Il trasporto necroscopico

fran 7348675 32370[1]ln caso di autorizzazione della Procura della Repubblica al trasporto della salma di persona, deceduta in seguito a reato, all’obitorio di altro comune (nel quale ha sede anche il Tribunale) chi paga gli oneri del trasporto, effettuato da una impresa di onoranze funebri individuata (per iscritto) dalla locale stazione dei carabinieri?
I carabinieri?
I familiari?
l’ impresa di onoranze funebri
?

Premessa:

I trasporti necroscopici constano in:

1) Raccolta di salme a seguito di incidenti sulla pubblica via, abbandonate, di cui si debba effettuare il riconoscimento, ecc. (art. 19/1 del DPR 285/1990);

2) Trasporti funebri di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa (art. 19/1 del DPR 285/1990);

3) Trasporti funebri su disposizione dell’Autorità Sanitaria nel caso di morti in abitazioni inadatte o quando sia pericoloso per la salute il loro mantenimento in detto luogo.

Il servizio necroscopico (necessario per tutti i comuni ai sensi del Decreto Ministeriale 28 maggio 1993) meglio conosciuto con la formula di “recupero salma” o “raccolta salme incidentate”, sotto il profilo delle autorizzazioni, è disciplinato dal paragafo 5.2 della Circolare Ministeriale 24 giugno 1993 n.24 esplicativa del Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285.

Esso ha una natura ambigua, perchè pur configurandosi come un trasporto di polizia mortuaria, non è un trasporto funebre in senso classico, in quanto è disposto non dal Comune, tramite apposita autorizzazione di cui agli Artt. 23 e seguenti del DPR 285/1990, ma dalla Pubblica Autorità (Magistratura oppure Organi di Polizia Giudiziaria di cui all’art. 57, comma 1, lett. b) Codice di Procedura Penale).

Sino all’avvento dell’Art. 1 comma 7 bis Legge 28 febbraio 2001 n. 26 in forza dell’Art. 16 DPR 295/1990 tale trasporto era da considerarsi a carico del comune, così come confermato anche dal paragrafo 5.1 della suddetta Circ.Min. 24 Giugno 1993 n. 24.

La raccolta di salme sulla pubblica via, morte in casa, abbandonate ha, quindi, la veste di servizio obbligatorio, il Comune può solo stabilire la forma con la quale garantirlo alla cittadinanza (Art. 13 Decreto Legislativo 267/2000), ma deve tassativamente garantire l’ organizzazione dello stesso 24 ore su 24 per tutti i giorni dell’anno.

Si rimanda al paragrafo 5 della circolare Min. Sanità n. 24 del 24/6/1993 per la organizzazione e le competenze in ordine al servizio.

La circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/1993, sul punto ripevedeva sostanzialmente 2 ipotesi, quella del trasporto al deposito di osservazione/obitorio del comune di decesso (in tal caso con onere a carico del comune ex art. 16, 1, lett. b) dPR 285/1990) oppure quella del trasporto in altro luogo, anche se nello stesso comune, o in altro comune (ma in tal caso con la preventiva autorizzazione comunale) (in questo caso con onere a carico di chi avesse disposto il trasporto altrove

Dopo l’entrata in vigore del Art. 1 comma 7 Bis Legge 28 febbraio 2001 n. 26, secondo il quale tutti i trasporti mortuari (ossia di salme, cadaveri e loro trasformazioni di stato) sono prestazioni a titolo oneroso per l’utenza.

E’, così, avvenuta una spaccatura insanabile nella dottrina (ossia nel dibattito tra gli studiosi della materia funeraria), tale conflitto si polarizza su questa dicotomia:

A) Il “recupero salma” è un normale trasporto funebre, ancorchè di salma, e quindi deve avvenire “a cassa aperta” con tutte le cautele di cui all’Art. 17 DPR 285/1990; esso pertanto è sempre imputabile ai famigliari del defunto (anche se le spese vengono anticipate dai Pubblici Poteri i congiunti del de cuius saranno soggetti alla ripetizione della somma anticipata, attraverso procedure coattive come l’iscrizione a “ruolo” (D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, come modificato con D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 326 e si veda, anche. il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, come modificato dal già citato D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 326).

