ln caso di autorizzazione della Procura della Repubblica al trasporto della salma di persona, deceduta in seguito a reato, all’obitorio di altro comune (nel quale ha sede anche il Tribunale) chi paga gli oneri del trasporto, effettuato da una impresa di onoranze funebri individuata (per iscritto) dalla locale stazione dei carabinieri?
I carabinieri?
I familiari?
l’ impresa di onoranze funebri?
Premessa:
I trasporti necroscopici constano in:
1) Raccolta di salme a seguito di incidenti sulla pubblica via, abbandonate, di cui si debba effettuare il riconoscimento, ecc. (art. 19/1 del DPR 285/1990);
2) Trasporti funebri di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa (art. 19/1 del DPR 285/1990);
3) Trasporti funebri su disposizione dell’Autorità Sanitaria nel caso di morti in abitazioni inadatte o quando sia pericoloso per la salute il loro mantenimento in detto luogo.
Il servizio necroscopico (necessario per tutti i comuni ai sensi del Decreto Ministeriale 28 maggio 1993) meglio conosciuto con la formula di “recupero salma” o “raccolta salme incidentate”, sotto il profilo delle autorizzazioni, è disciplinato dal paragafo 5.2 della Circolare Ministeriale 24 giugno 1993 n.24 esplicativa del Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285.
Esso ha una natura ambigua, perchè pur configurandosi come un trasporto di polizia mortuaria, non è un trasporto funebre in senso classico, in quanto è disposto non dal Comune, tramite apposita autorizzazione di cui agli Artt. 23 e seguenti del DPR 285/1990, ma dalla Pubblica Autorità (Magistratura oppure Organi di Polizia Giudiziaria di cui all’art. 57, comma 1, lett. b) Codice di Procedura Penale).
Sino all’avvento dell’Art. 1 comma 7 bis Legge 28 febbraio 2001 n. 26 in forza dell’Art. 16 DPR 295/1990 tale trasporto era da considerarsi a carico del comune, così come confermato anche dal paragrafo 5.1 della suddetta Circ.Min. 24 Giugno 1993 n. 24.
La raccolta di salme sulla pubblica via, morte in casa, abbandonate ha, quindi, la veste di servizio obbligatorio, il Comune può solo stabilire la forma con la quale garantirlo alla cittadinanza (Art. 13 Decreto Legislativo 267/2000), ma deve tassativamente garantire l’ organizzazione dello stesso 24 ore su 24 per tutti i giorni dell’anno.
Si rimanda al paragrafo 5 della circolare Min. Sanità n. 24 del 24/6/1993 per la organizzazione e le competenze in ordine al servizio.
La circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/1993, sul punto ripevedeva sostanzialmente 2 ipotesi, quella del trasporto al deposito di osservazione/obitorio del comune di decesso (in tal caso con onere a carico del comune ex art. 16, 1, lett. b) dPR 285/1990) oppure quella del trasporto in altro luogo, anche se nello stesso comune, o in altro comune (ma in tal caso con la preventiva autorizzazione comunale) (in questo caso con onere a carico di chi avesse disposto il trasporto altrove
Dopo l’entrata in vigore del Art. 1 comma 7 Bis Legge 28 febbraio 2001 n. 26, secondo il quale tutti i trasporti mortuari (ossia di salme, cadaveri e loro trasformazioni di stato) sono prestazioni a titolo oneroso per l’utenza.
E’, così, avvenuta una spaccatura insanabile nella dottrina (ossia nel dibattito tra gli studiosi della materia funeraria), tale conflitto si polarizza su questa dicotomia:
A) Il “recupero salma” è un normale trasporto funebre, ancorchè di salma, e quindi deve avvenire “a cassa aperta” con tutte le cautele di cui all’Art. 17 DPR 285/1990; esso pertanto è sempre imputabile ai famigliari del defunto (anche se le spese vengono anticipate dai Pubblici Poteri i congiunti del de cuius saranno soggetti alla ripetizione della somma anticipata, attraverso procedure coattive come l’iscrizione a “ruolo” (D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, come modificato con D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 326 e si veda, anche. il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, come modificato dal già citato D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 326).
B) Il “recupero salma” attiene all’Ordine Pubblico, è un servizio ISTITUZIONALE e, di conseguenza, spetta al comune che lo può erogare in economia diretta (ossia con propri necrofori e veicoli) oppure attraverso le forme di gestione dei servizi pubblici locali dettate dall’Art. 113 Decreto Legislativo 267/2000.
