Quesito pubblicato su ISF2021/Spec-y

Il Comune di … ha concesso loculi biposto, costruiti prima degli anni ‘90. Tali loculi sono stati divisi con soletta in CLS sommitale.
Pur consapevoli che ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo a nicchia separati, si è, tuttavia, provveduto, per carenza di loculi, a rilasciare l’autorizzazione alla tumulazione facendo firmare una dichiarazione ai familiari nella quale si sarebbero impegnati a non spostare le salme tumulate.
Si chiede se la modalità finora adottata è legittima e, in caso contrario, come può essere sanata la situazione.
Risposta
A far tempo dal 1942, quando entrò in vigore il R.D. 1880, era già previsto l’obbligo per i tumuli (e quindi anche per i loculi) del vestibolo (cioè dell’entrata separata di ogni feretro).
Visto che il termine vestibolo non era parso chiaro nell’applicazione pratica e cioè che necessitava l’obbligo di uno spazio esterno libero per l’accesso al feretro tumulato, con il D.P.R. 803/1975, entrato in vigore dal 10 febbraio 1976, venne scritto quello che poi ci si ritrovò anche nell’articolo 76 del D.P.R. 285/1990.
Per cui a far tempo dal 10/2/1976 non era consentito realizzare loculi biposto, o almeno, se realizzati, quelli di nuova concessione non potevano che essere a 1 posto feretro. Ovviamente avrebbe potuto usarsi lo spazio aggiuntivo per la collocazione di cassette di urne cinerarie e cassette di ossa, fino a capienza (paragrafo 13 comma 3 della circolare Min. salute 24/6/1993 n. 24).
Sorse quindi il dubbio di come risolvere il problema di un patrimonio cimiteriale già costruito e che era divenuto non più regolare dal punto di vista tecnico. La questione fu oggetto di specifica norma regolamentare, contenuta nell’articolo 106 del D.P.R. 285/1990 e tradotto con chiarimenti applicativi e specifica modulistica con il paragrafo 16 della citata circolare 24/1993, cui si rimanda.
In sostanza, con una certa procedura si poteva andare in deroga alla norma. Se la procedura non fosse stata attivata, quei posti non avrebbero dovuto essere utilizzati per la tumulazione di ulteriore feretro oltre il primo.
Inizialmente la procedura doveva seguire il canale statale (quindi decreto del Ministro della Salute, sulla base di parere del Consiglio superiore di sanità, caso per caso: cioè Comune per Comune). Poi questa materia in certe Regioni trovò soluzione nei regolamenti regionali (ad es. Lombardia); in altre Regioni venne trasferita dallo stato alla Regione il potere di concedere tale deroga. In altre ancora venne dato il potere di deroga dalla Regione al singolo Comune.
Cosicché, si è del parere, che, in assenza di norme regionali modificative sia dell’art. 76 del D.P.R. 285/ 1990 (quanto alla tumulazione stagna), sia ancora valido sia l’obbligo del diretto accesso al feretro di cui all’articolo 76 D.P.R. 285/1990, sia il meccanismo di deroga ex art. 106 D.P.R. 285/1990, con l’avvertenza che il soggetto tenuto a chiedere la deroga sia il Comune in interessato e il soggetto che dispone la deroga la competente direzione sanitaria regionale.
Concludendo:
1) i loculi biposto, in assenza di deroga ex art. 106 D.P.R. 285/1990 non possono che essere assegnati e concessi per un posto feretro, e in aggiunta un certo numero di posti per urne cinerarie e cassette di ossa, in base alla capienza.
2) I loculi biposto possono essere regolarizzati in deroga con la procedura prevista dall’art. 106 D.P.R. 285/1990.
3) È possibile, nell’attuale situazione emergenziale connessa ai noti fatti pandemici, per aumentare le disponibilità di posti, avvalersi della possibilità di ordinanza contingibile e urgente del sindaco, in base ai contenuti e nei limiti stabiliti dalla circolare 818 dell’11 gennaio 2021, del Ministero della Salute (che caldamente si invita ad applicare e che è molto più veloce della pratica alla Regione ex art. 106 D.P.R. 285/1990).
4) La procedura individuata dall’ufficio di “rilasciare l’autorizzazione alla tumulazione facendo firmare una dichiarazione ai familiari nella quale si sarebbero impegnati a non spostare le salme tumulate”, non appare, invece, a nostro avviso legittima.

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