ln caso di autorizzazione della Procura della Repubblica al trasporto della salma di persona, deceduta in seguito a reato, all’obitorio di altro comune (nel quale ha sede anche il Tribunale) chi paga gli oneri del trasporto, effettuato da una impresa di onoranze funebri individuata (per iscritto) dalla locale stazione dei carabinieri?
I carabinieri?
I familiari?
l’ impresa di onoranze funebri?
Premessa:
I trasporti necroscopici constano in:
1) Raccolta di salme a seguito di incidenti sulla pubblica via, abbandonate, di cui si debba effettuare il riconoscimento, ecc. (art. 19/1 del DPR 285/1990);
2) Trasporti funebri di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa (art. 19/1 del DPR 285/1990);
3) Trasporti funebri su disposizione dell’Autorità Sanitaria nel caso di morti in abitazioni inadatte o quando sia pericoloso per la salute il loro mantenimento in detto luogo.
Il servizio necroscopico (necessario per tutti i comuni ai sensi del Decreto Ministeriale 28 maggio 1993) meglio conosciuto con la formula di “recupero salma” o “raccolta salme incidentate”, sotto il profilo delle autorizzazioni, è disciplinato dal paragafo 5.2 della Circolare Ministeriale 24 giugno 1993 n.24 esplicativa del Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285.
Esso ha una natura ambigua, perchè pur configurandosi come un trasporto di polizia mortuaria, non è un trasporto funebre in senso classico, in quanto è disposto non dal Comune, tramite apposita autorizzazione di cui agli Artt. 23 e seguenti del DPR 285/1990, ma dalla Pubblica Autorità (Magistratura oppure Organi di Polizia Giudiziaria di cui all’art. 57, comma 1, lett. b) Codice di Procedura Penale).
Sino all’avvento dell’Art. 1 comma 7 bis Legge 28 febbraio 2001 n. 26 in forza dell’Art. 16 DPR 295/1990 tale trasporto era da considerarsi a carico del comune, così come confermato anche dal paragrafo 5.1 della suddetta Circ.Min. 24 Giugno 1993 n. 24.
La raccolta di salme sulla pubblica via, morte in casa, abbandonate ha, quindi, la veste di servizio obbligatorio, il Comune può solo stabilire la forma con la quale garantirlo alla cittadinanza (Art. 13 Decreto Legislativo 267/2000), ma deve tassativamente garantire l’ organizzazione dello stesso 24 ore su 24 per tutti i giorni dell’anno.
Si rimanda al paragrafo 5 della circolare Min. Sanità n. 24 del 24/6/1993 per la organizzazione e le competenze in ordine al servizio.
La circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/1993, sul punto ripevedeva sostanzialmente 2 ipotesi, quella del trasporto al deposito di osservazione/obitorio del comune di decesso (in tal caso con onere a carico del comune ex art. 16, 1, lett. b) dPR 285/1990) oppure quella del trasporto in altro luogo, anche se nello stesso comune, o in altro comune (ma in tal caso con la preventiva autorizzazione comunale) (in questo caso con onere a carico di chi avesse disposto il trasporto altrove
Dopo l’entrata in vigore del Art. 1 comma 7 Bis Legge 28 febbraio 2001 n. 26, secondo il quale tutti i trasporti mortuari (ossia di salme, cadaveri e loro trasformazioni di stato) sono prestazioni a titolo oneroso per l’utenza.
E’, così, avvenuta una spaccatura insanabile nella dottrina (ossia nel dibattito tra gli studiosi della materia funeraria), tale conflitto si polarizza su questa dicotomia:
A) Il “recupero salma” è un normale trasporto funebre, ancorchè di salma, e quindi deve avvenire “a cassa aperta” con tutte le cautele di cui all’Art. 17 DPR 285/1990; esso pertanto è sempre imputabile ai famigliari del defunto (anche se le spese vengono anticipate dai Pubblici Poteri i congiunti del de cuius saranno soggetti alla ripetizione della somma anticipata, attraverso procedure coattive come l’iscrizione a “ruolo” (D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, come modificato con D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 326 e si veda, anche. il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, come modificato dal già citato D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 326).
B) Il “recupero salma” attiene all’Ordine Pubblico, è un servizio ISTITUZIONALE e, di conseguenza, spetta al comune che lo può erogare in economia diretta (ossia con propri necrofori e veicoli) oppure attraverso le forme di gestione dei servizi pubblici locali dettate dall’Art. 113 Decreto Legislativo 267/2000.