Questa assimmetria interpretativa coinvolge anche le più alte sfere di governo (della nostra scalcinata Repubblica):
L’attuale testo unico in materia di spese di giustizia (testo A), D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e succ. modif.), innovando sulla c.d. “Tariffa penale” (R.D. 23 dicembre 1865, n. 2701, così abrogata), esclude espressamente –con l’ art. 69 – dalle spese di giustizia quelle per la sepoltura dei defunti.
Alcuni Tribunali (TAR Campania n. 2844/2004, TAR Veneto n. 4338/2004) tendono a interpretare questa norma in modo estensivo, comprendendo anche le spese antecedenti alla sepoltura, tra cui il trasporto necroscopico e la custodia delle salme decedute sulla pubblica via o in altro luogo pubblico.
Il Ministero dell’interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per le Autonomie Locali, prot. n.15900/1371/L.142/1bis/31.F in data 13 febbraio 2007, invece, osserva come sia possibile individuare, nell’ambito del trasporto funebre, anche un’attività svolta in termini di servizio pubblico locale indispensabile, a fini di igiene e sanità pubblica, come l’insieme delle prestazioni istituzionali, riconducibili ai c.d. servizi necroscopici i quali comprendono, generalmente (per quanto riguarda il trasporto funebre), il trasporto su chiamata della pubblica autorità dalla pubblica via al deposito di osservazione od obitorio, il trasporto disposto dall’autorità sanitaria nel caso di decessi in luoghi inatatti e pericolosi ai fini dell’osservazione dei cadaveri, il deposito di osservazione e l’obitorio, fermo restando che in queste attività “necroscopiche” non rientra quella del successivo trasporto dall’obitorio alla sepoltura, esulando quest’ultimo dall’ambito istituzionale.
Il parere ministeriale ritiene che (alla luce della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993, punto 5, 1, ultimo periodo) solo quando il trasporto sia disposto dall’Autorità.Giudiziaria. in luogo diverso da quello stabilito come deposito di osservazione od obitorio dal comune, l’onere sia a carico della stessa Autorità che l’ha richiesto.
Se ne ricava come, legittimamente, il comune sia tenuto a curare ed ad assicurare un servizio di trasporto di salma, seppure limitatamente a questa fattispecie e con esclusione del trasporto funebre in occasione delle successive onoranze funebri, che si svolgano dalla camera ardente al luogo di sepoltura.
Qualche perplessità si deve sollevare sul punto in cui il parere ministeriale ammetterebbe che tale tipologia di servizio di trasporto funebre possa essere gestito “in regime di privativa”, sia in relazione a quanto precedentemente segnalato in merito all’abrogazione esplicita e non tacita del T.U. di cui al R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, salvo, come del resto traspare dal parere nel suo complesso, non attribuire ad esso il significato di un’affermazione di persistente vigenza delle disposizioni dell’art. 19, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, portando a considerare tale servizio come un servizio fondamentale a cui il comune provvede o direttamente o avvalendosi degli strumenti contrattuali idonei ad assicurarne la prestazione, sul proprio territorio, quale servizio meramente comunale.
In tale accezione semantica, questa fase del trasporto funebre, viene a configurarsi non tanto come quel servizio pubblico locale di cui all’Art.1 comma 7bis Legge 28 febbraio 2001 n. 26 (si veda anche Consiglio di Stato, con la sentenza Sez. VI n. 7950/06 del 7/11/-27/12/2006) quanto come un compito “proprio” del comune in quantoistituzionale ed è sulla base di questa titolarità in un certo qual senso esclusiva (a prescindere dalle modalità con cui il comune l’assicuri, sul proprio territorio) che può giungersi ad argomentarsi la sussistenza dell’onere a carico del bilancio del comune, in difetto della quale sorgerebbe responsabilità patrimoniale (art. 93 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.).
Si scontrano, quindi, due letture dei disposti di Legge profondamente difformi ed antitetiche.
Il “sugo della storia” come direbbe Alessandro Manzoni consta in questa domanda: “La raccolta salme è un filone proprio dell’attività funebre esercitata dalle imprese funebri in regime di libero mercato, come se il “recupero salma” fosse una componente dello stesso funerale; oppure è una necessità di ordine pubblico che grava in capo al Comune, anche se materialmente essa dovesse esser svolta da imprese funebri individuate dal comune secondo un regolare procedura di affidamento?
