Il medico necroscopo in Lombardia (Parte I)

Oggetto di questo breve saggio (suddiviso per ragioni di spazio in due macroaree tematiche) sono l’ iterazione e possibili conflitti tra la normativa Body in Parlorlombarda (Legge Regionale 18 novembre 2003 n. 22; regolamento 9 novembre 2004 così come modificato dal Regolamento Regionale 6 febbraio 2007 n.1) ed il DPR 10 settembre 1990 n. 285.

Premessa: Il certificato necroscopico, così come previsto dall’art. 74, c. 2, del DPR 3/11/2000 N. 396 e dall’art. 4 del DPR 285/1990, non risulta ad oggi essere stato eliminato nemmeno dalle più recenti riforme regionali in tema di servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. L’unica eccezione di cui si abbia notizia è quella prevista dall’art. 6 del D.M. 22/8/1994, n. 582 (G.U. n. 245 del 19/10/1994) riferita ai casi di accertamento della morte nei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie. 04 n. 6) e quella nazionale (DPR 3 novembre 2000 n. 396; DPR 10 settembre 1990 n. 285).

Il certificato necroscopico ha come contenuto l’attestazione della visita fatta (art. 4 DPR 10/9/1990, n. 285) e l’accertamento (dell’effettività) della morte.

La denuncia della causa di morte spetta al medico ai sensi dell’art. 103 TULLSS e art. 1 DPR 285/1990 ed è effettuata con il modello stabilito dall’art. 1, 6 dPR 285/1990 (cioe’ con la scheda Istat.D.4 o Istat.D.5, … bis a parte). Solo in caso di decesso senza assistenza medica tale incombenza sorge in capo al necroscopo (Art. 1 comma 4 DPR 285/1990), anche i medici che eseguono autopsie e riscontri diagnostici ((Art. 1 comma 5 DPR 285/1990) sono tenuti a denunciare la causa di morte, tuttavia non si crea sovrapposizione perché:

1. Il certificato necroscopico concerne pur sempre il medico necroscopo (e vi è competenza esclusiva).
2. il medico incaricato dell’esame autoptico è tenuto ex Art. 39 DPR 285/1990 a dare comunicazione al sindaco (autorità sanitaria locale) per l’eventuale rettifica della denuncia della causa di morte (art. 39 DPR 10 settembre 1990, n. 285), e ciò altro non significa se non che la denuncia della causa di morte (scheda ISTAT) deve essere già stata debitamente compilata, in realtà con l’Art. 40 comma 3 del Regolamento Regionale 9 novembre 2004 la Regione Lombardia pare introdurre una notevole semplificazione affidando la compilazione della Scheda Istat direttamente al medico settore.

L’indicazione del periodo di osservazione ha senso quando si proponga (sussistendone i presupposti) il suo ‘prolungamento’ a 48 ore (art. 9 DPR 285/1990), dato che negli altri casi tale periodo é stabilito dall’art. 8 DPR 285/1990. In Lombardia è il medico necroscopo a decretare la compressione del periodo d’osservazione, mentre nell’impianto del DPR 285/1990 tale potestà, configurandosi come una decisione contingibile ed urgente spetta al Sindaco in qualità di Autorità Sanitaria Locale (Legge n.833/1978, Decreto Legislativo n.112/1998, Decreto Legislativo 267/2000).

E’la stessa autorità Sanitaria, poi, a disporre il trasporto necroscopico delineato dall’allegato 9 alla Delibera Giunta Regionale 20278 del 21 gennaio 2005 in caso di morte per malattia infettiva (Art. 4 comma 3 Legge Regionale Lombarda 18 novembre 2003 n. 22) o di abitazione inadatta e pericolosa insieme (Art. 12 comma 1 DPR 285/1990)

L’obbligo di certificato necroscopico da allegare ex post all’atto di morte è condicio sine qua per il perfezionamento (= effettività) della licenza di seppellimento (Art. 74 DPR 396/2000) ed opera a prescindere da eventuale nulla osta dell’Autorità Giudiziaria ex Art. 116 D. L g s. 28/7/1989, n. 271.
In Lombardia, come dettato dalla Legge 30 marzo 2001 n. 130 il certificato necroscopico recante l’accertamento della morte deve contemporaneamente escludere il sospetto di morte dovuta a reato

Sull’allegazione, deve essere tenuto presente sia l’art. 1 DM 27/2/2001, sia la sua collocazione funzionale: l’accertamento del decesso e’ coo-condizione (assieme al termine delle 24 ore così come precisato dal Ministero di Grazia e Giustizia con (nota Min. G.G. n. 1/50/FG/33 (92) 114 del 12/6/1992) ) per il rilascio delle autorizzazioni ex art. 74 RSC e, quindi, tale titolo va conservato (anche se vi e’/sarebbe una promiscuità tra procedure del servizio di Stato. Civile. ed i procedimenti “paralleli” operanti in tutt’altro servizio, quello di polizia mortuaria.

