Abbiamo redatto un breve elenco di tutte quelle situazioni in cui gli operatori del post mortem entrano in contatto con la formalina, sostanza biocida altamente tossica in quanto mutagena e cancerogena.
- Gli infermieri generici che collaborano con i medici all’esecuzione dell’autopsia, al termine della seduta procedono alla conservazione dei tessuti da esaminare in formalina, alla pulizia del locale e delle attrezzature.
- Nel caso di autopsie dichiaratamente infette, la strumentazione chirurgica, dopo il lavaggio con acqua, viene immersa in soluzione di ipoclorito di sodio, con concentrazione e tempo di immersione imprecisata, e quindi lasciata immersa in formalina al 10% sino al giorno seguente.
- Durante l’autopsia gli organi devono essere sezionati seguendo le normali procedure, effettuando la fissazione dei singoli organi prima di ulteriori indagini. Se si sospetta una infezione polmonare i polmoni dovrebbero essere insufflati con formalina.
- Alle volte la formalina deve esser diluita e travasata
- Ai sensi dell’Art. 32 DPR 285/1990 particolari categorie di cadaveri debbono esser sottposti a trattamento antiputrefattivo attraverso l’introduzione nella cavità addominale di 500 cc di formalina. La resistenza dei tessuti all’ago della siringa spesso produceva schizzi o fuoriuscite di formalina, ora il problema è stato risolto realizzando cartucce monouso e precaricate con una certa pressione.
- La formalina è responsabile dell’inquinamento del sottosuolo cimiteriale (si pensi a cadaveri da inumare che abbiano subito interventi di tanatoprassi).
Per quanto concerne, inoltre, l’utilizzo di formaldeide il rischio chimico che ne deriva può assumere significato molto rilevante in relazione alle caratteristiche della sostanza utilizzata che è classificata dallo IARC come 2A: “agente probabilmente cancerogeno per l’uomo” e dalla ACGIH A2:”carcinogeni sospetti per l’uomo”. Spesso si registrano irritazioni delle congiuntive e delle mucose delle vie aeree dovuti all’inalazione proprio della formaldeide.
Allo stato della legislazione vigente il cosiddetto trattamento antiputrefattivo è obbligatorio, anche alla luce della circolare 24/93 del Ministero della Sanità, in forza degli artt. 32 e 48 del D.P.R. 285/90. Si ritiene che la sostanza (formalina) introdotta nelle cavità corporee della salma debba essere sostituita da altra con azione inizialmente antiputrefattiva e successivamente favorente la scheletrizzazione del cadavere. Una delle concause che hanno determinato il fenomeno delle cosiddette “salme inconsunte” è proprio l’effetto della formalina.
Salve a tutti!
sono assistente alla poltrona in uno studio dentistico.
Non spesso,ma alcune volte ci capita di fare alcune biopsie e di usare come conservante la Formalina/formaldeide.
Io sono sempre molto preoccupata nel maneggiarla,perche’ si sentono tante cose brutte su questo prodotto a partire dal suo potere cancerogeno.
Il mio medico mi dice sempre che fino a quindici anni fa non si sapeva niente e si viveva lo stesso e che la sua pericolosita’ e’ solo aerea.
Potete darmi voi dei consigli.
Ho paura di portare questa “pericolosità ” fino a casa,visto che ho una bambina piccola.
Grazie mille!
Chiara
X Chiara
Le consigliamo di leggere il documento della I sez. del Consiglio Superiore di sanità Scarica avente ad oggetto “Linee Guida Tracciabilità, Raccolta, Trasporto, Conservazione e Archiviazione di cellule e tessuti per indagini diagnostiche di ANATOMIA PATOLOGICA”. Di farlo leggere al medico dentista e di chiedere a detto medico le cautele che devono essere utilizzate per trattare le biopsie, a fini di sicurezza del lavoratore. Seguendo le cautele previste la situazione è sotto controllo.
La formaldeide rientra nelle sostanze che sono state oggetto di modifica della relativa classificazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (Regolamento CLP). Tale modifica è normata dai Regolamenti CEE/UE 05/06/2014 n° 605 e CEE/UE 23/03/2015 n° 491.
In pratica, la Formaldeide passa da cancerogeno “sospetto” a cancerogeno “presunto o certo”. La nuova classificazione è, quindi, la seguente:
Carc. 1B; H350 “Può provocare il cancro”
Tale attribuzione si applica a partire dal 1° gennaio 2016.
La Formaldeide o i prodotti che la possono rilasciare sono ampiamente utilizzati in diversi settori produttivi (industria chimica, trasformazione delle materie plastiche, solventi, vernici, mobili, pannelli in legno truciolato, collanti, cosmetici, industria tessile, settore sanitario, settore alimentare, ecc.).
Si registra una totale inversione di tendenza da parte della regione Puglia sull’impiego di formalina nel trattamento antiputrefattivo di cui all’Art. 32 DPR 285/1990.