Questa assimmetria interpretativa coinvolge anche le più alte sfere di governo (della nostra scalcinata Repubblica):
L’attuale testo unico in materia di spese di giustizia (testo A), D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e succ. modif.), innovando sulla c.d. “Tariffa penale” (R.D. 23 dicembre 1865, n. 2701, così abrogata), esclude espressamente –con l’ art. 69 – dalle spese di giustizia quelle per la sepoltura dei defunti.
Alcuni Tribunali (TAR Campania n. 2844/2004, TAR Veneto n. 4338/2004) tendono a interpretare questa norma in modo estensivo, comprendendo anche le spese antecedenti alla sepoltura, tra cui il trasporto necroscopico e la custodia delle salme decedute sulla pubblica via o in altro luogo pubblico.
Il Ministero dell’interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per le Autonomie Locali, prot. n.15900/1371/L.142/1bis/31.F in data 13 febbraio 2007, invece, osserva come sia possibile individuare, nell’ambito del trasporto funebre, anche un’attività svolta in termini di servizio pubblico locale indispensabile, a fini di igiene e sanità pubblica, come l’insieme delle prestazioni istituzionali, riconducibili ai c.d. servizi necroscopici i quali comprendono, generalmente (per quanto riguarda il trasporto funebre), il trasporto su chiamata della pubblica autorità dalla pubblica via al deposito di osservazione od obitorio, il trasporto disposto dall’autorità sanitaria nel caso di decessi in luoghi inatatti e pericolosi ai fini dell’osservazione dei cadaveri, il deposito di osservazione e l’obitorio, fermo restando che in queste attività “necroscopiche” non rientra quella del successivo trasporto dall’obitorio alla sepoltura, esulando quest’ultimo dall’ambito istituzionale.
Il parere ministeriale ritiene che (alla luce della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993, punto 5, 1, ultimo periodo) solo quando il trasporto sia disposto dall’Autorità.Giudiziaria. in luogo diverso da quello stabilito come deposito di osservazione od obitorio dal comune, l’onere sia a carico della stessa Autorità che l’ha richiesto.
Se ne ricava come, legittimamente, il comune sia tenuto a curare ed ad assicurare un servizio di trasporto di salma, seppure limitatamente a questa fattispecie e con esclusione del trasporto funebre in occasione delle successive onoranze funebri, che si svolgano dalla camera ardente al luogo di sepoltura.
Qualche perplessità si deve sollevare sul punto in cui il parere ministeriale ammetterebbe che tale tipologia di servizio di trasporto funebre possa essere gestito “in regime di privativa”, sia in relazione a quanto precedentemente segnalato in merito all’abrogazione esplicita e non tacita del T.U. di cui al R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, salvo, come del resto traspare dal parere nel suo complesso, non attribuire ad esso il significato di un’affermazione di persistente vigenza delle disposizioni dell’art. 19, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, portando a considerare tale servizio come un servizio fondamentale a cui il comune provvede o direttamente o avvalendosi degli strumenti contrattuali idonei ad assicurarne la prestazione, sul proprio territorio, quale servizio meramente comunale.
In tale accezione semantica, questa fase del trasporto funebre, viene a configurarsi non tanto come quel servizio pubblico locale di cui all’Art.1 comma 7bis Legge 28 febbraio 2001 n. 26 (si veda anche Consiglio di Stato, con la sentenza Sez. VI n. 7950/06 del 7/11/-27/12/2006) quanto come un compito “proprio” del comune in quantoistituzionale ed è sulla base di questa titolarità in un certo qual senso esclusiva (a prescindere dalle modalità con cui il comune l’assicuri, sul proprio territorio) che può giungersi ad argomentarsi la sussistenza dell’onere a carico del bilancio del comune, in difetto della quale sorgerebbe responsabilità patrimoniale (art. 93 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.).
Si scontrano, quindi, due letture dei disposti di Legge profondamente difformi ed antitetiche.
Il “sugo della storia” come direbbe Alessandro Manzoni consta in questa domanda: “La raccolta salme è un filone proprio dell’attività funebre esercitata dalle imprese funebri in regime di libero mercato, come se il “recupero salma” fosse una componente dello stesso funerale; oppure è una necessità di ordine pubblico che grava in capo al Comune, anche se materialmente essa dovesse esser svolta da imprese funebri individuate dal comune secondo un regolare procedura di affidamento?
