Servizi necroscopici in Lombardia (Parte II)

[…] omissis….

3. In caso di decesso per morte violenta (incidente ecc.) su chiamata della pubblica autorità -Autorità giudiziaria, Carabinieri, Polizia di Stato – la salma viene trasportata per accertamenti di legge presso ospedali,cliniche private, il certificato ISTAT e l’accertamento di morte da chi devono essere compilati? Dal medico legale intervenuto su ordine dell’Autorità Giudiziaria, dal Direttore Sanitario della struttura o dal Medico Igienista dell’Asl?

Premessa: In effetti ai sensi dell’Art. 4 comma 5 L.R. n. 22/03 le strutture sanitarie pubbliche o private accreditate che operino in regime di ricovero in forza del quale debbono disporre di un servizio mortuario ospedaliero con le caratteristiche di cui al DPR 14 gennaio 1997, oltre alle salme ed ai cadaveri di persone ivi decedute ricevono i corpi di persone morte in luoghi pubblici o in abitazioni delle quali l’ASL abbia certificato l’antigienicità per il periodo di osservazione e per l’effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall’autorità giudiziaria.

Il certificato necroscopico, così come previsto dall’art. 74, c. 2, del DPR 3/11/2000 N. 396 e dall’art. 4 del DPR 285/1990, non risulta ad oggi essere stato eliminato nemmeno dalle più recenti riforme regionali in tema di servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. L’unica eccezione di cui si abbia notizia è quella prevista dall’art. 6 del D.M. 22/8/1994, n. 582 (G.U. n. 245 del 19/10/1994) riferita ai casi di accertamento della morte nei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie.

Il magistrato o L’ufficiale di polizia giudiziaria coadiuvati da un medico (non necessariamente il necroscopo) redigono il processo verbale sullo stato del cadavere necessario per il rilascio di eventuale Nulla Osta ex Art. 116 Decreto Legislativo 116 D.Lgs. 28 luglio 1989.

A tal proposito si è pronunciato il Ministero degli Interni con circolare n. 30 del 7 giugno 2007 in questi termini: “in caso di morte violenta può provvedersi al rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 74 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 “a fronte della comunicazione da parte del magistrato o dell’autorità di polizia giudiziaria, che non sussistono elementi di reato ovvero, nel caso di loro sussistenza, a fronte di un provvedimento del magistrato che nulla osta alla inumazione. Tale comunicazioni non devono necessariamente essere corredate dalla copia del processo verbale“.

L’obbligo di certificato necroscopico da allegare ex post all’atto di morte (si veda anche il D.M 27 febbraio 2001) è condicio sine qua non per la formazione dello stesso atto di morte e conseguente perfezionamento della licenza di seppellimento (Art. 74 DPR 396/2000) ed opera a prescindere persino da eventuale nulla osta dell’Autorità Giudiziaria ex Art. 116 D. L g s. 28/7/1989, n. 271, anche quando sembrerebbe pleonastico o del tutto superfluo.

Il Nulla Osta ex Art. 116 D. L g s. 28/7/1989, n. 271 può fungere anche da dichiarazione di morte.

Denuncia della causa di morte (ex Art. 103 Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265) e certificazione di avvenuto decesso sono disciplinati dall’Art. 40 del Regolamento Regionale Lombardo 9 novembre 2004 n. 6 così come modificato dal Regolamento 6 febbraio 2007 n. 1. Non si rilevano particolari asimmetrie rispetto al circuito informativo statale (Artt. 1 e seguenti DPR 10 settembre 1990 n. 285).

In questo caso (trasporto necroscopico disposto dalla pubblica autorità presso obitorio) le funzioni di medico necroscopo sono esercitate dal medico incaricato dall’ASL del distretto ove la salma è stata trasferita per l’indagine medico legale, così come precisato dal paragrafo 2 della Circolare Regionale 9 febbraio 2004 n. 7.

Possono assolvere il compito di medico necroscopo i medici di medici di medicina generale, medicina fiscale, continuità assistenziale. Per il regolamento nazionale di polizia mortuaria il medico necroscopo (Art. 4) è un medico pubblico dipendente del Servizio sanitario Nazionale e nominato dall’ASL.

Si è del parere che la nomina debba essere di natura pers o n a l e, dovendo il medico necroscopo riferire circa l’espletamento del servizio anche in relazione a quanto previsto dall’art. 365 del C.P., in quanto ogni responsabilità di tal genere non può che essere personale.

