Il trasporto necroscopico

fran 7348675 32370[1]ln caso di autorizzazione della Procura della Repubblica al trasporto della salma di persona, deceduta in seguito a reato, all’obitorio di altro comune (nel quale ha sede anche il Tribunale) chi paga gli oneri del trasporto, effettuato da una impresa di onoranze funebri individuata (per iscritto) dalla locale stazione dei carabinieri?
I carabinieri?
I familiari?
l’ impresa di onoranze funebri
?

Premessa:

I trasporti necroscopici constano in:

1) Raccolta di salme a seguito di incidenti sulla pubblica via, abbandonate, di cui si debba effettuare il riconoscimento, ecc. (art. 19/1 del DPR 285/1990);

2) Trasporti funebri di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa (art. 19/1 del DPR 285/1990);

3) Trasporti funebri su disposizione dell’Autorità Sanitaria nel caso di morti in abitazioni inadatte o quando sia pericoloso per la salute il loro mantenimento in detto luogo.

Il servizio necroscopico (necessario per tutti i comuni ai sensi del Decreto Ministeriale 28 maggio 1993) meglio conosciuto con la formula di “recupero salma” o “raccolta salme incidentate”, sotto il profilo delle autorizzazioni, è disciplinato dal paragafo 5.2 della Circolare Ministeriale 24 giugno 1993 n.24 esplicativa del Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285.

Esso ha una natura ambigua, perchè pur configurandosi come un trasporto di polizia mortuaria, non è un trasporto funebre in senso classico, in quanto è disposto non dal Comune, tramite apposita autorizzazione di cui agli Artt. 23 e seguenti del DPR 285/1990, ma dalla Pubblica Autorità (Magistratura oppure Organi di Polizia Giudiziaria di cui all’art. 57, comma 1, lett. b) Codice di Procedura Penale).

Sino all’avvento dell’Art. 1 comma 7 bis Legge 28 febbraio 2001 n. 26 in forza dell’Art. 16 DPR 295/1990 tale trasporto era da considerarsi a carico del comune, così come confermato anche dal paragrafo 5.1 della suddetta Circ.Min. 24 Giugno 1993 n. 24.

La raccolta di salme sulla pubblica via, morte in casa, abbandonate ha, quindi, la veste di servizio obbligatorio, il Comune può solo stabilire la forma con la quale garantirlo alla cittadinanza (Art. 13 Decreto Legislativo 267/2000), ma deve tassativamente garantire l’ organizzazione dello stesso 24 ore su 24 per tutti i giorni dell’anno.

Si rimanda al paragrafo 5 della circolare Min. Sanità n. 24 del 24/6/1993 per la organizzazione e le competenze in ordine al servizio.

La circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/1993, sul punto ripevedeva sostanzialmente 2 ipotesi, quella del trasporto al deposito di osservazione/obitorio del comune di decesso (in tal caso con onere a carico del comune ex art. 16, 1, lett. b) dPR 285/1990) oppure quella del trasporto in altro luogo, anche se nello stesso comune, o in altro comune (ma in tal caso con la preventiva autorizzazione comunale) (in questo caso con onere a carico di chi avesse disposto il trasporto altrove

Dopo l’entrata in vigore del Art. 1 comma 7 Bis Legge 28 febbraio 2001 n. 26, secondo il quale tutti i trasporti mortuari (ossia di salme, cadaveri e loro trasformazioni di stato) sono prestazioni a titolo oneroso per l’utenza.

E’, così, avvenuta una spaccatura insanabile nella dottrina (ossia nel dibattito tra gli studiosi della materia funeraria), tale conflitto si polarizza su questa dicotomia:

A) Il “recupero salma” è un normale trasporto funebre, ancorchè di salma, e quindi deve avvenire “a cassa aperta” con tutte le cautele di cui all’Art. 17 DPR 285/1990; esso pertanto è sempre imputabile ai famigliari del defunto (anche se le spese vengono anticipate dai Pubblici Poteri i congiunti del de cuius saranno soggetti alla ripetizione della somma anticipata, attraverso procedure coattive come l’iscrizione a “ruolo” (D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, come modificato con D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 326 e si veda, anche. il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, come modificato dal già citato D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 326).

