus normativo nazionale di polizia mortuaria, era assillato da questo potenziale pericolo, allora molto attuale e radicato: la presenza di animali randagi e feroci nei pressi delle moderne necropoli attratti dall’odore dolciastro ed acre insieme della carne umana in decomposizione (e di cani ed augelli orrido pasto lor salme abbandonò, si legge nel prologo dell’Iliade). Orbene per scongiurare questo rischio fu imposto anche l’obbligo di scavare fosse di una certa profondità.
Per la Legge Italiana gli spazi sepolcrali per umani ed animali non possono fisicamente insistere nello stesso luogo, mentre per le ceneri si potrebbe esser più possibilisti.

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