ln caso di autorizzazione della Procura della Repubblica al trasporto della salma di persona, deceduta in seguito a reato, all’obitorio di altro comune (nel quale ha sede anche il Tribunale) chi paga gli oneri del trasporto, effettuato da una impresa di onoranze funebri individuata (per iscritto) dalla locale stazione dei carabinieri?
I carabinieri?
I familiari?
l’ impresa di onoranze funebri?
Premessa:
I trasporti necroscopici constano in:
1) Raccolta di salme a seguito di incidenti sulla pubblica via, abbandonate, di cui si debba effettuare il riconoscimento, ecc. (art. 19/1 del DPR 285/1990);
2) Trasporti funebri di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa (art. 19/1 del DPR 285/1990);
3) Trasporti funebri su disposizione dell’Autorità Sanitaria nel caso di morti in abitazioni inadatte o quando sia pericoloso per la salute il loro mantenimento in detto luogo.
Il servizio necroscopico (necessario per tutti i comuni ai sensi del Decreto Ministeriale 28 maggio 1993) meglio conosciuto con la formula di “recupero salma” o “raccolta salme incidentate”, sotto il profilo delle autorizzazioni, è disciplinato dal paragafo 5.2 della Circolare Ministeriale 24 giugno 1993 n.24 esplicativa del Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285.
Esso ha una natura ambigua, perchè pur configurandosi come un trasporto di polizia mortuaria, non è un trasporto funebre in senso classico, in quanto è disposto non dal Comune, tramite apposita autorizzazione di cui agli Artt. 23 e seguenti del DPR 285/1990, ma dalla Pubblica Autorità (Magistratura oppure Organi di Polizia Giudiziaria di cui all’art. 57, comma 1, lett. b) Codice di Procedura Penale).
Sino all’avvento dell’Art. 1 comma 7 bis Legge 28 febbraio 2001 n. 26 in forza dell’Art. 16 DPR 295/1990 tale trasporto era da considerarsi a carico del comune, così come confermato anche dal paragrafo 5.1 della suddetta Circ.Min. 24 Giugno 1993 n. 24.
La raccolta di salme sulla pubblica via, morte in casa, abbandonate ha, quindi, la veste di servizio obbligatorio, il Comune può solo stabilire la forma con la quale garantirlo alla cittadinanza (Art. 13 Decreto Legislativo 267/2000), ma deve tassativamente garantire l’ organizzazione dello stesso 24 ore su 24 per tutti i giorni dell’anno.
Si rimanda al paragrafo 5 della circolare Min. Sanità n. 24 del 24/6/1993 per la organizzazione e le competenze in ordine al servizio.
La circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/1993, sul punto ripevedeva sostanzialmente 2 ipotesi, quella del trasporto al deposito di osservazione/obitorio del comune di decesso (in tal caso con onere a carico del comune ex art. 16, 1, lett. b) dPR 285/1990) oppure quella del trasporto in altro luogo, anche se nello stesso comune, o in altro comune (ma in tal caso con la preventiva autorizzazione comunale) (in questo caso con onere a carico di chi avesse disposto il trasporto altrove
Dopo l’entrata in vigore del Art. 1 comma 7 Bis Legge 28 febbraio 2001 n. 26, secondo il quale tutti i trasporti mortuari (ossia di salme, cadaveri e loro trasformazioni di stato) sono prestazioni a titolo oneroso per l’utenza.
E’, così, avvenuta una spaccatura insanabile nella dottrina (ossia nel dibattito tra gli studiosi della materia funeraria), tale conflitto si polarizza su questa dicotomia:
A) Il “recupero salma” è un normale trasporto funebre, ancorchè di salma, e quindi deve avvenire “a cassa aperta” con tutte le cautele di cui all’Art. 17 DPR 285/1990; esso pertanto è sempre imputabile ai famigliari del defunto (anche se le spese vengono anticipate dai Pubblici Poteri i congiunti del de cuius saranno soggetti alla ripetizione della somma anticipata, attraverso procedure coattive come l’iscrizione a “ruolo” (D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, come modificato con D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 326 e si veda, anche. il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, come modificato dal già citato D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 326).