Se aderiamo alla seconda ipotesi il comune per finanziare questa azione di polizia mortuaria sul territorio riceve in forma indistinta un contributo dallo Stato o recupera i costi a mezzo di contribuzioni di legge o, ancora, potrebbe imporre sugli altri trasporti funebri un diritto fisso (ex Art. 149 comma 4 lettera c) Decreto Legislativo 267/2000) sul rilascio dell’autorizzazione al trasporto oppure esigere in un trasporto che interessi più comuni, con sosta “tecnica” in comune intermedio un diritto fisso non legato alla privativa (istituto ormai superato per giurisprudenza costante e con norma positiva dopo il 1/1/2002 (art. 35, 12, lett. g) L. 28/12/2001, n. 448) ma assimilabile ad una sorta di somma dovuta per attività istruttoria, autorizzativa ed uso di spazi ed attrezzature, mantenendo così, implicitamente in vigore l’Art. 19 commi 2 e 3 DPR 285/1990.
salve, sono il titolare di un’agenzia funebre in calabria, vorrei sapere chi deve pagare un recupero salme, per un decesso in pubblica via, dal comune del decesso al comune dell’obitorio e se c’è una somma prestabilita. grazie
X Massimiliano
sì, è così.
Purtroppo anche qui a Modena, a casa mia, il problema si ripresenta, perchè i comuni, per i pesanti tagli al bilancio, non riescono a garantire il servizio con mezzi propri.
Il trasporto funebre per indigenti o la raccolta salme incidentate restano, aquindi servizi obbligatori e possono essere gestiti dal Comune appaltandoli all’esterno (ad esempio con la turnazione fissa tra le varie imprese), o continuando la gestione in economia diretta.
Per avere la garanzia di equità (sia per il cittadino che per le imprese) viene previsto un meccanismo di separazione societaria (individuato per tali casi dall’Art. 8 della L.287/1990 e s.m.i. tra attività in monopolio (cimiteriale e/o necroscopica) e attività in concorrenza ad esse attinenti (attività funebre e strutture per il commiato).
Solo ove un soggetto fosse affidatario del servizio pubblico del trasporto funebre (salma, cadavere) e svolgesse solo questo servizio in modo disgiunto dalle altre attività funebri, allora per lui non valgono le incompatibilità per la gestione dei servizi cimiteriali, di cremazione, di servizi mortuari sanitari, di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 5. Legge Regionale n.19/2004.
Salve sono il titolare di un’agenzia funebre in emilia romagna èe vorrei esporre il seguente quesito.
Il mio comune come ha indetto una gara d’appalto per l’affidamento dei servizi necroscopici tra le agenzie funebri. Ma la legge regionale 19/2004 non vietava l’appalto di tali servizi a chi direttamente gestisce l’attività funebre?
Per Tommaso: a pagare la spesa del recupero salma incidentata è il comune di presunto decesso (o di rinvenimento).
L’Art. 19 del DPR 285/1990 stabilisce che il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito d’osservazione o all’obitorio si esegue a cura del comune con oneri a proprio carico. Il recupero salme è servizio necroscopico ex D.M. 28 maggio 1993 che il comune deve garantire al pari del cimitero o del deposito d’osservazione.
Per ulteriori dettagli e chiarimenti si rimanda alle circolari SEFIT p.n. 1451 del maggio 2008 (parere del Ministero di GRazia e Giustizia) ed a quella precedente del 23 marzo 2007 p.n. 983 (parere del Ministero dell’Interno-Sprortello autonomie) ambedue reperibili nell’apposita sezione del sito www. euroact.net
Salve, ho un’agenzia di pompe funebri e ieri ho fatto il trasporto dal comune di Gagliano del Capo (LE) all’obitorio dell’Ospedale Vito Fazzi di Lecce di un cadavere in decomposizione per il riconoscimento. Qual’è l’ente che mi risarcisce del lavoro svolto? Sarei grato se qualcuno mi aiutasse a capire, perhè nè il Comune di ritrovamento,nè la Procura (per quanto mi è stato detto) paga o dovrebbe pagare. Grazie
Parere del Ministero della Giustizia, Ufficio Legislativo, prot. n. 4/2-780 del 14 dicembre 2007
Il Ministero della giustizia è potenzialmente interessato alla questione dell’onere per le spese concernenti la raccolta delle salme decedute sulla pubblica via o in altro luogo pubblico o decedute per causa dipendente da reato (o sospetta di esserlo) o per causa violenta, in particolare quando sia l’autorità giudiziaria, anche attraverso l’ausilio di Ufficiali di polizia giudiziaria, a disporre per la raccolta e il trasferimento del corpo in deposito di osservazione od obitorio, prevedendo l’avvio del cadavere a locali diversi da quelli individuati in via generale dal comune.