Secondo il dettato del DPR 285/90 il medico necroscopo deve riferire al coordinatore sanitario (oggi responsabile del servizio (o “funzionario incaricato” secondo la Circ.Min. 24 giugno 1993 n. 24) L’interpretazione deriva dalla lettura combinata del comma 3 dell’art. 4 del DPR 285/90 e degli artt.361 e 365 del C.P

Nessuna indicazione (= intenzionale astensione) sulla compatibilità tra le mansioni di medico necroscopo e la figura del medico di medicina generale, anche perché ciò comporterebbe anche valutazioni di altro conto (ad esempio, quello dell’onerosità di tali prestazioni, in quanto estranee alla Convenzione generale di medicina generale). Come anche rilevato dal paragrafo 2 della Circolare Regione Lombardia 9 febbraio 2004 n. 7 i medici di medicina generale, infatti, non hanno un CCNL ma una “convenzione generale” (DPR 270/2000) che regola i propri rapporti con le ASL.

Trattandosi di funzioni di medicina pubblica il relativo onere è a carico del servizio sanitario (ma si tenta di scaricarlo sulla famiglie …). Precedentemente in dottrina la qualifica del medico di medicina generale di esercente in servizio di pubblica necessità ai termini dell’Art. 359, n. 1 Codice Penale era ritenuta motivazione ostativa alla nomina di quest’ultimo all’officio di medico necroscopo.

Ai sensi dell’Art. 40 comma 3 del regolamento lombardo la denuncia sulla causa di morte è direttamente effettuata dal medico che esegue gli accertamenti, a differenza del DPR 285/90 la scheda ISTAT è successiva al riscontro diagnostico/autopsia, così non deve più esser corretta ex ART. 39 e 45 DPR 285/90.

In Lombardia secondo il disposto dell’Art. 3 comma 1 lettera a) 9 della Legge 30 marzo 2001 n. 130 (senza dimenticare l’Art. 74 DPR 396/2000) il certificato necroscopico deve escludere il sospetto di morte dovuta a delitto, ovviamente se l’Autorità Giudiziaria motu proprio ha ordinato l’autopsia il medico necroscopo dovrà attenersi al referto in quanto egli è impossibilitato a valutare per primo eventuali elementi di reato, a meno che egli non coincida con la figura del medico settore incaricato di eseguire l’autopsia (detta sovrapposizione di ruoli, tra l’altro, semplificherebbe notevolmente tutto l’iter autorizzatorio di polizia mortuaria (autorizzazione al trasporto, alla sepoltura o alla cremazione).

4. La compilazione del modulo di accertamento di decesso (certificato necroscopico) deve essere fatta su apposito modello emanato dalla G.R. Lombardia oppure può essere fatta su moduli particolari in possesso dagli ospedali, cliniche, case di cura e ricovero e da chi deve essere fatta?

L’accertamento di morte (art. 40, 6 regolamento. regionale Lombardia n. 6/2004) altro non è se non una forma del certificato di visita necroscopica di cui all’art. 4 DPR 285/1990 e dell’art. 74 DPR 396/2000 (Regolamento per la semplificazione e la revisione dell’Ordinamento di Stato Civile).
Il certificato necroscopico ha come contenuto l’attestazione dell’ avvenuta ispezione sul corpo del de cuius (Art. 4 DPR 10/9/1990, n. 285) e l’accertamento (dell’effettività) della morte, fugando, così ogni dubbio di morte apparente, in modo tale da procedere alla rimozione del cadavere ed alla sua sepoltura.
Ad acclarare l’incontrovertibilità del decesso attraverso apposita visita (Art. 74 DPR 396/2000) in cui si debbono riconoscere i cosidetti “signa mortis” è, appunto, il medico necroscopo, l’esito dell’esame necroscopico deve esser formalizzato nell’apposito modulo allegato 3 alla Delibera 21 gennaio 2005 n. 20278, come confermato dalla stessa Regione Lombardia con il paragrafo 8 circ. 30 maggio 2005 n. 21 va sempre usato il modulo ufficiale, la modulistica non è modificabile se non con successiva Delibera e non può esser alterata da altri soggetti, anche se per ragioni di mera operatività. Il certificato necroscopico (cioè quello dell’avvenuta vista necroscopica ai fini dell’accertamento del decesso) e il nulla osta di cui all’ Art. 116 D: Lgs. 28/7/1989, n. 271 sono essenziale e necessari ai fini del rilascio di una delle tre autorizzazioni di cui all’art. 74 RSC, fase procedimentale indipendente dalla formazione dell’atto di morte.

Written by:

Carlo Ballotta

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