B) Il “recupero salma” attiene all’Ordine Pubblico, è un servizio ISTITUZIONALE e, di conseguenza, spetta al comune che lo può erogare in economia diretta (ossia con propri necrofori e veicoli) oppure attraverso le forme di gestione dei servizi pubblici locali dettate dall’Art. 113 Decreto Legislativo 267/2000.
Questa assimmetria interpretativa coinvolge anche le più alte sfere di governo (della nostra scalcinata Repubblica):
L’attuale testo unico in materia di spese di giustizia (testo A), D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e succ. modif.), innovando sulla c.d. “Tariffa penale” (R.D. 23 dicembre 1865, n. 2701, così abrogata), esclude espressamente –con l’ art. 69 – dalle spese di giustizia quelle per la sepoltura dei defunti.
Alcuni Tribunali (TAR Campania n. 2844/2004, TAR Veneto n. 4338/2004) tendono a interpretare questa norma in modo estensivo, comprendendo anche le spese antecedenti alla sepoltura, tra cui il trasporto necroscopico e la custodia delle salme decedute sulla pubblica via o in altro luogo pubblico.
Il Ministero dell’interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per le Autonomie Locali, prot. n.15900/1371/L.142/1bis/31.F in data 13 febbraio 2007, invece, osserva come sia possibile individuare, nell’ambito del trasporto funebre, anche un’attività svolta in termini di servizio pubblico locale indispensabile, a fini di igiene e sanità pubblica, come l’insieme delle prestazioni istituzionali, riconducibili ai c.d. servizi necroscopici i quali comprendono, generalmente (per quanto riguarda il trasporto funebre), il trasporto su chiamata della pubblica autorità dalla pubblica via al deposito di osservazione od obitorio, il trasporto disposto dall’autorità sanitaria nel caso di decessi in luoghi inatatti e pericolosi ai fini dell’osservazione dei cadaveri, il deposito di osservazione e l’obitorio, fermo restando che in queste attività “necroscopiche” non rientra quella del successivo trasporto dall’obitorio alla sepoltura, esulando quest’ultimo dall’ambito istituzionale.
Il parere ministeriale ritiene che (alla luce della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993, punto 5, 1, ultimo periodo) solo quando il trasporto sia disposto dall’Autorità.Giudiziaria. in luogo diverso da quello stabilito come deposito di osservazione od obitorio dal comune, l’onere sia a carico della stessa Autorità che l’ha richiesto.
Se ne ricava come, legittimamente, il comune sia tenuto a curare ed ad assicurare un servizio di trasporto di salma, seppure limitatamente a questa fattispecie e con esclusione del trasporto funebre in occasione delle successive onoranze funebri, che si svolgano dalla camera ardente al luogo di sepoltura.
Qualche perplessità si deve sollevare sul punto in cui il parere ministeriale ammetterebbe che tale tipologia di servizio di trasporto funebre possa essere gestito “in regime di privativa”, sia in relazione a quanto precedentemente segnalato in merito all’abrogazione esplicita e non tacita del T.U. di cui al R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, salvo, come del resto traspare dal parere nel suo complesso, non attribuire ad esso il significato di un’affermazione di persistente vigenza delle disposizioni dell’art. 19, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, portando a considerare tale servizio come un servizio fondamentale a cui il comune provvede o direttamente o avvalendosi degli strumenti contrattuali idonei ad assicurarne la prestazione, sul proprio territorio, quale servizio meramente comunale.
In tale accezione semantica, questa fase del trasporto funebre, viene a configurarsi non tanto come quel servizio pubblico locale di cui all’Art.1 comma 7bis Legge 28 febbraio 2001 n. 26 (si veda anche Consiglio di Stato, con la sentenza Sez. VI n. 7950/06 del 7/11/-27/12/2006) quanto come un compito “proprio” del comune in quantoistituzionale ed è sulla base di questa titolarità in un certo qual senso esclusiva (a prescindere dalle modalità con cui il comune l’assicuri, sul proprio territorio) che può giungersi ad argomentarsi la sussistenza dell’onere a carico del bilancio del comune, in difetto della quale sorgerebbe responsabilità patrimoniale (art. 93 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.).
