Quesito pubblicato su ISF2021/Spec-o

La quota dei 500/1000 rinunciata dagli eredi del de cuius va in capo al concessionario vivente anche se facente parte di altra famiglia? A questo punto lo stesso può decidere di non consentire l’accesso a defunti dell’altra famiglia e i defunti già tumulati mantengono, comunque, il diritto a restare?
Risposta
Il quesito (dove permane la concezione “condominialistica” e la logica “successoria”) comporta, alla luce di quanto già esposto, che la rinuncia (al subentro, al diritto personale di accoglimento nel sepolcro), non influisca sull’uso del sepolcro che, lo si ricorda, costituisce una comunione indivisa, e inoltre nel caso sottoposto non vi è alcuna “ripartizione” dei posti tra i 2 “rami familiari”.
Va evidenziato come le persone non possano “decidere” sul titolo di accoglimento nel sepolcro, dato che l’art. 93, comma 1 D.P.R. 285/1990 richiama rapporti relazionali oggettivi, mentre al comma 2 vi è, o potrebbe essere, una possibilità, ma non in termini di esclusione, quanto di estensione delle posizioni personali accoglibili (sempre che sussistano, oggettivamente, le condizioni ivi previste, una delle quali richiede esplicita determinazione regolamentare di criteri).
Ovviamente, nel caso di rinuncia (al subentro, al diritto personale di accoglimento nel sepolcro), i feretri già accolti nel sepolcro rimangono in questo, posto che il titolo di accoglimento va valutato (ed autorizzato; art. 102 D.P.R. 285/1990) al momento dell’accoglimento, restando immune da eventi successivi e riferibili a comportamenti di persone che non potrebbero influirvi.

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