B) Il “recupero salma” attiene all’Ordine Pubblico, è un servizio ISTITUZIONALE e, di conseguenza, spetta al comune che lo può erogare in economia diretta (ossia con propri necrofori e veicoli) oppure attraverso le forme di gestione dei servizi pubblici locali dettate dall’Art. 113 Decreto Legislativo 267/2000.

Questa assimmetria interpretativa coinvolge anche le più alte sfere di governo (della nostra scalcinata Repubblica):

L’attuale testo unico in materia di spese di giustizia (testo A), D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e succ. modif.), innovando sulla c.d. “Tariffa penale” (R.D. 23 dicembre 1865, n. 2701, così abrogata), esclude espressamente –con l’ art. 69 – dalle spese di giustizia quelle per la sepoltura dei defunti.

Alcuni Tribunali (TAR Campania n. 2844/2004, TAR Veneto n. 4338/2004) tendono a interpretare questa norma in modo estensivo, comprendendo anche le spese antecedenti alla sepoltura, tra cui il trasporto necroscopico e la custodia delle salme decedute sulla pubblica via o in altro luogo pubblico.

Il Ministero dell’interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per le Autonomie Locali, prot. n.15900/1371/L.142/1bis/31.F in data 13 febbraio 2007, invece, osserva come sia possibile individuare, nell’ambito del trasporto funebre, anche un’attività svolta in termini di servizio pubblico locale indispensabile, a fini di igiene e sanità pubblica, come l’insieme delle prestazioni istituzionali, riconducibili ai c.d. servizi necroscopici i quali comprendono, generalmente (per quanto riguarda il trasporto funebre), il trasporto su chiamata della pubblica autorità dalla pubblica via al deposito di osservazione od obitorio, il trasporto disposto dall’autorità sanitaria nel caso di decessi in luoghi inatatti e pericolosi ai fini dell’osservazione dei cadaveri, il deposito di osservazione e l’obitorio, fermo restando che in queste attività “necroscopiche” non rientra quella del successivo trasporto dall’obitorio alla sepoltura, esulando quest’ultimo dall’ambito istituzionale.

Il parere ministeriale ritiene che (alla luce della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993, punto 5, 1, ultimo periodo) solo quando il trasporto sia disposto dall’Autorità.Giudiziaria. in luogo diverso da quello stabilito come deposito di osservazione od obitorio dal comune, l’onere sia a carico della stessa Autorità che l’ha richiesto.

Se ne ricava come, legittimamente, il comune sia tenuto a curare ed ad assicurare un servizio di trasporto di salma, seppure limitatamente a questa fattispecie e con esclusione del trasporto funebre in occasione delle successive onoranze funebri, che si svolgano dalla camera ardente al luogo di sepoltura.

Qualche perplessità si deve sollevare sul punto in cui il parere ministeriale ammetterebbe che tale tipologia di servizio di trasporto funebre possa 3rd 2309 coroner 001essere gestito “in regime di privativa”, sia in relazione a quanto precedentemente segnalato in merito all’abrogazione esplicita e non tacita del T.U. di cui al R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, salvo, come del resto traspare dal parere nel suo complesso, non attribuire ad esso il significato di un’affermazione di persistente vigenza delle disposizioni dell’art. 19, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, portando a considerare tale servizio come un servizio fondamentale a cui il comune provvede o direttamente o avvalendosi degli strumenti contrattuali idonei ad assicurarne la prestazione, sul proprio territorio, quale servizio meramente comunale.

In tale accezione semantica, questa fase del trasporto funebre, viene a configurarsi non tanto come quel servizio pubblico locale di cui all’Art.1 comma 7bis Legge 28 febbraio 2001 n. 26 (si veda anche Consiglio di Stato, con la sentenza Sez. VI n. 7950/06 del 7/11/-27/12/2006) quanto come un compito “proprio” del comune in quantoistituzionale ed è sulla base di questa titolarità in un certo qual senso esclusiva (a prescindere dalle modalità con cui il comune l’assicuri, sul proprio territorio) che può giungersi ad argomentarsi la sussistenza dell’onere a carico del bilancio del comune, in difetto della quale sorgerebbe responsabilità patrimoniale (art. 93 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.).

Si scontrano, quindi, due letture dei disposti di Legge profondamente difformi ed antitetiche.