Si scontrano, quindi, due letture dei disposti di Legge profondamente difformi ed antitetiche.
Il “sugo della storia” come direbbe Alessandro Manzoni consta in questa domanda: “La raccolta salme è un filone proprio dell’attività funebre esercitata dalle imprese funebri in regime di libero mercato, come se il “recupero salma” fosse una componente dello stesso funerale; oppure è una necessità di ordine pubblico che grava in capo al Comune, anche se materialmente essa dovesse esser svolta da imprese funebri individuate dal comune secondo un regolare procedura di affidamento?
Se aderiamo alla seconda ipotesi il comune per finanziare questa azione di polizia mortuaria sul territorio riceve in forma indistinta un contributo dallo Stato o recupera i costi a mezzo di contribuzioni di legge o, ancora, potrebbe imporre sugli altri trasporti funebri un diritto fisso (ex Art. 149 comma 4 lettera c) Decreto Legislativo 267/2000) sul rilascio dell’autorizzazione al trasporto oppure esigere in un trasporto che interessi più comuni, con sosta “tecnica” in comune intermedio un diritto fisso non legato alla privativa (istituto ormai superato per giurisprudenza costante e con norma positiva dopo il 1/1/2002 (art. 35, 12, lett. g) L. 28/12/2001, n. 448) ma assimilabile ad una sorta di somma dovuta per attività istruttoria, autorizzativa ed uso di spazi ed attrezzature, mantenendo così, implicitamente in vigore l’Art. 19 commi 2 e 3 DPR 285/1990.
Tizio residente nel Comune Alfa ha un incidente nello stesso comune al quale sopravvive e viene ricoverato in ospedale nel Comune Beta.
Dopo qualche giorno Tizio muore all’ospedale del Comune Beta.
L’autorità giudiziaria dispone il trasferimento della salma dall’ospedale del Comune Beta all’istituto di medicina legale sito nel Comune Gamma e incarica un’agenzia di onoranze funebri.
L’agenzia di onoranze funebri effettua il trasferimento.
Sembra che l’autorità giudiziaria abbia comunicato telefonicamente all’agenzia di chiedere il pagamento del trasferimento al Comune Alfa.
Noi siamo il Comune Alfa e, premesso che senza qualcosa di scritto da parte dell’autorità che ci dica che dobbiamo pagare non prendiamo nemmeno in considerazione la richiesta, vorremmo capire se, effettivamente, questa spesa compete a noi.
Dalla circolare 24/1993 ci sembrerebbe di no, ma vorrei capire meglio.
Grazie
X Mario,
abracadabra, ho il vago sentore e la remota intuizione analogica che noi si abiti entrambi, nel mio feudo funerario prediletto (L’Emilia-Romagna) e quasi quasi potremmo esser pure “vicini di casa”, o infatti abito a Modena…Modena Park!
Fine queste mie astrologanti magie di arte divinatoria, trascorrerei, più seriamente, a dirimere il problema da Lei esposto e rappresentato.
Sull’onerosità del trasporto necroscopico è pacifico convenire, ma alla fine chi paga?
Come al solito, in polizia mortuaria, abbiamo tre possibilità, tutte verosimili e plausibili, per obiettività… pilatesca esporrò tutto il ventaglio delle ipotesi, prima di limitarmi a qualche umile suggerimento o suggestione.