La Legge Regionale 15 dicembre 2008, n. 34
recante norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri con l’Art. 11 comma 2 mantiene l’obbligo della siringazione cavitaria. E’stata forse una svista del legislatore o una scelta precisa dovuta alle particolari condizioni climatiche di grande caldo tipiche del meteo pugliese?
Forse non molti lettori sanno che la formalina è un prodotto a base di formaldeide, classificata (come aldeide) tra i biocidi.
La Commissione Ue ha emanato un nuovo regolamento (1451/2007/Ce) attuativo della direttiva 98/8/Ce in materia di immissione sul mercato di biocidi, in attuazione della seconda fase del programma decennale di cui all’articolo 16 della direttiva sui biocidi. Tale Regolamento è entrato in vigore il 1° gennaio 2008 e abroga formalmente il regolamento 2032/2003/Ce, anch’esso di attuazione della direttiva predetta. Per esigenze di chiarezza e di semplificazione, la Commissione ha preferito l’abrogazione e la sostituzione con un nuovo atto.
Si rammenta inoltre che di recente è stato modificato il campo di applicazione della direttiva 98/8/Ce sull’immissione nel mercato dei biocidi, con l’esclusione – a partire dal marzo 2010 – dei dispositivi medici regolati dalla direttiva 98/79/Ce.
La direttiva 2007/47/Ce (pubblicata sulla Guue del 21 settembre 2007 ed in vigore dall’11 ottobre 2007) apporta corpose modifiche alla direttiva 90/385/Ce sui dispositivi medici impiantabili attivi ed alla direttiva 93/42/Ce sui dispositivi medici, nonché inserisce all’interno della direttiva 98/8/Ce (articolo 1, paragrafo 2, sulle esclusioni dal campo di applicazione della direttiva) una nuova lettera s) che fa riferimento ai dispositivi in vitro della direttiva 98/79/Ce.
Gli Stati membri hanno tempo fino al 31 dicembre 2008 per conformarsi alle nuove disposizioni, che dovranno essere applicate a partire dal 21 marzo 2010. l’Italia dovrà recepire la modifica cambiando il D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 174, recepimento nazionale della direttiva Ue sui biocidi.
ciao sono un floricoltore e ho sentito che molti usano la formalina per sterilizzare le serre di cotivazione. Mi chiedevo se qualcuno poteva darmi qualche dritta su dove poterla comprare e sulle quantità da impiegarsi grazie ciao
La formaldeide è un potente battericida; le soluzioni acquose di formaldeide trovano largo impiego come disinfettanti per uso domestico, e nella produzione di tessuti a livello industriale.
Le pelli macerate vengono trattate con formalina (soluzione commerciale di formaldeide al 40%) nella cosidetta concia “all’olio”. Si mettono in bagno del 100% di acqua a 20°C e vi si aggiunge 1,5% formalina e 0,5% di NaHCO3, tutti pesi calcolati sul peso trippa. Si lascia ruotare per tre ore e si lasciano in bagno per 24 ore controllando che il pH sia stabile tra 8 e 8,5. A questo punto si scarica il bagno e le pelli vengono pressate e rasate dal lato carne, questa preconcia ha già portato la Tg intorno ai 70°C rendendole in questo modo rasabili.
Si consigliano questi link:
http://www.istitutoconciario.com/berto/aldeidi.htm
http://www.tuttocoltelli.it/public/phpBB3.1/viewtopic.php?f=7&p=10780
http://xoomer.virgilio.it/hmxjhn/dir9/Pellicce.htm
oltre ad una ricerca su Google con le parole chiave “concia” e “formalina”.
Ho saputo che si usa la Formalina per trattare la pelle con cui si fanno giubbotti eccetera.
Come si potrebbe riconoscere se la pelle è stata trattata o no? E se veramente si usa la formalina? Rispondete per favore.
l’art.48 DPR 285/1990 dispone che il coordinatore sanitario possa delegare tale operazione ad “altro personale tecnico”. Con questa locuzione dovrebbe intendersi il vigile sanitario o altro personale appartenente al medesimo ufficio. Comunque, de iure condendo, i trattamenti antiputrefattivi a base di formalina dovrebbero lasciare il posto ad altre tecniche, quali la tanatoprassi ed i frigoriferi.
Certe regioni, come ad esempio l’Emilia Romagna trasferiscono questa incombenza in capo all’incaricato del trasporto, come se egli agisse quale soggetto esterno al’organigramma dell’ASL, ma in un arapporto di avvalimento, operando egli pur sempre in qualità di incaricato di pubblico servizio (paragrafo 5 Circ. Min. n.24/1993).
Ciao sono marco e sono titolare di una agenzia di onoranze funebri ,mi capita rare volte di fare le punture di Formalina perchè l’ufficiale sanitario quando il decesso avviene a casa è in ospedale con i medici volevo sapere se era di competenza mia è perchè i medici non la fanno sicuramente perchè fà male devo preoccuparmi? cosa devo fare? FATEMI SAPERE GRAZIE