Quesito pubblicato su ISF2019/4-d

Un concessionario di tomba privata, con atto notarile rogato nel 1988, ha donato parte dei loculi ivi realizzati a terzi, che, nel 1992, si sono rivolti al Comune al fine della intestazione del sacello, sul presupposto di esserne proprietari, in forza della predetta donazione. All’epoca Il Comune si mostrò favorevole alla procedura richiesta, senza poi darne seguito per ragioni non conosciute. Ad oggi, l’intestazione del manufatto è ancora formalmente in capo al vecchio concessionario, ma, il donatario, avendo necessità di utilizzare il loculo per la tumulazione di un caro estinto, ora sollecita la definizione amministrativa della pratica. Il regolamento comunale di polizia mortuaria del Comune, pur prevedendo l’ipotesi di retrocessione di area o di manufatto al Comune, non contempla, come ovvio, simile eventualità. Il Servizio in intestazione si trova dunque a dover dare continuità all’azione allora avviata (1992) e, tenendo conto dell’atto di donazione, nel quale il legittimo concessionario ha inequivocabilmente manifestato la volontà di cedere a terzi parte del bene realizzato a sue spese, intenderebbe procedere ad una cointestazione del manufatto (vale a dire intestare la concessione tombale, limitatamente alla parte ceduta a questi). Ed essendo la donazione un atto di liberalità, non vi è da regolare nessuna transazione economica, di fatto mai avvenuta. Si chiede quindi se il Comune può operare in tal senso, oppure se la donazione resta un atto tra privati e quindi di nessuna valenza ai fini della possibilità di cointestazione della concessione cimiteriale predetta.
Risposta:
Non si comprende il motivo per cui l’Amministrazione comunale nel 1992 si sia “mostrata” favorevole alla procedura di cambio di intestazione (parziale) della tomba. Ed anche come, a distanza di 27 anni, la stessa Amministrazione possa considerare di dare continuità ad una azione che poi non ebbe alcun seguito.
A parere dello scrivente è errato accettare che possa avvenire la donazione parziale di loculi: l’esperienza ha insegnato che, spesso, dietro alcune donazioni si nascondono vere e proprie compravendite mascherate (vietate, anzi tali da poter originare la decadenza dell’intera concessione).

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