Tuttavia, dall’origine (1866) l’USC ha assolto anche a funzioni estranee alla formazione dell’atto di morte quale il permesso di seppellimento (oggi non più esistente …. ha mutato denominazione, cioè autorizzazione all’inumazione o, separatamente, autorizzazione alla tumulazione … ma non e’ qui il nome che ha rilevanza; anche se sarebbe corretto utilizzare l’attuale terminologia).

In merito al decorso del periodo d’osservazione è di rilevo questa postilla: In Lombardia l’osservazione è il periodo antecedente l’accertamento del decesso e solo in via subordinata si fa riferimento alle 24 ore (Art. 4 comma 1 Legge Regionale 18 novembre 2003 n. 22), mentre è stata, implicitamente abrogata l’estensione dello stesso alle 48 ore successive al trapasso.

Il sullodato Art. 74 DPR 396/2000 rinvia però ad un regolamento speciale (cioè a quello di polizia mortuaria).
Sono pertanto da valutarsi i riflessi di una norma regionale sulla disciplina statale di riferimento per il settore funebre.

Anche quando il certificato di avvenuta visita necroscopica risulterebbe quasi superfluo (esempio: drastica riduzione del periodo di osservazione o inutilità dello stesso per effetto di decapitazione e maciullamento) il medico necroscopo dovrà specificare e verbalizzare sul certificato necroscopico tali eventi così “estremi” anche ai soli fini del rilascio della licenza amministrativa di seppellimento. Sarà, allora, sufficiente l’attestazione che la morte è stata accertata. Ovviamente la compressione del periodo d’osservazione, in regime di DPR 10 settembre 1990 n. 285 è solo una proposta, in quanto essa spetterebbe di diritto al Sindaco il che quale Autorità Sanitaria Locale è il soggetto preposto ad adottare provvedimenti contingibili ed urgenti a tutela sella salute pubblica. Lombardia (Art. 4 comma 3 Legge 18 novembre 2003 n. 22 con annesso allegato 3 alla Delibera Giunta Regionale 20278 del 21 gennaio ed Emilia Romagna (Art.9 Legge Regionale 29 luglio 2004 n. 19), sembrano, però, disattendere questo principio, attribuendo tale potere direttamente al medico necroscopo.

L’accertamento di morte (art. 40, 6 regolamento. regionale (Lombardia) n. 6/2004 con relativo modulo allegato 3 alla Delibera Giunta Regionale 20278 del 21 gennaio 2005) altro non è se una forma del certificato di visita necroscopica di cui all’art. 4 DPR 285/1990 e dell’art. 74 DPR 396/2000

C’è subito un’importante precisazione linguistica: il certificato di visita necroscopica da oggi in Lombardia si chiama accertamento del decesso (allegato alla Delibera), esso attesta l’esito dell’esame necroscopico, cioè l’accertamento del decesso, nella vulgata necroforese di determinare realtà locali, invece, Il termine di certificato necroscopico, in genere, costituiva un sinonimo di denuncia della causa di morte (art. 103 comma 3 TULLSS e art. 1 DPR 285/1990).

Secondo l’art. 74 del Regolamento di Stato Civile DPR 396/2000 l’Ufficiale dello stato civile, per rilasciare l’autorizzazione alla inumazione/tumulazione deve acquisire preliminarmente la certificazione necroscopica. Nulla vi si dice, e nemmeno nel regolamento di polizia mortuaria DPR 285/1990, circa il numero delle copie in cui debba essere rilasciato. Se il medico necroscopo, per ragioni sue o per disposizioni dell’ASL di appartenenza, se ne tiene copia, non è un problema che riguarda l’U.S.C. (ed è a questa ipotesi che potrebbe riferirsi l’articolo da lei citato). All’ASL. ai fini della registrazione e certificazione della causa di morte viene trasmessa copia della scheda ISTAT, come espressamente previsto dall’art. 1 del DPR. 285/1990. Quand’anche da successivi accertamenti si rendesse necessario modificare la prima formulazione della causa di morte, si provvede con altra scheda ISTAT. Non è richiesto da nessuna norma all’Ufficiale di.Stato Civile. di trasmettere all’ASL anche copia della certificazione necroscopica.