Se aderiamo alla seconda ipotesi il comune per finanziare questa azione di polizia mortuaria sul territorio riceve in forma indistinta un contributo dallo Stato o recupera i costi a mezzo di contribuzioni di legge o, ancora, potrebbe imporre sugli altri trasporti funebri un diritto fisso (ex Art. 149 comma 4 lettera c) Decreto Legislativo 267/2000) sul rilascio dell’autorizzazione al trasporto oppure esigere in un trasporto che interessi più comuni, con sosta “tecnica” in comune intermedio un diritto fisso non legato alla privativa (istituto ormai superato per giurisprudenza costante e con norma positiva dopo il 1/1/2002 (art. 35, 12, lett. g) L. 28/12/2001, n. 448) ma assimilabile ad una sorta di somma dovuta per attività istruttoria, autorizzativa ed uso di spazi ed attrezzature, mantenendo così, implicitamente in vigore l’Art. 19 commi 2 e 3 DPR 285/1990.
Buonasera, vorrei sapere se in caso di morte a domicilio, con costatazione di decesso redatta dal medico 118 e con elettrocardiogramma protratto per 20 minuti consecutivi, può far decadere le 24 ore di osservazione della salma, o è necessario, per la decadenza del periodo di osservazione che l’ ECG sia effettuato in presenza del medico necroscopo?
L’onere del servizio necroscopico (= funerale sociale per indigenti comprensivo di trasporto funebre, stante il combinato disposto tra gli Artt. 19 comma 1 DPR n. 285/1990 e 1 comma 7-bis Legge n. 26/2001, e fornitura cofano semplice ) ex D.M. 28 maggio 1993, Art. 3 comma 1 lett. a) n. 6 D.Lgs n.216 del 26 novembre 2010, l’Art. 21, comma 3 L. 5 maggio 2009, n. 42) spetta al comune di decesso, quale punto nevralgico su cui s’incardinano tutte le funzioni di polizia mortuaria, per la popolazione ed il territorio di ciascuna municipalità ai sensi dell’Art. 13 D.Lgs n. 267/2000.
La sepoltura rigorosamente a sistema di inumazione (la sola considerata istituzionale e , quindi, procedibile d’ufficio, dall’Ordinamento Italiano) avverrà sempre nel comune di decesso ai termini dell’Art. 50 comma 1 lett. a) DPR n. 285/1990, in ossequio al principio secondo cui la sepoltura deve naturalmente avvenire nella circoscrizione geografica dove si è consumato il decesso.
Si richiama la centralità dell’Art, 1, 7.bis D.-L. 27/12/2000, n. 392, convert. in Legge 28/2/2001, n. 26.
Per le situazioni di indigenza od appartenenza a famiglia bisognosa, si rinvia alla L. 8/11/2000, n. 328, nonchè al Regolamento comunale per le prestazioni e servizi sociali.
Per il disinteresse, consistendo questo in un comportamento che deve essere costante ed oggettivo e – soprattutto – coerente, si dovrebbe considerare come, qualora emerga contraddizione (ad esempio, se i parenti provvedano ad onoranze o ad altre atti connessi con i riti o la sepoltura in un dato sepolcro privato a sistema di tumulazione), le somma anticipate dal comune diventerebbero gestione di affari altri (artt. 2028 – 2032 Cod. Civile), da ripetere, ripetizione che, se non assolta volontariamente, potrebbe avvenire mediante iscrizione a ruolo (= riscossione coattiva), da ciò si evince chiaramente come vi sia un obbligo giuridico a provvedere, sempre!
Si perviene, dunque, a questa constatazione: il dovere legale può individuarsi unicamente nelle persone che abbiano titolo a disporre delle spoglie del defunto cioè: coniuge o, in difetto, parenti nel grado più prossimo ex Art. 79 comma 2 DPR n.285/1990 (e in caso di loro pluralità, tutti sono solidarmente obbligati ex 1292 Cod. Civile).
Secondo un certo filone della dottrina se de cuius era seguito dal servizio sociale del comune di residenza sarà quest’ultimo ufficio a rimborsare le spese sostenute dal comune di decesso.