B) Il “recupero salma” attiene all’Ordine Pubblico, è un servizio ISTITUZIONALE e, di conseguenza, spetta al comune che lo può erogare in economia diretta (ossia con propri necrofori e veicoli) oppure attraverso le forme di gestione dei servizi pubblici locali dettate dall’Art. 113 Decreto Legislativo 267/2000.

Questa assimmetria interpretativa coinvolge anche le più alte sfere di governo (della nostra scalcinata Repubblica):

L’attuale testo unico in materia di spese di giustizia (testo A), D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e succ. modif.), innovando sulla c.d. “Tariffa penale” (R.D. 23 dicembre 1865, n. 2701, così abrogata), esclude espressamente –con l’ art. 69 – dalle spese di giustizia quelle per la sepoltura dei defunti.

Alcuni Tribunali (TAR Campania n. 2844/2004, TAR Veneto n. 4338/2004) tendono a interpretare questa norma in modo estensivo, comprendendo anche le spese antecedenti alla sepoltura, tra cui il trasporto necroscopico e la custodia delle salme decedute sulla pubblica via o in altro luogo pubblico.

Il Ministero dell’interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per le Autonomie Locali, prot. n.15900/1371/L.142/1bis/31.F in data 13 febbraio 2007, invece, osserva come sia possibile individuare, nell’ambito del trasporto funebre, anche un’attività svolta in termini di servizio pubblico locale indispensabile, a fini di igiene e sanità pubblica, come l’insieme delle prestazioni istituzionali, riconducibili ai c.d. servizi necroscopici i quali comprendono, generalmente (per quanto riguarda il trasporto funebre), il trasporto su chiamata della pubblica autorità dalla pubblica via al deposito di osservazione od obitorio, il trasporto disposto dall’autorità sanitaria nel caso di decessi in luoghi inatatti e pericolosi ai fini dell’osservazione dei cadaveri, il deposito di osservazione e l’obitorio, fermo restando che in queste attività “necroscopiche” non rientra quella del successivo trasporto dall’obitorio alla sepoltura, esulando quest’ultimo dall’ambito istituzionale.

Il parere ministeriale ritiene che (alla luce della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993, punto 5, 1, ultimo periodo) solo quando il trasporto sia disposto dall’Autorità.Giudiziaria. in luogo diverso da quello stabilito come deposito di osservazione od obitorio dal comune, l’onere sia a carico della stessa Autorità che l’ha richiesto.

Se ne ricava come, legittimamente, il comune sia tenuto a curare ed ad assicurare un servizio di trasporto di salma, seppure limitatamente a questa fattispecie e con esclusione del trasporto funebre in occasione delle successive onoranze funebri, che si svolgano dalla camera ardente al luogo di sepoltura.

Qualche perplessità si deve sollevare sul punto in cui il parere ministeriale ammetterebbe che tale tipologia di servizio di trasporto funebre possa 3rd 2309 coroner 001essere gestito “in regime di privativa”, sia in relazione a quanto precedentemente segnalato in merito all’abrogazione esplicita e non tacita del T.U. di cui al R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, salvo, come del resto traspare dal parere nel suo complesso, non attribuire ad esso il significato di un’affermazione di persistente vigenza delle disposizioni dell’art. 19, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, portando a considerare tale servizio come un servizio fondamentale a cui il comune provvede o direttamente o avvalendosi degli strumenti contrattuali idonei ad assicurarne la prestazione, sul proprio territorio, quale servizio meramente comunale.

In tale accezione semantica, questa fase del trasporto funebre, viene a configurarsi non tanto come quel servizio pubblico locale di cui all’Art.1 comma 7bis Legge 28 febbraio 2001 n. 26 (si veda anche Consiglio di Stato, con la sentenza Sez. VI n. 7950/06 del 7/11/-27/12/2006) quanto come un compito “proprio” del comune in quantoistituzionale ed è sulla base di questa titolarità in un certo qual senso esclusiva (a prescindere dalle modalità con cui il comune l’assicuri, sul proprio territorio) che può giungersi ad argomentarsi la sussistenza dell’onere a carico del bilancio del comune, in difetto della quale sorgerebbe responsabilità patrimoniale (art. 93 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.).

Si scontrano, quindi, due letture dei disposti di Legge profondamente difformi ed antitetiche.