C’è chi dice che il recupero salma incidentata (trasporto necroscopico, ma extra moenia comunali) sia
1) onere ripetibile nei confronti degli obbligati a provvedere al funerale (i famigliari) ai sensi dell’art. 1 comma 7-bis Legge di conversione 28 febbraio 2001 n. 26, il quale dispone la generale onerosità del trasporto mortuario (a carico dei dolenti) in qualsiasi forma esso sia svolto, tipizzando le fattispecie di residuale gratuità dei servizi funerari. E’ la tesi minoritaria, ma è pur sempre sostenuta da alta ed erudita dottrina (Dr. Sereno Scolaro, a più riprese sul forum di enti.it e sulle pagine de: “I Servizi Funerari”)
2) sempre e solo competenza del Comune di decesso, per ragioni di indifferibilità ed urgenza, ex art. 16 comma 1 Lett. b) D.P.R. 10 settembre 1990. Le spese necroscopiche debbono esser previste nel bilancio comunale. Si veda anche l’art. 1 comma 3 lett. c) della Legge Regionale emiliano-romagnola 29 luglio 2004 n. 19, sull’obbligatorietà, per l’ente locale, di assicurare questo servizio (Art. 13 D.Lgs n. 267/2000) sul territorio e per la propria popolazione.
3) a carico di chi lo disponga per inderogabili ragioni di igiene e sicurezza pubblica (nel caso concreto: la forza pubblica o l’autorità sanitaria), essendo esso servizio istituzionale il quale esula dalle normali spese e prestazioni funerarie, Così, almeno recita la circ. min. Salute 24 giugno 1993 n. 24.
Ora, in questo quadro normativo così complesso, per l’intreccio di norme, di vario rango e grado, ed atti istruttivi, non sempre omogenei, s’inserisce il T.U. Spese di Giustizia D.P.R. n. 115/2002 con il suo art. 69 comma 1 lett. c) con il quale il Governo esclude dai costi economici imputabili all’azione della Magistratura, proprio il trasporto necroscopico.
Quindi la Circ.Min. Salute. n.24/2003 (paragrafo 5) , nella gerarchia delle fonti sarebbe parzialmente abrogata perchè incompatibile, nella parte in cui vorrebbe addebitare agli organi di polizia giudiziaria le relative spese per aver ordinato il trasporto necroscopico, fuori dei confini Comunali. Lo stesso Min. Grazia e giustizia ha confermato pienamente, con specifica risoluzione, la validità di quest’interpretazione, a questo punto ufficiale.
Anche il Min. Interni, replicando a specifica domanda, posta a suo tempo, parrebbe propendere per la soluzione prospettata al punto 2, ma attenzione se il recupero salme è servizio comunale è il Comune a dover garantire questa funzione gestendola nei modi di cui all’art. 113 del T.U. Ordinamento Enti Locali (sostanzialmente erogandola in economia diretta o esternalizzandola, pur mantenendone il controllo).
La forza pubblica intervenuta DEVE, comunque rilasciare al Comune di decesso, copia del provvisorio atto di trasporto ed in più è tenuta ad allertare solamente l’impresa di onoranze funebri scelta dal Comune (le formule sono svariate: appalto, turnazione concordata con le imprese funebri dichiaratesi disponibili ad assumere l’impegno…). L’aver contattato un altro operatore funerario, a propria discrezione, implica l’applicazione dell’art. 191 comma 4 D.Lgs n. 267/2000, almeno per quanto riguarda la macchina comunale. E’da valutarsi, quando il Comune dovesse liquidare all’impresa funebre il dovuto, la responsabilità per danno erariale ex art. 93 D.Lgs n. 267/2000, con segnalazione di rigore alla sez. regionale della Corte dei Conti.
Chiudo con un paradosso: in Emilia-Romagna l’attività funebre del trasporto dovrebbe esser quanto meno separata e disgiunta da quella necroscopica della raccolta salme incidentate, ma ad impossibilia nemo tenetur, per una semplice problema di austerity, attualmente solo le imprese di pompe funebri riescono ad eseguire questo servizio in modo economico, con costi accessibili per il Comune, il quale resta, pur sempre, però, titolare ultimo della funzione, nella sua interezza.
Complimenti per le capacità divinatorie.
Grazie per la illustrazione delle ipotesi.