Tale aspetto è considerato dal punto 5.1) della circolare del Ministero della sanità (oggi, della salute) n. 24 del 24 giugno 1993 (anche in G.U. n. 158 dell’8 luglio 1993
L’indicazione dell’anzidetta circolare ministeriale va valutata in relazione al momento della sua emanazione, in particolare considerando come, allora, fosse vigente il r. d. 23 dicembre 1865, n. 2701 (c.d. “Tariffa penale”) (i cui artt. 106 e segg., per inciso, attribuivano alle c.d. spese di giustizia, a carico dell’erario, anche le spese per il dissotterramento dei cadaveri, cioè le esumazioni disposte dall’A.G., ma altresì le spese per il trasporto di cadavere da una località all’altra per eseguirne la sezione od altra operazione relativa all’istruzione del processo).
Tale normativa è stata abrogata con il testo unico (Testo A) di cui al D.P.R. 20 maggio 2002, n. 115 (in S.O. n. 126 alla G.U. n. 139 del 15 giugno 2002) e succ. modif.
L’art. 69, comma 1, lett. c) di detto testo unico esclude dalle spese di giustizia, ripetibili tramite la canelleria, il trasporto, la custodia e la sepoltura delle persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico.
Quindi, il trasporto solitamente è a carico di chi lo dispone, ma non nel caso di trasporto necroscopico ordinato dall’Autorità Giudiziaria amezzo degli ufficiali di polizia giudiziaria. Tale servizio è garantito dal comune (attraverso le diverse forme di gestione) e l’ onere sorge in capo al comune stesso.
In altre parole, si tratta di un onere che sorge in conseguenza del c.d. “disinteresse da parte dei familiari”, dovendosi comunque provvedere al trasferimento del corpo al deposito di osservazione od obitorio, costituendone una particolare, e contingente, fattispecie.
Quindi se il trasp. necr. avviene su ordine dell’ autorità in posto diverso dal comune di decesso succede che il comune lo paga e poi si rivale sulla autorità che lo ha disposto in luogo diverso dal comune di decesso???????
saluti
Chi ha redatto la circolare 24 giugno 1993 n. 24 ragionava ancora nei termini dell’Art. 19 DPR 285/1990, ossia partiva dal presupposto del monopolio del comune sui trasporti funebri, retaggio che giuridicamente proviene da lontano, quando i trasporti funebri (tutti i trasporti funebri, compresi quelli necroscopici) erano appannaggio del comune, in quanto servizio pubblico sociale, addirittura per previsione di legge e non di un semplice regolamento, il quale è pur sempre fonte secondaria del diritto rispetto ad una legge.
Adesso il trasporto necroscopico è erogato in regime di servizio di pubblica necessità perchè serve per rimuovere la salma da un posto inadatto ed insicuro ovvero da un luogo pubblico che per le sue intrinseche caratteristiche non può prestarsi ad esser adibito a deposito d’osservazione. Il trasporto necroscopico diventa, quindi, uno dei servizi territoriali, al pari del cimitero e del locale di osservazione (Art. 13 DEcreto Legislativo 267/2000) che il comune deve garantire alla popolazione residente e non, in quanto le attività necroscopiche (atto di morte, permesso di seppellimento, cerificato necroscopico sepoltura…) dovrebbero naturalmente avvenire, se non disposto diversamente dalla Pubblica Autorità nel comune di decesso.
x necroforo
chiarissima la tua tesi in merito al “trasporto necrosopico”, però vorrei commentare con te il punto 5.1 comma 2 circolare n°24 1993. nel passaggio che recita … A CURA DEL COMUNE CON CONNESSI ONERI E QUINDI A CARICO DELLA PUBBLICA AUTORITà CHE LO HA DISPOSTO.
SALUTI
Sul trasporto necroscopico detto altrimenti recupero salme o anche raccolta salme incidentate, per capirci si tratta di quel trasporto funebre disposto dalla pubblica autorità si sono recentemente pronunciati:
1) il MInistero di Grazia e Giustizia con nota n. 4/2-780 del 14 dicembre 2007
2) il MInistero degli interni con prot. n. 15900/1371/L.142/1bis/31.F in data 13 febbraio 2007..
Il trasporto necroscopico, anche dopo l’avvento dell’Art. 1 comma 7 bis della Legge 28 febbraio 2001 n. 26 rimane un servizio istituzionale a carico del bilancio comunale, in quanto detto servizio è istituzionale per ragioni di pubblica sicurezza ed igiene.
Questa prestazione può esser erogata in economia diretta o secondo le modalità di gestione dettate dall’ Art. 113 del TEsto UNico Ordinamento Enti LOcali approvato con DEcreto Legislativo 267/2000.
Il riferimento normativo è rappresentato dal paragrafo 5 della Circ. MIn. 24 giugno 1993 n. 24, occorrono pertanto un decreto di trasporto firmato dalla Pubblica Autorità, un addetto al trasporto titolare di detta autorizzazione ed un mezzo idoneo avente le caratteristiche tecniche di cui all’Art. 20 del DPR 285/1990.