E’ on line il TG.fun 26 novembre 2014, il videoquindicinale trasmesso da www.funerali.org. Poco più di cinque minuti dedicati ad un tema di interesse del settore funebre o cimiteriale italiano, con analisi e risposte a domande di un nostro esperto.
Questa puntata del nostro TG funerario d’approfondimento è dedicata a capire chi ha la responsabilità in caso di perdite di liquami da feretro tumulato. Un argomento scottante.
Il legislatore è pienamente consapevole che, nella cosiddetta tumulazione stagna, possono avvenire fatti che determinano percolazioni e cattivi odori, tanto che ha elaborato una serie di norme per contrastare questo fenomeno:
– partendo dalla cassa che è composta di 2 involucri (uno di legno e l’altro di metallo): artt. 30 e 77 D.P.R. 285/90;
– prevedendo un confezionamento particolare del feretro e cioè inserendo tra la cassa di legno e quella di zinco un materiale assorbente: art. 30 comma 2 D.P.R. 285/90;
– richiedendo l’’impermeabilità ai liquidi e ai gas del loculo: art. 76 D.P.R. 285/90;
– garantendo l’’inclinazione del piano di posa feretro nel loculo verso l’interno, per evitare percolazioni esterne.
È quindi l’’insieme di queste misure a ridurre gli effetti di una situazione da considerarsi come facilmente prevedibile, soprattutto quando vi siano forti escursioni termiche stagionali o quando altri fattori determinino la corrosione, anzitempo, della cassa metallica.
Un cittadino acquista delle forniture, un servizio di confezionamento “a norma” da parte di un’impresa funebre. Inoltre paga la concessione di un loculo, che deve essere stato realizzato a regola d’’ arte, ed una tumulazione con relativo tamponamento impermeabile.
Egli è il concessionario dell’’ uso di un manufatto sepolcrale e lo sversamento all’esterno (di liquidi e gas) è immediatamente a lui imputabile, salvo rivalsa di quest’ultimo su tutti i soggetti che hanno provveduto a somministrargli beni e prestazioni sopra menzionati.
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Le opere di costruzione delle sepolture a tumulazione sono soggette, una volta ultimate, alle operazioni di collaudo, a prova della loro corretta realizzazione (salvo non sollevare, in sede giudiziale, querela di falso nei confronti del collaudatore, ma ciò appare, sinceramente, poco sostenibile).
Anche nell’ipotesi, da escludersi per quanto qui appena osservato, che fosse dimostrata una fabbricazione dei manufatti sepolcrali in possibile difformità rispetto alle disposizioni dell’art. 76 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, dovrebbe constatarsi come questo errore, progettuale o di esecuzione materiale, resterebbe, comunque, non rilevante, siccome il vizio nel confezionamento del feretro, da cui può derivare una fuoriuscita di liquidi e di odori non può essere, se non in casi particolarissimi, influenzato dalla qualità tecnica dell’edificio (ad esempio, qualora i loculi abbiano dimensioni non standard, oppure non presentino un’inclinazione verso l’interno adeguata, si tratta, infatti, di caratteristiche costruttive indipendenti dalla “tenuta” del feretro).
Nell’esempio testé proposto, si sono considerati alcuni elementi (dimensioni, inclinazione) i quali meritano precisazioni. Infatti, l’attuale normativa non stabilisce tassativamente né la cubatura dei loculi (ma si veda il paragrafo 13.2 della Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 24), né i gradi d’inclinazione (i soli dati tecnico-costruttivi prescritti riguarda la portata delle solette orizzontali, la caratteristica dell’impermeabilità ai liquidi ed ai gas, le modalità di chiusura del tumulo), i quali sono conseguentemente rimesse alla consuetudine.
Consideriamo ora l’inclinazione verso l’interno del piano d’appoggio del feretro: essa è una precauzione volta a prevenire possibili (lievi) fuoriuscite di soli liquidi, (e non di gas putrefattivi, in ogni caso liberi di espandersi nell’ambiente) ma che non costituisce “causa” precipua dell’avvenuta alterazione dello stato del feretro, dovuta, sostanzialmente alla corrosione della cassa di zinco o al cedimento delle saldature.
Del resto, anche se quest’ultima fosse influente e tale da non permettere la fuoriuscita di una quantità pure notevole di fluidi cadaverici, detta soluzione porterebbe, unicamente, ad un occultamento del problema (con conseguente imbrattamento delle pareti di fondo), il quale sarebbe, comunque, presente (e gli oneri per porvi rimedio si allocherebbero al momento in cui, scadendo la concessione, debba provvedersi alla estumulazione, in quanto il concessionario è tenuto a “riconsegnare” integro il sepolcro, ovvero nelle condizioni d’uso normale, cioè in quelle sussistenti al momento della concessione).