Però gradirei che si potesse soffermare su una questione per me importante.
Il povero Tizio non è morto nell’incidente e la salma non è stata trasportata dalla pubblica via all’istituto di medicina legale.
Tizio è morto in ospedale (situato in comune diverso da quello di residenza) e portato in medicina legale in un terzo comune. Il trasporto di un cadavere dall’ospedale all’istituto di medicina legale mi sembra fattispecie diversa da quella prevista dall’art. 19, comma 1, del d.p.r. 285/1990.
E se dovesse mai pagare un Comune non dovrebbe essere quello in cui è morto il povero Tizio, cioè il comune dove è situato l’ospedale?
Grazie in anticipo per l’attenzione e la pazienza
X Mario,
si tratta per sempre di un trasporto necroscopico disposto d’imperio, dalla Pubblica Autorità, quindi ricadiamo nelle tre tipologie, giusto ieri, delineate, nella precedente risposta.
Il Comune di decesso e, quello, sede di ospedale, in cui materialmente sia avvenuto l’exitus, la morte, quindi gli oneri sono a carico di quest’ultimo, se la polizia giudiziaria si rifiuta di pagare la prestazione in base al T.U. Spese di Giustizia, a meno di non sollevare un contenzioso avanti il Giudice, ipotesi sempre possibile, ma da ponderare attentamente, perchè difficile da praticare, vista l’alea che un giudizio pur sempre comporta ed i tempi dilatati all’infinito della macchina processuale italiana.
Mi chiamo Salvatore e vivo ha Ginevra e nel 2013 e morta mia madre in casa di mio fratello in Sicilia.
Ho saputo giorni dopo il funerale, che la sera della sua morte la moglie di mio fratello ha chiamato amici che hanno un agenzia di autobulanze e hanno portato mia madre nella sua casa in un paesino piu lontanto di quello di mio fratello.
Fatto questo, hanno chiamato il dottore per fare il certificato di decesso e hanno anche dichiarato la sua morte nel commune dove non e morta.
Ti volevo chiedere se tutto questo e legale ho no.
Grazie per la tua risposta.
Salvatore
X Salvatore,
il vecchio trucco funziona sempre: basta, infatti, compiacenti gli operatori dell’ambulanza, dichiarare, facendo pure carte false, che il de cuius sia ancora vivo, anche se per pochi istanti ancora prima dell’effettivo decesso, per organizzare il trasporto, magari presso un domicilio privato, laddove allestire, tra le mura domestiche, con più intima tranquillità la camera ardente. Tutto ciò, in carenza di apposita legge regionale (di cui la Sicilia ancora manca) la quale, appunto disciplini la movimentazione dei defunti a cassa aperta, ovvero durante il periodo d’osservazione è altamente ILLEGALE. Poi si sa error communis facit jus, ossia alle volte la mera prassi, seppur altamente viziata, si sovrappone al diritto, in certi casi sostituendolo, in una subdola sovrapposizione tra lo jus positum e le regole non scritte.
No comment! Ricorrendo all’ormai vetusto art. 17 del regolamento statale di polizia mortuaria di cui al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 il trasporto a cassa aperta è permesso sì, ma con molte restrizioni e limitazioni (esempio: morte in luogo pubblico o non idoneo, per inadattezza e pericolosità intrinseche a fungere da deposito d’osservazione, seppur temporaneo). Ad ogni modo occorrerebbe pur sempre un’autorizzazione comunale per eseguire, secundum legem, questo trasferimento. EX D.P.R. n. 396/2000, recante l’approvazione del nuovo ordinamento di stato civile è l’ufficiale di stato civile, rigorosamente del Comune di reale decesso, a formare l’atto di morte, attivare il medico necroscopo e rilasciare i conseguenti permessi di seppellimento.
Una segnalazione alla Procura della Repubblica sarebbe d’uopo!
Grazie per la sua sua risposta.