Il “sugo della storia” come direbbe Alessandro Manzoni consta in questa domanda: “La raccolta salme è un filone proprio dell’attività funebre esercitata dalle imprese funebri in regime di libero mercato, come se il “recupero salma” fosse una componente dello stesso funerale; oppure è una necessità di ordine pubblico che grava in capo al Comune, anche se materialmente essa dovesse esser svolta da imprese funebri individuate dal comune secondo un regolare procedura di affidamento?

Se aderiamo alla seconda ipotesi il comune per finanziare questa azione di polizia mortuaria sul territorio riceve in forma indistinta un contributo dallo Stato o recupera i costi a mezzo di contribuzioni di legge o, ancora, potrebbe imporre sugli altri trasporti funebri un diritto fisso (ex Art. 149 comma 4 lettera c) Decreto Legislativo 267/2000) sul rilascio dell’autorizzazione al trasporto oppure esigere in un trasporto che interessi più comuni, con sosta “tecnica” in comune intermedio un diritto fisso non legato alla privativa (istituto ormai superato per giurisprudenza costante e con norma positiva dopo il 1/1/2002 (art. 35, 12, lett. g) L. 28/12/2001, n. 448) ma assimilabile ad una sorta di somma dovuta per attività istruttoria, autorizzativa ed uso di spazi ed attrezzature, mantenendo così, implicitamente in vigore l’Art. 19 commi 2 e 3 DPR 285/1990.

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Carlo Ballotta

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67 thoughts on “Il trasporto necroscopico

  1. Ciao Carlo. Tempestivo come al solito! restiamo in lombardia.
    allora mi confermi che il trasporto della salma ( causa incidente su pubblica via senza ipotesi di reato) al deposito di osservazione è obbligatorio?
    ok sul fatto di salma/cadavere (anche perchè sarebbe assurdo che per un singolo significat si diano due nomi), ma il riscontro diagnostico in questo caso viene fatto, o forse non ho ben chiaro che cosa sia il riscontro diagnostico? o meglio esiste un primo medico che accorre sul luogo dell’incidente e conferma il decesso e un secondo medico ( anatomopatologo o chi per lui) che lo conferma ulteriormente in deposito di osservazione?
    Perdonami se sono un pò lenta, ma non ho molta dimistichezza nè sull’argomento, nè sui decreti!

  2. Cara Silvia,

    andiamo con ordine: ogni comune ex Art. 12 lettera b) DPR 285/1990 deve disporre di idoneo locale dove accogliere le salme di persone decedute in luogo pubblico o pubblica via, spesso il servizio (obbligatorio per ciascun comune) può esser erogato in convenzione con l’ASL o l’Azienda Ospedaliera approfittando del servizio mortuario sanitario di cui ogni struttura che operi in regime di ricovero deve dotarsi ex DPR 14 gennaio 1997.

    IL servizio mortuario sanitario ex DPR 14 gennaio 1997 deve (o dovrebbe) esser dotato di appositi spazi per consentire la ritualità (cappelline mortuarie) e la veglia funebre.

    Solo alcune regioni ammettono il trasporto a cassa aperta dal deposito d’osservazione ad altro luogo opportunamente identificato dall’ASL come idoneo, dopo aver ottenuto, se necessario il nulla osta da parte dell’Autorità Giudiziaria. Il trasporto a cassa aperta deve comunque avvenire durante il periodo d’osservazione (di solito le 24 ore dal decesso) quando il corpo umano inanimato è “salma” e non ancora “cadavere”. I cadaveri, infatti, si trasportano solo a cassa chiusa.

    Se si esclude il riscontro diagnostico/autopsia (Artt. 37 e 45 DPR 285/1990) che comporta per sua stessa natura un intervento invasivo e demolitorio da parte del medico settore di solito la visita necroscopica è un esame esterno (semeiologia tanatologica fisica o strumentale), perchè si limita a rilevare i “signa mortis”, come ad esempio la rigidità cadaverica o gli iniziali segni di putrefazione.

    IL riscontro diagnostico ha fine meramente medico.
    L’autopsia, invece, è disposta dalla magistratura per ragioni di giustizia.

    Per approfondire questi passaggi Ti consiglio la lettura dell’articolo reperibile a questo nell’archivio con questo titolo: “Dopo l’esame autoptico o il riscontro diagnostico è ancora necessario il certificato necroscopico?”.