In caso di cadavere (morto in casa) non reclamato da familiari (esistenti ma non reperebili) , a chi spettano le spese per il funerale (trasporto e tumulazione) ? Al comune di residenza o al comune nel cui territorio è avvenuta la morte ?
Si configura il disinteresse dei familiari quando non sussistono parenti del defunto oltre al 6° grado.
In caso di irreperibilità dei familiari, decorso un congruo periodo di tempo stabilito nel regolamento comunale (che potrebbe essere di 6 giorni dal decesso come in altri Paesi o un diverso numero di giorni in relazione alla situazione climatica locale, agli usi e consuetudini), fatte salve indagini per interesse di giustizia, il Comune provvede nella forma semplice al trasporto al cimitero e successivamente alla sepoltura da lui stabilita nello stesso regolamento (in genere inumazione, svolta in modo decoroso, in campo comune), salvo poi effettuare le ricerche dei familiari per l’addebito delle spese connesse.
Trattandosi di una condizione il cui accertamento determina il pagamento o meno di una prestazione ordinariamente collegata ad un reddito o ad una situazione economica, essa viene a configurarsi come una condizione di accesso alla prestazione o servizio e, quindi, da definire alla luce delle disposizioni del D.Lgs. 31/3/1998, n. 109.
La determinazione del periodo temporale, dell’ambito dei familiari tenuti e degli altri elementi che concorrano alla qualificazione dello stato di disinteresse da parte dei familiari, nonché le cautele, gli accertamenti e le indagini necessarie sono determinati dal regolamento comunale dei servizi sociali, indipendentemente se già adeguato o meno a tali disposizioni.
Operativamente, sarà il servizio sociale ad attestare la sussistenza della condizione di disinteresse da parte dei familiari, alle luce dei procedimenti propri.
La condizione d’indigenza o bisogno della famiglia del de cuius va definita, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, dai servizi sociali comunali sulla base della regolamentazione locale in materia di erogazione di prestazioni, servizi sociali ed assistenziali, con le modalità del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, quale modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130 e relativi strumenti di attuazione.
In caso di mancanza di detta regolamentazione può essere assunto il criterio già definito dal regolamento di polizia mortuaria comunale.
Ricerche di parenti a parte (da farsi, ovvio, anche se a posteriori; in tal caso si tengano presenti, se si reperiscano parenti, gli artt. 2028 – 2032 CC), la sepoltura deve avere luogo nel comune di decesso (art. 50, lett. a) dPR 285/1990) e il relativo onere e’ del comune di residenza (o, nel caso di persone residenti in strutture residenziali, del comune in cui era residente prima dell’accoglimento/ricovero nella struttura residenziale (art. 6, 4 L. 8/11/2000, n. 328).
Lombardia – prov. di MI
17 dicembre 2011: rinvenuto nella sua abitazione un cadavere in avanzato stato di decomposizione, circa 10/15 giorni, su chiamata dei condomini per uno strano odore nel palazzo. Vengo chiamato dalla polizia locale per il recupero salma e il trasporto all’istituto di medicina legale di Milano disposto dal medico legale e dal comando dei Carabinieri locale.
Il defunto ha una sorella a Torino ed un fratello in Romania entrambi irreperibili dopo le ricerche effettuate dall’autorità pubblica.
20 dicembre: Il responsabile dello Stato Civile mi chiede un preventivo al miglior prezzo per il servizio funebre per indigente per inumazione.
Presento il preventivo, mi viene chiesto un ulteriore sconto che applico e mi da il via libera per occuparmi del servizio.
Alla richiesta di firmarmi la delega mi risponde che non ce n’è bisogno tanto il comune non scappa.
Mi fornisce i dati anagrafici del defunto e nel pomeriggio mi inoltra via fax la comunicazione dei Carabinieri sul giorno del riconoscimento salma in modo da essere presenti insieme al messo comunale.
21 dicembre: Giunti all’istituto di medicina legale troviamo la sorella del defunto trovata la sera prima dai carabinieri di Torino che riconosce il fratello. Il messo riceve i certificati di morte e li porta nel mio comune.
Suggeriamo alla signora almeno di venire nel comune di residenza del fratello per parlare coi funzionari comunali sulla sistemazione in cimitero.
In presenza del responsabile dello Stato Civile dichiara che lei non può accollarsi le spese del servizio in quanto non lavora da 27 anni ed abita col marito nella casa della figlia. Il responsabile la tranquillizza dicendo che le spese sono a carico del comune.