Il “sugo della storia” come direbbe Alessandro Manzoni consta in questa domanda: “La raccolta salme è un filone proprio dell’attività funebre esercitata dalle imprese funebri in regime di libero mercato, come se il “recupero salma” fosse una componente dello stesso funerale; oppure è una necessità di ordine pubblico che grava in capo al Comune, anche se materialmente essa dovesse esser svolta da imprese funebri individuate dal comune secondo un regolare procedura di affidamento?

Se aderiamo alla seconda ipotesi il comune per finanziare questa azione di polizia mortuaria sul territorio riceve in forma indistinta un contributo dallo Stato o recupera i costi a mezzo di contribuzioni di legge o, ancora, potrebbe imporre sugli altri trasporti funebri un diritto fisso (ex Art. 149 comma 4 lettera c) Decreto Legislativo 267/2000) sul rilascio dell’autorizzazione al trasporto oppure esigere in un trasporto che interessi più comuni, con sosta “tecnica” in comune intermedio un diritto fisso non legato alla privativa (istituto ormai superato per giurisprudenza costante e con norma positiva dopo il 1/1/2002 (art. 35, 12, lett. g) L. 28/12/2001, n. 448) ma assimilabile ad una sorta di somma dovuta per attività istruttoria, autorizzativa ed uso di spazi ed attrezzature, mantenendo così, implicitamente in vigore l’Art. 19 commi 2 e 3 DPR 285/1990.

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Carlo Ballotta

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67 thoughts on “Il trasporto necroscopico

  1. X Domenico,

    il caro e vecchio giuoco dello scarica barile rimane un degli sports prediletti in Italia, soprattutto quando si tratta di pagare.

    E’ tutto chiaramente definito dall’Art. 1 comma 7-Bis Legge 28 febbraio 2001 n. 26

    1) la spesa del trasporto necroscopico compete al comune di decesso, su questo non sussistono dubbi, perché a tal proposito si sono già pronunciati i Ministeri dell’Interno e di Grazia e Giustizia.
    2) se il de cuius, in quanto indigente, era seguito dai servizi sociali del comune di residenza spetta a quest’ultimo sostenere gli oneri di trasporto funebre e sepoltura.
    3) se la moglie ha disposto un diverso trattamento, magari di “LUSSO”, rispetto a quello standard del funerale per indigenti (sepoltura in forma semplice e forniture non di pregio) si configurerebbe la fattispecie della gestione di affari altrui, ed il comune di residenza che anticipa il denaro necessario all’espletamento del servizio funebre, dovrebbe, anche tramite iscrizione a ruolo o, comunque, con la riscossione coattiva del credito, ripetere la somma indebitamente anticipata. Insomma con l’Art. 1 comma 7-Bis Legge n. 26/2001 vige questo principio altamente innovativo: paga chi decide/decide chi paga.

  2. Buona sera,
    sono Domenico, titolare di pompe funebri.
    nel 2007 TIZIO muore in un incidente nel comune ALFA. intervengono carabinieri, e sono stato autorizzato a recuperare la salma e portarla in obitorio.
    La moglie di tizio, CAIA, mi conferisce delega per l’espletamento del funerale e il trasporto di Tizio dal comune Alfa (dove è morto) al comune BETA (dove Tizio e Caia risiedevano).

    CAIA, sollecitata e costituita in mora più volte, non mi ha pagato.
    Ho scritto al comune BETA (di residenza di Caia e Tizio) chiedendo il pagamento, trattandosi di famiglia indigente.
    il Comune BETA mi risponde che non spetta ad esso pagare.

    Quesito: Chi mi deve pagare?
    CAIA, moglie di Tizio?
    i parenti di Tizio? e se si come li trovo?
    il comune BETA di residenza e di sepoltura di Tizio?
    o il comune ALFA di decesso?

    come posso recuperare le somme?
    il mio avvocato da 5 anni che ha la pratica non ha fatto assolutamente nulla, perchè dice che tutti gli hanno detto che la spesa non è di loro competenza. Spero mi possiate aiutare a capire!

    1. voglio una informazione: io ho una squadra di portantini funebri x mettere a posto. come fare devo aprire una partita iva anche x fare documentazione piu portantini.

      1. X Giuseppe,

        Ci dica da quale regione Lei scriva, così sapremo meglio aiutarLa; questa informazione è determinante perché la normativa sul “fare” ed “esser” impresa funebre o semplice agenzia, varia, e parecchio, in base alle realtà territoriali, tra l’altro in maniera molto disomogenea.