    Ovviamente prima di procedere alla tolettatura mortuaria /vestizione occorre un provvedimento liberatorio (il cosidetto “salma libera”) rilasciato dalle stesse autorità sanitarie, poi solitamente è il personale in servizio presso il deposito d’osservazione/obitorio a provvedere alla vestizione.

    La selta dell’impresa di onoranze funebri dovrebbe essere libera scelta del cittadino (dico “dovrebbe” perchè esistono ancora mostruosità giuridiche in conflitto con la legge 287/1990 come appunto la gestione di servizi istituzionali affidata a soggetti privati)

    I risultati di autopsie e riscontri diagnostici debbono esser cominicati anche al sindaco in qualità di autorità sanitaria locale (legge 833/1978, Decreto Legislativo 112/1998, Decreto Legislativo 267/2000) per eventuali variazioni nella compilazione delle scheda di morte (Art. 1 commi 5 e 7 DPR 285/1990) La trasmissione di questi esiti vale tanto per le autopsie quanto per i riscontri diagnostici.

  3. Scusa Carlo, ti rendo il tutto un pò più semplice. Sto facendo una piccola ricerca riguardo al caso, e ho semplificato il tutto nel modo seguente. Dimmi se ho omesso qualcosa o ho sbagliato qualche passaggio:
    X incidente mortale in luogo pubblico escludendo ipotesi di reato o casi particolari:
    intervengono 112 o 113-118 con medico a seguito che accerti le cause di morte e autorizzazione al trasporto salma accordata con la pubblica autorità che ne invierà poi copia al comune dove è avvenuto il decesso. Il trasporto salma avviene nelle due modalità che mi hai illustrato ( comune con polizia mortuaria o in regime di monopolio) tramite body bag o cassa lignea aperta in carro chiuso. la salma/cadavere è poi portata al deposito di osservazione dove l’operatore comunale del deposito accompagna i “portantini” con salma a seguito ( dopo i controlli di autorizzazione all’ingresso) che viene asportata dal body bag, posta sul tavolo per il riscontro diagnostico nella sala di osservazione coperta da un lenzuolo di cotone. del riscontro diagnostico se ne occupa l’anatomopatologo ( che cosa fa esattamente, che attrezzi usa?)nelle 24 ore di decorso di osservazione, che invia la relazione al direttore sanitario dell’ospedale ( di competenza del deposito di osservazione?) che a sua volta ne conferisce copia al comune che a sua volta ne dà copia all’ASL competente.
    che cosa succede dopo? è quì che intervengono le pompe funebri x vestizione ecc. chi le chiama? il cadavere è portato direttamente alla funzione di sepoltura o viene portato a casa per veglia funebre?

  4. grazie Carlo. Allora visto che sei molto chiaro ti chiedo ancora due cose:
    ammettiamo un caso di incidente su pubblica via;
    il trasporto della salma conclude nel deposito di osservazione giusto? le estreme onoranze da parte dei familiari avvengono in una stanza allestita in loco? se si in che modo? oppure si possono richiedere a casa dopo le 24 ore di decorso? se si come avviene l’ulteriore spostamento? quando intervengono le pompe funebri nei casi specifici e chi le chiama?
    e ancora… una volta portata la salma al deposito viene tolta dal body bag e viene coperta da un lenzuolo bianco? sulla salma vengono fatti ulterirori accertamenti in quelle 24 ore ( escludendo reato o maciullamento?)

  5. Del trasporto salma si occupa:

    il servizio di polizia mortuaria (comune, se in economia diretta, ditta appaltatrice) in regime di monopolio se il trasporto è istituzionale, ossia disposto d’ufficio dalla pubblica autorità o dall’autorità sanitaria.

    Il trasporto salma può indifferentemente avvenire con un body bag (sacco da recupero munito di cerniere e maniglie per renderne più agevole la movimentazione) oppure con una cassa lignea (rigorosamente aperta) avendo, però, cura di foderarla internamente con un dispositivo plastico ad effetto impermeabilizzante (paragrafo 5.3 circolare ministeriale 24 giugno 1993 n. 24).