Appare peraltro un controsenso, dal momento che la certificazione viene prodotta da un medico nominata dalla ASL medesima. Per quanto riguarda il permesso di seppellimento (o meglio, autorizzazione all’inumazione/tumulazione), non può essere sostituita semplicemente dalla copia del certificato necroscopico, dal momento che il rilascio del permesso di seppellimento è subordinato anche ad altre circostanze (nulla osta A.G., ecc.). Per quanto riguarda l’indicazione della causa di morte nella certificazione necroscopica, va considerato che la stessa non è nè richiesta, nè necessaria. Basta che lo stesso certificato necroscopico contenga le notizie che possono interessare all’USC ai fini del rilascio di detta autorizzazione all’inumazione/tumulazione (chiusura anticipata, ecc.).

Ad oggi, a livello nazionale non esiste un modulo ufficiale nazionale, come invece accade per la Scheda ISTAT.

Solo la Lombardia ha provveduto, approvando un modello ufficiale che presenta appunto tali caratteristiche: non contiene la causa di morte, ma fornisce altre informazioni: disposizioni di eventuale chiusura anticipata, eventuali precauzioni igieniche da adottare, assenza di sospetto di reato, assenza di stimolatore cardiaco).

Il certificato della visita necroscopica esso e’ un atto “interno” che non ha alcuna efficacia se non (eventualmente) in relazione all’art. 75 RSC (l’abrogato art. 141, 3 O.S.C. era piu’ preciso, prevedendone l’allegazione al fascicolo degli atti di morte, a posteriori rispetto alla formazione dell’atto di morte, cioè come mera raccolta), Esso va conservato in comune fino a quando il comune sia titolare della funzione di ‘conservatore’ degli allegati.

In nessun caso il comune può rilasciare copia della scheda ISTAT sia per la previsione dell’art. 103 TULLS, sia perché privo di poteri in tal senso, sia perché non vanta disponibilità di tali atti.

Infatti, la tenuta del registro della cause di morte spetta all’ASL (“solo” dal 10/2/1976 …) e, attualmente, la trasmissione di uno dei 2 esemplari della scheda di denuncia della causa di morte (scheda ISTAT) va trasmessa all’ASL entro 30 giorni (l’altra va inoltrata all’ISTAT nei termini dei normali flussi statistici).

Se vi siano state “alterazioni” su queste procedure, in ogni caso, il rilascio di una certificazione concernente la causa di morte o, copia della dvecch12relativa scheda, spetta – giuridicamente – alll’ASL (art. 1 dPR 285/1990) che la puo’ rilasciare nei termini previsti dal D. Lgs. 196/2003 relativamente al trattamento di dati personali sensibili.

La legalizzazione della firma del medico che attesta l’assenza di sospetto di reato ai fini della cremazione è ancora prevista e necessaria per quelle legislazioni regionali le chiali rinviino all’Art. 79 DPR 285/1990, ma non in Lombardia. Invero alcune norme regionali recenti tendono ad eliminarla, recependo e dando attuazione al principio introdotto appunto dalla legge 130/2001 senza dimentuicare come anche ai sensi del DPR 445/2000 le firme dei pubblici ufficiali non siano soggette ad autentica.

L’art. 74 comma 2 del nuovo ordinamento di stato civile (DPR 3 novembre 2000 n. 396) ripete letteralmente il contenuto dell’art. 141 del precedente Ordinamento di stato civile, in cui si prevedeva la figura del delegato sanitario. Il delegato sanitario potrebbe, allora, essere anche un professionista esterno all’AUSL, con adeguata preparazione, che viene investito di tali poteri dalla stessa AUSL. Come avremo modo di specificare in seguito la Regione Lombardia ha pienamente seguito questa filosofia organizzativa per i propri servizi di medicina necroscopica. […continua…]

Written by:

Carlo Ballotta

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