Se l’urna già tumulata nel cimitero è successivamente soggetta a trasferimento in altro cimitero e quindi a trasporto e la medesima, all’atto della estumulazione, risulta danneggiata? È opportuno consigliare alla famiglia di procurarsi una urna che possa contenere l’originaria seppur danneggiata? Il cimitero che la riceve, poi, la può così accettare? E se la stessa situazione avviene in caso di affido?
Risposta
Molto dipende dal grado, e tipologia, del danneggiamento. Se si tratti di un danneggiamento superficiale, magari di carattere, più o meno, estetico, non è necessario un intervento, anche se è ammissibile che gli aventi titolo richiedano di inserire l’urna in altra (verificando, da parte loro, previamente che le dimensioni esterne totali che ne risultino, siano compatibili con l’accoglimento nella nuova sede). Se il danneggia-mento sia tale da comportare una qualche, seppur minima, fuoriuscita del contenuto, dovrà porsi adeguata ed attenta cura a raccogliere le ceneri eventualmente fuoriuscite, collocando la totalità delle ceneri in altra urna che assicuri la piena conservazione.
Appare del tutto opportuno, in tal caso, che queste operazioni siano oggetto di verbale analitico, formato dal responsabile del servizio di custodia del cimitero. Se vi sia la presenza di aventi titolo, sarebbe opportuno che questi contro-sottoscrivessero il verbale per ragioni di trasparenza e documentazione (anche per il cimitero di nuova destinazione).
La questione posta in ultimo appare del tutto rilevante, consentendo di precisare come, purtroppo, la normativa (sia quella statale L. 130/2001, sia eventualmente quelle regionali – anche se andrebbe osservato che si tratta di aspetti pertinenti alla materia dell’ordinamento civile di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. l) della Costituzione) non affronta il tema della responsabilità dell’affidatario per quanto riguarda la custodia/conservazione dell’urna cineraria in caso di suo affidamento ai familiari.
È ben vero che l’art. 343 Testo Unico Leggi Sanitarie (TU.LL.SS.) ammette l’ipotesi della conservazione dell’urna in sepolcro privato, ma la condiziona al fatto che siano assicurate le condizioni che siano necessarie per evitare ogni profanazione, la quale può avvenire sia volontariamente (dolo), ma anche accidentalmente.
In ogni caso, questi aspetti non sono oggetto di regolazione, oltre alla citata previsione del TU.LL.SS. La normativa statale non considera anche altre ipotesi, come la cessazione dell’affidamento, mentre alcune norme regionali prevedono l’ipotesi della rinuncia all’affidamento e del rinvenimento di urna cineraria affidata nell’abitazione di persona defunta.
Anche laddove manchino previsioni normative espresse, l’urna che non sia più conservata dall’affidatario va conferita al cimitero. Se esistesse un affidatario, questi potrebbe scegliere il cimitero di con-ferimento; in difetto, si conferisce nel cimitero del luogo in cui si trovi l’urna.
Per inciso, si ricorda che la L. 130/2001 è una norma di principio che avrebbe dovuto trovare applicazione tramite indicazioni di dettaglio contenute in un regolamento di modifica del D.P.R. 285/1990, che però non è mai stato adottato, e quindi alcune disposizioni non sono applicabili immediatamente.
Da segnalare nel percorso di attuabilità dell’art. 3 della L. 130/2001 è un parere del Consiglio di Stato sul carattere auto-esecutivo delle norme di principio, espresso in occasione di un ricorso al Presidente della Repubblica contro il rifiuto di rilasciare un’autorizzazione alla dispersione delle ceneri:
C.S. n. 2957/2003: La fattispecie dell’affidamento ai familiari dell’urna “è regolata compiutamente dalla lett. e), comma 1 dell’art. 3 L. 130/2001 attraverso l’obbligo di sigillare l’urna e di consentire l’identificazione dei dati anagrafici del defunto”. Invece, è da ritenersi “incompleta, richiedendo la definizione di molteplici aspetti applicativi, la disciplina della dispersione delle ceneri”.