    Ai sensi del paragrafo 5.3 Circ.Min. n. 24 del 24 giugno 1993 il trasporto di salme o cadavere avviene entro veicolo chiuso, così da non renderli visibili all’esterno, per ovvi motivi di pietas. Il trasporto cosidetto “a cassa aperta” serve per non inibire eventuali funzioni vitali ancorchè debolissime come il respiro. (….è piuttosto difficile respirare con un coperchio di legno o peggio ancora di metallo appoggiato sul viso!!!!).

    Dopo la visita necroscopica (= accertamento di morte) il cadavere può rimanere esposto a cassa aperta per ricevere le estreme onoranze durante la veglia funebre, diventa necessaria la cella frigorifera solo se dovessero insorgere fenomeni percolativi o se il funerale si terrà dopo molto tempo dall’avvenuta visita necroscopica. A questo punto meglio applicare sul coperchio della cassa un coperchio trasparente munito di impianto di raffreddamento, così da rendere comunque visibile il cadavere o chiudere direttamente la cassa (paragrafo 9.6 Circ.Min. n. 24/1993)

  6. un’altra cosina:
    il trasporto della salma dal luogo dell’incidente al deposito di osservazione avviene per mezzo di un carro funebre? di un furgone funebre?
    ho letto “carro chiuso, cassa aperta” che si intende? quale tipo di cassa si usa fino al deposito di osservazione e quando si può procedere con le pompe funebri?

  7. vorrei un informazione…
    chi si occupa del trasporto della salma al deposito di ossservazione ( pompe funebri, polizia mortuaria o comune?) come avviene questo trasporto di norma nelle varie successioni ( sacco trasporto salme, poi cassa in plastica lavabile o feretro tramite pompe funebri?) quando rimane al deposito di osservazione non è necessario chiudere la salma nella cella frigorifera dopo l’accertamento di morte da parte del medico necroscopo o chi per lui…insomma qualcuno sa dirmi quali sono i passaggi, che se ne occupa, anche senza i decreti.
    grazie

  8. L’onere di tali prestazioni (trasporto necroscopico) viene a fare carico al comune di decesso, salvo che i familiari non richiedano di avvalersi, a proprie spese, dei servizi di trasporto di cui all’art. 16, comma 1, lett. a) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, confermando con ciò la persistente vigenza dell’art. 19, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
    In altre parole, si tratta di un onere che sorge in conseguenza del c.d. “disinteresse da parte dei familiari”, dovendosi comunque provvedere al trasferimento del corpo al deposito di osservazione od obitorio, costituendone una particolare, e contingente, fattispecie.

    Così si è espresso Ministero della Giustizia, Ufficio Legislativo, prot. n. 4/2-780 del 14 dicembre 2007 ed anche il Ministero degli Interni con parere prot. n. 15900/1371/L.142/1bis/31.F in data 13 febbraio 2007.

    Questa è la normativa ufficiale di riferimento, poi in dottrina esistono posizioni minoritarie, le quali tendono ad applicare più rigidamente l’Art. 1 comma 7 bis della Legge 28 febbraio 2001 n. 26, ma non è elemento di diritto.

  9. Scusate, ma per farla breve chi deve pagare la rimozione della salma disposta dalla pubblica autorità? e se cortesemente è possibile avere la normativa ?

    Grazie Sandro Luperini

  10. Consultando e compulsando per l’ennesima volta il regolamento nazionale di polizia mortuaria ci siamo accorti di una piccola lacuna, davvero minima ed al limite del caso di scuola, su cui, però, vorremmo indagare.

    Quasi sempre nella “raccolta salme” sul luogo di incidenti stradali ovvero nel recupero di salme rinvenute su pubblica via, luogo pubblico o, comunque non idoneo a fungere da deposito d’osservazione, da trasferire presso l’obitorio si utilizzano cassoni realizzati con materiale impermeabile e facilmente disinfettabile (plastica rigida o acciaio inossidabile) di solito muniti di guarnizioni così da garantire l’ermeticità a fronte di possibili percolazioni o esalazioni cadaveriche.

