Fra trasporto salma “dilatato” e ragioni di mero businness

Nota di Redazione del 4 settembre 2020: “questo testo non vuole esser una volgare intemerata contro la filosofia funeraria della Regione Emilia-Romagna, che semmai, al contrario assurge ad exemplum, perché la L.R. n. 19/2004,  con i relativi provvedimenti d’implementazione, spesso e volentieri si presta ad un esame “a rime parallele” con altre realtà giuridiche ed operative, sul territorio.

Nulla quaestio per le case funerarie, le quali, tra l’altro, hanno ricevuto una forte legittimazione in diritto da una recentissima decisione della Consulta. Chi Vi scrive,  a titolo personalissimo, non è a questo punto a conoscenza di notizie di reato, quali sarebbe il mercimonio delle Leggi, ma come recita la Cost. Italiana ogni cittadino può contribuire alla formazione dell’indirizzo politico nazionale, quindi, se necessario, si ribadisce come anche gli impresari funebri possano fare politica, a difesa dei loro legittimi interessi, nelle sedi istituzionali a ciò preposte”.

 

 

In Emilia Romagna, il Legislatore regionale opta per una scelta filosofica di fondo, operando la distinzione semantica tra salma e cadavere, al fine di implementare maggiormente, ed a maglie larghe, il disposto dell’art. 17 D.P.R. n. 285/1990, sulla mobilità dei defunti a “cassa aperta” ora estensibile ad una casistica ben superiore, senza le rigidità congenite nel regolamento nazionale di polizia mortuaria.
Con diverse, e successive determinazioni, la Regione Emilia-Romagna, è intervenuta con integrazioni, a più riprese, sulla precedente, originaria determinazione n. 13871/2004 in materia di disciplina del trasporto di salma, di cadavere e resti mortali.
Ad esempio Le modifiche apportate con la determina n. 4693 del 29/5/2009 riguardano le situazioni in cui all”accertamento della morte si provveda strumentalmente, con il c.d. “tanatogramma ex art. 8 D.P.R. n.285/1990) consentendo, non ostante la previsione tassativa dell”art. 1 comma  3, lett. a) e b) LR (Emilia-Romagna) 29/7/2004, n. 19 e succ. modif., che il trasporto del corpo del defunto, dopo l’avvenuto accertamento di morte, se effettuato, a mezzo dell”impiego di ECG, possa avvenire anche con contenitore impermeabile non sigillato, a condizione che la percorrenza non superi i 300 km ed il trasporto sia completato non oltre le 24 ore dal decesso. Termine temporale questo ultimo il quale non sempre potrebbe essere coerentemente rispettabile, se consideriamo che il trasporto di cadavere, pur se effettuato con tali modalità, è soggetto a specifica autorizzazione comunale, la cui assenza determina la fattispecie dell”art. 339 TULLSS: i tempi intercorrenti tra il decesso, l’accertamento strumentale della morte, l’istanza e rilascio dell’autorizzazione al trasporto del cadavere, nonché la sua effettuazione nell’arco di 24 ore potrebbero essere non sempre possibili, per motivazioni contingenti e non imputabili ad alcuno (tanto più che deve essere esclusa ogni ipotesi di influsso, diretto od indiretto, sugli orari degli uffici comunali).

Si potrebbe pure non escludere che vi possano essere stati forti interventi (o, pressioni) di soggetti, coinvolti nel circuito della polizia mortuaria, interessati a conservare condizioni di “esponibilità” del cadavere in funzione esequiale (ipotesi costantemente esclusa- quanto meno dal 1865 e fino a queste modifiche , per le quali vi sono spinte anche in altre Regioni – che, nei fatti, mirano altresì ad ottenere il trasferimento in strutture del commiato, anche di cadaveri.
In altre parole, tale riforma appare non estranea a ragioni di assicurare non tanto un “servizio” alla popolazione, sulla scia emotiva di un lutto, ma nuove aree di business per taluni operatori, che, evidentemente, possono avere hanno avuto la possibilità di influire.
Dall”anzidetta determinazione, né da quelle seguenti, non risulta essere stato affrontato un altro tema: quello che sorge dal fatto che con la D.G.R. n. 156 del 13/2/2006 si individua, all”interno della definizione di attività funebre, non solo il trasporto di salme o di cadaveri, ma altresì anche quello di resti mortali, dilatando indebitamente la definizione dell’art. 13 comma 1, L.R. (Emilia-Romagna) 29/7/2004, n. 19 e succ. modif.
Per altro, non si può non ponderare su questa questione di sistema: le molte case funerarie realizzate dopo che, in alcune Regioni, sono state previste norme in questo senso, sembrano presentare un basso livello di “domanda” (e rilevanti costi di gestione, sia unitari (non si confondano i costi di gestione con i prezzi) sia nel loro complesso; e ciò induce a porre la questione del se e del quanto rispondano realmente a bisogni della popolazione, oppure se non siano, in parte, solo funzionali all’esigenza di alcuni di conquista di livelli di preminenza in un mercato anelastico come quello funerario (ammesso che vi sia un mercato, in senso proprio) a scapito di altri operatori, cioè se le prefate scelte non ottemperino soprattutto a precise volontà di alterazione della concorrenza.

 ” […omissis…] Questi vantaggi andrebbero a sovrapporsi, a sostituire quelle posizioni di forza che, nel passato (quando il servizio di trasporto funebre, a pagamento, avrebbe potuto essere esercitato in c.d. privativa), sarebbero derivate dall’acquisizione delle concessioni, in sede locale, che avrebbero proprio consentito questa preminenza (e non si parla di monopolio (e se lo si facesse dovrebbe parlarsi di “illegittimi monopoli”, dove “illegittimi” sono sempre quelli attribuiti, a torto o a ragione, ad altri) non essendovi condizioni minime di mercato, né allora né oggi), che vedessero offerte decisamente rientranti nell’anomalia (non solo sotto-costo, ma a volte a zero o, anche, negative).
Non si tratta solo di inventare la sussistenza di pretesi o fantasiosi “bisogni”, quanto di altro, come difficoltà al confronto sul piano dell’impresa, persistendo la logica del cercare di attagliarsi le regole sulle proprie personalissime esigenze, più che quella di affrontarle.
Si tratta di aspetti che risentono, non poco, della frammentazione degli operatori, che comporta limiti alla crescita, in termini d’impresa, delle stesse imprese funebri, la quale potrebbe essere, dal punto di vista dell’economia, la sola reale risposta”. (così, almeno il Dr. Sereno Scolaro, in replica ad un mio querulo e petulante quesito!)

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Carlo Ballotta

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