Faccio la denuncia di morte e mi vengono rilasciati autorizzazione all’inumazione e al trasporto come da prassi.
24 dicembre: svolto il servizio funebre.
Il 4 gennaio presento regolare fattura in comune di quanto pattuito.
Il 16 gennaio il responsabile dello Stato Civile mi telefona dicendomi che ho sbagliato ad intestare la fattura al comune visto che spuntando la sorella del defunto tutte le spese vanno a suo carico.
Gli ricordo che è stato lui ad incaricarmi del servizio (ha accettato anche il preventivo) ma lui risponde di non aver firmato niente.
Ora mi ritrovo con un resposabile del comune che si è rimangiato tutto, la sorella che non è in grado di pagare ed io col moccolo in mano.
C’è una possibilità di recuperare quanto mi spetta?
Grazie
Salve sono andrea della provincia di reggio emilia ( Emilia Romagna) volevo chiedervi dove si possono scaricare i fac- simile dei documenti necessari per effettuare un servizio funebre, dichiarazione di morte , documento per visita necroscopica, delega presa in carica funerale ecc. tutti i documenti che un agenzia funebre dovrebbe avere pronti per essere compilati al momento del bisogno
grazie dell’aiuto
andrea
La modulistica funebre in formato x winword la si può trovare su http://www.euroact.net
alla luce del D.M. 28 maggio 2993 e soprattutto del D.LGS. n. 216 del 26 novembre 2010, il servizio necroscopico di raccolta salme incidentate di cui al paragrafo 5 della Circ. MIn. 24 giugno 1993 n. 24 è prestazione istituzionale in quanto propria del comune, che la eroga nelle forme previste dall’Art. 113 D.LGS n.267/2000.
Sulla valenza di servizo pubblico COMUNALE del recupero salme si sono pronunciati rispettivamente il MInistero degli Interni (Sportello delle autonomie, prot. n. 15900/1371/L.142/1bis/31.F in data 13 febbraio 2007) e quello di Grazia e Giustizia (nota n. 4/2-780 del 14 dicembre 2007) incentrando il loro intervento proprio sull’onerosità del trasporto necroscopico che sorge in capo al comune.
in piemonte chi dovrebbe pagare i recuperi?
grazie mille, molto gentile e soprattutto esauriente.
È stato pubblicato sulla GU n. 294 del 17 dicembre 2010 il decreto legislativo sui costi e fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province. Il decreto – n. 216 del 26 novembre 2010- era stato approvato in via definitiva dal consiglio dei ministri del 18 novembre scorso. Si rammenta che all’articolo 3 comma 1, lettera a) numero 6), tra le funzioni fondamentali dei Comuni, per le quali, fino alla data di entrata in vigore della legge statale di individuazione delle funzioni fondamentali di Comuni, Citta’ metropolitane e Province, sono comprese in via provvisoria anche le funzioni del settore sociale. In base alla classificazione di bilancio:
X. Funzioni nel settore sociale
Si tratta di funzioni che comprendono i servizi:
1) Asili nido, servizi per l’infanzia e per i minori
2) Servizi di prevenzione e riabilitazione
3) Strutture residenziali e di ricovero per anziani
4) Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona
5) Servizio necroscopico e cimiteriale
Anche alla luce del D.M. 28 maggio 2993 il servizio necroscopico di raccolta salme incidentate di cui al paragrafo 5 della Circ. MIn. 24 giugno 1993 n. 24 è prestazione istituzionale in quanto propria del comune, che la eroga nelle forme previste dall’Art. 113 D.LGS n.267/2000.
Sulla valenza di servizo pubblico COMUNALE del recupero salme si sono pronunciati rispettivamente il MInistero degli Interni (Sportello delle autonomie, prot. n. 15900/1371/L.142/1bis/31.F in data 13 febbraio 2007) e quello di Grazia e Giustizia (nota n. 4/2-780 del 14 dicembre 2007) incentrando il loro intervento proprio sull’onerosità del trasporto necroscopico che sorge in capo al comune.
Quindi…alla fine della fiera…paga il comune, se l’ente locale non gestisce il servizio in economia diretta con propri uomini e mezzi, ma si avvale di ditte esterne (le locali imprese funebri) concorderà con qust’ultime un equo compenso.