    La disciplina cui è sottoposta questa fattispecie è particolare, infatti, quasi sempre, la cisiddetta constatazione di morte è redatta dal medico del pronto intervento presente sull’ambulanza e poi non è il comune, cui compete di norma la regolamentazione dei trasporti funebri, ma la stessa Pubblica Autorità, accorsa sul luogo del sinistro, a disporre ed autorizzare il trasferimento di tali salme presso l’obitorio/deposito d’osservazione dopo l’effettuazione dei necessari rilevamenti sulla dinamica dell’accidente.

    Spesso, poi, la spoglia (o presunto tale, perché non è ancora trascorso il periodo d’osservazione) prima di esser deposta nel contenitore di cui sopra è avvolta in un particolare sacco, i cosidetto “body bag” costruito in modo da reggere lo sforzo meccanico dovuto al peso che dovrà reggere e così da assicurare il perfetto trattenimento di eventuali umori o composti aeriformi rilasciati dal cadavere.

    Il comune denominatore di questi due manufatti è l’assoluta impermeabilità alle emissioni postmortali, tant’è vero che, ai sensi del paragrafo 5.3 Circ.Min. 24 giugno 1993 n. 24 quando per il recupero si ricorre ad una normale bara si raccomanda di usare:

    anche una semplice cassa lignea, purchè foderata all’interno con dispositivo plastico ad effetto uimpermeabilizzante.

    Questi sistemi, però, potrebbero ostacolare o impedire il manifestarsi di eventuali funzioni vitali, come, ad esempio, il respiro.

    Certo la distanza del trasferimento o la particolare condizione in cui la salma versa (perfusione di umori corporei, emorralgie, distacco di parti anatomiche dovuti a profonde lesioni o interventi demolitori…) inducono ad adottare soluzioni volte a garantire il perfetto isolamento del corpo privo di vita dall’ambiente esterno, ma c’è un problema ineludibile, non solo di forma: se non è ancora trascorso completamente il periodo d’osservazione non c’è ancora la certezza che quel corpo sia davvero cadavere.

    Il DPR 285/1990 con il combinato disposto tra gli Artt. 8 e 17 è categorico: prima di detto periodo d’osservazione non si deve porre in essere nessuna condizione volta ad impedire eventuali manifestazioni di vita, le deroghe a questo principio sono ben determinate (si veda anche il D.M. 22 agosto 1994 n.582 sulle modalità di accertamento e certificazione di morte)

    Il periodo d’osservazione, in effetti, subisce una riduzione su se:

    1) Il medico necroscopo ha già accertato la morte mediante l’ausilio di un elettrocardiografo (in questo frangente la visita necroscopica può tenersi anche prima delle 15 ore dal decesso)

    2) Il cadavere presenta segni di maciullamento maciullato o è decapitato

    3) Il cadavere mostra incontrovertibili segni di putrefazione.

    4) la morte è stata causata da conclamata malattia infettivo-diffusiva , quindi vi sia il rischio concreto di epidemia

    In queste ultime evenienze occorre la proposta di compressione del periodo d’osservazione avanzata dal medico necroscopo anche se ad adottare il materialmente il provvedimento caratterizzato da contingibilità ed urgenza sarà il Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale (egge 833/1978, Decreto Legislativo 112/1998, Decreto Legislativo 267/2000 )

    Salvo questi frangentimolto particolari prima delle 24 ore dal decesso la salma deve esser trasportata a “cassa aperta” per permettere la manifestazione di eventuali segni di vita.

    E allora per quale motivo nel recupero salme in occasioni di incidente mortale sul pubblica via, come abbiamo agevolmente dimostrato prima, si segue una diversa procedura?

    L’unica soluzione sarebbe la diretta presenza del medico necroscopo munito di elettrocardiografo durante le stesse fasi del recupero.

    Come, infatti è stato rilevato in dottrina solo nelle situazioni più estreme quali decapitazione, maciullamento, avanzata decomposizione la dottrina (M. Cingolani, L. Leone, R. Penna,Problemi medico-legali, La guardia Medica 2004, Menarini edizioni) sarebbe ammissibilela l’eventualità che l’assoluta certezza della morte sia attestata non già dal necroscopo, ma anche dal medico che per primo esamina il cadavere, nel luogo in cui quest’ultimo si trova.

    Certo, la morte apparente, grazie ai progressi enormi della medicina, è argomento macabro e fantastico forse da confinare oramai nei racconti del terrore ottocenteschi, ma il dubbio, ameno in teoria, rimane.

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