  3. X Sara,

    il corpus normativo di riferimento è dettato dal combinato disposto tra il Regolamento Nazionale di Polizia Veterinaria (Capo VII, in particolare per le funzioni di trasporto carcasse) approvato con DPR 8 febbraio 1954, n. 320 e soprattutto dal Regolamento Comunitario (CE) n. 1774/2002 emanato dal Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002.

    L’entrata in vigore (30 aprile 2003) del Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002, fa sì che le sue disposizioni vengono a prevalere, se del caso, su quelle del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 “Regolamento di polizia veterinaria”, non solo per il principio della successione delle norme nel tempo, ma altresì, e prima, perché il Regolamento CE ha natura di norma di rango primario vincolante per tutti gli Ordinamenti degli Stati appartenenti all’Unione Europea.

    Orbene, il regolamento nazionale italiano di polizia veterinaria come, del resto la normativa comunitaria sopra citata affronta la materia dal punto di vista dello smaltimento delle carcasse degli animali (definendo come sottoprodotti di origine animale anche i corpi interi, oltre che le loro parti, di animali quando non destinati al consumo umano, oltretutto prevedendosi che gli animali da compagnia (in ambito comunitario è utilizzato questo termine, mentre in ambito nazionale si ricorre al termine “animali d’affezione”) rientrino nei sottoprodotti di origine animale di categoria 1) che sono oggetto di eliminazione mediante incenerimento o coincenerimento in impianti di bassa capacità (a cui non si applica la direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2000 sull’incenerimento dei rifiuti (in G.U.U.E. n. L 332 del 28 dicembre 2000), dall’Italia attuata con D.Lgs. 11 maggio 2005, n. 133.
    Per gli animali da compagnia è ammesso (art. 24) che possano essere eliminati direttamente come rifiuti mediante sotterramento, su decisione dell’autorità competente (definita, all’art. 1, lett. i) come: “autorità competente: l’autorità centrale di uno Stato membro competente a garantire l’osservanza del presente regolamento, o qualsiasi autorità da essa delegata a tale scopo, segnatamente per il controllo dell’alimentazione degli animali, o anche, secondo i casi, l’autorità omologa di un paese terzo;”).

    Dato che tale materia, attenendo alla polizia veterinaria, rientra nell’alveo della cosiddetta “tutela della salute”, cioè è oggetto della competenza legislativa regionale concorrente, rispetto a cui la potestà regolamentare è esclusivamente regionale, considerando come le norme di rango primario siano individuabili nel Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002, si deduce come le regioni possano esercitare la propria potestà regolamentare, senza che sia strettamente necessaria l’adozione di alcuna norma legislativa. Salvo che le regioni non ritengano di individuare, in termini di norma legislativa, aspetti che non siano già regolati dello specifico diritto comunitario vigente.

  4. Salve,
    ho intenzione di aprire una attività dedita al servizio di onoranze funebri animali domestici, recupero e trasporto ed eventuale cremazione/seppellimento delle salme animali.
    Mi sapete dire quali attrezzature, mezzi e quant’altro sia necessario per iniziare questa attività?
    Grazie in anticipo.
    Cordiali Saluti.

  5. X Giacomo,

    La cessazione degli effetti civili del matrimonio si ha con la data di annotazione della relativa sentenza sull’atto di matrimonio (art. 10 legge 1 dicembre 1970, n. 898), con essa, nel nostro caso, l’ex moglie perde ogni titolo (= diritto/DOVERE) a provvedere alla sepoltura del de cuius, certo potrebbe ancora agire in questi termini, se solo volesse, ma unicamente per spirito di liberalità, non sussistendo più vincolo giuridico alcuno. In difetto del coniuge sono obbligati, in solido i famigliari del defunto, sino al sesto grado di parentela, l’ultimo, cioè riconosciuto dal Cod. Civile (Artt. 74 e segg.) Gli oneri per il funerali (tecnicamente: trasporto funebre + inumazione in campo comune) non sono, pertanto, ripetibili nei confronti dell’ex moglie e gravano sul bilancio del comune di decesso, perché nell’evenienza di a) indigenza, b) vita sola, c) disinteresse non si applica il principio generale di onerosità delle prestazioni di polizia mortuaria in capo all’utenza del servizio stesso, ai sensi dell’Art. 1 comma 7-bis Legge 28 febbraio 2001 n. 26, ciò, così, produce una sorta di reviviscenza della vecchia normativa sulla gratuità sia della sepoltura (purché sia inumazione in campo comune ex Art. 12 Legge n.440/1987) sia del trasporto funebre (Artt. 16 comma 1 lett. b) e 19 comma 1 DPR n.285/1990).

