Una voce fuori dal coro: e se il trattamento antiputrefattivo fosse ancora utile?

La formalina è sostanza tossica, mutagena, potenzialmente cancerogena e rallenta notevolmente, quando proprio non inibisce, i naturali processi disgregativi della materia organica morta, eppure è ancora largamente impiegata presso le strutture di medicina legale, soprattutto per la conservazione dei reperti anatomici.

Oggi, quasi tutte le Regioni che abbiano legiferato in materia funebre disapplicano (ma non abrogano!) l’obbligatorietà dell’iniezione di formalina nelle cavità corporee del cadavere, lasciandola, implicitamente, in vigore solo per i trasporti internazionali, per quelli fuori Regione, o per particolari casi in cui essa si renda opportuna a giudizio discrezionale del medico necroscopo.

Dopo la sentenza n. 174/1991, della Consulta con cui si riconosceva alla ricorrente Regione Lombardia la libertà di auto-organizzare i propri servizi necroscopici fu proprio la stessa Lombardia, attraverso uno strumento di dubbia legittimità, come la Circolare 26/06/2000 n. 32 a sospendere la tassatività del trattamento antiputrefattivo. Tutto ciò con un assetto costituzionale sulle autonomie locali molto diverso da quello odierno.

Storicamente, nella legislazione italiana, la cosiddetta siringazione cavitaria (altrimenti conosciuta come puntura conservativa) nasce non per motivi estetici, ma per tutelare la salute pubblica durante i trasporti funebri. Nell’esperienza post-unitaria (il primo riferimento ad un corpus normativo omogeneo, di polizia mortuaria risale al capitolo IV del Regio Decreto 8 giugno 1865 n. 2322) che molto risentiva dell’influenza “igienista” tipica del XIX Secolo, importata dalla Rivoluzione Francese (si pensi all’Editto Napoleonico di Saint Cloud) i funerali erano visti come una pratica insana ed ammorbante, a motivo delle fetide esalazioni cadaveriche.

Il legislatore, allora, prescrivendo, in determinati frangenti, l’obbligatorietà della siringazione cavitaria (in passato con il sublimato corrosivo, ora con la formalina), vuole tutelare l’igiene pubblica contro il famigerato “scoppio del feretro” durante la movimentazione delle casse mortuarie alla volta del cimitero.

Si teme, quindi, il fenomeno percolativo, ossia la perfusione all’esterno della bara di liquami cadaverici. Certo, all’epoca i trasporti erano lenti, richiedevano anche diversi giorni, e gli spostamenti erano effettuati su strade impervie ed accidentate, mentre le bare non garantivano gli stessi standard qualitativi di oggi (spessori, tenuta, materiali di costruzione…).

La ratio di questa norma però non è presente anche nell’accordo di Berlino (10 febbraio 1937 recepito nell’Ordinamento Italiano con Regio Decreto n.1379/1937), al contrario è, ad esempio, contemplata nella convenzione tra Stato Italiano e Città del Vaticano (R.D. 16/6/1938 n.1055) Per la legge italiana, ed è un antico retaggio tradotto, poi, in norma positiva (Art. 337 Regio Decreto n.1265/1934) che la sepoltura, tradizionalmente a sistema di inumazione, in campo comune, debba avvenire nel cimitero (di cui ogni comune deve dotarsi) del Comune di decesso.

Il trasporto funebre da Comune a Comune è visto con una certa diffidenza (in vigenza della precedente normativa esso sarebbe stato sottoposto, addirittura ad autorizzazione prefettizia), tant’è vero che gli Artt. 30 e 32 D.P.R. n.285/1990 prevedono una duplice protezione: la cassa di legno e metallo, (se il tragitto eccede i 100 Km, ex paragrafo 9.1 Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 24)) nonchè, nei mesi tardo primaverili ed estivi il trattamento antiputrefattivo, da praticarsi anche qualora il trasporto avvenga dopo le 48 ore dal decesso o richieda 24 ore di tempo per raggiungere la destinazione prescelta.

Chi scrive l’attuale regolamento nazionale di polizia mortuaria, anche nel non lontanissimo 1990 (il DPR n.285 è del 10 settembre 1990 ed entra in vigore il 27 ottobre dello stesso anno) ha il terrore che durante il trasporto, anche se la cassa a tenuta stagna è stata confezionata con il nastro metallico, le saldature cedano sotto la pressione dei gas putrefattivi, liberando, così, all’esterno della cassa i miasmi malsani della decomposizione. La paura (forse anche ingiustificata) è tale e tanta che il legislatore (anche quello internazionale) impone la cerchiatura del feretro con liste di metallo (volgarmente chiamate anche “reggette”), oggi sempre più spesso sostituite dalla più pratica e discreta valvola depuratrice ex art. 77 comma 3 D.P.R. n. 285/1990.

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Carlo Ballotta

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