Vivo a Benevento. Mio marito è morto agli inizi del 2014, investito da un’auto.L’autopsia è stata effettuata pochi giorni dopo presso l’Ospedale “Rummo” di Benevento. Nel corso dell’autopsia sono stati effettuati prelievi di sangue, urine e bile. Le indagini tossicologiche sono state effettuate presso l’Unità Operativa Complessa di Patologia Clinica dell’Ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta.
Io vorrei conoscere la catena di custodia di suddetti prelievi dal momento in cui sono stati effettuati al momento in cui sono stati analizzati, in particolare vorrei sapere dove sono stati custoditi, da chi, a quale temperatura, e ogni altro dettaglio necessario a stabilire la correttezza o meno della conservazione. Per cortesia, mi potete dire a quale ente devo richiedere tale documentazione? Premetto che mi sono già recata all’ospedale “Rummo” di Benevento, ma mi è stato detto che loro posseggono solo le cartelle cliniche dei pazienti che vengono ricoverati, non avrebbero, dunque, alcuna documentazione riguardo l’obitorio.
X Sara,
Occorre individuare le responsabilità connesse alla conservazione dei reperti medico-legali, anche in riferimento ai rischi sanzionatori nel caso di cattiva conservazione, distruzione o smarrimento di essi.
Serve, poi, dotarsi di un registro ufficiale dei reperti, che documenti la presa in carico del reperto e la eventuale dismissione. Bisogna chiarire, preliminarmente alla presa in carico del reperto, se quest’attività si configuri o meno come attività di custodia in senso tecnico ai sensi del codice di procedura penale, nel qual caso sarebbe indispensabile formalizzare la nomina a custode da parte dell’autorità giudiziaria.
Nelle nostre strutture sanitarie solo in esclusivamente gli istituti universitarie d i primariati ospedalieri di medicina legale potrebbero assolvere questo delicato compito.
Come si fa a districarsi in questo intrigo? Non dovrebbe essere ovvio e scontato che un prelievo venga conservato in modo adeguato e che sia trasparente tutto l’iter dal momento del prelievo al momento delle analisi? Dovrebbe essere parte integrante dell’operato del consulente tecnico o di chi?
Non dovrebbe essere obbligatorio avere un registro ufficiale dei reperti? comunque nel caso di mio marito il consulente tecnico è stato nominato dalla procura della repubblica di Benevento,ma è “Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni, dottore di ricerca in Medicina Legale Bioetica e Riproduzione presso la Seconda Università di Napoli e medico interno presso l’Istituto di Medicina Pubblica e della Sicurezza Sociale dell’Università Federico II di Napoli. Dove potrei trovare la documentazione di cui necessito, tenendo anche conto che a breve,sono 5 anni dall’autopsia?
X Sara,
parlo da perfetto incompetente e profano, perchè non sono un anotomo patologo, ma di solito i protocolli operativi per le autopsie giudiziarie dispongono la conservazione dei reperti ad una temperatura di – 20 gradi, proprio per non alterare l’integrità dei campioni biogici prelevati.
Evidentemente, trattandosi di fatti abbastanza risalenti nel tempo la Procura della REpubblica ha già emesso il nulla osta alla sepoltura di Suo marito.
Non capisco, in tutt’onestà se Lei voglia ottenere una riapertura delle indagini, in ogni caso le sedi in cui intervenire sono l’istituto di medicina legale che ha svolto l’esame autoptico e la stessa Procura della Repubblica.
Se gli atti non sono ancora secretati per causa di giustizia, un accesso agli stessi dovrebbe pur sempre esser possibile per le parti interessate.
Le consiglio di rivolgersi ad un Legale di Sua fiducia, anche per rinvenire nelle spire tentacolari del Cod. Proc.Penale una norma precisa cui appellarsi per entrare finalmente in possesso dei preziosi dati a Lei tanto necessari.
Questo blog, è dedicato essenzialmente alla polizia mortuaria declinata nelle sue sezioni amministrative o più semplicemente operative, non siamo – purtroppo per Lei, un sito di medicina legale.
La ringrazio per le preziose informazioni e per i suggreimenti.