  6. Si tratta di cadavere fermo ormai da mesi in medicina legale. Tutti i tentativi di raggiungere i familiari sono andati a vuoto, è in vita una moglie divorziata la quale non ha intenzione di farsi carico delle spese funerarie. In quanto comune ove ha avuto luogo il decesso ed a fronte dei solleciti della medicina legale, io proporrei di farmi carico del trasporto e del funerale e dei relativi costi e quindi procedere con la riscossione coatta ai danni del coniuge divorziato. Come comportarmi rispetto al comune d residenza non mi è chiaro anche perchè il DPR 285 indica unicamente un obbligo del comune di decesso a farsi carico del funerale ma non l’obbligo alla copertura dei costi , o sbaglio ?

  7. X Jacopo,

    Il certificato necroscopico ha come contenuto il referto della visita svolta (art. 4 DPR 10/9/1990, n. 285) e l’accertamento (dell’effettività incontrovertibile) della morte.
    Il “tanatogramma” (ECG protratto per non meno di 20 minuti) altro non è se non una modalità strumentale ed alternativa all’analisi dei “signa mortis”, per l’espletamento dell’esame necroscopico.

    Se il necroscopo non visitasse realmente la salma, ma nella redazione della suddetta attestazione di morte si basasse unicamente su notizie riportate (non si sa quanto fondate) verrebbe meno ai suoi dovere d’ufficio e commetterebbe pure reato di falsità negli atti pubblici di sua esclusiva competenza, al di là degli indubbi aspetti disciplinari e di deontologia professionale.

    E’, pertanto, il solo medico necroscopo, a doversi avvalere del tanatogramma per la stesura di quel verbale di visita conosciuto in “gergo necroforese” come certificato necroscopico, vale a dire, in ultima istanza, che è il medico necroscopo a dover praticare l’ECG.

  8. Scusa Carlo forse ho espresso male il quesito, so benissimo che il medico che redige la constatazione di decesso e il medico necroscopo sono due figure distinte ed entrambi indispensabili e che solo il secondo può’ accertare la morte, volevo sapere se l ECG di 20 minuti lo può’ fare il medico che effettua la constatazione di decesso, facendolo poi vedere al medico necroscopo, o va fatto proprio in presenza di quest’ ultimo?

  9. X Jacopo,
    Porre diagnosi di morte (-> medico del 118) non significa automaticamente aver già effettuato la visita necroscopica.
    I due istituti hanno finalità diverse ed, al momento, non ancora sovrapponibili.
    Le mansioni del medico necroscopo (Artt. 4 e 8 DPR n.285/1990) attengono alla sfera di medicina esclusivamente pubblica, in quanto istituzionali e non surrogabili da soggetti terzi, perché pienamente rientranti nel L.E.A. di cui al DPCM 29 novembre 2001.

    Si è, pertanto, del parere che la nomina all’incarico di medico necroscopo, debba essere di natura personale, dovendo il medico necroscopo riferire circa l’espletamento del servizio anche in relazione a quanto previsto dall’art. 365 del Cod.Penale, in quanto ogni responsabilità di tal genere non può che essere personale.

    Tuttavia L’art. 74 comma 2 del nuovo ordinamento di stato civile – DPR n.396/2000- altro non fa se non ripetere il contenuto dell’art. 141 del precedente Ordinamento di stato civile, che prevedeva anch’esso la figura del delegato sanitario. Il delegato sanitario potrebbe essere anche un professionista esterno all’AUSL, con adeguata preparazione, che viene investito di tali poteri dalla stessa AUSL. Taluno vorrebbe identificarlo anche nel medico curante, come ad es. la Regione Lombardia o l’Emilia-Romagna. Attenzione: si ricorda che per effetto della Legge di Revisione Costituzionale n. 3/2001 la materia sanitaria è divenuta oggetto di legislazione concorrente tra Stato e Regioni, le consiglio, così, di consultare attentamente la normativa della Sua regione in tema di servizi necroscopici.

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